SETTORE
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
SETTORE
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
I.1) PERSONALE DEL COMPARTO
Accordo Nazionale 20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/155 del 13.12.2001.(G.U. – suppl. ord. – n. 34 del 28.2.2002. Comunicato rettifica G.U. – serie generale – n. 265 del 12.11.2002)
PARTI STIPULANTI: ARAN/ CGIL ,CISL, UIL, USAE, CONFSAL, CGIL
FP Sanità, CISL FPS, UIL FPL, RSU: Snatoss Adass, Fase, Fapas, Sunai, Soi, FIALS
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Testo dell’accordo:
PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art. 1
Campo di applicazione e finalità1
1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle aziende
1 x. xxxxxxxx x. 00/000 xxx 00.0.0000, con la quale la Commissione ha affermato che le Aziende ospedaliere universitarie, in assenza di una specifica disciplina sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 e successive modificazioni, rientrano nel campo di applicazione degli accordi nazionali per il comparto sanità e per le due distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001. Con la medesima delibera n. 03/125 del 23.7.2003 la Commissione ha stabilito che, al fine di garantire la libertà sindacale di eventuali soggetti collettivi che intendano concordare, nell’ambito dello stesso servizio essenziale, una diversa disciplina delle prestazioni indispensabili, tale separato accordo è ammissibile “qualora vi siano nell’ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significativamente distintivi”. Sempre in ordine al campo d’applicazione si segnalano alcuni pareri formulati con le note del 15.1.2003 e del 29.10.2003 con le quali la Commissione ha ritenuto rispettivamente soggette alla disciplina dei servizi pubblici essenziali sia le aziende esercenti il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria per strutture sanitarie, sia le aziende esercenti il servizio di gestione delle acque termali ai fini terapeutici. Nel parere formulato con nota del 13 novembre 2003, la Commissione ha ribadito che nel caso di servizi direttamente strumentali al servizio sanitario dovrà applicarsi la disciplina della l. 146/1990, nonché quella contenuta nell’accordo del comparto sanità del 20 settembre 2001, mentre per le attività direttamente strumentali ad altri servizi pubblici essenziali (come ad esempio l’igiene urbana ambientale) sarà applicabile la disciplina convenzionale valutata idonea dalla Commissione, vigente per tali servizi . V. da ultimo la delibera 04/214 del 1° aprile 2004, con la quale la Commissione ha ritenuto che anche il servizio di preparazione ed erogazione degli alimenti per le mense ospedaliere, erogato in appalto, deve ritenersi servizio direttamente strumentale al godimento della vita e della salute e, come tale rientrante nel campo di applicazione della l. 146/1990 e successive modifiche.
ed enti del comparto di cui all’art. 6 dell’Accordo Quadro del 2 giugno 1998 per la definizione dei comparti di contrattazione.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
a) assistenza sanitaria;
b) igiene e sanità pubblica;
c) veterinaria;
d) protezione civile;
e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
2 X. xxxxxxxx x. 00/00 xxx 0.0.0000, con la quale la Commissione ha ritenuto che nel concetto di prestazioni terapeutiche di cui agli accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2001 vi rientrino anche le prestazioni di oncologia e radioterapia.
A) Assistenza sanitaria:
A1) Assistenza d’urgenza:
- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi. A2) Assistenza ordinaria:
- servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.
A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:
- servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell’ente, assicurino la comunicazione all’interno ed all’esterno dello stesso;
- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e amministrative, nonché quelle referendarie.
B) Igiene e sanità pubblica:
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e di vigilanza, nei casi d’urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
C) Veterinaria:
- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
- ispezione veterinaria e macellazione d’urgenza degli animali in pericolo di vita;
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.
D) Protezione civile:
- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) necessari per l’espletamento della prestazioni sopra indicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.
F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:
- attività del servizio del personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.
Art. 3 Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in
quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
Art. 4
Modalità di effettuazione degli xxxxxxxx0
3 x. xxxxxxxx x. 00/00 del 23.1.2003, con la quale la commissione, in tema di obblighi d’informazione all’utenza, ha stabilito che ai sensi degli identici artt. 4, comma 2, degli accordi nazionali per il
comparto Sanità e per le due distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26.9.2002, la Regione è tenuta a comunicare i tempi e le modalità dello sciopero non solo alle aziende, ove non direttamente investite dalla proclamazione, ma anche agli organi di stampa ed alle radiotelevisioni al più presto e almeno cinque giorni prima dell’astensione.
Vedi, altresì, delibera n. 03/130 dell’11.09.2003 - orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario – nella quale sono stati enunciati i seguenti principi:
1. L’astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.;
2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione;
3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni;
4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l’effettuazione del primo;
5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03;
6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario”.
4 Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l’opportunità che l’atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003):
“In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga:
a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx:
1) l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
2) l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
3) l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
4) l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
Si ricorda infine che l’atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l’attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l’invio di copia dell’atto di proclamazione anche alla Commissione.
Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali deve essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità; la proclamazioni di scioperi nell’ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5, comma 9.
3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
Commissione di Garanzia l’eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di precettazione.
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Art. 5
Procedure di raffreddamento e di conciliazione5
1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL di area.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
5 V. delibera n. 03/150 del 5.11.2003, con la quale la Commissione ha affermato che ai sensi dell’art. 5, comma 11, degli accordi nazionali di settore del 20, 25 e 26.9.2002, l’esenzione dall’obbligo di esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione opera, nei 120 giorni dall’effettuazione di uno sciopero, solo nel caso in cui venga proclamata una seconda astensione e non una terza azione.
6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall’art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all’art. 4, comma 5.
Art. 6 Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.
I.2) DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
Accordo Nazionale 26 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, valutato Idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/155 del 13.12.2001. (G.U. – suppl. ord. – n. 34 del 28.2.2002. Comunicato rettifica G.U. – serie generale – n. 265 del 12.11.2002)
PARTI STIPULANTI: ARAN/ CGIL ,CISL, UIL, USAE, COSMED, CGIL
Xxxxxx, XXX. CISL - Medici COSIME, “Federazione Medici” aderente alla UIL, CIVEMP (SIVEMP - SIMET), FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO), UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR), CIMO – ASMD, ANAAO/ASSOMED, ANPO *
UIL FPL, RSU: SnatoSs Adass, Fase, Fapas, Sunai, Soi, FIALS
* ANPO ammesso con riserva
Testo dell’accordo:
Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale
Art. 1
Campo di applicazione e finalità6
1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto IV, dell’Accordo Quadro del 25 novembre 1998 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di servizi minimi essenziali in caso di
6 x. xxxxxxxx x. 00/000 xxx 00.0.0000, con la quale la Commissione ha affermato che le Aziende ospedaliere universitarie, in assenza di una specifica disciplina sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 e successive modificazioni, rientrano nel campo di applicazione degli accordi nazionali per il comparto sanità e per le due distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001. Sempre in tema di campo d’applicazione si segnalano alcuni pareri formulati con le note del 15.1.2003, del 29.10.2003 e del 13 novembre 2003. V. da ultimo la delibera 04/214 del 1° aprile 2004, con la quale la Commissione ha ritenuto che anche il servizio di preparazione ed erogazione degli alimenti per le mense ospedaliere, erogato in appalto, deve ritenersi servizio direttamente strumentale al godimento della vita e della salute e, come tale rientrante nel campo di applicazione della l. 146/1990 e successive modifiche.
sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale dirigenziale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e Confederazioni Sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nella presente area negoziale sono i seguenti:
a) assistenza sanitaria;
b) igiene e sanità pubblica;
c) veterinaria;
d) protezione civile;
2. Nell’ambito dei servizi essenziali del comma 1 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) ASSISTENZA SANITARIA
A1) Assistenza d’urgenza:
- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
7 X. xxxxxxxx x. 00/00 xxx 0.0.0000, con la quale la Commissione ha ritenuto che nel concetto di prestazioni terapeutiche di cui agli accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2001 vi rientrino anche le prestazioni di oncologia e radioterapia.
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi. A2) Assistenza ordinaria:
- servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei dirigenti medici e veterinari.
A3) Attività sanitarie di carattere organizzativo
- attività di accettazione nei ricoveri d’urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti;
- servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, amministrative e referendarie, nonché per gli adempimenti prescritti dall’art. 19 della legge 104/1992;
- altre attività sanitarie sottoposte a scadenze di legge.
B) Igiene e sanità pubblica:
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali, vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e vigilanza, nei casi d’urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
C) Veterinaria:
- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
- ispezione veterinaria degli animali morti od in pericolo di vita e conseguente macellazione d’urgenza;
- approvvigionamento carni agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite;
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.
D) Protezione civile:
- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
Art. 3 Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata, tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse discipline, appositi contingenti di dirigenti che sono esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) i contingenti di dirigenti, suddivisi per discipline;
b) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di unità operativa o sede di lavoro.
3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda
- ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. I dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale dirigenziale medico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, i regolamenti di servizio individuano:
c) i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, qualora non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi erogassero prestazioni anche nei giorni festivi;
d) l’incrementabilità del contingente qualora lo sciopero sia previsto a ridosso di uno o più giorni festivi;
e) eventuali contingenti superiori a quelli previsti nel comma 3 per i giorni festivi.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
Art. 4
Modalità di effettuazione degli scioperi8
8 x. xxxxxxxx x. 00/00 xxx 00.0.0000, con la quale la Commissione, in tema di obblighi d’informazione all’utenza, ha stabilito che ai sensi degli identici artt. 4, comma 2, degli accordi nazionali per il comparto Sanità e per le due distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26.9.2002, la Regione è tenuta a comunicare i tempi e le modalità dello sciopero non solo alle aziende, ove non direttamente investite dalla proclamazione, ma anche agli organi di stampa ed alle radiotelevisioni al più presto e almeno cinque giorni prima dell’astensione.
9 Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l’opportunità che l’atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003):
“In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga:
a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx:
5) l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
6) l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
7) l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
8) l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di area deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali deve essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità; la proclamazioni di scioperi nell’ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5, comma 9.
3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
Si ricorda infine che l’atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l’attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l’invio di copia dell’atto di proclamazione anche alla Commissione.
Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla Commissione di Garanzia l’eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di precettazione.
sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) nel caso in cui l’astensione collettiva si svolga con forme di sciopero “virtuale” che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell’astensione programmata è destinata a finalità sociali indicate dall’organizzazione sindacale che indice l’azione di sciopero. Nei protocolli d’intesa di cui all’art. 3, comma 1 sono indicate le procedure per l’attuazione di tale forma di sciopero. Le aziende e gli enti, con le modalità previste dal comma 2, sono tenute ad informare l’utenza attraverso gli organi di stampa della finalità sociale alla quale sono destinate le trattenute;
f) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro
24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Art. 5
Procedure di raffreddamento e di conciliazione10
1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL di area.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
10 V. delibera n. 03/150 del 5.11.2003, con la quale la Commissione ha affermato che ai sensi dell’art. 5, comma 11, degli accordi nazionali di settore del 20, 25 e 26.9.2002, l’esenzione dall’obbligo di esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione opera, nei 120 giorni dall’effettuazione di uno sciopero, solo nel caso in cui venga proclamata una seconda astensione e non una terza azione.
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall’art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge
83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all’art. 4, comma 5.
Art. 6 Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n.
146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.
I.3) DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
Accordo Nazionale 25 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nell’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/155 del 13.12.2001. (G.U. – suppl. ord. – n. 34 del 28.2.2002. Comunicato rettifica G.U. – serie generale – n. 265 del 12.11.2002)
PARTI STIPULANTI: ARAN/ CGIL ,CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CGIL FP Sanità, CISL–FPS COSIADI, UIL FPL, CIDA / SIDIRSS, SINAFO, AUPI, SNABI SDS.
Testo dell’accordo:
Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale
Art. 1
Campo di applicazione e finalità11
1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutti i dirigenti del ruolo sanitario (esclusi medici, veterinari ed odontoiatri), professionale, tecnico ed amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto III, dell’Accordo Quadro del 25 novembre 1998 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale dirigenziale tenuti a garantirle.
11 x. xxxxxxxx x. 00/000 xxx 00.0.0000, con la quale la Commissione ha affermato che le Aziende ospedaliere universitarie, in assenza di una specifica disciplina sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 e successive modificazioni, rientrano nel campo di applicazione degli accordi nazionali per il comparto sanità e per le due distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001. Sempre in tema di campo d’applicazione si segnalano alcuni pareri formulati con le note del 15.1.2003, del 29.10.2003 e del 13 novembre 2003. V. da ultimo la delibera 04/214 del 1° aprile 2004, con la quale la Commissione ha ritenuto che anche il servizio di preparazione ed erogazione degli alimenti per le mense ospedaliere, erogato in appalto, deve ritenersi servizio direttamente strumentale al godimento della vita e della salute e, come tale rientrante nel campo di applicazione della l. 146/1990 e successive modifiche.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e Confederazioni sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive integrazioni, i servizi pubblici da considerare essenziali nella presente area negoziale sono i seguenti:
a) assistenza sanitaria;
b) igiene e sanità pubblica;
c) protezione civile;
d) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
e) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) Assistenza sanitaria
A1) Assistenza d’urgenza:
- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
12 X. xxxxxxxx x. 00/00 xxx 0.0.0000, con la quale la Commissione ha ritenuto che nel concetto di prestazioni terapeutiche di cui agli accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2001 vi rientrino anche le prestazioni di oncologia e radioterapia.
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi. A2) Assistenza ordinaria:
- servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei dirigenti del ruolo sanitario.
B) Igiene e sanità pubblica:
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi d’urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
C) Protezione civile:
- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con dirigenti in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi
D) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informatici, ecc.) necessari per l’espletamento delle prestazioni suindicate e per la vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
E) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:
- attività del servizio del personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge.
Art. 3 Contingenti di personale
Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sin o0o0o0o0o0o0o
1. dacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse professionalità addette ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di dirigenti che sono esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a. i contingenti di dirigenti, suddivisi per discipline o professionalità;
b. i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di unità operativa o sede di lavoro, con riferimento all’art. 16, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. I dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale dirigenziale del ruolo sanitario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di dirigenti da impiegare in tutte le altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, i regolamenti di servizio individuano:
a) i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lettera E) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi erogassero prestazioni anche nei giorni festivi.
b) l’incrementabilità del contingente qualora lo sciopero sia previsto a ridosso di uno o più giorni festivi;
c) eventuali contingenti superiori a quelli previsti nel comma 3 per i giorni festivi.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
Art. 4
Modalità di effettuazione degli scioperi13
13 x. xxxxxxxx x. 00/00 xxx 00.0.0000, con la quale la Commissione, in tema di obblighi d’informazione all’utenza, ha stabilito che ai sensi degli identici artt. 4, comma 2, degli accordi nazionali per il comparto Sanità e per le due distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26.9.2002, la Regione è tenuta a comunicare i tempi e le modalità dello sciopero non solo alle aziende, ove non direttamente investite dalla proclamazione, ma anche agli organi di stampa ed alle radiotelevisioni al più presto e almeno cinque giorni prima dell’astensione.
14 Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l’opportunità che l’atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003):
In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga:
a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx:
9) l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
10) l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
11) l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
12) l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
Si ricorda infine che l’atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l’attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l’invio di copia dell’atto di proclamazione anche alla Commissione.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di area deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali deve essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità; la proclamazioni di scioperi nell’ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5, comma 9.
3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:
a. il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata (24 ore);
b. gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
c. gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento;
d. le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e. nel caso in cui l’astensione collettiva si svolga con forme di sciopero “virtuale” che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell’astensione programmata è destinata a finalità sociali indicate dall’organizzazione sindacale che indice l’azione di sciopero. Nei protocolli d’intesa di cui all’art. 3, comma 1 sono indicate le procedure per l’attuazione di tale forma di sciopero. Le aziende e gli enti, con le modalità previste dal comma 2, sono tenute ad informare l’utenza attraverso gli organi di stampa della finalità sociale alla quale sono destinate le trattenute;
Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla Commissione di Garanzia l’eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di precettazione.
f. in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro
24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Art. 5
Procedure di raffreddamento e di conciliazione15
1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL di area.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti
15 V. delibera n. 03/150 del 5.11.2003, con la quale la Commissione ha affermato che ai sensi dell’art. 5, comma 11, degli accordi nazionali di settore del 20, 25 e 26.9.2002, l’esenzione dall’obbligo di esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione opera, nei 120 giorni dall’effettuazione di uno sciopero, solo nel caso in cui venga proclamata una seconda astensione e non una terza azione.
possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall’art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale
termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all’art. 4, comma 5.
Art. 6 Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.
I.4) MEDICINA GENERALE
“Codice di autoregolamentazione per l’esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla federazione italiana medici di medicina generale nei comparti dell’assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuità assistenziale e dell’emergenza medica con rapporto di lavoro convenzionato con il S.S.N. Procedure di raffreddamento e conciliazione”:Il codice è stato valutato idoneo dalla Commissione, con alcune precisazioni, con delibera n. n. 02/136 del 4.7.2002 (G.U.
– serie generale - n. 187 del 10.8.2002. Comunicato di rettifica in G.U. n. 237 del 9.10.2002)16
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1) Il presente codice di autoregolamentazione è applicato a tutti i medici a rapporto lavorativo convenzionato con il S.S.N. aderenti alla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, di seguito nominata F.I.M.M.G., operanti nel comparto dell’assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuità assistenziale e dell’emergenza nei modi previsti dal D.P.R. 270 del 28/07/2000.
2) Le norme contenute nel presente codice di autoregolamentazione attuano le disposizioni contenute nella Legge 12/06/1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla Legge 11/04/2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, indicando i livelli minimi essenziali di assistenza sanitaria territoriale volte a garantire la medesima.
3) Il presente codice di autorego1amentazione indicherà tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di conciliazione, mentre per quelle di raffreddamento, in considerazione che il vigente DPR 270/2000 è scaduto in data 31/12/2000 e che la trattativa per il nuovo accordo è presumibile nel breve periodo, la F.I.M.M.G. s’impegna a trattare e definire le sopracitate procedure con la Controparte Pubblica contestualmente al nuovo accordo collettivo nazionale.
4) Le norme del presente codice di autoregolamentazione si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che decentrato. Tutte le disposizioni in tema di preavviso, durata, procedure di conciliazione non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale, per gravi eventi lesivi dell’incolumità personale.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
1) Nell’area negoziale rappresentata dalla F.I.M.M.G. sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. l e 2 della Legge 12/06/1990, n. 146 come
16 Le clausole valutate come non idonee dalla Commissione sono inserite fra parentesi quadra
modificata dagli art. 1 e 2 della Legge 11/04/2000, n. 83:
a) Medici di Famiglia o della assistenza primaria;
b) Medici della Continuità assistenziale;
c) Medici di Emergenza sanitaria;
d) Medici della Dirigenza Medica Territoriale e delle attività territoriali programmate
2) Nell’ambito dei servizi essenziali del comma 1 è garantita, per ogni comparto, nelle forme e nelle modalità di cui al successivo art. 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a-l) Medici di Famiglia o dell’ Assistenza Primaria: Visite domiciliari urgenti, comprese le visite in assistenza programmata a pazienti terminali, e l’assistenza domiciliare integrata [per tali prestazioni è previsto il passaggio alla c.d. assistenza indiretta, consistente nell’ erogazione a pagamento delle prestazioni con successivo rimborso all’utenza da parte della ASL competente].
b-l) Medicina della Dirigenza Medica Territoriale e delle attività territoriali programmate: Prestazioni rese nell’ambito dei servizi per tossicodipendenza,di igiene pubblica, d’igiene mentale, di medicina fiscale.
c-1) Medici della Continuità Assistenziale: quanto previsto all’art. 52 del DPR 270/2000 limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici e, per quanto di competenza, quanto previsto nel precedente comma 2, lettera A1.
d-l) Medici di Emergenza Sanitaria: quanto previsto all’art 65 del DPR 270/2000 limitatamente agli aspetti inerenti il soccorso urgente
Art. 3 Contingenti di personale
La F.I.M.M.G. conferma le procedure sottoscritte nell’ ACN vigente, contemplate nell’art. 17, comma 8 e 9 e nell’art. 21 , comma 3, 4, 5, 6 dell’allegato N (norma finale 2) dello stesso ACN.
Art. 4
Modalità di effettuazione degli scioperi17
17 Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l’opportunità che l’atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003):
“In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga:
a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx:
1) La F.I.M.M.G. in caso di proclamazione di sciopero dell’intera categoria o di un singolo comparto, darà comunicazione dello stesso, alle amministrazioni competenti con un preavviso non inferiore ai dieci giorni.
In caso di revoca dello sciopero ne darà, almeno cinque giorni prima, informazioni alle predette amministrazioni
1 bis) Nelle more temporali necessarie alla trattativa per il rinnovo dell’ACN la
F.I.M.M.G. si impegna al rispetto del preavviso di 15 giorni così come previsto dall’art. 17 comma 4 e dall’art. 21 comma 7 dell’allegato N (norma finale 2) del DPR 28/07/2000, N. 270.
2) La proclamazione degli scioperi relativi a vertenze nazionali vanno comunicati: al Ministero della Salute, al Ministero degli Interni, alla Presidenza della Conferenza delle Regioni e a tutti i Presidenti di Regione e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze in ambiti regionali vanno comunicati al Presidente della regione o della Provincia Autonoma, al competente Assessorato alla Sanità, a tutti i Prefetti delle province della regione; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze di ASL o di Distretto vanno comunicati all’Assessorato regionale competente, al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale e al Prefetto competente per territorio.
2 bis) Nel caso di vertenze a livello distrettuale va informato anche il Sindaco solo
13) l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
14) l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
15) l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
16) l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
Si ricorda infine che l’atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l’attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l’invio di copia dell’atto di proclamazione anche alla Commissione.
Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla Commissione di Garanzia l’eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di precettazione.
nel caso di coincidenza o appartenenza dell’ambito territoriale distrettuale con un solo comune.
2 ter) A prescindere dall’ ambito territoriale di effettuazione dello sciopero la
F.I.M.M.G. si impegna ad informare sempre la "Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali".
3) In considerazione delle peculiari modalità d’espletamento del servizio proprio di ogni comparto lavorativo la F.I.M.M.G. si impegna a comunicare alle amministrazioni interessate la durata delle azioni di sciopero come di seguito elencate:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non potrà superare, la durata massima di due giorni continuativi (48 ore), anche per quei comparti organizzati per turni. In ogni caso lo sciopero non potrà essere a ridosso di giorni festivi; le festività a carattere locale saranno considerate rilevanti a tal fine solo nel caso di scioperi di ambito non superiore al distretto.
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno i quattro giorni. Anche in questo caso gli scioperi non potranno essere a ridosso di giornate festive e nel caso di festività a carattere locale la medesima sarà considerata come nella precedente lettera, a), del presente articolo.
c) esclusivamente per il comparto dell’assistenza primaria e nella sola ipotesi di ritardo superiore a trenta giorni nella corresponsione dei compensi, dopo aver esperito le forme di protesta di cui ai punti a) e b) è ammessa la proclamazione di ulteriori azioni di sciopero della durata massima di 15 giorni. [Anche in questo caso è previsto il passaggio all’assistenza indiretta, con possibilità di erogazione da parte del medico della totalità delle prestazioni].
d) con esclusione dell’Assistenza Primaria, che promuoverà sempre scioperi non inferiori ad una giornata lavorativa, gli scioperi orari della durata inferiore ad un giorno lavorativo si svolgeranno in un unico e continuo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento;
e) la F.I.M.M.G. garantisce che i medici iscritti, in caso di sciopero, garantiranno le prestazioni individuate come indispensabili. Ribadisce che l’area funzionale minima per proclamare uno sciopero è quella del singolo distretto di ASL. La F.I.M.M.G. non attuerà forme surrettizie di sciopero o forme improprie di astensione dal lavoro;
f) la F.I.M.M.G. si impegna nella prossima trattativa per il rinnovo dell’ ACN a concordare, con la parte pubblica, modalità di effettuazione e procedure per lo svolgimento del così detto "sciopero virtuale" che prevede il regolare svolgimento dell’attività lavorativa e la trattenuta di parte proporzionale del compenso da devolvere a finalità sociali indicate dallo stesso sindacato;
g) in caso di scioperi distinti nel tempo indetti dalla F.I.M.M.G. che da altre 00.XX., che incidano sul medesimo bacino d’utenza per gli stessi servizi, anche con motivazioni diverse, la F.I.M.M.G. rispetterà un intervallo non inferiore alle 24 ore, alle quali seguirà il preavviso del comma 1 e, nelle more, 1 bis;
4) La F.I.M.M.G. si impegna a non effettuare azioni di sciopero:
✓ nel mese di agosto;
✓ nei cinque giorni che precedono e che seguano consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
✓ nei cinque giorni che precedono e che seguono consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i singoli ambiti;
✓ nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
✓ nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
✓ In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
Art. 5
Procedure di raffreddamento e conciliazione
1) Per le procedure di raffreddamento si ribadisce quanto esplicato all’art. l comma 3 del presente Codice di Autoregolamentazione.
2) In caso di insorgenza di controversie la F.I.M.M.G. espleterà le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3) I soggetti incaricati di svolger le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, Il Ministero del Lavoro.
b) In caso di conflitto di livello regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione.
c) In caso di conflitto sindacale di ASL o di distretto, il prefetto del Capoluogo di Provincia competente o il Sindaco nei casi di cui all’Art. 4, comma 2 bis.
4) Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per l’utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dalla apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000.
5) con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali, di ASL e di distretto, i soggetti di cui alle lettere b e c del comma 2 provvedono alla convocazione delle parti per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
6) il tentativo si considera altresì esplicato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7) il periodo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata massima di sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma cinque una durata massima di otto giorni lavorativi.
8) del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’ espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9) Le revoche le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall’ art. 2, comma 6 della Legge 146/90, come modificata dalla Legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione della controparte pubblica.
10) La F.I.M.M.G. si impegna a non adire l’Autorità Giudiziaria fino al completo esaurimento di tutte le procedure sopra individuate. [Per il solo comparto della assistenza primaria, solo nel caso di assistenza in forma indiretta, di cui all’ Art. 3, comma 4, lettera b1, la F.I.M.M.G. intraprenderà azioni unilaterali di tutela della categoria dopo dieci giorni lavorativi].
11) In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di xxxxxxxx, nell’ambito di una medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è individuato dalla F.I.M.M.G. in giorni 120, esclusi i periodi di franchigia di cui all’art. 4, comma 4.
Art. 6 Sanzioni
Fatte salve le sanzioni di legge, quelle previste dall’ACN vigente, le sanzioni Ordinistiche, la F.I.M.M.G. si riserva il diritto di esaminare i singoli comportamenti di Medici inadempienti verso il presente Codice di Autoregolamentazione per l’ esercizio del diritto di sciopero attraverso gli istituti previsti ed in base alle norme, liberamente condivise e sottoscritte dal Medico iscritto, dello statuto vigente.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 01/155 Accordi sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nel comparto sanità e nelle separate aree dirigenziali del Servizio sanitario nazionale
LA COMMISSIONE
su proposta dei proff. Xxxxxxxxx e Xxxxxxx, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
1. che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990, la sanità costituisce servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla vita ed alla salute;
2. che, attualmente, a seguito della valutazione di inidoneità degli accordi a suo tempo sottoscritti nel settore sanitario, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di astensione collettiva è contenuta nella proposta della Commissione del 6 febbraio 1997 (delibera n. 97/118);
3. che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si è reso necessario un adeguamento delle discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;
4. che, in data 20, 25 e 26 settembre 2001, l’Aran ha sottoscritto con le Confederazioni sindacali e le Organizzazioni sindacali del comparto sanità e delle separate aree dirigenziali, gli accordi sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del Servizio sanitario nazionale (comparto sanità e aree della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica, amministrativa, medica e veterinaria);
5. che tali accordi sono stati trasmessi dalla Commissione alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi della legge 30.7.1998, n. 281;
6. che, rispettivamente con lettere del 9, 12 e 19 novembre 2001, l’Adoc, l’Unione Nazionale Consumatori e la Federconsumatori hanno espresso parere favorevole sui testi negoziali;
18 Con la delibera n. 01/155 sono stati valutati idonei i tre accordi sottoscritti nel comparto e nelle separate aree dirigenziali del S.S.N.
CONSIDERATO
1. che, per quanto riguarda la determinazione dei servizi essenziali, delle prestazioni indispensabili e delle modalità di effettuazione degli scioperi, gli accordi citati in premessa, allegati alla presente delibera quali parti integranti e sostanziali, risultano sostanzialmente conformi alla regolamentazione attualmente vigente nel settore sanitario;
2. che, in particolare, ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili relative all’assistenza sanitaria d’urgenza, gli accordi prevedono il mantenimento in servizio del personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero, mentre, per le altre prestazioni indispensabili, dispongono la fissazione del contingente dei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni;
3. che, in merito alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, rese obbligatorie dalla l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, gli accordi in esame, rispondono alle esigenze di cui all’art. 2, comma 2 della stessa legge;
4. che, nel caso di proclamazione di scioperi distinti nel tempo, incidenti sul medesimo bacino di utenza, da parte della stessa o di altre organizzazioni sindacali, gli accordi prevedono un intervallo minimo di 48 ore tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva;
5. che è inoltre prevista l’attuazione delle astensioni collettive nella forma dello sciopero c.d. “virtuale”, secondo modalità definite dalle parti in appositi protocolli d’intesa;
6. che, pertanto, gli accordi esaminati rispondono alle esigenze di cui all’art. 2, comma 2, della l. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000;
VALUTA IDONEI
ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come innovata dalla l. n. 83/2000, gli accordi sottoscritti dall’Aran con le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto sanità e delle separate aree dirigenziali in data 20, 25 e 26 settembre 2001;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, all’ARAN ed alle Organizzazioni sindacali interessate;
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione degli accordi citati in premessa e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 02/136: codice di autoregolamentazione sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2 bis, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore della medicina generale, con riferimento ai comparti dell’assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuità assistenziale e dell’emergenza medica;
Seduta del 4.7.2002
LA COMMISSIONE
su proposta del xxxx. Xxxxxxx, ha adottato all’unanimità la seguente delibera:
PREMESSO
1. che il settore della medicina generale convenzionata con il S.S.N., attualmente disciplinato dal D.P.R. 28 luglio 2000, n. 230, pubblicato sulla G.U. – serie generale – n. 230 del 2 ottobre 2000, rientra tra i servizi pubblici essenziali ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui risponde alle esigenze di tutela della vita e della salute;
2. che ai medici operanti in regime convenzionale nel settore della medicina generale, quale parte attiva, qualificante ed integrata del S.S.N., sono affidati compiti di assistenza primaria e assistenza programmata a domicilio, continuità assistenziale, medicina dei servizi ed emergenza medica;
3. che ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 146/1990, introdotto dalla legge n. 83/2000, allo scopo di disciplinare l’astensione collettiva dalle prestazioni ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sui servizi essenziali di cui all’art. 1 della medesima legge, le associazioni o gli organismi di rappresentanza delle categorie interessate debbono adottare codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui al citato art. 1;
4. che, nell’audizione dell’8 novembre 2001 la Commissione ha invitato tutte le organizzazioni professionali del settore ad adottare un codice di autoregolamentazione conforme alle richiamate disposizioni;
5. che in seguito a tale invito la Federazione Nazionale Medici di Medicina Generale (FIMMG), ha trasmesso, in data 5 giugno 2002, il codice di autorego- lamentazione allegato alla presente delibera quale parte integrante, sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2 bis, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore della medicina generale convenzionata con il S.S.N. nei comparti dell’assistenza primaria, della
continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria e della dirigenza medica territoriale;
6. che con nota del 6 giugno 2002, prot. n. 7103, la Commissione ha chiesto alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il proprio parere in merito al codice di autoregolamentazione adottato dalla FIMMG;
7. che a tale richiesta hanno risposto, rispettivamente con note dell’11, 12 e 13 giugno 2002, l’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori – Adoc, l’Unione Nazionale Consumatori e la Confederazione Generale Consumatori (Confconsumatori), esprimendo parere favorevole;
CONSIDERATO
1. che, nel settore della medicina generale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, i diritti della persona costituzionalmente tutelati alla vita ed alla salute possono ritenersi adeguatamente salvaguardati solo assicurando, in occasione di scioperi, l’erogazione delle prestazioni indispensabili, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti;
2. che, nell’ambito del comparto dell’assistenza primaria (medici di famiglia), il codice individua, quali prestazioni indispensabili, le visite domiciliari urgenti, comprese le visite in assistenza programmata a pazienti terminali, e l’assistenza domiciliare integrata (art 2, comma 2, lett. a-1);
3. che, a tale riguardo, non appaiono compatibili con le finalità di cui all’art. 1 della legge 146/1990 le disposizioni contenute negli artt. 2, comma 2, lett. a-1), 4, comma 3, lett. c) e 5, comma 10, del codice di autoregolamentazione in esame, nella parte in cui prevedono, per tali prestazioni, il passaggio alla c.d. “assistenza indiretta”, consistente nell’erogazione a pagamento di tali prestazioni, con successivo rimborso all’utenza da parte della ASL competente;
4. che i medici di famiglia appartenenti al comparto dell’assistenza primaria hanno l’obbligo di erogare le prestazioni indispensabili individuate nel codice di autoregolamentazione, fermo restando il diritto di percepire dal S.S.N. il corrispettivo adeguato per tali prestazioni;
5. che, fatta eccezione per le citate clausole relative al passaggio alla c.d. “assistenza indiretta” (la cui valutazione di inidoneità non appare tale da alterare l’equilibrio negoziale complessivo del codice), il codice in esame contiene disposizioni esaurienti e dettagliate sulle procedure di raffreddamento e conciliazione, sulle prestazioni indispensabili e sulle modalità di effettuazione delle azioni di sciopero (preavviso, durata, franchigie, intervallo soggettivo e oggettivo), che risultano sostanzialmente conformi alla legge n. 146/1990, come modificata dalla l. 83/2000;
VALUTA IDONEO
ai sensi dell’art. 13, lett. a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 il codice di autoregolamentazione sottoscritto dalla FIMMG, con esclusione delle clausole contenute negli artt. 2, comma 2, lett. a-1) e 4, comma 3, lett. c) e 5, comma 10, nella parte in cui prevedono per l’erogazione delle prestazioni indispensabili ivi indicate il passaggio alla c.d. “assistenza indiretta”, consistente nell’erogazione a pagamento di tali prestazioni, con successivo rimborso all’utenza da parte della ASL competente;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione pubblica, al Ministro della salute e alla Federazione Nazionale Medici Medicina Generale;
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione del codice di autoregolamentazione unitamente agli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Attività Consultiva
Deliberazione n. 04/214 dell’1.4.2004
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 04/214: Soc. Zilch di Messina. Quesito sull’applicabilità della legge 146/90 a società esercenti il servizio di mensa presso Enti ospedalieri. (rel. Xxxxxxxx) Seduta del 1.4.2004
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 18401,
PREMESSO
1. che con nota del 16.3.2004 la società Zilch di Messina chiedeva alla Commissione un parere sull’applicabilità della legge n. 146/1990 al servizio mensa universitaria gestito dalla stessa società in virtù di contratto di appalto con l’E.R.S.U. di Messina;
2. che con nota del 18.3.2004 la Commissione chiedeva alla società istante di comunicare se l’azienda erogasse il servizio mensa a favore di strutture ospedaliere, ricevendo risposta positiva con nota del 19.3.2004 della Zilch S.r.l.;
CONSIDERATO
1. che l’azienda in questione svolge promiscuamente il servizio mensa presso strutture ospedaliere e strutture universitarie;
2. che la legge 146/1990 e successive modificazioni è applicabile a tutte le aziende ed amministrazioni erogatrici servizi direttamente strumentali al soddisfacimento del diritto alla salute ed alla vita ex art. 1, tra i quali, anzitutto, quelli espressamente individuati dagli accordi del settore sanitario del 20, 25 e 26.9.2001, valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13.12.2001;
3. che l’accordo del 20 settembre 2001, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in Gazz. Uff. – Suppl. ord. – n. 34 del 28.2.2002, individua tra le prestazioni indispensabili ad assicurare il godimento del diritto costituzionalmente garantito alla salute ed alla vita “i servizi di cucina” e tra questi la “distribuzione del vitto e sua somministrazione alla persone non autosufficienti” (art. 2, A3);
4. che, in conseguenza, il servizio di preparazione ed erogazione degli alimenti per le mense ospedaliere deve ritenersi ricompreso nell’ambito di applicazione della legge n. 146/1990 in quanto direttamente strumentale al soddisfacimento del diritto costituzionale alla salute ed alla vita;
5. che, tuttavia, ai fini dell’applicazione delle norme di cui alla l. n. 146/1990 e successive modificazioni non può distinguersi sull’ambito della medesima azienda erogatrice il servizio pubblico essenziale, ancorché strumentale, tra personale addetto a prestazioni direttamente connesse il servizio erogato e prestazioni non direttamente connesse al servizio erogato;
6. che, inoltre, la qualificazione di essenzialità dal servizio effettuata da parte di soggetti terzi, quali l’E.R.S.U., pur potendo svolgere effetti obbligatori tra le parti non è vincolante per la Commissione, la quale deve effettuare la sua valutazione in base alla legge ed alla disciplina secondaria del settore;
7. che, infine, le parti sono libere di individuare le prestazioni indispensabili, purché nel rispetto dei limiti legali e salvo il giudizio di idoneità della Commissione;
8. che, ovviamente, ai fini dell’individuazione delle prestazioni indispensabili, qualora le mense in questione riguardino promiscuamente strutture aziendali che svolgono sia il servizio sanitario che quello universitario, non potrà distinguersi con riferimento alle prestazioni del personale comandato;
ESPRIME L’AVVISO
1. che la Zilch S.r.l. rientra nell’ambito di applicazione della legge 146/1990 e successive modificazioni, in quanto società esercente un servizio direttamente strumentale al godimento del diritto alla salute ed alla vita;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera alla Zilch S.r.l. ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute.
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Deliberazione 03/150 del 5.11.2003:
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 03/150 Scioperi Pubblico Impiego Comparti: Sanità, Regioni e Autonomie locali, Agenzie Fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Area I Dirigenza Stato ed Enti Pubblici non Economici, Area II Dirigenza Regioni e Autonomie Locali, Aree dirigenziali III e IV del Servizio Sanitario Nazionale/CGIL- FP, CISL-FPS, UIL-FPL, UIL-PA Segreterie nazionali)
Seduta del 5.11.2003
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 15940-15983 (Comparti: Sanità, Regioni e Autonomie locali, Agenzie Fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Area I Dirigenza Stato ed Enti Pubblici non Economici, Area II Dirigenza Regioni e Autonomie Locali, Aree dirigenziali III e IV del Servizio Sanitario Nazionale/ CGIL-
FP, CISL-FPS, UIL-FPL, UIL-PA), su proposta del prof. Vallebona, adotta all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO CHE
1. con note del 26 maggio e 6 giugno 2003 le Segreterie nazionali CGIL-FP, CISL- FPS, UIL-FPL, UIL-PA, hanno proclamato per il 27 giugno 2003 uno sciopero nazionale per il personale dei seguenti comparti: Sanità, Regioni e Autonomie locali, Agenzie Fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Area I Dirigenza Stato ed Enti Pubblici non Economici, Area II Dirigenza Regioni e Autonomie Locali, Aree dirigenziali III e IV del Servizio Sanitario Nazionale;
2. in particolare, negli atti di proclamazione di tale sciopero le suddette organizzazioni sindacali hanno fatto riferimento a procedure di conciliazione esperite in data 25 novembre 2002 ed alle azioni di sciopero del 13 dicembre 2002 e 19 maggio 2003;
3. con nota del 20 giugno 2003 la Commissione ha trasmesso alle organizzazioni sindacali proclamanti una indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
4. con nota del 25 giugno 2003, le predette organizzazioni sindacali hanno inviato osservazioni in relazione alla citata indicazione immediata, confermando la proclamazione dello sciopero nazionale per i comparti in questione nella giornata del 27 giugno 2003;
5. con nota del 10 settembre 2003 (prot. n. 9844/VC133), la Commissione ha comunicato alle parti l’apertura del procedimento, invitandole a fornire le informazioni e le osservazioni che ritenessero opportune con riferimento al mancato espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione ed al mancato rispetto del periodo di franchigia prevista dalla regolamentazione del settore del trasporto aereo, limitatamente al personale medico e veterinario, nonché al personale addetto ai servizi doganali;
6. con nota del 22 settembre 2003 le suddette organizzazioni sindacali hanno dedotto l’inapplicabilità, nel caso di specie, dell’obbligo di esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione e, comunque, l’avvenuta effettuazione di “incontri” senza esito con la controparte a partire dal 20 marzo 2003;
7. inoltre, le citate organizzazioni hanno invocato l’inapplicabilità della delibera della Commissione n. 01/92 del 19 luglio 2002, recante la regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo, in quanto mai indicata in passato quale disciplina di riferimento per il personale medico e veterinario nonché per il personale addetto ai servizi doganali;
8. in data 15 ottobre 2003, nel corso dell’audizione richiesta dalle organizzazioni sindacali in questione, le stesse si sono riservate di produrre ulteriori documenti e memorie;
9. tali elementi sono stati trasmessi con nota del 20 ottobre 2003, con la quale i sindacati hanno illustrato ulteriormente la natura degli incontri intercorsi tra le parti, allegando al riguardo altra documentazione e confermando per il resto le precedenti difese;
CONSIDERATO CHE
1. nel caso di specie, essendo trascorsi oltre 120 giorni dall’effettuazione del primo sciopero della vertenza, avvenuto in data 13 dicembre 2002, non opera l’esenzione dall’obbligo di reiterazione delle procedure, che pertanto dovevano essere effettuate nuovamente;
2. comunque, non si tratterebbe di seconda azione bensì di terza azione di sciopero, sicché non sarebbe comunque applicabile l’esenzione dall’obbligo di espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, che va sempre e solo riferito alla seconda azione di sciopero, mentre per le azioni di sciopero successive alla seconda, sia pure nell’ambito della medesima vertenza, devono essere espletate ex novo le previste procedure di raffreddamento e conciliazione;
3. nei comparti muniti di regolamentazione le procedure non possono essere surrogate da incontri tra le parti non corrispondenti ai requisiti soggettivi e oggettivi fissati per le procedure suddette;
4. nei comparti ancora privi di regolamentazione, ai quali si applica a prescindere dal contenuto del relativo elenco non tassativo la delibera n. 03/35 del 20 febbraio 2003, come modificata con delibera n. 03/116 del 17 luglio 2003, non risulta, nella specie, effettuata alcuna procedura, neppure informale, in quanto la documentazione allegata alle deduzioni sindacali del 20 ottobre 2003 non riguarda detti comparti, ma solo comparti già muniti di regolamentazione anche per le procedure ( regioni – autonomie locali e sanità);
5. lo sciopero in oggetto ha violato anche il periodo di franchigia (dal 27 giugno al 4 luglio 2003) di cui alla delibera n. 01/92 del 19 luglio 2002, art. 8, con riferimento ai lavoratori operanti negli aeroporti con qualifica di medico, veterinario o addetto ai servizi doganali, espressamente nominati, rispettivamente, negli artt. 1, comma 2, lett. b) e 25 (servizi medici e veterinari) e artt. 1, comma 2, lett. a) (servizi doganali) della predetta regolamentazione provvisoria;
6. la circostanza che la Commissione non sarebbe intervenuta in analoghe precedenti situazioni è irrilevante in presenza dell’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, alla quale le organizzazioni sindacali dovevano conformarsi;
VALUTA NEGATIVAMENTE
il comportamento delle Segreterie Nazionali CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL e UIL-PA con riguardo allo sciopero del 27 giugno 2003, rilevando la violazione dell’obbligo del preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione ed il mancato rispetto del periodo di franchigia prevista dalla regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo, limitatamente al personale medico e veterinario, nonché al personale addetto ai servizi doganali, di cui alla delibera n. 01/92 del 19 luglio 2002;
RITENUTO
1. che i sindacati proclamanti non risultano recidivi;
2. che, inoltre, in relazione all’istituto della franchigia si tratta di prima applicazione della disciplina della regolamentazione provvisoria del trasporto aereo al personale medico e veterinario, nonché agli addetti ai servizi doganali, onde si ritiene di non infliggere una sanzione superiore al minimo che già deriva autonomamente dalla violazione dell’obbligo di preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione;
3. che la sanzione, ex art. 4 legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, vada computata sui contributi sindacali trattenuti dalla retribuzione;
DELIBERA
la sospensione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, del pagamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei contributi sindacali dovuti alle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FPS e UIL-PA per un ammontare economico di Euro 2582,00 (duemilacinquecentottantadue/00) per ognuno dei sindacati coinvolti, e da parte della Regione Lombardia dei contributi sindacali dovuti alla organizzazione sindacale UIL-FPL per un ammontare economico di Euro 2582,00 (duemilacinquecen- tottantadue/00).
INDICA
secondo l’articolo 4, comma 4-quater e 4-sexties della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, il termine di 60 giorni, a decorrere dalla notificazione della presente delibera, per l’esecuzione delle predette sanzioni da parte dei datori di lavoro suindicati;
AVVERTE
che ai sensi dell’art. 4, comma 4-quater della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, le amministrazioni suddette devono comunicare alla Commissione l’esecuzione delle sanzioni ai soggetti collettivi entro trenta giorni dall’esecuzione stessa o l’eventuale impossibilità;
AVVERTE
altresì, che avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro competente per territorio ai sensi dell’art. 20 bis della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nell’ordinario termine di prescrizione;
DISPONE
la notifica della presente delibera alle parti interessate (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lombardia, CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL e UIL- PA), nonché la trasmissione della stessa delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Funzione Pubblica.
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COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Delibera n. 03/125 CISL Univ. – UIL PA U.R. – CISAPUNI CSA / CISAL Univ.
Seduta del 23.7.2003
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 16193 (CISL Univ. – UIL PA U.R. – CISAPUNI CSA / CISAL Univ.), adotta la seguente delibera.
PREMESSO
1. che con nota dell’11.6.2003 le organizzazioni sindacali CISL Univ., UIL PA U.R., CISAPUNI e CSA / CISAL Univ. di Messina dopo aver dedotto che presso l’Azienda ospedaliera universitaria vi sono non corrette relazioni sindacali; che comunque i sindacati istanti hanno sempre in precedenza osservato le indicazioni della Commissione; chiedevano il parere su quattro quesiti che possono essere così sintetizzati: a) qual’è l’organo di vertice che configura la controparte, ai fini dell’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, nelle aziende ospedaliere universitarie; b) qual’è la disciplina sulle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 e successive modificazioni; c) se la richiesta di conciliazione amministrativa può essere effettuata contestualmente alla proclamazione dello sciopero.
2. che, in particolare, in relazione a tale ultimo quesito i sindacati rilevavano che la legittimità della richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione in sede amministrativa contestualmente alla proclamazione dello sciopero deriverebbe sia dalla finalità del preavviso “di garantire lo svolgimento dei tentativi di composizione del conflitto”, che dalla espressa previsione dei citati accordi
nazionali del 20, 25 e 26.9.2003, dell’obbligo di revoca dello stato di agitazione nel caso di esito positivo delle procedure di conciliazione;
CONSIDERATO
1. che, anzitutto, da un punto di vista logico-giuridico deve ritenersi preliminare l’esame del secondo quesito rispetto al primo, in quanto se si applica la disciplina degli accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2003, non è necessario alcuna previa richiesta d’incontro con la controparte, essendo sufficiente che la richiesta del tentativo di conciliazione, per gli scioperi di “rilievo locale”, sia presentata al Prefetto del capoluogo di provincia (art. 2, comma 2 e 3);
2. che, come risulta da quanto dedotto dai sindacati istanti, le aziende ospedaliere universitarie ed, in particolare, l’azienda ospedaliera universitaria “Xxxxxxx Xxxxxxx” di Messina svolge attività di tipo sanitario e sono “integrate nel servizio sanitario nazionale”;
3. che ai fini dell’individuazione della disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e successive modificazioni è determinante il fatto che i servizi esercitati, “indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro anche se svolti in regime di concessione convenzione”, siano “volti a garantire il godimento dei diritti alla persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute…” (art. 1, comma 1);
4. che in conseguenza la successiva specificazione dei servizi di cui al comma 2 del citato art. 1 tra cui la “sanità”, deve essere interpretata in connessione con la disposizione riportata dal comma 1;
5. che, pertanto, xxxxxxx ritenersi effettivamente rientranti nel servizio pubblico essenziale della sanità, ai fini dell’applicazione della l. n. 146/1990 e successive modificazioni, tutti i servizi e le attività che oggettivamente sono dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute ed alla vita;
6. che l’attività svolta dall’azienda ospedaliera universitaria in questione è pacificamente diretta a garantire il diritto costituzionale alla salute;
7. che, pertanto, ai fini dell’applicabilità della l. n. 146/1990 e successive modificazioni rientra nell’ambito del servizio pubblico essenziale della Sanità;
8. che per tale servizio la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 1, è dettata dagli accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2003, valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13.12.2001;
9. che tale disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui al comma 1, dell’art. 2, l. n. 146/1990 e successive modificazioni, si applica a tutti i soggetti che oggettivamente svolgono attività diretta a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute, essendo irrilevante l’eventuale diversa
categoria professionale ai fini dell’applicazione della generale disciplina convenzionale dei rapporti di lavoro;
10. che l’estensione del campo di applicazione dei menzionati accordi a tutti i soggetti oggettivamente esercenti il servizio pubblico essenziale della sanità, realizzata dalla delibera di valutazione d’idoneità della Commissione, non è contrastante con l’esigenza di garantire la libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost., in quanto volta ad assicurare le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al comma 1, dell’art. 2 l. n. 146/1990 e successive modificazioni;
11. che l’esigenza di garantire la libertà sindacale può essere soddisfatta anche mediante l’adesione ai menzionati accordi da parte di soggetti sindacali diversi, salva la stipulazione di un separato accordo qualora vi siano nell’ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significativamente distintivi;
12. che, pertanto, nel caso di specie in assenza di una disciplina specifica per le aziende ospedaliere universitarie deve ritenersi applicabile la disciplina di cui nei citati accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2001;
13. che il primo quesito deve ritenersi assorbito da quanto affermato al punto che precede, poiché dall’applicazione delle discipline dei citati accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2001, consegue che la richiesta d’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione deve essere inviata, in caso di sciopero di rilievo locale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, dei citati accordi, al Prefetto del capoluogo di provincia;
14. che in relazione al terzo quesito le osservazioni dei sindacati istanti non possono essere condivise, in quanto, anzitutto, non è vero che la ratio del preavviso è quella di favorire lo svolgimento dei tentativi di composizione del conflitto;
15. che, al contrario, la ratio del preavviso di dieci giorni ha una duplice finalità: quella di consentire all’azienda di predisporre le misure necessarie ad assicurare le prestazioni indispensabili e quella di consentire all’utenza di essere avvisata in tempo utile, almeno cinque giorni prima, dalle aziende e dai mezzi d’informazione dei possibili disagi che lo sciopero potrà provocare al servizio pubblico essenziale;
16. che, anche il secondo argomento prospettato dai sindacati non è conferente, in quanto la “revoca dello stato di agitazione” di cui all’art. 5, comma 8, degli accordi nazionali del settore della sanità del 20, 25 e 26.9.2001, è ben diversa dalla revoca dello sciopero che, infatti, è disciplinata dal successivo comma 9 dell’art. 5 dei medesimi accordi nazionali, senza alcuna connessione con le procedure di raffreddamento e conciliazione;
17. che, inoltre, la tesi dei sindacati istanti è palesemente contrastante con la lettera e la ratio della disciplina legale e convenzionale sulle procedure di raffreddamento e conciliazione;
18. che, infatti, l’art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni stabilisce espressamente che negli accordi collettivi sulle prestazioni indispensabili “devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e conciliazione obbligatorie per entrambe le parti da esperire prima della proclamazione”;
19. che anche la disciplina degli accordi nazionali per il settore della sanità del 20, 25 e 26.9.2001, coerentemente con la ricordata disposizione legale, prevede che le procedure di raffreddamento e conciliazione siano esperite prima della proclamazione dello sciopero in quanto stabiliscono, agli artt. 5, comma 2, che tali procedure debbano essere esperite “in caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero…” e, quindi, necessariamente prima di tale proclamazione;
20. che, infine, la necessità del previo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione rispetto alla proclamazione dello sciopero deriva dai seguenti argomenti: a) le procedure di raffreddamento e conciliazione sono finalizzate ad evitare non solo l’effettuazione dello sciopero, ma il pregiudizio derivante anche dall’annuncio della proclamazione dello sciopero; b) la proclamazione dello sciopero contestualmente alla richiesta di esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, aumentando notevolmente il periodo di preavviso, contrasta con la ratio della disciplina stabilita in alcuni settori in tema di preavviso massimo, costituita dal divieto di prenotare molto tempo prima una giornata per lo sciopero, comportamento che a causa dei termini di rarefazione oggettiva può limitare notevolmente il diritto di sciopero di altri soggetti collettivi, tanto più che nel caso in questione lo sciopero sarebbe solo eventuale, ben potendo essere revocato in seguito all’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione; c) la possibilità di una positiva conclusione della vertenza sarebbe fortemente limitata dalla difficoltà di esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione sotto la condizione dell’azione di sciopero già proclamata, tanto più che in tale ipotesi, cioè di esperimento della procedura contestuale alla proclamazione, verrebbe totalmente vanificata la funzione di raffreddamento della vertenza del tentativo di conciliazione, il quale, imponendo alle parti un periodo di tempo in cui non è possibile proclamare lo sciopero, ha anche la finalità di consentire una ponderata valutazione della necessità del ricorso allo sciopero; d) infine, gli accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2001, analogamente a quanto previsto in altri settori, stabiliscono agli artt. 5, commi 10, che “fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali…”, tra le quali vi rientra indubbiamente l’iniziativa di sciopero;
ESPRIME L’AVVISO
1. che la disciplina di livello nazionale sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero applicabile all’azienda ospedaliera universitaria X. Xxxxxxx di Messina è, allo stato, quella stabilita dagli accordi nazionali per il personale del comparto sanità e delle distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26.9.2001, tutti valutati idonei dalla Commissione con la delibera n. 01/155 del 13.12.2001 e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario – n. 34 del 28.2.2002;
2. che conseguentemente il tentativo di conciliazione deve essere svolto osservando la disciplina di cui degli identici artt. 5 dei menzionati accordi nazionali;
3. che la richiesta di avvio delle procedure di raffreddamento e conciliazione deve essere comunicata, ai sensi degli artt. 5, commi 3 e 5, al Prefetto del capoluogo di provincia, essendo in conseguenza irrilevanti le eventuali richieste d’incontro o le consultazioni effettuate con il Direttore generale dell’azienda e con il Rettore;
4. che ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni la richiesta dell’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione deve precedere temporalmente la proclamazione dello sciopero, che può legittimamente intervenire solo al termine della procedura di raffreddamento e conciliazione;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all’Azienda Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx X. Xxxxxxx xx Xxxxxxx ed ai sindacati interessati.
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COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 03/99 Ospedale “X. Xxxxxxxx Xxxxxxxx” Fatebenefratelli / Cgil Seduta del 5.6.2003
LA COMMISSIONE
nel procedimento pos. n. 14577 (Osp. X. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Fatebenefratelli ROMA / CGIL FP Roma e RSA), adotta la seguente delibera.
PREMESSO
1. che l’Ospedale X. Xxxxxxxx Xxxxxxxx “Fatebenefratelli” di Roma con nota del 4.11.2002 chiedeva la valutazione negativa del sindacato che aveva proclamato lo sciopero generale del 18.10.2002, in quanto alcuni tecnici di radioterapia (7 su 9) avevano aderito allo sciopero, nonostante, secondo l’azienda, le prestazioni di radioterapia ed oncologia fossero da ritenere indispensabili.
2. che le prestazioni di radioterapia ed oncologia non erano previste dagli accordi aziendali del settembre 1991 e del 12 giugno 1992, in quanto istituite successivamente a questi ultimi;
3. che lo stesso Ospedale deduceva che in occasione di un precedente sciopero la Direzione Sanitaria aveva posto “il problema della regolamentazione di alcune attività assistenziali delle UU.OO. di Oncologia e Radioterapia”, ma, in quell’occasione, le citate prestazioni di radioterapia ed oncologia non furono incluse nelle prestazioni indispensabili;
4. che con riguardo allo sciopero in questione del 18.10.2002 l’azienda, invece comandava in servizio l’intero turno di personale (cd. Turno invariato) ricevendo l’adesione di soli due tecnici su nove, con effettuazione di sole ventinove su sessantaquattro prestazioni di radioterapia programmata;
5. che con nota del 22 ottobre 2002 le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Anmirs contestavano l’individuazione unilaterale dei servizi minimi da parte dell’azienda;
6. che con successiva nota del 12.12.2002 l’Ospedale, chiedeva un parere alla Commissione sulla natura indispensabile o meno delle suddette prestazioni radioterapiche ed oncologiche;
7. che con nota del 10.1.2003 la Commissione comunicava all’Ospedale di aver espresso il parere che “nei casi di assistenza ordinaria, le terapie oncologiche e radioterapiche in atto o da avviare, se indilazionabili, debbono comunque essere garantite in caso di sciopero mediante il mantenimento in servizio del contingente di personale strettamente necessario”;
8. che con nota del 17.4.2003 (prot. n. 4937/VC85) la Commissione comunicava alle parti di aver aperto in data 10.4.2003 il procedimento di valutazione, invitandole a fornire le informazioni e le osservazioni che ritenessero opportune con riferimento alla mancata osservanza dell’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili (servizio di radioterapia ed oncologia);
9. che con nota del 14.5.2003 la CGIL FP di Roma osservava: a) che l’Ospedale, in occasione dello sciopero del 18.10.2002, aveva individuato unilateralmente nuovi servizi essenziali non previsti dall’accordo aziendale; b) che tale individuazione unilaterale era illegittima poiché era stato comandato in servizio tutto il personale normalmente impiegato anziché solo quello necessario allo svolgimento delle prestazioni terapeutiche; c) che in ogni caso i colloqui intercorsi con altre organizzazioni sindacali non potevano configurare una modifica all’accordo aziendale; l’organizzazione sindacale chiedeva, pertanto, di essere sentita dalla Commissione di garanzia come avveniva in data 21.5.2003;
10. che con ulteriore nota del 21.5.2003 l’azienda, confermando quanto già precedentemente dedotto, comunicava che in occasione di un successivo sciopero
del 19 maggio 2003 era stato comandato un contingente di personale di sei unità, che il sindacato non aveva contestato;
CONSIDERATO
1. che l’obbligo di assicurare le prestazioni di radioterapia ed oncologia deriva direttamente dagli accordi nazionali di settore del 20, 25 e 26.9.2001 tutti valutati idonei, con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in quanto essi prevedono tra le prestazioni indispensabili dell’assistenza sanitaria ordinaria “le prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danno per le persone interessate” [art. 2, lett. A2];
2. che per le prestazioni indispensabili diverse dall’assistenza sanitaria d’urgenza i citati accordi nazionali stabiliscono che tali prestazioni sono assicurate mediante “riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni”;
3. che, in conseguenza, per le prestazioni non garantite nei giorni festivi (come nel caso di specie) comunque debbono essere individuati dei contingenti di personale idonei a garantire il contemperamento del diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente garantiti che, nella fattispecie, sono quelli particolarmente importanti del diritto alla salute nella sua massima espressione del diritto alla vita;
4. che, pertanto, l’ordine di servizio dell’azienda con il quale è stato comandato in servizio il personale impiegato nelle prestazioni di radioterapia ed oncologia non costituisce individuazione unilaterale di un nuovo servizio, ma specificazione della previsione degli accordi nazionali citati;
5. che, pertanto, i singoli non potevano disattendere l’ordine di servizio diretto a garantire il bene fondamentale del diritto alla salute;
VALUTA NEGATIVAMENTE
il comportamento delle RSA / CGIL dell’Ospedale S. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Fatebenefratelli con riguardo all’astensione del 18.10.2002 rilevando la violazione dell’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili ex art. 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 ed artt. 2 e 3 degli accordi nazionali di settore del 20, 25 e 26.9.2001 valutati idonei, con delibera n. 01/155 del 13.12.2001;
RITENUTO
1. che, nel caso di specie, la sanzione, ex art. 4 legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, vada computata sui contributi sindacali versati dall’azienda alla CGIL FP di Roma;
2. che ai fini della determinazione della sanzione deve essere valutato con favore il comportamento del sindacato in oggetto che in occasione dello sciopero del
19.5.2003 si è impegnato per assicurare le menzionate prestazioni di radioterapia ed oncologia;
3. che allo stato il soggetto proclamante non risulta recidivo;
DELIBERA
la sospensione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000 dei contributi sindacali versati dall’azienda alla CGIL FP di Roma per un ammontare economico di Euro 2582,00 (duemilacinquecentottantadue/00);
INDICA
secondo l’articolo 4, comma 4-quater e 4-sexties della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, il termine di 60 giorni, a decorrere dalla notificazione della presente delibera, per l’esecuzione delle predette sanzioni da parte del datore di lavoro;
PRESCRIVE
ai sensi dell’art. 13, lett. i) all’Ospedale X. Xxxxxxxx Xxxxxxxx “Fatebenefratelli” di Roma di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero;
AVVERTE
che ai sensi dell’art. 4, comma 4-quater della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, il legale rappresentante pro tempore dell’azienda deve comunicare alla Commissione stessa l’esecuzione delle sanzioni ai soggetti collettivi entro trenta giorni dall’esecuzione stessa o l’eventuale impossibilità;
DISPONE
la notifica della presente delibera alle parti interessate (Osp. X. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Fatebenefratelli ROMA / CGIL FP Roma e RSA), nonché la trasmissione della stessa delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute.
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COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 03/25 Regione Veneto Seduta del 23.1.2003
LA COMMISSIONE
nel procedimento (pos. n. 13562) ha adottato la seguente delibera:
PREMESSO
1. che con nota del 6.5.2002 il Dirigente regionale della Regione Veneto chiedeva alla Commissione un parere interpretativo sull’identico art. 4 dei tre accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero nel servizio pubblico sanitario del 20, 25 e 26 settembre 2001, tutti valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, formulando i seguenti quesiti: a) se le disposizioni dell’art. 4, comma 4, riguardino tutti gli scioperi o solo quelli interessati dal principio di rarefazione oggettiva; b) se la Regione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, è tenuta a comunicare lo sciopero regionale solo alle aziende sanitarie o anche agli organi di stampa e radiotelevisivi;
CONSIDERATO
1. che l’art. 4, comma 2, dei citati accordi nazionali del 20, 25 e 26 settembre 2001 dispone che “la proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di area deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali deve essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità; la proclamazione di scioperi nell’ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5, comma 9”;
2. che il comma 3, ultima lettera prevede “in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in 48 ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1”;
3. che il successivo comma 4 prevede che “il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero”;
ESPRIME L’AVVISO
che:
a) la disposizione dell’art. 4, comma 4, degli accordi nazionali per il servizio sanitario nazionale del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, riguarda solo gli scioperi di cui al precedente comma 3 ultima lettera;
b) ai sensi dell’art. 4, comma 2, degli accordi nazionali per il servizio sanitario nazionale del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei dalla Commissione con delibera n. 01/155 del 13 dicembre 2001, la Regione è tenuta a comunicare i tempi e le modalità dello sciopero non solo alle aziende del servizio sanitario nazionale, ma anche agli organi di stampa e alle radiotelevisioni indicate nel precedente comma 2 dell’art. 4 al più presto e almeno cinque giorni prima dell’astensione;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all’ARAN ed alla Regione Veneto.
DELIBERE DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTI DI CARATTERE GENERALE19
Si riportano, di seguito, i riferimenti essenziali alle deliberazioni di carattere generale adottate dalla Commissione, che contengono importanti disposizioni in ordine alla proclamazione ed alle modalità di attuazione delle astensioni collettive dal lavoro.
1) Modalità di proclamazione dello sciopero:
In data 12.2.2003 (verbale n. 490) la Commissione ha segnalato l’opportunità che l’atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni):
“In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga:
a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx:
l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
Si ricorda infine che l’atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l’attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l’invio di copia dell’atto di proclamazione anche alla Commissione.
Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla Commissione di Garanzia l’eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per
19 Sono allegate solo le delibere di orientamento generale, ove non già riportate integralmente.
accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell’autorità competente ad emanare l’ordinanza di precettazione.
2) Proclamazioni plurime:
Delibera di indirizzo in tema di proclamazioni plurime nel verbale n. 495 del 19.3.2003, con la quale la Commissione ha stabilito che la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.”.
3) Astensione dal lavoro straordinario:
Delibera n. 03/130 dell’11.09.2003 - orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario – nella quale sono stati enunciati i seguenti principi: 1. l’astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l’effettuazione del primo; 5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; 6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario”.
4) Sciopero e assemblee:
Delibera assunta in data 19 giugno 2004, ai sensi della quale: “Stanti le differenze sussistenti tra sciopero e assemblea, la disciplina legislativamente prevista per il primo non si estende automaticamente alla seconda. Tuttavia, secondo l’indirizzo ripetutamente espresso dalla medesima in numerose delibere, le sospensioni dal lavoro per cause diverse dallo sciopero – ove siano idonee a determinare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio – sono assoggettate agli obblighi legali del preavviso e della determinazione della durata ed inoltre – ove la sospensione per entità, durata e modalità, incida sul minimo di funzionamento fisiologico del servizio che deve essere comunque assicurato secondo la legge n. 146/90 – anche l’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili (vedi tra le altre le delibere n. 22.10.1998, 9.7 – 18 giugno 1998 n. 8.11). Riguardo poi alle assemblee permanenti dei lavoratori in orario di lavoro che incidano sulla regolarità dell’erogazione del servizio, secondo il costante orientamento della Commissione si configurano anch’esse come una forma di sciopero soggetta alle
prescrizioni della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 (vedi a tal fine le delibere n. 03/51, del 27.3.2003, 00/205 del 7 settembre 2000; n. 01/147 del 29.11.2001; n. 99/469 del 22.7.1999). Nel caso di specie, infine, dovrà appurarsi ai sensi del CCNL se l’assemblea sia stata regolarmente richiesta ed autorizzata, secondo le forme e le modalità di cui al contratto e alla legge (Statuto dei Lavoratori). In caso contrario potrebbe configurarsi l’ipotesi di un aggiramento delle disposizioni di cui alla legge n. 146/90 e successive modifiche.”
Nella seduta del 1° aprile 2004 la Commissione ha ulteriormente precisato “che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi.
Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”.
Deliberazione: 03/130 Orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario
Seduta del 11.9.2003
LA COMMISSIONE
adotta all’unanimità la seguente delibera di indirizzo
PREMESSO
1. che secondo il costante orientamento della Commissione di Garanzia l’astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero;
2. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l’indicazione altresì del termine di durata dell’astensione stessa, nei seguenti accordi:
a) Accordo del 1 ‘ marzo 2001 riguardante il settore dei servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività: art. 11 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. "Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni ‘singola astensione collettiva dal lavoro straordinario”.
b) Accordo del 15 gennaio 2002 riguardante i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi: art. 10 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. "Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario”.
c) Accordo del 18 giugno 2001 riguardante i servizi pubblici essenziali svolti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario: art. 13 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. "Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario".
d) Accordo del 23 gennaio 2001 riguardante il settore del credito ABI; Art. 8 - "Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con delibere e gli orientamenti della Commissione di garanzia”, così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali "ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni”;
e) Accordo del 27 febbraio 2001 riguardante il settore del credito FEDERCASSE; Art. 8 - "Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con le delibere e gli orientamenti della Commissione di Garanzia ", così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali "ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni" ;
3. tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l’indicazione altresì del termine di durata dell’astensione stessa, nelle seguenti provvisorie regolamentazioni:
a) Regolamentazione provvisoria del 25 luglio 2002 riguardante il settore delle telecomunicazioni: art. 12 - Altre forme di azione di sciopero: "La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti.
Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare e dalla reperibilità, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non può essere superiore ad un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all’intervallo, regolato all’art. 6) della presente regolamentazione e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione di sciopero e la proclamazione della successiva.
Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000";
b) Regolamentazione provvisoria del 7 marzo 2002 riguardante il settore del servizio postale: 10. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: "La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti. Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all’intervallo, regolato dal punto 4 della presente proposta e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva";
4 che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l’indicazione del termine di durata dell’astensione stessa, nei seguenti accordi:
a) Accordo del 18 aprile 2001 (testo coordinato), riguardante il settore del trasporto ferroviario: Art. 3. Norme generali "Lo sciopero consiste: (...) - nell’astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie ";
b) Accordo del 1 ° agosto 2000, e successive modifiche, riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo Tirrenia : "Sono considerati scioperi e pertanto rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/90, così come più volte
deliberato dalla Commissione di Garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie nonché i ritardi in partenza delle navi”;
c) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo della RAI - Art. 3. lett. c): Modalità di Proclamazione e Preavviso minimo "La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni potrà avere ad oggetto un singola azione di sciopero, compresa l’astensione dalle prestazioni accessorie e/o complementari (intendendosi per esse, ai fini del presente accordo, le prestazioni di lavoro supplementare, straordinario e la reperibilità) ";
5. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l’indicazione del termine di durata dell’astensione stessa, nella seguente regolamentazione provvisoria:
a) Regolamentazione provvisoria del 4 ottobre 2001 riguardante il settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale; 11. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: "La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti ".
RILEVATO
Invece, che nei seguenti accordi e regolamentazioni provvisorie la questione non è espressamente regolata:
1) Accordo del 1° giugno 2000 riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo FS;
2) Accordo del 26 ottobre 2000 riguardante il personale della Banca d’Italia;
3) Accordo del 3 novembre 2000 riguardante il personale dell’Ufficio Italiano Cambi;
4) Accordo del 4 dicembre 2000 riguardante i giornalisti RAI;
5) Accordo dei 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale;
6) Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa
7) Accordo del 26 settembre 2001 riguardante (area della dirigenza medica e veterinaria;
8) Xxxxxx di autoregolamentazione nel settore della medicina generale
9) Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici;
10) Accordo del 7 maggio 2002 riguardante personale dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali;
11) Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali;
12) Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo;
13) Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 riguardante il settore del trasporto locale
RITENUTO OPPORTUNO
predeterminare in linea generale, per assicurare certezza ai rapporti nei settori in cui manchino previsioni in tal senso, le regole applicabili alle astensioni dal lavoro straordinario nonché il periodo oltre il quale la durata dell’astensione dal lavoro straordinario debba essere considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi e regolamentazioni provvisorie;
ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA DI INDIRIZZO
1. L’astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod;
2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione;
3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni;
4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni. dopo l’effettuazione del primo;
5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03;
6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti interessate
o0o0o0o0o0o0o
verbale 495
19 marzo 2003
La proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.
o0o0o0o0o0o0o
Deliberazione: 03/45 Tempestività nella revoca di un’astensione dal lavoro a seguito di indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod.
Seduta del 12.3.2003
LA COMMISSIONE
VISTO l’art. 13, comma 1, lett. d), legge 146/1990 e ss. mod., ai sensi del quale la Commissione “indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all’esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all’astensione collettiva”;
RITENUTO di dover dare puntuale applicazione a tale prescrizione provvedendo alla comunicazione delle indicazioni ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. immediatamente e, pertanto, non appena avuto conoscenza della proclamazione di un’astensione dal lavoro;
RITENUTO che l’art. 13, comma 1, lett. d) nel prevedere l’immediatezza dell’intervento della Commissione esprime la ratio di dar corso ad un procedimento rapido e tempestivo in tutte le sue fasi e ciò anche ai fini della valutazione della legittimità della revoca ai sensi dell’art. 2, comma 6;
RITENUTO che, in caso di notevole intervallo di tempo tra la proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero, è opportuno evitare possibili effetti distorsivi della rarefazione e, al tempo stesso, acquisire tempestivamente la notizia in ordine alla conformazione o meno da parte delle XX.XX. interessate dell’indicazione della Commissione ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod;
DELIBERA
- i soggetti interessati che intendano adeguarsi all’indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. devono revocare lo sciopero,
oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione;
- la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica -, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Infrastrutture e Trasporti, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei datori di lavoro, nonché la pubblicazione sul sito Internet.