CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA / PIANTONAMENTO FISSO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - CIG 049877849F
Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO.
Il presente Capitolato disciplina l'effettuazione del servizio di vigilanza / piantonamento fisso con guardia giurata, armata e munita di metal detector portatile – presso il Palazzo di Giustizia di San Benedetto del Tronto sito in Piazza Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx.
Art. 2 – ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE
Il servizio di vigilanza / piantonamento fisso dovrà essere svolto di norma dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 20.00, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, sia all'interno che all'esterno della struttura e secondo le indicazioni impartite dal responsabile della struttura preposto dall’autorità giudiziaria.
Il suddetto servizio di vigilanza, deve prevedere, di massima:
- il presidio della portineria e il controllo dell’utenza;
- la prevenzione in ordine ad atti vandalici, etc.;
- la segnalazione immediata in caso di incidenti di qualsiasi natura;
- tenersi in costante contatto con le centrali operative dell’istituto di vigilanza e con le centrali operative delle forze dell’ordine;
- a fine turno di lavoro: il controllo dei piani, il controllo della chiusura delle porte e delle finestre dei vari ambienti e la chiusura della porta d’accesso all’edificio;
- le guardie giurate impiegate dovranno essere idonee allo svolgimento del servizio, dovranno essere in possesso del decreto di guardia particolare giurata rilasciato dall’Autorità di P.S. e dovranno essere di provata capacità, onestà e moralità;
- ulteriori istruzioni potranno essere impartite dal responsabile della struttura.
Inoltre dovrà essere attivato il collegamento alla centrale operativa della Ditta incaricata dell’impianto di allarme sia anti-intrusione che anti-incendio esistente nel Palazzo di Giustizia. In caso di segnale di allarme la centrale operativa dovrà darne immediata comunicazione alle forze dell’ordine in caso di anti-intrusione e ai Vigili del Fuoco in caso di anti-incendio.
La Ditta incaricata del servizio di vigilanza dovrà approntare uno specifico Registro delle Consegne nel quale il personale addetto al servizio provvederà a indicare il proprio nome, l’orario di inizio e di fine del proprio turno, tutte le anomalie verificatesi durante il turno e le azioni intraprese.
Le presenze giornaliere dovranno essere riepilogate mensilmente a cura della Ditta incaricata e copia del riepilogo mensile dovrà essere vidimato dal responsabile della struttura ed inviato all’Amministrazione appaltante allegato alle fatture periodiche.
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90 che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.
Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO
I compensi dovuti dall'Amministrazione appaltante come corrispettivo delle prestazioni della ditta affidataria del servizio, sono determinati dall'applicazione del prezzo orario offerto al numero delle ore/uomo di vigilanza effettivamente prestate nel periodo di riferimento e dal prezzo mensile stabilito per il servizio di collegamento degli allarmi anti-intrusione e anti-incendio esistenti nel Palazzo di Giustizia alla centrale operativa della ditta affidataria e di intervento in caso di allarme come previsto all’art. 2.
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO.
La durata del contratto è stabilita dal 01/09/2010 al 31/08/2013, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente
contratto qualora dovessero mutare le esigenze dell’ente in ordine alla necessità del servizio di vigilanza / piantonamento fisso. In tal caso la scadenza contrattuale verrà comunicata con un preavviso di 30 giorni.
Art. 5 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' fatto divieto alla ditta incaricata di subappaltare o cedere in tutto o in parte i servizi affidati in contratto d'appalto.
Art. 6 - PENALITA'
L’Amministrazione appaltante applicherà alla ditta incaricata, per ogni mancata od incompleta esecuzione nel servizio, penalità estensibili fino al doppio del compenso giornaliero previsto.
Le stesse penalità saranno applicate, inoltre, qualora in conseguenza di astensione dal lavoro, totale o parziale, da parte della ditta incaricata, questa non assicuri tempestivamente con altro personale la continuità e regolarità del servizio.
L'importo delle penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione delle competenze pattuite. Indipendentemente dalla applicazione di tali penalità, qualora la ditta incaricata durante il corso del contratto sospendesse per un tempo qualsiasi i servizi, o non li eseguisse in modo regolare, completo e tempestivo, per qualsiasi causa l’Amministrazione appaltante vi provvederà come crederà più opportuno a spese, rischio e responsabilità della ditta incaricata, a carico della quale saranno posti tutti gli oneri derivanti da detta sospensione o dalla irregolare, incompleta e tardiva esecuzione o dai provvedimenti che l’Amministrazione appaltante fosse costretta ad adottare.
Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Il contratto di appalto può essere risolto in tronco a solo giudizio dell'Amministrazione appaltante senza bisogno di alcuna formale intimazione ma con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:
- quando la ditta incaricata di fatto abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- quando incorra in gravi inadempienze agli obblighi assunti;
- quando incorra in grave e provata indegnità;
- quando incorra in frequenti inadempienze contrattuali.
Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali danni conseguenti alla risoluzione stessa. Tale contratto, inoltre, potrà essere risolto in tronco qualora durante il periodo di validità dello stesso contratto, l'Autorizzazione Prefettizia all'esercizio della vigilanza venisse revocata o risultasse scaduta e non rinnovata.
Art. 8 – NORME OPERATIVE DI SICUREZZA
Nell’espletamento del servizio l’appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al “documento unico di valutazione da interferenze per la cooperazione e il coordinamento”, inserito nella documentazione di gara come “all. F”.
Art. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.
La ditta incaricata si impegna all'osservanza di tutta la normativa vigente e relativa a questioni tecniche, amministrative, assicurative, sociali, fiscali ecc. La ditta incaricata si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti l'oggetto dell'appalto, e se cooperativa anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti e accordi stipulati a livello nazionale e/o regionale che disciplinano i rapporti di lavoro di categoria.
Art. 10 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA INCARICATA PER DANNI
La ditta incaricata assume ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale o alle cose dell'Amministrazione appaltante o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, tenendo, perciò, sollevata ed indenne l'Amministrazione appaltante da qualsiasi pretesa che al riguardo venisse loro mossa.
L'Amministrazione appaltante non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti od alle loro cose nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.
Art. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO COMPENSI.
I compensi dovuti saranno liquidati mensilmente e pagati entro 60 giorni data fattura mediante bonifico bancario.
Art. 12 – SPESE CONTRATTUALI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, ammontanti presuntivamente a € 1.058,00 per il primo periodo e € 830,00 per l’eventuale rinnovo, saranno a carico della ditta incaricata. E’ esclusa qualsiasi competenza arbitrale. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione od esecuzione del contratto, Xxxx competente è quello di Ascoli Xxxxxx.