Contract
Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica con certificati di origine da fonti rinnovabili, di gas, di servizi di diagnosi energetica oltre che per la fornitura, in conto comodato, di autovetture e altri mezzi di mobilità a trazione elettrica dotati di “palina” di ricarica.
CIG 7656434137
CONTENENTE LE NORME PER LA FORMULAZIONE, PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE OFFERTE
Prot. 0001474/18
Prot. 0001474/18
Procedura aperta, disciplinata ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di energia elettrica con garanzia di origine da fonti rinnovabili e per la concessione in comodato di vetture a trazione elettrica e di paline di ricarica alla Firenze Parcheggi S.p.A. - CIG 7656434137
1. Definizione della gara e del servizio
1.1 Con delibera CdA n. 398 del 11/10/2018 la Firenze Parcheggi S.p.A., con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xx Xxxx 00, capitale sociale Euro 25.595.157,50 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 03980970481, xxx.xxxxxx.xxx, telefono 000.0000000, Fax: 055/0000000, email xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, con riferimento alle norme del D. Lgs n. 50/2016 ed al bando della gara avente ad oggetto l’aggiudicazione della fornitura di energia elettrica con garanzia di origine da fonti rinnovabili, di gas, di servizi di diagnosi energetica e di mezzi di mobilità elettrica alla Firenze Parcheggi S.p.A. trasmesso sulla GUUE in data 17/10/2018, secondo le disposizioni del presente disciplinare, nonché dei relativi allegati disponibili sul sito web xxx.xxxxxx.xxx, per l’affidamento della fornitura di seguito specificata, indetta in conformità all’art. 8.1 del proprio regolamento contrattuale.
1.2 Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Xxxxxxxx Xxxxxx. 1.3 CIG: 7656434137
INVITA
i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché quelli che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, a presentare offerta per la gara in oggetto da aggiudicare con procedura aperta secondo il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito, per brevità anche “Codice”) avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica con
garanzia di origine da fonti rinnovabili e la concessione in comodato di vetture a trazione elettrica e di paline di ricarica dalla data del 01/04/2019 e sino alla data del 31/3/2022.
Si precisa che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Codice, in quanto l’appalto ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica con caratteristiche standardizzate, già definite dal mercato e poste a base di gara, che non consentono ulteriori valutazioni discrezionali apprezzabili in ordine agli elementi qualitativi delle offerte.
L’aggiudicatario della presente procedura sarà altresì obbligato alla:
fornitura di gas in favore dei punti di prelievo della Firenze Parcheggi dalla data del 01/04/2019 e sino alla data del 31 marzo 2022 al prezzo unitario di € 0,36 €/mc, così come meglio descritto negli allegati al presente Disciplinare;
fornitura di diagnosi energetiche di tutti i punti di prelievo dei soli parcheggi sotterranei attivi allo stato, al prezzo complessivo di 20.000,00, così come meglio descritto negli allegati al presente Disciplinare.
nel rispetto del “Capitolato tecnico prestazionale” disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xxx
Ammontare totale presunto dell’appalto: € 2.400.000,00 circa oltre IVA (oneri sicurezza = € 0,00 - non essendo individuabili rischi da interferenze non è stato elaborato il DUVRI).
L’ammontare presunto ora citato si intende comprensivo degli oneri di sbilanciamento, degli oneri in materia di emissione di CO2, ed in particolare della concessione in uso dei veicoli elettrici. E’ comprensivo degli oneri diversi di sistema i cui importi e modalità di applicazione sono demandate ad organismi esterni superiori quali AEEG, Parlamento, ecc. Sono, altresì, compresi nell’ammontare presunto ora citato dell’appalto i corrispettivi della fornitura di gas e della fornitura delle diagnosi energetiche, che costituiranno prestazioni accessorie poste a carico dell’appaltatore e che saranno separatamente pagati da Firenze Parcheggi nella misura prevista nel capitolato tecnico.
Il prezzo presunto dell’appalto è stato determinato applicando un valore attuale dei vari oneri riferibili al consumo di energia elettrica e gas, dell’ipotetica evoluzione del PUN del periodo interessato (anni 2019/20/21/22), in funzione degli andamenti di mercato attuali e delle proiezioni di prezzo che il mercato stesso attribuisce al valore PUN per gli anni indicati: tale valore è stato applicato ai consumi storici
di energia elettrica dell’appaltante, attualizzati in funzione di riduzioni di consumo previste per interventi tecnici sugli impianti, maggiorate di uno SPREAD. La sommatoria dei due valori è a copertura dei costi di acquisto della materia prima, (energia elettrica), delle vetture concesse in comodato d’uso, dei costi generali e di un margine d’utile congruo per la società aggiudicatrice dell’appalto.
Al valore ricavato così come descritto nel paragrafo precedente, si è aggiunto il valore della fornitura delle diagnosi energetiche.
In considerazione del fatto che il PUN (e quindi il prezzo di riferimento adottato per la determinazione del corrispettivo dell’energia) costituisce un elemento variabile nel suo ammontare nel corso del tempo, (il PUN infatti viene determinato con cadenza oraria dal Gestore del Mercato Elettrico), a base della procedura viene posta la maggiorazione (“Spread”) in precedenza citata, chiedendosi ai concorrenti di formulare un ribasso sulla medesima e quindi di indicare un ribasso percentuale rispetto alla maggiorazione (“Spread”) posta a gara di 0,023 €/kWh.
1.4 La prestazione dei servizi oggetto della presente gara sarà da effettuarsi sotto l’osservanza dei patti, delle condizioni e delle prescrizioni contenuti nel presente Disciplinare e nell’ulteriore documentazione relativa alla presente gara ed in particolare nel Capitolato e nello Schema di contratto. La conoscenza di tutta la documentazione di gara, in ogni sua parte, si intende acquisita, per incondizionata accettazione e adesione, con la partecipazione alla gara.
1.5 La procedura di gara è pertanto regolata dai seguenti documenti:
- All. 1) Capitolato tecnico prestazionale delle condizioni di fornitura da valersi anche quale schema di contratto (“Capitolato”);
- All. 2) Modello di istanza di partecipazione;
- All, 3) DGUE;
- All. 4) Dichiarazioni integrative al DGUE;
- All. 5) Modello di offerta economica.
- All. 6) Schema di contratto di fornitura (“Schema di contratto”).
Ai fini della procedura di gara i documenti sopra richiamati costituiscono e sono complessivamente qualificati come “documentazione di gara” o “documenti a base della gara.
1.4 Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta per la presente gara. La contemporanea partecipazione alla presente gara di uno stesso concorrente singolarmente e in raggruppamento o in raggruppamenti diversi comporta l’esclusione dalla gara di tutte le offerte presentate dal singolo e dal raggruppamento o dai raggruppamenti. In particolare:
- agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, o consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
1.5 Non sono ammesse offerte per parte del fabbisogno di energia elettrica della Firenze Parcheggi, né sono ammesse offerte solo per alcune forniture e/o per alcuni dei servizi oggetto della presente gara (ad esempio, non saranno ammesse offerte per la sola fornitura di energia o per la sola concessione in comodato degli autoveicoli).
1.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando secondo le modalità di cui all’art. 216, comma 11 del Codice (spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara) sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
1.7 La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
2. Prescrizioni generali
2.1. I documenti a base della gara sono resi disponibili sul sito web xxx.xxxxxx.xxx.
2.2. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx e all’indirizzo PEC/posta elettronica indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Resta inteso che, in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
2.3. Fino a 10 giorni prima del termine per la ricezione delle offerte, possono essere richiesti, chiarimenti ed informazioni sui documenti a base di gara, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx e p.c. xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante risposta in forma anonima a mezzo PEC. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.4 Le risposte ed i chiarimenti di interesse generale, nonché eventuali informazioni supplementari, saranno comunicate da FIRENZE PARCHEGGI mediante pubblicazione sul sito web della stessa: xxx.xxxxxx.xxx. Si avverte, pertanto, che ogni obbligo di informazione nei confronti dei soggetti interessati a concorrere, si intende soddisfatto con la sola pubblicazione delle predette informazioni sul sito della stazione appaltante.
3. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEI CONCORRENTI
3.1 Requisiti generali: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
3.2 Requisiti di idoneità professionale: sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o in analogo registro commerciale in caso di operatore non italiano), con l’attività esercitata relativa allo stesso settore oggetto di gara.
3.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi, per forniture di energia e/o gas, per un importo non inferiore a euro 4.800.000,00;
b) prestazione di forniture analoghe a quella oggetto della presente gara negli ultimi tre esercizi, per un importo non inferiore a euro 2.400.000,00.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
4.1 Per partecipare alla gara, ciascun concorrente dovrà trasmettere, pena l’esclusione dalla gara, apposita documentata offerta, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo dell’offerente e la dicitura: “Contiene offerta di Gara per la fornitura di energia elettrica con garanzia di origine da fonti rinnovabili e per la concessione in comodato di vetture a trazione elettrica e di paline di ricarica alla Firenze Parcheggi S.p.A. – CIG 7656434137”, plico che dovrà pervenire in un giorno feriale in orario compreso tra le 9.00 e le 12.30 o tra le 14.00 e le 16.30 presso la sede legale di FIRENZE PARCHEGGI, xxx Xx Xxxx, 00, 00000 Xxxxxxx, direttamente a mano o tramite il servizio postale o a mezzo corriere, inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 29/11/2018 termine perentorio il cui mancato rispetto comporta l’esclusione dalla gara.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
Il recapito dell’offerta, con il mezzo e le modalità scelti dal soggetto offerente, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, essa non giungesse a destinazione in tempo utile.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
4.1.1 Il plico dovrà contenere all’interno, pena l’esclusione, le seguenti due buste, distinte e separate, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture:
- “Busta A”: “documenti per l’ammissione alla Gara per la fornitura di energia elettrica con garanzia di origine da fonti rinnovabili e per la concessione in comodato di vetture a trazione elettrica e di paline di ricarica alla Firenze Parcheggi S.p.A.”
- “Busta B”: “Offerta economica per la “Gara per la fornitura di energia elettrica con garanzia di origine da fonti rinnovabili e per la concessione in comodato di vetture a trazione elettrica e di paline di ricarica alla Firenze Parcheggi S.p.A.”.
La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
4.1.2 Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.
Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
4.2 Le Buste “A” e “B” dovranno contenere la documentazione specificata nei successivi punti 5 e 6, tutta redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l’offerta economica potranno essere redatte sui modelli predisposti.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
4.3 Le offerte, a pena di esclusione, non dovranno contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dagli atti di gara, né dovranno essere espresse in modo indeterminato, generico o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri. Le offerte sono irrevocabili.
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, l’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data; il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
4.4 FIRENZE PARCHEGGI si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni che saranno presentati unitamente alle offerte.
4.5 FIRENZE PARCHEGGI si riserva la facoltà di estendere la fornitura in oggetto nei limiti di legge.
5. Documenti per l’ammissione alla gara
5.1 La busta A, contrassegnata dalla dicitura “documenti per l’ammissione alla Gara per la fornitura di energia elettrica con garanzia di origine da fonti rinnovabili e per la concessione in comodato di vetture a trazione elettrica e di paline di ricarica alla Firenze Parcheggi S.p.A.”, dovrà contenere:
SI INVITANO I CONCORRENTI A PRESENTARE I DOCUMENTI STAMPATI FRONTE-RETRO
a) la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente, compilata utilizzando il “modello di istanza di partecipazione” allegato al presente disciplinare come Allegato “2”, recante attestazione circa il possesso dei requisiti generali e speciali e contestuale accettazione delle condizioni obbligatorie per legge, contenente tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate (da intendersi qui integralmente richiamate), tra cui in particolare:
1.- dichiarazione, rilasciata con le modalità di cui al dPR 445/2000, attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o in analogo registro commerciale in caso di operatore non italiano), con l’attività esercitata relativa allo stesso settore oggetto di gara, allegando la relativa visura camerale;
2.- dichiarazione, rilasciata con le modalità di cui al dPR 445/2000, attestante che negli ultimi tre esercizi l’offerente ha prodotto un fatturato minimo annuo per forniture di energia e/o gas per un importo non inferiore ad € 4.800.000,00;
3.- dichiarazione, rilasciata con le modalità di cui al dPR 445/2000, attestante l’elenco delle principali forniture analoghe alla presente prestate negli ultimi tre esercizi con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture medesime.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, ecc).
In caso di presentazione dell’offerta da parte di raggruppamenti (costituiti o costituendi), o da parte di consorzi o società consortili costituendi, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata), e la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati, raggruppandi o consorziandi.
b) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico, allegato al presente disciplinare come Allegato “3”, compilato secondo quanto indicato nelle Linee Guida di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 (da intendersi qui integralmente richiamate), inserito su supporto informatico (pen drive o cd) all’interno della busta A.
In caso di presentazione dell’offerta da parte di raggruppamenti (costituiti o costituendi), o da parte di consorzi o società consortili costituendi, il DGUE deve essere compilato e presentato da tutti i soggetti raggruppati, raggruppandi o consorziandi;
In particolare, il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, allegato ai documenti di gara, inviato in formato elettronico su pen drive o cd, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1; 3) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente lettera di invito (Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 della presente lettera di invito;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 della presente lettera di invito;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 della presente lettera di xxxxxx;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 della presente lettera di invito.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data della gara.
c) le DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE, allegate al presente disciplinare come Allegato “4”, contenenti tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate (da intendersi qui integralmente richiamate).
In caso di presentazione dell’offerta da parte di raggruppamenti (costituiti o costituendi), o da parte di consorzi o società consortili costituendi, le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati, raggruppandi o consorziandi.
In particolare, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza ecc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e in particolare nel Capitolato e nello Schema di contratto;
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante del Comune di Firenze reperibile al seguente indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle informazioni richieste e/o per finalità contrattuali, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016.
Il Titolare del trattamento è Firenze Parcheggi S.P.A. Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267;
11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
d) la GARANZIA PROVVISORIA: l’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo stimato a base della procedura e precisamente di importo pari ad € 48.000,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso:
Banca C.R. Xxxxxxx XXXX XX00X0000000000000000000X00 intestato a Firenze Parcheggi S.p.A. precisando la causale “garanzia provvisoria gara fornitura energia elettrica – CIG 7656434137” in tale caso risulta opportuno indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la Firenze Parcheggi dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà altresì:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
5) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).
Qualora la fideiussione si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la fideiussione dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
Si precisa che:
- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
e) la RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 140,00 (euro centoquaranta/00) per l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), da allegare a pena di esclusione. Tale versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate ANAC nelle istruzioni disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Nella causale di questo pagamento deve essere indicato il codice fiscale del Concorrente ed il CIG che identifica la presente procedura: CIG 7656434137.
f) il documento “PASSOE” rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCPASS nella sezione "Servizi ad accesso riservato" del portale A.N.A.C. ed aver indicato il CIG della procedura alla quale si intende partecipare.
5.2 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., in conformità a quanto previsto nella Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.
5.3 In caso di offerta presentata da un concorrente plurisoggettivo, deve essere altresì allegato:
a) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative e di imprese artigiane già costituito, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione delle imprese consorziate, nonché dichiarazione recante il nominativo delle imprese consorziate per conto delle quali concorre, ove del caso (e fermo restando che, in caso di mancata indicazione, si intende che il consorzio partecipi in nome per conto proprio);
b) in caso di XXXX, dichiarazione recante il nominativo delle imprese che hanno stipulato il contratto di GEIE per conto delle quali concorre e copia dell’atto costitutivo, dello statuto e delle successive modificazioni;
c) in caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora formalmente costituiti, dichiarazione resa da ciascun concorrente ed attestante:
- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
d) in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, da cui risulti il mandato collettivo speciale con conferimento della rappresentanza irrevocabile a una impresa associata, qualificata capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;
e) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti, dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati.
f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5):
1.1. ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
1.2. ► dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
1.3. ► dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5):
1.4. ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):
1.5. ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
1.6. ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
5.4 In caso di concorrenti plurisoggettivi ed in particolare per le varie tipologie di consorzi:
5.4.1 I requisiti di cui al precedente paragrafo 3.3, lett. a) e b), devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. I predetti requisiti di cui alle lett. a) e b) devono essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
5.4.2. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 3.3, lett. a) e b), dovranno essere posseduti in conformità a quanto previsto all’art. 47 del Codice.
6. Offerta economica
6.1 La busta “B”, contrassegnata dalla dicitura “Offerta economica per la Gara per la fornitura di energia elettrica con garanzia di origine da fonti rinnovabili e per la concessione in comodato di vetture a trazione elettrica e di paline di ricarica alla Firenze Parcheggi S.p.A.”, dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillata in modo tale da garantirne l’integrità e la segretezza e dovrà contenere pena l’esclusione, l’offerta economica redatta mediante la compilazione (o la trascrizione) del “modello di offerta economica” allegato al presente disciplinare come Allegato “5”.
In particolare, tale dichiarazione - che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente1 - dovrà contenere, a pena di esclusione:
- l’indicazione del ribasso percentuale offerto rispetto allo spread (sul PUN) posto a base della presente gara (0,023 €/kWh)2;
- (per quanto riguarda la fornitura del gas) l’impegno alla fornitura dello stesso al prezzo di 0,36
€/smc (cfr. artt. 3, lett. e), e art. 7 del Capitolato) per tutta la vigenza del Contratto (dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2022);
- (per quanto riguarda l’effettuazione delle diagnosi energetiche) l’impegno all’effettuazione e fornitura delle medesime al prezzo di € 20.000,00 (cfr. art. 3, lett. f), e art. 8 del Capitolato), di cui euro 10.000,00 alla consegna, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dello studio preliminare, ed euro 10.000,00 alla scadenza dei dodici mesi successivi per la conclusione dell’indagine;
- l’indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro propri dello specifico appalto;
1 Nel caso di raggruppamento costituendo, oppure di consorzio o società consortile costituendi, si intendono – a pena di esclusione - i legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande oppure consorziande.
2 A titolo di esempio, qualora un concorrente proponesse un ribasso del 10% sullo spread sul PUN posto a base della presente gara (0,023 €/kWh), ove il medesimo divenisse aggiudicatario, il contratto di fornitura prevederebbe come corrispettivo un prezzo di fornitura pari al PUN maggiorato di uno spread pari ad € 0,0207 per ciascun kWh erogato.
- la dichiarazione di aver formulato l’offerta considerando il costo del lavoro calcolato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale applicabili in relazione all’appalto di cui trattasi;
- la dichiarazione di accettazione del fatto che l’importo posto a base di gara costituisce un compenso presunto in primo luogo in quanto il costo dell’energia è stato stimato in via presuntiva e che Firenze Parcheggi non garantisce all’affidatario della presente procedura un determinato corrispettivo a fronte della fornitura di energia, fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato;
- la dichiarazione di aver preso visione di tutta la documentazione di gara con impegno al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella stessa, di aver piena conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali, di ritenere le forniture ed i servizi realizzabili ed il prezzo offerto nel complesso remunerativo e compatibile con l’offerta economica presentata;
- la dichiarazione di accettazione delle modalità e delle tempistiche di fatturazione e di pagamento previste dal successivo par. 8;
- la dichiarazione che le diagnosi energetiche saranno effettuate entro e non oltre il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto per la parte preliminare, e nei successivi 12 mesi per l’analisi conclusiva;
- l’indicazione del soggetto che effettuerà le diagnosi energetiche con indicazione della denominazione, del codice fiscale, della sede, della partita iva, dell’iscrizione ad una CCIAA ed all’elenco di operatori accreditati presso il GME;
- la dichiarazione di accettazione del fatto che, qualora, per un qualsiasi motivo, nel corso della vigenza del contratto affidato in esito alla presente procedura, FIRENZE PARCHEGGI cessasse di essere affidataria di uno o più dei parcheggi indicati nel capitolato (ed oggetto della fornitura di energia e dell’eventuale fornitura di gas) il corrispettivo sarà ridotto – in base all’allegato Capitolato – in proporzione alla minore erogazione richiesta, fermo restando che, a fronte di una riduzione del corrispettivo complessivo previsto dal contratto sottoscritto in esito alla presente procedura superiore al trentacinque per cento del totale, l’affidatario avrà la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di novanta giorni dalla data in cui l’affidatario avrà avuto conoscenza della riduzione del corrispettivo;
- copia delle condizioni generali di fornitura di energia elettrica e di gas del concorrente, le quali troveranno applicazione solo per quanto non disciplinato dal presente Disciplinare, dal Capitolato e dagli altri allegati, posto che eventuali condizioni generali incompatibili con quanto indicato negli atti di gara non troveranno applicazione, come l’affidatario dichiarerà anche in sede di contratto.
6.2 Il ribasso percentuale offerto dovrà essere espresso con quattro cifre decimali e dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido l’importo espresso in lettere.
6.3 Si invita inoltre, in un’ottica di collaborazione procedimentale, ad inserire nella busta “B” anche un’ulteriore busta chiusa e sigillata, recante sull’esterno la dicitura “GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA ECONOMICA”, contenente le giustificazioni in ordine alla congruità dell’offerta economica, consistenti in particolare nelle voci individuate a titolo esemplificativo dall’art. 97, comma 4, del Xxxxxx, ed in ogni diverso ed ulteriore elemento utile a dimostrare la congruità dell’offerta presentata. Ciò al fine della valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 del Codice.
7. Validità delle condizioni economiche
7.1 I Concorrenti, nel formulare l’offerta economica, dovranno considerare tutte le circostanze generali, particolari e speciali che possono influire nell’esecuzione del servizio e nella determinazione dei corrispettivi.
7.2 Il prezzo offerto è stabilito in Euro per cui eventuali variazioni internazionali dei cambi non modificano il valore fissato in sede di gara. Il prezzo offerto è altresì immodificabile quali che siano le oscillazioni del costo del lavoro e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.
8. Fatturazione e modalità di pagamento
8.1 Il corrispettivo verrà corrisposto in rate mensili posticipate. La fatturazione da parte dell’aggiudicatario avverrà ogni mese. I pagamenti avverranno a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura, con le modalità di pagamento Sepa a condizione che venga indicato il CIG nel campo libero facoltativo del flusso informativo.
8.2 Dell’accettazione delle suddette modalità e termini dovrà essere data espressa conferma nell’offerta economica.
9. Disposizioni generali di gara – Aggiudicazione
9.1 La verifica e la valutazione della documentazione presentata e delle offerte saranno effettuate a cura del Responsabile del Procedimento presso la sede di Firenze Parcheggi.
9.2 Il giorno 29/11/2018, alle ore 15.00, il Responsabile del Procedimento, presso la sede legale di Firenze Parcheggi, in seduta pubblica, avvierà la verifica della completezza della documentazione prevista dal precedente paragrafo 5, provvedendo a comunicare il successivo calendario dei lavori. Alle sedute pubbliche di gara potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti o persone munite di specifica delega.
9.3 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
9.4 Terminata la verifica della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento procederà – in seduta pubblica (del cui orario di convocazione sarà data comunicazione a mezzo PEC ai concorrenti ammessi) - all’apertura e all’esame del contenuto delle buste “B”, contenenti le offerte economiche.
9.5 Una volta lette le offerte economiche, il Responsabile del Procedimento, in seduta riservata, procederà ad annotare le offerte di ciascuno dei soggetti partecipanti, stilando una graduatoria provvisoria.
9.6 Anche nella fase di esame delle offerte, Firenze Parcheggi avrà facoltà di chiedere ai concorrenti tutti gli ulteriori chiarimenti ed integrazioni che il Responsabile del Procedimento o la struttura di Firenze Parcheggi ritenesse utili.
9.7 Firenze Parcheggi si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o di non effettuare la procedura, ovvero, durante e dopo l’effettuazione della stessa, di annullare la procedura, in particolare qualora le offerte non fossero coerenti, anche con riferimento alla congruità del prezzo, con precedenti aggiudicazioni o anche ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice. In tutti questi casi, i concorrenti non potranno vantare diritti o aspettative di sorta.
9.8 Firenze Parcheggi procederà – ove del caso - all’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del Codice. In particolare, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, il Responsabile del Procedimento procederà al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti all’art. 97,
comma 2, per il calcolo della soglia di anomalia, e saranno sottoposte a verifica di congruità le offerte che presentino un ribasso pari o superiore a tale soglia.
Si precisa che i concorrenti saranno tenuti, entro i termini fissati dal Responsabile del procedimento, ad integrare la propria documentazione giustificativa presentata in sede di gara con quanto richiesto dalla stazione appaltante, nonché a fornire ogni ulteriore elemento ritenuto utile per l’analisi della congruità dell’offerta. Nel caso in cui l’impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito di verifiche l’offerta risulti anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento di gara escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà al concorrente che segue in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell’anomalia.
9.9 All’esito dei lavori il Responsabile del Procedimento proporrà l’aggiudicazione della gara in favore dell’offerente che avrà offerto il maggior ribasso.
9.10 Qualora due o più concorrenti avessero formulato il medesimo ribasso, il Responsabile del Procedimento procederà ai sensi dell’art. 77 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827.
9.11 Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara; in tal caso, Firenze Parcheggi procederà all’esclusione dell’offerta priva di ribasso.
9.12 L’aggiudicazione avverrà a giudizio insindacabile di Firenze Parcheggi, anche in caso di presenza di una sola offerta valida, ferma restando la verifica della congruità dell’offerta. Né l'indizione della procedura né la proposta di aggiudicazione costituiscono vincolo per Firenze Parcheggi, che sarà sempre libera di non dar corso all'aggiudicazione nonché di differire il perfezionamento della stessa. In tal caso il concorrente che avrà formulato la migliore offerta non potrà far valere alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale, nei confronti della predetta società.
9.13 Firenze Parcheggi si riserva di procedere in qualsiasi momento, e comunque prima della stipula del contratto di appalto, alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dal soggetto aggiudicatario e del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al medesimo. La verifica verrà effettuata con le modalità indicate al precedente paragrafo 5.2. L’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto di appalto sono subordinate alla positiva verifica, nei confronti dell’aggiudicatario, dei requisiti generali e speciali dichiarati.
9.14 Trovano applicazione alla presente gara le disposizioni in materia di avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Disposizioni varie
10.1 E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’offerente è irrevocabile ed è valido dal momento stesso della presentazione dell’offerta.
10.2 Firenze Parcheggi, a seguito della proposta di aggiudicazione, provvederà alle verifiche previste dalla normativa vigente e ad effettuare controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali in capo al soggetto aggiudicatario, con le modalità indicate al precedente paragrafo 5.2 A seguito dell’esito positivo di detta verifica e svolte le eventuali ulteriori verifiche ai sensi della normativa di legge applicabile, Firenze Parcheggi provvederà a comunicare l’aggiudicazione definitiva al concorrente prescelto e agli altri concorrenti che hanno partecipato alla gara.
In alternativa, Firenze Parcheggi si riserva la facoltà di procedere direttamente all’aggiudicazione, comunicandola ai concorrenti, e di effettuare successivamente, ma comunque prima della stipula del contratto di appalto, la verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario.
In ogni caso resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.
10.3 L’offerente prescelto, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una idonea garanzia definitiva in una delle forme previste per quella provvisoria, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, I.V.A. esclusa, fermo restando tutto quanto previsto all’art. 103 del Codice.
10.4 Il subappalto è ammesso nel rispetto del limite massimo di legge nonché nel rispetto della normativa vigente e in particolare di quanto previsto all’art. 105 del Codice, previa dichiarazione, in sede di offerta, dell’intenzione di subappaltare. Il concorrente dovrà indicare nell’offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. L’ammissibilità del subappalto verrà comunque valutata in sede di gara, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. In mancanza di un’esplicita dichiarazione di subappalto non sono ammesse attività svolte da imprese diverse dall’aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto per responsabilità di quest’ultimo.
10.5 Qualora l’affidatario (anche provvisorio) rifiutasse di produrre la documentazione richiesta da Firenze Parcheggi ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo o rifiutasse di sottoscrivere il contratto, Firenze Parcheggi avrà facoltà, oltre che di incamerare la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, di pretendere da questo soggetto il pagamento di un importo a titolo di penale – che con la presentazione dell’offerta si intende accettato e dichiarato congruo da parte di ciascun offerente e non
riducibile dal Giudice – pari al 5% (cinquepercento) del valore presunto della presente gara, fatto ovviamente salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti da Firenze Parcheggi.
10.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, troveranno applicazione le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e in generale le norme vigenti in materia di contratti pubblici.
11. Contratto
11.1 All’impresa risultata aggiudicataria saranno comunicate le modalità per la formalizzazione e la firma del contratto.
11.2 Tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi alla stipula del contratto, saranno a totale carico dell’impresa aggiudicataria.
11.3 Il contratto sarà soggetto alle norme previste dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, di talché FIRENZE PARCHEGGI e l’aggiudicatario saranno tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari” in ordine alle modalità di pagamento e relativi adempimenti riguardanti l’appaltatore. Il contratto conterrà all’uopo una specifica clausola di risoluzione per il caso di violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità.
11.4 Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:
a) mancata o tardiva presa in consegna del servizio nei tempi e con le modalità indicate nel Capitolato;
b) carenze o difformità rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, a quanto indicato dall’affidatario nell’offerta formulata in sede di gara ovvero a quanto prescritto dal Capitolato;
c) gravi o ripetuti inadempimenti, prestazioni effettuate con negligenza;
d) ingiustificata interruzione della fornitura.
11.5 - L’affidatario è tenuto a mantenere per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa a garanzia dei danni subiti dalla stazione appaltante con massimali adeguati alla tipologia ed all’entità del servizio affidato, i quali saranno specificati da FIRENZE PARCHEGGI in sede di stipula del contratto.
Eventuali danni che non dovessero comunque essere coperti dalla suddetta polizza assicurativa rimarranno comunque ad integrale carico dell’affidatario.
12. Foro Competente
12.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della presente procedura, dell’aggiudicazione della stessa e del successivo contratto o, comunque, a queste connesse o da esse derivanti, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
12.2 Il contratto che sarà stipulato in esecuzione della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria.
13. Avvertenze
13.1 Si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito dei procedimenti di gare e successivamente in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono da FIRENZE PARCHEGGI raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti per legge.
13.2 Ai sensi degli art. 32 comma 5 L. 69/2009, art. 34 comma 35 DL 179/2012 (convertito con L 221 del 17.12.2012) e DM 2 dicembre 2016, il soggetto aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione è tenuto al rimborso delle spese sostenute da FIRENZE PARCHEGGI per la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani. Firenze, 17 ottobre 2018
Firenze Parcheggi S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxxxxxxx Xxxxxx
(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi)
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