CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE
Tra l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, di seguito “ADM”
e
il Dott./Dott.ssa. …. … ….. ….. nato/a a … … … …., il ….. … … ……., residente in ,
PIVA , abilitato/a all’esercizio della professione di Medico Chirurgo e
iscritto/a all’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di dal
…………..al n. , di seguito “collaboratore professionista”
PREMESSO
- Con direttiva del Comitato Tecnico di ADM del 14 marzo 2020 prot.7310/RI veniva deciso di costituire una task force medica al fine di dare compiutamente attuazione alle prescrizioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro”;
- Detta task force si propone quindi di fornire l’assistenza medica necessaria al fine di ridurre i rischi di contagio e di esposizione al contagio dei dipendenti;
- Nella conferenza dei direttori di ADM del 16 marzo 2020 venivano dettate le linee guida e le modalità organizzative e operative di intervento della task force;
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto dell’incarico
Il collaboratore professionista è incaricato di svolgere attività professionale di medico chirurgo, cui è regolarmente abilitato, avente ad oggetto dell’attività di assistenza medica finalizzata alla prevenzione della diffusione del contagio da COVID19 da effettuarsi in favore del personale dell’Agenzia o, a fini preventivi, dei soggetti potenzialmente fonte di contagio per il predetto personale, secondo le direttive all’uopo impartite dal Coordinatore della task force.
Tra le mansioni oggetto dell’assistenza professionale vi sono le seguenti:
- reperibilità secondo i turni stabiliti dal Coordinatore;
- intervento in loco, sia presso le sedi di ADM sia dove vi sia esigenza di assistenza, al fine di effettuare valutazione medica e gestire la eventuale criticità nel rispetto dei protocolli in materia di lotta alla diffusione di COVID19, valutando altresì la necessità di effettuare il test medico, o la necessità di quarantena domiciliare o di ricovero ospedaliero, nel rispetto delle direttive e dei protocolli indicati dal coordinatore;
- ogni altra attività di assistenza medica indicata dal Coordinatore con le finalità preventive di cui sopra
Art. 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista
Tale attività verrà svolta dal collaboratore professionista, nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, mediante utilizzo di autovettura, attrezzature e mezzi propri e sotto la propria responsabilità.
ADM metterà a disposizione, una volta testata l’operatività, l’apparecchiatura necessaria ad effettuare il test di positività al COVID19 e i locali idonei all’interno delle sedi di ADM nei quali effettuare le visite e le prestazioni.
Al collaboratore professionista, il quale sottoscrivendo accetta, viene in ogni caso richiesto di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite in funzione delle esigenze aziendali
secondo gli standard di qualità professionale riconosciuti nell’ambito della disciplina normativa della professione svolta e della deontologia professionale, secondo quanto espressamente stabilito dal Codice di Deontologia Medica del 2014 che il collaboratore professionista dichiara di conoscere, interagendo con l’organizzazione di ADM secondo le regole stabilite e tenendo conto dei compiti, ruoli e funzioni assegnati, oltre che delle procedure operative in atto, in rapporto alla necessaria coordinazione tra l’attività svolta e le finalità del predetto incarico.
Il collaboratore professionista si obbliga ad eseguire personalmente l’incarico oggetto del contratto, adempiendo correttamente alle sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate. Il collaboratore professionista è altresì tenuto a prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, conformando la propria attività alle linee guida ed agli standard internazionali emessi da società scientifiche, nonché alle prescrizioni regionali ed ai protocolli più idonei.
Il collaboratore professionista dovrà altresì rispettare il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62, del 16.4.2013.
Il collaboratore professionista è consapevole dei rischi professionali inerenti all’attività svolta, in particolare riferimento al rischio di contagio, e sarà responsabile per eventuali danni prodotti, da Lui provocati a se stesso e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo, rinunciando a qualsivoglia azione o pretesa nei confronti di ADM in caso di sinistro o evento dannoso. Inoltre, sarà ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte manlevando espressamente ADM da qualsiasi pretesa al riguardo.
In relazione a quanto sopra, il collaboratore professionista dovrà fornire prova di copertura assicurativa per responsabilità professionale per colpa e colpa grave, con massimale minimo pari a Euro 250.000,00.
Il collaboratore professionista si obbliga altresì a presentare una propria polizza assicurativa personale relativa agli infortuni sul lavoro.
La stipulazione delle polizze di cui sopra dovrà essere adeguatamente documentata con la consegna di copia del relativo contratto e della quietanza di pagamento. Il collaboratore professionista si obbliga espressamente alla osservanza delle indicazioni organizzative della Direzione di ADM e dei protocolli operativi generali emessi dal coordinatore della task force.
E’ fatto salvo, in ogni caso, ed in particolare nei casi di inosservanza delle indicazioni organizzative della Direzione di ADM e/o dei protocolli del coordinatore, la possibilità di chiedere al professionista il risarcimento per l’eventuale danno e/o il peggior danno subito.
Art. 4 - Decorrenza, durata e scioglimento
Il presente contratto di collaborazione professionale ha decorrenza dal ….. e termina il (un
mese) non è oggetto a rinnovo tacito ma è rinnovabile di mese in mese. con comunicazione anche via email da parte di ADM. In particolare le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna delle parti qualora le reciproche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità convenute, oltre che per impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti e a causa della accertata perdita dei requisiti necessari al suo svolgimento e del venir meno delle condizioni che hanno determinato il conferimento del relativo incarico, con conseguente effetto liberatorio dall’obbligo di prestazione per la parte che vi era tenuta, secondo le norme vigenti.
Il rapporto professionale si risolverà, con decorrenza immediata, per ogni altra ipotesi di giusta causa. In particolare qualora il collaboratore professionista si renda colpevole di gravi negligenze, con particolare riferimento alle norme del vigente Codice di deontologia medica, nonché alle disposizioni in tema di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli Enti.
Art. 5 - Impegno professionale e assenze
Il collaboratore professionista si impegna a prestare la propria opera, con un impegno orario da concordare con il Coordinatore della task force
In particolare, sulla base della attuali necessità di ADM, tenuto conto delle necessità del programma di lavoro cui la collaborazione è riferita, al professionista sono richiesti non meno di 3 turni di disponibilità settimanale di 12 ore di reperibilità, con facoltà per ADM di modifica unilaterale in caso di mutamento di circostanze.
Art. 6 - Trattamento economico
Il compenso omnicomprensivo lordo per la prestazione richiesta alle condizioni di cui al presente disciplinare è fissato in euro 300,00 per intervento medico, comprendente 3 ore di assistenza inclusi i tempi di percorrenza. Per ogni ora aggiuntiva sarà corrisposta la somma di 100 euro.
Per interventi notturni, dopo le ore 20 e sino alle ore 8.00 o in giorni festivi le predette somme sono aumentate del 30%.
Il compenso sopra indicato deve intendersi I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 del
D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, al lordo della ritenuta a titolo di acconto I.R.PE.F. Il compenso come sopra determinato è dalle parti riconosciuto proporzionato alla attività richiesta al collaboratore professionista e all’utilità conseguente dell’ADM.
La corresponsione del compenso avverrà sulla base di apposito rendiconto della prestazione svolta e di regolare documento fiscale approvato dal Coordinatore salva in ogni caso la verifica della compatibilità della prestazione svolta con le presenti condizioni e modalità di svolgimento dell’attività, oltre che con gli obiettivi ed i risultati prefissati, da effettuarsi a cura del Coordinatore della task force.
Art. 7 - Rimborsi spese ed altri accordi economici
Il compenso sopra pattuito è comprensivo del rimborso per spostamenti ed ogni altro costo inerente sulla prestazione professionale.
Art. 8 - Dichiarazioni del collaboratore
Il collaboratore professionista dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata dallo stesso abitualmente in forma di lavoro autonomo, per il quale risulta titolare di apposita Partita Iva. Il collaboratore professionista dichiara altresì di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con ADM tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’incarico. Il collaboratore si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare per fini estranei a quelli previsti dal presente contratto dati o fatti inerenti ad ADM e ai soggetti oggetto di prestazione, né i documenti dei quali dovesse venire a conoscenza.
Il collaboratore professionista, preso atto del documento aziendale di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in atto presso ADM, si impegna ad osservare le disposizioni di ADM per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad utilizzare correttamente le eventuali attrezzature, i mezzi ed i locali che ADM mette a sua disposizione per lo svolgimento dell’incarico, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione .
Art. 9 - Attività di verifica
Il coordinamento e la vigilanza sul corretto esercizio dell’attività svolta dal collaboratore professionista competono al coordinatore della task force.
Art. 10 - Disciplina fiscale e previdenziale applicabile
Le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia di redditi di lavoro autonomo. Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono esenti da I.V.A. a norma dell’art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, come confermato dal Decreto del Ministro della Salute in data 17 maggio 2002.
Salvo eventuale esonero a norma di legge sulla base di espressa dichiarazione del Professionista, all’atto dell’erogazione del compenso o di acconti, ADM opererà una ritenuta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.
In relazione agli obblighi previdenziali ed assistenziali sarà cura del professionista provvedere a tutti gli adempimenti iscrittivi dichiarativi e contributivi nei confronti degli Istituti di Previdenza ed Assistenza, esonerando l’azienda da ogni responsabilità in merito.
Art. 11 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e consuetudinarie regolanti i rapporti di lavoro autonomo in quanto applicabili.
Le Parti, inoltre, per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, unico atto di regolamentazione del rapporto, richiamano le disposizioni di cui agli artt. da 2229 a 2237 e segg. del c.c., restando esclusa l’applicabilità di ogni diversa disposizione normativa esterna, anche di carattere collettivo, che regolamenti il rapporto libero professionale dei medici.
Art. 12 - Controversie
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal presente contratto sono devolute alla competenza del Foro di Roma, eletto come Foro convenzionale esclusivo.
Le parti sottoscrivono ed approvano espressamente le clausole contenute negli artt. 2 (Modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista), 4 (Decorrenza durata e scioglimento), 5 (Impegno orario e assenze), 6 (Trattamento economico), Art. 7 ( Rimborsi spese ed altri accordi economici ) 9 (Attività di verifica) e 10 (Disciplina fiscale e previdenziale applicabile).
Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, autorizzo il trattamento dei miei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi e previsti dal presente contratto, esclusa l’autorizzazione preventiva che invece dovrà essermi appositamente richiesta in caso di utilizzo degli stessi dati al di fuori di tale ambito e per scopi di diversa natura.
Il collaboratore professionista | Il Dirigente dell’Ufficio risorse |