Contract
1. DEFINIZIONI
Le presenti “Condizioni Generali di Fornitura” si applicano alle forniture di Beni (Prodotti, apparecchiature, impianti) e Servizi (Analisi, consulenze, indagini) da parte delle aziende del FARM group.
Nelle presenti “Condizioni Generali di Fornitura”, le seguenti espressioni avranno il significato di seguito loro attribuito:
CAMPIONE: un materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione da parte di un’autorità competente.
COMMITTENTE/CLIENTE: Il soggetto giuridico che trasmette a FARM un ordine al fine di concludere con FARM un contratto di fornitura/prestazione di analisi chimiche-fisiche-microbiologiche, di merci, prodotti e/o altri servizi.
CONTRATTO: l’accordo tra la Farm e il Committente che ha per oggetto le forniture/prestazioni dei beni/servizi specificati nell’incarico e che incorpora le presenti Condizioni Generali di Fornitura.
FARM: Ogni Società della rete di aziende FARM group (Farm srl, Farm engineering srl) ai sensi degli art. 4 ter e seguenti del D.L. 10.02.2009,
n.99 convertito nella Legge 9 Apr. 2009, n.33 e s.m.i., oltre alla X-Tech srl.
ORDINE: la richiesta per iscritto che il Cliente indirizza a FARM tramite un Suo Modello d’Ordine o l’accettazione sottoscritta da parte del Cliente dell’offerta FARM tramite il Modello di Offerta FARM o il Modulo di Ordine Interno FARM.
PARTI: FARM e il Committente collettivamente.
PREZZO: Il corrispettivo dei beni/servizi resi da FARM al Cliente oggetto del Contratto. Le spese vive (x.xx. di trasferta, vitto, alloggio,..), le spese accessorie (x.xx. per consegne frazionate, installazioni e collaudi,..) e gli eventuali oneri accessori sono indicati nei singoli contratti di volta in volta conclusi. Le cifre esposte sono da intendersi al netto dell’IVA di legge.
2. CONTENUTO DEI BENI E DEI SERVIZI
Il rapporto tra FARM e il Committente ha per oggetto la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi da parte di FARM nell’ambito delle attività proprie di FARM: attività di campionamento e analisi chimico-fisiche e microbiologiche, monitoraggi ambientali, assistenza tecnica; fornitura di prodotti ed equipment atti al trattamento acqua e aria ed al monitoraggio ambientale; attività di consulenza per quanto su detto, per la sicurezza sul lavoro, l’igiene ambientale e alimentare e per i sistemi di gestione.
L’ordine del Cliente con riferimento all’Offerta FARM o l’accettazione dell’Offerta FARM da parte del Cliente implica l’adesione alle presenti Condizioni Generali di Fornitura e costituisce la formalizzazione dell’accordo tra le Parti (Contratto).
Nel caso in cui il Committente richieda deroghe o integrazioni alle presenti Condizioni, queste devono essere formalizzate in documenti contrattuali specifici sottoscritti da entrambe le Parti, prima dell’avvio di qualsivoglia prestazione da parte di FARM.
Se il Cliente procede all’accettazione dell’Offerta FARM con l’invio di un Suo documento contrattuale, sarà cura di FARM valutarlo attentamente prima dell’avvio della prestazione richiesta.
Per le attività di prelievo e di assistenza presso il cliente, per “giornata lavorativa” si intende una presenza complessiva presso il committente di 7 ore.
In caso di attività di analisi l’Offerta FARM si ritiene accettata nel momento in cui il Laboratorio riceve i campioni da parte del Committente o esegue i campionamenti/ritiri presso i siti indicati dal Committente.
La FARM si impegna a usare ogni ragionevole competenza, cura e diligenza nella prestazione dei Servizi in accordo con i termini dell’incarico e ad applicare i metodi, le procedure, le tecnologie, il personale e le fonti d’informazione necessarie.
I limiti di Fornitura dei servizi non possono essere sostanzialmente modificati dal Committente senza l’approvazione di FARM.
Per alcuni servizi può essere difficoltoso specificare la natura precisa dell’attività richiesta prima dell’inizio dei lavori. Pertanto, nel caso in cui, durante lo svolgimento dei lavori in sede o fuori sede, la FARM ritenga sia necessaria una modifica e/o un’aggiunta sostanziale per adempiere al Contratto, ne darà comunicazione scritta al Committente.
Il Committente potrà assistere ai lavori tecnici, analitici,… Ciò, in particolare per quanto riguarda le analisi e la presenza del Committente in laboratorio, dovrà essere specificata nelle modalità e nelle condizioni in fase di proposizione della richiesta di offerta da parte del Committente.
I Servizi che la FARM subappalta saranno esplicitati nell’offerta FARM.
Qualora per l’espletamento dell’incarico si rendano necessarie autorizzazioni amministrative in relazione ai beni ed ai luoghi del
Committente, quest’ultimo ha l’obbligo di fornirle a FARM. Il termine di consegna dei risultati da parte di FARM si considera sospeso fintanto che il Committente non avrà provveduto a fornire le autorizzazioni.
Il Committente si obbliga a fornire la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi riguardo ai beni ed ai luoghi interessati dal presente Contratto che sono di sua proprietà e nella sua disponibilità.
3. CONSEGNA DEI CAMPIONI AL LABORATORIO
Xxx non sia diversamente convenuto specificandolo in offerta o nel contratto, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Committente o di un suo incaricato; la FARM non si assume alcuna responsabilità per eventuale smarrimento o danno dei campioni durante il trasporto.
Ove il campionamento non sia eseguito da personale FARM, il Committente è responsabile della rappresentatività dei campioni, del loro imballaggio, trasporto, conservazione e consegna in conformità alle prescrizioni delle procedure analitiche cui i campioni devono essere sottoposti. Nell’offerta FARM ci sono i riferimenti ai Metodi di campionamento che il Cliente dovrà seguire e tali Metodi possono essere opzionalmente inserite nel Rapporto di Prova insieme all’indicazione del campionamento effettuato dal Committente. Se il campionamento è effettuato da FARM, tale servizio sarà esplicitato nell’offerta e sarà oggetto di separato addebito.
Il campione deve essere trasportato in modo tale da non subire variazioni di temperatura o altri parametri che potrebbero inficiare il risultato analitico. L’analisi condotta dal Laboratorio farà sempre comunque riferimento alla situazione dei campioni al momento della consegna e la FARM declina ogni responsabilità sulla significatività del campione e sulle corrette procedure di campionamento e trasporto. Campioni visibilmente compromessi o consegnati in contenitori non adatti alle determinazioni analitiche richieste o in quantità insufficiente non saranno accettati dalla FARM.
I campioni devono essere sempre accompagnati da una lettera di incarico o altro documento accompagnatorio (Xxxxxx di custodia) riportante il numero dell’Offerta FARM, l’item identificativo del campione e del profilo analitico richiesto e gli indirizzi e-mail a cui inviare i risultati.
Sia in caso di campionamento da parte di personale FARM, sia di campionamento da parte del Committente qualsivoglia informazione aggiuntiva relativa al campione (x.xx. per la caratterizzazione di un rifiuto) non presenti nell’Offerta di riferimento che il Committente desidera sia esplicitata nel Rapporto di prova deve essere inserita o deve fare riferimento al documento che accompagna il campione identificato dal numero/codice dell’offerta o del Verbale di campionamento FARM.
I parametri/note integrative saranno analizzati appena accettata dal Cliente l’offerta FARM integrativa. Mail inviate a FARM senza il riferimento all’offerta/verbale di campionamento FARM, ma con riferimenti generici non potranno essere prese in considerazione.
Il Committente ha l’obbligo di informare la FARM sui rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha inoltre l’obbligo di segnalare efficacemente la corretta modalità per la gestione dei campioni.
4. CONSEGNA DELLE MERCI AL COMMITTENTE
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente in base alle disposizioni di legge in materia, anche se in porto franco.
L’imballo è compreso nel prezzo ad esclusione di imballi particolari (in ghiaccio secco, materiale radioattivo,…)
Le spese di trasporto, se richieste, sono specificate nell’offerta.
Non vengono accettati ordini di importo inferiore a 150,00 €. In caso di richiesta di consegne frazionate, sarà conteggiato un ulteriore addebito. E’ obbligo del Cliente verificare all’arrivo i prodotti acquistati. Per pacchi non perfettamente integri il Cliente ritira il pacco apponendo a fianco della firma sul documento di trasporto la dizione: “RICEVUTO CON RISERVA, PACCO DANNEGGIATO”. Copia del documento va
inviato alla FARM. Solo con tale accettazione con riserva potranno essere prese in considerazione richieste di sostituzione.
Altri reclami potranno essere presi in considerazioni se pervenuti entro 8 gg dall’arrivo della merce. Trascorso tale termine i ns. prodotti si intendono definitivamente accettati con decadenza di ogni diritto o azione al riguardo.
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A seguito di reclami tempestivi ed obiettivamente fondati, FARM provvederà, a suo insindacabile giudizio, alla sostituzione della merce o all’accredito dell’importo corrispondente al prezzo di acquisto, previo restituzione a FARM di quanto oggetto della contestazione.
Farm S.R.L. | T. +39 0774 762.1 | X Tech S.R.L. | T. +39 0761 5166 |
Xxx Xxxx xxx Xxxxxxx, 00 | Xxx Xxxx xxx Xxxxxxx, 00 | xtech@farmgroup |
Non sono accettati altri tipi di resi.
5. GARANZIA
Strumentazione e apparecchiature sono garantite per 12 mesi dalla data di fatturazione. La garanzia è subordinata alla conformità dell’impianto destinato all’alimentazione elettrica della strumentazione fornita e alla osservanza delle prescrizioni tecniche per la manutenzione e l’esercizio riportate nel manuale d’uso della stessa.
Durante il periodo di garanzia saranno sostituite, franco ns. sede, quelle parti che dovessero manifestare difetti di costruzione o di funzionamento. Da detta garanzia sono esclusi tutti i componenti soggetti a normale usura , quali: valvole, guarnizioni, raccordi, ghiere fissatubo, tubetti, filtro, valvola di iniezione e componenti in vetro.
Inoltre la garanzia non copre danni provocati da:
a) uso improprio delle apparecchiature;
b) errata installazione;
c) manomissioni;
d) danni causati da eventi straordinari e/o naturali (es. fulmini, gelo, fuoco, ecc.).
6. CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE E DEL CONTROCAMPIONE (CAMPIONE DI RISERVA)
La data di accettazione del campione corrisponde a quella di presa in carico del materiale da parte del Laboratorio.
Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee per il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Se non diversamente convenuto, la FARM acquista la proprietà del campione consegnato. Il Committente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi.
Se non diversamente specificato in offerta o contratto, i campioni analizzati vengono conservati per un periodo prestabilito salvo diverse disposizioni.
Si precisa comunque che la conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità in considerazione alla combinazione parametro/matrice, quindi i tempi e le modalità di conservazione possono essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio della FARM.
Il Laboratorio, se richiesto, conserva eventuali contro-campioni o campioni di riserva per un periodo di 90 gg dalla data del prelievo e/o conferimento in Laboratorio, salvo differenti disposizioni di legge o indicazioni scritte da parte del Committente.
I campioni/parametri deperibili su cui sono eseguite le prove vengono conservati in frigo fino al termine delle analisi.
I campioni/parametri non deperibili sono conservati dal nostro laboratorio, dopo il conferimento delle analisi per ulteriori:
15 gg nel caso di acque, alimenti,
30 gg nel caso di rifiuti e terre, materie prime e prodotti finiti
dall’invio del Rapporto di prova al Committente salvo specifiche richieste del Committente. Decorso il termine indicato, il Laboratorio ha la facoltà di distruggere il contro-campione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento senza alcuna altra comunicazione ovvero di restituirlo a proprie spese al Committente. Il prolungamento di tale servizio costituisce prestazione accessoria, oggetto di separato addebito, previa verifica della logistica.
7.COMUNICAZIONE RISULTATI - DATI PRELIMINARI - RAPPORTI DI PROVA - CERTIFICAZIONI
Le attività analitiche eseguite dalla FARM si concretizzano in due differenti certificazioni, la prima con valenza di “Atto pubblico” (x.xx. commissionate da Organi di controllo, Enti di gestione, Procure,…) e l’altra, per uso interno del Committente, emessa in regime di autocontrollo.
Nel caso di prove con valenza di Atto Pubblico, il prelievo è effettuato dagli Organi di controllo medesimi o da personale FARM. I Committenti o coloro che sono soggetti al controllo possono assistere all’apertura dei campioni ed alle analisi. Completate le prove viene emesso il Rapporto di Prova ove previsto accompagnato da certificazione.
In regime di autocontrollo, sia per campioni prelevati da FARM che dal Committente, i risultati delle prove, in funzione di quanto stabilito a livello contrattuale, possono essere comunicati anticipatamente tramite un Preview o tramite l’invito al Cliente alla consultazione del Portale FARM. Al Preview segue la fatturazione e, salvo richieste diverse del Committente, segue l’emissione del Rapporto di Prova e, sempre se
richiesto dal Committente, la certificazione con un giudizio o un parere sui risultati.
Il formato del Rapporto di Prova è predefinito da FARM ed è conforme a quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2017 e s.m.i. ed approvato da Accredia.
L’emissione di Rapporti di prova elaborati secondo formati specifici, deve essere richiesta per iscritto dal Cliente; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali dell’accreditamento (ove applicabili) e sia tecnicamente possibile, tale servizio costituisce prestazione accessoria specificata in offerta o contratto, oggetto di separato addebito.
I Rapporti di Prova sono univocamente identificati da un numero, corrispondente al numero di identificazione del campione. I risultati riportati sul Rapporto di Prova sono rappresentativi del solo campione prelevato da personale FARM o dal Committente che poi lo consegna al laboratorio FARM, nel momento in cui è stato prelevato e sottoposto a prova e non sono rappresentativi dello stesso materiale in batch o lotti diversi da quelli prelevati e sottoposti a prova.
Tutte le ri-emissioni dei Rapporti di Prova saranno inviate con l’aggiunta del termine “Rapporto di Prova in sostituzione del …….” e, per i Rapporti di Prova con marchio “Accredia”, con una nota esplicativa per evidenziare le motivazioni di tale operazione.
Nel servizio è prevista la redazione, se richiesta dal Committente, di un solo Rapporto di prova per campione (ad esclusione delle situazioni in cui sia necessario redigere una Revisione). La richiesta di suddivisione dei parametri misurati di un singolo campione su più Rapporti di Prova costituisce prestazione accessoria, oggetto di separato addebito da concordare preventivamente.
Il Laboratorio non ha responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Committente o a terzi dall’utilizzo dei risultati di prova, né per ritardi nella consegna dei risultati di prova dovuti a causa di forza maggiore.
L’incertezza del dato per i parametri accreditati o in via di accreditamento viene calcolata ed inserita nel Rapporto di Prova, ma fanno fede rispetto alla conformità dei dati e dei campioni i soli valori certificati non considerando il contributo dovuto all’incertezza.
In mancanza di norme regolamenti o specifiche del cliente, nel caso in cui, considerando l’incertezza, non sia inequivocabile la conformità del risultato, il laboratorio emette eventuali giudizi di conformità basati sul risultato della prova, non tenendo conto dell’incertezza di misura, ma attraverso il confronto diretto del risultato ottenuto con il valore di riferimento. Qualora, con il contributo dell’incertezza, il risultato ottenuto dovesse superare il limite di riferimento, sarà espresso un giudizio conforme considerando un livello di rischio pari al 50%.
Altre modalità di comunicazione dei risultati al Committente, costituiscono, previa verifica di fattibilità da parte del Laboratorio, prestazione accessoria oggetto di separato addebito e devono essere dettagliatamente descritte in offerta o contratto.
I Rapporti di Prova sono inviati a mezzo posta elettronica e firmati digitalmente, salvo richieste diverse del Committente. In caso di invio tramite posta elettronica, la FARM non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili dal Laboratorio.
E’ vietata la duplicazione parziale dei Rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta della FARM. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte della FARM, né a qualsiasi altro utilizzo non esplicitato nell’Offerta/Contratto tra FARM e il Committente. I Rapporti di Prova non possono in particolare acquisire valenza di atto pubblico e/o di certificazione analitica, essere presentati in vertenze, cause,.. o come prova di rispondenza a prescrizioni da parte di autorità competenti o di legge senza approvazione scritta della FARM e senza il campionamento effettuato da personale FARM limitandosi essi a esplicitazione di dati analitici in regime di autocontrollo e autotutela.
Il Laboratorio provvede all’archiviazione dei Rapporti di Prova e delle registrazioni tecniche relative alle prove effettuate per un periodo di 48 mesi. Tempi diversi di conservazione dei documenti relativi alle prove devono essere definiti in fase contrattuale in quanto ne deve essere valutata la fattibilità da parte del Laboratorio e l’eventuale costo aggiuntivo.
I Rapporti di Prova con timbro e firme in originale saranno scannerizzati e saranno consegnati in unica copia. I Rapporti di Prova con firma digitale saranno inviati per mail. Entrambi saranno archiviati come copia
8.CLAUSOLE DI SEGRETEZZA E RESPONSABILITA’ - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
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La FARM garantisce l’obbligo della riservatezza dei dati acquisiti nei confronti di aziende terze o anche di persone terze della stessa azienda
Farm S.R.L. | T. +39 0774 762.1 | X Tech S.R.L. | T. +39 0761 5166 |
Xxx Xxxx xxx Xxxxxxx, 00 | Xxx Xxxx xxx Xxxxxxx, 00 | xtech@farmgroup |
e la FARM si adopera per dare tutte le indicazioni tecniche e/o per intervenire direttamente onde risolvere le NON conformità eventualmente riscontrate con le dovute azioni correttive e preventive e darne evidenza con eventuali successivi controlli.
La FARM impone tale obbligo di riservatezza ai propri dipendenti e/o collaboratori, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.
Relativamente alle forniture di beni e merci, i prodotti, gli equipment e gli impianti forniti da FARM devono essere utilizzati esclusivamente da personale qualificato. FARM non è responsabile per danni a persone o cose derivanti da uso improprio o non accorto di teli beni e merci.
9.IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA
Su richiesta del Committente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi e sulle procedure che sono utilizzati per l’esecuzione delle prove. Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto sicuramente prima dell’accettazione del campione, possibilmente in fase di richiesta di offerta in quanto ne deve essere valutata la fattibilità da parte del Laboratorio.
In casi particolari ed in base alle caratteristiche del campione pervenuto, il Laboratorio potrebbe utilizzare metodi diversi da quelli in precedenza concordati o indicati nell’offerta, senza inficiare il rispetto delle normative vigenti. Tali casi potrebbero verificarsi per richieste specifiche da parte di Enti di controllo, oppure per esigenze organizzative o in seguito a valutazioni tecniche effettuate dal Laboratorio per garantire l’affidabilità del dato analitico.
ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AI RAPPORTI DI PROVA
La richiesta di ulteriore documentazione tecnica oltre al Rapporto di Prova, come le informazioni sui dati grezzi, i tracciati strumentali, i calcoli delle incertezze di misura relativi ai singoli parametri analizzati, le schede della strumentazione con i certificati di taratura, possono essere forniti solo se esplicitati dal Committente nella richiesta di offerta e costituiscono separata prestazione con valutazione dell’eventuale addebito corrispondente.
Ogni altra richiesta del Committente, in qualsiasi modo connessa all’emissione del Rapporto di Prova (quali ad esempio: pareri, interpretazioni, relazioni, commenti), costituisce separata prestazione con valutazione dell’eventuale addebito corrispondente.
Tutte le informazioni contenute nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto a prova ed ai parametri analizzati e non costituiscono l’unico input per l’ispezione e/o la certificazione di prodotto che necessitano di altre e diverse informazioni.
10.SIGNIFICATO DELL’ACCREDITAMENTO ISO/IEC 17025
La FARM srl è accreditata ACCREDIA con numero 0703 per le prove riportate nell’elenco ufficiale reperibile presso il Laboratorio (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx) o presso ACCREDIA (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx) L’accreditamento rilasciato da ACCREDIA è il riconoscimento formale della competenza del laboratorio ad effettuare specifiche prove.
L’accreditamento della prova non implica l’approvazione del prodotto da parte del laboratorio e/o da ACCREDIA. La nostra azienda ha stipulato con ACCREDIA una specifica convenzione che definisce e regola i rapporti reciproci.
11.TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Nell’ipotesi in cui il lavoratore della FARM svolga la propria attività presso la sede del Committente, quest’ultimo ha l’obbligo di informare la FARM sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si debba operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate, fornendo copia del DUVRI ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08, o nel caso di esenzione come previsto dal comma 3-bis dello stesso articolo.
12. TUTELA LEGALE
Il Cliente è tenuto a dichiarare , se è di sua conoscenza, alla FARM, in fase di stipula d’ordine, se il campione/indagine è riferito a procedimenti di tipo civile/penale o se è in contraddittorio con organi di controllo.
13.RESPONSABILITA’ E MANLEVA
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FARM non può essere intesa come un garante. Il Cliente che intende garantirsi contro perdite o danni deve sottoscrivere una apposita polizza di assicurazione.
I Rapporti di Prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e/o campioni forniti dal Cliente, pertanto la FARM non è responsabile dei risultati inesatti dovuti a informazioni incomplete o errate fornite dal Cliente. Inoltre la FARM non è responsabile di ritardi o mancanza nel servizio richiesto nel caso in cui il Cliente non abbia ottemperato ai propri obblighi. In caso di rimborsi, la FARM prevede che l’ammontare dello stesso non ecceda un massimo di 10 volte l’ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio che ha generato il reclamo ed in ogni caso il rimborso non potrà superare i 10.000,00 €.
Il cliente si impegna a manlevare la FARM ed i suoi dipendenti/agenti/subappaltatori verso qualunque reclamo inoltrato da terzi per danni o spese di qualunque tipo, incluse quelle legali.
14.TUTELA DELLA PRIVACY
La Società FARM srl si impegna a mantenere strettamente riservate le notizie tecniche ed ogni altra informazione che ad essa venisse fornita a qualunque titolo nel corso della collaborazione (ai sensi D.L. 30/06/2003 n. 196).
I documenti e gli elaborati ricevuti e consultati in relazione all’incarico ricevuto, saranno restituiti in originale al termine del lavoro e non ne saranno conservate copie eccezion fatta per gli allegati formali ai vari documenti oggetto della presente offerta.
15.INCIDENZA ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.Lgs. 81/08:
Nelle quotazioni su scritte è compreso anche l’importo relativo alle spese sostenute dalla FARM srl per gli adempimenti relativi al D.Lgs 81/08 (stimato del 3% sul totale richiesto)
16.RECLAMI
Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
00.XXXXXXX DI PAGAMENTO
Le condizioni di pagamento sono dettagliate nei singoli contratti. Altre condizioni possono essere concordate in caso di stipula di convenzioni. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, saranno addebitati interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/02. Il pagamento dell’importo complessivo previsto per l’espletamento dell’incarico dovrà avvenire mediante bonifico bancario o ricevuta bancaria entro e non oltre i termini specificati nell’offerta.
La FARM si riserva di bloccare ogni invio di risultati sino ad avvenuta regolarizzazione del pagamento.
Tutte le spese relative al presente Xxxxxxxxx comprese quelle di spedizione, saranno a completo carico del Committente, salvo diverse pattuizioni. In caso di ritardo nel pagamento, il Committente corrisponderà alla FARM, dal momento della scadenza fino all’effettivo saldo, interessi convenzionali pari al T.U.S. (Tasso Ufficiale di Sconto) praticato al momento della scadenza più 3 (tre) punti percentuali, calcolati su quanto dovuto, oltre maggiori ed eventuali danni occorsi alla FARM.
18.FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà di esclusiva competenza del foro di Tivoli (RM).
Farm S.R.L. | T. +39 0774 762.1 | X Tech S.R.L. | T. +39 0761 5166 |
Xxx Xxxx xxx Xxxxxxx, 00 | Xxx Xxxx xxx Xxxxxxx, 00 | xtech@farmgroup |