CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
V. 19/09/2022
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Il Contratto (“Contratto”) ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale a clienti con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno al punto di prelievo presso l’abitazione (“Sito”) del Cliente (“Cliente”) e degli altri servizi accessori alle stesse da parte di Powergas Clienti (“Powergas”) in conformità alle condizioni pattuite tra le parti nel rispetto del codice di condotta commerciale del gas naturale (Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com e ss.mm.ii).
1.2 Per la fornitura di energia elettrica, Powergas si approvvigiona, di energia di produzione nazionale, di energia di importazione e di cosiddetta energia CIP6 (di cui al D.M. 21/11/2000 relativo alla “Cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all’acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali), al fine di offrire condizioni vantaggiose ai propri Clienti.
1.3 Ai fini della esecuzione del Contratto, Powergas provvederà a stipulare i Contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica e di trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto.
ART. 2 – PROPOSTA, DIRITTO DI RIPENSAMENTO, CONCLUSIONE, CONSEGNA, DURATA, RECESSO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
2.1 Il contratto si conclude per adesione del Cliente in forma scritta. Per i contratti conclusi presso i locali commerciali di Powergas sarà consegnata copia integrale della documentazione contrattuale che il Cliente dovrà restituire firmata anche in digitale su supporto durevole per confermare la sua proposta di adesione.
Per i contratti proposti fuori dai locali commerciali di Powergas, tramite i propri agenti di vendita, verrà consegnata copia integrale della documentazione contrattuale che il Cliente dovrà restituire firmata anche in digitale su supporto durevole per confermare la sua proposta di adesione.
Per i contratti conclusi a distanza (via telefono) verrà inviata al Cliente tutta la documentazione contrattuale tramite posta elettronica che lo stesso provvederà a restituire firmata anche in digitale per confermare la sua proposta di adesione. In tutti i casi Powergas provvederà ad inviare l’accettazione della proposta mediante una comunicazione scritta (all’indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso o mediante posta ordinaria all’indirizzo di residenza) entro 45gg solari dalla sottoscrizione da parte del Cliente; in caso contrario la proposta si considera decaduta.
In qualunque momento successivo all’esecuzione del contratto di fornitura, Powergas trasmette al Cliente, su richiesta, copia integrale del contratto informandolo preventivamente circa le modalità di trasmissione e l’eventuale rimborso dei costi sostenuti per la spedizione posti a suo carico. E’ fatta salva la facoltà per il Cliente domestico di esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto, se stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della società o a distanza, inviandone comunicazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxxx.xx oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Powergas Clienti srl , Xxx Xxxxx Xxx. Xx Xxxxxx xxx, 00000 Xxxxxxx (XX), eventualmente anticipandola a mezzo fax al N°0000 000000 o all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxx.xx.
Nel caso di contratto concluso a distanza o fuori dei locali commerciali con un Cliente finale domestico, Powergas informa il Cliente finale domestico che:
a) qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento;
b) nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e che, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere a Powergas gli importi relativi ai costi sostenuti per la voltura, l’attivazione, la cessazione della fornitura stabiliti nei listini dei Distributori competenti, oltre alle spese di gestione pratica così come indicato all’Art. 2.10;
c) la richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con Powergas rispetto alle normali tempistiche previste;
d) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:
i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata da Powergas nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente venditore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;
ii. essere avviata da Powergas per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;
e) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il Cliente stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione a Powergas, che provvederà, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente
f) Powergas potrà applicare, nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo qualora non sia stata avviata la fornitura, un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall’esercente la maggior tutela nei casi di cui all’articolo 11 del TIV dell’ARERA e ss.mm.ii. Nel caso di avvio della fornitura, il Cliente finale sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura.
2.2 Resta inteso che la fornitura o le forniture sono in ogni caso condizionate alla valutazione da parte di Powergas delle seguenti informazioni relative ai punti di prelievo (POD- Energia Elettrica)/riconsegna (PDR-Gas):
• Che il punto risulti sospeso/chiuso a seguito di una richiesta di sospensione/chiusura della fornitura per morosità; al mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza o default; alle date delle eventuali richieste di sospensione presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso; alle date delle eventuali richieste di cambio società eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso. (Testo integrato TIMOE/TIMG dell’ARERA e ss.mm.ii.)
• che per il medesimo punto sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo Cmor (Testo integrato TISIND dell’ARERA e ss.mm.ii.).
• che il punto a seguito di una richiesta di apertura non risulti chiuso per morosità
• per la fornitura di energia elettrica all’attivazione da parte dei distributori competenti, del servizio di trasmissione e distribuzione di cui al precedente art. 1.3;
• per la fornitura di gas all’attivazione da parte dei distributori competenti, dei servizi di trasporto e distribuzione di cui al precedente art. 1.3.
Solo all’avverarsi di uno dei casi sopra indicati, Powergas informerà il Cliente, tramite una comunicazione scritta (all’indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso o mediante posta ordinaria all’indirizzo di residenza, in caso contrario), entro 6 gg. lavorativi dall’invio della richiesta di switch/attivazione ai distributori competenti, il proprio rifiuto a proseguire con il contratto e lo stesso sarà da ritenersi nullo a tutti gli effetti.
Solo in particolari circostanze non imputabili a Powergas, ma a terzi (distributori), il tempo entro cui Powergas può inviare la comunicazione di rifiuto a proseguire il contratto potrà differire da quello indicato. In questo caso verrà contattato il Cliente telefonicamente o tramite mail ed informato, circa il ritardo nella verifica dei dati per l’accoglimento o meno del contratto e la sua prosecuzione.
2.3 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture - entrambe richieste dal Cliente - Powergas ne darà comunicazione al Cliente e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformità alle previsioni relative alla medesima, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere con le modalità e i termini di cui all’art. 2.7.
2.4 Nel caso di unica fornitura richiesta dal Cliente, come pure nei casi di cui al precedente art. 2.3, o di attivazione non contestuale delle forniture di energia elettrica e di gas, resta inteso che l’efficacia del Contratto decorre dall’attivazione rispettivamente dell’unica fornitura o della prima delle due forniture richieste (Data di efficacia).
2.5 L’attivazione della fornitura o delle forniture avverrà nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso, compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto e salvo eventi non dipendenti dalla volontà di Powergas e comunque entro 120 gg dalla conclusione del contratto. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell'avvio, sarà data comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il Cliente con l’indicazione delle cause che l’anno determinata. Che la fornitura di energia elettrica al Cliente (non essendo Powergas anche utente del trasporto e del dispacciamento) nel caso di risoluzione del contratto tra la stessa e l’utente del trasporto e del dispacciamento continuerà ad essere eseguita in coerenza coi termini previsti dall’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel ARERA e ss.mm.ii. e verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia.
2.6 Il Contratto è a tempo indeterminato, se non diversamente specificato sullo stesso.
2.7 Il Cliente domestico e non domestico di energia elettrica e/o gas naturale di cui: all’articolo 2.3, lettera a) del TIV e all’articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG; all’articolo 2.3, lettera c) del TIV e all’articolo 2.3 lettera d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc; (con esclusione dei contratti con controparte pubblica; contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti; clienti multisito, qualora almeno un punto non ricada tra quelli sopra elencati); ha diritto di recedere dal contratto di fornitura in qualsiasi momento nel rispetto dei seguenti termini (Del. 302/16 dell’ARERA e ss.mm.ii):
• Nel caso di cambio venditore, il Cliente, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, rilascia alla società di vendita entrante, ovvero all’utente del dispacciamento entrante o all’utente della distribuzione entrante da quest’ultimo individuato, apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col venditore uscente. La procura è rilasciata secondo le stesse modalità di conclusione del contratto con la società di vendita entrante e, comunque, su un supporto durevole, idoneo a garantire la sua immodificabilità e inalterabilità. Il recesso, in nome e per conto del Cliente, è esercitato mediante l’invio della richiesta di switching al SII da parte: a) dell’utente del dispacciamento entrante, per il settore dell’energia elettrica; b) dell’utente della distribuzione entrante, per il settore del gas, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.
• Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare venditore, ma ai fini della cessazione della fornitura, il termine di preavviso del diritto di recesso del Cliente è pari ad un mese a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso del Cliente. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma
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scritta, a mezzo raccomandata, esclusivamente al seguente indirizzo: Powergas Clienti srl, Xxx Xxxxx Xxx. Xx Xxxxxx – 00000 – Caserta (CE). La comunicazione di recesso potrà in alternativa essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: xxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. In caso di comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi, Powergas non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta.
2.8 Powergas ha facoltà di recedere unilateralmente, anche limitatamente ad una delle forniture in qualunque momento e senza oneri inviando, con modalità che consentano di verificarne l’effettiva ricezione, una comunicazione scritta al Cliente, con termine di preavviso di 6 mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione (10gg dall’invio della stessa). In particolare, in caso di fornitura di energia elettrica e di gas, qualora il Cliente receda limitatamente a una fornitura, Powergas si riserva di recedere dall'altra fornitura nel rispetto delle previsioni di cui alla presente clausola. (Del. 302/16 dell’ARERA e ss.mm.ii)
2.9 Powergas prevede esplicitamente nel presente contratto la facoltà di variare unilateralmente specifiche clausole inserite nello stesso, previa comunicazione meglio specificata all’art. 13.2.
2.10 Al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura al Cliente verranno addebitati i seguenti importi “una tantum” per le spese di gestione pratica:
- Contratto gas: € 25.00 + IVA clienti domestici - € 30.00+IVA clienti con P.IVA; per contatori di classe uguale o superiore a G25 l’importo è di € 50.00+IVA
- Contratto luce: € 25.00 + IVA clienti domestici - € 30.00+IVA clienti con P.IVA; per contatori di classe uguale o superiore di 30kwp l’importo è di € 50.00+IVA
ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI.
3.1 Le condizioni economiche per ciascuna fornitura e il relativo periodo di applicabilità (decorrente dalla Data di Efficacia) sono indicati nelle schede sintetiche delle offerte proposte.
3.2 Per tutti i tipi di offerte per le quali Powergas intenda variare le condizioni economiche durante il periodo di validità o dopo il periodo di scadenza naturale delle stesse (es. offerte a tempo determinato a prezzo fisso), Powergas invierà comunicazione scritta con l’aggiornamento delle condizioni economiche al Cliente tramite e-mail qualora presente o tramite servizio di posta ordinaria all’indirizzo di residenza; la nuova offerta avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente (fatta salva prova contraria la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettivo da parte di Powergas) e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità della precedente offerta nel solo caso di offerte a tempo determinato (es. offerta a prezzo fisso). In mancanza di detta comunicazione, l’offerta in corso si intende prorogata finché Powergas non procederà ad aggiornarla e a comunicarla al Cliente. In assenza di recesso da parte del cliente si intenderà accettata la nuova offerta comunicata. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: Powergas Clienti srl , Xxx Xxxxx Xxx. Xx Xxxxxx – 00000 – Caserta, o a mezzo posta elettronica certificata PEC all’ indirizzo: xxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. In caso di comunicazioni di recesso del contratto inoltrate ad indirizzi diversi sia postali che mail, la comunicazione del recesso non sarà gestita.
3.3 Per la fornitura di gas il prezzo indicato nella scheda sintetica dell’offerta è stabilito considerando il gas fornito con PCS pari a 38,52 MJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del valore del medesimo parametro PCS (come quantificato dall’ARERA) per l’impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura. Sono riportati nelle bollette sintetiche del Cliente: La spesa per la materia gas; Spesa per il trasporto, Gestione del contatore e Oneri di sistema; Altre Partite; Imposte e IVA.
Ai clienti sia domestici che altri usi verranno fatturati inoltre i seguenti corrispettivi: corrispettivo a copertura dei costi fissi relativi all’attività di commercializzazione e vendita “Quota Fissa Vendita” (ASS); la componente a copertura dei costi relativi alle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso e del relativo rischio (CCR); “Quota Vendita al Dettaglio” (QVD), a copertura dei costi fissi sostenuti da Powergas per svolgere le attività di gestione commerciale dei clienti, composta da una quota fissa (euro/anno) e una quota in proporzione al gas consumato (euro/smc); come valorizzati nelle Schede Sintetiche. Gli oneri di bilanciamento relativi alle attività svolte da Powergas nell’ambito della programmazione della somministrazione ai propri clienti (Bilanc), a titolo forfettario, pari ad un valore massimo di 0,003193 €/MJ + IVA, applicato ai consumi prelevati nel singolo mese. Il Cliente Non domestico, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare per iscritto la capacità giornaliera (Cg), il consumo presunto annuo, l’utilizzo del gas e i giorni di impegno su base settimanale, validi per tutta la durata del contratto; nel caso di switch, verranno utilizzati i dati presenti sulla bolletta sintetica del precedente fornitore; Powergas, provvederà ad impegnare la capacità richiesta dal Cliente sulla rete di trasporto nazionale, regionale, se necessario, sulla rete di distribuzione locale. Il Cliente potrà richiedere a Powergas un incremento della capacità giornaliera (Cg), durante il periodo di validità del contratto con almeno 40gg. lavorativi di anticipo, dalla data di fruibilità, considerando gli stessi dal ricevimento della comunicazione, da effettuare in forma scritta, a mezzo raccomandata, esclusivamente al seguente indirizzo: Powergas Clienti srl , Xxx Xxxxx Xxx. Xx Xxxxxx – 00000 – Caserta, o in alternativa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: xxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. In caso di comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi, Powergas non potrà essere considerata responsabile per i danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta. Il Cliente si rende responsabile di eventuali sforamenti della capacità giornaliera (Cg) comunicata e le eventuali relative penali applicate dal trasportatore gli saranno totalmente addebitate.
3.4 Per la fornitura di energia elettrica saranno riportati nelle bollette sintetiche del Cliente: Spesa per la materia Energia; Spesa per il trasporto, Gestione contatore e Oneri di sistema; Altre Partite; Imposte e IVA. Ai clienti sia domestici che altri usi verranno fatturati inoltre i seguenti corrispettivi: corrispettivo a copertura dei costi fissi relativi all’attività di commercializzazione e vendita svolte da Powergas (PCV); servizi di trasmissione, distribuzione, misura e le componenti Asos, Arim e UC; i corrispettivi previsti per il servizio di dispacciamento (incluso il corrispettivo mercato capacità) come indicato nelle Delibere ARERA n. 111/06 e s.m.i. e nel TIV (Allegato A alla delibera 491/2000/R/eel e s.m.ii.,) come determinato e periodicamente aggiornato da ARERA e la componente perequativa (PPE) periodicamente aggiornata da ARERA; il servizio di aggregazione misure ed altri eventuali oneri di cui alla Del. ARERA n. 111/06 e s.m.i., applicati ai consumi prelevati nel singolo mese comprensivi di perdite di rete; come valorizzati nelle Schede Sintetiche di riferimento. Gli oneri di sbilanciamento in relazione alle attività svolte da Powergas nell’ambito della programmazione e della somministrazione ai propri clienti (Sbil), a titolo forfettario, pari ad un valore massimo di 8 €/MWh + IVA, applicati ai consumi prelevati nel singolo mese comprensivo delle perdite di rete; qualora in relazione all’energia elettrica sussistessero a carico di Powergas o dell’utente del dispacciamento in prelievo oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l'acquisto di certificati verdi, Powergas si riserva di applicare all’energia prelevata ed alle relative perdite di rete un ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d’obbligo imposta al Fornitore per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”), noto al momento dell’emissione delle bollette sintetiche, inclusivo di eventuali oneri di transazione e discrezionalmente quanto previsto dalla Del. ARERA 111/06 e ss.mm.ii.
3.5 Sia per la fornitura di gas , che di energia elettrica, per ciascuna richiesta del Cliente che verrà inoltrata tramite Powergas al distributore competente, il Cliente riconoscerà alla stessa, oltre a qualsiasi onere richiesto dal distributore di gas/energia elettrica per le prestazioni richieste dal Cliente (ad es.: attivazione/disattivazione della fornitura, subentro, voltura, variazione della potenza, verifica del contatore, ecc….), un corrispettivo fisso pari a € 28,00 + IVA, da saldare anticipatamente alla richiesta della prestazione. Xxxxxxx altresì previsti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi ed oneri di cui ai successivi art. 4 , art.12 e art. 13.
3.6 Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione i dati relativi all’uso di uno o più siti risultanti al distributore siano difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, Powergas darà prevalenza al dato dichiarato dal Cliente dandone comunque comunicazione al medesimo. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e di gas e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, Powergas potrà riaddebitare al Cliente i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla residenza che risultano al distributore sono difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, Powergas ne darà comunicazione al Cliente stesso. In questo caso Powergas darà prevalenza al dato risultante al distributore, applicando eventualmente i diversi prezzi previsti. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al distributore inviando a Powergas una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso, Powergas effettuerà un conguaglio applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo a partire dalla data di efficacia, qualora gli stessi vengano riconosciuti dal distributore e sarà applicato nella prima bolletta utile. Considerato in ogni caso che l’informazione relativa alla residenza è rilevante sia ai fini tariffari che fiscali, il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente il venditore, nel caso di assenza (o di perdita) di detto requisito per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e fiscali. In mancanza, al Cliente potranno essere addebitati da Powergas ulteriori oneri inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria, da cui Xxxxxxxx sia stata eventualmente gravata. Se ricevute, verranno addebitate al Cliente le richieste di indennizzo Cmor in conseguenza di morosità per pregresse forniture di energia elettrica o gas per il medesimo punto (PDR/POD) (Testo integrato TISIND dell’ARERA e ss.mm.ii.).
ART. 4 MANDATO ALLA CONNESSIONE (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica)
Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la “connessione” dei Siti alla rete elettrica di cui alla delibera TIQE dell’ARERA e ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite Powergas, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all’attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine Powergas contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1719 c.c., ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dal TIC dell’ARERA e ss.mm.ii., il Cliente riconoscerà a Powergas, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente, un corrispettivo di importo pari al 15% sul valore preventivato dal distributore per le prestazioni richieste.
ART. 5 - LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA
5.1 Per la fornitura di energia elettrica o gas, la competenza della lettura dei gruppi di misura spetta all’impresa di distribuzione competente (Del. TIF – TIVG e TIME dell’ARERA).
5.3 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica il Distributore è tenuto ad effettuare: per i punti di prelievo (POD) trattati per fasce ai sensi del TIS (ARERA), la raccolta mensile delle misure includendo, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base del quarto d’ora, ove consentito dal misuratore. Per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS (ARERA), un tentativo di rilevazione dei dati misura: a) almeno una volta all’anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Con riferimento ai Clienti trattati per fasce ai sensi del TIS, qualora il Distributore di energia elettrica, abbia
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messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per due mesi consecutivi, riconosce al Cliente, per il tramite Powergas, un indennizzo automatico pari a 10 (dieci) euro, ai sensi dell’art. 17 TIF ove applicabile.
5.4 Il Cliente può comunicare l’autolettura, anche nei casi di cambio venditore (switch) o di voltura, con riferimento ai punti di riconsegna non dotati di misuratori smart meter per il settore del gas naturale e ai punti di prelievo trattati monorari per il settore dell’energia elettrica nelle seguenti modalità: a) nei casi di cambio venditore per la fornitura di gas naturale o energia elettrica, il Cliente può effettuare l’autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente e il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio venditore. L’autolettura dovrà essere comunicata al fornitore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio od a quello entrante se effettuata a partire da detta data. b) nei casi di voltura della fornitura di gas naturale o energia elettrica, il Cliente richiedente la voltura può effettuare l’autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della voltura, comunicandola al venditore. In tutti i casi Powergas trasmette l’autolettura all’impresa di distribuzione anche tramite l’utente di distribuzione o di trasporto per la successiva validazione e nel caso di esito positivi sarà considerata come lettura effettiva ai fini dell’emissione delle bollette sintetiche.
5.5 Powergas comunica l’eventuale non attendibilità dell’autolettura comunicata dal Cliente se incoerente rispetto all’ultimo dato effettivo disponibile o nel caso di esito negativo di validazione da parte del distributore con contatto telefonico, mail o sms.
5.6 Essendo i contatori di proprietà dei distributori, nel caso di contatori non accessibili il Cliente deve permettere al distributore l’accesso ai locali per le opportune verifiche al misuratore, nonché al rilevamento delle letture stesse. Qualora il Cliente non consenta l’accesso al distributore per il rilevamento delle letture, quest’ultimo informerà la società di vendita che in assenza di autolettura da parte del Cliente emetterà le bollette sintetiche con letture stimate.
ART. 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI
6.1 I volumi di gas naturale considerati ai fini dell’ emissione delle bollette sintetiche sono espressi in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard verranno adeguati mediante l’applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale “C”, ai sensi del RTDG dell’ ARERA e ss.mm.ii. L’emissione nelle bollette sintetiche dei corrispettivi per il gas fornito avviene sulla base dei consumi attribuiti su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo, rilevato a cura del Distributore ovvero come da comunicazione del Cliente a seguito di autolettura. Per i clienti nuovi, la prima emissione della bolletta sintetica stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che l'esercente ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dal Cliente stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura in ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il Cliente. In assenza della lettura effettiva intesa anche ai sensi dell’art. 5, l’emissione delle bollette sintetiche può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di emissione delle bollette sintetiche) stimati da Powergas in base all’uso del gas e al CAPDR (consumo annuo punto di riconsegna) comunicato dal SII per ogni anno termico.
6.2 L’emissione nelle bollette sintetiche dei corrispettivi per l’energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti resi disponibili dal distributore, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore in tempo utile,l’ emissione delle bollette sintetiche avverrà sulla base dei consumi presunti, stimati da Powergas in base ai consumi storici del Cliente, ovvero in mancanza di questi in base al consumo annuo comunicato da SII. L’eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di emissione delle bollette sintetiche successivo.
6.3 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di emissione delle bollette sintetiche anche in base alla lettura finale da parte del distributore competente.
ART. 7 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
7.1 Il gas e/o l’energia elettrica non possono essere utilizzati dal Cliente in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potranno essere trasferiti a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.
7.2 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto a Powergas ogni variazione intervenuta nei dati riportati nel contratto ed in particolare nell’uso del gas e/o dell’energia elettrica.
7.3 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas e l’energia elettrica in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Powergas non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti, e segnatamente per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso del gas e/o dell’energia elettrica in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuti alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso.
7.4 Il Cliente non può effettuare prelievi di gas e/o energia elettrica superiori alla potenza massima installata, senza un preventivo accordo con Powergas e dopo l’eventuale adeguamento degli impianti. In caso contrario il Cliente risponderà di tutti i danni creati di qualsivoglia natura occorsi a Powergas o a terzi per prelievi non consentiti e Xxxxxxxx potrà risolvere il contratto di diritto.
ART. 8 - APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI
8.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del contatore stesso. Sono invece del distributore competente gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente e finalizzati alla fornitura del gas o dell’energia elettrica.
8.2 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Powergas può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del distributore competente e, se risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Nessun abbuono al consumo di gas è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi a valle del Contatore, da qualunque causa prodotte, né Powergas potrà essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti interni. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a Powergas qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione o all’impianto interno. In tal caso, Powergas comunicherà al Cliente se la suddetta variazione tecnica possa comportare una modifica delle condizioni contrattuali di fornitura del gas. In questo secondo caso, ove necessario, le Parti stipuleranno un nuovo Contratto o modificheranno il presente.
8.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, tranne il caso che altri li danneggino.
8.4. Il Contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza ovvero quando, per modifiche ambientali o strutturali, venga a trovarsi in luoghi che siano ritenuti o possano ritenersi pericolosi o inadatti) ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Nel caso di rimozione o sostituzione del Contatore sarà redatto un verbale in cui verrà motivata la causa che ha determinato la sostituzione o la rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate, secondo i termini dell’art. 5.
8.5 Tenuto conto che il Distributore ha il diritto di effettuare verifiche agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione (accedendo agli stessi ove ubicati all’interno dei luoghi di pertinenza del Cliente – con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune – previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti), Powergas, in base a quanto indicato dal Distributore, potrà procedere alla conseguente ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio.
8.6 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Il Cliente è tenuto a corrispondere a Powergas un importo pari al costo allo stesso addebitato dal distributore competente per l’intervento, oltre al corrispettivo fisso previsto all’art. 3.5.
8.7 A seguito delle verifiche effettuate dal distributore in caso di esito positivo ovvero il contatore risulta malfunzionante nessun onere verrà posto a carico del cliente; in caso contrario saranno addebitati allo stesso nella prima bolletta sintetica utile gli importi comunicati dal distributore per le spese di verifica.
8.8 Se le verifiche confermano l’inconveniente lamentato dal Cliente e il distributore comunicherà le letture di rettifica, Powergas provvederà al rimborso dell’eventuale importo erroneamente emesso nelle bollette sintetiche. Tale rimborso verrà riconosciuto nell’emissione delle bollette sintetiche dei consumi immediatamente successiva alla verifica.
ART. 9 – EMISSIONE DELLE BOLLETTE SINTETICHE E PAGAMENTI
9.1 Le bollette sintetiche dei corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica e di gas, saranno emesse con periodicità bimestrale e/o mensile così come indicato sul TIF dell’ARERA ss.mm.ii (per i clienti gas i periodi di emissione delle bollette sintetiche sono quelli indicati nel calendario di emissione delle bollette sintetiche e autoletture sul sito xxx.xxxxxxxx.xx). La periodicità di emissione delle bollette sintetiche indicata non viene applicata alle seguenti tipologie di clienti: a) ai clienti multisito, qualora almeno un punto (gas o luce), non ricada nell’ambito di applicazione indicato all’art. 2 del TIF; b) ai clienti, qualora titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche; c) ai clienti serviti nell’ambito del servizio di salvaguardia di cui al Titolo 3 del TIV; o del servizio di fornitura di ultima istanza o del servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG. Per i clienti sul mercato libero, Powergas può aumentare la frequenza di emissione delle bollette sintetiche e il termine entro il quale la stessa deve essere emessa, come previsto dal TIF, (entro 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta sintetica). Nel caso di emissione delle bollette sintetiche di periodo oltre il termine indicato, Powergas riconosce un indennizzo automatico al Cliente finale, in occasione della prima emissione utile della bolletta sintetica, di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione. Nel caso in cui la bolletta sintetica sia di importo totale inferiore a € 10,00 (dieci), l’importo da pagare sarà parai a zero; l’importo non pagato verrà inserito nella successiva bolletta sintetica emessa.
9.2 I periodi di emissione delle bollette sintetiche per il gas validi per tutti i clienti sono riportati sul “calendario autoletture e emissione delle bollette sintetiche”, disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx. Per la fornitura di energia elettrica la periodicità di emissione delle bollette sintetiche è bimestrale e/o mensile.
9.3 Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella bolletta sintetica di periodo, Powergas utilizza i dati di misura , come previsto dal TIF dell’ARERA ss.mm.ii., nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione; b) autoletture comunicate dal Cliente finale e validate dall’impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 16 del TIVG e dall’Articolo 15 del TIME; c) dati di misura stimati: in questo caso Xxxxxxxx potrà utilizzare sia il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall’impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima. Nel secondo caso, Powergas determina il dato di misura stimato sulla base del consumo annuo (CAPDR) come fornito dal SII.
9.4 Le bollette sintetiche di chiusura (per cessazione fornitura o cambio del fornitore) in conformità, al TIF dell’ARERA, verranno recapitate al Cliente entro sei settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. Con la data di emissione delle bollette sintetiche cartacee entro e non oltre l’ottavo giorno solare precedente al termine delle sei settimane. Nel caso di emissione delle bollette sintetiche dematerializzate il termine precedente sarà di due giorni solari antecedenti il termine. I dati di misura per l’emissione della bolletta sintetica di chiusura verranno utilizzati nel seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione; b) autoletture comunicate dal Cliente finale e validate dall’impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 8 della deliberazione 100/2016/R/com dell’ARERA; c) dati di misura stimati. In caso di indisponibilità dei dati misura Powergas è comunque tenuta a: a) emettere una bolletta sintetica con consumi stimati; b) a restituire, nella bolletta sintetica con i consumi stimati il deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal Cliente; c) a comunicare, nella bolletta sintetica con i consumi stimati al Cliente che tale bolletta sintetica non costituisce una bolletta sintetica di chiusura e che quest’ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte dell’impresa di distribuzione.
9.5 Le bollette contenenti gli importi emessi nelle bollette sintetiche, sono redatte secondo quanto previsto dalla normativa in materia, nel rispetto della delibera ARERA 501/2014/R/com e ss.mm.ii (Bolletta 2.0). La guida alla lettura delle bollette è consultabile sul sito: xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxx-x-xxxx/, mentre per le spiegazioni delle
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singole voci di spesa si rimanda al glossario presente sul sito dell’ARERA al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx00/, oppure su richiesta del Cliente, presso uno degli uffici di zona di Powergas, indicati sul sito: xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione sedi e contatti.
9.6 La bolletta sintetica viene inviata in formato cartaceo. Previa registrazione sul portale Powergas all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xx, il Cliente può attivare il servizio di web bolletta, dove visualizzare e scaricare le proprie bollette sintetiche senza la ricezione delle stesse in formato cartaceo.
9.7 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata nella bolletta sintetica presso gli uffici postali oppure con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del Cliente (“procedura RID”); attraverso il bonifico intestato a Powergas Clienti srl (causale, numero/i di bolletta sintetica /e); con carta di credito accedendo alla propria pagina personale sul sito : xxx.xxxxxxxx.xx, tramite l’App di Powergas, oppure recandosi presso le tabaccherie e i bar collegati alla rete Banca ITB, o presso gli uffici territoriali Powergas.
9.8 In caso di ritardato pagamento delle bollette sintetiche Powergas, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà, interessi moratori calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle bollette sintetiche.
9.9 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi nella bolletta sintetica i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente la fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico di Powergas.
9.10 Powergas si riserva di valutare di volta in volta le varie richieste di rateizzazione pervenute dai clienti sul mercato libero, salvo quanto previsto all’art. 9.11 per i clienti che usufruiscono del bonus sociale, con le tempistiche e le modalità indicate sulle bollette.
9.11 Per i clienti che usufruiscono del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, sono rateizzabili le bollette sintetiche che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione o quelle emesse durante il medesimo periodo di agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi. Le condizioni di rateizzazione, sono per la fornitura elettrica: quelle previste dall’articolo 13bis del TIV. Per la fornitura di gas, quelle previste dall’articolo 12bis del TIVG. Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale per il mancato pagamento di una o più bolletta sintetica durante il periodo di agevolazione, il venditore è tenuto ad offrire la possibilità di rateizzare il debito una sola volta nell’arco dei 12 mesi e secondo le modalità indicate nella Delibera 584/2015/R/com dell’ARERA. Powergas, si riserva a sua discrezione, di rateizzare anche nei casi non previsti dalla suddetta Delibera.
9.12 Nel caso di accertati errori di emissione delle bollette sintetiche, verrà emessa una nuova bolletta sintetica con il conguaglio degli importi erroneamente richiesti al Cliente. Se trattasi di bollette sintetiche di chiusura con un importo a credito del Cliente, lo stesso verrà restituito entro i termini previsti dalla normativa vigente tramite bonifico bancario.
9.13 Il termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di emissione delle bollette sintetiche e l’attivazione delle procedure previste in caso di morosità del Cliente è di almeno 5 gg.
ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE
10.1 Ove esplicitamente richiesto da Powergas, il Cliente deve provvedere al rilascio di una somma a titolo di deposito cauzionale. Tale deposito escutibile a prima richiesta e con l’espressa rinuncia da parte del Cliente alle facoltà previste dagli articoli: 1944,1945 e 1957 c.c., a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ogni eccezione deve intendersi rimossa. Tale importo potrà essere adeguato nel caso in cui vi siano aumenti dei prezzi e/o dei tributi in modo da risultare sempre pari al massimo degli importi previsti. Detta somma a titolo di deposito cauzionale resterà in vigore per tutta la durata del presente contratto e conserverà validità fino all’esatto adempimento dell’obbligazione garantita con deroga quindi all’art. 1957 del c.c. Powergas potrà avvalersi del vincolo a suo favore in caso di mancato pagamento delle bollette sintetiche da parte del Cliente. In caso di mancato pagamento protratto per più di 30 (trenta) giorni, Powergas si riserva il diritto di escutere in pagamento la somma a deposito cauzionale ricevuta in via preventiva a copertura sia della linea capitale che degli interessi di mora maturati fino alla data dell’escussione e calcolati secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di fornitura. Qualora la somma a deposito cauzionale venga incamerata in toto od in parte da Powergas, il Cliente sarà tenuto a ricostruirla per l’intero ammontare entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione della garanzia stessa.
10.2 L’importo versato a titolo di deposito cauzionale sarà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, alla cessazione degli effetti del contratto di vendita, decurtandolo nell’ultima bolletta sintetica di chiusura, o in alternativa a 30 giorni dal pagamento della bolletta sintetica di chiusura, (qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali bollette sintetiche insolute), tramite bonifico bancario.
10.3 Per i clienti che non usufruiscono del diritto al bonus sociale, nei casi di morosità reiterata, il deposito cauzionale previsto potrà essere raddoppiato e qualora non versato passibile di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità.
ART. 11 – INTERRUZIONI DELLA FORNITURA, RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, RESPONSABILITÀ E MANLEVA CLIENTE.
11.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente da parte dei gestori di rete rispettivamente competenti, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema.
11.2 Qualsiasi Interruzione, nonché sospensione della fornitura non imputabile a Powergas non comporterà alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
11.3 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare Powergas per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.
ART. 12 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
12.1 Powergas può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni, a risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1454 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno nei casi di seguito indicati a) in caso di omesso o parziale pagamento delle bollette sintetiche, ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art 9.8; b) per morosità relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata al medesimo Cliente.
12.2 Powergas può risolvere ai sensi dell’Art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il Contratto nei seguenti casi: - reiterato ritardato pagamento delle bollette sintetiche ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art 9.8; - anche limitatamente alle singole forniture interessate qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle schede sintetiche dell’offerta; - qualora venga revocata la procedura RID, ove le nelle schede sintetiche dell’offerta prevedano il relativo obbligo, salvo il caso in cui Powergas si sia avvalsa della facoltà di emettere nelle bollette sintetiche l’importo a titolo di deposito cauzionale; - per la mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, se richiesto; - in caso di violazione del Cliente degli obblighi a suo carico previsti agli articoli 7 e 8 .
12.3 Qualora il Cliente possieda le caratteristiche di: “Cliente disalimentabile” nel caso di fornitura di energia elettrica o nel caso di fornitura gas, Powergas potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura; a tal fine Powergas dovrà inviare al Cliente una comunicazione di messa in mora scritta a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC), nella quale sarà indicato: il termine entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, la data dalla quale tale termine è calcolato e se la stessa corrisponda alla data di emissione o di invio della comunicazione, il termine oltre il quale Powergas provvederà ad inoltrare al distributore competente la richiesta di chiusura per sospensione della fornitura, secondo quanto stabilito dal TIMOE dell’ARERA e ss.mm.ii. e dal TIMG dell’ARERA e ss.mm.ii. L’avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente nelle seguenti modalità: Gas: Bonifico bancario – IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000, oppure con versamento su c/c postale n° 54556816 intestato a Powergas Clienti srl. Luce: Bonifico bancario – IBAN IT 66 T 07601 14900 001007942533, oppure con versamento su c/c postale n° 001007912533 intestato a Powergas Clienti srl. A pagamento avvenuto comunicare i relativi estremi al FAX: 0000.000000 o a mezzo mail all’indirizzo: xxx@xxxxxxxx.xx. Powergas, decorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, richiederà la sospensione della fornitura.
12.4 Per la sola fornitura di energia elettrica in BT, come previsto dal TIMOE dell’ARERA e ss.mm.ii., Powergas ha diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente; in caso di morosità di clienti connessi in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata dal Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà all’esecuzione dell’intervento di sospensione della fornitura. Il Cliente riconoscerà a Powergas, ai fini di gestione della pratica, un importo pari al contributo previsto dal TIV e ss.mm.ii., anche nel caso di sola riduzione e ripristino della potenza causa morosità, oltre agli oneri di gestione previsti da all’art. 3.5.
12.5 Nel caso in cui non sia possibile la chiusura per sospensione della fornitura per morosità (specifico per la fornitura gas), il distributore comunicherà al fornitore la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di interruzione della fornitura. In caso negativo (interruzione non fattibile) Powergas effettuerà la richiesta di “cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione del PDR”, risolvendo il contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. e inviando all’impresa di distribuzione la documentazione prevista dal TIMG dell’ARERA e ss.mm.ii. relativa alla messa in mora del Cliente:
i. copia delle bollette sintetiche non pagate;
ii. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale;
iii. copia della risoluzione del contratto con il Cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente;
iv. copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima bolletta sintetica pagata;
v. documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale; per quanto riguarda l’energia elettrica, si applicano le disposizioni prevista dal TIMOE dell’ARERA e ss.mm.ii. In caso positivo (interruzione fattibile), Powergas invierà una comunicazione scritta a mezzo raccomandata al Cliente, informandolo sulle modalità di effettuazione dell’interruzione. Powergas, decorsi almeno 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della comunicazione di interruzione della fornitura, richiederà al distributore l’interruzione della fornitura ai sensi del TIMG dell’ARERA e ss.mm.ii. e del TIMOE dell’ARERA e ss.mm.ii.
12.6 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di energia elettrica che rientra tra i “Clienti finali non disalimentabili” di cui al TIMOE dell’ARERA e ss.mm.ii., Powergas potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai punti di prelievo del Cliente finale interessati dall’inadempimento secondo quanto previsto dal TIMOE dell’ARERA e ss.mm.ii. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i punti di prelievo del Cliente oggetto della risoluzione contrattuale nella titolarità dell’esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.
12.7 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di gas naturale titolare di un “PDR non disalimentabile” Powergas, secondo quanto previsto dal TIMG dell’ ARERA e ss.mm.ii., potrà procedere alla costituzione in mora tramite apposita comunicazione indicando il termine, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale il Cliente moroso deve provvedere al pagamento e decorso tale termine, senza che il Cliente abbia provveduto allo stesso, Powergas invierà al Distributore la richiesta di Cessazione amministrativa per morosità, risolvendo il contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.. In tal caso il Distributore attiverà i servizi di ultima istanza di cui al TIVG dell’ARERA e ss.mm.ii., o qualora ne sia impossibile l’attivazione, la disciplina prevista”per la fornitura del servizio di default relativo a PDR non disalimentabili morosi”.
12.8 La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.
12.9 In tutti i casi di sospensione, di risoluzione, di riattivazione, anche se relativi solo ad una delle forniture, è fatto salvo il diritto di Powergas di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento, alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione comunicate dal distributore competente, oltre ad un importo per la gestione delle richieste di prestazione (art. 3.5), fermo restando il risarcimento del maggior danno. Tali spese e importi sono esplicitate nella comunicazione di diffida e messa
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in mora. Per le prestazioni di riattivazione della fornitura le spese e gli importi di avvenuta sospensione e di riattivazione saranno saldati anticipatamente alla richiesta della prestazione.
12.10 Resta inteso altresì che il Contratto è risolto anche limitatamente alle singole forniture interessate qualora venga meno il servizio di distribuzione.
12.11 In tutti i casi contemplati nel presente articolo, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.
12.12 Il Cliente, in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura secondo quanto stabilito dal TIMOE dell’ARERA e ss.mm.ii. e dal TIMG dell’ARERA e ss.mm.ii., avrà diritto ad un indennizzo automatico. Nei casi suddetti, al Cliente non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
12.13 Il Cliente finale, si obbliga ad acconsentire all’impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del Cliente medesimo.
ART. 13 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO
13.1 Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste in Contratto.
13.2 Powergas comunicherà al Cliente in forma scritta le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Xxxxx salva prova contraria la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettivo da parte di Powergas. Il Cliente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare mediante raccomandata A.R. la non accettazione delle modifiche proposte da Powergas, tale comunicazione verrà considerata quale recesso dal Contratto da parte del Cliente e avrà effetto, senza oneri per il Cliente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, tale effetto, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per comunicare e formalizzare la cessazione della Fornitura al Distributore competente e al gestore della rete. Fino al termine della fornitura rimarranno valide e confermate le condizioni contrattuali precedenti concordate tra le parti. In caso di mancata comunicazione di recesso da parte del Cliente, le nuove condizioni così, come indicate nel contratto, si intenderanno accettate dallo stesso. Il Cliente di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa al recesso senza oneri, la facoltà di richiedere in forma scritta a Powergas, la fornitura alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato, in qualsiasi momento con un preavviso non superiore ad un mese.
13.3 Qualora il contratto preveda, nell’arco di 12 mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati da Powergas, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, la stessa ne darà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai medesimi clienti con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio.
13.4 In caso di mancato rispetto di quanto previsto agli Art. 13.2 e 13.3 Powergas corrisponderà al Cliente finale interessato un indennizzo pari a 30,00 (trenta) Euro, mediante accredito nella prima emissione della bolletta sintetica utile e comunque entro 8 mesi dal verificarsi della condizione, a titolo di “Indennizzo automatico per mancato rispetto del Codice di Condotta commerciale definito dall’ARERA.
13.5 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte di Powergas ad altra società. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata da Powergas.
ART. 14 – INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, RECLAMI
14.1 Per qualsiasi informazione il Cliente trova i recapiti sul sito web di Powergas: xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione contatti. I principali canali per richieste di informazione e comunicazioni sono quelli di seguito indicati:
• Numero verde gratuito 000.000.000 da tel. fisso, oppure da cell. 0000.000000
• All’indirizzo: Powergas Clienti srl, Xxx Xxxxx Xxx. Xx Xxxxxx - 00000 – Xxxxxxx (CE)
• Posta elettronica:
a) richieste commerciali: xxxxxx@xxxxxxxx.xx;
b) autoletture: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
c) area recupero credito: xxx@xxxxxxxx.xx;
d) informazioni: xxxx@xxxxxxxx.xx
e) reclami: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
• Posta elettronica certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
14.2 Tutte le comunicazioni riguardanti: cessazioni, volture, subentri, cambio indirizzo e come di volta in volta comunicato dagli operatori, devono essere richieste tramite gli appositi moduli presenti sul sito: xxx.xxxxxxxx.xx, sezione modulistica, debitamente compilati, firmati e completi dei documenti richiesti; e comunque in forma scritta. Richieste telefoniche o verbali non verranno prese in considerazione.
14.3 Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente a Powergas, eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico fisso e/o cellulare, indirizzo email. In caso contrario, Powergas, non si riterrà responsabile, per il mancato ricevimento da parte del Cliente di comunicazioni e bollette sintetiche.
14.4 I reclami dovranno essere comunicati nelle seguenti modalità: per iscritto all’indirizzo Powergas Clienti srl, Xxx Xxxxx Xxx. Xx Xxxxxx - 00000 – Xxxxxxx (XX) tramite raccomandata A.R.; oppure via email all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx; altre modalità di ricezione dei reclami non verranno prese in considerazione.
14.5 I reclami come previsto dal TIQV dell’ARERA, dovranno essere inviati mediante compilazione dell’apposito modulo “reclami” reperibile sul sito: xxx.xxxxxxxx.xx nella sezione modulistica, debitamente compilato, firmato e completo dei documenti richiesti; oppure in alternativa su carta semplice, ma devono contenere i seguenti dati minimi : a) il nome ed il cognome; b) l’indirizzo di fornitura; c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati, copia del documento di identità valido. Le comunicazioni mancanti dei dati richiesti, non verranno gestite. Qualora il Cliente indichi nel proprio reclamo un recapito di posta elettronica, Powergas utilizzerà in via prioritaria tale recapito per l’invio della risposta motivata.
14.6 Nei casi di a) reclami scritti, b) richieste di rettifica di bollette sintetiche, c) richieste di rettifica per doppia emissione delle bollette sintetiche i tempi massimi di risposta o rettifica al Cliente sono rispettivamente di: a) 30 giorni solari, b) 60 giorni solari e 90giorni solari per le bollette sintetiche con periodicità quadrimestrale, c) 20 giorni solari. Il tempo di risposta motivata a reclami scritti è il tempo, misurato in giorni solari, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto del Cliente e la data di invio al Cliente da parte del venditore della risposta motivata scritta. In caso di mancato rispetto di tali tempistiche verranno corrisposti al Cliente gli indennizzi automatici così come previsto dal testo integrato TIQV dell’ARERA e ss.mm.ii.
ART. 15 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile al Contratto eseguibile in territorio italiano è quella italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra Powergas e il Cliente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.
ART. 16 - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per risolvere eventuali controversie, Powergas insieme con le Associazioni dei Consumatori del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti offre ai suoi clienti la possibilità di ricorrere alle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie, ivi compresa la procedura gratuita di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia, gestito dall’ Acquirente Unico per conto dell' ARERA, a cui il Cliente può accedere collegandosi al portale ARERA al seguente link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx.
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ART. 17 – RIFERIMENTI NORMATIVI
ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti. Delibera 302/2016/R/com del 09/06/2016: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A, stabilisce modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura. Delibera 487/2015/R/eel del 14/10/2015: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A disciplina le modalità con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica ad un contratto di fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il Cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo (switching elettrico). Delibera 77/2018/R/com: è la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018 recante “Riforma del processo di switching nel mercato retail del gas naturale, come successivamente modificata e integrata (switching gas). Delibera 501/2014/R/com del 16/10/2014: è la deliberazione dell’ARERA che all’Allegato A definisce la “Bolletta 2.0” recante i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o gas distribuito a mezzo reti urbane. Delibera 100/16/R/com del 10/03/2016: Disposizioni relative all’emissione della fattura di chiusura per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale. Delibera 111/2006 del 13/06/2006: Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli art. 3 e 5 del D.L. 16 marzo 1999 n. 79. Delibera 584/2015/R/com del 4/12/2015: Approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas naturale. RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, Parte I del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvata con la deliberazione ARERA 569/2019/R/gas del 27/12/2019. RTDG: è la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvata con la deliberazione ARERA 570/2019/R/gas del 27/12/2019. TIBEG: Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla delibera ARERA 402/2013/R/com del 26/09/2013 (c.d. “Bonus sociale per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale”). TIC: Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla delibera ARERA 568/2019/R/eel del 27/12/2019. TICO: Testo Integrato Conciliazione (TICO), Allegato A alla delibera ARERA 209/2016/E/com del 5/05/2016. TIF: Testo integrato in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla delibera ARERA 463/2016/com del 04/08/2016. TIME: Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, Allegato B alla delibera ARERA 568/2019/R/eel del 27/12/2019. TIMG: Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A alla delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21/07/2011. TIMOE: Testo Integrato Morosità Elettrica, Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/com del 29/05/2015. TIQE: Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, Allegato A della delibera ARERA 566/2019/R/eel del 23/12/2019. TIQV: Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com del 21/07/2016. TIRV: TTesto Integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria, Allegato A alla delibera ARERA 228/2017/R/com del 6/04/2017. TISG: Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement), Allegato A alla delibera ARERA 148/2019/R/gas del 19/04/2019. TISIND: Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del Cliente finale moroso nei sistemi dell’energia elettrica e del gas naturale, Allegato A alla delibera ARERA 593/2017/R/com del 3/10/2017. TIS: Testo
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Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica (settlement), Allegato A alla delibera ARERA ARG/elt 107/09 del 30/07/2009. TIT: Testo Integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, Allegato A alla delibera ARERA 568/2019/R/eel del 27/12/2019. TIV: Testo Integrato Vendita, Allegato A della delibera ARERA 301/2012/R/EEL del 19/07/2012, recante “Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”. TIVG: Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, Allegato A della delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28/05/2009. Codice del consumo: Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (pubblicato in G.U. n. 235 del 08/10/2005, Suppl. Ord. n. 162). Codice di condotta commerciale: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com. CRDG: Codice di Rete tipo per la Distribuzione di gas naturale, approvato con delibera ARERA 108/06 del 06/06/2006.Servizio Conciliazione: è l’organismo istituito dall’ARERA con deliberazione 260/2012/E/com del 21.06.2012, gestito in avvalimento dall’Acquirente Unico S.p.A., ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99 e del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, iscritto nell’Elenco degli organismi ADR istituito dalla medesima Autorità ai sensi dell’art. 141-decies del Codice del Consumo. SII: è il “Sistema Informativo Integrato” (SII), gestito dall’Acquirente Unico, basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali di cui all’art. 1bis della L. n. 129/2010, per la condivisione, l’integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento dei mercati dell’energia elettrica e il gas.
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