Art. 1 – Normativa contrattuale
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e SUBFORNITURA
Art. 1 – Normativa contrattuale
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (in seguito definite “CGV”) di IMAF S.p.A. (in seguito, per brevità, “IMAF” o “Venditore”) scaricabili in formato pdf anche al seguente sito indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita nei confronti del soggetto acquirente (di seguito in breve “Acquirente”) e relativamente sia ai prodotti di cui alla prima fornitura (di seguito in
breve “Prodotti”) che ad eventuali forniture successive eseguite in favore dello stesso Acquirente sulla base di ordini successivamente inoltrati al Venditore e da questo accettati.
1.2. Eventuali condizioni generali dell’Acquirente non troveranno applicazione ai rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso, però, salvo deroga scritta, non escluderanno l’efficacia delle presenti CGV con le quali dovranno comunque venire coordinate.
1.3. Tutti i contratti di vendita fra le parti nonché le presenti CGV si intendono disciplinati dalla legge italiana o, in caso di vendita internazionale, dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
1.4. Eventuali usi e/o pratiche instaurate tra le parti non sono vincolanti per IMAF.
Art. 2 – Formazione ed oggetto del contratto
2.1. L’ordine formulato da parte dell’Acquirente costituisce proposta ferma ed irrevocabile di contratto.
2.2. L’invio di un ordine e la presa in consegna della merce da parte dell’Acquirente comportano il contestuale ed integrale riconoscimento, nonché conoscenza e accettazione delle presenti CGV.
2.3. Gli ordini s’intendono accettati, salvo approvazione di IMAF che questa si riserva di dare a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio dalla presa in carico della proposta d’ordine.
2.4. Salvo quanto previsto al precedente articolo, XXXX accetta unicamente ordini regolarmente sottoscritti dall’Acquirente ed emessi nelle seguenti modalità: (a) su carta intestata dell’Acquirente, o (b) su fax intestato dell’Acquirente o (c) confermati dall’Acquirente con timbro e firma su propria offerta ufficiale o (d) via email. Eventuali ordini telefonici saranno ammessi a discrezione di IMAF e non si riterranno vincolanti per IMAF se non confermati per iscritto.
2.5. Un ordine dell’Acquirente non conforme ad una precedente offerta di IMAF si intende respinto se non espressamente confermato per iscritto da IMAF.
2.6. L’accettazione senza espressa riserva da parte dell’Acquirente di prodotti non conformi per tipo o quantità o inviati a condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta dell’Acquirente o nell’offerta di IMAF, implica accettazione da parte dell’Acquirente della fornitura e delle condizioni proposte da IMAF.
2.7. IMAF è libera di modificare ed aggiornare in qualsiasi momento le proprie CGV, inclusi i propri listini prezzi e le proprie offerte. In caso di offerta scritta, le condizioni in essa indicate saranno mantenute valide nei confronti dell’Acquirente per la durata temporale ivi indicata.
2.8. Errori di stampa, scrittura e calcolo nelle offerte, conferme d’ordine o fatture di IMAF, laddove riconoscibili con l’ordinaria diligenza, non impegnano il Venditore che si riserva il diritto di conteggiare eventuali differenze in un secondo tempo.
2.9. L’invio da parte di IMAF di materiale pubblicitario (cataloghi, dépliants, listini prezzi o altro materiale descrittivo dei prodotti) non recante espressamente la dizione “offerta” od altra equivalente, non costituisce proposta di vendita e non vincola IMAF.
Le dizioni “senza impegno”, “salvo disponibilità”, “salvo venduto” od altre analoghe apposte da IMAF ad un’offerta, non vincolano il Venditore ai termini dell’offerta anche in caso di accettazione dell’offerta stessa ad opera dell’Acquirente – salvo successiva conferma scritta od esecuzione conforme da parte di IMAF.
Art. 3 – Dati e documenti tecnici; campioni
3.1. I dati tecnici, le dimensioni, le caratteristiche, le capacità, i colori, i pesi, i prezzi e gli altri dati relativi ai prodotti figuranti nel sito web e/o contenuti nella documentazione tecnica e pubblicitaria di IMAF (ad es. cataloghi, prospetti, circolari, listini prezzi, disegni, schede tecniche, illustrazioni), così come le caratteristiche dei campioni e modelli da IMAF eventualmente inviati all’Acquirente, hanno carattere meramente indicativo. Questi dati non sono vincolanti se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell’offerta e/o nell’accettazione scritta di IMAF. Eventuali dichiarazioni o pubblicità di terzi non vincolano IMAF in alcun modo.
3.2. IMAF rimane il titolare esclusivo di ogni diritto di proprietà intellettuale o industriale relativo ai prodotti.
3.3. IMAF fornirà, unitamente al prodotto, tutta la documentazione tecnica ad esso inerente e conforme alle disposizioni della normativa tecnica di riferimento.
Art. 4 – Responsabilità del produttore
4.1. I prodotti commercializzati da IMAF sono fabbricati in conformità alla normativa in vigore in Italia e nell’Unione Europea; qualsiasi requisito specifico deve essere previamente concordato per iscritto tra le parti e l’Acquirente si assume per intero il rischio di una eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne il Venditore.
4.2. IMAF potrà essere ritenuta responsabile per danni a persone o cose, originati dai prodotti venduti solo in caso di sua comprovata grave negligenza nella fabbricazione dei prodotti stessi; in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite o fermi di produzione o mancati profitti.
4.3. Fatto salvo quanto sopra previsto, l’Acquirente manleverà IMAF in tutte le azioni di terzi fondate su responsabilità originate dai prodotti vendutigli e risarcirà i danni derivanti dalle pretese in questione. Art. 5 – Consegna
5.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, IMAF consegnerà i prodotti franco partenza presso i propri stabilimenti e porto assegnato. Se richiesto per iscritto dall’Acquirente, IMAF si occuperà del trasporto dei prodotti scegliendo il mezzo di trasporto che riterrà più appropriato in mancanza di specifiche istruzioni dell’Acquirente. Il costo del trasporto andrà ad aggiungersi al prezzo dei prodotti acquistati, salvo diverso accordo.
5.2. I termini di consegna del Prodotto si intendono come indicativi e non tassativi per il Venditore, e sono espressamente convenuti con la clausola “salvo imprevisti”.
5.3. I termini si intendono conteggiati per giorni lavorativi con decorrenza dalla data di conclusione della singola vendita; ogni modifica o integrazione dell’ordine determinerà una nuova decorrenza dei termini.
5.4. Il Venditore è esente da responsabilità per ritardi nella consegna ed immune da danni diretti o indiretti derivati in conseguenza del ritardo fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave a sé imputabili.
Viene esclusa ogni responsabilità per ritardo nella fornitura dovuta a:
a) Mancata osservanza, totale o parziale, delle condizioni di pagamento da parte dell’Acquirente, potendosi quest’ultimo avvalere della facoltà di cui agli artt.1460 e 1461 c.c.; IMAF non sarà tenuta ad iniziare la produzione sino a quando il rispettivo impedimento non sarà superato;
b) Cause di forza maggiore o caso fortuito;
c) Mancata o ritardata consegna di materiali da parte di subfornitori o ausiliari del Venditore o qualora l’Acquirente non provveda, nei termini stabiliti, alla trasmissione degli eventuali dati tecnici necessari per l’approntamento dei prodotti.
5.5. In caso di ritardata consegna, l’Acquirente potrà annullare la parte dell’ordine non consegnata solo dopo aver comunicato a IMAF tale sua intenzione e dopo avergli accordato 15 (quindici) giorni lavorativi, a partire dal ricevimento di tale comunicazione, entro i quali IMAF potrà consegnare tutti i prodotti specificati nel sollecito e non già consegnati. E’ comunque esclusa qualsiasi responsabilità di IMAF per danni diretti e indiretti derivanti da ritardo o mancata consegna, totale o parziale.
5.6. E’ inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all’Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.
5.7. Qualora il Venditore avesse autorizzato il reso, totale o parziale, la merce dovrà in ogni caso essere restituita
tempestivamente nelle identiche condizioni di fornitura, priva di danneggiamenti, segni d’usura o manomissione o di qualunque altra condizione non presente al momento della consegna. Tutti i costi per l’esecuzione del reso si intendono a carico esclusivo dell’Acquirente.
Art. 6 – Prezzi
6.1. I prezzi specificati da IMAF nelle offerte, nelle conferme d’ordine e nelle fatture (ed eventualmente il controvalore in altra valuta ove concordato) sono basati sul listino interno espresso in Euro, IVA esclusa, in vigore nel giorno in cui l’ordine è confermato, e sulle valutazioni di IMAF.
6.2. Le fatture di IMAF si intendono accettate se non vengono contestate per iscritto da parte dell’Xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dal loro ricevimento, a pena di decadenza.
Art. 7 – Pagamento
7.1. Salvo diverso accordo scritto, il prezzo della fornitura si intende ex works – franco stabilimento IMAF. Le modalità di pagamento ed i relativi termini sono quelli concordati previamente con IMAF.
7.2. I pagamenti da parte dell’Acquirente non potranno essere sospesi o differiti per alcuna ragione o causa, neppure in caso di insorgenza di contestazioni con il Venditore. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento darà a IMAF il diritto di sospendere le forniture e/o di risolvere i contratti e/o di annullare gli ordini in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. A decorrere dalla scadenza del pagamento, saranno automaticamente dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 192/2012.
7.3. In nessun caso l’Acquirente può ridurre o compensare il prezzo con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di IMAF, salvo previa autorizzazione scritta di quest’ultima. Per l’imputazione del pagamento si fa, in ogni caso, riferimento a quanto previsto dall’art.1193, co. 2 c.c.
Art. 8 – Riserva di proprietà
8.1. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato, in tutto od in parte, dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di IMAF sino al momento del completo pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell’art. 1523 c.c.
8.2. IMAF avrà diritto a riprendere possesso di qualsiasi prodotto venduto con riserva di proprietà e l’Acquirente ne sopporterà i costi e IMAF potrà trattenere come penale qualsiasi somma ricevuta in pagamento. La riserva di proprietà si estende ai Prodotti venduti dall’Acquirente a terzi ed al prezzo di tali vendite, entro i limiti massimi previsti dalla legge del Paese dell’Acquirente che regola la presente clausola.
Art. 9– Garanzia
9.1. In deroga agli articoli 1490 e seguenti c.c. e salvo diverso accordo scritto tra le Parti IMAF garantisce che i propri prodotti sono esenti da vizi/difetti per un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data di consegna della merce all’acquirente.
9.2. La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a (i) danni causati durante il trasporto; (ii) uso negligente o improprio degli stessi; (iv) mancata ordinaria manutenzione e conservazione dei prodotti; (v) normale usura connessa all’utilizzo; (vi) riparazioni o modifiche apportate dall’Acquirente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta di IMAF. La garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dall’Acquirente o dall’utilizzatore finale. In caso di vendita di attrezzature, si intende compresa nella presente garanzia convenzionale la sostituzione del pezzo di ricambio, con esclusione dei costi di uscita del tecnico.
9.3. A condizione che il reclamo dell’Acquirente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, IMAF s’impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.
9.4. L’Acquirente dovrà denunciare, a pena di decadenza, a IMAF la presenza di vizi o difetti entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, oppure, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna. Trascorsi i termini succitati, i prodotti s’intendono definitivamente accettati.
9.5. I reclami devono essere eseguiti per iscritto e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità
contestate nonché i riferimenti alla relativa fattura o DDT o conferma d’ordine di IMAF. Inoltre, a richiesta di IMAF, ai reclami deve essere allegata adeguata documentazione fotografica. I reclami non completi non avranno alcuna efficacia.
9.6. Qualora un reclamo risulti totalmente o parzialmente infondato, l’Acquirente sarà tenuto a risarcire a IMAF le spese da questi sostenute per l’accertamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo viaggi, perizie, ecc.).
9.7. In ogni caso l’Acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso IMAF se il prezzo dei prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli per i quali l’Acquirente intende far valere la garanzia.
9.8. Senza pregiudizio a quanto indicato all’articolo 9.3 e salvo il caso di dolo o colpa grave, IMAF non sarà responsabile per qualsivoglia danno derivante e/connesso ai vizi dei prodotti. In ogni caso, IMAF non sarà ritenuto
responsabile per danni indiretti o consequenziali di qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, il risarcimento del danno, i fermi di linea, il mancato guadagno, ecc.).
Art. 10 – Forza maggiore
10.1. In tutti i casi di forza maggiore che dovessero verificarsi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: mancanza di rifornimenti e di materie prime anche parziali, aumenti significativi o imprevedibili del prezzo delle stesse, incendio, crolli, inondazioni, perturbazioni nei trasporti, scioperi, serrate o altri eventi assimilabili che impediscano o riducano la capacità produttiva di IMAF o blocchino i trasporti fra lo stabilimento di IMAF ed il luogo di destinazione dei prodotti), IMAF avrà diritto ad una proroga dei termini di consegna dei prodotti, purché avvisi tempestivamente per iscritto l’Acquirente del verificarsi del caso di forza maggiore. Trascorsi i termini di cui sopra e permanendo la situazione di forza maggiore, l’Acquirente potrà risolvere il contratto, tramite comunicazione scritta a IMAF a mezzo lettera raccomandata AR, anticipata via fax o e-mail. IMAF non sarà, in ogni caso, tenuta ad alcun obbligo di risarcimento all’Acquirente per gli eventuali danni diretti o indiretti connessi o derivanti dalla ritardata o mancata esecuzione del contratto.
Art. 11 Recesso
Il Venditore si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora venga a conoscenza di circostanze che mettano in dubbio la solvibilità dell’Acquirente per il pagamento del prezzo nei termini concordati.
Art. 12 –Disposizioni generali – Legge applicabile – Foro competente
12.1. Luogo convenuto per l’esecuzione della prestazione, per il pagamento del prezzo e per l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai rapporti giuridici tra IMAF e l’Acquirente è Peschiera Borromeo (Mi)/Italia.
12.2. Le presenti condizioni generali di vendita, come pure le singole forniture dei prodotti dal Venditore all’Acquirente sono regolate dalla legge italiana; la Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna / CISG), si applicherà nella misura in cui le sue disposizioni non siano in contrasto con le presenti condizioni generali di vendita. Ai fini di interpretare i termini di resa ed eventualmente gli altri termini commerciali utilizzati dalle parti, si rinvia agli INCOTERMS 2000 della Camera di Commercio Internazionale, tenendo conto della disciplina prevista nelle presenti condizioni generali.
12.3. La conclusione del contratto – e in particolare l’accordo sul foro competente e l’inclusione delle presenti condizioni generali di vendita – nonché i diritti e doveri delle parti – responsabilità precontrattuale ed obblighi accessori inclusi – e la sua interpretazione sono regolati esclusivamente dalle presenti CGV, dal codice civile italiano o, per quanto in esse non regolato, dalla Convenzione di Vienna.
12.4. Per ogni controversia relativa alla conclusione, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della fornitura e dei rapporto contrattuali derivanti dalle presenti CGV sarà competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria Italiana ed in particolare il Foro di Milano, con ciò avendo le parti voluto escludere la competenza di qualsiasi altra giurisdizione e di ogni altro foro eventualmente concorrente.
12.5. Le presenti condizioni generali vengono redatti in duplice versione italiana e inglese; in caso di contrasto tra le due versioni, il testo in lingua italiana sarà considerato testo autentico prevalente ai fini della loro interpretazione. Art. 13 – Riservatezza
13.1. Qualsiasi tecnologia e/o informazione produttiva e commerciale delle parti (inclusi accorgimenti tecnici, design ed informazioni) siano o no brevettate, dovranno essere trattate come essenzialmente confidenziali e non saranno utilizzate o divulgate in assenza di previa autorizzazione scritta.
Art. 14 – Disposizioni finali
14.1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti andrà inviata ai rispettivi indirizzi risultanti dalla corrispondenza commerciale intercorsa. Ogni comunicazione, dichiarazione, notifica etc. deve essere redatta in lingua italiana o, in caso di acquirente straniero, in lingua inglese, salvo diverso accordo tra le parti.
14.2. Qualora IMAF ometta, in qualsiasi momento, di: a) fare eseguire una qualunque disposizione delle presenti CGV, oppure b) di richiedere in qualsiasi momento all’Acquirente di eseguire una qualunque previsione delle presenti CGV, ciò non potrà intendersi come rinuncia presente o futura a tale disposizione, né influirà in alcun modo sul diritto di IMAF a fare successivamente eseguire ognuna delle disposizioni. L’espressa rinuncia, da parte di IMAF, ad alcuna delle disposizioni delle presenti CGV, non costituirà rinuncia a pretenderne in futuro il rispetto da parte
dell’Acquirente.
14.3. Ciascun contratto tra le parti disciplinato dalle presenti CGV non potrà essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto dell’altra Parte contrattuale.
Luogo, data
Firma e timbro dell’Acquirente
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Acquirente a seguito di attento esame delle sopraestese condizioni di vendita, dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: Art. 2 (Formazione ed oggetto del contratto); Art. 4 (Responsabilità del produttore); Art. 5 (Consegna); Art. 7 (Pagamento;) Art. 8 (Riserva di proprietà); Art. 9 (Garanzia); Art.10 (Forza maggiore); Art. 11 (Recesso); Art.13 (Legge applicabile e foro competente).
Luogo, data
Firma e timbro dell’Acquirente