MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, svolta ai sensi degli articoli 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del Decreto Lgs.vo 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con procedura ristretta e accelerata, per la fornitura di apparati hardware e servizi per il consolidamento ed evoluzione dell’attuale infrastruttura “IT” del CED Interforze.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladodici, addì del mese di in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23.5.2007, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l’8.6.2007, Visto n. 3331- sono presenti:
1) Il Dott. , agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) il Sig. , nato a il - nella sua qualità di della Società con sede legale in , - il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di , codice fiscale n. - con oggetto sociale , come meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di
.
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE:
a) il Comitato Tecnico Consultivo, nella seduta del 09 agosto 2012, ha espresso parere favorevole all’espletamento della gara d’appalto ;
b) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 7 settembre 2012 n. 2012/S 172-284422, ad esperire un
appalto in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e dal successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n.104 del 7 settembre 2012 nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio;
c) sono pervenute n. offerte e che l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del , è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società , con sede legale in , al prezzo complessivo di oltre
I.V.A. al 21%;
d) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto l’acquisizione di apparati hardware e servizi necessari alla realizzazione del progetto di consolidamento ed evoluzione dell’attuale infrastruttura “IT” del CED Interforze, sito in Xxxx, Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx x. 0.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi all'allegato "A" al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all’offerta dell’Impresa n. del che, benché non allegati e custoditi agli atti, dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
L’Impresa si obbliga a fornire alle medesime condizioni tecnico economiche tutte le ulteriori prestazioni, se richieste dall’Amministrazione, per 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell’esecutività del contratto nei modi di legge, termine oltre il quale il presente contratto sarà ritenuto esaurito e nulla sarà più dovuto dalle parti.
Fornitura:
Costituisce oggetto della fornitura quanto segue:
− n. 2 Server IBM Power 780 di fascia Enterprise;
− manutenzione server IBM Power 595 di fascia Enterprise;
− n.1 upgrade server IBM Power 595 di fascia Enterprise;
− n. 2 Console di Gestione Sistemi (Hardware Management Console);
− n. 2 armadi Rack;
− licenze DB2;
− servizi professionali.
L'ammontare complessivo del contratto è di € , cui sono da aggiungere €
per I.V.A. al 21%, per un valore massimo complessivo non superabile di €
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d' Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr.207;
g) le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d) (e) ed (f), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L’Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f ) e g), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che
siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’esecuzione del contratto – Responsabile di Progetto)
Ai sensi dell’art. 119 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’esecuzione” del contratto con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto. Il Direttore dell’esecuzione contrattuale assicura altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Collaudo e Termini di adempimento)
Entro 60 (sessanta)giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta approvazione ed esecutività del contratto nei modi di legge, da effettuare mediante raccomandata A/R da parte dell’Amministrazione, l’Impresa dovrà approntare al collaudo, presso locali dell’Amministrazione, l’intera fornitura prevista al precedente articolo 1.
Contestualmente l’Impresa, dovrà presentare un “Piano dei Collaudi” contenente un efficiente programma di test e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema fornito.
Tale “Piano dei collaudi”, che rappresenterà la base di tutte le attività di collaudo finale della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell’esecuzione del contratto.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei collaudi” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Ai fini dell’applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento ( giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, del predetto “Piano dei Collaudi” ; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell’Amministrazione.
Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del Piano dei Collaudi nel caso di valutazione negativa in prima istanza.
Il collaudo della fornitura sarà eseguito presso il luogo di consegna da un'apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. del 7 agosto 1992, n. 417.
Le prove di collaudo dovranno verificare la conformità della fornitura con le specifiche tecniche indicate nell'allegato tecnico "A", che costituisce parte integrante del presente contratto, e sarà eseguito in conformità con le indicazioni del “Piano dei collaudi”, oltre ad ogni altra prova e verifica, anche funzionale, che la Commissione riterrà necessaria.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione di Collaudo tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutti i collaudi previsti nel corso della fornitura saranno effettuati alla presenza delle parti.
Il certificato di collaudo sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data del collaudo stesso.
Il mancato rispetto dei termini indicati ai capoversi 1, 2 e 4 comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 12.
Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione del collaudo finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno in carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 5
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta
dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Qualora l'Impresa non adempia agli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall' Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, presentare un' esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, resta inteso che il periodo di esecuzione contrattuale deve intendersi, come in effetti viene inteso, solare e dunque decorrente in modo continuativo ed ininterrotto a prescindere da eventuali giorni di chiusura degli stabilimenti dell'Impresa per qualsiasi causa.
Articolo 6
(Rifiuto e ripresentazione alla verifica)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Responsabile di Progetto dell’Amministrazione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - i beni già sottoposti alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Aministrazione nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuovo materiale, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti al collaudo risultato negativo, restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione
che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Verranno applicate le penali di cui all'articolo 12 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica a quella di comunicazione della verifica negativa.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno che deciderà sentito il Comitato di cui all’articolo 22 del D.P.R. 7/08/1992, n.417.
Articolo 7 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell’Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare - in caso di proposta da parte dell'Impresa - l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l’Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato delle licenze software, di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell' importo complessivo, verrà convenuto un compenso “extra” corrispondente alle indicazioni fornite in sede di congruità dall’UTAM. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto costatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.
Articolo 8 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965, n. 575, 19/3/1990, n. 55, 17/1/1994, n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994, n. 490, e dal DPR 252 del 3/06/1998.
E' ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006.
Articolo 9 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice Civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dall’Impresa nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’Amministrazione che ne fruisce, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206. Pertanto, l’Impresa aggiudicataria sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 10
(Garanzia, Call Center, Livelli di servizio e Manutenzione)
10.1 - Garanzia
L’Impresa garantisce tutti gli apparati, compresi i software di base e d’ambiente a corredo, per un periodo di (completabile a seguito d’offerta) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Impresa stessa, della comunicazione di avvenuto collaudo favorevole.
La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose, con le modalità e nel rispetto dei tempi in stabiliti al successivo paragrafo “Livelli di Servizio”.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell’Amministrazione concederli.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico dell’Impresa.
Quanto reintegrato dovrà essere oggetto di verifica tecnica da parte dell’Amministrazione.
Qualora l’Impresa non dovesse provvedere, nei termini successivamente prescritti, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia e all’effettuazione degli interventi di manutenzione, saranno applicate le penalità di cui al successivo Art. 12.
Dal conteggio delle predette penalità saranno esclusi i periodi compresi tra la data di comunicazione dell’approntamento al collaudo del materiale sostituito o riparato in garanzia e la data di ricezione, da parte dell’Impresa, della comunicazione del collaudo negativo.
Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale al collaudo comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.
L’interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.
10.2 - Manutenzione:
Per tutto il periodo della predetta garanzia ( mesi), l’Impresa s’impegna a mantenere in perfetto stato di funzionamento gli apparati oggetto della fornitura, provvedendo a fornire, su richiesta dell’Amministrazione, l’assistenza tecnica e ponendo in essere ogni attività necessaria per i funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti riscontrati.
10.3 – Call Center
Per tutte le attività connesse con la gestione dei servizi di assistenza in garanzia, l’ Impresa metterà a disposizione dell’Amministrazione un apposito “Call Center” che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate per l’erogazione dei servizi.
Il “Call Center” deve assicurare la ricezione delle richieste di assistenza mediante operatore disponibile, 7 giorni su 7, per 12 mesi dalle ore 09.00 alle 18.00.
L’Impresa renderà disponibile un numero per il chiamante ed un numero di fax per la ricezione delle richieste di assistenza oltre ad un indirizzo e-mail.
Valore di soglia su base quadrimestrale | |
Tempo massimo di attesa | 30 secondi nel 80% dei casi 60 secondi nel 20% dei casi |
Percentuale delle chiamate perdute | 4% |
10.4 - Livelli di Servizio
Per tutta la durata della Garanzia, l’Impresa s’impegna ad eseguire tutte le attività manutentive previste nel presente articolo nel rispetto dei seguenti livelli di servizio:
−elaboratori IBM Power System 780, 7 su 7gg, 24/24h | − | entro 4 h dalla chiamata per i guasti bloccanti |
− | entro 48 h dalla chiamata per i guasti non bloccanti | |
−elaboratori IBM Power System 595, 5 su 7gg, 8/24h | − | entro 8 h dalla chiamata per i guasti bloccanti |
− | entro 48 h dalla chiamata per i guasti non bloccanti |
Gli interventi sono da intendere risolutivi e i tempi di risoluzione delle criticità decorreranno dalla segnalazione della problematica al “Call Center”.
Eventuali ritardi nell’esecuzione degli interventi comporteranno l’applicazione delle penalità previste al successivo articolo 12.
Articolo 11 (Deposito cauzionale)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e del successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una deposito cauzionale di € , pari al % dell’importo netto del contratto, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione. Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta
meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 12
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale)
12.1 - Piano dei Collaudi
Ogni ritardo rispetto ai termini previsti per la presentazione del piano di collaudo di cui al precedente articolo 4, nonché per la sua ripresentazione nell’ipotesi di valutazione negativa o insufficiente comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale.
12.2 – Consegna, installazione, migrazione dei dati e approntamento al collaudo finale.
I ritardi maturati nell’esecuzione delle attività di consegna, installazione ed approntamento al collaudo finale comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale.
12.3 - Garanzia, Manutenzione
In caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi per le attività di Garanzia, Help Desk, Livelli di servizio e Manutenzione, sarà corrisposta una penale di € _ (pari allo 0,04‰ dell’importo contrattuale) per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi stabiliti.
12.4 – Call Center
Valori di Soglia | Penali | ||
Causale | Importi | ||
Tempo Max Attesa | 30 sec. nel 80% dei casi 60 secondi nel 20% dei casi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel |
valori di soglia | periodo di osservazione | ||
Chiamate Entranti perdute | Max 4% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
12.5- Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 13
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all'art. 4 del Decreto Legislativo 09 ottobre 2002, n. 231 che recepisce la Direttiva Europea
2000/35/CE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 90 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura che sarà emessa dopo la comunicazione dell’esito favorevole del collaudo da parte della medesima.
A tal riguardo, farà fede il timbro di ricezione della fattura presso l’Ufficio medesimo. La documentazione inerente la fatturazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa all’Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
Si conviene che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, i pagamenti saranno effettuati a collaudo eseguito ed a consegna avvenuta della fornitura in opera dietro presentazione di regolare fattura in quadruplice copia , intestata a: MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, (Tracciabilità dei flussi finanziari).
CODICE CIG n.451672468D BANCA:
IBAN:
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.: CODICE FISCALE:
Articolo 14
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i
prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d' autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 16
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si vincola ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell' ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, e Legge 10 aprile 1991, n. 125) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni).
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione l’Impresa non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Articolo 17
(Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
E' fatto divieto al personale dell’Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’ Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’ esecuzione del presente contratto.
L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.
L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l'attività in corso.
Il personale impiegato dall’Impresa dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dall’Impresa stessa, nell'esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall'Amministrazione.
L’Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266.
Articolo 18 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 19
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l' amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo), ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall' origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della Legge 27 dicembre 1975, n. 790.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 20 (Salvaguardia dell' obsolescenza)
E' fatto obbligo all’Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute.
A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell' Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo del prezzo da versare all’Impresa.
Articolo 21
(Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’articolo 11 del Capitolato Generale d’ Oneri di cui all’articolo 2 del presente contratto e degli art. 134 e seguenti del Decreto Legislativo 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, nr. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell' Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonchè del 10% (diecipercento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell' ammontare globale del contratto.
Articolo 22 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all' Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 23 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in
, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 24 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 25
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo telefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, ai paragrafi 12.5, e dall’articolo 6, comma 5, ed oltre all’ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 20 (Salvaguardia dell'obsolescenza), è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4, comma 12;
− articolo 6, comma 4;
− articolo 10, par. 10.1, comma 1, par. 10.2.1, comma 4, par. 10.4, comma 3.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), paragrafo 12.5 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata R.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 5, terzo comma;
− articolo 6, comma 5;
− articolo 13, comma 3;
− articolo 27, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 25, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 26 (Cessione del credito)
L'Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 27
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le
proprie prestazioni ovvero l' intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l' Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 28
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.
I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Articolo 29
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Xxxxxxx, letto ad alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, unitamente a me, a norma di legge.
L’atto consta di n pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
o articolo 5 - Scioperi e cause di forza maggiore;
o articolo 8 – Adempimenti antimafia e subappalto;
o articolo 11 - Cauzione;
o articolo 12 - Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
o articolo 13 – Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari;
o articolo 14 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
o articolo 15 - Brevetti e diritti d' autore;
o articolo 16 - Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
o articolo 17 – Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza
o articolo 21 - Recesso dell' Amministrazione;
o articolo 25 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
o articolo 26 - Cessione del credito;
o articolo 27 - Risoluzione in caso di condanna penale.