CONTRATTO
Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx della Provincia di Xxxxxxxx Xxx XXXX Xxxxxx 00-00
Contratto applicativo n. 1 per l’affidamento dal 01/06/2018 al 31/05/2021 delle attività manutentive (lavori) per gli immobili affidati in gestione ad ACER PIACENZA per gli anni 2018 – 2021 | |
CUP: H11C17000010009 | CIG: |
Indice:
APPLICATIVO discendente da ACCORDO QUADRO
articolo 54 decreto legislativo n. 50 del 2016
PREMESSA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del contratto. Articolo 2 Ammontare del contratto
Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Articolo 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
Articolo 8 Oneri a carico dell’appaltatore. Articolo 9 Contabilità dei lavori.
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo. Articolo 11 Variazione dei lavori
Articolo 12 Anticipazione -Pagamenti in acconto- Pagamenti a saldo. Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. Articolo 15 Risoluzione del contratto.
Articolo 16 Cessione del credito Articolo 17 Controversie
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Articolo 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale Articolo 21 Subappalto.
Articolo 22 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. Articolo 23 Obblighi assicurativi.
Articolo 24 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25 Documenti che fanno parte del contratto. Articolo 26 Richiamo alle norme legislative e regolamentari. Articolo 27 Codice Etico e MOG
Articolo 28 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. Articolo 29 Trattamento dei dati personali
CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN
DATA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEI FABBRICATI ERP SITI IN PIACENZA E PROVINCIA GESTITI DA ACER PER GLI ANNI 2018/2021
PERIODO 01/06/2018– 31/05/2019
Repertorio n.
del
SCRITTURA PRIVATA
L’anno duemila diciotto, il giorno del mese di Maggio in una sala degli uffici dell’Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx della Provincia di Piacenza ACER Piacenza, sita in Xxxxxxxx Xxx XXXX Xxxxxx 00-00.
Tra:
Tra:
a)- ARCH. XXXXXXXX XXXX nato a
il , codice fiscale
, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell’Azienda, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di Acer Piacenza, che rappresenta nella sua qualità di Presidente di Acer Piacenza di seguito nel presente atto denominata semplicemente stazione appaltante
caso Impresa singola
b)-
nato a il
codice fiscale:
domiciliato per la sua carica presso la sede legale di in qualità di legale rappresentante dell’impresa con sede in Via , codice fiscale e partita IVA che agisce quale impresa singola (di seguito anche appaltatore);
caso Ati
b)-
nato a il
codice fiscale:
domiciliato per la sua carica presso la sede legale di in qualità di legale rappresentante dell’impresa con sede in Via , codice fiscale e partita IVA che agisce quale impresa Capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito anche “appaltatore”) costituito con atto Dott. notaio in Via in data n. di rep, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa con sede in
codice fiscale e partita IVA
2 - impresa con sede in
codice fiscale e partita IVA
PREMESSO
a) che con Delibera del C.d.A di Acer Piacenza n. 248/02 in data 15/11/2017, è stato approvato il progetto esecutivo e la relativa Determinazione a contrarre di cui all’Art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 con la quale è stata indetta Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 finalizzata alla stipulazione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 della durata di anni tre, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
b) che in seguito a esperimento di Procedura Aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con Deliberazione del C.d.A di Acer Piacenza n. in data i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla summenzionata Impresa/ATI che ha offerto un ribasso percentuale sui
lavori del %;
c) che il possesso dei requisiti dell’Impresa/ATI aggiudicataria autocertificati in sede di gara è stato verificato positivamente, come risulta da Determinazione del Responsabile del Procedimento Xxx.
Xxxxxxx Xxxxxxx n.
in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva
di cui alla precedente lettera b) ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016;
d) che ai fini della stipula del presente contratto applicativo n. 1 Acer ha provveduto a verificare la permanenza in capo all’Impresa/ATI dei requisiti di ordine generale e speciale;
e) che in data le parti hanno sottoscritto con atto pubblico notarile presso lo Studio del Notaio Dott. , l’Accordo Quadro Rep. n. Raccolta , registrato in Piacenza il al n. Serie , contenente tutte le norme e pattuizioni riguardanti il presente appalto;
f) che con la stipula del presente contratto applicativo n. 1 l’Appaltatore si obbliga ad accettare quanto stabilito dall’Accordo Quadro e da tutti gli elaborati contrattuali, nessuno escluso;
g) solo caso ATI
che l’Associazione Temporanea d’Imprese è così costituita:
► Capogruppo corrente in Via C.F
► Mandante corrente in Via C.F
h) che ai sensi dell’Art. 45 c. 8 del D.lgs n. 50/2016, l’ATI ha dichiarato in sede di gara che i lavori in fase esecutiva saranno così suddivisi:
► Impresa (Capogruppo) eseguirà i lavori ricadenti nelle categorie per un importo percentuale pari al %
► Impresa (Mandante) eseguirà i lavori ricadenti nelle categorie per un importo percentuale pari al %
i) che con atto Rep. n.
in data
del Notaio , con Studio in
l’ Impresa Mandante ha conferito ai sensi dell’Art 48 c. 8 del D.Lgs n. 50/2016 Mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo.
Alla Capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dell’Impresa Mandante nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazione e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto.
l) che ai fini dell’articolo 3 comma 5 della legge n. 136 del 2010: il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ;
m) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: H11C17000010009.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni generali di esecuzione delle attività citate in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 20/2016 (nel seguito «Codice dei contratti») e della ulteriore normativa vigente in materia.
L’Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento delle attività manutentive (lavori) per gli immobili affidati in gestione ad ACER PIACENZA per gli anni 2018 – 2021, comprendente:
- Servizio di reperibilità e pronto intervento
- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro sono dettagliatamente specificati all’Art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente Accordo.
ACER PIACENZA è dotata di un sistema informativo specifico per la gestione del processo manutentivo afferente al presente appalto (vedere allegato 3 - “Specifiche sistema informativo ACER PIACENZA”). L’assuntore dovrà, pertanto, necessariamente utilizzare tale sistema informativo basato su tecnologia web che permetterà l’accesso differenziato e controllato di tutti i soggetti coinvolti nel processo manutentivo.
La Ditta appaltatrice ha l’onere di installare detto programma e corrispondere alla Ditta fornitrice del software eventuale quota di licenza ed esercizio, nonché quota di licenza per utilizzo data base sistema “Oracle”.
Si precisa che tutti i dati contenuti nel database del sistema informativo sono di proprietà esclusiva di ACER PIACENZA che ne concederà l’uso all’Assuntore per la sola durata dell’appalto.
Il sistema informativo (Sigim Web) gestisce i seguenti processi:
- Gestione richieste di intervento;
- Gestione degli ordini di lavoro;
- Gestione e contabilizzazione degli interventi manutentivi su ordini di lavoro (previa verifica in contradditorio con tecnici ACER del servizio manutenzione);
- Inserimento e gestione foto, documenti, elaborati grafici ove richiesto.
Sono altresì a carico dell’Assuntore le dotazioni hardware necessarie per il corretto utilizzo del sistema informativo.
2. L’Accordo Quadro riguarda interventi non predeterminati nel numero e nell’esatta ubicazione, ma soltanto sulla base degli importi stimati e della loro localizzazione complessiva.
All’Accordo Quadro sarà data attuazione con:
• la stipula tra la Stazione Appaltante e l’Assuntore dei singoli contratti applicativi per l’attivazione dei lavori a misura compresi nell’appalto conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell’offerta tecnica ed economica presentata.
• la trasmissione all’Assuntore, a cura della Stazione Appaltante di “Ordinativi” per l’esecuzione, nel contesto dei suddetti Contratti applicativi, degli specifici lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. I contratti applicativi sono stipulati a misura a firma digitale soggetti a registrazione in caso d’uso; L’Affidatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fin tanto che Acer non avrà dato luogo ai relativi contratti applicativi.
Articolo 2. Ammontare del contratto
1. L’importo stimato del presente contratto applicativo ammonta a:
euro + IVA (diconsi euro / di cui: a) euro + IVA per lavori veri e propri così suddivisi:
euro + IVA per lavori al netto del ribasso di manutenzione ordinaria euro + IVA per lavori al netto del ribasso di manutenzione straordinaria
b) euro + IVA per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3 lett. eeeee) del D.lgs 50/2016.
4. SOLO PER IL PRIMO LOTTO:
Tutte le richieste di intervento da parte degli utenti e altri soggetti, saranno ricevute dalla Ditta Appaltatrice aggiudicataria del Lotto 1, tramite call center attivo h 24/24 contrattualmente a suo carico, e registrate tramite programma sopramenzionato “Sigimweb”. Successivamente sempre via informatica, ACER PIACENZA vaglierà le richieste, e a suo giudizio insindacabile valuterà quelle da trasformare in buoni di lavoro che l’appaltatore potrà successivamente “visionare” direttamente dal programma e “processarli” per la loro realizzazione.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, contenuti nell’Accordo Quadro.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto applicativo, anche se non materialmente allegati: l’Accordo Quadro e tutti i suoi allegati.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000
n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di all’indirizzo: Via
presso la sede legale della Impresa capogruppo .
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati il giorno 01/06/2018.
2. Il presente contratto applicativo ha inizio dalla data del verbale di consegna dei lavori e termina decorsi 365 giorni.
Articolo 6. Penale per i ritardi
1. In caso di inosservanza alle prescrizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, saranno applicate all’Appaltatore le penali con le modalità di cui all’Art. 19 del Capitolato speciale d’Appalto.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori unicamente al verificarsi delle condizioni di cui Art. 7 dell’Accordo Quadro e Artt. 17 e 18 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri indicati agli Artt. 59 e 60 del Capitolato Speciale.
2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
Articolo 9. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto indicato agli Artt. 23-24-25 del Capitolato Speciale d’Appalto e Art 9 dell’Accordo Quadro.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 11. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 del D. Lgs 50/2016.
2. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15 % (quindici per cento) dell’importo del contratto stipulato.
3. Dovrà essere sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44, del CsA con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l’adeguamento dei piani operativi.
Articolo 12. Anticipazione- Pagamenti in acconto - Pagamenti a saldo (Artt. 27 28 e 29 del Capitolato speciale)
Anticipazione (Art. 27 CsA)
Ai sensi dell’Art. 26 ter del D.L. n. 69/2013 è corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione pari al 20% dell’importo del primo contratto applicativo.
Per i successivi contratti applicativi, l’erogazione della relativa anticipazione sarà subordinata secondo quanto disposto dalla legislazione vigente al momento della stipula.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria secondo quanto disposto dall’Art. 35 c. 18 del D.lgs 50/2016;
La Stazione Appaltante provvederà all’erogazione dell’anticipazione entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori di cui al contratto applicativo.
L’anticipazione verrà compensata mediante ritenuta pari al 20% su ogni certificato di pagamento emesso nel corso dell’anno fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione stessa e contestualmente la garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotta.
Pagamenti in acconto (Art. 28 C.A)
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del presente CSA, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00.
2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale previo rilascio del documento di regolarità contributiva.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con
l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (CINQUE per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e dei subappaltatori, ai sensi dell’articolo 54 del presente CSA;
b) agli adempimenti di cui agli artt. 49 e 50 del presente CSA in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine viene applicato quanto disposto dall’art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.
Pagamento dei subappaltatori (Art. 50 CSA)
1. Ai sensi dell’art. 105 comma 13, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. ACER PIACENZA non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’Aggiudicatario non avrà ottemperato all’obbligo di cui ai commi precedenti.
Pagamenti a saldo (Art. 29 C.s.A)
1. Il conto finale dei lavori riferiti ad ogni contratto applicativo, è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (QUINDICI) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 28, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D. Lgs. 50/2016.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 28, commi 7 e 8 del capitolato speciale.
Articolo 13 Ritardi nel pagamento
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto (Art. 30 C.s.A)
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea in vigore all’inizio del semestre maggiorato dell’8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso d’interesse applicato dalla BCE.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo (Art. 31 C.s.A)
1. Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea in vigore all’inizio del semestre maggiorato dell’8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso d’interesse applicato dalla BCE.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione (Art. 567b X.xX)
1 In considerazione del tipo di lavori che dovranno essere eseguiti al termine di ogni Contratto annuale, verrà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione per ogni singolo affidamento di manutenzione straordinaria, come previsto dalla normativa ed un ulteriore certificato di regolare esecuzione per gli interventi di manutenzione ordinaria.
2 Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea (art. 35 D.Lgs 50/2016), il certificato di collaudo dei lavori è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.
3 Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4 Durante l’esecuzione dei lavori ACER PIACENZA può effettuare operazioni di controllo, di collaudo parziale, di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
5 Il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
6 Il collaudo ha lo scopo di verificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
7 A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al rilascio del verbale di collaudo, sarà a carico dell'Appaltatore la gratuita manutenzione dei lavori eseguiti, con espresso avvertimento che, ove l'appaltatore non vi provveda nel termine stabilito dall'Amministrazione, potrà questa direttamente provvedervi a spese del medesimo.
8 Si rammenta che sono a carico dell'Assuntore (operai, materiali e mezzi d'opera) tutti gli interventi di assistenza per l'effettuazione delle operazioni di "collaudo generale" anche in corso d'opera e di quelle preliminari.
9 Dovranno inoltre essere acquisite, per essere presentate al Collaudatore, tutte le certificazioni relative a prove di laboratorio ordinate dalla D.L., nonché le eventuali certificazioni di garanzia rilasciate dalle Ditte produttrici di materiali, componenti od apparecchiature.
10 Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, I'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.
Articolo 15. Risoluzione del contratto. (Art. 55 e 56 del C.s.A)
1. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha diritto di promuovere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni:
a) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Aggiudicatario;
b) abbandono dell’attività lavorativa salvo che per causa di forza maggiore accertate dal R.U.P.;
c) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti i lavori;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
e) gravi danni provocati a locali e attrezzature di proprietà o in gestione alla stazione appaltante;
f) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile.
2. Più in generale le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale per i quali non sia prevista diversa penalità danno al R.U.P. il diritto di risolvere il contratto, previa diffida con l’obbligo dell’Appaltatore.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5 L’eventuale risoluzione del Contratto applicativo, determinerà l’automatica risoluzione dell’Accordo Quadro.
Clausola Risolutiva Espressa
1 Il presente contratto sarà risolto di diritto su dichiarazione di ACER PIACENZA nei seguenti casi:
a) nel caso di sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi o lavori oggetto del presente capitolato per un periodo continuativo superiore a trenta giorni ovvero per un periodo temporale complessivo, anche non continuativo, superiore a cinquanta giorni all’interno di un periodo pari a 360 giorni;
b) in caso di negligenza dell’Assuntore, lo stesso sarà considerato negligente qualora nell’anno cumulasse penali per un importo pari o superiore al 3% del valore annuo del presente contratto;
c) sia accertata inadempienza agli ordini impartiti dal Responsabile di ACER PIACENZA in merito alla esecuzione delle opere e dei servizi conformemente al contratto, al Capitolato di appalto, alla descrizione dei lavori ed a tutti i documenti contrattuali;
2 Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, ACER PIACENZA potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all’Assuntore entro 30 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte di ACER PIACENZA.
3 Avvenuta la risoluzione, ACER PIACENZA comunicherà all’Assuntore la data in cui dovrà aver luogo la consegna della frazione dei lavori eseguiti.
Tale data potrà essere differita da ACER PIACENZA per un termine necessario al perfezionamento delle procedure per individuare un nuovo o nuovi Assuntori e consentire l’affidamento delle prestazioni, comunque non oltre 180 giorni dalla comunicazione da parte di ACER PIACENZA di avvalersi della clausola risolutiva espressa; l’Assuntore rimane tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente capitolato fino a tale termine, assicurando la continuità dei lavori e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo od ai nuovi Assuntori.
4 L’Assuntore sarà obbligato all’immediata consegna dei lavori nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari lavori eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei Servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
5 ACER PIACENZA si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Assuntore il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze dell'Assuntore; comunque ACER PIACENZA avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al
conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Assuntore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con l’Assuntore, ACER PIACENZA tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso.
6 Rimane salva la generale facoltà di risoluzione in caso di inadempimento.
7 Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenti che costituiscono causa di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata mandante ed alla prestazione od alle prestazioni dalla stessa assunte è facoltà di ACER PIACENZA risolvere il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi è facoltà del raggruppamento procedere alla sostituzione dell’impresa mandante con altra qualificata almeno in misura analoga ovvero procedere all’esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque direttamente qualificato.
8 In caso di fallimento dell’Assuntore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento entro 12 mesi dall’avvio dell’appalto per i motivi di cui ai precedenti punti, ACER PIACENZA si riserva la facoltà, di interpellare il secondo classificato nella gara d’appalto al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento nello stesso termine precedente del secondo classificato, ACER PIACENZA si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato alla gara d’appalto e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
Articolo 16. Cessione di credito.
1 E’ vietata la cessione del contratto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106 c. 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Articolo 17. Controversie.
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 51 del Capitolato Speciale e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Piacenza ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 23 c. 16 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva
Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al CSE gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. In ottemperanza alle disposizioni di cui al protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti con la Prefettura di Piacenza, l’Impresa/ATI Appaltatrice, nelle persone del legale rappresentante/dei legali rappresentanti delle Imprese costituenti il raggruppamento, con il presente contratto si obbligano al rispetto delle seguenti clausole contrattuali:
1) La sottoscritta Impresa/ATI dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto in data 15/07/2014 presso la Prefettura di Piacenza, consultabile al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
2) La sottoscritta Impresa/ATI si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed i servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3) La sottoscritta ATI si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
4) La sottoscritta Impresa/ATI si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire nell’immediato, eventuali iniziative di competenza;
5) La sottoscritta Impresa/ATI dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.lgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predetti penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;
6) La sottoscritta Impresa/ATI dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
7) La sottoscritta Impresa/ ATI dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti relativi ai contratti di cui al Protocollo di legalità, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
8) La sottoscritta Impresa/ATI a si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’Imprenditore, degli organo sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale;
9) La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli Artt. 317,318,319,319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale.
2. Nei casi di cui ai punti 8) e 9) l’esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinata alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante ed Impresa aggiudicataria.
3. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Clausola risolutiva espressa
1. Si dà atto che Acer, ai sensi dell'articolo 91 del D.L n. 159/2011 con Prot. Siceant n. del
, ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di Piacenza (attraverso l’utilizzo della piattaforma Siceant messa a disposizione dalla Banca Dati Nazionale Antimafia BDNA), richiesta di Informativa antimafia nei confronti dell’Impresa al fine di verificare l’assenza delle cause ostative di cui all’Art. 91 del D.L: n. 159/2011 e che alla data di stipula del presente contratto non è pervenuto il relativo esito.
2. Ai sensi dell’Art. 3 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 15/07/2014 tra Acer e Prefettura di Piacenza, il presente contratto, in considerazione dell’urgenza con cui devono iniziarsi i lavori, viene sottoscritto in assenza di informativa antimafia, il contraente dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al presente
articolo qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del presente contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.L. 159/2011
Articolo 21. Subappalto.
1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2 L’appaltatore può avvalersi del subappalto secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.lgs 50/2016 alle condizioni stabilite dagli artt. 48, 49 e 50 del capitolato speciale.
3 Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.
Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto l’Impresa/l’ATI ha prestato ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 apposita cauzione definitiva n. emessa da in data
corrispondente al primo anno di durata dell’appalto a garanzia del presente 1 contratto applicativo per l'importo di euro pari al per cento dell’importo di ogni singolo contratto applicativo (cauzione ridotta del % a termini dell’Art.93 del D.l 50/2016 e s.m.i.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 23. Obblighi assicurativi.
Ai sensi dell’articolo 103 c. 7 del Codice dei contratti, l’appaltatore contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. A tal fine l’appaltatore ha prestato garanzia assicurativa n. emessa da in data la quale copre tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati nonché tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza è redatta secondo lo Schema tipo 2.3 e Scheda Tecnica 2.3 di cui al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 e prevede:
partita 1) per le opere
partita 2) per le opere preesistenti
partita 3) per demolizioni e sgomberi: copertura assicurativa per responsabilità civile par ad € 500.00,0
b) la polizza dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
Articolo 24. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.
1. Le parti danno atto che l’ATI appaltatrice ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara;
c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;
d) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;
g) l’offerta tecnica
Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancore in vigore.
Articolo 27 (Xxxxxx etico e MOG D.lgs 231/2001)
1 La controparte dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs n. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione adottati da ACER ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, approvati con Delibera del Consiglio d’Amministrazione di Acer n. del .
2 La controparte dichiara pertanto che, nell’esecuzione del presente contratto, si asterrà dal compiere atti od omissioni che siano in violazione con i principi del Codice Etico e MOG adottati da ACER, o tali comunque da integrare gli estremi di alcuno dei reati di cui alla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa dell’Acer.
3 Ogni violazione dei principi e disposizioni di cui al Codice Etico, e al Modello di organizzazione e gestione, nonché la commissione, anche sotto forma di semplice tentativo, dei reati contemplati dal D. Lgs n. 231/01 e s.m.i., legittimano ACER a risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. e ciò a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario per le suddette violazioni e/o all’esito dello stesso. Resta in ogni caso ferma la responsabilità della controparte per eventuali perdite, danni diretti ed indiretti e spese derivanti ad ACER dalla violazione dei principi e delle disposizioni di cui sopra”.
4 I suddetti documenti, sono depositati agli atti dell’Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx della Provincia di Piacenza unitamente alla citata deliberazione di approvazione e sono sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione. Essi si intendono richiamati nel contratto, anche se non materialmente allegati.
Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
0.Xx presente contratto viene stipulato con scrittura privata a firma digitale soggetta a registrazione in caso d’uso.
Articolo 29 (Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs n. 196/2003, si informa e la Ditta Appaltatrice acconsente che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente contratto verranno trattati in ottemperanza al codice della privacy:
- con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e o automatizzati utilizzati per finalità riguardanti la gestione e l’esecuzione dell’obbligazione del contratto; gli adempimenti di obblighi di leggi di regolamenti, normativa comunitaria e o disposizioni di organi pubblici
2. Il trattamento dei dati è:
- necessario per l’esecuzione e la gestione del contratto;
- obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria e o disposizione di organi pubblici;
3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione;
- al personale dipendente di Xxxx responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- agli Istituti di credito per il pagamento delle fatture;
- ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge:
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90;
4. Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore di Acer Piacenza. La ditta potrà richiedere la lista dei responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’Art.7 del Codice della privacy ed in particolare ottenere da Titolare la conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione delle finalità del trattamento, la cancellazione l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, inoltrandone richiesta all’Acer di Piacenza. In qualità di Responsabile nominato, ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di privacy. In particolare, dovrà:
- osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali trattati;
- garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: Piacenza,
LA DITTA APPALTATRICE ACER PIACENZA
( ) (Arch. Xxxxxxxx Xxxx)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano espressamente per iscritto gli artt. 3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29 del presente contratto.