TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA
A C C O R D O
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA
PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
La Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka (di seguito indicati come le Parti Contraenti),
DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi,
INTENZIONATI e creare favorevoli condizioni per gli investimenti degli investitori di ciascun Paese nel territorio dell'altro Paese,
RICONOSCENDO che la promozione e la protezione di tali investimenti sarà vantaggiosa per la prosperità economica dei due paesi.
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, consentirà tali investimenti in conformità con le sue leggi e regolamenti ed accorderà a tali investimenti un trattamento equo e ragionevole.
Articolo 2
Ai fini dei presente Accordo:
1) il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con le relative leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente e più particolarmente, sebbene non esclusivamente:
a) la proprietà di beni immobili o mobili nonché ogni altro diritto in rem quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili;
b) quote, titoli ed obbligazioni delle società e ogni tipo di interesse nelle proprietà di tali società;
c) diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;
d) diritti d'autore, diritti di proprietà industriale (compresi i marchi), processi tecnici, diritti riguardanti il know-how e i nomi commerciali;
e) le concessioni di legge, comprese le concessioni di ricerca. estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Ogni modifica ammessa della forma nella quale i beni sono investiti non avrà influenza sulla loro classificazione come investimento purché tale modifica non sia contraria alla legislazione dello Stato nel cui territorio l'investimento è stato effettuato.
2) Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento, per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi.
3) Col termine investitore si intendono i cittadini e le società di ciascuna Parte Contraente.
a) Col termine cittadini si intendono le persone fisiche che in conformità alle normative di ciascuna Parte Contraente sono considerate aventi la cittadinanza di quello Stato.
b) Per società si intendono: le società di capitale, le imprese o le associazioni costituite o fondate secondo le leggi in vigore di ciascuna Parte Contraente, con o senza responsabilità limitata e con o senza scopo di lucro e aventi la loro sede nel territorio di ciascuna Parte Contraente.
4) Il termine "territorio" indica con riguardo all'Italia e allo Sri Lanka il territorio che costituisce rispettivamente la Repubblica Italiana e la Repubblica dello Sri Lanka.
Articolo 3
1) Il trattamento accordato agli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato agli investimenti di investitori di ogni Paese Terzo.
2) Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle attività connesse con investimenti di investitori di ogni Paese Terzo.
3) Il trattamento sopra indicato non si estenderà ai vantaggi accordati agli investitori di un Paese Terzo da ciascuna Parte Contraente in base all'appartenenza di quella Parte Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di. libero Scambio o Convenzione Economica Internazionale Multilaterale ovvero in base ad un accordo concluso fra quella Parte Contraente e un Paese Terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi di frontiere.
Articolo 4
1) Gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente godranno adeguata protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere espropriati o nazionalizzati o soggetti a misure di effetto equivalente a quello dell'espropriazione o della nazionalizzazione (di seguito denominate col termine di espropriazione) nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per motivi di pubblico interesse e contro indennizzo. Tale indennizzo sarà equivalente al valore di mercato degli investimenti calcolato, al momento in cui l'espropriazione è stata dichiarata, in base a parametri internazionalmente accettati. Il pagamento relativo sarà in voluta convertibile, trasferibile liberamente e senza indebito ritardo.
3) Ove gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente subiscano perdite a seguito di guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza o altri eventi similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un adeguato indennizzo.
Articolo 5
1) Le controversie su quanto menzionato nel comma 2 dell'art. 4 in merito alla conformità dell'espropriazione con le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che ha operato l'espropriazione possono, a richiesta della parte interessata, essere sottoposte al Tribunale competente della Parte Contraente che ha operato l'espropriazione.
2) La controversie sull'ammontare dell'indennizzo menzionato al comma 2 dell'art.4 sarà composta in conformità con le disposizioni del punto 4 (Ad art.5) del Protocollo.
Articolo 6
Ogni Parte Contraente assicurerà, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, il libero trasferimento dei beni, relativi all'investimento operato nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, che sono i seguenti:
1) proventi
2) royalties derivanti da diritti immateriali definiti alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 2,
3) ratei di rimborso di prestiti destinati alla diretta partecipazione negli investimenti;
4) spese per la gestione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
5) fondi supplementari necessari per il mantenimento dell’investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
6) il ricavato della totale o parziale cessione e/o liquidazione dell'investimento, compresi la liquidazione risultante da ogni evento menzionato al comma 3 dell'art. 4.
Ai cittadini di ciascuna Parte Contraente che lavorino nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento effettuato dall'altra Parte Contraente sarà permesso di trasferire nel
loro Paese tutto il rimanente del proprio salario. dopo il pagamento delle imposte, di quanto altro legalmente dovuto e la deduzione delle spese di mantenimento effettuate in loco.
Articolo 7
Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso qualsiasi garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento da parte dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tali investitori sulla base della garanzia, l’altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e la surroga di ciascuna Parte Contraente in tali diritti non eccederà i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento delle somme (o degli importi) dovute alla Parte Contraente a seguito di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli articoli 4 e 6.
Articolo 8
I trasferimenti di cui agli art. 4, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo dopo l’assolvimento degli obblighi fiscali.
Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento.
Articolo 9
Se il trattamento che deve essere accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità con le sue leggi e regolamenti o altre specifiche disposizioni o intese contrattuali è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà concesso il trattamento più favorevole.
Articolo 10
Il presente Accordo sarà applicabile anche agli investimenti realizzati prima dell'entrata in vigore di questo Accordo da investitori dello Sri Lanka nel territorio dell'Italia in conformità con le sue leggi e regolamenti in vigore, nonché agli investimenti di investitori italiani nel territorio dello Sri Lanka in conformità con le sue leggi e regolamenti in vigore.
Articolo 11
1) Le controversie fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, mediante consultazioni amichevoli fra le due Parti attraverso i canali diplomatici.
2) Se tali controversie non possono essere composte entro sei mesi della date in cui ciascuna Parte Contraente informa per iscritto l'altra Parte Contraente, esse saranno - su richiesta di una delle Parti Contraenti- sottoposte per la composizione ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc.
3) Il Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra indicato sarà composto come segue: il Tribunale arbitrale si compone di tre arbitri. Ogni Parte Contraente nomina un arbitro; i due arbitri
propongono di comune accordo il terzo arbitro che è un cittadino di un terzo Paese che abbia relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti e il terzo arbitro sarà designato come Presidente del Tribunale da ambedue le Parti Contraenti.
4) Se le nomine dei membri del Tribunale arbitrale non sono effettuate nel periodo di sei mesi dalla data di richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente può, in assenza di ogni altra intesa, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente della Corte abbia la cittadinanza di una Parte Contraente, o non sia in grado di provvedere alla designazione per altre ragioni, tale compito sarà affidato al Vice Presidente della Corte o al Giudice di maggiore anzianità che non sia cittadino di alcuna delle Parti Contraenti.
5) il Tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura.
il Tribunale arbitrale prenderà la propria decisione e maggioranza di voti. Tale decisione è definitive e vincolante per le due Parti Contraenti.
6) Ogni Parte Contraente sosterrà le spese del proprio arbitro e del proprio patrocinante nelle procedure arbitrali. Il costo relativo al Presidente ed i rimanenti costi saranno sostenuti in parti uguali da ambedue le Parti Contraenti.
Articolo 12
le disposizioni del presente Accordo saranno applicabili indipendentemente dell'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari.
Articolo 13
1) Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti dell'espletamento delle loro rispettive procedure interne.
Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito salvo denuncia scritta da parte di ciascuna delle Parti Contraenti un anno prima della sua scadenza. .
2) In relazione agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli artt. da 1 a 12 continueranno ad avere vigore per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di scadenza del presente Accordo.
In fede di che i sottoscrittori, debitamente autorizzati dei rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in Colombo in data 25 marzo millenovecentottantasette, in italiano, singalese ed inglese. I tre testi sono ugualmente autentici. In caso di controversia sull'interpretazione, il testo inglese sarà prevalente.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DI SRI LANKA | PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA |
PROTOCOLLO
Al momento della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka sulla Reciproca Promozione e Protezione degli
Investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre convenuto sulle seguenti disposizioni che vanno considerate come parte integrante del predetto Accordo.
1) Tutti gli investimenti saranno, fatto salvo il precedente accordo, governati delle leggi in vigore nel territorio della Parte Contraente nella quale tali investimenti vengono effettuati.
2) Ad Articolo 2
Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati da residenti o società di una Parte Contraente nella zone marittima o sulla piattaforma continentale dove l'altra Parte Contraente esercita la propria sovranità, diritti sovrani o giurisdizione in conformità al diritto internazionale ed alle proprie leggi e regolamenti interni.
3) Ad Articolo 3
Le "attività" menzionate nell'art. 3, Comma 2 del presente Accordo indicano l'amministrazione, il mantenimento, l'uso ed il godimento di un investimento così come l'ingresso, la permanenza e gli spostamenti delle persone fisiche e dei beni in relazione all'investimento.
4) Ad Articolo 5
1) Qualora una controversia sull'ammontare dell'indennizzo per l'espropriazione tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente non sia stata composta entro sei mesi della data della richiesta di composizione, la controversia può, a richiesta della Parte Contraente interessata, essere sottoposta:
a) al giudizio del competente Tribunale della Parte Contraente che ha effettuato l'espropriazione; oppure
b) ad un Tribunale arbitrale internazionale ad hoc al fini del lodo;
c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti ai fini dell'arbitrato, in conformità a quanto previsto della Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati conclusa il 18 marzo 1965 a Washington.
2) Il Tribunale arbitrale internazionale ad hoc sopra menzionato sarà costituito come segue:
a) ciascun contendente nomina un arbitro; i due arbitri propongono, di comune accordo, un Presidente che sarà cittadino di un Paese Terzo avente relazioni diplomatiche con ambedue le Parti Contraenti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi, e il Presidente entro quattro mesi, dalla data in cui uno dei contendenti ha informato l’altro dell’intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato.
Se le nomine non sono effettuate entro il periodo sopra menzionato, l’una o l’altra delle due Parti può invitare il Segretario Generale del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti a procedere alle nomine richieste.
b) Il Tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura arbitrale. Ma esso può, nel fissare la propria procedura, far riferimento alle procedure arbitrali del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti.
c) Il Tribunale arbitrale adotterà le proprie decisioni a maggioranza di voti. Il suo lodo sarà definitivo e vincolante per ambedue i contraenti, e verrà eseguito dalle Parti Contraenti in conformità alla normativa interna.
d) Il lodo arbitrale sarà deciso in conformità con la normativa interna, comprese le norme sui conflitti di legge della Parte Contraente che accetta gli investimenti e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo nonché con i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuto e adottati da ambedue le Parti Contraenti.
e) Ciascuna Parte sosterrà le spese per il proprio arbitro e per il proprio patrocinante nel procedimento arbitrale. Le spese per il presidente e le spese residue del Tribunale arbitrale saranno sostenute in parti uguali da ambedue i contendenti.
5) Ad Articolo 6
I proventi reinvestiti godranno della stessa protezione dell'investimento originario.
6) Ad Articolo 8
La clausola "senza indebito ritardo" nell'ambito dell'Articolo 8 è considerata soddisfatta qualora il trasferimento avvenga entro il tempo normalmente necessario secondo gli usi finanziari internazionali. Ciascuna Parte Contraente può, in presenza di eccezionali difficoltà di bilancia dei pagamenti, esercitare di fatto e in buona fede e per un periodo di tempo limitato i poteri conferitile dalle proprie leggi.
7) Ad Articolo 10
Le disposizioni deIl’ Articolo 10) si applicheranno a tutti gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte dopo il 7 settembre 1978.
Fatto in duplice esemplare in Colombo in data 25 marzo millenovecentottantasette in italiano, singalese ed inglese. I tre testi sono egualmente autentici. In caso di controversia sull'interpretazione, il testo inglese sarà prevalente.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DI SRI LANKA
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA