COMUNE DI ORTOVERO
COMUNE DI ORTOVERO
Provincia di Savona
Settore Servizi alle imprese e al territorio
Ufficio Ambiente
APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA
E TRASPORTO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PREMESSE DEFINIZIONI
Anagrafe: formazione e aggregazione in modo sistematico di dati identificativi e descrittivi tecnici dei quantitativi raccolti e trasportati delle diverse tipologie dei rifiuti.
Appaltatore, Assuntore, Affidatario: soggetto (anche capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese) che, attraverso uno specifico contratto, assume da un Committente un appalto di servizio (cfr. analogie con UNI 11136);è il soggetto aggiudicatario dell’appalto di servizi che svolge le attività gestionali previste dal contratto.
Attività: attività che si svolge nelle vie, piazze, spazi pubblici ed eccezionalmente privati ove sono ubicati i raccoglitori di qualunque tipo di rifiuti.
Centrale operativa: unità di ricezione richieste e di coordinamento delle attività dell’Assuntore.
Committente: comune di Ortovero e ; è il Soggetto che, attraverso uno specifico contratto, appalta ad un Assuntore il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati.
Contratto: è l’atto stipulato tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore che regola le reciproche pattuizioni; il presente Capitolato è parte integrante del predetto Contratto Corrispettivo a canone: corrispettivo periodico, dovuto mensilmente, riferito a determinati servizi di carattere continuativo quali il servizio di raccolta .
Corrispettivo a misura: corrispettivo per servizio valutato secondo una unità di misura (t.);tale corrispettivo viene determinato moltiplicando la quantità misurata per il prezzo unitario offerto in sede di gara.
Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.
Elenco prezzi: insieme dei prezzi unitari relativi alle voci che si intendono utilizzare per contabilizzare gli interventi
Esecutori: soggetti singoli o gruppi di lavoro che eseguono gli interventi.
Svolgimento dell’appalto: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
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rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
Gestione tecnica: prestazioni che servono per il buon funzionamento dell’appalto. Giorni: si intendono sempre naturali e consecutivi, se non diversamente specificato. Isola Ecologica: area recintanta e custodita, allestita dal Comune, per il deposito temporaneo di uno o più contenitori utilizzati per il conferimento differenziato di rifiuti urbani ingombranti non pericolosi ed assimilati.
Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.
Manutenzione: combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, volte a mantenere
l’entità o a riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta. (UNI 11136); in particolare per entità si intendono sia i raccoglitori in superficie di qualunque tipologia sia quelli interrati.
Manutenzione ordinaria: tipologia di interventi manutentivi atti a mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni.
Manutenzione riparativa: manutenzione finalizzata al ripristino delle diverse anomalie ed alla conservazione dello stato dei beni nelle loro condizioni di partenza. Offerta: atto con cui una parte (Assuntore) propone a determinate condizioni (clausole contrattuali e xxxxxx)
di fornire o svolgere il servizio di raccolta e trasporto in appalto al Committente rispondendo ad una specifica richiesta.
Ordine di lavoro: ordine di lavoro dato dal Responsabile del procedimento o da un suo delegato all’Assuntore, di norma tramite PEC
Personale addetto al controllo del servizio: sono i soggetti, dipendenti dei Comuni di Ortovero e , incaricati del controllo della regolarità di svolgimento del servizio; essi sono nominati dal Responsabile del procedimento ed hanno il ruolo di controllo dell’esecuzione degli interventi e di interfaccia tra l’utenza, l’Assuntore e il Committente.
Proposta-offerta: insieme di elaborati di natura tecnica, economica e finanziaria che devono essere predisposti da un potenziale Assuntore al fine di illustrare dettagliatamente la propria proposta di offerta a un Committente. (UNI 11136).
Raccolta porta a porta: abbreviata in PaP prevede il periodico ritiro presso il domicilio dell'utenza del rifiuto urbano prodotto dalla stessa; vengono ritirati i diversi tipi di rifiuti con frequenze diverse a seconda della tipologia in giorni e contenitori diversi. Contestualmente all'avvio del sistema porta a porta vengono rimossi dalle strade di tutta l'area interessata i cassonetti per i rifiuti indifferenziati.
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
Rifiuti urbani: domestici sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione, ulteriormente suddivisi in:
- FRAZIONE ORGANICA: comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;
- VERDE: comprende il materiale ligno cellulosico derivante dai lavori di falcio dell’erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.
- FRAZIONE SECCA: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:
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· RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
- CARTA: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
- PLASTICA: frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica;
- VETRO: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
- LATTINE: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi, da contenitori in acciaio o banda stagnata;
· NON RECUPERABILI tutte le frazioni non passibili di recupero, compresi i piccoli ingombranti (sedie, comodini ed altri oggetti analoghi che possano essere agevolmente raccolti dagli operatori), destinate allo smaltimento;
· PERICOLOSI: batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati “T” e/o “F”(vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
· INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di arredamento o simili.
Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
Pronto Intervento: intervento estemporaneo non programmabile, eseguito su disposizione del Responsabile del procedimento per far fronte ad un evento imprevisto ed imprevedibile.
Qualità: grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti. (UNI EN ISO 9000).
Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia.
La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.
Recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del decreto Lgsl. 152/2006.
Responsabile del procedimento: Persona nominata dal Committente, ai sensi della L.241/90, come responsabile dei rapporti con l’Assuntore per la gestione del contratto. Al Responsabile del procedimento verrà demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto e diventerà l'interfaccia ed il rappresentante del Committente nei confronti dell'Assuntore. Il Responsabile del procedimento può assegnare in tutto o in parte le proprie funzioni al responsabile del servizio.
Responsabile del servizio (D.E.C.): è il soggetto incaricato della gestione tecnico- operativa ed amministrativa del contratto.
Sito di conferimento: sito nel quale dovranno essere conferiti per lo smaltimento i rifiuti prelevati sul territorio comunale e preventivamente trasportati al sito di trasbordo.
Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del decreto Lgsl. 152/2006.
Spazio pubblico: ogni luogo all’aperto non di esclusiva proprietà od uso di soggetti privati.
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Standard di qualità: Livelli di qualità prestazionale prefissati dal committente che l’Assuntore deve assicurare attraverso gli interventi.
Standard di servizio: caratteristiche e frequenze degli interventi e modalità di erogazione/esecuzione del servizio che l’Assuntore deve assicurare in funzione di standard di qualità prefissati dal Committente.
Stazione Appaltante: è il Comune di Ortovero che affida lo svolgimento del servizio in argomento secondo i termini del contratto
Stazione di trasbordo: sito presso il quale i rifiuti prelevati sul territorio comunale saranno trasferiti e
scaricati sui veicoli adibiti al trasporto degli stessi.
Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.lgs. n. 4/2008, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta.
PARTE I – ASPETTI GENERALI
Art. 1
ASSUNZIONE ED ESERCIZIO DEI SERVIZI
I servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono considerati Servizi Pubblici Locali, ai quali il Comune provvede mediante le forme previste.
Il Comune intende procedere all’affidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta , trasporto e smaltimento in discarica o centri autorizzati dei rifiuti solidi urbani e assimilati nonché dei rifiuti speciali cimiteriali secondo le modalità indicate nel presente capitolato.
La durata del contratto dei servizi e’ stabilita in 20 mesi dall’affidamento.
Alla scadenza del contratto o comunque in qualunque caso di risoluzione o di recesso dal contratto medesimo, la Ditta affidataria, previa comunicazione scritta del Comune, e’ tenuta a proseguire il regolare funzionamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sino all'insediamento del nuovo gestore ed in ogni caso fino e non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto, alle stesse condizioni della cessata gestione.
Questo servizio sarà gestito dal Comune di Ortovero mediante il R.U.P. comunale e il D.E.C. nominato con provvedimento amministrativo. Quest’ultimo sarà il geom. Xxxxx Xxxxxxxx con studio in Xxxxxxxxxxx x.xx Xxxxxxx 00 iscritto al Collegio dei Geometri di Imperia al n° 1379.
L’appaltatore deve disporre delle Iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali necessarie all’esercizio delle attività richieste.
Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel contratto che ne conseguirà,l’appaltatore ha l’obbligo di osservare e di fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali comunque aventi relazione con i servizi affidati, l’appaltatore, con l’accettazione dell’affidamento, darà atto di essere pienamente edotto sulla normativa sopraindicata, assumendosene conseguentemente ogni responsabilità nella gestione.
Sarà assolutamente vietata, sotto la pena di immediata risoluzione del contratto per
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colpa della Ditta e del risarcimento da ogni danno o spesa all' Amministrazione, la cessione, anche parziale, del contratto relativo ai servizi oggetto del presente capitolato d’appalto senza autorizzazione della Giunta Comunale che mantiene la più ampia facoltà discrezionale nel concedere o negare la autorizzazione. Sarà possibile però partecipare in Associazione temporanea di imprese essendo l’appalto suddiviso in noleggio ed utilizzo di macchinari e personale per la raccolta.
Art. 2
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore sarà responsabile presso l’Amministrazione comunale del buon andamento di tutti i servizi assunti dall’affidamento che conseguirà e del comportamento dei suoi dipendenti.
L’appaltatore espressamente riconoscerà le proprie responsabilità, tanto verso l’Amministrazione Comunale quanto verso terzi, per qualsiasi danno recato alle cose in dipendenza della esecuzione dei lavori inerenti al presente capitolato, come pure espressamente riconoscerà la propria responsabilità per sinistri e danni, anche fortuiti, che dovessero accadere alle persone, siano esse addette ai servizi o ne siano estranee. Incomberà inoltre sull’appaltatore ogni responsabilità civile e penale per i danni prodotti a terzi dai dipendenti nell’esercizio delle proprie funzioni.
L’appaltatore dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa per rischi di danni contro terzi nell'esercizio dell'attività e di durata corrispondente a quella contrattuale.
Art. 3 COOPERAZIONE
Sarà obbligo dell’Appaltatore di segnalare tempestivamente agli Uffici comunali competenti quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento delle mansioni assegnate, possono impedire o ritardare il regolare adempimento dei servizi oggetto della presente convenzione o comunque creare inconvenienti o disfunzioni per i servizi medesimi.
Sarà fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente al comando di Polizia Municipale qualsiasi irregolarità e violazione dei regolamenti comunali e delle norme vigenti in materia di tutela ambientale (getto abusivo di materiale, deposito di immondizie sulle strade, deiezione canine, ecc), coadiuvando l’opera del personale comunale offrendo tutte le indicazioni possibili per consentire la individuazione dei contravventori.
Art. 4
TERRITORIO, DISPOSIZIONI E MODIFICA DELLE CONDIZIONI
L’Appaltatore si considera, all’atto della partecipazione alla gara in oggetto, a perfetta conoscenza del territorio su cui i servizi relativi dovranno essere espletati.
Il Comune inoltrerà alla Ditta affidataria tutte le deliberazioni, le ordinanze e altri provvedimenti inerenti l’affidamento e che comportino variazioni alla situazione iniziale considerata nel presente atto.
Previo accordo con l’Appaltatore, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare le norme contenute nel presente capitolato e nel relativo successivo contratto. Qualora le modifiche dovessero comportare oneri maggiori per l’affidatario
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esse formeranno apposito accordo integrativo fra le parti.
Art. 5
INFORMAZIONI SUI SERVIZI
L’Appaltatore, a proprie cure e spese, provvederà alla distribuzione, alla affissione sui cassonetti e contenitori dei rifiuti, e altri luoghi, di volantini, avvisi, e disposizioni inerenti i servizi oggetto del presente capitolato, stabilite dalla Societa’ o dalla Amministrazione Comunale, con particolare riferimento a quelli di raccolta differenziata, per una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza.
Art. 6
NOLI E SUBAPPALTI
Il subappalto è ammesso ed è regolamentato dall'articolo 105 del Codice degli Appalti.
La Società affidataria sarà autorizzata ad effettuare noli di mezzi ed attrezzature e a subappaltare frazioni dei servizi assunti, secondo necessità e comunque in condizione di convenienza economica, fatta sempre salva la propria diretta responsabilità e garanzia.
Essa potrà altresì avvalersi di ditte terze, per il trasporto e il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) e di alcuni fra quelli oggetto di raccolta differenziata.
Art. 7
VIGILANZA E CONTESTAZIONI
Il Comune provvederà alla vigilanza e al controllo sui servizi oggetto del presente contratto mediante gli Uffici comunali competenti. La ditta affidataria dipenderà direttamente, per tutte le disposizioni che l’Amministrazione potrà emanare nei riguardi dei servizi stessi e in applicazione del presente capitolato, da un Funzionario all’uopo designato dall’Amministrazione Comunale.
Eventuali contestazioni verranno formulate per iscritto e controfirmate da personale della ditta affidataria, per ricevuta. Quest’ultima avrà facoltà di presentare contro deduzione entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.
Art. 8
GIUDIZIO ARBITRALE IN CASO DI CONTROVERSIE
Tutte le questioni che insorgessero tra il Comune e l’Appaltatore, relativamente alla interpretazione e alla esecuzione delle singole disposizioni del presente contratto, qualunque sia la loro natura (tecnica, giuridica o amministrativa, nessuna esclusa ed eccettuata), saranno definite, in caso di mancato accordo tra le parti, da un apposito Collegio Arbitrale costituito da un arbitro scelto da ciascuna delle parti e da un terzo, scelto di comune accordo o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Savona.
Gli arbitri saranno nominati entro 30 giorni dalla data di richiesta di arbitrato presentata da una delle due parti.
Art. 9
ESECUZIONE D’UFFICIO
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1 - In caso di immotivata sospensione o abbandono dei servizi affidati o grave ritardo o mancata esecuzione degli obblighi contrattuali, il Sindaco, fatta comunque salva l’applicazione della penale e senza pregiudizio di altre piu’ gravi conseguenze, su rapporto - proposta dei competenti Uffici, provvederà ad assegnare all’affidatario, con provvedimento notificato, un termine perentorio per la esecuzione dei servizi dovuti. 2 - Trascorso infruttuosamente il termine assegnato il Sindaco farà eseguire l’ordine d’Ufficio, a spese della ditta affidataria. La nota delle spese sostenute dal Comune per l’esecuzione d’Ufficio sarà portata a conoscenza dell’affidatario con lettera scritta, con diritto di fare osservazione o contestazioni solamente per errori materiali di computo.
3 - L’ammontare delle spese di cui al comma precedente sarà trattenuto sulla prima rata di canone in scadenza.
ART. 10
REVOCA DELL’AFFIDAMENTO
1 - Il Comune può procedere alla revoca dell’affidamento del servizio nei seguenti casi:
- gravi e frequenti violazioni agli obblighi contrattuali nonostante diffida formale da parte dell’Amministrazione comunale.
- arbitrario ed immotivato abbandono, da parte della ditta affidataria, dei servizi oggetto del presente contratto;
- qualora la ditta affidataria venisse dichiarata fallita;
- quando senza il consenso dell’Amministrazione comunale avesse ceduto ad altri i diritti e gli obblighi relativi al presente contratto.
- qualora non compatibile con l’affidamento a terzi del ciclo integrato di rifiuti da parte dell’ATO.
ART.11
ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI
Ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito( art. 201 del
D. Lgs. 152/2006) il contratto può essere sciolto anticipatamente. In tal caso l’appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo,ad alcun risarcimento ne’ a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli,messi ed attrezzature di sua proprietà impiegati per l’esecuzione dell’appalto. E’ fatta salva la corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.
PARTE II– OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, PERSONALE, MEZZI, ATTREZZATURE
ART. 12
SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
1 - I servizi oggetto dell’affidamento sono definiti come segue:
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A – RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI
Il progetto offerta dovrà prevedere la raccolta con il metodo “porta a porta” con impiego di idonea manodopera e adeguate attrezzature compresa la fornitura e consegna dei sacchetti in tutto il territorio del Comune fino al deposito previsto nell'attuale isola ecologica comunale. Da lì gli stessi, secondo diverse modalità, saranno smaltiti presso i centri convenzionati. Tale smaltimento sarà a cura e spese dell'appaltatore per quanto inerente gli ingombranti, il legname, i rifiuti indifferenziati e l'umido. Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili, nonché di meccanismi per il sollevamento e svuotamento di bidoni.
Inoltre il progetto potrà prevedere l’utilizzo di un adeguato mezzo autocompattante che, ultimata la raccolta, provvederà al trasporto a destino; durante la raccolta il compattatore potrà essere affiancato da uno o più mezzi di piccole dimensioni, anche non compattanti. È ammesso il trasbordo veicolare a condizione che lo stesso avvenga in zone periferiche non residenziali; è ammesso altresì l’uso di stazioni di trasferimento e compattazione previo il possesso, per queste ultime, delle autorizzazioni necessarie e soprattutto previa comunicazione alla Stazione Appaltante. E’ altresì ammesso smaltire direttamente in discarica senza il passaggio all’isola ecologica dei rifiuti raccolti.
- raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti costituiti da scarti organici putrescibili quali scarti di cucina(organico) per le utenze domestiche e non domestiche .
- raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da carta e cartone per le utenze domestiche e non domestiche.
- raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica per le utenze domestiche e non domestiche.
- raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo)per le utenze domestiche e non domestiche.
- raccolta e trasporto oli esausti
- raccolta stradale e trasporto vetro,lattine in alluminio e latte in ferro.
- raccolta stradale e trasporto pile, toner e farmaci
- raccolta stradale e trasporto lampadine esauste
- raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali.
- fornitura dei contenitori di cui all’art. 15 per lo svolgimento del servizio di raccolta.
- indagini territoriali finalizzate alla consegna dei predetti contenitori e attrezzature e consegna degli stessi.
- manutenzione dei contenitori,delle attrezzature e dei veicoli per lo svolgimento dei servizi in appalto.
- disinfezione e deodorizzazione dei cassonetti stradali e di altri contenitori destinati allo scopo.
B – SERVIZI INFORMATIVI
- carta dei servizi
- azioni di informazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul corretto utilizzo dei servizi in appalto da parte degli utenti.
C - COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
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DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
D - SERVIZI A RICHIESTA ( esclusi dal canone )
- pulizia e lavaggio strade comunali;
- pulizia di bocchette lupaie, caditoie e griglie;
- pulizia e diserbo delle cunette stradali;
- diserbo scarpate stradali all’esterno del centro abitato;
- pulizia alvei di torrenti;
- ulteriore passaggio per raccolta rifiuti e smaltimento (per il periodo estivo);
- servizi di rimozione urgente di rifiuti speciali o pericolosi, con trasporto e conferimento, per motivi di igiene e sanità pubblica, su ordine dei competenti organi sanitari e tecnici.
- lo spazzamento manuale di suolo pubblico e/o privato soggetto ad uso pubblico costituito da vie, strade, viali, piazze, parchi e giardini pubblici, portici e cortili di edifici pubblici compresa la raccolta delle foglie dei viali alberati e dei parchi pubblici, la pulizia di parchi e giardini pubblici, e la pulizia straordinaria di suolo pubblico e/o privato soggetto ad uso pubblico dopo lo svolgimento di manifestazioni;
-lo spazzamento meccanizzato di suolo pubblico e/o privato soggetto ad uso pubblico costituito da vie, strade, viali, piazze (ad integrazione dello spazzamento manuale);
ART. 13
NORME GENERALI PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
Personale
1 - Per l’espletamento dei servizi affidati con il presente contratto, L’Appaltatore dovrà operare con personale in numero minimo di 2 (due) persone e comunque sufficiente ed adeguato per la loro migliore conduzione.
2 - Il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dalla Societa’ affidataria, dovrà essere capace e fisicamente valido e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, uniformandosi alle disposizioni emanate dalla sua Direzione .
3 - Il personale dipendente dovrà, in servizio, essere vestito e calzato decorosamente. L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni e le norme contributive, previdenziali ed assistenziali disciplinanti il rapporto di lavoro.
4 - Tutto il personale dovrà essere inquadrato nelle categorie corrispondenti, in ottemperanza al CCNL del Comparto dell’Igiene Ambientale.
5 - Sia nella stagione invernale che nella stagione estiva, dovrà essere assicurato il coordinamento del personale da parte di un responsabile operativo che sorvegli e garantisca il regolare svolgimento del servizio e si rapporti periodicamente con l’Ufficio Comunale all’uopo indicato, in merito all’espletamento del servizio stesso.
Macchinari, mezzi ed attrezzature
1 - La Societa’ affidataria dovrà utilizzare per i servizi oggetto del presente contratto esclusivamente macchinari, attrezzature e mezzi idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro e di tutela ambientale. I mezzi dovranno essere dotati delle necessarie autorizzazioni per i servizi ambientali in quanto occorrenti, nonchè delle autorizzazioni in genere per la circolazione su strada e quant’altro sia previsto dalle normative vigenti.
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2 - Il Comune è esentato dal fornire o cedere, salvo diverso accordo da definire all’occorrenza, macchinari, prestazioni d’opera, attrezzature e mezzi per adempimenti connessi ai servizi in esame.
3 - I macchinari, le attrezzature e i mezzi dovranno essere mantenuti, a cura e spese dell’Appaltatore, in perfetto stato di efficienza e di funzionalità.
4- In futuro, in caso di riscontrato vantaggio per il Comune, lo stesso potrà acquistare uno o più mezzi per la raccolta rescindendo con preavviso di sei mesi dal contratto, senza nulla pretendere da parte della società affidataria.
Ufficio
1 - La Societa’ affidataria dovra’ assicurare un servizio diretto telefonico con il pubblico in modo da raccogliere i reclami e le proposte dei cittadini.
2 - Un responsabile della Societa’ dovrà essere sempre reperibile per analizzare e fronteggiare nel piu’ breve tempo possibile eventuali situazioni di emergenza manifestate dal pubblico o su richiesta della Amministrazione Comunale.
ART. 14
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
Modalità
La raccolta porta a porta descritta nel progetto offerta dovrà quindi prevedere il conferimento, in date ed orari prestabiliti conformemente alle modalità di raccolta attuali, di determinate frazioni da parte di ciascuna singola utenza (intesa in senso lato anche come insieme delle singole utenze facenti capo ad un dato numero civico), che provvede a consegnare i rifiuti agli addetti alla raccolta. I rifiuti raccolti saranno avviati al relativo destino (recupero, riciclaggio, trattamento, smaltimento) od anche avviati ad impianti di trattamento intermedio. Le situazioni particolari (scuole, strutture pubbliche, ospedali, grossi condomini residenziali e/o strutture turistiche, centri commerciali, ed altre) dovranno essere servite con orari concordati e compatibili alle esigenze delle suddette utenze, garantendo il servizio di raccolta umido, carta e plastica giornaliero.
Durante le operazioni di raccolta l’Appaltatore dovrà prevedere nel progetto un sistema di segnalazione al Comune di qualsiasi anomalia (es. abbandono rifiuti, contenitori rotti, accumulo rifiuti all’esterno dei contenitori, ……) presente sul territorio.
Ad integrazione di quanto esposto nel presente articolo e nei successivi, si precisa che, in relazione ai servizi di raccolta porta a porta del rifiuto indifferenziato, della frazione umida, di carta e cartone, degli imballi in plastica e delle lattine e del vetro, dove determinate e limitate aree presentino caratteristiche tali da rendere non praticabile la collocazione dei contenitori dedicati alle raccolte porta a porta all’interno delle pertinenze delle utenze, il progetto potrà prevedere l’adozione di soluzioni particolari, con riferimento alla collocazione di contenitori rigidi, distinti per le diverse tipologie di rifiuti, all’esterno delle pertinenze delle utenze.
In casi particolari, ove condizioni tecniche o soggettive non consentano l’apposizione all’esterno dei contenitori, si potranno prevedere servizi particolari all’interno di proprietà private fatta salva la stipula di apposita convenzione tra le parti.
1) Le utenze domestiche e non domestiche sono interessate dalla raccolta domiciliare secondo le modalità e le frequenze di seguito indicate:
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- “Rifiuti urbani costituiti da scarti organici putrescibili (organico)”- bio-pattumiere da lt. 20,00-, frequenza di ritiro 3 volte/settimana
- “Rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) –bio-pattumiere da lt. 30,00- 1 volta/settimana.
- “Carta e cartone”,- contenitori paper-box da 50,00 lt.-frequenza di ritiro 1 volta/settimana,
- “Plastica”, contenitori paper-box -50,00 lt.-, frequenza di ritiro 1 volta/settimana.
- “Vetro” e “Lattine” , frequenza ritiro 1 volta/settimana.
I contenitori e le minipattumiere saranno forniti e distribuiti a cura della ditta aggiudicataria del servizio.
2 - Per “rifiuti solidi urbani” soggetti a raccolta e conferimento in discarica vengono genericamente intesi quelli definiti come tali dalla vigente normativa in materia e quelli assimilati agli urbani
3 - Non è compreso il ritiro di tutti quei rifiuti che per i quantitativi e/o dimensioni ingombranti richiedessero particolari mezzi di raccolta (pala meccanica, “ragno”, scavatore)
4 - Ove per qualsiasi motivo non dipendente dall’affidataria il trasporto dovesse essere effettuato in una discarica diversa da quella indicata, il Comune e’ tenuto a corrispondere alla Societa’ un compenso che sarà concordato valutando percorrenze e tempi.
5 - La spesa per lo smaltimento in discarica dei Rifiuti oggetto del presente capitolato e’ a carico della ditta affidataria del servizio.
6 - I mezzi da impiegare per il trasporto dei rifiuti dovranno essere di tipo chiuso; la pulizia e la manutenzione dei mezzi dovranno essere tali da assicurare costantemente la tenuta stagna del cassone, impedire quindi la fuoriuscita accidentale di materiali o liquidi dal cassone medesimo durante il percorso e la emanazione di odori molesti.
7 - Dovrà essere posta particolare cura nel garantire l’asporto dei rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori.
8 - Durante il servizio di raccolta dovrà essere evitato nel modo più assoluto lo spargimento a terra di rifiuti e liquami.
9 - Ove per l’esecuzione di lavori stradali, o per altre cause dovessero temporaneamente restare chiusi alcuni tratti di strada, la raccolta e il trasporto dei rifiuti dovranno essere effettuati, ricorrendo ove possibile a sistemi alternativi od eccezionali senza aggravio economico nè per il Comune nè’ per la Societa’ affidataria. Eventuali maggiori costi per l’impresa saranno conteggiati a parte.
10 – Il servizio di raccolta dovrà terminare entro le ore 11,00 – è comunque onere del Concessionario concordare previamente con l’Amministrazione l’orario di svolgimento del servizio nelle varie zone del Comune.
11 - Lungo le vie che non consentano altra soluzione il servizio di raccolta potra’ aver luogo con un motocarro attrezzato di cassone portarifiuti. Tali rifiuti saranno poi svuotati in un’autocompattatore per il trasporto in discarica. Le restanti vie verranno servite con autocompattatori di capacita’ adeguata.
12 - In caso di due festivita’ consecutive la raccolta avra’ luogo in uno dei due giorni. 13 - L’orario della raccolta potrà essere modificato dall’Amministrazione secondo le esigenze proprie, sempre tenendo conto degli orari praticati dalle discariche e dai centri di smaltimento, stoccaggio e riciclaggio dei diversi rifiuti. L’indisponibilita’ della discarica al ricevimento dei rifiuti, dovuta a cause non dipendenti dalla volonta’
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del Concessionario non potrà essere considerata inadempienza contrattuale ne’, pertanto, la circostanza sanzionabile.
14 – Dovrà essere garantito il servizio da parte di una persona qualificata a carico dell'appaltatore al fine di garantire l'apertura dell'isola ecologica alla popolazione il martedì dalle 14:00 alle 17:00 ed il sabato dalle 09:00 alle 13:00 durante i mesi compresi tra 01-10 e 31-03 mentre nel restante periodo il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 17:30, ed il sabato dalle 09:00 alle 13:00.
15 – Due volte a settimana dovrà essere effettuato a cura e spese dell’appaltatore lo spazzamento delle principali vie e piazze.
Personale
Per quanto attiene il personale destinato al servizio della raccolta rifiuti viene fatto rinvio al precedente art.13.
Veicoli in dotazione
I veicoli impiegati a regime per il servizio raccolta rifiuti dovranno essere autorizzati ed iscritti all’albo nazionale gestori, in perfetto stato di efficienza e d’uso.
L’affidatario dovrà disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi. I predetti veicoli dovranno essere elencati e descritti nel progetto offerta, indicando:
a) quantità;
b) tipologia e le caratteristiche tecniche;
c) capacità (volume) e la portata legale;
d) targa, se usato ed anno di immatricolazione;
e) ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarli: disegni, documentazione fotografica, schede tecniche e quanto altro.
I mezzi utilizzati dovranno appartenere alla classe Euro 5 e dovranno essere dotati di tutte le attrezzature ed apparati di bordo idonei a garantire la perfetta attuazione della pesatura dei rifiuti raccolti come previsto nel presente Capitolato d’Appalto.
L’impresa, verificati i servizi da svolgere e le condizioni delle strade del territorio comunale, la distanza degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, il rispetto degli orari e delle frequenze di raccolta e tutte le condizioni locali che possono influire sull’organizzazione del servizio, dovrà proporre con il progetto offerta il parco mezzi minimo che intenderà utilizzare e che dovrà essere mantenuto nella sua consistenza quantitativa e tipologica per l’intera durata dell’affidamento, ovvero integrato in ragione delle specifiche esigenze sopravvenute.
Nell’offerta il concorrente dovrà, altresì, impegnarsi a garantire la disponibilità esclusiva per la presente commessa di mezzi in soprannumero per tutte le categorie/tipologie che lo stesso prevede di impiegare nell’esecuzione dei servizi, indicando altresì con quali modalità intende garantire la continuità dei servizi in caso di blocco di uno o più mezzi nell’ipotesi in cui anche i mezzi in soprannumero risultassero insufficienti, o comunque nell’impossibilità all’utilizzo.
Ogni qual volta l’affidatario intendesse sostituire uno o più mezzi, rispetto a quelli di cui all’offerta, ovvero successivamente, di quelli di cui al parco macchine, dovrà comunicarlo preventivamente alla Stazione appaltante indicando tutti i dati di cui all’offerta.
Saranno autorizzate solo sostituzioni per veicoli di eguale categoria/tipologia, salvo motivata richiesta. In questo caso, la Stazione appaltante si riserva di acconsentire ad una sostituzione con veicoli di categoria/tipologia differente.
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L’affidatario è comunque tenuto ad utilizzare un numero adeguato di mezzi anche in soprannumero rispetto ai mezzi proposti, atto a garantire il regolare svolgimento del servizio anche nel caso di esigenze aventi carattere straordinario ovvero nel periodo estivo, senza che lo stesso possa vantare alcun ulteriore diritto o a maggiori compensi. Gli automezzi le attrezzature e gli accessori, utilizzati nell’affidamento, dovranno essere tenuti in perfetta efficienza tecnica ed igienico sanitaria, rispondenti alle normative vigenti in materia di circolazione stradale, e di conseguenza in regola con il Codice della Strada, nonché rispondenti alle normative connesse ai servizi espletati, con manleva assoluta e senza riserve per la Stazione Appaltante.
ART. 15
RACCOLTA DEL VETRO,LATTINE E LATTE IN METALLO
1 - Il servizio di raccolta stradale del vetro,lattine e latte metalliche in genere verrà effettuato con frequenza settimanale mediante l’impiego di contenitori da lt. 1100 forniti e sistemati sull’intero territorio comunale a cura della ditta aggiudicataria del servizio.
2 - L’Amministrazione Comunale potrà, mediante i propri uffici, segnalare alla Direzione della Società eventuali disfunzioni o necessità relativamente alla distribuzione dei contenitori.
3 - Tutti i contenitori dovranno essere tenuti puliti e funzionanti; dovranno essere numerati e dovranno essere dotati, a cura e spese della ditta affidataria , di strisce catarifrangenti e di segnaletica ai sensi di legge.
4 - I contenitori danneggiati o inservibili dovranno essere riparati o sostituiti con urgenza, a cura e spese della ditta affidataria.
5 – L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà – qualora lo ritenesse opportuno – di procedere direttamente all’acquisto di nuovi contenitori in sostituzione di quelli più obsoleti.
ART. 16
SERVIZIO DI LAVAGGIO, DISINFEZIONE E DEODORIZZAZIONE DEI CASSONETTI E DEI CONTENITORI PER RIFIUTI.
1 - I cassonetti e i contenitori per il servizio di raccolta rifiuti verranno lavati, disinfettati e deodorizzati mediante appositi mezzi, con frequenza da concordare con l’Amministrazione Comunale mediante l’utilizzo di idonei macchinari.
2 - L’affidatario è tenuto a comunicare per iscritto, anche a mezzo fax, all’Ufficio Tecnico comunale, almeno due giorni prima, la data del lavaggio dei cassonetti.
ART. 17
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LEGNO, FERRO, INGOMBRANTI, PILE, LAMPADE, TONER, PNEUMATICI E FARMACI SCADUTI
La raccolta del legname, del ferro, degli ingombranti, delle pile esauste, dei farmaci scaduti, di apparecchiature elettriche ed elettroniche “R.A.E.E.” di cui alle categorie:
- R1 - " freddo e clima” rifiuti contenenti C.F.C. (xxxxxxxxxxx, condizionatori ecc.);
- R2 - “grandi bianchi” elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, forni
ecc.);
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- R3 - “TV e monitor” apparecchiature informatiche e per le comunicazioni;
- R4 - “IT, toner, consumer electronics, PED e altro;
- R5 - “sorgenti luminose” (lampade di varia tipologia ecc). batterie (di provenienza domestica o abbandonati):
- batterie per auto, camion, motociclette, motocicli e scooter;
- batterie dei telefoni cellulari ecc.
pile:
- pile a stilo;
- pile a bottone.
neon, ovvero tubi fluorescenti di qualunque formato, pneumatici verra’ garantita da apposita area all'interno dell'isola ecologica comunale, utilizzando n.1 contenitore da fornire e posizionare da parte della ditta aggiudicataria, oltre alla fornitura e posa di contenitori per le pile, farmaci scaduti e lampade esauste da posizionare nelle varie zone del Paese in modo adeguato e come da richieste formulate dalla Stazione Appaltante.
Lo smaltimento dei rifiuti sopraindicati avverra’ a cura e spese della ditta aggiudicataria tranne che per il codice 200307 ad esclusivo onere del Comune di Ortovero.
ART. 18
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI ESAUSTI MINERALI - DOMESTICI
Gli utenti provvederanno a depositare gli oli esausti presso il contenitore di capacita’ di lt. 1.000,00 fornito e sistemato dalla ditta all'interno dell'isola ecologica.
La Ditta provvedera’ al trasporto e smaltimento presso centro autorizzato a totale proprio carico.
Il Concessionario potrà avvalersi di aziende specializzate per il trasporto di tali rifiuti.
ART. 19
RACCOLTA RIFIUTI CESTINI POSTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RECUPERO DEGLI INGOMBRANTI PRESSO IL DOMICILIO
L’appaltatore provvedera’ alla raccolta dei rifiuti all’interno dei cestini stradali e del relativo smaltimento. Inoltre, in casi eccezionali, la ditta provvedera’ al trasporto e smaltimento presso centro autorizzato a proprio esclusivo carico degli ingombranti dal domicilio delle persone anziane (oltre 65 anni di età) o portatori di handicap.
Art. 20
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI CIMITERIALI
La ditta affidataria – a semplice richiesta dell’Amministrazione – dovrà provvedere alla raccolta e al trasporto dei rifiuti cimiteriali, nel rispetto della vigente normativa, con specifico riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. 16/07/2003, n°254 e del D.Lgs. n°152 del 2006.
Art. 21
RIFIUTI NON COMPRESI NEL SERVIZIO
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I servizi di cui ai punti precedenti non comprendono, salvo esplicita richiesta da parte del Comune, il prelevamento e il trasporto rifiuti provenienti da demolizioni, residui di costruzioni, scorie, ceneri e rifiuti provenienti da aziende industriali (con esclusione di quelli provenienti dalle mense aziendali), cenere e scorie di impianti di centrali di riscaldamento, terra, terriccio, rifiuti di stalle, pollai, etc…
Inoltre sarà a carico del Comune di Ortovero il costo dello smaltimento dei rifiuti di cui ai codici 200301 – 200399 – 200307 – 200303 mentre è compreso nel servizio la raccolta ed il trasporto a discarica e gli stessi dovranno necessariamente essere smaltiti presso gli impianti TMB/discarica di Vado Ligure e/o Varazze che sono individuati come d'Ambito/area omogenea che operano nelle quantità massime e a tariffe/costi di conferimento ben definiti nelle autorizzazioni.
Art. 22
INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
Sarà a carico dell’affidatario – mediante manifesti, volantini, brochure e simili – provvedere alle campagne informative volte a far conoscere le specifiche modalità di svolgimento dei servizi.
Sono altresì a carico dell’affidatario eventuali iniziative finalizzate a sviluppare ed accrescere la sensibilizzazione della cittadinanza in materia ambientale, con specifico riferimento al miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio di raccolta differenziata.
Art. 23
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO E COSTI SULLA MANODOPERA
Il presente appalto comprende prestazioni da eseguirsi nell’ambito di un contratto di servizi e forniture in cui il Servizio costituisce la prestazione principale mentre le forniture assumono carattere accessorio; pertanto l’appalto si configura come appalto pubblico di servizi ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 50/2016.
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del Codice sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del Codice.
La durata dell'appalto è di 20 mesi a partire dal 1 di maggio 2019 sino al 31 dicembre 2020 corrispondete al periodo transitorio all'entrata in vigore dell'ATO rifiuti. L'importo complessivo messo a base di gara è di euro 196.666,66 iva 10% esclusa di cui euro 68.833,33 per la manodopera pari al 35% dell'importo posto a base di gara. Il prezzo annuale è stabilito in euro 118.000,00.
L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare variazioni al contratto, nel limite del 20% dell’importo contrattuale, sia in aumento che in diminuzione in merito all’organizzazione ed all’estensione territoriale dei servizi, alla durata degli interventi previsti, nonché alle modalità del loro svolgimento. In particolare, qualora la Stazione appaltante richieda modifiche in aumento, le medesime dovranno essere fornite, nel limite del 20%, obbligatoriamente dall’Appaltatore agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali previste dal contratto originario, senza riconoscimento di alcuna indennità aggiuntiva. Analogamente, la
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Stazione appaltante potrà ordinare, sempre nel limite del 20%, l’esecuzione delle prestazioni in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal contratto originario. In questo caso l’importo contrattuale sarà ridotto in modo direttamente proporzionale alla diminuzione delle prestazioni senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo d’indennizzo.
Per il calcolo del costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice il costo è stato stimato per un valore pari al 20% del valore del Servizio oggetto della presente procedura sulla base dei seguenti elementi:
• personale potenzialmente necessario per l’espletamento del servizio (anche sulla base dell’attuale gestione del servizio);
• CCNL generalmente applicati nel settore in base al costo orario per tipo di figura professionale e livello;
• Costo medio orario del personale dipendente di cui alle Tabelle Ministeriali. Oltre agli oneri aziendali, l’operatore economico dovrà indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera, allegando altresì un documento che illustri le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera. In relazione ai costi medi orari del lavoro per il personale dipendente, il concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale il costo Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti. In caso di costi medi orari inferiori alle stesse tabelle, debbono essere fornite opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata.
ART.24
CAUZIONE PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle procedure di appalto copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall’art.93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei posto a base dell'appalto. Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
ART. 25
CAUZIONE DEFINITIVA
L’Assuntore è tenuto a costituire, all’atto della stipula del contratto, una garanzia di esecuzione a titolo di cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e contratto di appalto, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché per le somme eventualmente spese dal Committente per inadempienza dell’Assuntore o cattiva esecuzione del servizio.
La garanzia può essere costituita nei seguenti modi:
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A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, x xxx xxxxxxx legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
La polizza fideiussoria e la fideiussione bancaria, dovranno espressamente prevedere, a pena di esclusione dalla gara:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, naturali, consecutivi, a semplice richiesta scritta del Committente;
d) la durata per tutto il periodo contrattuale esteso alla data del collaudo finale, ovvero fino all’esaurimento degli obblighi derivanti dal contratto.
La mancanza di tali clausole esplicite o altre perfettamente equivalenti rende inaccettabile la fideiussione.
La garanzia resta vincolata, come previsto dall’art. 103, del decreto legislativo n. 50/2016, e s.m.i. e salvo le riduzioni ivi previste, per tutta la durata dell’appalto e verrà restituita all’Assuntore al termine del contratto e dopo che l’Assuntore abbia concluso i propri obblighi contrattuali. Ogni qualvolta la garanzia venga ridotta ai sensi della precitata norma, l’Assuntore si impegna a fornire al comune di Ortovero e i documenti che ne comprovino l’ammontare residuo.
In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione.
Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia per le spese sostenute per gli interventi e servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale oppure per incamerare penali maturate anche prima della stipulazione formale del contratto.
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Assuntore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
Tale potere sarà esercitato con incameramento parziale o totale, richiedendo all'Istituto Bancario o all'Assicurazione il versamento in contanti dell'importo corrispondente della garanzia.
L'Assuntore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 15 giorni dall’incameramento dell’importo. In caso di ritardo, si applicherà una penale pari ad un ventesimo dell’importo da reintegrare, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
La garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall'Assuntore per l'accettazione alla data della stipula dei Verbali di inizio del servizio qualora quest’ultima intervenga prima della sottoscrizione del contratto.
ART.26 NORMATIVA APPLICABILE
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L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle norme del contratto e del presente Capitolato; per tutto quanto non sia stabilito o comunque non in contrasto con tali norme, si fa riferimento alle norme applicabili nelle leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei servizi.
In particolare il Sindaco potrà emanare in circostanze eccezionali ordinanze contingibili ed urgenti dalle quali potrebbero derivare disposizioni speciali per l’espletamento del Servizio; a tali norme l’Affidatario dovrà attenersi immediatamente restando solo salvo ed impregiudicato il diritto al pagamento degli eventuali maggiori oneri documentati.
La partecipazione all’Appalto e la successiva sottoscrizione del Contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e la loro incondizionata accettazione.
ART.27 VARIAZIONI CONTRATTUALI
L'Assuntore non ha la facoltà di introdurre di propria iniziativa e senza l'approvazione scritta del Committente varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. In caso di variazioni non autorizzate rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali il Responsabile del procedimento intimerà all'Assuntore di provvedere con tempestività al ripristino delle prestazioni, disponendo, in caso di inadempienza, l’applicazione delle penali di cui al presente capitolato. Il Committente avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche proposte dall’Assuntore, qualora le valuti utili e non pregiudizievoli per i pubblici interessi; in tal caso nulla sarà dovuto all'Assuntore per presunti maggiori oneri.
L'Assuntore non potrà invocare, per la giustificazione di varianti eseguite in assenza di ordine o approvazione scritta, la mancanza di istruzioni o di dettagli operativi, essendo suo obbligo richiederli tempestivamente, sia che essi si riferiscano alle normali attività sia che si siano resi necessari in conseguenza di fatti imprevisti.
Il Committente si riserva la facoltà di avvalersi della procedura negoziata per affidare all’Assuntore eventuali servizi complementari o affini, non compresi nella proposta iniziale né nel presente capitolato, che, a seguito di una circostanza imprevista e/o imprevedibile, siano divenuti necessari per integrare/ottimizzare le prestazioni richieste nel rispetto delle seguenti condizioni:
che tali servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
che il valore complessivo stimato dei contratti affidati per servizi complementari rientri nei limiti di importo stabiliti dalle norme vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs.num.50/2016 e s.m.;
Per la determinazione dei nuovi prezzi da corrispondere ai servizi affidati ex novo all’Assuntore, si procederà applicando il metodo del confronto, sulla base dei prezzi contrattuali.
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ART.28. DISCORDANZE ATTI CONTRATTUALI
Qualora un documento facente parte del contratto o atti diversi dovessero riportare disposizioni di carattere discordante, l’Assuntore ne darà immediata segnalazione scritta al Committente per i conseguenti provvedimenti di rettifica o adeguamento.
La soluzione interpretativa verrà adottata tenendo conto degli elaborati contrattuali di cui sopra, elencati in ordine decrescente di importanza.
In ogni caso l’interpretazione delle clausole contrattuali, alla stregua delle disposizioni del Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’appalto del presente contratto così come previsto dagli artt. dal n. 1362 al n. 1369 del C.C. L'Assuntore riconosce che la incompletezza di dati e di elementi descrittivi nei documenti di gara e negli elaborati non possono in alcun modo giustificare arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi, essendo suo preciso dovere segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali deficienze .
ART.29. ATTIVITÀ DELL’ASSUNTORE
Per quanto riguarda il servizio si descrivono sommariamente le due funzioni che identificano le attività dell'appaltatore del Servizio quale si interfaccia con il Responsabile del Procedimento, che si esplicano con:
_ Funzioni di recepimento degli ordini e di produzione documenti, dati, rendicontazione, fatturazione quadrimestrale, completi di tutti gli allegati richiesti dal Responsabile del Procedimento, produzione della documentazione relativa ai quantitativi di raccolta differenziata suddivisi per CER e per giorno espressa sotto forma di pesature;
_ Coordinamento degli esecutori operativi e tecnico-amministrativi;
L’Appaltatore ha in ogni caso l’obbligo di assicurare sempre il regolare svolgimento del Servizio con l’impiego di un numero adeguato di personale operativo idoneo (minimo 2 (due)), non tenendo conto nel numero adeguato del personale assente per infortunio e/o malattia o altre cause; in questi casi l’Assuntore è obbligato ad impiegare altro personale eventualmente assunto a termine. Il numero di personale deve essere adeguato alla stagionalità del servizio con particolare riferimento al periodo 15 giugno/15 settembre ed al periodo natalizio 20 dicembre/10 gennaio, ai giorni 14 e 15 agosto ed oltre alle giornate di fiera, festivi o manifestazioni particolari. In occasione inoltre di feste popolari o di altre manifestazioni pubbliche l’impresa è tenuta ad intensificare il servizio in modo tale da impedire che i contenitori trabocchino.
In tali occasioni il Comune potrà richiedere, con 48 ore di anticipo, il posizionamento e lo svuotamento di contenitori in alcune zone del territorio comunale interessate dalle manifestazioni.
I costi derivanti da questi eventuali servizi aggiuntivi, riferiti a feste popolari e manifestazioni pubbliche, saranno da considerarsi compresi nel canone annuale del servizio fino ad un massimo di 4 (QUATTRO) interventi/anno
ART.30 ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE
Al fine di controllare e coordinare l’esecuzione del contratto, nonché l’osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali, il
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Committente nominerà, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e della L. 241/90 e successive modificazioni, il “Responsabile del procedimento” che sarà responsabile dell’attività di vigilanza e controllo della corretta ed esatta esecuzione del servizio, il quale potrà a sua volta designare i soggetti abilitati a rappresentarlo in virtù di apposita delega, i quali potranno dare disposizioni anche verbali, in casi di urgenza, ed istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno utile successivo all’evento.
Il Responsabile è:
_ l'interfaccia unico dell'Assuntore per conto del Committente;
_ il responsabile della gestione del contratto; i cui compiti si articolano nell’interpretazione delle norme contrattuali per conto del Committente, nel controllo del rispetto del contratto, nella verifica dello svolgimento e dello stato di avanzamento del servizio, nel controllo della regolare e perfetta esecuzione dei Servizi, nella segnalazione al Committente dei difetti, delle manchevolezze, delle inadempienze e dei ritardi nell'esecuzione del contratto e nella proposta delle conseguenti azioni, con facoltà di agire autonomamente in merito ove lo ritenesse opportuno, e nell’applicazione delle penali.
Inoltre il Responsabile del Procedimento ha le seguenti facoltà:
_ potestà di firma sui documenti tecnici e contabili attinenti alla gestione del contratto;
_ approvazione delle eventuali modifiche migliorative proposte dell'Assuntore;
_ liquidazione dei corrispettivi dell'appalto;
_ verifica della contabilità;
_ accettazione del Servizio reso dall'Assuntore.
Il Responsabile di procedimento potrà delegare propri collaboratori o altri uffici comunali a svolgere controlli e sopralluoghi.
ART.31. RAPPRESENTANZA DELL’ASSUNTORE
L’Assuntore (sia singolo che in A.T.I.) dovrà conferire mandato con rappresentanza, ai sensi del codice civile, a un’unica persona che avrà la delega di rapportarsi, con poteri di firma, con il Committente per tutte le questioni relative al contratto in oggetto. Il mandato dovrà essere conferito mediante atto pubblico ed essere depositato presso il Committente. L’Assuntore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’incaricato dell’Assuntore dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione del Servizio.
Egli avrà la piena rappresentanza dell’Assuntore stesso nei confronti del Committente; pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Assuntore. È facoltà del Committente chiedere all’Assuntore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di congrua motivazione. L’Assuntore dovrà inoltre indicare il luogo dove il Committente ed il Responsabile del procedimento indirizzeranno gli atti. E' inoltre fatto obbligo all'Assuntore, ogni qual volta il Committente lo ritenga necessario, recarsi, in persona del Rappresentante, presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento nella sede del Comune di e Ortovero, nell'orario stabilito, per ricevere disposizioni e comunicazioni relative all'appalto. In caso di urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta la convocazione. In ogni caso l'Assuntore o il suo rappresentante dovrà essere sempre reperibile anche
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telefonicamente durante l'orario di lavoro. E' fatto obbligo all'Assuntore di precisare le modalità con le quali desidera che la Tesoreria effettui i pagamenti, indicando le persone eventualmente delegate alla riscossione delle somme dovute. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Procedimento. In difetto di tale notizia, il Committente non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere. L’Assuntore potrà nominare un Rappresentante Tecnico. Il Rappresentante Tecnico dovrà essere munito dei poteri necessari per la gestione del Servizio. L’Assuntore dovrà garantire la reperibilità del Rappresentante Tecnico al fine di fronteggiare in qualsiasi momento, anche nei giorni festivi e di notte, le emergenze e le situazioni di pericolo.
ART.32. ONERI A CARICO DELL’ASSUNTORE
L'Assuntore è tenuto a fornire tutte le prestazioni necessarie, anche se non specificatamente indicate nel presente Capitolato garantendo l'esecuzione del Servizio, a perfetta regola d'arte. Gli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato d’oneri sono compresi nel prezzo di appalto e quindi posti a carico dell’Assuntore.
ART.33. ONERI RELATIVI AL RAPPORTO CON GLI ENTI DI CONTROLLO
Sono compresi nell’appalto e posti a carico dell’Assuntore tutti gli adempimenti ed espletamenti di pratiche e relativi oneri presso le Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o permessi di qualsiasi tipo (es. Comune, ISPESL, ARPAL, VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc.), la tenuta dei registri, comprese eventuali imposte.
ART.34. DOTAZIONI LOGISTICHE
Sono a carico dell'Assuntore tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi alla gestione dei propri uffici, alla disponibilità di siti idonei per il ricovero di attrezzature e mezzi occorrenti per lo svolgimento del servizio, nonché di locali idonei adibiti a spogliatoi e servizi per il personale.
ART.35. DOMICILIO – COMUNICAZIONI
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto, l'Assuntore dovrà disporre nel Comune di Ortovero - o in alternativa nei comuni limitrofi - di una adeguata sede con telefono, indirizzo PEC e collegamento Internet per uffici e magazzini, dimostrando tale disponibilità attraverso copia autentica dell'atto di proprietà o del contratto di affitto registrati. Tale sede dovrà anche essere funzionale per la consegna dei sacchi in fase di avvio del nuovo servizio di raccolta, per le utenze ritardatarie.
Qualora l'Assuntore non abbia una adeguata sede nel termine stabilito, il Committente potrà stabilire un ulteriore termine (non superiore a 15 giorni) con facoltà di applicare una penale di €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale e
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consecutivo di ritardo, trascorso inutilmente il quale l'Assuntore sarà dichiarato rinunciatario all'appalto del Servizio. E’ vietato stabilire il recapito presso terzi.
ART.36. OBBLIGHI PARTICOLARI
L'Assuntore è tenuto alla redazione degli allegati giustificativi alla fatturazione e della contabilità nelle forme e con le modalità che gli verranno richieste dal Responsabile del procedimento, come pure è tenuto ad eseguire le analisi/valutazioni circa la qualità e quantità dei dati raccolti. L'Assuntore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché agli adempimenti di cui al
D.P.C.M. 187/91. L’Assuntore inoltre è tenuto a:
_ compilare la documentazione obbligatoria per effetto di disposizioni legislative o regolamentari necessarie a consentire lo svolgimento dell’appalto conformemente alle vigenti leggi (autorizzazioni, verbali di collaudo, atti di controllo svolti da altri enti pubblici);
_ liberare il Committente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto;
_ mantenere una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle disposizioni di volta in volta impartite;
_ utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Committente e delle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del procedimento; effettuare un costante controllo ed una tempestiva segnalazione al Committente di ogni eventuale anomalia riscontrata;
_ assumere gli oneri relativi alla regolare tenuta dei documenti di gestione dell’appalto.
ART.37. RISERVATEZZA
L’Assuntore si impegna ad adempiere ad ogni disposizione di legge concernente il trattamento dei dati personali sia dei propri dipendenti che di tutti i fruitori del Servizio. L’Assuntore, poiché nell’adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto potrà venire a conoscenza di dati e informazioni riservate, si impegna a rispettare ed a far rispettare dal proprio personale le vigenti disposizioni in materia di privacy, con ciò obbligandosi alla massima riservatezza. L’Assuntore si obbliga altresì a sottoscrivere e far sottoscrivere al proprio personale gli impegni alla riservatezza richiesti dal Committente. L’assuntore da atto con la sottoscrizione del contratto di affidamento di essere a conoscenza del fatto che sul territorio comunale di Ortovero sono installate e saranno implementate, telecamere di sorveglianza, anche in luoghi destinati all’espletamento dei servizi affidati con il presente capitolato. Dette telecamere sono utilizzate, in ottemperanza alle normative vigenti, anche per la verifica dei servizi affidati.
All’assuntore è fatto obbligo di tenere informato il proprio personale dipendente di questa fattispecie.
ART.38. SPESE CONTRATTUALI
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Sono a carico dell’Assuntore senza diritto di rivalsa :
_ le tasse, le imposte e gli altri oneri dovuti a qualsiasi ente, direttamente o indirettamente connessi alla gestione dell’appalto;
_ le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;
_ le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del servizio.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto a carico del Committente.
ART.39. OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI
L'Assuntore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel presente appalto, ovvero dei prestatori ad essi equiparati, e se cooperative anche nei rapporti con i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di settore, dai contratti collettivi di lavori e dagli accordi integrativi territoriali di categoria applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria.
L'Assuntore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 Legge 20.05.70, n. 300).
I suddetti obblighi vincolano l'Assuntore:
_ anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
_ indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell'Assuntore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l’avvenuta aggiudicazione definitiva del presente appalto nonché verificare presso i predetti Enti la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. L’Assuntore è tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni normative, retributive e contributive in materia previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente, comprese quelle che potranno intervenire in corso di appalto ed è obbligato a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. Si rammenta che, a norma dell’art.35 commi da 28 a 28 ter del D.L. 4 luglio 2006 num.223, convertito in legge num.248 del 4 agosto 2006:
_ Si potrà provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio affidato sono stati correttamente eseguiti.
_ L’Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Per quanto sopra, in caso di irregolarità contributiva risultante dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva) sia da parte dell’Appaltatore che degli eventuali subappaltatori, non si potrà procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti. In presenza di inadempienze nei confronti dei lavoratori per quanto fa riferimento al pagamento delle retribuzioni saranno applicate le disposizioni previste dall’art.13 del
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Capitolato Generale (DM 145/2000) e s.mi
ART.40. RESPONSABILITA’ DELL’ASSUNTORE
All’Assuntore competono tutte le responsabilità connesse ed in relazione allo svolgimento del presente Appalto.
L’Assuntore deve rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni, all’igiene sul lavoro ed alle prevenzioni ambientali. L'Assuntore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione e riuscita del Servizio affidatogli. Poiché le condizioni elencate in contratto rappresentano le condizioni minime necessarie ma non sufficienti al raggiungimento degli obiettivi che costituiscono l’oggetto principale del servizio e del contratto, la sola osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità. I controlli eseguiti dall'Ente sullo svolgimento dei Servizi con conseguente approvazione, o tacita accettazione, di procedure adottate o di elaborati prodotti dall'Assuntore, non limitano né riducono la sua piena ed incondizionata responsabilità. Inoltre l’Assuntore è unico responsabile penalmente e civilmente, tanto verso il Committente che verso terzi, di tutti i danni causati, di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dalla guida e dall’utilizzo di autoveicoli, arrecati sia durante che al di fuori delle prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime.
L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dal Committente alla presenza dell’Assuntore o nella sua impossibilità, alla presenza di due testimoni; i dati accertati costituiranno titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Assuntore. Qualora il Committente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità, in conseguenza ad attività svolte dall'Assuntore nell'ambito dei Servizi oggetto dell'appalto, l'Assuntore dovrà rimborsare al Committente la spesa sostenuta. Dette somme verranno rimborsate al Committente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti all'Assuntore, che con prelievo dalla garanzia di esecuzione (cauzione definitiva) o altre forme adeguate. L'Assuntore dovrà fornire macchine ed attrezzature perfettamente funzionanti e complete di tutti gli accessori. Il Committente resterà sollevato da ogni responsabilità civile e penale riguardante persone o cose in caso di sinistri.
ART.41. FALLIMENTO DELL’ASSUNTORE
Nel caso di fallimento dell’Assuntore, se impresa singola, il contratto si intenderà risolto nel giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, o in ogni caso dalla data di conoscenza della stessa da parte del Committente. Sono fatte salve le ragioni e le azioni del Committente verso la massa fallimentare, anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale. In caso di fallimento nei raggruppamenti temporanei si applica l’art. 48 del D.lgs. 50/2016.
Nell’eventualità di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario Appaltatore, ai sensi dell’art.110 del D.lgs. num. 50/2016 e s.m.i., si provvederà ad interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già
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proposte in sede di offerta. Nell’eventualità di fallimento del secondo classificato, si provvederà ad interpellare il terzo classificato stipulando il contratto alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
ART.42. ORGANIZZAZIONE DELL’ASSUNTORE
L'Assuntore deve porre alla conduzione dell'appalto personale professionalmente in grado di fornire tutte le prestazioni richieste secondo quanto prescritto da leggi e normative.
L'Assuntore dovrà dotarsi di una struttura organizzativa, composta di personale qualificato, automezzi, attrezzature, locali ad uso uffici e magazzini e quanto altro necessario a garantire un ottimo livello di efficienza del Servizio . Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto, dovranno essere condotte comunque indipendentemente dalle condizioni, della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà. Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi o indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui a presente appalto, le avverse condizioni meteorologiche salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Impresa affidataria.
Le attrezzature ed i mezzi da impiegare per l'esecuzione del contratto devono essere rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e di uso nonché essere adeguati per numero e caratteristiche per consentire il rispetto dei termini contrattuali.
L'esecuzione del servizio dovrà essere effettuata con la massima cura ed attenzione e nel completo rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni che fanno parte del presente Capitolato. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono a carico dell’Assuntore. Durante l’orario di lavoro il referente operativo dell’Assuntore dovrà essere reperibile su telefono cellulare, il cui numero dovrà essere comunicato al Responsabile del Procedimento.
È previsto che, al di fuori dell’orario normale di lavoro, festivi compresi, operi un servizio di reperibilità per interventi su disposizione del Responsabile del Procedimento o persone da lui delegate.
ART.43. PERSONALE DELL’ASSUNTORE
È condizione pregiudiziale alla sottoscrizione del contratto la conferma per iscritto da parte dell’Assuntore, salve le necessarie modifiche per cause di forza maggiore (ad es. morte, fallimento, dimissioni o licenziamento, ecc.), dei dati relativi ai seguenti soggetti:
_ nominativo e recapito di tutti i soggetti interessati allo svolgimento del contratto e loro sostituti;
_ nominativo e recapito della/delle persone responsabili del presente Appalto reperibili 24 ore su 24, sia nelle giornate feriali che in quelle festive.
L’Assuntore ha l’obbligo di far osservare al proprio personale le seguenti e non
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esaustive indicazioni e prescrizioni di carattere generale:
_ di mantenere un comportamento ed un contegno decorosi verso il personale del Comune e verso la cittadinanza con l’osservanza scrupolosa delle disposizioni ricevute dal personale preposto;
_ utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti.
L’Assuntore ha l’obbligo di impiegare, per l’esecuzione dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione, comprese la conoscenza del funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti oggetto di manutenzione. E' condizione altresì permettere le nuove assunzioni di personale residente nel Comune di Ortovero, sia per questioni logistiche che pratiche.
Tutto il personale adibito all’appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Assuntore, sia nei confronti del Committente che nei confronti di terzi, oltre che per i risvolti di natura giuridica relativi alla legislazione in materia di assicurazione obbligatoria e prevenzione igiene e sicurezza sul lavoro.
L’Assuntore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute dal Committente, sia verbali che scritte. Il Committente rimarrà estraneo ad ogni rapporto tra l’Assuntore ed il proprio personale.
ART.44. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto di parte dei servizi affidati deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge con particolare riferimento all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., L’autorizzazione è in ogni caso subordinata:
_ che l’appaltatore all’atto dell’affidamento abbia indicato le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo;
_ che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni e/o prestazioni;
_ che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A., e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 80-83 del n.50/2016 e s.m.i.;
_ che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 575/65 e s.m.i..
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) l’appaltatore deve praticare, per le lavorazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
2) l'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
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3) i soggetti aggiudicatari devono trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli aggiudicatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o al cottimista, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
4) l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
5) prima dell’effettivo inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto o di cottimo, comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, dovrà trasmettere, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 90, comma 9, del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, dal quale risulti la regolarità contributiva del subappaltatore.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà;
6) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente capitolato siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:
- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7) prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza mensile calcolata dalla data di inizio lavori, l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il Documento Unico di Regolarità Contributiva,
nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
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collettiva, ove dovuti. (art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
ART.45. REVISIONE PREZZI
Per le prestazioni oggetto dell’appalto si procederà alla revisione del prezzo. Il corrispettivo offerto dall’Assuntore rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno. A partire dal secondo anno sarà riconosciuto un incremento annuale pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo all’anno precedente. Tale incremento stabilito all’inizio di ogni anno successivo al primo, rimarrà invariato per tutta la durata dell’anno stesso.
ART.46. CESSIONE DI CREDITO
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ Amministrazione. In ogni caso il Committente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, con questo stipulato.
ART.47. ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; egli si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I
suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui dell’art. 105 del d.lgs. num. 50/2016 e s.m. E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice di rispettare la normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008; essa è inoltre tenuta ad uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, infortuni sul lavoro, d’igiene e di previdenza sociale, ed assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti. La Stazione appaltante non riconoscerà pertanto eventuali danni di qualsiasi natura che dovessero
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essere causati subiti durante il servizio dai prestatori d'opera o dai loro collaboratori essendo essa manlevata da qualsiasi responsabilità. A tale proposito l'Appaltatore dichiara formalmente di rinunciare ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di e Ortovero.
L’Appaltatore si obbliga ad esibire mensilmente le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio di pulizia. In caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l’amministrazione comunale segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro, all’INPS ed all’INAIL. L’Appaltatore è tenuto ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e secondo il loro inquadramento, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi sindacali di categoria e della zona in vigore per tutto il periodo di esecuzione dell’appalto anche l’impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla propria natura, struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
ART.48. POLIZZE ASSICURATIVE
L'Assuntore è obbligato a stipulare apposita polizza specifica per il presente appalto comprensiva di R.C.T. con primaria Compagnia.
La polizza dovrà essere stipulata per un massimale non inferiore ad €.3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per ogni sinistro, per tutta la durata del contratto, per danni a persone, animali e beni mobili e immobili, anche preesistenti, ivi compreso il danno ambientale.
Non è consentito il cumulo con polizze già in essere.
Nel caso che l’Appaltatore sia costituito da un raggruppamento di imprese, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate. Nella definizione di TERZO danneggiato la polizza dovrà comprendere sia le persone che hanno un rapporto diretto con l’Amministrazione, sia i dipendenti del comune di Ortovero, sia altri soggetti presenti sul territorio del comune; sono comprese le cose (beni mobili ed immobili) di proprietà comunale.
La garanzia dovrà coprire i danni derivanti da incendio di cose di proprietà della ditta appaltatrice (cassonetti, mezzi ecc.ra), quelli derivanti da inquinamento dovuto a causa accidentale subitanea, nonché danni derivanti da interruzioni, danneggiamento o sospensione totale o parziale di attività di terzi (di qualunque tipo).
La polizza dovrà inoltre comprendere la garanzia di responsabilità civile derivante da danni a terzi nell’espletamento del servizio, ivi compreso, in particolare, il danno ambientale derivante dal trasporto (R.S.U., rifiuti speciali, inerti, ecc.ra) ed operazioni di carico e scarico da automezzi.
La polizza dovrà prevedere le seguenti condizioni particolari :
_ La Società garantisce tutti i rischi di esecuzione dei servizi da qualsiasi causa determinati, senza alcuna applicazione di franchigie;
_ L’omesso o ritardato pagamento del premio o di eventuali ratei non comporta inefficacia della garanzia;
_ La Società indennizza integralmente tutti i danni, senza applicazione della regola proporzionale;
_ Non applicazione della riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro: in caso di pagamenti a seguito di un sinistro, i massimali ed i limiti di indennizzo
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dovranno essere automaticamente reintegrati agli importi antecedenti, fermo restando l’obbligo del contraente al pagamento del conguaglio del premio;
_ Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza: la stazione appaltante dovrà risultare titolare di tutti i diritti derivanti dalla polizza.
_ Si precisa che l’assicurazione dovrà comprendere anche la responsabilità civile derivante: o dalla presenza di dipendenti dell’Assicurato nel luogo ove si svolge il Servizio anche oltre il normale orario di lavoro o dalla responsabilità civile personale dei dipendenti in genere dell’Assicurato e dei
subappaltatori nello svolgimento delle loro mansioni.
La relativa polizza dovrà essere preventivamente accettata dal Committente e consegnata, regolarmente stipulata alla firma del contratto.
L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione del contratto ed, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio del servizio, faranno carico all'Appaltatore.
L'assicurazione civile dovrà coprire anche tutti i rischi del Committente ed i suoi delegati, specialmente in rapporto alle responsabilità nel campo della sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri temporanei.
I principali, ma non esclusivi, rischi da coprire con la polizza assicurativa di cui sopra sono i seguenti:
a) Responsabilità civile terzi (RCT): La società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione al servizio da esso prestato, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata. L'assicurazione dovrà comprendere altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza L'assicurazione dovrà risultare valida anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
b) L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia al Committente) di aver stipulato polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a 5.000.000, 00 euro per sinistro e 1.000.000, 00 euro per persona.
In ogni caso le polizze di cui sopra non potranno prevedere forme di franchigia o scoperti opponibili nei confronti del Comune e di terzi.
Infine l’Appaltatore è tenuto a dotare i propri veicoli e mezzi d’opera di polizza di assicurazione conforme alle disposizioni di legge, fornendone copia con relativa quietanza al Responsabile del Procedimento; la mancata presentazione delle predette polizze, ovvero la loro non regolarità, comporterà la segnalazione al Comando di Polizia Municipale per l’effettuazione dei controlli di competenza e l’eventuale applicazione delle sanzioni di legge.
ART.49. DANNI
I danni che dovessero derivare a causa di arbitrarie azioni dell’Assuntore effettuate nello svolgimento del servizio, non potranno mai essere imputati a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Assuntore, il quale è altresì
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obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente. L’Assuntore non potrà sospendere i servizi a lui affidati a nessun titolo e per alcuna motivazione neppure ove fossero accaduti eventi imputabili a causa di forza maggiore. In tali casi dovrà porre in atto ogni azione necessaria per garantire comunque il servizio, anche in forma provvisoria ed utilizzando opere e mezzi provvisionali sostitutivi idonei, sino a che il danno causato da lui stesso, ovvero da cause di forza maggiore, non sia stato ripristinato.
DANNI
L’Assuntore è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato al Committente o a terzi, compresi i dipendenti del Committente stesso, da proprie maestranze e mezzi ed attrezzature. Qualsiasi danno arrecato nel corso dell’appalto sarà addebitato all’Assuntore ed il relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere e sul deposito cauzionale definitivo fatta salva ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.
ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Assuntore non dia corso con regolarità all’esecuzione delle prestazioni dell’Appalto o a quelle ordinate dal Committente, dopo l’assegnazione tramite comunicazione inviata con PEC di un termine perentorio commisurato all’urgenza del servizio stesso, il Committente ha il diritto di procedere direttamente all’esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall’applicazione del contratto, saranno a totale carico dell’Assuntore e detratti dal primo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell’evenienza.
DANNI IMPUTABILI ALL'ASSUNTORE
L'Assuntore è responsabile dei danni arrecati all'Ente, ai suoi dipendenti ed a utenti, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione del Contratto. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere a persone od a cose dell'Assuntore, saranno sempre a carico dell’Assuntore stesso.
RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI RISOLUZIONE
In tutti i casi in cui si proceda a risoluzione del contratto il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Assuntore nonché sulla garanzia di esecuzione.
In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. E' a carico dell’Assuntore il totale risarcimento di tutti i danni causati direttamente al Committente, in conseguenza di propria negligenza.
ART.50. SICUREZZA
L’Appaltatore è tenuto al pieno e completo rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, predisponendo gli atti ed i documenti prescritti di propria competenza ed adeguandosi inoltre alle eventuali norme integrative e/o sostitutive che dovessero intervenire durante lo svolgimento dell’appalto.
ART.51. AVVIO E CONSEGNA DELL’APPALTO
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L’Assuntore non potrà sollevare eccezioni e/o pretese economiche aventi ad oggetto lo stato dei luoghi, della viabilità e le circostanze locali.
L’Assuntore, infatti, contestualmente alla presentazione dell’offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo determinato dal presente capitolato è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso dovrà sostenere per eseguire, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, l’appalto. Tale assunzione di responsabilità è conseguente all’aver preso atto, nei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni, delle problematiche e delle circostanze connesse con l’espletamento dei servizi di cui al presente appalto.
L’Assuntore non potrà quindi eccepire durante l’espletamento dei Servizi la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile. Per tutte le ragioni espresse l’Assuntore è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l’offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità.
Con l’offerta formulata l’Assuntore assume, altresì, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali ecc. connesse con l’espletamento dei servizi conferiti.
La consegna dell’appalto sarà certificata mediante verbale redatto in contraddittorio. All’atto della consegna l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio del servizio e comunque entro cinque giorni dalla consegna, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio del servizio e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
L’aggiudicatario è obbligato alla consegna entro 10 gg. dalla data di comunicazione di aggiudicazione provvisoria di presentare il PIANO OPERATIVO contenente :
· il piano delle frequenze e delle relative modalità di raccolta e di consegna del materiale
· le dotazioni per lo svolgimento dei servizi di PaP e di raccolta stradale
· il piano delle campagne di formazione/informazione
ART.52. EROGAZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI
Il Servizio giornaliero dovrà essere portato a regime nel minor tempo possibile, comunque entro gli orari stabiliti dal presente Capitolato e dovrà essere eseguito con continuità, non essendo consentita alcuna interruzione. L’Assuntore è consapevole che la città di e Ortovero in particolare durante il periodo estivo e, quindi, nel periodo di maggiore affluenza turistica a fronte un aumento della produzione di rifiuti, si manifesta l’esigenza di una maggiore cura dell’ambiente urbano.
In casi particolari ed eccezionali il Committente potrà assumere direttamente l’esercizio del servizio appaltato o valersi della facoltà di affidarli ad altri:
_ quando il servizio fosse sospeso ovvero attuato in maniera incompleta ovvero
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eseguito con grave ritardo, in tutto o in parte per fatto o colpa dell’Assuntore e, comunque, a fronte di gravi inadempienze contrattuali;
_ in caso di risoluzione contrattuale nei casi previsti;
_ in caso di fallimento dell’Assuntore;
Il Committente si riserva di intervenire con procedure d’urgenza, in sostituzione dell’Assuntore, anche per gravi motivazioni a tutela dell’igiene pubblica.
ART.53. CARATTERE DEL SERVIZIO - DIVIETO DI MODIFICA DEL SERVIZIO
Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici servizi e per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati; in caso si manifestasse tale evenienza l’Amministrazione ha facoltà di far eseguire il servizio ad altra ditta con il totale e completo recupero delle spese sull’importo contrattuale In caso di sospensione o di abbandono anche parziale, l’Amministrazione potrà senz’altro sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’Ufficio, salva la penale di cui all’articolo specifico.
Essendo pertanto l’Assuntore incaricato dello svolgimento di pubblico servizio egli resta gravato di tutte le conseguenze scaturenti qualora la sospensione o l’abbandono, anche parziale del servizio, costituisca danno più grave per la salute e l’igiene pubblica e/o per la buona immagine ed il decoro del Comune.
L'Assuntore non può quindi modificare, ridurre, sospendere o rallentare il Servizio, per decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente. La riduzione, la sospensione o il rallentamento del Servizio per decisione unilaterale dell'Assuntore costituisce inadempienza contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del Contratto, ex articolo 1456 C.C., per fatto dell’Assuntore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal Committente a mezzo PEC non abbia ottemperato.
Solo all'esito di tale procedura, il Committente potrà esercitare la risoluzione ex art. 1456 C.C. In tale ipotesi il Committente escuterà l'intera garanzia di esecuzione, salvo il diritto a pretendere gli ulteriori danni.
La sospensione o il ritardo nello svolgimento dei Servizi è causa sufficiente, e ne costituisce motivo, per il subentro da parte del Committente nello svolgimento dei servizi, direttamente o a mezzo terzi. In tal caso verranno addebitati all’Assuntore tutti gli oneri derivanti da tale subentro, quale differenza tra quello che normalmente il Committente avrebbe dovuto riconoscere e quello dovuto al subentro causato dalla sospensione o ritardo dell’Assuntore.
Rimane impregiudicata l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.
ART.54. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Lo svolgimento dovrà avvenire in conformità alle prestazioni previste dalla proposta- offerta ed alle prestazioni minimali di cui al presente Capitolato.
In ogni caso le prestazioni dovranno essere eseguite in modo da recare il minimo disturbo alla cittadinanza.
Fermo restando quanto sopra, l'Assuntore avrà facoltà di sviluppare il Servizio nel modo che riterrà più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini stabiliti dal Capitolato e dalla proposta offerta.
La presenza nei luoghi ove si svolgerà il Servizio del personale di direzione e
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sorveglianza del Committente non esonera minimamente l’Assuntore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione
del Servizio. L’onere dell'Assuntore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità. Il Committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini e, ove occorra, di provvedere a sanzioni, in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei servizi.
ART.55. SCIOPERI
In caso di sciopero dei propri dipendenti, o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Assuntore sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Committente in via preventiva e tempestiva. Configurandosi il Servizio di cui al presente Capitolato come rientrante tra i servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1 della L. 12.06.1990 n. 146, l'Assuntore dovrà in ogni modo garantire la presenza di una dotazione di personale che possa organizzare ed eseguire almeno gli interventi di emergenza ed il servizio di reperibilità.; tenuto conto che tutti gli interventi e le attività previste dal presente capitolato sono considerati ad ogni effetto “pubblici servizi” essi non potranno essere sospesi, abbandonati od interrotti per alcun motivo; gli stessi sono sottoposti alla normativa di cui al D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.
ART.56. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto, come previsto dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del medesimo decreto. L’Assuntore è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti del Committente.
Tale cessione, qualora si verificasse, sarebbe comunque inefficace nei confronti del Committente. Ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Assuntore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Committente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti (D.lgs. 50/2016). Nei 60 giorni successivi il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui sopra producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio
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1992, n. 59, e successive modificazioni, e
con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
ART.57. COLLAUDO
Per accertare il regolare adempimento de parte dell’Assuntore delle obbligazioni contrattuali, sono previsti :
- Collaudo in corso d’opera annuale, da effettuarsi entro 3 mesi dalla scadenza annuale, attraverso l’emissione di Certificati di regolare esecuzione.
- Collaudo finale, da effettuarsi entro i 6 mesi successivi alla chiusura del contratto, attraverso l’emissione del Certificato di Collaudo.
Il Committente provvederà alla nomina, di un collaudatore in corso d'opera.
Al termine di ogni anno di gestione del Servizio il Collaudatore, sulla base della documentazione contabile ed amministrativa che l’Assuntore è tenuto a fornire, dovrà provvedere all’accertamento del regolare espletamento del servizio svolto ed alla verifica di tutte le situazioni contabili. Le operazioni di collaudo comprenderanno tutte le verifiche d’ufficio necessarie ad accertare che l’Assuntore abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali.
I Certificati di Collaudo annuali, qualora positivamente conclusi, avranno le seguenti funzioni:
a) di autorizzazione lo svincolo delle ritenute di garanzia relative all’annualità in questione
b) di autorizzazione l’emissione della fattura per il saldo annuale dovuto per le prestazioni erogate.
Il Certificato di Collaudo finale, qualora positivamente concluso, avrà i seguenti effetti:
a) di documento finale nei rapporti contrattuali;
b) di autorizzazione lo svincolo delle ritenute di garanzia
c) di autorizzazione l’emissione della fattura per il saldo finale dovuto per le prestazioni erogate.
ART.58. PENALITA'
Qualora, nello svolgimento del servizio, si verificassero inadempienze, oltre all’eventuale mancato pagamento del servizio o di parte di esso corrispondente alle prestazioni non rese, il Responsabile del Procedimento, una volta accertata l’imputabilità dell’Appaltatore, applicherà le penali, come di seguito specificato.
Saranno inoltre addebitati all’Appaltatore eventuali danni diretti e/o indiretti conseguenti alla sua negligenza.
Per l’applicazione delle penali il Responsabile del procedimento formulerà esplicita contestazione ascritta all’Assuntore il quale avrà facoltà di fornire le proprie deduzioni entro successivi sette giorni.
Nel caso in cui tali deduzioni non fossero ritenute giustificative degli addebiti formulati il predetto Responsabile provvederà a detrarre al primo pagamento successivo al verificarsi dell’infrazione o inadempienza il relativo importo dal Corrispettivo dovuto. La Stazione appaltante potrà all’occorrenza rivalersi sulla
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garanzia di esecuzione prestata dall’Appaltatore che, in questo caso, dovrà provvedere alla sua tempestiva reintegrazione. L'applicazione della penale non solleva l'Assuntore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto. Di seguito sono indicate le cause di inadempienza e le relative penali:
_ Per ogni giorno di ritardo nell'inizio del servizio Pap sarà applicata una penale di
€.1500,00 (euro millecinquecento/00) senza che l'appaltatore possa rilevare alcuna eccezione.
_ Per ogni analisi rifiuto non conforme conferito alla stazione di trasbordo sarà applicata una penale di €.1000,00 (euro mille/00) oltre al pagamento delle spese di analisi e le altre correlate, fatte salve ulteriori azioni .
Nel caso in cui i servizi oggetto del presente appalto non siano espletati, in tutto od in parte, dall'Assuntore nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nei documenti contrattuali e nel
progetto offerta redatto dal concorrente ed approvato dalla Stazione appaltante, ovvero vengano riscontrate deficienze nel servizio stesso, saranno addebitate le penalità di seguito elencate:
_ mancata effettuazione del servizio completo giornaliero, periodicamente previsto, di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati €./giorno 1000,00 (euro/giorno mille/00)
_ mancata effettuazione del servizio completo giornaliero, periodicamente previsto, di raccolta dei rifiuti riciclabili €./giorno 1000,00 (euro/giorno mille/00)
_ parziale effettuazione del servizio di raccolta dei contenitori €./giorno50,00 (euro/giorno cinquanta) per ogni contenitore
_ parziale effettuazione del servizio di raccolta domiciliare €./giorno 50,00 (euro/giorno cinquanta/00) per ogni utenza
_ mancata sostituzione dei contenitori danneggiati €./giorno20,00 (euro/giorno venti/00) per ogni contenitore
_ mancata sostituzione dei mezzi in avaria €./giorno 500,00(euro/giorno cinquecento/00) per ogni mezzo
_ mancato impiego delle divise aziendali, del tesserino di riconoscimento oppure uso di vestiario difforme da quello predeterminato €./giorno100,00 (euro/giorno cento/00) per ogni persona
_ mancata pulizia, ad avvenuto svuotamento dei contenitori, dell'area dove essi sono ubicati €./giorno 50,00 (euro/giorno cinquanta/00) per ogni contenitore
_ ogni altra negligenza nella gestione del servizio: da un minimo di €.200,00 (euro duecento/00) ad un massimo di €.2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per singola negligenza non specificatamente prevista nei predetti punti, variabile in dipendenza dell'entità e della rilevanza dell'inadempienza ad insindacabile giudizio e valutazione dell'organo di controllo comunale.
Le suddette penali potranno essere reiterate anche ogni giorno in caso di perdurare dell’inadempimento. E’ facoltà del Responsabile del procedimento non considerare carenze di lieve entità, purché non sistematiche e in quantità modesta.
L’ammontare complessivo delle penali applicate ogni mese non potrà in ogni caso superare il 10% dell’importo contrattuale riferito al mese nel quale si sono verificati gli inadempimenti.
ART.59. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. artt. 209-210 del d.lgs.
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n.50/2016 e s.m.i.. Per tutte le controversie l’Assuntore elegge domicilio legale in Ortovero.
ART.60. BONARIO ACCORDO
Tutte le eccezioni di natura legale, economica o tecnica che l’Assuntore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere comunicate al Responsabile del Procedimento, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui si è avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. Le ragioni dovranno essere esposte, nei 5 (cinque) giorni successivi, in una relazione contenente quanto più dettagliatamente possibile le precisazioni indispensabili per la determinazione della contesa, il tutto supportato da un’idonea ed analitica documentazione. Qualora l’Assuntore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.
Il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle eccezioni o riserve. Il Committente delibererà entro 60 giorni in merito.
Dell’accordo bonario accettato, sarà redatto verbale a cura del Responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.
L’accordo bonario ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo.
ART.61. EVENTUALE RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
La stazione appaltante si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora l’Assuntore si rendesse inadempiente agli obblighi con esso stabiliti. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell’Assuntore. La risoluzione del contratto avverrà previa intimazione, ad adempiere od a rimuovere l’inadempienza, effettuata dal Committente, con comunicazione scritta tramite PEC, con la quale sarà assegnato all’Assuntore un termine dalla sua ricezione per l’adempimento (art. 1454 C.C.). Il termine sarà stabilito dal Responsabile del Procedimento tenendo conto della tipologia e gravità dell’inadempimento. Con la sottoscrizione del contratto l’assuntore da atto di accettare come congruo termine ai sensi del citato articolo di C.C. quello stabilito in detta intimazione. Resta salvo per il Committente il diritto di rivalersi sull'Assuntore per i danni subiti per colpa dello stesso sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida (art. 1453 del C.C.).
In particolare il Committente si riserva di esigere dall’Assuntore il rimborso delle eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; per tale rimborso il Committente potrà avvalersi dell’escussione della polizza fideiussoria .
Il Committente, in caso di risoluzione, potrà continuare lo svolgimento del servizio direttamente o affidarlo ad altra impresa; in tali casi il Committente, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sui crediti dell’Appaltatore o sul deposito cauzionale da questi prestato:
_ per la copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell’inadempimento dell’Assuntore;
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_ a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il ri affidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’Assuntore.
L'Assuntore ha diritto al pagamento del servizio eseguito regolarmente ed accettato dal Responsabile del procedimento.
Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Assuntore, il Committente tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Assuntore stesso.
Il Committente valuterà inoltre l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016 – risoluzione del contratto per reati accertati e Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. La clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 C.C., potrà essere applicata dall’Amministrazione Appaltante al verificarsi dei seguenti casi:
_ alla terza verbalizzazione per mancato espletamento del servizio contestato per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata.
_ qualora, dopo cinque richieste di adempimento tramite diffida, l’Assuntore commetta un’ulteriore inadempimento contrattuale di cui all’articolo precedente;
_ qualora per tre volte la stazione appaltante sia costretta a commissionare servizi sostitutivi per inadempienze dell’assuntore, per un importo pari o superiore al 10.00% del valore contrattuale annuo;
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente trasmessa con PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l’adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse del Committente (art. 1455 C.C.).
Il Committente si riserva inoltre il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 C.C., in qualunque momento della sua durata dandone comunicazione all’Assuntore non meno di due mesi prima dal recesso stesso. All'atto del recesso, all’Assuntore sarà corrisposto un indennizzo forfetario, a titolo di lucro cessante, pari al 10% (dieci per cento) della differenza fra l'importo di contratto, dedotto il 20% di alea previsto, e la somma ricevuta per le prestazioni regolarmente eseguite. Ogni possibile conseguenza dovuta alla mancata esecuzione di interventi per colpa dell'Assuntore farà ricadere sullo stesso ogni rivalsa per eventuali danni. L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 c.c. non priva il Committente dal diritto di richiedere il risarcimento per l’inadempimento in cui l’Assuntore sia già incorso al momento del recesso.
Il Committente ha inoltre il diritto di recedere dal contratto nei casi di fallimento di cui all’art. 25 del presente Capitolato.
ART.62. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 C.C., potrà essere applicata dall’amministrazione Appaltante, sentito il Collaudatore, al verificarsi dei seguenti casi:
_ terza verbalizzazione per mancato espletamento del servizio contestato per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata.
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_ dopo cinque richieste di adempimento tramite diffida, l’Assuntore commette un’ulteriore inadempimento contrattuale di cui all’articolo precedente;
_ per tre volte, in tre anni, anche non consecutivi, la stazione appaltante irroga penalità e commissiona servizi sostitutivi per inadempienze dell’assuntore del servizio, per un importo annuo pari o superiore al 10.00% del valore contrattuale; Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente trasmessa con PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l’adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse del Committente (art. 1455 C.C.).
ART.63 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL COMMITTENTE
Il Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 C.C., in qualunque momento della sua durata dandone comunicazione all’Assuntore non meno di due mesi prima dal recesso stesso.
All'atto del recesso, all’Assuntore sarà corrisposto un indennizzo forfetario, a titolo di lucro cessante, pari al 10% (dieci per cento) della differenza fra l'importo di contratto, dedotto il 20% di alea previsto, e la somma ricevuta per le prestazioni regolarmente eseguite.
Ogni possibile conseguenza dovuta alla mancata esecuzione di interventi per colpa dell'Assuntore farà ricadere sullo stesso ogni rivalsa per eventuali danni.
L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 c.c. non priva il Committente dal diritto di richiedere il risarcimento per l’inadempimento in cui l’Assuntore sia già incorso al momento del recesso. Il Committente ha inoltre il diritto di recedere dal contratto nei casi di fallimento di cui all’art. 2.8 del presente Capitolato d’Oneri.
Art. 64 CORRISPETTIVO
Il corrispettivo annuale per l’esecuzione dei servizi prestati dall’affidatario verrà corrisposto in dodici rate mensili di pari importo posticipate a seguito di presentazione di regolare fattura.
Ciascuna fattura sarà comprensiva dei lavori previsti a canone mensile e di quelli eventualmente eseguiti a seguito di richiesta specifica da parte dell’Ufficio preposto dal Comune.
Il pagamento di ciascuna fattura mensile verrà effettuata dal Comune entro il 60° giorno dalla data di ricezione della fattura, previa verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Gli eventuali interessi moratori saranno corrisposti al tasso legale.
Art. 65
SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese, imposte e diritti inerenti, conseguenti e/o connessi alla stipulazione del contratto di concessione saranno ad esclusivo carico della ditta affidataria.
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Art. 66
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto e disposto dal presente capitolato, dalla lettera di invito dall’offerta presentata in sede di gara e dagli altri atti di gara troveranno applicazione le norme del Codice Civile ed ogni altra disposizione vigente in materia.
Art. 67
CLAUSOLA FINALE
Come specificato nella lettera di invito, le condizioni e le modalità di espletamento dei servizi oggetto di affidamento indicate nel presente capitolato devono essere intese quali condizioni e modalità minime di svolgimento dei servizi, suscettibili – come tali – di miglioramento in sede di offerta mediante l’adozione di standard più rigorosi.
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