REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
CITTA’ DI PALAZZOLO SULL’OGLIO
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30 marzo 2021. Modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 31 maggio 2022.
Indice
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 5
Ambito e finalità del regolamento 5
Definizioni e disposizioni generali 5
Articolo 3 7
Presupposto del canone 7
Articolo 4 7
Soggetto obbligato 7
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 8
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico 8
Articolo 7 10
Occupazioni occasionali 10
Articolo 8 10
Occupazioni d’urgenza 10
Istanza e rilascio della concessione 11
Titolarità della concessione e subentro 13
Articolo 11 15
Xxxxxxx, proroga e disdetta 15
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio 16
Decadenza ed estinzione della concessione 16
Articolo 14 17
Occupazioni abusive 17
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE 18
Autorizzazione alla pubblicità e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 18
Le esposizioni pubblicitarie abusive 19
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI 19
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico 19
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie 20
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 21
Articolo 20 21
Determinazione delle tariffe annuali 21
Articolo 21 22
Determinazione delle tariffe giornaliere 22
Articolo 22 22
Determinazione del canone 22
Occupazioni non assoggettate al canone 23
Riduzioni del canone e maggiorazioni 25
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità 26
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI 27
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni 27
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni 27
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni 28
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni 28
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni 28
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI 29
Modalità e termini per il pagamento del canone 29
Articolo 32 30
Rimborsi 30
Accertamenti - Recupero canone 31
Articolo 34 31
Sanzioni e indennità 31
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico 32
Articolo 36 33
Autotutela 33
Articolo 37 33
Riscossione coattiva 33
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 34
Particolari tipologie di occupazione 34
Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione 35
TITOLO VIII – DISPOSIZIONE FINALI 36
Articolo 40 36
Regime transitorio 36
Disposizioni vigenti e regolamenti disapplicati 36
Articolo 42 37
Comunicazioni istituzionali 37
Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 38
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni 38
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Ambito e finalità del regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Palazzolo sull’Oglio del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, cosiddetto “canone unico patrimoniale”, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019 di seguito “il canone” e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
4. Rimangono in vigore per tutto quanto non sia in contrasto con il presente regolamento:
- il ”Regolamento comunale per la disciplina delle pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione della relativa tassa”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 97 in data 27/10/1994 e modificato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 128 del 22/11/2010 e
n. 66 del 22/12/2020, che rimane in vigore per la sola parte inerente il “Titolo I” “Capo II Disciplina della pubblicità” e la parte del “Capo III Il Piano Generale degli impianti pubblicitari”, da art. 13 ad art.25,
- il ”Piano generale degli impianti pubblicitari- Norme tecniche di Attuazione”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 in data 29/11/2008 e modificato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 116 del 08/11/2010.
Definizioni e disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l’occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio1, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rive e canali2;
1“la limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di altri, in tal caso il passaggio di altri sull’area privata”
2 per le acque è competente un altro Ente.
b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente;
c) canone: il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b);
d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali di cui all’art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l’autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, a pena di improcedibilità, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, salvo quanto disposto per le occupazione di urgenza, mentre la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria almeno 60
giorni prima, come disposto dal suddetto ”Regolamento comunale per la disciplina delle pubblicità” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 97/1994,
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
Articolo 3 Presupposto del canone
1. Il canone è dovuto per:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992
n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all’art. 24, risultante da verbale di
accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
4 L’amministratore di condominio può procedere ai sensi dell’art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all’art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico
1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell’occupazione che si intende
realizzare, l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d’uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
3 In caso di modifica dell’occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall’ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell’occupazione già rilasciata.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
L’avviso inviato dall’Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell’istante.
5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina vigente in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico, nonché le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 04/08/1999 e s.m.i., gli impegni assunti nei relativi atti contrattuali con i gestori dei servizi pubblici e le prescrizioni riportate nelle apposite autorizzazioni concesse. L’autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico assolve anche all’autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico per la durata dei lavori autorizzati.
8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.
9. L’Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, sia che comportino o meno l'esistenza/costruzione di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
Articolo 7 Occupazioni occasionali
1. Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
Articolo 8 Occupazioni d’urgenza
1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.
Istanza e rilascio della concessione
1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
L’Ufficio competente al rilascio è quello stabilito dai successivi commi 2, 3, 4 e 5 salvo diverse disposizioni previste dal regolamento degli uffici e dei servizi o nell’atto di nomina dei responsabili dei servizi stessi.
Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l’ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. Il termine per la presentazione delle istanze è indicato all’art. 2, comma 9 del presente regolamento. Qualora l’ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell’art. 16, L. 241/90.
2. L’Ufficio Lavori Pubblici è competente al rilascio delle concessioni delle seguenti occupazioni:
a) Occupazioni permanenti con cavi e condutture per fornitura servizi di pubblica utilità, | |||||||
b) Scavi/manomissioni di suolo o sottosuolo, | |||||||
c) Installazioni pubblicitarie autorizzazione alla pubblicità). | su | suolo | pubblico | (ricompreso | nel | procedimento | di |
3. L’Ufficio Edilizia Privata è competente al rilascio delle concessioni delle seguenti occupazioni:
a) passi e accessi carrabili (nell’ambito del titolo abilitativo edilizio).
4. L’Ufficio Polizia Locale è competente al rilascio delle concessioni e autorizzazioni delle seguenti occupazioni:
a) occupazioni per finalità politiche, sindacali, religiose ecc, |
b) ponteggi, steccati, cantieri ed altre occupazioni edili. |
5. L’Ufficio Commercio/SUAP è competente al rilascio delle concessioni e autorizzazioni delle seguenti occupazioni:
a) mercato settimanale |
b) sagre e fiere |
c) occupazioni con plateatici a servizio dei pubblici esercizi (bar, ristoranti), artigiani alimentari, esercizi di vicinato ed altre attività commerciali |
d) chioschi ed edicole |
e) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative |
f) aree per spettacoli viaggianti |
g) associazioni rientranti nel 3° settore / ONLUS |
h) stazioni radio base – antenne telefoniche |
i) le altre occupazioni temporanee non previste al comma 2, 3 e 4 |
6. Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l’attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un’indennità pari al 15 per cento del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
Per lo svolgimento dell’attività istruttoria il Comune, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, può richiedere il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere secondo i criteri e gli importi per il versamento dei diritti di segreteria, stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
7. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all’interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
8. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l’eventuale nullaosta relativamente alla viabilità, ed eventualmente ad altri uffici dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici.
9. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie, comprese le occupazioni di suolo pubblico per le installazioni pubblicitarie, fatte salve eventuali eccezioni di legge;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
10. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l’addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti il canone patrimoniale di concessione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
12. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l’avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
13. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all’articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L’occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell’acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell’importo calcolato sulla base dell’istanza.
14. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
15. Il verbale di consegna dei lavori all’appaltatore di un’opera pubblica, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento.
16 L’autorizzazione all’installazione pubblicitaria assolve anche all’autorizzazione di suolo pubblico, laddove l’impianto pubblicitario insista su suolo pubblico;
Titolarità della concessione e subentro
1. Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’occupazione;
d) versare il canone alle scadenze previste;
e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all’art. 8, comma 4;
g) di rispettare, nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l’immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’autorizzazione all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi tiolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell’atto di concessione o di autorizzazione, nell’ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
2) per le concessioni temporanee verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
Articolo 11 Rinnovo, proroga e disdetta
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell’articolo 7, comma 5 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’Amministrazione con le stesse modalità previste dall’art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente moltiplicatore all’intera durata dell’occupazione.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare giorni 30.
4.L’istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell’occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente moltiplicatore, all’intera durata dell’occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l’occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
7. In caso di rinuncia volontaria all’occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento del canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore.
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l’indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Decadenza ed estinzione della concessione
1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del suolo pubblico;
c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell’occupazione, fissata nell’atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del rispettivo procedimento invia al Responsabile dell’ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell’ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell’ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Articolo 14 Occupazioni abusive
1. Sono abusive le occupazioni:
a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
d) protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con
immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
Autorizzazione alla pubblicità e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
1. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada, nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché della disciplina dell’imposta di bollo.
Il soggetto interessato al rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario deve presentare la relativa richiesta mediante la modulistica disponibile presso il competente Settore dell’amministrazione Comunale e sul sito Internet dell’Ente, con allegato versamento per diritti di segreteria così come fissati mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11/12/2016 e s.m.i. , ai sensi del 3° comma dell’art. 405 del DPR 495/92.
Le procedure per il rilascio della autorizzazione agli impianti pubblicitari, l’individuazione delle tipologie di impianti autorizzabili e di quelli vietati, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia e relativa superficie, di cui all’art 1 comma 821 della L. 160/2019, sono disciplinate dai seguenti atti, che per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiamano e si confermano:
-”Regolamento comunale per la disciplina delle pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione della relativa tassa”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 97 in data 27/10/1994 e modificato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 128 del 22/11/2010 e
n. 66 del 22/12/2020, che rimane in vigore per la sola parte inerente il “Titolo I” “Capo II Disciplina della pubblicità” e la parte del “Capo III Il Piano Generale degli impianti pubblicitari”, da art. 13 ad art.25,
- il ”Piano generale degli impianti pubblicitari- Norme tecniche di Attuazione”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 in data 29/11/2008 e modificato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 116 del 08/11/2010.
Le esposizioni pubblicitarie abusive
1. Ai sensi dell’ art. 23 del Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada), e come disposto dall’art 46 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, i manufatti abusivi dovranno essere tempestivamente rimossi a cura e a spese del proprietario o dell’utilizzatore del mezzo pubblicitario sulla base dei termini temporali indicati nei singoli provvedimenti di rimozione.
In caso di inerzia da parte del soggetto sanzionato, gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) durata dell’occupazione;
b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) tipologia;
d) finalità;
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con provvedimento del responsabile del procedimento.
3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. L’arrotondamento è unico, all’interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla tabella tariffaria allegata in relazione ai seguenti criteri:
1. Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
2. Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5 mq.
3. Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq. e 8 mq.;
4. Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
3. Per l’esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminatala il canone, come determinato dal precedente comma, e dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato applicando i coefficienti previsti dalla tabella tariffaria allegata e suoi eventuali aggiornamenti tramite deliberazioni di Giunta Comunale.
4. Per l’esposizione pubblicitaria effettuata su suolo pubblico il canone, come determinato dai precedenti commi, è ulteriormente maggiorato applicando i coefficienti previsti dalla tabella tariffaria allegata e suoi eventuali aggiornamenti tramite deliberazioni di Giunta Comunale, in aggiunta alla maggiorazione di cui al punto precedente, nel caso in cui l’impianto su suolo pubblico fosse anche in forma luminosa o illuminato.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
8. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
10. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri;
11. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in un’unica categoria.
Articolo 20 Determinazione delle tariffe annuali
1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, in ragione della popolazione residente al 31.12 dell’anno precedente, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono fissati nel presente regolamento, come da tabella allegata, e aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
5. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
Articolo 21 Determinazione delle tariffe giornaliere
1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, in ragione della popolazione residente al 31.12 dell’anno precedente, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.
2. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati (o metro lineare, come nel caso della maggiorazione per l’occupazione di suolo pubblico per impianti pubblicitari), con arrotondamento al metro quadrato superiore.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono fissati sono fissati nel presente regolamento, come da tabella allegata, e aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Articolo 22 Determinazione del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione, di cui alla tabella allegata, e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione e dell’esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, di cui alla tabella allegata, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata applicando il coefficiente di valutazione economica, di cui alla tabella allegata.
4. Qualora la pubblicità venga effettuata su suolo pubblico la relativa tariffa di imposta è maggiorata, come da tabella allegata.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni del sottosuolo, escluse le reti di servizi pubblici di cui all’art. 25, la tariffa standard è ridotta a un quarto, ai sensi dell’art. 1, comma 829, L. 160/2019.
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
Occupazioni non assoggettate al canone
1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti, ai sensi del comma 821 lettera f), della legge 160/2019:
a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto,nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolameto, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c. le occupazioni occasionali, di cui all’art. 7 del presente regolamento, e comunque di durata non superiore a quella che si sia stabilita nel regolamento di Polizia Urbana (approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 19/03/2018);
d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della con- cessione medesima;
e. le occupazioni di aree cimiteriali;
f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
g. le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
h. le occupazioni temporaneee relative alla manomissione di suolo pubblico;
i. le occupazioni permanenti con accessi e passi carrabili;
j. le occupazioni con balconi e simili sporgenze di carattere stabile;
k. e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
l. le occupazioni permanenti o temporanee con tende o simili fisse o retrattili;
m. le occupazioni effettuate dalle ONLUS /Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 460/97;
n. le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festività o ricorrenze particolari da parte di associazioni senza scopo di lucro o di carattere umanitario;
o. le occupazioni occasionali nell’esercizio del commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti, così come disciplinato dalla vigente normativa in merito;
p. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Comune;
q. le occupazioni di pronto intervento con xxxxx, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un’ora;
r. le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno di negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
s. le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
t. le occupazioni per le manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l’area occupata non ecceda i mq. 10 e non si protragga per più di 15 giorni;
u. le occupazioni temporanee in occasione di eventi, manifestazioni e altre iniziative considerate dall’Amministrazione comunale di particolare rilevanza ed interesse per la comunità cittadine tramite atto di programmazione o patrocinio;
v. le occupazioni di mestieri girovaghi;
w. le occupazioni per le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti, ai sensi del comma 821 lettera f), della legge 160/2019:
a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'artico- lo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utiliz- zati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; i messaggi pubblicitari con le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;
j. gli avvisi al pubblico:
− esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta;
− riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
k. la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all’attività esercitata dall’impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all’esterno delle predette stazioni o lungo l’itinerario del viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
l. la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, delle navi esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all’imposta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 507/1993;
m. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
n. le insegne, le targhe e simili, apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, centri culturali, circoli, gruppi, fondazioni e di ogni altro Ente/Associazione non aventi scopo di lucro;
o. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
Riduzioni del canone e maggiorazioni
0.Xx sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
a. È disposta la riduzione del canone del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate
▪ -da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
▪ -per manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose,
▪ -da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici; per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. I requisiti soggettivi/oggettivi sono autocertificati dal soggetto;
b. È disposta la maggiorazione del 60% per le occupazioni di suolo pubblico per attività di commercio in occasione di fiere, festa patronale e feste civili e religiose ed altre manifestazioni di carattere commerciale;
c. È disposta la riduzione del 60% per le occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi, chioschi ed edicole, esercizi commerciali, tra i quali esercenti il commercio itinerante, ed espositori vari ;
d. È disposta la riduzione del 30% per le occupazioni permanenti con plateatici a servizio di pubblici esercizi, chioschi ed edicole, esercizi commerciali ;
e. È disposta la riduzione del 75% per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, anche in occasione di fiere e feste, realizzate mediante l’installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e circense;
f. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per l’esercizio dell’attività edilizia sono applicati coefficienti di riduzione, così come riportato nella tabella tariffaria allegata al presente regolamento;
g. È disposta la riduzione del 85% per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di feste organizzate da associazioni sportive, politiche, culturali, religiose, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante di cui alla precedente lett. e).
2. Per quanto riguarda le riduzioni relative alle occupazioni degli spazi e delle aree mercatali si rimanda a quanto disciplinato dal “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate del comune di Palazzolo sull’Oglio”.
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all’articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160, pari a € 1;
2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente, che deve obbligatoriamente essere comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30% per cento.
2) Per le affissioni di natura commerciale il 70% per cento.
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
Il servizio consiste nell’affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 7 giorni.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100, e relativi multipli, per esposizione giornaliera, è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell’allegato del presente regolamento;
3. Il canone per l’affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di commissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
4. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla
data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste entro 24 ore dalla commissione o entro le 48 ore , se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 1.500,00 sarà facoltà dell’Ufficio, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione (massimo tre rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno/31 marzo. Per importi superiori a Euro 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate con scadenza 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere
contestualmente al rilascio della concessione, le restanti due rate scadenti il 30 giugno e 30 settembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all’avvenuto pagamento dell’intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell’ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
Nell’ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il proprietario è responsabile in solido con l’affittuario del pagamento del canone di occupazione.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all’art. 34 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
12. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti o esposizioni pubblicitarie possono essere differiti, ridotti e/o esentati per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l’accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con eventuali debiti esistenti, ai sensi del vigente Regolamento delle entrate comunali.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.
Accertamenti - Recupero canone
1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell’Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l’organo accertatore non sia in grado di indicare l’esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d’ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all’ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019. Il canone e le relative indennità e sanzioni sono dovute dall’occupante di fatto; nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone, delle indennità e delle sanzioni.
Articolo 34 Sanzioni e indennità
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Xxxxx restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all’articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.
1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell’entrata.
Articolo 37 Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è svolta mediante l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è condotto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, l’avviso di accertamento relativo al canone patrimoniale dell’ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l’accertamento esecutivo.
5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di cui al comma, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
6. Non si fa luogo all’emissione di atti di accertamento se l’ammontare dell’importo dovuto, maggiorato delle sanzioni e/o degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 16,00.
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Particolari tipologie di occupazione
Occupazione con impianti di distribuzione carburante
1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull’occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità, come da specifico paragrafo che segue.
Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base, ai sensi dell’art. 1, comma 829,
L. 160/2019, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
Occupazione con griglie intercapedini
1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando una tantum, all’atto di concessione, un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre un anno solare, applicando il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella tariffaria allegata .
Attività di propaganda elettorale
1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
Occupazione con elementi di arredo
1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
Esposizione merci fuori negozio
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all’ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1, l’istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell’elenco ministeriale di cui all’articolo 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:
a) l’installazione dell’infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
b) l’installazione dell’infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”), oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
a. durata minima 6 anni;
b. in caso di applicazione del diritto di recesso, l’impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell’area all’Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
c) 4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
a. a) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa annua prevista nella tabella allegata;
b. b) per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa annua determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento;
c. c) per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l’installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando il canone giornaliero previsto nella tabella allegata, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
TITOLO VIII – DISPOSIZIONE FINALI
Articolo 40 Regime transitorio
1. Per quanto attiene all’avvenuto pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, di altra imposta soppressa dall’introduzione del presente regolarmente, di installazione di impianti pubblicitari, o di altre ragioni, per l’intera durata dell’autorizzazione, si ritiene assolto, in regime forfettario, l’importo versato. Alla presentazione del rinnovo dell’autorizzazione il relativo canone annuale verrà rideterminato secondo i nuovi parametri, che terranno conto dell’occupazione, su base annuale.
Disposizioni vigenti e regolamenti disapplicati
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
3. È disapplicata, oltre a quanto disposto dall’art. 1 c. 847 della Legge 160/2019, ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento, tra cui:
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2013 “Istituzione del Canone Concessorio Patrimoniale non Ricognitorio e approvazione del relativo regolamento comunale;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04/06/2013 “Esame ed approvazione del regolamento Comunale per l’applicazione del Canone Concessorio Patrimoniale non Ricognitorio;
- l’applicazione della tassa riferita al ”Regolamento comunale per la disciplina delle pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione della relativa tassa”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 97 in data 27/10/1994 e modificato, da ultimo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 128 del 22/11/2010 e n. 66 del 22/12/2020, che rimane in vigore per la sola parte inerente il “Titolo I” “Capo II Disciplina della pubblicità” e la parte del “Capo III Il Piano Generale degli impianti pubblicitari”, da art. 13 ad art.25.
Articolo 42 Comunicazioni istituzionali
1. L’obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet
2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell’ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.
Allegato A - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
Determinazione della misura delle tariffe ordinarie3
1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:
CATEGORIE | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE |
Categoria unica | € 40,00 |
2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:
Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:
CATEGORIE | TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE |
Categoria unica | € 0,70 |
3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:
Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie GIORNALIERA, per foglio e formato sono le seguenti:
CATEGORIE | TARIFFA BASE AFFISSIONI - GIORNALIERA |
Formato 70*100 | € 0,12 |
Formati maggiori ammessi | € 0,17 |
3 Le tariffe sono state definite dall’Ente in base alla propria dimensione e considerando il principio dell’invarianza del gettito.
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni:
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni
COEFF | COEFF | CATEGORIA UNICA | ||||
ANNO | GIORNO | TAR. BASE A | TAR. BASE G | |||
TARIFFA STANDARD LEGGE | € | 40,00 | € | 0,70 | ||
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE | 1,00 | 1,00 | € | 40,00 | € | 0,70 |
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | ||||||
1) occupazione suolo generale | 1,00 | 1,00 | € | 40,00 | € | 0,70 |
2) sottosuolo (ad eccezione di cavi e condutture per servizi di pubblica utilità) | 0,25 | € | 10,00 | € | - | |
3) distributori di carburanti | 1,33 | 2,10 | € | 53,20 | € | 1,47 |
4) occupazioni attività pubblici esercizi | 0,70 | 0,40 | € | 28,00 | € | 0,28 |
5) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante e circense | 0,25 | € | - | € | 0,18 | |
6) chioschi e edicole | 0,70 | 0,40 | € | 28,00 | € | 0,28 |
7) attività edile inferiore a 15gg | 0,90 | € | - | € | 0,63 | |
7 Bis) attività edile tra 15 e 30 gg | 0,70 | € | - | € | 0,49 | |
7 Ter) attività edileoltre 31 gg | 0,40 | € | - | € | 0,28 | |
8) serbatoi interrati fino a 3.000 litri | 1,51 | € | 60,40 | € | - | |
9) serbatoi interrati da 3.000 a 5.000 litri | 2,10 | € | 84,00 | € | - | |
10 ) serbatoi interrati oltre 5.000 litri | 3,60 | € | 144,00 | € | - | |
11) Esposizione merci fuori negozio | 0,70 | 0,40 | € | 28,00 | € | 0,28 |
12) Occupazioni effettuate da associazioni sportive, culturali, religiose, comitati, partiti politici | 1,00 | 0,15 | € | 40,00 | € | 0,11 |
13) Occupazioni con griglie intercapedini | 1,00 | 1,00 | € | 40,00 | € | 0,70 |
14) Sagra di San Fedele (spettacoli viaggianti) | 0,25 | € | - | € | 0,18 | |
15) Fiere minori (X. Xxxxx e Ognissanti) e manifestazioni varie | 1,60 | € | - | € | 1,12 | |
16) Ambulanti con posteggi fuori da aree mercatali, Espositori mercatali e Itineranti | 0,40 | € | - | € | 0,28 | |
17) Antenne telefoniche- Occupazione singola | 10,00 | 10,00 | € | 400,00 | € | 7,00 |
17 Bis) Antenne telefoniche- Occupazione singola- Maggiorazione per installazione su edifici | 5,00 | 5,00 | € | 200,00 | € | 3,50 |
17 Ter) Antenne telefoniche- Occupazione multipla | 15,00 | 15,00 | € | 600,00 | € | 10,50 |
18) distributori di tabacchi | 1,50 | 1,50 | € | 60,00 | € | 1,05 |
19) Occupazione per impianti pubblicitari | (vedasi tariffa per impianti pubblicitari su suolo pubblico") | |||||
20) Occupazione permanenti con cavi e condutture per fornitura di servizi di pubblica utilità, che non verranno cedute al Comune al termine della concessione. | € 1,00 moltiplicato per il numero di utenti al 31/12 dell'anno precedente e con rivalutazione ISTAT (Come da art. 1 comma 831 e 833, lettera d, del L. 160/2019). |
COEFF | COEFF | CATEGORIA UNICA | ||||
ANNO | GIORNO | TAR. BASE A | TAR. BASE G | |||
TARIFFA STANDARD LEGGE | € | 40,00 | € | 0,70 | ||
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE | 1,00 | 1,00 | € | 40,00 | € | 0,70 |
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE | ||||||
Diffusione messaggi pubblicitari ordinaria: | ||||||
Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.; | 0,34 | 0,06 | € | 13,60 | € | 0,04 |
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5 mq. | 0,50 | 0,10 | € | 20,00 | € | 0,07 |
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq. e 8 mq.; | 0,76 | 0,14 | € | 30,40 | € | 0,10 |
Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq. | 1,00 | 0,19 | € | 40,00 | € | 0,13 |
Diffusione messaggi pubblicitari in forma luminosa: | ||||||
Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.; | 0,67 | 0,13 | € | 26,80 | € | 0,09 |
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5 mq. | 1,00 | 0,19 | € | 40,00 | € | 0,13 |
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq. e 8 mq.; | 1,26 | 0,24 | € | 50,40 | € | 0,17 |
Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq. | 1,51 | 0,29 | € | 60,40 | € | 0,20 |
Diffusione messaggi pubblicitari ordinaria, su suolo pubblico: | ||||||
Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.; | 0,79 | 1,18 | € | 31,60 | € | 0,83 |
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5 mq. | 0,95 | 1,30 | € | 38,00 | € | 0,91 |
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq. e 8 mq.; | 1,21 | 1,42 | € | 48,40 | € | 0,99 |
Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq. | 1,45 | 1,57 | € | 58,00 | € | 1,10 |
Diffusione messaggi pubblicitari in forma luminosa, su suolo pubblico: | ||||||
Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.; | 1,12 | 1,25 | € | 44,80 | € | 0,88 |
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5 mq. | 1,45 | 1,39 | € | 58,00 | € | 0,97 |
Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq. e 8 mq.; | 1,71 | 1,52 | € | 68,40 | € | 1,06 |
Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq. | 1,96 | 1,67 | € | 78,40 | € | 1,17 |
Pubblicità per conto su veicoli: | ||||
Portata complessiva a pieno carico fino a 30q | 2,80 | € 112,00 | ||
Portata complessiva a pieno carico superiore a 30q | 1,86 | € 74,40 | ||
Altri veicoli | 0,93 | € 37,20 |
Pannelli luminosi e display a messaggio variabile: | |||||
Fino a mq 1,00 | 1,28 | € | 0,90 | ||
Da mq 1,01 a mq 5,00 | 1,91 | € | 1,34 | ||
Da mq 5,01 a mq 8,00 | 2,87 | € | 2,01 | ||
Oltre mq 8,00 | 3,84 | € | 2,69 |
Striscione traversante la strada | |||||
Fino a mq 1,00 | 1,28 | € | 0,90 | ||
Da mq 1,01 a mq 5,00 | 1,91 | € | 1,34 | ||
Da mq 5,01 a mq 8,00 | 2,87 | € | 2,01 | ||
Oltre mq 8,00 | 3,84 | € | 2,69 | ||
€ | - | ||||
Pubblicità mediante distribuzione di volantini a persona | 3,70 | € | 2,59 | ||
Pubblicità fonica per postazione | 11,00 | € | 7,70 | ||
Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno | 88,00 | € | 61,60 | ||
Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno | 44,00 | € | 30,80 | ||
Pubblicità realizzata con proiezioni | 3,70 | € | 2,59 |
Particolari esposizione pubblicitarie | ||||
Pubblicità in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. | 0,50 | 0,50 | € 20,00 | € 0,35 |
pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati; | 0,50 | 0,50 | € 20,00 | € 0,35 |
COEFF | COEFF | CATEGORIA UNICA | |||||
ANNO | 10 GG | TAR. BASE A | TAR. BASE G | ||||
TARIFFA STANDARD LEGGE | € | 40,00 | € | 0,70 | |||
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE | 1,00 | € | - | € | 0,70 | ||
TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esp.) | |||||||
1) manifesto 70 x 100 – 100 x 70 | 0,17 | € | - | € | 0,12 | ||
2) manifesto 100 x 140 – 140 x 100 | 0,24 | € | - | € | 0,17 | ||
3) manifesto 140 x 200 – 200 x 140 | 0,24 | € | - | € | 0,17 | ||
5) manifesto | 600 x 300 | 0,24 | € | - | € | 0,17 |
MAGGIORAZIONI (da aggiungere alle tariffe sopra esposte) | ||||||
Commissioni inferiori a cinquanta fogli; manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. | 0,50 | € | - | € | 0,35 | |
Manifesti formati da oltre 12 fogli | 1,00 | € | 0,70 | |||
Richiesta per affissione in spazi scelti. | 1,00 | € | - | € | 0,70 | |
Affissioni richieste entro 24 ore dalla commissione o entro le 48 ore , se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione. | 0,10 | € | - | € | 0,07 |