BRASILE
BRASILE
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DI EMIGRAZIONE FRA L’ITALIA ED IL BRASILE DEL 9/12/1960
Firma: Brasilia, 30 gennaio 1974
Ratifica: legge 6 aprile 1977, n. 236
G.U. del 1° giugno 1977, n. 147 Entrata in vigore: 5 agosto 1977
Art. 1
1. Il presente Protocollo aggiuntivo si applica:
1) Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, alle legislazioni concernenti:
a) l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) l’assicurazione contro le malattie e per la maternità;
d) l’assicurazione contro la tubercolosi;
e) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi protetti o le prestazioni previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
2) Per quanto riguarda la Repubblica federativa del Brasile, alle legislazioni concernenti il regime di previdenza sociale dell’I.N.P.S.:
a) l’assistenza medica e l’incapacità al lavoro temporanea e permanente, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) la vecchiaia;
c) l’invalidità;
d) la morte.
2. Il presente Protocollo aggiuntivo si applicherà altresì alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni indicate nel paragrafo precedente.
3. Si applicherà inoltre alle legislazioni che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, qualora lo Stato contraente interessato non si opponga a tali misure entro tre mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione delle medesime, fatta dall'altro Stato contraente.
Art. 2
Le legislazioni indicate all’articolo 1, vigenti rispettivamente in Italia ed in Brasile, si applicheranno parimenti ai lavoratori brasiliani in Italia ed ai lavoratori italiani in Brasile. Detti lavoratori avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dello Stato contraente sul cui territorio si trovano.
Art. 3
Ai fini dell’ammissione alle assicurazioni volontarie, conformemente alla legislazione vigente in uno dei due Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente.
Art. 4
1. Il principio stabilito all’articolo 2, primo periodo, comporterà le seguenti eccezioni:
a) il lavoratore dipendente da un’impresa pubblica o privata con sede in uno degli Stati contraenti, il quale sia stato inviato nel territorio dell’altro Stato per un limitato periodo di tempo, rimarrà soggetto alla legislazione del primo Stato sempreché la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di dodici mesi. Se il periodo di lavoro deve essere prolungato per periodi superiori ai dodici mesi previsti, si potrà prorogare l’applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l’impresa, previo consenso dell’Autorità competente dell’altro Stato;
b) il personale di volo delle compagnie di navigazione aerea resterà soggetto esclusivamente alla legislazione vigente nello Stato nel cui territorio ha sede l’impresa;
c) i membri dell’equipaggio di navi battenti bandiere di uno dei due Stati contraenti saranno soggetti alle disposizioni vigenti nello Stato cui la nave appartiene. Qualunque altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico, riparazione e vigilanza, quando è in porto, sarà soggetta alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.
2. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno, di comune accordo, ampliare, eliminare o modificare in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori, le eccezioni enumerate ai paragrafi precedenti.
Art. 5
1.
a) Il lavoratore italiano o il lavoratore brasiliano, il quale ha diritto da parte di uno Stato contraente alle prestazioni in denaro previste dalle legislazioni enumerate all'articolo 1, le conserva senza limitazione alcuna, qualora si trasferisca o risieda nel territorio dell’altro Stato contraente, tenuto conto delle peculiarità della sua legislazione; b) per i diritti in corso di acquisizione si applica la legislazione dello Stato nei confronti del quale tali diritti si fanno valere.
2. Il lavoratore italiano o il lavoratore brasiliano, al quale a seguito del trasferimento da uno Stato contraente all’altro siano state sospese le prestazioni previste dalle legislazioni indicate all’articolo 1, potrà, a richiesta, riacquistarle in virtù del presente Protocollo aggiuntivo. Se il lavoratore italiano o brasiliano presenterà la sua richiesta nel termine di dodici mesi a partire dall’entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo, avrà diritto alle citate prestazioni con decorrenza da tale data. Se la domanda sarà stata presentata posteriormente a tale termine, il diritto alle predette prestazioni sorgerà a partire dalla data di presentazione della domanda. In entrambe le ipotesi verrà tenuto conto delle norme vigenti negli Stati contraenti in materia di decadenza e di prescrizione dei diritti relativi alla sicurezza sociale.
Art. 6
1. Il lavoratore italiano o brasiliano in attività o pensionato che abbia diritto all’assistenza medica in uno Stato contraente, conserva tale diritto quando si trovi nel territorio dell’altro Stato contraente. Conserveranno lo stesso diritto i familiari a carico di detta persona.
2. I familiari a carico del lavoratore migrante i quali rimangano nello Stato contraente di origine avranno diritto all'assistenza medica per un periodo massimo di dodici mesi calcolati a partire dal giorno dell’iscrizione di detto lavoratore nell’assicurazione sociale dello Stato contraente di accoglimento.
3. L'estensione e le modalità dell'assistenza medica concessa dall’Istituto competente dello Stato in cui si trovano il lavoratore e i familiari a carico (§1) nonché dell’assistenza prestata dall’Istituto competente dello Stato di residenza dei familiari a carico del lavoratore (§ 2) saranno determinate rispettivamente in base alla legislazione dei menzionati Stati. Ciò nondimeno, la durata dell'assistenza medica sarà quella prevista dalla legislazione dello Stato presso cui è iscritto il lavoratore, tenuto conto della limitazione stabilita al paragrafo precedente. Spetterà ancora all’Istituto competente di tale ultimo Stato autorizzare la fornitura di protesi, salvo casi d’urgenza.
4. Le spese relative all’assistenza medica di cui al presente articolo saranno addebitate all’Istituto competente cui è iscritto il lavoratore. Gli Istituti competenti degli Stati contraenti fisseranno annualmente di comune accordo la somma pro capite da prendere in considerazione ai fini del calcolo del rimborso e stabiliranno le modalità di rimborso della spese stesse.
Art. 7
1. Il lavoratore italiano o brasiliano che abbia compiuto dei periodi di assicurazione in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti totalizzerà tali periodi per la concessione delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e
superstiti.
2. Quando, secondo la legislazione degli Stati contraenti, il diritto ad una prestazione dipenda dai periodi di assicurazione compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione, saranno totalizzati per la concessione di tali prestazioni soltanto i periodi compiuti nella stessa professione nell'uno o nell’altro Stato. Quando in uno Stato contraente non esista un regime speciale di assicurazione per detta professione si terrà conto, per la concessione delle prestazioni nell’altro Stato, soltanto dei periodi nei quali la professione sia stata esercitata nel primo Stato sotto il regime di assicurazione in esso vigente. Se, tuttavia, il lavoratore non abbia diritto alle prestazioni del regime speciale, i periodi compiuti in tale regime saranno considerati come compiuti nel regime generale.
3. Nei xxxx xxxxxxxx xx §§ 0 x 0 xxx xxxxxxxx articolo ciascuno Istituto competente determinerà, in base alla propria legislazione e tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati, se l’interessato soddisfa le condizioni necessarie per la concessione delle prestazioni previste da quella legislazione.
Art. 8
Il lavoratore italiano o brasiliano che abbia compiuto in uno degli Stati contraenti il periodo di assicurazione o di attesa necessario per la concessione delle prestazioni in denaro per malattia, avrà diritto nell’altro a tali prestazioni, alle condizioni stabilite dalla legislazione del primo Stato e a carico di detto Stato. Analogo diritto sarà riconosciuto quando la somma dei periodi di assicurazione o di contribuzione trascorsi in entrambi gli Stati sia sufficiente per completare detto periodo di assicurazione.
Art. 9
Le prestazioni, alle quali i lavoratori di cui all’articolo 7 del presente Protocollo o i loro familiari a carico hanno diritto in virtù delle legislazioni di ciascuno degli Stati contraenti, in conseguenza della totalizzazione dei periodi di assicurazione saranno liquidate con le seguenti modalità:
a) l’Istituto competente di ciascuno Stato contraente determinerà, separatamente, la prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se i periodi di assicurazione totalizzati fossero Stati compiuti sotto la propria legislazione;
b) la quota parte a carico di ciascuno Istituto competente risulterà dalla proporzione stabilita tra il periodo totalizzato e il tempo trascorso rispettivamente sotto la legislazione di ciascuno Stato.
Art. 10
Quando un beneficiario soddisfi tutte le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, per il conseguimento del diritto alla prestazione, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, l’Istituto competente di detto Stato determinerà l’importo della prestazione, secondo la propria legislazione, tenendo conto unicamente dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di tale Stato.
Art. 11
Quando la somma delle prestazioni o dei pro rata dovuti dagli Istituti competenti degli Stati contraenti non raggiunge il minimo fissato nello Stato contraente in cui il beneficiario risiede, la differenza per raggiungere tale minimo sarà a carico dell’Istituto competente di tale ultimo Stato.
Art. 12
Se per valutare il grado di incapacità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la legislazione di uno degli Stati contraenti prescrive che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avvenuti anteriormente, lo saranno altresì gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avvenuti anteriormente sotto la legislazione dell’altro Stato come se fossero avvenuti sotto la legislazione del primo Stato.
Art. 13
Ai fini previsti del presente Protocollo aggiuntivo si intendono per Autorità competenti i Ministri dai quali dipende l’applicazione dei regimi enumerati all’articolo 1. Tali Autorità scambieranno reciproche informazioni sulle misure adottate per l’applicazione e l'attuazione del Protocollo aggiuntivo, come sulle modifiche che vengano introdotte nelle rispettive legislazioni in materia di sicurezza sociale.
1. Le Autorità e gli Istituti competenti degli Stati contraenti si presteranno assistenza reciproca nella applicazione del presente Protocollo aggiuntivo.
2. Gli esami medico-legali richiesti dall’Istituto competente di uno Stato contraente concernenti beneficiari che trovano nel territorio dell’altro Stato saranno compiuti dall’Istituto competente di tale ultimo su richiesta e per conto del primo.
Art. 15
1. Quando gli Istituti competenti degli Stati contraenti concedessero prestazioni pecuniarie in virtù del presente Protocollo aggiuntivo, le attribuiranno in moneta del proprio Paese. I trasferimenti risultanti da tali obblighi si effettueranno conformemente agli Accordi di pagamento vigenti fra i due Stati o conformemente a quanto stabilito di comune accordo a tal fine.
2. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato direttamente o per tramite degli Istituti competenti dei due Stati contraenti secondo le modalità da concordare fra gli Istituti stessi.
Art. 16
1. Le esenzioni da diritti, tasse ed imposte stabilite in materia di sicurezza sociale dalla legislazione di uno Stato contraente si applicheranno per effetto del presente Protocollo aggiuntivo anche ai cittadini dell’altro Stato.
2. Tutti gli atti e documenti che dovessero essere prodotti in virtù del presente Protocollo aggiuntivo saranno esenti dal visto e dalla legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari e del registro pubblico, sempreché siano Stati inoltrati da uno degli Istituti competenti.
Art. 17
Per l’applicazione del presente Protocollo aggiuntivo le Autorità e gli Istituti competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro e con i beneficiari o loro rappresentanti.
Art. 18
Le richieste e i documenti presentati dagli interessati alle Autorità o agli Istituti competenti di uno Stato contraente avranno effetto come se fossero presentati alle Autorità o agli Istituti competenti dell’altro Stato contraente.
Art. 19
I ricorsi da presentare dinanzi ad una Istituzione competente di uno Stato contraente saranno considerati come presentati in tempo utile, anche quando siano stati presentati dinanzi all’Istituzione corrispondente dell’altro Stato, sempreché la presentazione sia stata effettuata nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato competente a giudicare i ricorsi.
Art. 20
Le Autorità consolari degli Stati contraenti potranno rappresentare, senza mandato speciale, i propri cittadini dinanzi le Autorità e gli Istituti competenti dell’altro Stato in materia di sicurezza sociale.
Art. 21
Le Autorità competenti degli Stati risolveranno, di comune accordo, le divergenze e controversie che sorgessero nell'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo.
Art. 22
Per facilitare l’applicazione del presente Protocollo aggiuntivo, le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno di comune accordo, istituire Organismi di collegamento, sentiti i rispettivi Ministeri degli affari esteri.
Ciascuna Parte contraente notificherà all’altra l’avvenuto adempimento delle procedure richieste dalle proprie previste disposizioni costituzionali. Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore un mese dopo la data dell’ultima di tali notifiche.
Art. 24
1. Il presente Protocollo aggiuntivo avrà durata di tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, considerandosi tacitamente prorogato di anno in anno, salvo denuncia comunicata per iscritto dal Governo di ciascuno Stato contraente, almeno tre mesi prima della sua scadenza.
2. Nel caso di denuncia, le disposizioni del presente Protocollo aggiuntivo continueranno ad aver vigore rispetto ai diritti acquisiti, sempreché il riconoscimento di questi sia stato sollecitato entro il periodo di un anno a partire dalla data in cui ha avuto termine il Protocollo aggiuntivo.
3. I diritti in corso di acquisizione alla data nella quale il presente Protocollo aggiuntivo cercasse di essere in vigore saranno regolati fra le Autorità competenti dei due Stati contraenti.
(omissis)