Informazioni da rendere al Contraente
Informazioni da rendere al Contraente
Informativa sul Distributore
In conformità all’Allegato 3 al regolamento Ivass n. 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente/aderente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
Impresa che opera in qualità di Distributore
Sezione I - Informazioni generali sull’impresa che opera in qualità di distributore
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
a. denominazione: Allianz Direct SpA
b. numero di iscrizione nell’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS: n. 1.00007
c. sede legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx
d. recapito telefonico: tel. 02/3045.9009
indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
e. indicazione del sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente. I reclami all’impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.
Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
Al Contraente è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.
Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo Non-IBIP
In conformità all’Allegato 4 al regolamento Ivass n. 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Sezione I – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Nello svolgimento dell’attività di distribuzione, l’impresa non offre alcuna consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni
I dipendenti dell’Impresa direttamente coinvolti nell’attività distributiva potrebbero percepire un compenso correlato o commisurato a tale attività che risulta quindi in combinazione con la remunerazione normalmente percepita e prevista dai rispettivi contratti di lavoro. In ogni caso, tale compenso, qualora percepito, sotto forma di commissione, non è incluso nel premio assicurativo dovuto dall’Assicurato.
Elenco delle regole di comportamento del distributore
In conformità all’Allegato 4-ter al regolamento Ivass n. 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
L’Impresa:
a. è obbligata a consegnare al contraente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
b. è obbligata a consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
c. è obbligata a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d. è obbligata a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligata a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f. è obbligata a valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
g. è obbligata a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Servizio Clienti: 02/3045.9009
Servizio Sinistri: 02/3045.9009
Set Informativo
Contratto di assicurazione per Autocarri, Motocarri, Autobus, Macchine operatrici e carrelli, Macchine agricole e Rimorchi
Responsabilità Civile
Edizione 06/2022
• Documento Informativo Precontrattuale
• Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Assicurazione Responsabilità Civile
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Allianz Direct S.p.A. Prodotto: Contratto di assicurazione per Autocarri, Motocarri, Autobus
Macchine operatrici e carrelli, Macchine agricole, Rimorchi
Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all’interno del Set Informativo e nella Scheda di Polizza.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ Responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato
Nel caso in cui il veicolo assicurato sia un rimorchio con targa propria, la Compagnia assicura:
✓ i danni a terzi cagionati dal rimorchio in sosta staccato dalla motrice
✓ i danni a terzi conseguenti a manovre effettuate a mano
✓ i danni a terzi conseguenti a vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione
✓ i danni a terzi conseguenti a operazioni di carico e scarico manuale delle cose trasportate
La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). L’importo minimo dei massimali previsto dal contratto è pari a euro 6.500.000 per sinistro, sia per i danni alle cose che alle persone, indipendentemente dal numero di vittime.
Per i soli veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 del Codice della Strada, l’importo minimo dei massimali previsto dal contratto è di euro 32.000.000 (euro
30.000.000 per sinistro per i danni causati alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, ed euro 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose ed animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati).
Che cosa non è assicurato?
Non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile (R.C.A.):
🗶 Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
🗶 Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
🗶 Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del Proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento, per danni a cose;
🗶 Xxxxxxxx che partecipano alle manovre di carico e scarico di cose da trasportare eseguite sia manualmente sia mediante l’utilizzo di dispositivi meccanici;
🗶 Se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
La compagnia ha il diritto di recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
! Guida da parte di soggetto non abilitato secondo le norme vigenti
! Il veicolo assicurato non risulta in regola con le norme relative alla revisione
E’ un’assicurazione con formula no claims discount, per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di autocarri superiori ai 120 quintali, motocarri, autobus, macchine operatrici (R.C.A.) per i quali è obbligatoria l'assicurazione per legge e a tariffa fissa per i rimorchi.
! Guida sotto l’influenza di stupefacenti ! Guida in stato di ebbrezza Per il dettaglio completo si rinvia al Dip Aggiuntivo e alle Condizioni Contrattuali presenti nel Set Informativo. | |
Dove vale la copertura? ✓ L’assicurazione vale nell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Montenegro, Bosnia e Erzegovina. L’assicurazione vale altresì negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali in essa indicate non siano barrate. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde). | |
Che obblighi ho? - In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. - In corso di contratto, il Contraente ha il dovere di comunicare ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ovvero la cessazione dell’assicurazione e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei suoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. - In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste all’interno delle Condizioni di assicurazione. | |
Quando e come devo pagare? Il premio dovuto per la polizza è annuale e deve essere pagato in un’unica soluzione ai fini dell’attivazione delle coperture previste dal contratto. E’ possibile pagare il premio solo mediante bonifico bancario. | |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura dura un anno dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti, è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e termina alla scadenza indicata in polizza, senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta. La copertura resta comunque attiva fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza. Non è prevista la sospensione del contratto. | |
Come posso disdire la polizza? Il contratto è senza tacito rinnovo; non è dunque necessario inviare alcuna disdetta qualora il Contraente non intenda continuare il rapporto assicurativo con la Compagnia. |
Assicurazione Responsabilità Civile
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.A. (DIP Aggiuntivo R.C.A.)
Impresa: Allianz Direct S.p.A. – Gruppo Assicurativo Allianz Contratto di Assicurazione per Autocarri, Motocarri,
Autobus, Macchine operatrici e Carrelli, Macchine agricole, Rimorchi
Data ultimo aggiornamento – Edizione: 06/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz Direct SpA è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, tel. 02/3045.9009, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, email xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Allianz Direct SpA è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz SpA ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell’Impresa, pari a 489 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 66 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 416 milioni di euro;
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari a 261 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR) pari a 117 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari a 524 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) pari a 524 milioni di euro. Il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa è pari a 201%
Al contratto si applica la Legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
La Compagnia assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza. L’assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità precisate nelle condizioni particolari richiamate in polizza. Nel caso in cui il veicolo, identificato in polizza sia un rimorchio con targa propria, la Compagnia assicura: • i danni a terzi cagionati dal rimorchio in sosta staccato dalla motrice; • i danni a terzi conseguenti a manovre effettuate a mano; • i danni a terzi conseguenti a vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione; • i danni a terzi conseguenti a operazioni di carico e scarico manuale delle cose trasportate. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Il minimo del massimale RCA proposto dalla Compagnia è pari a € 6.500.000 per sinistro, sia per le cose che per le persone, indipendentemente dal numero di vittime. Per i soli veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 del Codice della Strada, l’importo minimo dei massimali previsto dal contratto per sinistro è di euro 30.000.000 per i danni a persone e di euro 2.000.000 per i danni alle cose |
Garanzie estese | Non previste |
Tipo di guida | Non sono previste forme di personalizzazione di guida |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Non previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non previste | |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? |
In aggiunta alla garanzia R. C. Auto obbligatoria non è possibile acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP, fermi i limiti di copertura riportati nel box successivo. |
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia di Responsabilità Civile non copre i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree private né dalla circolazione in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche.
La garanzia non copre inoltre:
• se il conducente non è abilitato alla guida in base alle norme in vigore;
• i danni ai terzi trasportati, per trasporto non conforme alle disposizioni di legge;
• i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del vigente C.d.S.;
• il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
• il veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente C.d.S.;
• i veicoli con targa prova se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
• i danni alle persone occupanti il rimorchio assicurato;
• i danni alle persone che partecipano alle manovre di carico e scarico di cose da trasportare, eseguite sia manualmente sia mediante l’utilizzo di dispositivi meccanici;
• se il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
• i danni provocati dall’inquinamento dell’acqua e del suolo determinati da qualunque causa;
• il noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
• i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del Codice della Strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo codice.
Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove il risarcimento sia comunque dovuto ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod.A.P., la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Sinistri relativi alla Responsabilità Civile Auto OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l’evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero 02/3045.9009 del Servizio Sinistri. L’operatore di Allianz Direct, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Allianz Direct. Nel caso di sinistro relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, la denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, “modulo blu” e successivamente inviata al servizio sinistri di Allianz Direct. Per una gestione più rapida del sinistro, la Compagnia consiglia di chiamare il numero di cui sopra avendo già a disposizione il “modulo blu” compilato. PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni fornito dalla Compagnia e restituito al servizio sinistri di Allianz Direct assieme al “modulo blu” (modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente). |
La Compagnia, per una gestione più rapida del sinistro, raccomanda di compilare i suddetti documenti con molta attenzione, indicando tutte le informazioni richieste, nonché l’indicazione relativa all’esistenza di eventuali testimoni e/o feriti. La Compagnia verificherà la suddetta documentazione e qualora sussistano i requisiti, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all’Assicurato i danni subiti. PROCEDURA DI RISARCIMENTO Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall’Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di Allianz Direct all’atto della denuncia del sinistro. Qualora sul contratto sia presente la garanzia di tutela legale, l’ufficio Tutela Legale provvederà, laddove sussistano i presupposti, ad adempiere in nome e per conto dell’Assicurato alle suddette incombenze. RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Allianz Direct e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Compagnia. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE Nel caso in cui l’Assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l’Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Ufficio Centrale Italiano, X.xx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’Assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla l’Assicurato deve rivolgersi a CONSAP Spa, Centro di informazione italiano, xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00.00000000, email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx | |
RIMBORSO DEL SINISTRO PER EVITARE IL MALUS In caso di sinistro per proprie responsabilità, il contraente può evitare l’applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Info su xxx.xxxxxx.xx La Compagnia comunica tempestivamente al Contraente la presenza di sinistri che determinano l’applicazione del malus. Il Contraente ha facoltà di evitare la menzione del sinistro sull’attestato di rischio e maggiorazione del premio per effetto del malus, rimborsando l’importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione: • per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia; • per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (xxx.xxxxxx.xx). |
La Compagnia ha facoltà di assistere l’Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l’importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall’Assicurato. | |
GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE La gestione dei sinistri è affidata anche a Allianz S.p.A., con sede a Milano in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx. | |
PRESCRIZIONE Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il Contraente o l’Assicurato, in fase di stipula del contratto, deve rendere le dichiarazioni richieste in maniera assolutamente esatta. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o alla copertura o comunque dar luogo agli effetti descritti nel Codice Civile. A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del Proprietario/Assicurato (comune, provincia) o caratteristiche tecniche del veicolo (alimentazione). Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Compagnia ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni mutamento che possa comportare un aggravamento del rischio. In tal caso, la Compagnia medesima si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dell’aggravamento o ne ha avuto in altro modo conoscenza. In deroga alla previsione di legge il recesso avrà sempre effetto dopo quindici giorni dalla data della sua comunicazione; la Compagnia, tuttavia, al fine di consentire al Contraente di evitarne gli effetti e mantenere in vita il contratto, potrà proporre al Contraente medesimo di pagare un’integrazione di premio ragguagliata alla nuova ed effettiva situazione di rischio. Il pagamento di tale integrazione, da effettuarsi entro il medesimo termine di quindici giorni, farà venir meno ogni effetto del recesso già comunicato. Nel caso in cui un sinistro si sia verificato prima dell’efficacia del recesso, le prestazioni dovute dall’Assicuratore, potranno essere, a seconda dei casi, ridotte o negate. Relativamente alla sola garanzia RCA, rimangono salvi i diritti dei terzi; la Compagnia ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’Assicurato per il recupero dei risarcimenti erogati a favore di questi ultimi, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria. |
Obblighi dell’Impresa | La Compagnia del responsabile del Sinistro formula l’offerta di risarcimento, oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la Compagnia richiede un’integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego – viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’Articolo 148 del Cod.A.P. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di polizza è annuale e rappresenta l’importo complessivamente dovuto dall’Assicurato. Al momento del pagamento il premio di polizza può variare in funzione dell’adeguamento fiscale previsto dalla Legge vigente. Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto. |
Rimborso | In caso di risoluzione del contratto, una volta ricevuto il modulo d’interruzione debitamente compilato, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio residuo, trattenendo le tasse, il contributo al SSN e nel caso in cui la polizza sia stata interrotta per furto, il premio delle garanzie Incendio e Furto ed Estensioni Incendio e Furto, se presenti sul contratto. La data di riferimento per il calcolo del premio da rimborsare è: • il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo; • in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraente nel modulo di interruzione come data della perdita di possesso del veicolo. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto in essere ha durata annuale e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione. Tuttavia, tutte le garanzie della polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione delle garanzie |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto assicurativo è di durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta, del contributo al SSN e di 25 € per i costi sostenuti dalla Compagnia; che verranno elevati a 50 € se entro il suddetto periodo, è avvenuto un sinistro. Il Contraente per esercitare tale diritto, deve inviare alla Compagnia, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure tramite raccomandata, insieme ai documenti di assicurazione o alla certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde) qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo. |
Risoluzione | Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà restituire alla Compagnia mediante email il modulo d’interruzione debitamente compilato. La Compagnia si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo d’interruzione e di richiedere copia della documentazione |
che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato e l’autorizzazione allo storno della società vincolataria nel caso di contratto vincolato. |
Il prodotto è rivolto a tutti i possessori di veicoli a motore nel territorio italiano, che vogliono adempiere agli obblighi di legge e proteggere il proprio patrimonio dai danni provocati a terzi in caso di sinistri collegati alla circolazione in auto.
A chi è rivolto questo prodotto?
• Costi di intermediazione
La Compagnia opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi e non prevede per tale prodotto alcun costo di intermediazione.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, o tramite posta scrivendo a Allianz Direct S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Deve essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. |
Negoziazione assistita (obbligatoria) | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato Le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell’offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Servizio Clienti: 02/3045.9009
Servizio Sinistri: 02/3045.9009
Condizioni Contrattuali
Contratto di Assicurazione per Autocarri, Motocarri, Autobus, Macchine operatrici e carrelli, Macchine agricole e Rimorchi
RESPONSABILITA’ CIVILE
Indice
• Glossario dei termini assicurativi Pag. 1
• Sezione 1: Norme comuni a tutte le garanzie Pag. 2 Caratteristiche del contratto e obblighi del contraente Pag. 2 Altre informazioni Pag. 5
Sinistri Pag. 6
Reclami Pag. 7
• Sezione 2: Responsabilità Civile Pag. 9
• Sezione 3: Appendice normativa Pag. 14
Edizione 06/2022
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Glossario dei termini assicurativi
Assicurato: per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi s’intende l’intestatario al PRA e il guidatore del veicolo assicurato.
Avente diritto: soggetto diverso dal Contraente cui deve essere messo a disposizione l’attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
Classe CU (ex cip): classe di "Conversione Universale" (art. 134 del Cod.A.P. e Regolamento Ivass n. 9/2015 e Provvedimento Ivass n.72/2018), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia del rischio del veicolo assicurato.
Cod.A.P: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n. 209).
Contraente: persona (fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.
Massimale (o capitale assicurato): somma sino a concorrenza della quale la Compagnia presta l’assicurazione.
Periodo di osservazione: periodo temporale all’interno del quale si computano eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, per l’evoluzione della classe di merito e della loro annotazione sull’attestato di rischio.
Polizza: documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, cioè prezzo dell’assicurazione.
Proprietario: persona (fisica o giuridica) a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Responsabilità in un sinistro: è principale quando la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun altro veicolo coinvolto; è paritaria quando è uguale a quella di almeno un altro veicolo.
Risarcimento: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile. Rivalsa: azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell'Assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società o Compagnia: Allianz Direct Spa
Veicolo di “nuova immatricolazione” ai fini della clausola bonus/malus: veicolo con meno di 60 giorni tra la data di immatricolazione o di avvenuta voltura al PRA e il giorno di decorrenza richiesto.
Ultimo aggiornamento del 12/06/2022
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DEL
CONTRAENTE
1.1 MODALITÀ DI STIPULA, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTO DELLE GARANZIE
Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati indicati nel preventivo, in base ai quali è stato calcolato il premio.
Eventuali errori di inserimento dati rilevati nel controllo del preventivo devono essere comunicati alla compagnia prima di pagare il premio e possono comportare un ricalcolo dello stesso.
Ai sensi dell’art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, anche in funzione delle complesse attività di verifica antifrode cui le Compagnie di assicurazioni sono oggi tenute, per legge, in Italia, la Compagnia verificherà la coerenza dei dati indicati in preventivo con le risultanze delle banche dati istituzionali. Ove emergano divergenze, la Compagnia indicherà al Contraente, già nel preventivo, la documentazione necessaria per effettuare gli ulteriori controlli e proseguire nel processo di emissione della polizza. Il Contraente dovrà inviare alla compagnia la documentazione richiesta via posta, in modo completo ed in formato leggibile.
La segnalazione di eventuali errori o il riscontro di dati diversi da quelli indicati nel preventivo possono comportare la formulazione di un nuovo preventivo o il ricalcolo del premio.
Nel caso in cui sia richiesto l’invio di documentazione aggiuntiva il pagamento del premio indicato in preventivo non potrà essere effettuato fino a quando il controllo non sia andato a buon fine e il Contraente non avrà ricevuto la conferma del preventivo.
La Compagnia, emetterà la polizza solo dopo aver ricevuto il pagamento del premio, sempre che lo stesso sia stato confermato (nel caso in cui sia stato richiesto l’invio di documentazione aggiuntiva).
Onde consentire alla Compagnia di emettere la polizza nel rispetto del termine di decorrenza richiesto nel preventivo il Contraente è tenuto a trasmettere tutta la documentazione ulteriore eventualmente richiesta dalla compagnia, e la prova del pagamento, con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi (antecedenti la data di decorrenza richiesta), tenuto conto delle festività nazionali e di quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle Imprese di Assicurazione.
In ogni caso la Compagnia rilascerà la documentazione di polizza (e l’eventuale documentazione provvisoria) soltanto all’esito delle positive verifiche di cui sopra e previo pagamento del premio confermato, trasmettendo la documentazione medesima all’indirizzo indicato e secondo le modalità prescelte dal Contraente. Pertanto, se il Contraente non dovesse rispettare il termine stabilito per l’invio della documentazione richiesta, la Compagnia non potrà garantire l’emissione della polizza e il rilascio della documentazione di polizza entro il termine di decorrenza richiesto dal cliente in sede di preventivazione.
In mancanza di detta documentazione di polizza, il Contraente non potrà circolare, secondo le norme in vigore in Italia.
Mancata emissione della polizza e ricalcolo del premio
La polizza non viene emessa se:
– I dati forniti dal cliente sono risultati errati;
– il Contraente non ha inviato tutti i documenti richiesti entro i termini pattuiti;
– all’esito delle verifiche documentali effettuate dalla Compagnia, la documentazione inoltrata è risultata carente, contraddittoria, non coerente con i dati indicati in preventivo;
– il cliente non ha provveduto al pagamento del premio.
In tal caso, la Compagnia potrà provvedere, e provvederà se richiesto, all’emissione di un nuovo preventivo, calcolato sulla base dei dati corretti e verificati.
Il premio sarà in ogni caso pagabile soltanto all’esito delle verifiche e, in caso di controllo documentale, dopo la conferma del preventivo da parte della Compagnia.
In caso di rimborso del premio pagato, questo verrà rimborsato esclusivamente allo stesso soggetto che lo ha effettuato, da intendersi come autorizzato all’incasso, e con lo stesso mezzo di pagamento usato, ove possibile. Qualora ciò non fosse possibile, il rimborso sarà effettuato, secondo le modalità indicateci dal Contraente o a chi da lui delegato.
l contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la quietanza di pagamento e/o la polizza. Le garanzie operano esclusivamente se presenti in polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato effettivamente pagato; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.
1.2 ACQUISIZIONE DELL’ATTESTATO DI RISCHIO
All’atto della prima stipula del contratto di responsabilità civile, la Compagnia acquisisce l’attestato sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio. Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestato di rischio in banca dati non risulti o risulti incompleto, per qualsiasi motivo, la Compagnia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., acquisisce dal contraente stesso i dati mancanti che permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto di quanto da lui dichiarato e procederà alle opportune verifiche presso la compagnia di provenienza. In assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
Una volta assunto il contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, Allianz Direct, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto richiedendo al contraente l’eventuale premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l’azione di rivalsa nei confronti del contraente.
1.3 DURATA DEL CONTRATTO E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
Il contratto in essere ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione.
Tuttavia le garanzie della polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.
Fermo quanto sopra, la Compagnia si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità, comunicando il premio da versare per la proroga della polizza. Tale premio sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite, o modificate su richiesta del Contraente, applicando alle garanzie di polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell’accadimento di sinistri. Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di xxxxxxx e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità.
La Compagnia, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la documentazione di polizza, comprensiva della quietanza di pagamento (documento provvisorio di circolazione), utilizzando il canale di spedizione scelto dal cliente. Ogni aggiornamento della polizza non comporta novazione del contratto assicurativo.
In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione
della polizza alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.
1.4 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato, in fase di stipula del contratto, deve rendere le dichiarazioni richieste in maniera assolutamente esatta. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o alla copertura o comunque dar luogo agli effetti di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune, provincia) o caratteristiche tecniche del veicolo (alimentazione).
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Compagnia ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni mutamento che possa comportare un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell’art. 1898 c.c., la Compagnia medesima si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dell’aggravamento o ne ha avuto in altro modo conoscenza. In deroga alla previsione di legge il recesso avrà sempre effetto dopo quindici giorni dalla data della sua comunicazione; la Compagnia, tuttavia, al fine di consentire al Contraente di evitarne gli effetti e mantenere in vita il contratto, potrà proporre al Contraente medesimo di pagare un’integrazione di premio ragguagliata alla nuova ed effettiva situazione di rischio. Il pagamento di tale integrazione, da effettuarsi entro il medesimo termine di quindici giorni, farà venir meno ogni effetto del recesso già comunicato.
Nel caso in cui un sinistro si sia verificato prima dell’efficacia del recesso, le prestazioni dovute dall’assicuratore, in conformità a quanto stabilito all’art. 1898 del Codice Civile, potranno essere, a seconda dei casi, ridotte o negate. Relativamente alla sola garanzia RCA, rimangono salvi i diritti dei terzi; la Compagnia ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato per il recupero dei risarcimenti erogati a favore di questi ultimi, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (art. 144 del Cod.A.P.).
1.5 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia, ai sensi dell’art. 1910 del C.C., l’eventuale sottoscrizione e comunque la coesistenza di altre polizze per gli stessi rischi coperti dal presente contratto.
1.6 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente, verificata l’esattezza dei dati riportati in polizza, deve firmarla e restituirla alla Compagnia mediante fax, email o posta entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. E’ onere del Contraente condividere con l’intestatario al P.R.A. del veicolo, se soggetto diverso, l’informativa Privacy, come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
1.7 DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, del contributo al SSN e di 25 € per i costi sostenuti dalla Compagnia, che verranno elevati a 50 € se entro il suddetto periodo è avvenuto un sinistro. Il Contraente, per esercitare tale diritto, deve restituire alla Compagnia, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure tramite raccomandata insieme ai documenti di assicurazione o al al certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde) qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo.
1.8 VENDITA O PERDITA DEL POSSESSO DEL VEICOLO ASSICURATO
In caso di perdita di possesso del veicolo assicurato, come ad esempio vendita, cessione in conto
vendita, demolizione, furto, o definitiva esportazione all’estero, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia.
I suddetti eventi comportano a scelta irrevocabile del Contraente uno dei seguenti effetti:
• sostituzione del contratto su nuovo veicolo;
• cessione del contratto all’acquirente del veicolo assicurato;
• risoluzione del contratto con restituzione del premio pagato e non goduto.
Una volta ricevuta dalla Compagnia la conferma sulla scelta effettuata, il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione e del certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde) del veicolo assicurato. La Compagnia si riserva comunque la facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti, prima di dar seguito all’operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione alla Compagnia della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato. La Compagnia rinuncia alla rivalsa per la mancata distruzione dei documenti assicurativi, soltanto in caso di furto del veicolo, a condizione che il Contraente abbia tempestivamente denunciato all’Autorità e alla Compagnia il fatto.
SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU NUOVO VEICOLO
Il contratto può essere trasferito su altro veicolo della medesima tipologia purché intestato al medesimo proprietario. L’operazione comporta la sostituzione della polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento dell’integrazione. Contestualmente all’emissione della polizza, la Compagnia invierà al Contraente la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi. Il mantenimento della classe di CU e della relativa “Tabella di sinistrosità pregressa” contenuta nell’attestato di rischio, è prevista anche nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto.
CESSIONE DEL CONTRATTO ALL’ACQUIRENTE DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani”.
La Compagnia invierà al nuovo Contraente l’appendice di cessione del contratto, la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO E NON GODUTO
Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà restituire alla Compagnia mediante fax/email la richiesta di interruzione sottoscritta. Ricevuta la richiesta, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio residuo trattenendo le tasse, il contributo al SSN. La data di riferimento per il calcolo del premio da rimborsare è:
• il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo;
• in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraente nella richiesta di interruzione come data della perdita di possesso del veicolo.
Allianz Direct si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nella richiesta di interruzione d’interruzione e di richiedere copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato.
1.9 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammessa la sospensione del contratto.
1.10 RILASCIO DELL'ATTESTATO DI RISCHIO
La Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto mette a disposizione del Contraente e, se persona diversa, dell’avente diritto, l’attestazione dello stato di rischio. Collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione “Area Personale”, il contraente potrà consultare la propria posizione assicurativa e scaricare l’attestato di rischio. Ai fini della stipula di un nuovo contratto, l’attestato di rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia assicurativa in via telematica tramite la Banca Dati Attestati. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce. La Compagnia non rilascia l’attestazione dello stato di rischio per contratti sospesi, per contratti con pagamenti o rate insolute, in caso di contratti di durata inferiore all’anno o se interrotti prima della conclusione del periodo di osservazione. Le regole per la conversione della classe di merito universale riportata nell’attestazione (c.d. CU, strumento di confronto che consente di valutare le proposte delle diverse compagnie) sono riportate nell’appendice A1.
ALTRE INFORMAZIONI
1.11 VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione vale nell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Montenegro, Bosnia e Erzegovina. L’assicurazione vale altresì negli Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali in essa indicate non siano barrate. Nei suddetti Paesi l’assicurazione opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle legislazioni nazionali sull’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione. Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.
1.12 PREMIO DI POLIZZA
Il premio di polizza è annuale e rappresenta l’importo complessivamente dovuto dall’Assicurato. Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può essere pagato mediante bonifico bancario. Il premio non comprende provvigioni salvo il caso in cui un intermediario in base a incarico o accordo con l’impresa abbia proposto i prodotti assicurativi o abbia prestato assistenza e consulenza o abbia compiuto altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti.
Analogamente Il premio non comprende provvigioni salvo il caso in cui il cliente abbia ottenuto la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente sia stato in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.
1.12 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA
Non è previsto il frazionamento del premio di polizza.
1.13 RICHIESTA DUPLICATI
La Compagnia invia entro 15 giorni dalla data di richiesta del Contraente, il duplicato di certificato assicurativo e certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde), in base alla scelta del canale
di comunicazione fatta prima della sottoscrizione del contratto. Per ottenere tali duplicati il Contraente deve farne richiesta alla Compagnia, inviando autocertificazione che attesti la ragione della richiesta (smarrimento, mancato ricevimento o furto). Nel caso in cui il Contraente abbia scelto la trasmissione della documentazione in formato cartaceo, la Compagnia si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all’Autorità dello smarrimento o furto del certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde) di assicurazione e 25 € per le spese di lavorazione.
1.14 DIRITTI DI SOSTITUZIONE
Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto il pagamento di 25 € comprensivi di imposta e SSN, quali diritti di sostituzione.
1.15 FORO COMPETENTE
Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
1.16 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di Legge.
1.17 ONERI FISCALI E REGIME FISCALE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
SINISTRI
1.18 OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l’evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero 02/3045.9009 del Servizio Sinistri. L’operatore di Allianz Direct, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l’Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Allianz Direct.
1.19 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL SINISTRO AI SENSI DELL'ART. 143 DEL COD.A.P.
In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del C.C. per l’omesso avviso di sinistro. La Compagnia pertanto può esercitare il diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato per i sinistri di Responsabilità Civile Auto.
1.20 GESTIONE DELLE VERTENZE
La Compagnia si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell’Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell’Assicurato le spese per legali e tecnici non designati dalla Compagnia, nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.
1.21 TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del
C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
1.22 ACCESSO AGLI ATTI DELL’IMPRESA
Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto alla Compagnia di prender visione della documentazione concernente i procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano indicando il numero di sinistro/polizza. La richiesta deve essere corredata da copia di un documento d’identità del richiedente e - se non si tratta dell'interessato – di delega da lui sottoscritta e copia del suo documento di identità. La Compagnia risponde per iscritto entro 15 giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi che non rendono possibile accoglierla.
RECLAMI
1.23 COME PRESENTARE UN RECLAMO
Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente su sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, o tramite posta scrivendo a Allianz Direct S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento.
Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass. it, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.
Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): deve essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
• Conciliazione paritetica: le controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 €, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell’offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all’interno dei siti: www.ivass. it alla Sezione “Per il Consumatore“ e xxx.xxxx.xx alla Sezione “Consumatori”.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo “xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxx”.
SEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE
CHE COSA È ASSICURATO
2.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Compagnia assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza. L’assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità richiamate in polizza e precisate nel paragrafo “COME OPERA LA GARANZIA”.
Nel caso in cui il veicolo, identificato in polizza sia un rimorchio con targa propria, La Compagnia assicura:
• i danni a terzi cagionati dal rimorchio in sosta staccato dalla motrice;
• i danni a terzi conseguenti a manovre effettuate a mano;
• i danni a terzi conseguenti a vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione;
• i danni a terzi conseguenti a operazioni di carico e scarico manuale delle cose trasportate.
CHE COSA NON E’ ASSICURATO
2.2 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Non è considerato terzo e quindi non beneficia della garanzia di Responsabilità Civile, il guidatore del veicolo responsabile del sinistro. Esclusivamente per i danni alle cose non sono inoltre considerati terzi:
a. i soggetti di cui all'art. 2054 terzo comma del C.C. (guidatore/proprietario del veicolo) ed all'art. 91 comma 2 del C.d.S. (locatario del contratto di Leasing);
b. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c. ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto b).
2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE E RIVALSA DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
La garanzia di Responsabilità Civile non copre i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree private né dalla circolazione in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche.
La garanzia non copre inoltre:
• se il conducente non è abilitato alla guida in base alle norme in vigore;
• i danni ai terzi trasportati, per trasporto non conforme alle disposizioni di legge;
• i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del vigente C.d.S.;
• il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
• il veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente C.d.S.;
• i veicoli con targa prova se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
• i danni alle persone occupanti il rimorchio assicurato;
• i danni alle persone che partecipano alle manovre di carico e scarico di cose da trasportare, eseguite sia manualmente sia mediante l’utilizzo di dispositivi meccanici;
• se il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
• i danni provocati dall’inquinamento dell’acqua e del suolo determinati da qualunque causa;
• il noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
• i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’articolo 9 bis del Codice della Strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall’articolo 141 del medesimo codice.
Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove il risarcimento sia comunque dovuto ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod.A.P., La Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.
COME OPERA LA GARANZIA
2.4 DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA
L’assicurazione è stipulata nella forma tariffaria indicata in polizza e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di osservazione. Primo periodo: ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con Allianz Direct e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
Periodi successivi: hanno la durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del primo periodo di osservazione e terminano due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
2.5 CLASSI D’ASSEGNAZIONE
La forma tariffaria del contratto si articola in classi di assegnazione corrispondenti a livelli di premio crescenti. L'assegnazione del veicolo alla rispettiva classe Allianz Direct avviene come indicato nell'appendice A1 – Forme Tariffarie. La mancata consegna o correttezza dei documenti richiesti per l’emissione della polizza comporta l'assegnazione alle classi Allianz Direct 3 e CU 18.
2.6 EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO
La classe Allianz Direct subirà un’evoluzione positiva a condizione che nel periodo di osservazione del contratto in scadenza non siano stati pagati, anche parzialmente, sinistri con responsabilità principale e/o cumulo di responsabilità paritaria dell’assicurato. Il pagamento anche parziale nello stesso periodo di osservazione di uno o più sinistri con responsabilità principale e/o per cumulo di responsabilità paritaria dell’assicurato, comporterà invece l’evoluzione negativa della classe di merito Allianz Direct (vedi appendice A1 – Tabelle evolutive della classe di assegnazione). Le medesime regole valgono anche per l'assegnazione della classe CU (vedi appendice A1 – Tabelle evolutive della classe di assegnazione).
2.7 FACOLTÀ DI RIMBORSO
La Compagnia comunica tempestivamente al Contraente la presenza di sinistri che determinano l'applicazione del malus. Il Contraente ha facoltà di evitare la menzione del sinistro sull’attestato di rischio e maggiorazione del premio per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione:
• per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia;
• per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (xxx.xxxxxx.xx). La Compagnia ha facoltà di assistere l’Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l’importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall’Assicurato.
2.9 TRASFERIMENTO/ACQUISIZIONE CLASSE DI MERITO SU ALTRO VEICOLO DI PROPRIETA’ QUALORA L’INTESTATARIO SIA PERSONA FISICA (articolo 134, comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)
L’attestazione sullo stato del rischio di un veicolo già assicurato può essere utilizzata per trasferirne la classe conseguita sia su una polizza di nuova stipulazione relativa ad un ulteriore veicolo acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un familiare stabilmente convivente anche se emesse a copertura di altro veicolo, sia su una polizza in rinnovo-proroga annuale.
In entrambi i predetti casi (polizza nuova e/o in rinnovo-proroga) il trasferimento/acquisizione della classe opera anche fra veicoli di diversa tipologia, ad esempio da motociclo su autovettura e viceversa.
Polizza di nuova stipulazione - acquisto di ulteriore veicolo
Il nuovo contratto da stipulare a seguito dell’acquisto di un ulteriore veicolo è assegnato alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso se soddisfatti i seguenti requisiti:
- l’ulteriore veicolo da assicurare è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
- il proprietario di entrambi i veicoli è persona fisica;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento della stipulazione della nuova polizza.
Polizza in rinnovo/proroga
La polizza in rinnovo/proroga annuale è assegnata alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato se:
- negli ultimi 5 anni, come risulta dalla propria attestazione, la polizza in rinnovo-proroga è indenne da sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento del trasferimento della classe;
- il proprietario di entrambi i veicoli è persona fisica.
APPENDICE A.1 – FORMA TARIFFARIA NO CLAIM DISCOUNT
A - TABELLA DI CORRISPONDENZA CLASSI CU/ALLIANZ DIRECT
Sinistri indicati nell’attestato | Nessuno | Uno | Più di uno | ||
Classe Allianz Direct | 1 | 2 | 3 | PT [2][1] | NI [2] |
Classe CU | QUALSIASI | QUALSIASI | QUALSIASI | QUALSIASI | 14 |
[1] - Classe riservata alla provenienza da polizza temporanea
[2] – Classe riservata per veicoli di nuova immatricolazione o prima assicurazione dopo voltura (acquisto di veicolo usato)
B - TABELLE DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI D’INGRESSO ALLIANZ DIRECT
Provenienza | Sinistri Indicati nell’attestato | Classe CU | Classe Allianz Direct |
Con attestato | Senza sinistri | CU attestato | 1 |
Con attestato | Con un sinistro | CU attestato | 2 |
Con attestato | Con più di un sinistro | CU attestato | 3 |
Con appendice di cessione | - | 14 | NI |
Polizza temporanea | Senza sinistri | CU attestato | PT |
Polizza temporanea | Con un sinistro | CU attestato | 2 |
Polizza temporanea | Con più di un sinistro | CU attestato | 3 |
Nuova immatricolazione/voltura fino a 90 giorni | - | 14 | NI |
Nuova immatricolazione/voltura oltre i 90 giorni | - | 14 | 3 |
Senza documentazione (attestato/libretto veicolo) | - | 18 | 3 |
C - TABELLE DI EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI ASSEGNAZIONE
Classe Allianz Direct | |||||
Sinistri pagati | 1 | 2 | 3 | PT | NI |
Nessun sinistro in qualsiasi anno osservato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Un sinistro in qualsiasi anno osservato | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Due o più sinistri in qualsiasi anno osservato | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
EVOLUZIONE CLASSE CU
Bonus/Malus CU | ||||||||||||||||||
Sinistri pagati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Nessuno | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
2 sinistri | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3 sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4 o più sinistri | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
2.9 COME DENUNCIARE IL SINISTRO
La denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, “modulo blu” (come previsto dall’art. 143 del Codice delle Assicurazioni private) e successivamente inviata al servizio sinistri di Allianz Direct. Per una gestione più rapida del sinistro, la Compagnia consiglia di chiamare il numero 02/3045.9009 del Servizio Sinistri, avendo già a disposizione il "modulo blu" compilato.
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Cod.A.P.) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Compagnia. Tale procedura si applica, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Cod.A.P.
2.10 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO ART. 149 DEL COD.A.P.
La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni fornito dalla Compagnia e restituito al servizio sinistri della Compagnia assieme al "modulo blu" (modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente).
La Compagnia, per una gestione più rapida del sinistro, raccomanda di compilare i suddetti documenti con molta attenzione, indicando tutte le informazioni richieste, nonché l'indicazione relativa all'esistenza di eventuali testimoni e/o feriti. La Compagnia verificherà la suddetta documentazione e qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Cod.A.P., provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento a informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006).
In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato, fornito dal Servizio Sinistri di Allianz Direct, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Cod.A.P.
2.11 PROCEDURA DI RISARCIMENTO ART. 148 DEL COD.A.P.
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di Allianz Direct all'atto della denuncia del sinistro.
2.12 RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO ART. 141 DEL COD.A.P.
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Allianz Direct e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Cod.A.P.
2.13 INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE
Ai sensi dell’art. 151 del Cod.A.P., nel caso in cui l’assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.
Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D. Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l’Assicurato deve rivolgersi a CONSAP, fax 00.0000.0000, email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
2.14 FONDO VITTIME DELLA STRADA
Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:
• veicoli non assicurati
• veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
• veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
• veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
• veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:
• i danni alla persona;
• i danni alle cose, con una franchigia di 500 €, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall’IVASS a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx.
Sezione 3 – Appendice normativa
Codice Civile
Art. 1915
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 2947
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Art. 2952
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
Art 141
Codice delle Assicurazioni Private
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.
Art 143
Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Art 148
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
2-bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132 ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale
decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.
11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la
documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
Art 149
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art 151
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.
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