Senato della Repubblica XVII Legislatura
Senato della Repubblica XVII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 1051
Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
19/03/2018 - 01:18
Indice
1. DDL S. 1051 - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1051 5
1.3. Trattazione in Commissione 8
1.3.1. Sedute 9
1.3.2. Resoconti sommari 12
1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 13
1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 32 (pom.) del 15/10/2013 14
1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 41 (pom.) del 04/12/2013 18
1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 54 (pom.) del 05/02/2014 26
1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 55 (pom.) dell'11/02/2014 31
1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 59 (pom.) del 26/02/2014 35
1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (pom.) del 04/03/2014 43
1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 14 (pom.) dell'11/03/2014 44
1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 60 (pom.) del 12/03/2014 45
1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 15 (pom.) del 02/04/2014 48 1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 09/04/2014 49 1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 22/10/2014 50 1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (pom.) del 05/11/2014 51 1.3.2.1.13. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (pom.) dell'11/11/2014 52 1.3.2.1.14. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (pom.) del 04/03/2015 53 1.3.2.1.15. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 139 (pom.) dell'11/03/2015 54 1.3.2.1.16. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 31 (pom.) del 17/03/2015 64 1.3.2.1.17. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 140 (pom.) del 17/03/2015 65 1.3.2.1.18. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 33 (pom.) del 18/03/2015 68 1.3.2.1.19. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 141 (pom.) del 18/03/2015 69 1.3.2.1.20. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 35 (pom.) del 24/03/2015 71 1.3.2.1.21. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 143 (pom.) del 24/03/2015 72 1.3.2.1.22. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 159 (ant.) del 04/06/2015 75 1.3.2.1.23. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 10/06/2015 79 1.3.2.1.24. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 161 (pom.) del 17/06/2015 87 1.3.2.1.25. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 357 (pom.) del 05/12/2017 92
1. DDL S. 1051 - XVII Leg.
1.1. Dati generali
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Disegni di legge Atto Senato n. 1051 XVII Legislatura
Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
Titolo breve: Partecipazione lavoratori gestione imprese
Iter
17 giugno 2015: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1051 in corso di esame in commissione
Iniziativa Parlamentare Xxxxxxxx Xxxxxxx ( PdL ) Cofirmatari
Xxxxxx Xxxxxx ( SCpI ), Xxxxx Xxxxxx Xxxxx ( PD ), Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx ( PdL ), Xxxx Xxxxxx ( Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE ), Xxxxx Xxxxxxx ( GAL ), Xxxxx Xxxxxx ( PdL ), Xxxxxx Xxxxxxxxxx ( PdL ), Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ( PdL )
Xxxxxxx Xxxxx ( PD ) (aggiunge firma in data 17 ottobre 2013)
Xxxxxxxxx Xxxxxxx ( PD ) (aggiunge firma in data 17 ottobre 2013)
Natura ordinaria
Contenente deleghe al Governo.
Presentazione
Presentato in data 19 settembre 2013; annunciato nella seduta pom. n. 107 del 19 settembre 2013. Classificazione TESEO
COMPARTECIPAZIONE , DIRITTI SINDACALI
Articoli
UTILI DI ESERCIZIO (Art.1), AZIONI (Art.1), QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Art.1), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.1), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.1)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Xxxxxxxx Xxxxxxx (PdL) (dato conto della nomina il 15 ottobre 2013)
.
Assegnazione
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente il 10 ottobre 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 122 del 10 ottobre 2013.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria), 14ª (Unione europea)
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 1051
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1051
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori XXXXXXX , XXXXXX , XXXXX , XXXXXXXXX , XXXXXX , Xxxxx XXXXXXX , XXXXXX , XXXXXXXXXX e XXXXXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2013
Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
Onorevoli Senatori. -- Il tema dell'introduzione di elementi di partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese attraverso procedure di informazione e consultazione è stato già affrontato nelle scorse legislature. Peraltro, si tratta di un tema presente nel dibattito politico anche in molti Stati membri dell'Unione europea, che hanno varato iniziative volte a promuovere forme di partecipazione finanziaria, o quanto meno a creare un ambiente più propizio alla loro introduzione: molti esempi concreti mostrano infatti chiaramente che la partecipazione finanziaria dei lavoratori, se realizzata in modo equilibrato e nella giusta cornice, è destinata non solo ad incrementare la produttività, la competitività e la redditività delle imprese, ma altresì, incentivando il coinvolgimento dei lavoratori, a migliorare la qualità del lavoro e a contribuire a una maggiore coesione sociale.
In Italia nel corso della XVI legislatura l'evoluzione del sistema dei rapporti tra sindacati e impresa in una direzione più collaborativa aveva consentito la maturazione di un clima politico favorevole all'introduzione di una disciplina legislativa, al fine di individuare un modello di relazioni collettive più coerente con le esigenze di competitività e di modernizzazione poste dalle nuove sfide economiche. I disegni di legge atti Senato n. 803, 964, 1307, 1531, 2572, presentati da tutti i Gruppi parlamentari, pur nella diversità della rispettiva impostazione, avevano infatti trovato una sintesi in un testo unificato che evidenziava in primo luogo l'importanza del contratto collettivo aziendale al fine dell'attuazione delle forme di partecipazione dei lavoratori. I requisiti per la stipulazione del contratto istintivo dovevano essere stabiliti da un apposito accordo interconfederale; in mancanza, trovavano direttamente applicazione i criteri stabiliti dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011. Il testo specificava le forme di azionariato previste ed individuava incentivi alla partecipazione azionaria, prevedendone la copertura finanziaria.
Mentre ancora era in corso il dibattito sul tema in Senato, l'allora ministro Xxxxxxx presentò al Parlamento il disegno di legge atto Senato n. 3249 di riforma del mercato del lavoro. Cogliendo l'occasione della presentazione di tale provvedimento, destinato ad avere un iter parlamentare assai spedito, i relatori in questo ramo del Parlamento, senatori Xxxxxx (PDL) e Treu (PD), intesero riprendere il tema; nel corso dell'esame in commissione presentarono dunque un emendamento che introduceva una delega al Governo per la definizione di forme di coinvolgimento dei lavoratori, emendamento sul quale si registrò la convergenza di un'ampia maggioranza parlamentare e dello stesso Ministro pro tempore. Nel testo della legge n. 92 del 2012, approvato come è noto dal Parlamento a larghissima maggioranza, la disposizione divenne infine il comma 62 dell'articolo 4.
Purtroppo nonostante l'approfondito dibattito sul tema e l'ampia condivisione registrata sulle finalità e sui criteri di esercizio della delega, il Governo non è riuscito ad esercitarla nei nove mesi indicati; il
presente disegno di legge intende dunque riprendere le fila del lavoro svolto nella scorsa legislatura, riproponendo in quegli stessi termini la suddetta delega.
Esso si compone di un unico articolo, suddiviso in due commi.
Il comma 1 individua gli ambiti e i principi entro i quali devono essere emanati uno o più decreti legislativi.
Il comma 2 specifica che dall'adozione di tali provvedimenti non devono provenire nuovi oneri per la finanza pubblica, ad eccezione del decreto legislativo riguardante la partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, la cui predisposizione dovrà essere preceduta dall'indicazione delle risorse necessarie per far fronte agli oneri da esso derivanti, nell'ambito della prossima legge di stabilità.
Auspichiamo dunque che su questa iniziativa legislativa si registri l'ampia convergenza di consensi che aveva raccolto l'analogo testo nella scorsa legislatura, consentendo cosi al Governo un rinnovato spazio temporale per l'esercizio della delega.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica)
1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori;
b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell'impresa;
d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;
f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti compreso il diritto di voto;
g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.
2. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 1 può essere adottato solo dopo che la legge di stabilità relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione abbia disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso.
1.3. Trattazione in Commissione
1.3.1. Sedute
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Disegni di legge Atto Senato n. 1051 XVII Legislatura
Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
Titolo breve: Partecipazione lavoratori gestione imprese
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta Attività
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente N. 32 (pom.)
15 ottobre 0000
4 dicembre 0000
5 febbraio 0000
11 febbraio 2014
Proposto ciclo di audizioni
(costituito comitato ristretto)
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione) N. 59 (pom.)
26 febbraio 2014
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente
4 marzo 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
11 marzo 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
Audizioni informali
Audizioni informali
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)
12 marzo 2014
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente
2 aprile 2014
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 1 (pom.) 9 aprile 2014
Comitato Ristretto
22 ottobre 2014
Comitato Ristretto
5 novembre 2014
Comitato Ristretto
11 novembre 2014
Comitato Ristretto
4 marzo 2015
Comitato Ristretto
11 marzo 2015
17 marzo 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
Audizione informale
(Presentato nuovo testo del relatore)
Adottato testo base testo del Comitato ristretto. (allegato testo al resoconto di seduta)
Audizioni informali
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)
17 marzo 2015
Sui documenti acquisiti
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente
18 marzo 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
Audizione informale sul nuovo testo
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)
18 marzo 2015
Sui documenti acquisiti
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente
24 marzo 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
Audizione informale
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)
24 marzo 2015
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso di audizioni
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente
4 giugno 0000
10 giugno 0000
17 giugno 2015
Xxxxxxx termine per la presentazione degli emendamenti: 16
giugno 2015 alle
ore 10:00
Xxxxxxx termine per la presentazione degli emendamenti: 18
giugno 2015 alle
ore 12:00
Rinvio a data da definirsi del termine per la presentazione degli emendamenti
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione) N. 357 (pom.)
5 dicembre 2017
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 32 (pom.) del 15/10/2013
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2013
32ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Xxxx Xxxxxxxx.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1051) XXXXXXX ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Esame e rinvio)
Il presidente XXXXXXX (PdL), relatore, introduce l'esame segnalando che il disegno di legge è reso necessario essendo scaduta la delega conferita al Governo all'interno della legge n. 92 sul mercato del lavoro e si radica nell'urgente necessità di una disciplina che metta a disposizione dell'autonomia contrattuale strumenti attraverso cui coinvolgere, con modalità diversamente descritte, i lavoratori nella vita dell'impresa. Si tratta di strumenti pensati in una logica cooperativa e non conflittuale delle relazioni industriali. Dopo aver richiamato il lungo iter che ha caratterizzato l'esame parlamentare della disciplina, a partire dalla XIV legislatura, ricorda che nella XVI legislatura il Governo chiese al Parlamento di sospendere l'iter per circa un anno, in attesa di un avviso comune tra le parti. Nel frattempo il Ministero del lavoro curò l'elaborazione del Codice della partecipazione, in cui furono
censite le migliori pratiche frutto del monitoraggio a livello nazionale delle esperienze lavorative ed i principali riferimenti normativi a livello comunitario e nazionale. Purtroppo quell'avviso comune non si realizzò, specie a causa della diffidenza dei datori di lavoro nei confronti di una strumentazione considerata ambigua in relazione al contesto delle relazioni industriali, ancora non orientato nel senso di una condivisione di fatiche e risultati. Nel dibattito parlamentare svoltosi nella stessa legislatura si registrò altresì un contrasto fra le sensibilità delle Commissioni riunite, Lavoro e Finanze, cui era stato affidato l'esame dei disegni di legge in materia. Nella disposizione successivamente inserita all'interno della legge n. 92 sul mercato del lavoro, che conteneva la previsione di una delega al Governo ad elaborare uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipula di un contratto collettivo aziendale, non si prevedeva una dotazione finanziaria, nell'auspicio che ad essa si provvedesse all'interno della legge di stabilità. Tanto premesso, il Presidente relatore chiede se il Governo ritenga possibile che la disciplina contenuta nel disegno di legge in esame possa essere già assunta in un vettore di rapido esame, e innanzitutto nella legge di stabilità, e se esso possa assumere un impegno con riferimento ad una dotazione finanziaria diretta - all'interno della stessa legge di stabilità - ovvero indiretta, vale a dire in altro momento contestuale alla produzione dei decreti delegati. In alternativa, auspica che nel corso dell'iter del provvedimento esso possa essere trasfuso in una delega a contenuto immediatamente dispositivo.
L'obiettivo è comunque quello di garantire la massima tempestività di approvazione. Si apre la discussione generale.
A nome del Governo, interviene immediatamente la sottosegretaria XXXXXXXX, che anticipa l'intento del suo Dicastero di proporre l'inserimento del tema all'interno del disegno di legge di stabilità. La disposizione conterrà un riferimento alla dotazione finanziaria, con piena disponibilità sia ad una diretta previsione all'interno del disegno di legge che a un rinvio ai successivi decreti legislativi. In questo modo il Governo intende accogliere un'evidente sollecitazione ampiamente condivisa dai Gruppi parlamentari, come emerge dai nomi dei firmatari del disegno di legge.
A giudizio del senatore XXXXXX (SCpI), il disegnodi legge dà un seguito positivo all'intenso lavoro svolto nella scorsa legislatura. Il senso pratico dell'iniziativa risiede quasi tutto nella modalità del regime fiscale di quei pagamenti effettuati dall'azienda ai dipendenti, e ai quali si applica oggi un regime penalizzato, nonché in una modifica della disposizione del Codice civile che oggi vieta la partecipazione dei lavoratori ai Consigli di sorveglianza. Le altre pratiche partecipative che il disegno di legge reca potrebbero infatti già oggi essere attivate con qualsiasi contratto aziendale. In questo senso, il disegno di legge è essenzialmente un manifesto a favore delle pratiche partecipative. Queste forme di partecipazione sono suscettibili di essere scelte liberamente ed alternativamente l'una all'altra. Il contenuto del Testo unificato approvato dalle Commissioni riunite nel corso della scorsa legislatura era molto rilevante sul piano pratico, perché intendeva creare le condizioni per lo spostamento del baricentro della contrattazione collettiva verso i luoghi di lavoro, in analogia al trend che si registra nei Paesi europei a maggior tasso di industrializzazione ed ha dunque contribuito senz'altro a preparare il terreno sul piano politico per l'evoluzione che si è successivamente verificata.
La senatrice Xxxx XXXXXXX (PD) segnala che il disegno di legge in esame, che reca le firme di tutti i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza in Commissione, riproduce il testo che, nel passaggio tra la Commissione e l'Assemblea del disegno di legge che sarebbe divenuto la legge n. 92 sul mercato del lavoro, aveva registrato l'accordo fra i due relatori e all'interno dei Gruppi della maggioranza. Ciò consente di ripartire con consapevolezza da un lavoro di approfondimento e di sintesi che nella scorsa legislatura aveva conosciuto anche momenti di difficoltà, in ragione della diversa enfasi posta sulle varie opzioni dalle varie forze politiche. Auspica quindi che le disposizioni adottate dal Governo consentano l'utilizzo di queste forme anche all'interno delle piccole e medie imprese, che
rappresentano l'entità a maggior diffusione in Italia. Ciò anche in considerazione del fatto che i testi dei decreti legislativi attuativi della delega circolati informalmente nella scorsa legislatura presentavano al riguardo una certa debolezza. Da ciò l'auspicio di una maggiore attenzione all'utilizzo della bilateralità e a strumentazioni che consentano di applicare la disciplina anche ad aziende di piccola dimensione. Accoglie con favore la disponibilità esplicitata dalla sottosegretaria Santelli, ma reputa molto importante l'adozione di un'accurata disciplina di informazione e di confronto dei piani di sviluppo aziendale, a maggior ragione in considerazione della fase che il Paese sta attraversando. Il recente accordo interconfederale aiuta a definire le modalità attraverso cui regolare la rappresentanza anche nei contratti di partecipazione: occorre ora comprendere quale sia la possibile evoluzione di questi accordi e se si reputi necessario un intervento legislativo. In questo senso il tema della rappresentanza resta cruciale. Un ulteriore elemento da approfondire concerne le difficoltà di inserimento di una disposizione a carattere ordinamentale all'interno della legge di stabilità.
Il senatore XXXXX (PD), nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa, si chiede per quali ragioni l'eventuale stanziamento dovrebbe riguardare unicamente la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) del disegno di legge. Anche recentemente si sono viste esperienze che hanno sostenuto la partecipazione, ad esempio attraverso la corresponsione di incentivi correlati all'aumento di produttività. Ciò rende non comprensibile la preclusione di un finanziamento con riferimento anche ad altre forme di partecipazione. Una scelta univoca potrebbe peraltro rappresentare un rischio, oltre a rivelarsi la spia dell'introduzione di un meccanismo non autenticamente partecipativo. Ulteriori perplessità riguardano la previsione della partecipazione dei lavoratori nei Consigli di sorveglianza - che rappresentano un'eccezione - e non anche nei Consigli di amministrazione, che potrebbe apparire motivata da qualche perplessità da parte datoriale, ovvero da timori dei lavoratori di essere investiti in eccessive responsabilità di impresa.
Il senatore XXXXXXXXX (Misto-SEL) coglie preliminarmente l'occasione della presenza della Sottosegretaria in Commissione per sollecitare il Governo a riferire nei tempi più rapidi sulla delicata situazione della Irisbus e sulla delocalizzazione degli impianti che l'azienda sta realizzando. Osserva quindi che la prima forma di democrazia è quella partecipativa, invitando i componenti della Commissione ad un esame della realtà attento e scevro da pregiudizi, che tenga conto che il mantenimento del posto di lavoro è primario interesse anzitutto del lavoratore. Si riserva la presentazione di emendamenti al disegno di legge, sul quale auspica che si svolga un dibattito autentico ed adeguatamente approfondito.
La senatrice XXXXXXXXX (PdL) segnala che il disegno di legge ha radici lontane nel tempo e presenta nel suo stesso seno elementi di conflittualità. Nell'attuale situazione economica italiana occorre tenere conto dell'esigenza di snellire e semplificare i processi, ferme restando le esigenze di tutela della dignità del lavoratore. La partecipazione implica poteri decisionali e suddivisione di responsabilità, e dunque anche delle perdite. In questo quadro, il testo non deve comportare ulteriori gravami sulle aziende e mettere in moto un processo virtuoso.
La senatrice CATALFO (M5S) avanza dubbi in ordine al contenuto del comma 2 dell'articolo 1, richiamando la necessità di tenere conto dell'andamento del dibattito dei disegni di legge in tema di rappresentanza, attualmente all'esame della corrispondente Commissione della Camera dei deputati. Avanza altresì dubbi in ordine ai contenuti delle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 1. Si riserva conclusivamente l'espressione di una posizione articolata sul provvedimento e l'eventuale presentazione di emendamenti al testo.
Conclusivamente, il presidente relatore XXXXXXX (PdL) sottolinea il rilievo delle posizioni oggi
espresse dai rappresentanti di quasi tutti i Gruppi parlamentari ed osserva che l'iter parlamentare del provvedimento potrebbe già ritenersi esaurito se all'interno del disegno di legge di stabilità dovesse figurare una disposizione che recepisse il contenuto dell'iniziativa legislativa. Nel corso del dibattito sono state a suo giudizio efficacemente segnalati i punti salienti del disegno di legge, finalizzato a garantire una partecipazione ai risultati, intesi in senso lato, nella vita dell'impresa. Ciò evoca una strumentazione di favore nei confronti del lavoratore, al quale, ad esempio, potrebbe essere richiesta una prestazione in giornata festiva o semifestiva. Per queste ragioni gli incentivi afferiscono a questa parte del disegno di legge. L'iniziativa, lungi dal volere assumere un unico modello di riferimento, costituisce un elenco di opzioni, di contenuto fra loro alternativo, come sottolineato dal senatore Xxxxxx. In ogni caso resta fermo l'obiettivo di non creare confusioni nel ponte di comando aziendale, atteso che la fabbrica è luogo di gerarchie, e le responsabilità devono essere certe ed identificabili.
Quanto ai disegni di legge riguardanti la rappresentanza e la rappresentatività, ribadisce la sua piena contrarietà a qualunque regolamentazione sulla materia, paventando i rischi di un irrigidimento delle modalità con le quali si definiscono aspetti delle relazioni industriali, che devono invece conservare caratteristiche di libertà e responsabilità.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 41 (pom.) del 04/12/2013
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013
41ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
indi della Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Xxxx'Xxxxxx.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE DELIBERANTE
(Doc. XXII, n. 3) CASSON ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(Discussione e approvazione con modificazioni)
Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del Documento si è già concluso in sede referente nella seduta di ieri. Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, ivi compresa l'acquisizione dei pareri, nonché di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.
La Commissione concorda.
Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione, con distinte e successive votazioni, approva all'unanimità i singoli articoli, nel testo già accolto in sede referente.
Si passa alle dichiarazioni di voto finali.
Il senatore XXXXXXXXX (Misto-SEL) è favorevole all'istituzione della Commissione d'inchiesta, ma riterrebbe che essa avrebbe maggiore forza ove venisse ripristinato il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro adottato nel 1981. Le successive modifiche lo hanno, a suo avviso, indebolito, e ciò rischia di diminuire l'efficacia dell'azione della Commissione, oltre a sminuire la dignità del lavoratore.
Il presidente XXXXXXX evidenzia che la ricostituzione della Commissione d'inchiesta rappresenta un'occasione preziosa, che prescinde dai contenuti e dagli strumenti della sicurezza sul lavoro. Quanto alle modifiche all'originario testo unico del 1981, esprime una valutazione diametralmente opposta a quella formulata dal senatore Xxxxxxxxx, rivendicando peraltro la paternità delle modifiche in questione.
Il senatore XXXXXX (SCpI) dichiara il pieno favore del suo Gruppo, evidenziando tuttavia il rischio che l'iniziativa si riduca ad una sorta di emblema dell'attenzione del Parlamento nei confronti della problematica. Osserva altresì che è emersa da tempo l'inadeguatezza degli organici degli ispettorati del lavoro e la correlazione esistente tra infortuni sul lavoro e lavoro nero. Il potenziamento dei servizi ispettivi è dunque destinato ad avere grande efficacia ai fini della prevenzione. Ribadisce a tal fine la possibilità di ovviare attraverso lo strumento della mobilità interna della pubblica amministrazione, ricorrendo alla disposizione di cui all'articolo 33 del Testo unico sul pubblico impiego.
La senatrice GATTI (PD) esprime soddisfazione per l'istituzione della Commissione, sottolineando l'importanza che il Parlamento crei un organismo destinato a tenere viva, alta e vigile l'attenzione sul fenomeno. Evidenzia la particolare portata della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), che attribuisce alla Commissione anche il compito di accertare la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro, richiamando i commi 78 e 79 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, in materia di indennizzo del danno biologico e rivalutazione delle indennità destinate ai superstiti da incidenti mortali. Con l'occasione, avanza perplessità con riferimento ad una possibile centralizzazione del servizio ispettivo - che non potrebbe che passare attraverso la revisione dell'articolo 117 della Costituzione - ventilata nel corso del dibattito di ieri dal presidente Xxxxxxx. Segnala infine che la Commissione d'inchiesta è finalizzata altresì a verificare le difformità con le quali nelle varie regioni si dà applicazione al Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, sottolineando la necessità di una unità nazionale anche in questa materia.
Il senatore XXXXXX (NCD) ribadisce il convinto sostegno del suo Gruppo nei confronti dell'istituzione della Commissione, destinata ad assumere un ruolo di grande utilità e delicatezza.
A giudizio della senatrice FUCKSIA (M5S) il rilievo dell'istituenda Commissione sarà ancor maggiore se essa indagherà sui profili sanzionatori e sulle diversità esistenti tra le varie regioni e i comportamenti delle diverse ASL. L'adozione di direttive nazionali univoche non può a suo avviso che facilitare gli interventi sul territorio. Ritiene che nelle esperienze passate la Commissione abbia benissimo lavorato in materia di infortuni, muovendosi in modo meno efficace sulle tematiche connesse alle malattie professionali, specie se misconosciute; in questo settore molto potrà fare
l'istituenda Commissione, con ricadute positive sul SSN. Precisa inoltre che sovente le disposizioni contenute nel testo unico, lungi dal favorire la sicurezza, finiscono anzi per ostacolarla, risolvendosi in formali adempimenti burocratici. Auspica pertanto che il lavoro della Commissione d'inchiesta consenta altresì di perseguire uno snellimento di procedure ed obblighi.
La senatrice XXXXXXXXX (FI-PdL XVII), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, auspica che il lavoro della Commissione si svolga a tutto campo, anche in aree oggi di triste attualità, come la cosiddetta "Terra dei fuochi". Auspica inoltre che i sopralluoghi vengano effettuati senza preavvisi di sorta, per consentirne il valore di autentica ispezione e potenziale strumento di deterrenza.
Il senatore XXXXXXXXX (Misto-SEL) riprende brevemente la parola per sottolineare il fondamentale ruolo svolto ai fini ispettivi dagli RLS, che vanno tuttavia posti nelle condizioni di poter svolgere un lavoro efficace nelle migliori condizioni.
Il sottosegretario DELL'ARINGA conferma l'apprezzamento nei confronti dell'iniziativa, soffermandosi sulla necessità di stimolare un'autentica crescita culturale delle aziende e dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza. All'interno delle aziende vanno infatti create quelle condizioni che consentono di percepire l'attenzione alla sicurezza come un plus, e non come un costo aggiuntivo per l'azienda medesima.
Il presidente XXXXXXX auspica che l'istituenda Commissione possa consentire un approfondimento adeguato delle situazioni patologiche esistenti nel mercato del lavoro, di cui ribadisce la caratterizzazione duale, con enclave evidenti di ipersregolazione difficili da sradicare, perché caratterizzate da vari profili, non ultimo quello di ordine pubblico. Peraltro, la tragedia di Prato ha evidenziato che anche in contesti apparentemente strutturati possono sussistere zone franche. Come emerso nel corso della discussione, un eccesso di adempimenti rischia talora di rendere l'attenzione nei confronti dei profili di tutela meramente formale, ed è anche su questi aspetti che la Commissione dovrà indagare. Nella scorsa legislatura si registrò un'utile dialettica tra Governo e Commissione, nel corso della quale sembrò maturare l'idea dell'opportunità di un accentramento delle competenze regolatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Se da un lato la omogeneità della regolazione ne rende più agevole il rispetto, occorre tuttavia affrontare con efficacia anche situazioni che omologhe non sono, perché eccezionalmente negative.
Pone quindi ai voti il testo del documento nel suo complesso, con il nuovo titolo "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
La Commissione approva.
Il PRESIDENTE ringrazia conclusivamente tutti i Gruppi, il cui unanime accordo ha consentito la riassegnazione del Documento in sede deliberante e la rapidità di svolgimento dei lavori.
IN SEDE REFERENTE
(1051) XXXXXXX ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre scorso.
Il presidente relatore XXXXXXX (NCD) ricorda il dibattito precedentemente svolto e fa presente che all'interno del disegno di legge di stabilità è stato approvato un emendamento che istituisce un fondo ad hoc finalizzato all'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili dell'impresa e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti. Egli sottopone altresì alla Commissione l'opportunità di modificare in via emendativa il testo in esame, dandogli un'impronta immediatamente prescrittiva, eventualmente esaminando la possibilità che le risorse contenute nel predetto fondo possano risultare direttamente utilizzabili dal disegno di legge.
Il senatore XXXXXX (SCpI) riterrebbe pericoloso andare ad incidere su un emendamento inserito nel disegno di legge di stabilità. Giudica invece opportuno riflettere sulla portata di un disegno di legge a carattere ordinamentale.
Anche a giudizio della senatrice Xxxx XXXXXXX (PD) l'istituzione del fondo ad hoc avvenuta con un emendamento al disegno di legge di stabilità rappresenta un successo indiscutibile. A maggior ragione mette in guardia dalla tentazione di ridefinire le risorse ivi stanziate, collegandole ad un disegno di legge in corso di approvazione, ipotesi che in passato ha dato luogo sovente ad insuccessi parlamentari. Per queste ragioni, preferirebbe lasciare intatto il fondo in questione. Non ha invece obiezioni formali in ordine alla possibilità di adottare disposizioni di dettaglio, ferma restando la necessità di mantenere un elevato grado di condivisione sulla materia, che potrebbe consentire un rapido iter di esame parlamentare. La questione va tuttavia a toccare un tema delicato, quale quello della definizione delle regole in materia di rappresentanza e rappresentatività. Occorrerà dunque ponderare se e quali valutazioni il Governo stia conducendo al riguardo.
Il senatore XXXXXXXXX (Misto-SEL) giudica riduttivo dare priorità all'esame del disegno di legge n. 1051; ritiene aberrante discutere di democrazia economica senza affrontare i temi della democrazia partecipata e rivendica che i due filoni dovrebbero procedere congiuntamente.
La senatrice CATALFO (M5S) rimarca che presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati si sta esaminando il delicato tema della rappresentanza e della rappresentatività, ritenendo indispensabile evitare sovrapposizioni. Sollecita altresì lo svolgimento di audizioni delle parti sociali, attesa la diversità dei modelli possibili.
Il presidente relatore XXXXXXX (NCD) osserva che il Governo si è più volte pronunciato a favore del disegno di legge in materia di informazione e consultazione dei lavoratori e in senso assolutamente contrario ad una disciplina legislativa in materia di rappresentanza. In questo senso, la corrispondente Commissione della Camera dei deputati sta svolgendo un'ampia opera a carattere ricognitivo. Osserva altresì che il disegno di legge in esame rappresenta un elenco di strumenti a disposizione della negoziazione. Anticipa che sottoporrà prossimamente alla Commissione una possibile ipotesi di
modifica del testo.
La senatrice XXXXXXXXX (FI-PdL XVII) mette in guardia da possibili sovrapposizioni col lavoro che si sta svolgendo alla Camera dei deputati in tema di rappresentanza e rappresentatività.
Il presidente relatore XXXXXXX (NCD) assicura che ovviamente il testo che intende proporre non darà luogo ad alcun tipo di sovrapposizione tecnica.
Il senatore XXXXXX (SCpI) segnala che sovente le audizioni assumono caratteristiche di pura ritualità, ritenendo più proficua l'acquisizione di memorie scritte da parte di alcuni soggetti individuati, con eventuale integrazione a mezzo di contributi orali, ove necessario.
Dissente la senatrice CATALFO (M5S), che, in relazione alla particolare delicatezza del tema, ritiene che tutte le parti sociali debbano avere la possibilità di rappresentare direttamente la loro opinione alla Commissione e che la Commissione debba disporre di tempi di approfondimento adeguati, acquisendo anche studi di carattere comparato.
Concorda il senatore XXXXXXXXX (Misto-SEL).
Conclusivamente, il presidente relatore XXXXXXX (NCD), nel confermare che sottoporrà alla Commissione le proprie proposte di modifica, preannuncia che sul tema potranno svolgersi audizioni da parte dei rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori e delle imprese.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1174) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazioni)
La relatrice GATTI (PD), premesso che il disegno di legge di conversione è stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati, illustra le disposizioni del decreto-legge n. 120 di interesse della Commissione. Dà quindi conto dell'articolo 1, che incrementa di 20 milioni di euro per il 2013 la dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e istituisce uno specifico Fondo, avente una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per il 2013, per le esigenze del Ministero dell?interno relative all?eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. Segnala che una quota - pari a 70 milioni di euro - della copertura finanziaria inerente a tali oneri è reperita mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS delle somme incassate in
attuazione delle procedure di regolarizzazione relative ai lavoratori extracomunitari.
I commi 1 e 2 del successivo articolo 3, insieme con l'allegata tabella B, dispongono per il 2013 una riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato: per lo stato di previsione del Ministero del lavoro, la riduzione è pari a 3,4 milioni di euro.
Conclusivamente, la relatrice propone di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza.
La senatrice XXXXXXXXX (FI-PdL XVII) avanza perplessità con riferimento alla riduzione disposta nel provvedimento d'urgenza all'articolo 1 comma 4 a carico del cosiddetto Fondo antiusura. Ciò a maggior ragione in quanto dal provvedimento non emerge alcun ruolo proattivo dell'Europa in termini di contrasto all'immigrazione.
Anche la senatrice CATALFO (M5S) giudica assurda la riduzione ai danni del fondo antiusura.
La senatrice XXXXXXX (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla quota della copertura finanziaria del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e del Fondo per le esigenze relative all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale attraverso il versamento da parte dell'INPS delle somme incassate in attuazione delle procedure di regolarizzazione relative ai lavoratori extracomunitari.
La relatrice GATTI (PD) precisa che si tratta di somme già incassate e non utilizzate. Sottolinea altresì l'avvenuta modifica delle modalità con cui si è affrontata la questione dell'afflusso eccezionale di stranieri sulle coste italiane, evidenziando il particolare apporto di Frontex. Conviene comunque con la necessità che l'Europa si faccia carico del problema in via generale. Ritiene inoltre che nel parere possa altresì auspicarsi un aumento dei fondi appostati per il 2014 sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che risultano ancora insufficienti. Concorda poi sull'opportunità di sottolineare il ruolo spettante all'Europa in materia dei flussi migratori. Illustra pertanto una proposta di parere in tal senso (testo allegato al resoconto della seduta).
La senatrice XXXXXXXXX (FI-PdL XVII) concorda con tale proposta, ritenendo non formale, ma anzi di particolare peso, il passaggio relativo al ruolo che l'Europa deve esercitare per affrontare l'emergenza dei flussi migratori che giungono sulle coste italiane.
La senatrice Xxxx XXXXXXX (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta della relatrice. Ricorda che il tema della necessità di una politica europea nel Mediterraneo costituisce un'istanza che il Governo ha rappresentato con forza, senza ricavarne piena soddisfazione, come evidenziato dallo stesso presidente Xxxxx. Segnala altresì la necessità di un rafforzamento degli stanziamenti a disposizione del Fondo nazionale per l'accoglienza ai minori stranieri non accompagnati, per sostenere quei comuni che hanno obbligo di accoglienza. Pur concordando sull'opportunità di un richiamo alle responsabilità dell'Europa in materia di flussi migratori, sottolinea peraltro che, rispetto agli altri Paesi europei, l'Italia è tuttavia fanalino di coda con riferimento all'accoglienza dei rifugiati.
La senatrice CATALFO (M5S) insiste per un riferimento alla decurtazione subita dal Fondo antiusura.
Il senatore XXXXXX (NCD) fa presente che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sugli aspetti rientranti nella propria competenza e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta della senatrice Xxxxx.
Presente il prescritto numero di senatori, la presidente PARENTE mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con raccomandazioni, precedentemente illustrata dalla relatrice.
Con il voto contrario della senatrice MUNERATO (LN-Aut) e l'astensione del senatore XXXXXXXXX (Misto-SEL), la Commissione approva.
(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore XXXXXX (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge, precisando che esso non contiene disposizioni in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente, né di IRAP. Poiché ai fini IRAP il costo del lavoro è solo parzialmente deducibile e le misure introdotte per ridurre il cuneo fiscalesono rivolte soprattutto a favore delle assunzioni a tempo indeterminato, ciò penalizza fortemente le attività stagionali che, per natura, possono assumere solamente a tempo determinato.
Si sofferma quindi sull'articolo 11, che reca al comma 1 i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il Governo nell?introdurre norme per la ridefinizione dell?imposizione sui redditi. In particolare, la lettera b) del comma prevede che con decreti legislativi di attuazione siano istituiti regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni. Per essi si dispone l?istituzione di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un?unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell?importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive; in tale ambito vanno comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall?articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011. La lettera c) del comma contempla, quale principio di delega, la possibilità di prevedere forme di opzionalità in favore dei contribuenti. Da ultimo, la lettera d) prevede la semplificazione delle modalità di imposizione delle indennità percepite in ragione della cessazione del rapporto di lavoro, nonché di altre somme soggette a tassazione separata. Al riguardo, il relatore auspica che l?attuale sistema venga superato da una tassazione unica e secca (per esempio tassazione secca con due aliquote definitive in funzione dell?entità della somma). Il comma 2 attribuisce al Governo il compito di definire l?autonoma organizzazione ai fini dell?assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all?IRAP.
Il relatore dà quindi conto dei contenuti e delle finalità dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 1, lettera d),che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell?economia e delle finanze, di una Commissione per monitorare il contrasto all'evasione fiscale.
L'articolo 4, comma 1, concerne la possibilità di costituzione di una ulteriore Commissione per monitorare le disposizioni in materia di erosione fiscale. L?attività svolta dalla Commissione attiene alla redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali e sembrerebbe dover riguardare anche i redditi di lavoro dipendente e le agevolazioni connesse. Il comma 2 delega il Governo ad introdurre norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono ingiustificate o superate. Il relatore riterrebbe utile inserire nel provvedimento anche una esplicita norma in materia di tassazione del
reddito di lavoro dipendente, che è collegato alla retribuzione corrisposta ai lavoratori per la maggiore produttività, competitività, innovazione e redditività delle imprese (cosiddetto "salario di produttività"). Il comma 3 destina le maggiori entrate provenienti dal contrasto all?evasione fiscale esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale; parte della dotazione di tale Fondo può essere destinata ad incentivi alle imprese, riducendone l'imposizione fiscale gravante sulle stesse.
Il relatore illustra quindi i contenuti degli articoli 7, 8 e 9. Infine, si sofferma sull'articolo 10,che delega il Governo ad emanare decreti in tema di riscossione dei tributi e tutela giurisdizionale del contribuente, e sull'articolo 12, il cui comma 1, lettera b) prevede anche una revisione della disciplina in materia di applicazione delle ritenute transfrontaliere al regime dei lavoratori all?estero e dei lavoratori transfrontalieri. Al riguardo, giudica sicuramente positiva una maggiore semplificazione degli adempimenti fiscali connessi al lavoro transfrontaliero, ma evidenzia che non viene specificato attraverso quali misure o direttrici dovrebbero essere attuate queste misure.
Si riserva conclusivamente di sottoporre una bozza di parere all'esito del dibattito. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 17.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1174
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
Si auspica un aumento dei fondi appostati per il 2014 sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, considerandoli ancora insufficienti.
La Commissione inoltre reputa importante sottolineare il ruolo che l'Europa deve esercitare anche per affrontare l'emergenza dei flussi di migranti che arrivano sulle nostre coste.
1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 54 (pom.) del 05/02/2014
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2014
54ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Xxxx'Xxxxxx.
La seduta inizia alle ore 15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente XXXXXXX avverte che da numerosi senatori gli è pervenuta richiesta di svolgere sopralluoghi in particolare nell'area di Prato e in quella di Biella, al fine di approfondirne le realtà produttive e occupazionali. Condivide la proposta, proponendo di estenderla anche alla conoscenza di altre situazioni patologiche del Paese, e in particolare all'area di Rosarno e a quella di Castel Volturno.
La senatrice GATTI (PD) riterrebbe prioritaria la definizione degli obiettivi che la Commissione intende perseguire attraverso tali sopralluoghi.
Il presidente XXXXXXX osserva che all'esito delle missioni potrà essere discusso un rapporto utile a contribuire alla complessiva conoscenza della Commissione di situazioni di particolare criticità, e dei limiti dell'azione amministrativa, anche in termini di proposta ai fini del superamento di tali patologie.
Concorda con tale ottica la senatrice SPILABOTTE (PD), che segnala di aver formulato la
proposta, insieme con altri senatori, proprio con finalità di approfondimento conoscitivo di determinate realtà, doveroso per un più efficace esercizio delle competenze della Commissione.
Anche la senatrice D'ONGHIA (PI) conviene con la proposta, segnalando in particolare le motivazioni a fondamento di una richiesta di sopralluogo nell'area del biellese, che rappresenta un modello diametralmente opposto a quello di Prato, e sottolineando la generalizzata utilità di tali missioni proprio ai fini dell'assunzione di proposte a carattere innovativo.
Il presidente XXXXXXX preannuncia che sottoporrà la richiesta alla Presidenza del Senato, caldeggiando la massima rappresentatività possibile della delegazione.
La Commissione conviene, dando mandato al Presidente di richiedere alla Presidenza del Senato la predetta autorizzazione nei termini dianzi descritti.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (n. COM (2014) 6 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.
Il presidente XXXXXXX comunica che le documentazioni consegnate nell'ambito delle audizioni svolte ieri in Ufficio di presidenza integrato sono disponibili sulla pagina web della Commissione.
La senatrice Xxxx XXXXXXX (PD) osserva che le audizioni svoltesi nella giornata di ieri si sono rivelate assai meno centrate sui contenuti dell'atto che sulle difficoltà di un raccordo efficace tra la struttura della rete dei servizi per l'impiego e gli impegni che l'Italia dovrebbe assumere per adeguare la funzionalità della rete nazionale alle performance richieste da EURES. E' emerso altresì qualche accenno alla diversità esistente tra i vari sistemi fiscali e previdenziali, che xxxxxxxxx non è compito da affrontarsi da parte del nuovo regolamento. Una difficoltà specifica è stata evidenziata dal rappresentante di Assolavoro, il quale ha segnalato che le norme riguardanti il placement non considerano il contratto di somministrazione, che costituisce una realtà tipicamente italiana. Il livello di conoscenza dello strumento è peraltro risultato bassissimo e assai scarsa l'informazione al riguardo da parte degli associati. Segnala infine che la Conferenza delle Regioni non è intervenuta in audizione, non avendo maturato un documento unitario sulla materia, che auspica possa essere acquisito nei prossimi giorni.
La senatrice SPILABOTTE (PD) segnala che nel corso delle audizioni tutti i rappresentanti hanno
segnalato che lo strumento EURES è praticamente sconosciuto; ne suggerisce dunque la diffusione conoscitiva anche attraverso le trasmissioni in TV di "pubblicità progresso". Un ulteriore elemento di preoccupazione, sottolineato anche nel contributo scritto offerto da Allgemeiner Südtiroler Gewerkschafts Bund, riguarda l'integrazione tra pubblico e privato e la possibilità di abusi da parte degli operatori privati. Al riguardo ritiene che la presenza di operatori privati possa semmai rappresentare un punto di forza.
A giudizio del senatore XXXXXX (SCpI) si riscontra oggi un colossale danno per i lavoratori, a causa della non disponibilità di servizi efficaci per il reinserimento o l'inserimento dei lavoratori nel settore produttivo. In questo senso l'attivazione del servizio rappresenta una priorità. Tra il settore pubblico e quello privato esiste un rapporto di complementarietà, e in questo senso è essenziale non diffidare a priori degli operatori privati.
Il senatore XXXXXX (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) precisa che le difficoltà di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato nascono unicamente nei casi in cui il settore pubblico sia assente o malfunzionante, determinandosi, diversamente, una integrazione virtuosa. E' questa l'opinione sostenuta nella memoria depositata da Allgemeiner Südtiroler Gewerkschafts Bund; il servizio realizzato in Alto Adige è anzi all'avanguardia e va efficacemente sostenuto.
La senatrice CATALFO (M5S) evidenzia la difficoltà di una cooperazione tra pubblico e privato in assenza di una prioritaria riduzione della frammentazione dei servizi per l'impiego, della precisazione delle responsabilità rispettive e delle modalità con le quali essi si interfacciano. Ritiene di grande rilievo le osservazioni avanzate ieri al riguardo nel corso delle audizioni.
Anche il senatore PUGLIA (M5S) esprime grande interesse nei confronti della interazione tra pubblico e privato, laddove essa si realizzi efficacemente. Tale non è il caso dell'area della provincia di Napoli, dove il malfunzionamento del settore pubblico dà luogo a situazioni paradossali, tali da far insorgere addirittura il sospetto di un disegno finalizzato a favorire i centri privati.
La senatrice PARENTE (PD) si sofferma sull'importanza del progetto di implementazione della rete EURES, proprio al fine di affrontare anche la complessiva arretratezza del sistema Italia. In questo senso è di particolare rilievo l'attuale difficoltà ad avere banche dati in grado di dialogare tra loro, come è emerso anche nel corso delle audizioni. Si tratta di un nodo problematico, al cui chiarimento dovrà contribuire anche il Governo.
Concorda il presidente XXXXXXX (NCD), rilevando tuttavia che la grande questione non risolta concerne l'attrazione della domanda di lavoro, atteso che essa non si fida del settore pubblico, ma segue vie diverse.
Il sottosegretario DELL'ARINGA, nel riservarsi un successivo intervento in sede di replica al termine della discussione generale, osserva che allo stato attuale il Governo sta accelerando la propria azione con riferimento al programma Garanzia giovani e al tema degli ammortizzatori sociali; resta da coltivare tutto il versante delle politiche attive, sulle quali tuttavia l'Esecutivo è fortemente impegnato, sia per il filone derivante dalla soppressione delle province, sia per quello riguardante un'efficace integrazione tra funzioni pubbliche e private.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1051) XXXXXXX ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 dicembre scorso.
Il presidente relatore XXXXXXX (NCD), nel riassumere i termini del dibattito fin qui svolto, ricorda che per le vie brevi ha inteso sottoporre a tutti i componenti della Commissione, nella sua qualità di relatore del provvedimento, un testo improntato, diversamente da quello in esame, ad un'ottica direttamente prescrittiva. Conformemente a quanto peraltro la Commissione aveva già in linea di principio convenuto nella precedente seduta, propone di svolgere sulla materia talune audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e datoriali, nonché di alcune aziende particolarmente significative ai fini dell'attuazione del modello partecipativo. Successivamente, potrà svolgersi una disamina da parte di un comitato ristretto, che approfondirà la materia nel suo complesso, tenendo altresì conto del suo contributo di riflessione e anche alla luce di quanto emerso in sede di audizioni, nell'auspicio che possa pervenirsi ad un testo che raccolga l'ampia condivisione già registrata con riferimento al disegno di legge n. 1051.
La senatrice Xxxx XXXXXXX (PD), premesso l'interesse del suo Gruppo a procedere sul tema, anche al fine di utilizzare lo stanziamento allo scopo ricompreso nella legge di stabilità, chiede un chiarimento in ordine alle modalità procedurali che si intende seguire, avvertendo che è intenzione della sua parte presentare sul tema una propria iniziativa legislativa.
La senatrice CATALFO (M5S) domanda le ragioni per le quali si intenda procedere alla costituzione di un comitato ristretto e l'oggetto dei lavori di esso, sollecitando l'inclusione tra i soggetti da ascoltare anche dei rappresentanti di COBAS e CUB.
La senatrice Xxxx XXXXXXX (PD) si chiede se non sia più opportuno attendere la presentazione di altre iniziative legislative sul tema prima di procedere alle audizioni.
Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono ripetutamente le senatrici CATALFO (M5S) e Xxxx XXXXXXX (PD), il presidente relatore XXXXXXX ribadisce che le audizioni - tra i cui soggetti verranno inclusi anche i rappresentanti dei CUB - avranno ad oggetto il disegno di legge n. 1051. Il comitato ristretto avrà successivamente, come d'uso, la finalità di consentire, nella massima flessibilità possibile, la stesura di un testo base che potrà essere adottato dalla Commissione ai fini del successivo esame.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 55 (pom.) dell'11/02/2014
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014
55ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Xxxx'Xxxxxx.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Introduce l'esame la relatrice D'ONGHIA (PI), la quale, premesso che il provvedimento è già stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati, si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione. In particolare segnala che il comma 1 dell'articolo 8, con riferimento ai benefici per l'anno 2013, proroga per un periodo massimo di 6 mesi il termine per l'adozione dei decreti ministeriali relativi alla determinazione delle modalità e della misura dei crediti di imposta in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all?esterno, e all?individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione previdenziale ed assistenziale in favore delle cooperative sociali, per la retribuzione
corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all?esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari. Il successivo comma 2 chiarisce che i limiti massimi mensili previsti per tali crediti di imposta si applichino anche per i mesi dell'anno 2013 precedenti le novelle legislative che hanno rideterminato tali limiti, elevandoli rispetto alla disciplina previgente. Quanto ad altre disposizioni, evidenzia che il comma 1, lettera b), dell'articolo 2 abroga la norma che escludeva di poter disporre più di una volta l'affidamento in prova al servizio sociale secondo il regime relativo alle persone tossicodipendenti o alcooldipendenti e che, in base alla novella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l?affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche al condannato che debba espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione (anziché a tre, come nella disciplina vigente), quando abbia tenuto, quantomeno nell?anno precedente la presentazione della richiesta trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento conforme ai presupposti generali per l'affidamento in oggetto.
Conclusivamente, per quanto di competenza, la relatrice propone di esprimere parere favorevole.
La senatrice BENCINI (M5S) nota che la disposizione di cui all'articolo 8 del decreto-legge in conversione, pur pienamente condivisibile, risulta tuttavia inserita all'interno di un provvedimento sul quale il giudizio è complessivamente negativo. Preannuncia pertanto il voto di astensione del suo Gruppo.
Il senatore XXXXXXXXX (Misto-SEL), pur esprimendo apprezzamento nei confronti delle finalità cui l'articolo 8 è teso, preannuncia voto contrario.
La senatrice XXXXXXXXX (FI-PdL XVII) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento, del quale tuttavia evidenzia le criticità di carattere generale.
Il voto contrario della Lega Nord è annunciato dalla senatrice MUNERATO (LN-Aut), la quale nota che il provvedimento finisce con il discriminare i cittadini onesti a vantaggio di quanti hanno tenuto un comportamento non virtuoso.
La senatrice PARENTE (PD) esprime voto favorevole, condividendo gli aspetti di competenza della Commissione, evidenziati diffusamente dalla relatrice.
Il senatore XXXXXX (SCpI), premesso che situazioni differenziate richiedono diversità di trattamento, ricorda le finalità di recupero sociale alle quali deve essere finalizzata la pena e l'interesse della comunità intera ad un recupero dei lavoratori detenuti o internati, dando così ragione del voto favorevole del suo Gruppo.
Anche il senatore XXXXXX (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia un voto favorevole, auspicando che il provvedimento non determini una penalizzazione nei confronti dei cittadini onesti.
Il voto convintamente favorevole del Gruppo NCD è annunciato dal senatore XXXXXX (NCD).
Conclusivamente il presidente XXXXXXX segnala che l'espressione del parere nella sede plenaria della Commissione è stata appunto finalizzata a portare all'attenzione generale un tema delicato, quale quello del reinserimento nella vita attiva dei detenuti e degli internati. Le pur comprensibili preoccupazioni espresse da taluno degli intervenuti vanno pertanto accompagnate anche dalla riflessione che nel caso di specie si tratta di rapporti di lavoro che non sono esattamente di mercato. Il
tema, di cui ribadisce la delicatezza e il rilievo, potrà essere ripreso dalla Commissione in altra occasione, anche in considerazione della esiguità della quota ricompresa in questi programmi di reinserimento.
Verificata quindi la presenza del prescritto numero dei senatori, mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice D'Xxxxxx.
La Commissione approva.
IN SEDE REFERENTE
(1051) XXXXXXX ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.
Il presidente XXXXXXX (NCD), relatore, ricorda che nella precedente occasione la Commissione non aveva esaurito il dibattito sulla metodologia da seguire per il prosieguo dei lavori, a causa dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea. Sottolinea di aver già segnalato come in alcune aziende siano in corso esperienze rilevanti ai fini del provvedimento; da ciò la sua proposta di estendere l'ambito dei soggetti da chiamare in audizione anche ad esponenti di tali realtà. Propone pertanto di procedere alle audizioni sul disegno di legge in esame al fine di acquisire anche da esse elementi utili ad elaborare, nell'ambito di un Comitato ristretto che consenta la massima flessibilità dei lavori, un testo condiviso nell'obiettivo di passare da una proposta di legge di delega, qual è il disegno di legge in esame, ad una di carattere immediatamente prescrittivo.
Il senatore XXXXXXXXX (Misto-SEL), pur convenendo con la proposta di svolgere audizioni, auspica che ad esse faccia seguito un dibattito ampio, tale da consentire un reale confronto nel merito tra le varie posizioni. Preannuncia che anche il suo Gruppo depositerà prossimamente un'iniziativa legislativa sul tema.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI DISAGI DI TALUNE AZIENDE OPERANTI NEI TERRITORI COLPITI DAI RECENTI FENOMENI METEOROLOGICI
Il presidente XXXXXXX, cogliendo l'occasione della presenza del sottosegretario Dell'Aringa, segnala le difficoltà che stanno attraversando le aziende aventi sede nelle aree colpite dai recenti gravi fenomeni meteorologici, auspicando che in sede di Governo ci si attivi per offrire certezza a queste popolazioni, in grave difficoltà anche con riferimento al pagamento dei contributi previdenziali.
Suggerisce di utilizzare allo scopo la complessiva strumentazione relativa agli ammortizzatori sociali.
Il sottosegretario DELL'ARINGA assicura che il tema è già all'attenzione del Governo, fermamente intenzionato a dare risposta rapida ed esaustiva all'esigenza rappresentata, della cui gravità è pienamente consapevole.
La seduta termina alle ore 15,40.
1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 59 (pom.) del 26/02/2014
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2014
59ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Il presidente XXXXXXX porge un cordiale benvenuto alla senatrice Xxxxxxxxx, entrata a far parte della Commissione in sostituzione della senatrice Xxxxx, che ringrazia per il prezioso e leale contributo che ha sempre offerto ai lavori della Commissione stessa.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (n. COM (2014) 6 definitivo)
(Xxxxxxx e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 54)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.
La senatrice Xxxx XXXXXXX (PD), nel riassumere gli esiti delle audizioni svolte sull'atto, dà conto di una sua proposta di risoluzione (testo allegato), di segno favorevole, con osservazioni, talune riferite al versante nazionale - riguardanti la necessità di risolvere il deficit di efficacia e di efficienza della rete SPI, integrando nella rete l'attività dei soggetti professionali accreditati, di evitare duplicazioni o sovrapposizioni dei sistemi informativi e di prevedere standard di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi stessi - talaltre riguardanti invece l'Unione europea, considerato che l'atto si riferisce alla cosiddetta "fase ascendente". In questo senso, si invita l'Unione ad assumere la previsione che considera il tirocinio alla stregua di un'attività lavorativa come strettamente finalizzata all'accesso ai servizi della rete EURES, a valutare l'opportunità di considerare offerta di lavoro anche quella relativa al lavoro in somministrazione, di chiarire la competenza concernente la traduzione in tutte le lingue delle informazioni relative alle offerte di lavoro e ai CV, a chiarire la composizione tra i livelli di coordinamento della rete EURES, a prevedere strumenti di supporto e promozione relativa alla conoscenza della rete ed a garantire il miglioramento dei servizi di assistenza e accompagnamento alla mobilità.
Il senatore XXXXXXXXXX (FI-PdL XVII), estensore delle osservazioni sull'atto formulate dalla 14a Commissione permanente, nel ringraziare la relatrice per aver raccolto talune delle suggestioni ivi emerse, chiede che la bozza di parere venga tuttavia integrata altresì con un invito a valutare l'opportunità di prevedere specifiche norme finalizzate al coordinamento anche con soggetti privati già operanti nell'ambito dell'intermediazione del lavoro.
Il senatore XXXXXXXXX (Misto-SEL), pur apprezzando lo sforzo compiuto dalla relatrice, rileva che l'Europa è ancora assai lontana dal garantire una reale libertà della circolazione dei lavoratori.
Il presidente XXXXXXX (NCD) condivide l'osservazione del senatore Xxxxxxxxxx, ritenendo che essa possa essere soddisfatta inserendo, al punto 2 riguardante le misure concernenti il livello nazionale, l'esigenza di integrare nella rete degli SPI l'attività dei soggetti professionali autorizzati. In Italia l'accreditamento è infatti effettuato in alcune regioni proprio al fine di garantire l'utilizzo dei finanziamenti pubblici e, ai fini di una reale vitalità della rete, è bene consentire la concorrenza di tutti i soggetti.
La relatrice Xxxx XXXXXXX (PD) esprime la preoccupazione di possibili disomogeneità riguardanti l'accessibilità dei dati e gli stessi standard di accreditamento.
Il senatore XXXXXX (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), rifacendosi al dibattito svoltosi nella seduta di stamani nell'ambito della 14a Commissione permanente, di cui pure è componente, pur convenendo sulla necessità della definizione di standard comuni, sottolinea l'esigenza di garantire la massima apertura possibile della rete, proprio al fine di consentirne la reale efficacia.
La relatrice Xxxx XXXXXXX (PD) concorda quindi di accedere alle richieste di modifica suggerite, modificando conseguentemente la propria proposta di parere (testo allegato).
Il presidente XXXXXXX dà altresì notizia di una proposta di risoluzione (testo allegato al resoconto),
contenente osservazioni favorevoli con rilievi, alternativa al testo proposto dalla relatrice e presentata a firma dei senatori Xxxxxxx, Xxxxxxx, Paglini e Puglia.
Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di parere predisposta dalla relatrice, nel testo modificato, che, con l'astensione del senatore XXXXXXXXX (Xxxxx-XXX), è approvata. Risulta di conseguenza preclusa la votazione sulla proposta alternativa presentata dai senatori del Movimento 5 Stelle.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente XXXXXXX avverte che, compatibilmente con gli impegni del Ministro del lavoro, verrà programmata in tempi rapidi la consueta audizione sulle linee programmatiche del Dicastero.
Avverte altresì che, come già preannunciato nella precedente seduta, nella prossima settimana si svolgerà una audizione di rappresentanti dell'ANMIL, con riferimento ai risultati di un'interessante ricerca condotta sull'esposizione delle donne agli infortuni e alle malattie professionali, anche in vista di possibili iniziative legislative sul tema. Sempre nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx darà inizio alle audizioni informali sul disegno di legge n. 1051, come già concordato.
La senatrice XXXXXXXXX (FI-PdL XVII) ricorda altresì che in una precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza si era convenuto in ordine all'opportunità di costituire un gruppo di lavoro specificamente dedicato all'approfondimento di temi connessi al welfare. Nel sottolinearne il rilievo, ne sollecita altresì la costituzione, anche per consentire una più agevole e proficua interlocuzione con il sottosegretario cui la materia verrà delegata.
Concorda il presidente XXXXXXX.
La Commissione tutta prende atto favorevolmente delle proposte testé indicate.
La seduta termina alle ore 15,40.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 6 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, N. 54)
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro,
premesso che la proposta di Xxxxxxxxxxx nasce dalla necessità di un ripensamento della rete EURES, partendo dalla presa d'atto delle carenze che la rete stessa ha dimostrato dalla sua istituzione ad oggi: mancanza di interoperabilità, accessibilità, completezza e sistematicità;
considerato che esso si prefigge di trasformare la rete EURES (European Employment Services) al fine di compiere ulteriori progressi verso la realizzazione di un mercato europeo del lavoro integrato, promuovendo nell?Unione una mobilità lavorativa equa, ossia che abbia luogo "su base volontaria, che rispetti il diritto e le norme in materia di lavoro nonché i diritti dei lavoratori all?interno dell?Unione"; considerato che la proposta di regolamento rappresenta una concreta opportunità di integrazione dei mercati del lavoro in Europa, al fine di sviluppare un adeguato servizio di sostegno alle imprese e ai lavoratori per la ricerca e l'assunzione di personale e al contempo aumentare la mobilità geografica e professionale, favorendo l'inclusione sociale, nonché la piena occupazione, che è uno degli obiettivi dell?UE ai sensi dell?articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull?Unione europea (TUE);
preso atto che la stessa è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
valutato che la base giuridica è correttamente individuata all'articolo 46 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell?articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in cui la proposta è stata ritenuta complessivamente conforme all?interesse nazionale; valutata altresì la posizione espressa nella relazione programmatica 2014 sulla partecipazione dell?Italia all?Unione europea, in cui il Governo ha preannunciato "un?attenzione specifica al tema della mobilità transnazionale, per sensibilizzare l?attenzione sulle opportunità che essa offre", ed ha al contempo segnalato "difficoltà di partecipazione, prodotte in Italia dall?insufficienza delle competenze linguistiche e dall?inadeguatezza delle borse di mobilità". Al fine di superare queste ultime, nella predetta relazione si afferma l?auspicabilità di misure che appaiono compatibili con la proposta di regolamento di cui al COM(2014) 6, ovvero: un utilizzo reale degli strumenti nazionali ed europei di validazione e certificazione delle competenze; il miglioramento della preparazione, dell?attuazione e delle attività di follow-up delle azioni di mobilità, nonché una maggiore diffusione ed utilizzo di tali azioni;
formula una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni:
affinché le misure contenute nella proposta dispieghino in pieno il loro effetto, è necessario, a livello nazionale:
1) risolvere il deficit di efficacia ed efficienza della rete dei servizi pubblici per l'impiego (SPI), garantendo servizi uniformemente diffusi e prestazioni omogenee su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la definizione di livelli essenziali delle prestazioni o di funzioni minime dei servizi per l'impiego;
2) integrare nella rete degli SPI l'attività dei soggetti professionali autorizzati o accreditati, anche espressi dalle parti sociali o organismi bilaterali, garantendo l'adozione di standard omogeneidei regolamenti di accreditamento in tutte le Regioni, al fine di rendere effettiva la nuova configurazione delle partnership prevista dalla proposta di Regolamento;
3) garantire che l'adeguamento dei sistemi informativi ed informatici per l'adesione alla nuova rete EURES avvenga senza duplicazioni o sovrapposizioni di sistemi, strutture e banche dati;
4) prevedere standard e obiettivi di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi rispetto alle finalità indicate dalla proposta;
a livello dell'Unione:
1) assumere la previsione espressa all?articolo 2, lettera c), della proposta, che considera il tirocinio "alla stregua di un?attività lavorativa", come strettamente finalizzata all'accesso ai servizi della rete EURES;
2) valutare l'opportunità di considerare quale "offerta di lavoro" anche l'offerta di lavoro in
somministrazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni;
3) chiarire in riferimento all?articolo 16, relativo alla "messa in contatto automatizzata attraverso la piattaforma informatica comune", a chi competa l'onere di traduzione in tutte le lingue delle informazioni relative alle offerte di lavoro e ai curricula vitae;
4) chiarire la composizione e l'eventuale interazione tra i livelli di coordinamento della rete EURES previsti agli articoli 11 e 34 della proposta, evitando, anche in quest'ambito, sovrapposizioni e duplicazioni;
5) prevedere, in rapporto con gli Stati membri, strumenti di supporto alla promozione della conoscenza relativa ai servizi della rete EURES;
6) garantire il miglioramento dei servizi di assistenza e accompagnamento alla mobilità delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo anche l'effettività dell'accesso per le categorie svantaggiate ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 6 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro,
premesso che la proposta di Xxxxxxxxxxx nasce dalla necessità di un ripensamento della rete EURES, partendo dalla presa d'atto delle carenze che la rete stessa ha dimostrato dalla sua istituzione ad oggi: mancanza di interoperabilità, accessibilità, completezza e sistematicità;
considerato che esso si prefigge di trasformare la rete EURES (European Employment Services) al fine di compiere ulteriori progressi verso la realizzazione di un mercato europeo del lavoro integrato, promuovendo nell?Unione una mobilità lavorativa equa, ossia che abbia luogo "su base volontaria, che rispetti il diritto e le norme in materia di lavoro nonché i diritti dei lavoratori all?interno dell?Unione"; considerato che la proposta di regolamento rappresenta una concreta opportunità di integrazione dei mercati del lavoro in Europa, al fine di sviluppare un adeguato servizio di sostegno alle imprese e ai lavoratori per la ricerca e l'assunzione di personale e al contempo aumentare la mobilità geografica e professionale, favorendo l'inclusione sociale, nonché la piena occupazione, che è uno degli obiettivi dell?UE ai sensi dell?articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull?Unione europea (TUE);
preso atto che la stessa è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
valutato che la base giuridica è correttamente individuata all'articolo 46 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell?articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in cui la proposta è stata ritenuta complessivamente conforme all?interesse nazionale; valutata altresì la posizione espressa nella relazione programmatica 2014 sulla partecipazione dell?Italia all?Unione europea, in cui il Governo ha preannunciato "un?attenzione specifica al tema della mobilità transnazionale, per sensibilizzare l?attenzione sulle opportunità che essa offre", ed ha al contempo segnalato "difficoltà di partecipazione, prodotte in Italia dall?insufficienza delle competenze linguistiche e dall?inadeguatezza delle borse di mobilità". Al fine di superare queste ultime, nella predetta relazione si afferma l?auspicabilità di misure che appaiono compatibili con la proposta di regolamento di cui al COM(2014) 6, ovvero: un utilizzo reale degli strumenti nazionali ed europei di validazione e certificazione delle competenze; il miglioramento della preparazione, dell?attuazione e delle attività di follow-up delle azioni di mobilità, nonché una maggiore diffusione ed utilizzo di tali
azioni;
formula una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni:
affinché le misure contenute nella proposta dispieghino in pieno il loro effetto, è necessario, a livello nazionale:
1) risolvere il deficit di efficacia ed efficienza della rete dei servizi pubblici per l'impiego (SPI), garantendo servizi uniformemente diffusi e prestazioni omogenee su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la definizione di livelli essenziali delle prestazioni o di funzioni minime dei servizi per l'impiego;
2) integrare nella rete degli SPI l'attività dei soggetti professionali accreditati, anche espressi dalle parti sociali o organismi bilaterali, garantendo l'adozione dei regolamenti di accreditamento in tutte le Regioni, al fine di rendere effettiva la nuova configurazione delle partnership prevista dalla proposta di Regolamento;
3) garantire che l'adeguamento dei sistemi informativi ed informatici per l'adesione alla nuova rete EURES avvenga senza duplicazioni o sovrapposizioni di sistemi, strutture e banche dati;
4) prevedere standard e obiettivi di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi rispetto alle finalità indicate dalla proposta;
a livello dell'Unione:
1) assumere la previsione espressa all?articolo 2, lettera c), della proposta, che considera il tirocinio "alla stregua di un?attività lavorativa", come strettamente finalizzata all'accesso ai servizi della rete EURES;
2) valutare l'opportunità di considerare quale "offerta di lavoro" anche l'offerta di lavoro in somministrazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni;
3) chiarire in riferimento all?articolo 16, relativo alla "messa in contatto automatizzata attraverso la piattaforma informatica comune", a chi competa l'onere di traduzione in tutte le lingue delle informazioni relative alle offerte di lavoro e ai curricula vitae;
4) chiarire la composizione e l'eventuale interazione tra i livelli di coordinamento della rete EURES previsti agli articoli 11 e 34 della proposta, evitando, anche in quest'ambito, sovrapposizioni e duplicazioni;
5) prevedere, in rapporto con gli Stati membri, strumenti di supporto alla promozione della conoscenza relativa ai servizi della rete EURES;
6) garantire il miglioramento dei servizi di assistenza e accompagnamento alla mobilità delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo anche l'effettività dell'accesso per le categorie svantaggiate ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI XXXXXXX, XXXXXXX, PAGLINI E PUGLIA SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 6 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
La Commissione 11a del Senato,
esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro, premesso che:
la proposta di Regolamento nasce dalla necessità di un ripensamento della rete EURES, partendo dalla presa d'atto delle carenze che la rete stessa ha dimostrato dalla sua istituzione ad oggi: mancanza di interoperabilità, accessibilità, completezza e sistematicità;
considerato che:
esso si prefigge di trasformare la rete EURES (European Employment Services) al fine di compiere ulteriori progressi verso la realizzazione di un mercato europeo del lavoro integrato, promuovendo nell?Unione una mobilità lavorativa equa, ossia che abbia luogo "su base volontaria, che rispetti il diritto e le norme in materia di lavoro nonché i diritti dei lavoratori all?interno dell?Unione";
la proposta di regolamento vuole rappresentare uno strumento di integrazione dei mercati del lavoro in Europa, al fine di sviluppare un adeguato servizio di sostegno alle imprese e ai lavoratori per la ricerca e l'assunzione di personale e al contempo aumentare la mobilità geografica e professionale, favorendo l'inclusione sociale, nonché la piena occupazione, che è uno degli obiettivi dell?UE ai sensi dell?articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull?Unione europea (TUE);
nella relazione programmatica 2014 sulla partecipazione dell?Italia all?Unione europea, il precedente Governo rilevava la necessità di "un?attenzione specifica al tema della mobilità transnazionale, per sensibilizzare l?attenzione sulle opportunità che essa offre", ed al contempo segnalava "difficoltà di partecipazione, prodotte in Italia dall?insufficienza delle competenze linguistiche e dall?inadeguatezza delle borse di mobilità";
a livello nazionale, malgrado le azioni già compiute dal ministro Xxxxxxxxxx allo scopo di pervenire all'implementazione di una rete unica per la gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro, come ad esempio le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 76/2013, la attuale frammentazione della gestione delle politiche attive del lavoro non consente di disporre di una solida base per il raccordo alla rete europea;
tale situazione contribuisce ulteriormente a favorire una mobilità a senso unico di lavoratori italiani, spesso altamente qualificati, verso l'estero e di contro a impedire l'importazione di manodopera di pari livello verso l'Italia;
formula, per quanto di competenza, una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni: affinché le misure contenute nella proposta dispieghino il loro effetto, è necessario,
a livello nazionale:
1) risolvere il deficit di efficacia ed efficienza della rete dei servizi pubblici per l'impiego (SPI), garantendo servizi uniformemente diffusi e prestazioni omogenee su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la definizione di livelli essenziali delle prestazioni o di funzioni minime dei servizi per l'impiego;
2) garantire che l'adeguamento dei sistemi informativi ed informatici per l'adesione alla nuova rete EURES avvenga senza duplicazioni o sovrapposizioni di sistemi, strutture e banche dati;
3) prevedere standard e obiettivi di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi rispetto alle finalità indicate dalla proposta;
a livello dell'Unione europea:
1) assumere la previsione espressa all?articolo 2, lettera c), della proposta, che considera il tirocinio "alla stregua di un?attività lavorativa", come strettamente finalizzata all'accesso ai servizi della rete EURES;
2) chiarire in riferimento all?articolo 16, relativo alla "messa in contatto automatizzata attraverso la piattaforma informatica comune", a chi competa l'onere di traduzione in tutte le lingue delle informazioni relative alle offerte di lavoro e ai curricula vitae;
3) chiarire la composizione e l'eventuale interazione tra i livelli di coordinamento della rete EURES previsti agli articoli 11 e 34 della proposta, evitando, anche in quest'ambito, sovrapposizioni e duplicazioni;
4) prevedere, in rapporto con gli Stati membri, strumenti di supporto alla promozione della conoscenza relativa ai servizi della rete EURES;
5) garantire il miglioramento dei servizi di assistenza e accompagnamento alla mobilità delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo anche l'effettività dell'accesso per le categorie svantaggiate ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 12 (pom.) del 04/03/2014
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 12
MARTEDÌ 4 MARZO 2014
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50
AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1051 (PARTECIPAZIONE LAVORATORI GESTIONE IMPRESA)
1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 14 (pom.) dell'11/03/2014
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 14
MARTEDÌ 11 MARZO 2014
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,20
AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1051 (PARTECIPAZIONE LAVORATORI GESTIONE IMPRESA)
1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 60 (pom.) del 12/03/2014
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 12 MARZO 2014
60ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.
La seduta inizia alle ore 15,30.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
La presidente SPILABOTTE comunica che la documentazione consegnata nel corso delle audizioni informali del 4 e dell'11 marzo scorso, riferite al disegno di legge n. 1051, svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione. Comunica inoltre che il documento consegnato durante l'audizione odierna, dinanzi agli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite 11a e 12a, riferito al disegno di legge n. 660, sarà anch'esso reso disponibile sulla pagina web della Commissione. Comunica infine che saranno altresì pubblicati i documenti relativi all'audizione informale dell' Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) del 5 marzo scorso.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
Il sottosegretario BOBBA risponde all'interrogazione 3-00115, sottolineando che a norma del decreto legislativo n. 42 del 2006 è consentito cumulare i soli "periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione"; tuttavia, come ricordato dall'interrogante, la copertura contributiva per gli iscritti all'ENASARCO è integrativa rispetto a quella INPS, e pertanto risulta impossibile applicare agli stessi l'istituto della totalizzazione. Inoltre, agli iscritti che abbiano cessato l'attività di agenzia senza aver raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per il pensionamento di vecchiaia, la legge riconosce la facoltà di presentare domanda di prosecuzione volontaria dei versamenti.
In mancanza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'accesso alla contribuzione volontaria, il conto previdenziale intestato all'iscritto può essere incrementato esclusivamente da contribuzione obbligatoria rimessa da ditte mandanti per effetto del conferimento di un nuovo mandato di agenzia; ciò in quanto la previdenza ENASARCO è una previdenza di categoria, che persegue lo scopo di assicurare una copertura previdenziale ai soli soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di agenzia.
Con il vigente Regolamento, la Fondazione - al fine di assicurare tutela anche in favore di coloro che svolgono attività di agenzia per un limitato lasso temporale - ha introdotto la rendita contributiva. Tale istituto, che sarà operativo soltanto a partire del 2024 e per gli iscritti dal 1° gennaio 2012, sotto forma di rendita reversibile, verrà erogato in favore dei neo iscritti al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni), in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 5 anni e con una riduzione del 2 per cento per ciascun anno mancante al raggiungimento del requisito pensionistico della quota. L'operatività dell'istituto per il futuro trova la sua ratio nel fatto che soltanto dal 2024 saranno andate a regime tutte le misure correttive per la stabilità di lungo periodo della previdenza ENASARCO, mentre l'erogazione agli attivi attuali si tradurrebbe in un onere che la categoria degli agenti non può sostenere, perché determinerebbe un incremento inaccettabile dell'aliquota contributiva.
Da ultimo precisa che l'articolo 36 del vigente Regolamento della Fondazione ENASARCO disciplina l'omissione contributiva e che nell'attuale Regolamento non v'è più alcun riferimento al trasferimento dei contributi ad altro fondo.
La senatrice XXXXXX (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, pervenuta con un ritardo per il quale ovviamente il sottosegretario Xxxxx, da poco in carica, è del tutto incolpevole, dichiarandosi parzialmente soddisfatta. L'attuale situazione di crisi determina per molti l'impossibilità di tornare al lavoro e per queste ragioni, dopo anni di versamenti all'Enasarco, molti si ritrovano a non riuscire a far fronte alle quote. Dopo aver rilevato che il potenziale aumento delle aliquote citato nella risposta andrebbe comunque quantificato, sottolinea che l'Ente dispone di un ampio patrimonio immobiliare che, attraverso una gestione oculata, potrebbe utilmente fronteggiare la situazione e si riserva di condurre ulteriori approfondimenti sulla materia.
La presidente XXXXXXXXXX ricorda che, in assenza dei proponenti, la risposta all'interrogazione
n. 3-00796 è rinviata ad altra data. Ringrazia quindi il sottosegretario Xxxxx e toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 15,45.
1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 15 (pom.) del 02/04/2014
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 15
MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15
AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1051 (PARTECIPAZIONE LAVORATORI GESTIONE IMPRESA)
1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 09/04/2014
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1051
Riunione n. 1
MERCOLEDÌ 9 APRILE 2014
Relatore: SACCONI (NCD) Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,10
(1051) XXXXXXX ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Presentazione di un nuovo testo da parte del relatore )
1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 22/10/2014
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1051
Riunione n. 2
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
Orario: dalle 15,30 alle 16,20
(1051) XXXXXXX ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Esame di una proposta di nuovo testo)
1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (pom.) del 05/11/2014
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1051
Riunione n. 3
MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2014
Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16
(1051) XXXXXXX ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Seguito dell'esame di una proposta di nuovo testo)
1.3.2.1.13. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (pom.) dell'11/11/2014
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1051
Riunione n. 4
MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014
Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,10
(1051) XXXXXXX ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Seguito dell'esame di una proposta di nuovo testo)
1.3.2.1.14. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (pom.) del 04/03/2015
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1051
Riunione n. 5
MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
Relatore: SACCONI (AP (NCD-UDC))
Orario: dalle 14,50 alle 16
(1051) XXXXXXX ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Seguito dell'esame di una proposta di nuovo testo)
1.3.2.1.15. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 139 (pom.) dell'11/03/2015
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015
139ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Xxxxxx Xxxxxxxxx.
La seduta inizia alle ore 15,30.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI INCONTRI
Il presidente XXXXXXX (AP (NCD-UDC)) comunica che la documentazione consegnata dalla Rete dei Comitati degli Esodati nel corso dell'incontro con la Sottocommissione sulla problematica dei cosiddetti esodati appena avvenuto sarà disponibile sulla pagina web della Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(1051) XXXXXXX ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Seguito dell'esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2014.
Il presidente relatore XXXXXXX (AP (NCD-UDC)) illustra una nuova proposta di testo per il disegno di legge in titolo, elaborata dal Comitato ristretto, pubblicata in allegato, proponendone l'adozione come testo base. Precisa che, anche in considerazione delle diversità di impianto rispetto al testo originario, trattandosi di un testo immediatamente dispositivo rispetto all'originario disegno di legge delega, ove la Commissione convenga sull'adozione del testo base, dovrà senz'altro procedersi ad audizioni dei soggetti già convocati con riferimento al testo originario.
Il senatore XXXXXXXX (FI-PdL XVII) condivide il percorso operativo tracciato dal Presidente relatore, annunciando il favore del suo Gruppo all'adozione del nuovo testo base.
La senatrice CATALFO (M5S) avanza perplessità in ordine all'opportunità stessa di normare sulla partecipazione dei lavoratori, in assenza di una disciplina in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale.
Analoghe perplessità nutre il senatore XXXXXXXXX (Xxxxx-XXX), che giudica inopportuna la proposta.
Il presidente relatore XXXXXXX (AP (NCD-UDC)) precisa che in questa fase la Commissione è chiamata unicamente a decidere in ordine all'adozione di un testo base, sul quale si svolgerà un'ampia discussione generale e al quale andrà successivamente riferita l'attività emendativa.
Concorda con la proposta, a nome del suo Gruppo, il senatore XXXXXX (AP (NCD-UDC)), ribadendo la possibilità di eventualmente proporre modifiche al testo per i punti che nel merito non dovessero essere condivisi.
La senatrice PARENTE (PD) ricorda che nella sede informale del Comitato ristretto si è svolto un lavoro intenso nei contenuti, che ha portato al recepimento nel testo oggi illustrato dal Presidente relatore anche di alcune istanze dei Gruppi di opposizione. Appoggia pertanto l'adozione di tale testo come testo base.
Presente il prescritto numero di senatori, la proposta di adozione del nuovo testo è dunque approvata, con il voto contrario delle senatrici CATALFO (M5S), PAGLINI (M5S) e MUNERATO (LN-Aut) e del senatore XXXXXXXXX (Misto-SEL), e l'astensione della senatrice XXXXXXX (Misto).
Il presidente relatore XXXXXXX (AP (NCD-UDC)) ringrazia la Commissione, sottolineando che si tratta di un provvedimento da molti anni all'attenzione del Parlamento, e che, per motivi diversi, non è mai giunto in porto, auspicando una sorte più felice per quello in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1758) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.
Il relatore XXXXXX (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà lettura di una proposta di relazione favorevole, pubblicata in allegato.
Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, con l'astensione del senatore PUGLIA (M5S) e delle senatrici PAGLINI (M5S), XXXXXXX (Misto) e MUNERATO (LN- Aut), la Commissione approva.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (n. COM (2015) 46 definitivo)
(Xxxxxxx e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 88)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo.
La relatrice SPILABOTTE (PD) dà conto di una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato.
Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, con l'astensione delle senatrici MUNERATO (LN-Aut) e PAGLINI (M5S) e del senatore PUGLIA (M5S), la Commissione approva.
La seduta termina alle ore 16.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1758
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge n. 1758 (legge di delegazione europea 2014),
premesso che il provvedimento in esame reca le discipline di delega legislativa per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell?Unione europea;
preso atto che l'articolo 10 contiene i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega inerente al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, avente ad oggetto norme fondamentali di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, la quale ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee o non considerate;
valutato che l'articolo 1 conferisce delega al Governo per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legislazione vigente;
considerato che il provvedimento in esame elenca una pluralità di direttive, contenute nell'allegato B, di particolare interesse per la Commissione e sulle quali la Commissione stessa è stata chiamata nella fase ascendente ad esprimersi attraverso risoluzioni;
osservata, in particolare, la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione degli stessi, che è intesa a facilitare l'applicazione della legislazione dell'Unione sul diritto di lavorare in un altro Stato membro, rendendo così più agevole la fruizione dei diritti derivanti ai lavoratori nel contesto della libertà di movimento;
considerata, inoltre, la direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, che regola per tali lavoratori i periodi di soggiorni superiori a 90 giorni, definendone sia le condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio sia i criteri e i requisiti per l'accesso all'occupazione negli Stati membri;
valutata positivamente, in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, la direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, che è volta a stabilire prescrizioni minime di protezione per i lavoratori sottoposti ad esposizione ai campi elettromagnetici e concerne i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati nel breve termine,
esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole, facendo rilevare pertanto l'importanza della legislazione europea in tema di circolazione e soggiorno dei lavoratori all'interno degli Stati membri, nonché di coloro che provengono da Paesi terzi, nell'ottica di una regolamentazione definita che permetta di evitare abusi e garantisca i principi fondamentali su cui si poggia l'Unione europea.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 46 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (Doc.
XVIII, n. 88)
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del
prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;
premesso che nel primo semestre del 2014 circa 5,2 milioni di giovani, con di meno di 25 anni, erano disoccupati nell'UE, di cui circa 700 000 solo in Italia e che più di un milione di italiani tra i 15 e i 24 anni è escluso dal mondo del lavoro, dell'istruzione o della formazione (i cosiddetti NEET);
valutato che l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) è stata adottata in risposta all'invito politico del Consiglio europeo di febbraio 2013 ad affrontare gli alti livelli di disoccupazione giovanile in alcune regioni dell'Unione europea che si trovano ad affrontare una situazione particolarmente difficile: scopo dell'IOG è offrire finanziamenti supplementari per promuovere l'occupazione giovanile;
preso atto che, ad un anno dall'adozione del regolamento FSE (Fondo sociale europeo) e dell'IOG, i risultati non hanno soddisfatto le aspettative iniziali e che si è ravvisata la necessità di modificare il regolamento stesso nella parte riguardante il prefinanzimento iniziale;
osservato che la proposta rientra a pieno titolo tra le priorità che si è data la Commissione Junker di lotta alla disoccupazione giovanile;
valutato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
si esprime in senso favorevole, notando con soddisfazione che il Governo italiano potrebbe così disporre di anticipi pari a circa 170 milioni di euro e che, per effetto di tale incremento, la platea dei beneficiari in grado di attingere ai finanziamenti passerebbe da 20 mila a 650 mila unità.
NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE
NT1
IL RELATORE
Attuazione dell'articolo 46 della Costituzione in materia di partecipazione dei lavoratori
Articolo 1
(Contenuto del contratto istitutivo)
1. Le imprese possono stipulare contratti collettivi aziendali ovvero aderire ad accordi territoriali di cui al successivo comma 2 volti a istituire una o più delle seguenti modalità di coinvolgimento dei lavoratori:
a) procedure di informazione e consultazione preventiva a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori; rimane ferma la normativa di legge vigente in materia di informazione, consultazione e coinvolgimento dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per le imprese e i gruppi di dimensioni comunitarie, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, per le società europee, dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 48, per le società cooperative europee, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, per la fusione transfrontaliera di società; sono fatte, altresì, salve le procedure di informazione e di consultazione in materia di trasferimento d'impresa di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e in materia di licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di coinvolgimento dei lavoratori;
b) procedure di verifica e controllo della applicazione e degli esiti di piani di gestione aziendale, strategie industriali e decisioni concordate attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative, conoscenze e competenze adeguate anche mediante formazione dei rappresentanti dei lavoratori coinvolti negli organismi da parte di soggetti indipendenti,
con eventuali spese a carico dell'impresa;
c) organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze e poteri di indirizzo, controllo o decisionali in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, l'inquadramento, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegata al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell'impresa;
d) modalità di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell'impresa, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione e della normativa vigente in materia di salario minimo legale;
e) modalità di partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;
f) modalità di partecipazione di rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, a norma dell'articolo 3, o al collegio sindacale, a norma dell'articolo 4;
g) modalità di accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di enti appositamente costituiti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo della impresa, ovvero la istituzione di un fondo fiduciario in favore dei propri dipendenti, anche allo scopo di consentire il finanziamento di piani di successione aziendale;
h) modalità funzionali ad un percorso di subentro nella attività di impresa anche mediante l'impiego degli incentivi nazionali o regionali per l'autoimpiego in caso di percettori di sussidi e ammortizzatori sociali.
2. Le imprese che non praticano la contrattazione collettiva aziendale, possono istituire una delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori indicate al comma 1 sulla base di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
3. Le modalità di partecipazione di cui ai commi precedenti sono agevolate nei limiti della dotazione del Fondo istituito a norma dell'articolo 1, comma 180 della legge n. 147 del 2013, secondo le modalità di accesso e di attribuzione delle risorse stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
Articolo 2
(Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo)
1. Il contratto aziendale istitutivo di cui all'articolo 1, comma 1, può essere stipulato con effetti estesi a tutti i dipendenti dell'impresa o della unità produttiva a cui il contratto stesso si riferisca alle condizioni e con i requisiti stabiliti da un accordo interconfederale stipulato da confederazioni comparativamente maggiormente rappresentative, applicabile nella unità produttiva. In difetto di un accordo interconfederale applicabile, ai sensi del periodo precedente, si applicheranno i criteri stabiliti dagli accordi interconfederali vigenti.
2. L'accordo territoriale istitutivo delle modalità di partecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, può applicarsi a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro associati alle parti firmatarie.
3. Il contratto istitutivo deve essere depositato entro trenta giorni presso la direzione provinciale del lavoro ovvero presso la direzione regionale del lavoro, nel caso di imprese a plurimo insediamento provinciale.
Articolo 3
(Consigli di sorveglianza)
1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento
n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente non meno di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell'articolo 2, può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.
2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, le modalità di designazione degli stessi e i requisiti in capo ai lavoratori da eleggere a rappresentanti sono determinati mediante lo stesso accordo aziendale, qualora non diversamente individuati dal legislatore con apposito provvedimento. Qualora nell'impresa sia stato attivato un piano di azionariato dei lavoratori di cui all'articolo 6, almeno un posto nel consiglio di sorveglianza deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano. In ogni caso, i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza dovranno esprimere un numero di voti inferiore alla metà del totale in ogni tipo di deliberazione.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora nella società europea sia già in atto una forma di partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, istituita a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.
4. I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.
5. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
Articolo 4
(Collegio sindacale)
1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento
n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente non meno di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un organo amministrativo e da un collegio sindacale, in conformità agli articoli da 2380 a 2409 del codice civile, mediante accordo aziendale stipulato a norma dell'articolo 2 può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale.
2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale, le modalità di designazione degli stessi e i requisiti in capo ai lavoratori da eleggere a rappresentanti possono essere determinati mediante lo stesso accordo aziendale, qualora non diversamente individuati dal Legislatore con apposito provvedimento. Qualora nell'impresa sia stato attivato un piano di azionariato dei lavoratori di cui all'articolo 4, almeno un posto nel collegio sindacale deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al detto piano. In ogni caso, i rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale dovranno esprimere un numero di voti inferiore alla metà del totale in ogni tipo di deliberazione.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora nella società europea sia già in atto una forma di partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, istituita a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.
4. I rappresentanti dei lavoratori nel collegio sindacale sono membri a pieno titolo di tale organo.
5. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
Articolo 5
(Imprese con meno di 300 lavoratori)
1. La partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nei propri organi di amministrazione e controllo può essere prevista anche nelle imprese non aventi i requisiti dimensionali previsti dai due precedenti articoli e comunque in quelle che occupino complessivamente meno di 300 lavoratori, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell'articolo 2.
2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori, le modalità di designazione degli stessi e i requisiti in capo ai lavoratori da eleggere a rappresentanti possono essere determinati mediante lo stesso accordo aziendale qualora non diversamente individuati dal Legislatore con apposito provvedimento.
3. In ogni caso, il numero di rappresentanti dei lavoratori negli organi societari dovrà essere inferiore al numero di rappresentanti degli azionisti dotati di diritto di voto in ogni tipo di deliberazione.
Articolo 6
(Partecipazione azionaria dei lavoratori)
1. I contratti aziendali possono disporre l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.
2. Un contratto aziendale stipulato a norma dell'articolo 2 può disporre che una quota non superiore al 20 per cento della retribuzione futura di ciascun dipendente, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione e della normativa vigente in materia di salario minimo legale, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite ad una fondazione o ad una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare, salvo quanto previsto nel comma 6.
3. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, secondo quanto previsto dai due commi precedenti, non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2441 del codice civile.
4. I contratti aziendali, o anche interaziendali nel caso delle piccole e medie imprese, possono prevedere che parte degli importi dei premi di produzione attribuiti alla generalità dei dipendenti dell'azienda o a particolari categorie di essi siano convertiti in azioni o quote della società, da assegnare consensualmente ai lavoratori, salvo quanto previsto nel comma 6.
5. Possono essere destinatari del trattamento di cui al presente articolo anche i lavoratori assunti, nei due anni precedenti, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto a tempo determinato, gli apprendisti, i dipendenti a riposo da almeno 3 anni. Possono essere esclusi i lavoratori in prova e quelli a domicilio.
6. L'adesione ai piani, da parte dei singoli lavoratori, è su base volontaria. Gli aderenti non possono chiedere il rimborso delle azioni prima che sia decorso un termine che il piano stesso deve fissare e che non può essere inferiore a tre anni.
7. L'adesione al piano non deve essere fonte di discriminazioni e in ogni caso deve garantire ai singoli lavoratori la parità di trattamento a pari condizioni in relazione alla categoria, al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio.
8. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti concessi ai dipendenti al fine di agevolare la loro adesione a piani di partecipazione azionaria, nei limiti delle risorse di cui al Fondo istituito a norma dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Si intendono per tali i prestiti erogati dai soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati alla sottoscrizione di azioni dell'impresa o di apposite società di investimento incaricate della sottoscrizione di azioni dell'impresa.
Articolo 7
(Fondo fiduciario)
1. Le imprese possono istituire un fondo fiduciario in favore dei propri dipendenti secondo le norme
contenute nella Convenzione de l'Aja del 1° luglio 1985 e con la finalità di acquistare azioni o quote di capitale dell'impresa promotrice.
2. L'azienda si fa garante del denaro preso in prestito dal fondo fiduciario presso istituti bancari per l'acquisto di azioni o quote di capitale di cui al comma precedente.
3. I contributi versati dall'azienda al fondo fiduciario per il rimborso di denaro preso in prestito sono fiscalmente deducibili.
4. Nel caso di società per azioni, un numero di azioni corrispondente alla percentuale del prestito rimborsato l'anno precedente sarà assegnato al conto titoli dei lavoratori in maniera proporzionale alla retribuzione del lavoratore.
5. I lavoratori che decidono di aderire al fondo fiduciario vedranno attribuirsi le azioni sul proprio conto titoli non prima di aver maturato due anni di anzianità in azienda.
6. Le azioni non potranno essere liquidate ai lavoratori prima di almeno tre anni dalla loro assegnazione, ad eccezione delle causali previste dalla normativa vigente sull'anticipazione del TFR.
7. Le azioni di cui al comma 6 potranno essere acquistate dal fondo fiduciario ad un equo valore di mercato. Nel caso in cui il fondo decidesse di non acquistare le azioni queste dovranno essere riacquistate dall'impresa promotrice.
8. Le azioni hanno diritto di voto e il fondo fiduciario deve esercitare tali diritti nell'interesse dei dipendenti.
9. Le decisioni per le quali i lavoratori che partecipano al fondo fiduciario sono chiamati a votare direttamente dovranno essere previste nello statuto del fondo stesso.
10. Nel caso di società a responsabilità limitata, ai lavoratori che aderiscono al fondo fiduciario dovrà essere versata una somma proporzionale alla remunerazione del lavoratore.
11. Tale somma va altresì proporzionata alla percentuale del prestito di cui al comma 2 rimborsato l'anno precedente. Una volta rimborsato l'intero prestito la somma andrà proporzionata all'intero valore della quota di capitale di cui il fondo è titolare.
12. I lavoratori che decidono di aderire al fondo fiduciario potranno accedere alla somma di cui al comma 10 non prima di aver maturato due anni di anzianità in azienda.
13. L'ammontare della somma da versare non potrà eccedere il 10 per cento della remunerazione per i dipendenti con meno di 5 anni di anzianità, il 20 per cento della remunerazione per i dipendenti fra i 5 e 15 anni, il 30 per cento della remunerazione per i dipendenti con più di 15 anni di anzianità.
14. Alle somme di cui al comma 10 verrà applicato il regime di detassazione previsto per i salari di produttività.
15. Possono partecipare al fondo fiduciario tutti i lavoratori di cui al comma 5 dell'articolo 6.
16. Tutte le spese relative alla fase di avvio del fondo fiduciario saranno sostenute dall'azienda promotrice.
Articolo 8
(Fondo di investimento)
1. Il contratto aziendale istitutivo di cui all'articolo 1, comma 1, può prevedere l'istituzione da parte di una banca, ovvero di un istituto finanziario, di un fondo di investimento in obbligazioni emesse dall'azienda.
2. Le risorse raccolte dal fondo di cui al comma 1 possono essere costituite da contributi dei lavoratori congiuntamente, ovvero, in alternativa, da quote di salario degli stessi, così come previsto dal contratto istitutivo.
3. Può essere altresì prevista la sottoscrizione da parte dei lavoratori di certificati di deposito della banca, ovvero dell'istituto finanziario, che acquista le obbligazioni emesse dall'azienda.
4. Possono aderire al fondo di investimento tutti i lavoratori di cui al comma 5 dell'articolo 6.
5. Tutte le spese relative alla fase di avvio del fondo di investimento saranno sostenute dall'azienda.
6. Le imprese che possono prevedere l'istituzione del fondo di investimento di cui al comma 1 e così come regolato dagli articoli seguenti sono quelle di dimensioni non piccole che presentano un rating
bancario corrispondente almeno al livello "investment grade".
Articolo 9
(Osservatorio sulla partecipazione)
1. In tutte le imprese nelle quali è stato sottoscritto un contratto istitutivo di una o più modalità di coinvolgimento dei lavoratori come elencate all'articolo 1 del presente decreto, è obbligatoria l'istituzione di almeno un Osservatorio sulla partecipazione pariteticamente composto da membri nominati dall'impresa e dai rappresentanti dei lavoratori, se presenti, o dagli stessi lavoratori.
2. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'attuazione delle pratiche di partecipazione presenti in impresa, elaborare proposte in merito a nuove modalità di partecipazione, anche consultando direttamente i lavoratori.
3. L'Osservatorio sulla partecipazione deve riunirsi almeno due volte all'anno.
4. Il numero dei membri dell'Osservatorio deve essere proporzionato al numero dei dipendenti dell'impresa e non può essere inferiore a due per le imprese che occupino fino a 300 dipendenti e a sei per le imprese che occupino più di 300 dipendenti.
5. Tutte le spese connesse all'attività e alla gestione dell'Osservatorio sono a carico dell'impresa.
Articolo 10
(Riservatezza delle informazioni)
1. Ferma restando la legislazione vigente in materia di riservatezza e segreto aziendale, i rappresentanti dei lavoratori coinvolti in processi di partecipazione non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall'impresa. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e l'eventuale responsabilità penale, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi vigenti.
2. Il datore di lavoro non è obbligato a comunicare le informazioni richieste qualora la loro diffusione sia suscettibile di recare danno all'impresa nei rapporti con la concorrenza o di provocare turbativa dei mercati. Per tale fattispecie a livello aziendale i contratti possono istituire delle Commissioni tecniche di conciliazione per verificare la natura riservata delle informazioni. Tali Commissioni sono da istituirsi con modalità analoghe a quelle previste dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di attuazione della citata direttiva 94/45/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo.
1.3.2.1.16. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 31 (pom.) del 17/03/2015
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 31
MARTEDÌ 17 MARZO 2015
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 15 alle ore 16,05
AUDIZIONI INFORMALI SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1051 (PARTECIPAZIONE LAVORATORI GESTIONE IMPRESE)
1.3.2.1.17. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 140 (pom.) del 17/03/2015
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 17 MARZO 2015
140ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 16,05.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
Il presidente XXXXXXX comunica che le documentazioni consegnate nel corso delle audizioni sul nuovo testo del disegno di legge n. 1051 svolte oggi, in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, saranno rese disponibili sulla pagina web della Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)
Il relatore XXXXXX (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), premesso che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, contiene una serie di disposizioni urgenti finalizzate alla revisione del sistema bancario e degli investimenti e che in esso figurano anche diverse disposizioni che incidono su profili strettamente collegati al mondo delle imprese, individua i profili di competenza della Commissione - di limitata incidenza rispetto al contenuto complessivo - innanzitutto nell'articolo 4, volto ad introdurre la categoria della PMI innovativa, cui vengono estese misure previste a favore delle startup innovative, nel presupposto che gli investimenti in ricerca e innovazione rappresentino l?elemento distintivo delle aziende di successo. In particolare, il comma 1 individua i requisiti necessari affinché un?impresa possa fare parte della categoria di PMI innovative, tra i quali l'impiego di lavoratori altamente qualificati in misura almeno pari a un quinto della forza lavoro complessiva, o a un terzo nel caso di personale con laurea magistrale.
Limitati aspetti di competenza sono presenti anche nell'articolo 7, volto ad istituire una Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, tra le cui finalità il comma 2 prevede, secondo una modifica introdotta alla Camera, un impulso a processi di consolidamento industriale e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato.
Il relatore ritiene che dal complesso delle disposizioni emerga un atteggiamento di positiva considerazione di importanti aspetti legati all'occupazione nel contesto dell'impulso in direzione di un sistema produttivo orientato alla promozione della competitività delle imprese italiane, in un'ottica di fiducia e sostegno a energie lavorative ad elevata qualificazione e di favore per processi di consolidamento che coinvolgano occupazione e imprese, e che ciò induca ad una valutazione favorevole del provvedimento per gli aspetti di competenza.
Il presidente XXXXXXX ringrazia il relatore per la propria disamina e, attesi i limitati profili di competenza della Commissione, unitamente alla considerazione della tempistica di esame da parte delle Commissioni di merito, avanza la possibilità che il parere venga espresso già nella seduta odierna.
La senatrice MANASSERO (PD), pur condividendo la proposta di parere favorevole del relatore, segnala che il provvedimento riguarda circa undici banche e un totale di quasi 60.000 lavoratori, per il 20 per cento dei quali il posto di lavoro è a rischio proprio a seguito delle fusioni e riorganizzazioni di esso. Segnala pertanto l'opportunità di un adeguato monitoraggio delle ricadute occupazionali.
Il senatore XXXXXX (PD) sottolinea che il provvedimento mette il dito nella piaga: una governance basata sul principio una testa/un voto finisce per privilegiare determinati assetti di organico rispetto ai principi di economicità della gestione. E' dunque senz'altro opportuno tenere d'occhio gli effetti occupazionali del provvedimento ai fini dell'attivazione di ammortizzatori sociali, campo in cui peraltro il sistema bancario è tra i più avanzati.
La senatrice CATALFO (M5S) chiede, a nome del suo Gruppo, che la Commissione disponga di un tempo adeguato per esaminare adeguatamente il testo.
Il relatore XXXXXX (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa presente che altre Commissioni hanno già licenziato il rispettivo parere. Aggiunge altresì che risulta nelle intenzioni del Governo la presentazione di un provvedimento ulteriore, direttamente riguardante il versante delle cooperative; sarà quella la sede nella quale concentrarsi sui profili occupazionali, che in tale settore presentano aspetti particolarmente sensibili.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
1.3.2.1.18. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 33 (pom.) del 18/03/2015
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 33
MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,15
AUDIZIONE INFORMALE SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1051 (PARTECIPAZIONE LAVORATORI GESTIONE IMPRESE)
1.3.2.1.19. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 141 (pom.) del 18/03/2015
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 18 MARZO 2015
141ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 16,20.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
Il presidente XXXXXXX comunica che le documentazioni consegnate nel corso delle audizioni informali sui disegni di legge nn. 1148 e connessi e sul nuovo testo del disegno di legge n. 1051, svolte in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, saranno rese disponibili sulla pagina web della Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
osservazione )
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore XXXXXX (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà conto di una proposta di parere favorevole, corredata da un'osservazione che raccoglie quanto emerso nel corso del dibattito (testo allegato al resoconto della seduta).
Il presidente XXXXXXX ritiene assai giusta l'osservazione proposta dal relatore, poiché nel settore si è esaurito un modello di protezione sociale, senza che se ne sia ancora organizzato un altro.
La senatrice CATALFO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, motivato dalle forti criticità che discendono dal provvedimento. In particolare, si sofferma con preoccupazione sulla perdita di circa 30.000 posti di lavoro, che sarà certamente di difficile gestione, e segnala che esso determinerà una perdita del radicamento delle banche popolari sul territorio, che rappresenta un elemento prezioso a disposizione delle piccole e medie imprese. Coglie l'occasione per richiamare il contenuto delle proposte di modifica presentate dinanzi alle Commissioni di merito, in particolare sulle startup innovative.
La senatrice MANASSERO (PD) ringrazia il relatore per la sensibilità mostrata con il recepimento all'interno della proposta di parere della sua segnalazione. Conferma l'opportunità di un accurato monitoraggio sulle ricadute occupazionali del provvedimento, essendo il settore delle banche popolari regolato da norme diverse rispetto a quelle del resto del mercato.
Presente il prescritto numero di senatori, il presidente XXXXXXX mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione predisposta dal relatore, che è approvata, con il voto contrario dei senatori XXXXXXXXX (FI-PdL XVII), BERTACCO (FI-PdL XVII), XXXXXXXX (FI-PdL XVII),
BAROZZINO (Misto-SEL) e PUGLIA (M5S) e delle senatrici CATALFO (M5S) e PAGLINI (M5S) e l'astensione della senatrice XXXXXXX (Misto).
La seduta termina alle ore 16,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1813
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che la riforma potrebbe avere delle ripercussioni sui livelli occupazionali che si raccomanda di monitorare e di accompagnare con interventi idonei.
1.3.2.1.20. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 35 (pom.) del 24/03/2015
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 35
MARTEDÌ 24 MARZO 2015
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16
AUDIZIONE INFORMALE SUL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1051 (PARTECIPAZIONE LAVORATORI GESTIONE IMPRESE)
1.3.2.1.21. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 143 (pom.) del 24/03/2015
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 24 MARZO 2015
143ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 16.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
Il presidente XXXXXXX comunica che le documentazioni consegnate nel corso delle audizioni sui disegni di legge n. 1148 e connessi svolte il 19 marzo scorso e nel corso delle audizioni sul nuovo testo del disegno di legge n. 1051 svolte oggi, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, saranno rese disponibili sulla pagina web della Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(1769) Xxxxxxx XXXXX ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge
superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori
(Esame e rinvio)
Il relatore PAGANO (AP (NCD-UDC)), premesso che il provvedimento concerne sia profili della disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia la disciplina sul collocamento obbligatorio in favore di alcune categorie, si sofferma anzitutto sull'articolo 1, che riguarda le quote integrative, inerenti alla presenza di coniuge e/o di figli, della rendita relativa ad invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro. In base alla norma vigente, la quota integrativa per il figlio è corrisposta fino al compimento del diciottesimo anno di età o fino al raggiungimento del ventunesimo, se studente di scuola media o professionale, ovvero per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno, se studente universitario. Per il periodo successivo al compimento del diciottesimo anno, la novella subordina il riconoscimento della quota integrativa al rispetto, da parte del figlio, di un limite massimo di reddito da lavoro pari ad euro 5.681,02: a tale condizione, la quota integrativa (sempre in favore del genitore) è corrisposta fino al compimento da parte del figlio del ventiseiesimo anno di età, ovvero del trentesimo qualora sussista anche la condizione dell'iscrizione del figlio in elenchi o liste per il collocamento al lavoro. Con riferimento ai figli il cui reddito da lavoro superi il suddetto limite, la quota integrativa cessa, in base alla novella, al compimento del diciottesimo anno di età. A tale proposito, il relatore osserva che la novella non contempla tuttavia un meccanismo di adeguamento nel tempo dell'importo del limite di reddito.
L'articolo 2 aumenta la misura delle rendite spettanti ai figli in caso di infortunio mortale sul lavoro, elevando l'aliquota dal 20 al 25 per cento, ovvero dal 40 al 50 per cento per l'ipotesi che si tratti di orfani di entrambi i genitori. Per quest'ultima fattispecie, il termine base di cessazione della rendita viene elevato dal diciottesimo al trentesimo anno di età. Inoltre, la novella prevede che, qualora un figlio abbia un reddito da lavoro non superiore ad euro 5.681,02, abbia diritto alla rendita fino al compimento del ventiseiesimo anno, ovvero anche successivamente - senza limite di età - qualora sussista anche la condizione dell'iscrizione in elenchi o liste per il collocamento al lavoro. In merito, la norma vigente - che ora verrebbe soppressa dalla presente novella - subordina la prosecuzione della rendita oltre il compimento del diciottesimo anno di età alla condizione che il figlio non presti lavoro retribuito: in tal caso, la rendita è corrisposta fino al raggiungimento del ventunesimo anno, se studente di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studente universitario. A tale proposito, il relatore ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1985 ha dichiarato l'illegittimità della normativa in esame nella parte in cui non attribuisce in favore del figlio avente un solo genitore naturale riconosciuto (nel caso di infortunio mortale di quest'ultimo sul lavoro) la percentuale più elevata prevista per gli orfani di entrambi i genitori. Inoltre, la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2009 ha esteso la percentuale più elevata al caso in cui il figlio sia orfano di un solo genitore ed i relativi genitori non fossero uniti da rapporto coniugale (caso in cui al genitore superstite non spetta alcuna rendita derivante dall'infortunio mortale, con conseguente minore tutela complessiva - come osserva la suddetta sentenza - per il nucleo familiare).Il relatore riterrebbe di conseguenza opportuno che la novella specificasse se l'elevamento della percentuale dal 40 al 50 per cento e del relativo limite di età dal diciottesimo al trentesimo anno riguardino anche le due fattispecie oggetto, rispettivamente, della sentenza n. 360 del 1985 e della sentenza n. 86 del 2009. Osserva inoltre che anche questa novella non contempla un meccanismo di adeguamento nel tempo dell'importo del limite di reddito.
L'articolo 3 attribuisce, in favore dei beneficiari delle provvidenze oggetto delle novelle di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il diritto ad una prestazione di sostegno psicologico da parte dell?INAIL, per garantire l'inserimento nella vita di relazione, l?elaborazione del lutto, l?accompagnamento nel percorso di istruzione e formazione, nonché l?approccio al mondo del lavoro. Tale prestazione può essere erogata anche sulla base di convenzioni tra l?INAIL e le associazioni di infortunati sul lavoro
maggiormente rappresentative.
La novella di cui all'articolo 4 sostituisce i termini "vedovo" e "moglie" con i termini "coniuge superstite" e "coniuge". Il relatore nota tuttavia che il comma oggetto di novella fa riferimento ad una norma non più vigente sia nella sostanza sia nella forma, ritenendo preferibile abrogare, anziché aggiornare linguisticamente il comma oggetto di novella.
Nell'illustrare quindi l'articolo 5 - che richiede che nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni il numero di posti coperto dai soggetti beneficiari della quota di riserva prevista dalla normativa in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sia identico al numero di posti coperto dai soggetti beneficiari della quota di riserva in favore dei disabili - riterrebbe opportuna una migliore definizione delle modalità procedurali ivi previste.
In considerazione dell'importanza del rilievo della materia, auspica che il provvedimento, che rappresenta una iniziativa legislativa ampiamente condivisa in modo bipartisan, a seguito di un adeguato approfondimento, possa nei tempi più rapidi giungere alla conclusione dell'iter parlamentare.
Il presidente XXXXXXX ringrazia il relatore per la sua disamina e dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice AMATI (PD), prima firmataria del disegno di legge, ringrazia il presidente Xxxxxxx per il tempestivo inserimento all'ordine del giorno dell'iniziativa legislativa, che recepisce un'istanza caldeggiata dall'ANMIL e che attualizza le disposizioni contenute nel Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rimuovendo alcuni degli ostacoli alla realizzazione dei diritti ivi sanciti ed adeguandone le disposizioni al contesto attuale. Auspica pertanto che l'iter del provvedimento, compatibilmente con gli altri provvedimenti in esame presso la Commissione, possa concludersi nei tempi più rapidi.
Il presidente XXXXXXX esprime apprezzamento per l'iniziativa legislativa, al di là del merito, che sarà esaminato dalla Commissione nei tempi più celeri e congrui. Segnala in particolare le disposizioni del provvedimento che riguardano il collocamento obbligatorio, che dà ai familiari e ai congiunti delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali un rilievo pari a quelli delle vittime della criminalità organizzata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
1.3.2.1.22. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 159 (ant.) del 04/06/2015
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2015
159ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Xxxxxx Xxxxxxxxx.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(1051) XXXXXXX ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 marzo.
Il presidente relatore XXXXXXX (AP (NCD-UDC)) ricorda che nella precedente seduta è stato adottato un nuovo testo del disegno di legge, elaborato dal Comitato ristretto. Si tratta di un articolato che non dà luogo a modelli a carattere obbligatorio, ma contiene delle opzioni a disposizione delle parti sociali per accentuare il coinvolgimento dei lavoratori nella vita dell'impresa. Il testo è stato oggetto di un ampio approfondimento in sede di Comitato ristretto; il dibattito su queste tematiche va inoltre ad aggiungersi a quello già svoltosi nel corso delle precedenti legislature. Nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di fissare per martedì 16 giugno, alle ore 10, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
La Commissione concorda.
Interviene per primo in discussione generale il senatore XXXXXX (PD), il quale osserva che il provvedimento rappresenta un capitolo di un'area tematica molto più ampia, relativa allo spostamento del baricentro del sistema delle relazioni industriali dal centro alla periferia del luogo di lavoro. Si tratta di un'operazione in qualche misura già in corso: in questa linea tendenziale si colloca infatti l'insieme degli accordi interconfederali conseguiti tra il 2011 e il 2014 in materia di contrattazione e di struttura della contrattazione collettiva. L'operazione va però completata, e in questo senso è riscontrabile una convergenza tra le indicazioni del Governo e quelle della BCE, il cui Presidente chiede all'Italia di accelerare il compimento di questo passaggio, essendo mutate le condizioni essenziali cui si riferiva la concezione centralistica del sistema delle relazioni industriali in Italia.
Finora, infatti, la contrattazione era essenzialmente tripartita e si basava sulla leva monetaria e sugli aiuti alle imprese. Con il venir meno della possibilità di svalutazione monetaria e della politica di incentivazione rappresentata dagli aiuti di Stato, che ingenerava distorsioni evidenti, quel modello è stato consapevolmente abbandonato, anche in considerazione del suo superamento proprio nei Paesi nei quali si era inizialmente e fortemente affermato, come la Svezia e la Germania. A giudizio della BCE, il superamento anche da parte dell'Italia è dunque necessario, perché, in assenza di un forte collegamento tra retribuzione e produttività, si determinano situazioni insostenibili, e con la finalità di consentire una maggiore occupazione nelle zone più arretrate e retribuzioni più alte in quelle nelle quali l'economia è più solida. Un minimo tabellare unico, e dunque troppo alto per alcune regioni e troppo basso per altre, finisce col danneggiarle entrambe; da ciò la necessità di decentrare il baricentro delle relazioni industriali. Il Governo già ha allo studio interventi che determinano questo passaggio, non già sostituendo la legge agli accordi interconfederali sulla materia, bensì facendo sì che, laddove essi non arrivino ad avere efficacia, si applichi per default la disciplina statale. In questo quadro, a suo avviso varrebbe la pena di completare il disegno e di ampliare la materia oggetto del provvedimento in esame, provando a delineare, attraverso la via emendativa, quella disciplina di default, che deve avere le caratteristiche di una rete di sicurezza nei confronti degli accordi interconfederali. Si tratta dunque di un intervento "leggero" sul piano legislativo, finalizzato a consentire la prevalenza del contratto più vicino al luogo di lavoro, sulla scia di quanto già fatto da Xxxxxxxxx in Germania nel 2002. Con questo presupposto, il provvedimento sulla partecipazione rientrerebbe dunque in un disegno più organico e complessivo. Si tratta di una svolta estremamente importante, destinata inoltre a rafforzare l'attrattività dell'Italia nei confronti delle grandi multinazionali che vogliano venire ad investire nel Paese, e che evidentemente non desiderano l'imposizione di contratti nazionali adottati a tavoli ai quali non erano rappresentate e la cui applicazione altererebbe le modalità da esse praticate nel resto del mondo; emblematica, al riguardo, la vicenda Fiat-Chrysler. Nel caldeggiare queste sue considerazioni, conclusivamente il senatore Xxxxxx si riporta per ogni altro profilo dell'articolato in esame a quanto da lui già espresso in precedenza.
Dissente la senatrice D'ADDA (PD), la quale avanza seri dubbi in ordine alla possibilità che queste considerazioni possano rientrare nell'impianto del provvedimento in esame e ritiene che semmai si tratti di materia che il Governo può valutare, tenuto conto del contesto economico e sociale complessivo del Paese. Personalmente nutre forti perplessità in ordine alla possibilità di traslare all'interno del contesto nazionale esperienze di altri Paesi, diversi, anche tra loro, quanto a struttura produttiva e a sistema globale delle relazioni economiche e sociali. Peraltro, lo stesso articolato adottato come nuovo testo dalla Commissione richiama, all'articolo 1, comma 1, lettera d), il rispetto dell'articolo 36 della Costituzione e della normativa vigente in materia di salario minimo legale. Ferma restando la facoltà emendativa, che anche ella si riserva, è dunque quello il contesto di riferimento al quale rifarsi. Il tema della rappresentanza è comunque richiamato dallo stesso testo in esame; a suo giudizio si tratterebbe di un tema logicamente prioritario, o comunque quanto meno da esaminare in
parallelo a quello della partecipazione. In assenza di rappresentanza la partecipazione dei lavoratori è di difficile attuazione, perché risulterebbe priva di un quadro di riferimento; né la contrattazione collettiva nazionale può assumere come parametro di dibattito le esigenze delle multinazionali, non rappresentando certamente esse l'elemento che ne blocca gli investimenti in Italia. E' dunque necessario risolvere innanzitutto i problemi strutturali del Paese, e che non lo rendono attrattivo, per poi affrontare le altre questioni.
A giudizio della senatrice PARENTE (PD) la Commissione ha oggi al suo esame un tema che investe anche altre problematiche che il Governo sta affrontando. In questo senso, la tematica della partecipazione può rappresentare anche un forte stimolo positivo nei confronti delle questioni di contesto, ivi inclusa quella della rappresentanza. Da ciò la necessità di uno sforzo concreto, per comprendere quali siano gli ambiti nei quali operare attraverso la legge e quali vadano invece affidati all'autonomia delle parti. In tema di rappresentanza esiste già un accordo interconfederale; è dunque opportuno proseguire il dibattito sul nuovo testo in esame, al fine di stimolare il Governo e le parti sociali ad affrontare anche altre problematiche, con esso connesse.
Il senatore XXXXXXXXX (Misto-SEL) esprime totale condivisione per le considerazioni svolte dalla senatrice D'Xxxx, dubitando della possibilità di realizzare una vera partecipazione dei lavoratori in assenza di una legge sulla rappresentanza. Si tratta infatti di due filoni legislativi che non possono che camminare in parallelo, se si vuole condurre un'operazione di verità e promuovere una partecipazione reale, e non fittizia, dei lavoratori alla vita dell'impresa.
Anche la senatrice PAGLINI (M5S) appoggia le considerazioni della senatrice D'Xxxx, avanzando invece forte perplessità nei confronti delle argomentazioni del senatore Xxxxxx. La finalità dei provvedimenti esaminati dalla Commissione dovrebbe essere quella di consentire ai cittadini condizioni di vita migliori e più dignitose; da ciò i dubbi in ordine alla finalità ultima del testo in esame. Nessun dibattito può prescindere dalla riflessione sulla situazione economica attuale del Paese, che vede aziende che licenziano e chiudono, per assumere altrove, con salari più bassi. La disciplina contenuta nel Jobs Act e i decreti attuativi hanno dato a questa situazione, generalizzata nel Paese, un pericoloso contributo; in questo senso grave preoccupazione ingenerano anche le sinistre evocazioni di un "sindacato unico" da parte del Presidente del Consiglio. Ovunque, nella sua regione di provenienza come in altre aree del Paese, si assiste ad un forte arretramento sul piano dei diritti dei lavoratori e alla fissazione di salari sempre più bassi, e in questo contesto la salvaguardia è rappresentata proprio da quei contratti collettivi nazionali che, a giudizio del senatore Xxxxxx, andrebbero invece superati, anche in conformità di quanto prescritto dalla BCE. Si tratta di un disegno che vuole trasformare l'Italia in un Paese spezzettato e svenduto; un disegno che la sua parte farà di tutto per contrastare ed impedire.
La senatrice CATALFO (M5S) ricorda che i senatori del suo Gruppo hanno fin dall'inizio dell'esame del provvedimento ribadito l'impossibilità di procedere in assenza di una legge sulla rappresentanza e sulla rappresentatività sindacale. I provvedimenti sul tema sono da tempo all'esame della corrispondente Commissione della Camera dei deputati (Atti Camera nn. 5, 519, 709, 1376 e 1549) e sarebbe quanto mai opportuno che la tempistica dell'iter venisse concordata tra i Presidenti delle due Commissioni. Quanto alle considerazioni svolte dal senatore Xxxxxx in ordine alle condizioni che impedirebbero l'attrattività del sistema Italia nei confronti delle aziende multinazionali, occorre una volta per tutte chiarire che non sono queste ultime a formare il tessuto produttivo italiano, bensì le piccole e medie imprese, alle quali dunque vanno dedicati specifici e concreti strumenti di tutela, evitando inoltre di importare in Italia modelli che nel tempo potrebbero dar luogo a forti difficoltà.
Ben venga una legge destinata a consentire la partecipazione dei lavoratori, ma tenendo conto di quanto all'Italia può accadere nel contesto mondiale ed evitando di importare modelli economici basati sul basso salario.
Il presidente relatore XXXXXXX (AP (NCD-UDC)) osserva che i confini di ogni provvedimento sono sempre opinabili e che non necessariamente tutto deve rientrare nel medesimo contenitore. E' però a questo punto opportuno che il Governo intervenga nel dibattito in modo non formale, rassegnando alla Commissione i propri orientamenti rispetto ai temi oggi evocati nel corso del dibattito
- rappresentanza, rappresentatività, modelli di contrattazione, rapporto tra i diversi livelli di contrattazione -, atteso che il Governo è parte, non secondaria, del processo decisionale. Raccomanda pertanto alla rappresentante del Governo di voler trasmettere queste considerazioni, segnalando la necessità di un intervento specifico sul punto.
In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
1.3.2.1.23. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 160 (pom.) del 10/06/2015
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2015
160ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1934) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.
La relatrice SPILABOTTE (PD) illustra una bozza di parere sul provvedimento, di segno favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.
Il presidente XXXXXXX osserva che opportunamente nella proposta di parere si plaude al superamento, per effetto della nuova formulazione dell'articolo 4, di ogni pregiudizio relativo alla valenza educativa di qualsiasi esperienza lavorativa, esprimendo piena condivisione all'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro in tutti i percorsi educativi. Altrettanto opportunamente a suo avviso nella bozza di parere si sottolinea l'opportunità che l'alternanza svolta durante la sospensione delle attività didattiche non superi, come monte orario, quella svolta durante il periodo scolastico, al fine di evitare
una polarizzazione dell'alternanza nei periodi estivi.
Il senatore PUGLIA (M5S) dà conto di una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato al resoconto della seduta, soffermandosi sulle forti criticità a suo giudizio riscontrabili sotto molti profili nel disegno di legge.
La senatrice XXXXXXX (Xxxxx) chiede un chiarimento in ordine all'articolo 14, relativo al termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato per il personale delle istituzioni scolastiche statali ed alla previsione del limite di 36 mesi, anche non continuativi, fissato nel disegno di legge.
Il presidente XXXXXXX precisa che il tema del lavoro pubblico esula, allo stato, dalla competenza della Commissione.
Nessuno chiedendo la parola, verificata la presenza del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di parere, favorevole con osservazioni, formulata dalla relatrice, che è approvata, col voto contrario dei senatori Xxxx XXXXXXX (M5S), PUGLIA (M5S), BAROZZINO (Misto-SEL) e Xxxxxxxxxx XXXXXXX (Xxxxx), e l'astensione dei senatori BERTACCO (FI-PdL XVII), XXXXXXXXXX (FI-PdL XVII), XXXXXXXX (FI-PdL XVII) e DI MAGGIO (CRi).
Risulta conseguentemente precluso il voto sulla proposta di parere contrario, presentata dal senatore PUGLIA (M5S).
(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che si era precedentemente convenuto di coordinare l'iter in sede consultiva con quello che la Commissione affari costituzionali sta svolgendo in sede referente, rinviando pertanto l'emissione del parere all'acquisizione degli elementi rivenienti dalle audizioni che si svolgeranno dinanzi alla Commissione di merito.
Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1051) XXXXXXX ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.
Il presidente relatore XXXXXXX ricorda che nella precedente seduta è iniziata la discussione generale e sono intervenuti i senatori XXXXXX (PD), Xxxxx X'XXXX (PD), Xxxxxxxxx XXXXXXX (PD), XXXXXXXXX (Misto-SEL), Xxxx XXXXXXX (M5S) e Xxxxxx XXXXXXX (M5S).
Il senatore PUGLIA (M5S) pone in risalto l'importanza della disciplina in esame, che reputa strettamente connessa con le esigenze di miglioramento della produttività aziendale. Ritiene perciò opportuna una rivisitazione dei criteri in base ai quali viene fissata la rappresentanza dei lavoratori. Manifesta il timore che si vogliano escludere dalla partecipazione le minoranze, con gravi conseguenze negative, atteso che in alcune aziende i sindacati più rappresentativi a livello nazionale non hanno la maggioranza. Da ciò, a suo avviso, l'impossibilità di applicare in modo automatico e in via generale il criterio della maggiore rappresentatività nazionale dei sindacati e l'esigenza di tener conto dell'esistenza di realtà differenziate sul territorio nazionale. E' altresì necessario non demandare alla contrattazione aziendale le modalità di elezione dei rappresentanti. Sarebbe inoltre pericoloso inserire nel testo una disposizione che demandi agli organismi congiunti paritetici i poteri di indirizzo e controllo in materia di sicurezza sul lavoro, potendo da ciò derivare sovrapposizioni di norme e conseguenti incertezze applicative. Il senatore giudica inoltre assai generica la previsione riguardante l'organizzazione del lavoro ed esprime dubbi con riferimento all'articolo 8, sul quale auspica l'acquisizione di un parere del MEF. Conclusivamente, in considerazione della complessità della materia e della sua particolare delicatezza, chiede formalmente una dilazione del termine per la presentazione degli emendamenti - attualmente fissato a martedì 16 giugno, alle ore 10 - in modo da consentire un adeguato approfondimento di tutti i profili che la disciplina coinvolge.
Il senatore XXXXXXXXX (Xxxxx-XXX), pur già intervenuto in discussione generale, chiede di prendere nuovamente la parola alla luce delle novità occorse negli ultimi giorni, che hanno visto l'esercizio della partecipazione democratica prevista per legge. Sottolinea che nelle votazioni per le RSL la FIOM-CGIL è risultata il primo sindacato, anche in stabilimenti nei quali le votazioni non avvenivano da anni.
Anche la senatrice PAGLINI (M5S) prende nuovamente la parola per sollecitare particolare attenzione sull'articolo 6, sui cui contenuti giudica necessario un attento monitoraggio. Nel riportarsi alle considerazioni precedentemente svolte, sottolinea la necessità di non intaccare la base reddituale di nessun lavoratore.
Nessun altro chiedendo la parola, il PRESIDENTE relatore, replicando agli intervenuti, osserva che la partecipazione rappresenta il contesto più evidente e concreto del cambiamento del modello di contrattazione e, più in generale, delle relazioni industriali. L'Italia proviene da un modello conflittuale, mentre oggi, dopo anni nei quali la globalizzazione ha espresso tensioni competitive, è in discussione un approccio di tipo più cooperativo-partecipativo, caratterizzato da una maggiore condivisione tra capitale e lavoro circa i destini dell'impresa. L'attuale condizione, dal punto di vista negativo, investe infatti il lavoratore, che subisce le conseguenze del destino dell'impresa, non
rendendolo tuttavia altrettanto partecipe delle positività che si possano verificare. Il cosiddetto "modello Ciampi" - vale a dire l'accordo siglato nel luglio 1993 tra sindacati, imprenditori e Governo sotto la presidenza del Consiglio di Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, e che fissava le regole della contrattazione, definendo un modello contrattuale articolato su due livelli, il contratto nazionale e quello integrato aziendale o territoriale - ha nel tempo impedito alle aziende in trend positivo di fruire dei vantaggi conseguenti, e non a caso venne ben presto ritenuto superato dallo stesso Ministro del lavoro pro tempore Xxxxxx; si tratta di un modello praticato nel periodo dell'emergenza dell'inflazione a due cifre, all'interno di una più generale politica dei redditi e dell'occupazione e con l'obiettivo della salvaguardia del potere d'acquisto delle retribuzioni. Paradossalmente, la sua sopravvivenza ha invece determinato una lunga stagione di bassi salari, ma anche di bassa produttività, e dunque di elevato costo del lavoro. Quel modello ha così sostanzialmente scontentato tutti gli interessi in gioco, vale a dire sia le imprese che i lavoratori, impedendo inoltre la crescita dell'economia nazionale.
Il tema della partecipazione rappresenta dunque il vero e proprio cuore delle relazioni industriali; esso si connette a quello della rappresentanza e della rappresentatività, e dunque della certezza degli accordi sottoscritti. Sul punto, è intervenuto l'articolo 8 della legge n. 148 del 2011, di conversione del decreto- legge n. 138, in materia di stabilizzazione finanziaria e sviluppo; disposizione che peraltro fa rinvio all'accordo interconfederale del 2011, in tema di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, in cui si ipotizza che anche le RSA possano deliberare accordi, da sottoporre, però, al voto dei lavoratori ai fini del loro consolidamento. La partecipazione è dunque per definizione un tema di carattere aziendale. Potenzialmente si riscontrano sicuramente dei nessi con il tema della rappresentanza, ma non necessariamente, atteso che non si riscontra un vuoto normativo e giacché non è detto che uno stesso contenitore legislativo debba regolare l'insieme degli elementi connessi. Ogni valutazione sul punto potrà comunque essere effettuata al momento della disamina degli emendamenti che verranno proposti.
Peraltro, l'ipotesi di sindacato unico o di unico sindacato, evocata recentemente, non potrà realizzarsi in assenza di una disciplina organizzativa; può tuttavia essere auspicabile un processo politico di unificazione, analogamente a quanto avvenuto negli Stati Uniti nel segmento dell'auto. Personalmente ha sempre ritenuto che fosse un errore applicare alla lettera l'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, escludendo dal godimento dei diritti il sindacato non firmatario dei contratti collettivi, ma concretamente rappresentante dell'effettivo consenso dei lavoratori; e in questo senso bene ha fatto la Corte costituzionale a sancire l'incostituzionalità della disposizione con la sentenza n. 231 del 2013.
Occorre dunque sempre rammentare l'esistenza di un'infinità dei lavori, e di una diversità tra le imprese; elementi, questi, che danno ragione della necessità di una duttilità delle forme di rappresentanza. Le RSL, peraltro, non possono essere assunte a criterio di rappresentatività, spettando a tali organismi dei compiti precisi e non avendo una generale titolarità di rappresentanza dei lavoratori.
Conclusivamente, in considerazione della complessità della materia, accede alla richiesta del senatore Puglia di una breve dilazione del termine degli emendamenti, che propone di differire a giovedì 18 giugno, alle ore 12.
La Commissione concorda.
Il sottosegretario BOBBA, a nome del Governo, si riserva di replicare in una successiva seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULL'ORDINE DEI LAVORI
La senatrice CATALFO (M5S) protesta vivacemente, giudicando precipitose le modalità con le quali la Commissione ha votato il parere sul disegno di legge n. 1934 (riforma del sistema nazionale di istruzione), senza un previo adeguato dibattito, in particolare su profili delicati di sua competenza, come quelli di cui all'articolo 4 del disegno di legge. Osserva peraltro che, giunta in Commissione a lavori già iniziati, non ha potuto sottolineare tali aspetti nel merito, proprio in considerazione della rapidità con la quale il parere è stato licenziato.
Il presidente XXXXXXX, pur comprendendo la fondatezza del richiamo della senatrice Xxxxxxx ad un'attenta valutazione del provvedimento, date le implicazioni con temi su cui peraltro più volte la Commissione si è soffermata, osserva che, da un punto di vista formale, nessuno, eccezion fatta per la senatrice Xxxxxxx, ha chiesto la parola, e che nessuna forzatura è stata fatta da parte della Presidenza della Commissione per velocizzare la conclusione dell'iter in sede consultiva. Peraltro, il tema dell'apprendistato, sul quale più volte nel corso dei propri lavori la Commissione si è soffermata, è stato espunto dal disegno di legge, nel quale è invece presente quello dell'alternanza scuola-lavoro, sul quale egli stesso ha effettuato un richiamo introduttivo nel corso dell'odierno dibattito. Ogni polemica sul punto è dunque inutile e non conferente; non mancheranno tuttavia altre occasioni in cui questi temi verranno affrontati dalla Commissione con la necessaria compiutezza.
La seduta termina alle ore 16.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1934
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento ha l'obiettivo di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche, favorendo l'innalzamento delle competenze degli studenti in funzione della loro occupabilità, la prevenzione e il recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica, nonché la garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e l'educazione permanente per tutti i cittadini; considerato che all'articolo 2, tra gli obiettivi formativi prioritari, il disegno di legge include la prevenzione ed il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;
valutato che all'articolo 4, in tema di scuola, lavoro e territorio, assumono primaria rilevanza i percorsi di alternanza scuola-lavoro e si disciplinano l'ambito soggettivo, l'istituzione e il contenuto del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, la procedura per la disciplina di rango secondario su diritti e doveri degli studenti nei percorsi in oggetto e le modalità di applicazione della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro;
osservato che l'articolo 14, relativo al termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, prevede che il limite di 36 mesi, anche non continuativi, riguardi unicamente i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all'articolo 4, la Commissione esprime piena condivisione nei confronti del superamento di ogni pregiudizio relativo alla valenza educativa di ogni esperienza lavorativa; conseguentemente, condivide l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro in tutti i percorsi educativi. Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo, si osserva che la novella amplia l'ambito di soggetti disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa che possono stipulare convezioni con l'istituzione scolastica o formativa, includendovi anche gli ordini professionali, i musei ed altri istituti, pubblici e privati, operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali. Tali soggetti devono essere iscritti - ai sensi dei successivi commi da 8 a 11 - nel registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, istituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, presso le camere di commercio. La condizione dell'iscrizione non sembra concernere, in base al comma 8, i musei, gli istituti ed i luoghi della cultura e delle arti performative, nonché gli uffici, centrali e periferici, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si suggerisce pertanto una formulazione più chiara ed un coordinamento formale tra i commi 2 e 8, specificando altresì se la condizione dell'iscrizione riguardi le camere di commercio, che, oltre ad essere il soggetto gestore del registro, rientrano tra i soggetti che possono stipulare le convenzioni.
Al comma 3, si suggerisce infine di specificare che l?alternanza «svolta durante la sospensione delle attività didattiche» non deve essere, come monte orario, superiore a quella svolta durante il normale periodo scolastico, evitando così una polarizzazione dell?alternanza - obbligatoria dopo l?approvazione della legge - nei periodi estivi in ragione della conservazione delle ore di docenza dei professori o della mera comodità di gestione del calendario.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI XXXXXXX, PUGLIA E PAGLINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1934
L'11a Commissione del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (AS 1934);
considerato che:
con riferimento all'articolo 4 del disegno di legge:
a) appare anzitutto non condivisibile la previsione secondo cui gli studenti possono svolgere periodi di formazione in azienda a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado: tale previsione coinvolgerebbe anche studenti quindicenni, che dunque sono ancora a tutti gli effetti in età da obbligo di istruzione;
b) non risulta l'individuazione di una figura di tutoraggio, chiaramente responsabile della verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento della formazione e delle competenze acquisite, in particolar modo nel caso di alternanza svolta all'estero;
c) assolutamente non condivisibile appare la possibilità di svolgere l'alternanza scuola-lavoro durante la sospensione delle attività didattiche;
d) non è previsto il riconoscimento di crediti formativi per le attività di alternanza scuola-lavoro;
e) ancora una volta le risorse stanziate per l'attuazione delle disposizioni previste appaiono insufficienti: in particolare appare incomprensibile la disposizione, di cui al comma 4, secondo cui gli istituti debbono far fronte all'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro dovendo operare, come stabilito "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
f) ugualmente grave appare la simile disposizione di cui al comma 6. Le attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere obbligatoriamente svolte all'interno del percorso curriculare prima di inviare lo studente sul luogo di lavoro, considerato anche il fatto che il disegno di legge in esame prevede altresì lo stage obbligatorio;
g) per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, in base alle quali il dirigente scolastico individua all'interno di uno specifico registro, tenuto presso le CCIAA, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente, anzitutto appare necessario rilevare come:
1) non vi sia una individuazione chiara dei soggetti potenzialmente interessati, in particolare per quanto concerne l'orientamento scolastico ed universitario dello studente. Sarebbe necessario fornire garanzie circa i requisiti specifici delle imprese che usufruiscono di studenti per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda. Peraltro tali imprese sono già fortemente agevolate dalle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 grazie al meccanismo delle retribuzioni ridotte, agli incentivi e al mancato obbligo di trasformazione di una parte dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato;
2) non appaia comprensibile la necessità di istituire un nuovo registro, peraltro presso enti di cui da tempo lo stesso Governo ha ventilato la possibile abolizione, quando sarebbe possibile utilizzare gli strumenti telematici e le banche dati già attivati dal Ministero del Lavoro, come il portale Click lavoro. In tal modo si conseguirebbero dei veri risparmi di spesa, alimentando al contempo un sistema virtuoso di collegamento tra MIUR e Ministero del lavoro, abolendo ulteriori, e onerosi, passaggi burocratici;
con riferimento all'articolo 8 del disegno di legge risulta inaccettabile la prevista attribuzione al dirigente scolastico del potere di assegnare i posti vacanti e disponibili e le supplenze inferiori ai dieci giorni di durata al personale dell'organico dell'autonomia. Tale prerogativa infatti, se combinata con il disposto dell'articolo 9 del disegno di legge, introduce senza equivoci la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici, già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 76 del 24 aprile 2013 della Corte costituzionale;
con riferimento all'articolo 9 del disegno di legge:
a) si esprime contrarietà assoluta alle nuove competenze attribuite al dirigente scolastico, che configurano chiaramente e senza equivoci la volontà di procedere all'introduzione della chiamata diretta; è infatti il dirigente a proporre i nuovi incarichi di docenza ed è il medesimo dirigente ad essere responsabile delle scelte didattiche e formative. Sarebbe necessario, al contrario, prevedere che le competenze vengano attribuite agli organi collegiali degli istituti scolastici o, in subordine, che i medesimi organi esprimano un parere vincolante in merito alle scelte del dirigente;
b) i principi introdotti al comma 3, che i dirigenti devono seguire per l'attribuzione degli incarichi, non contemplano adeguate garanzie in merito alla trasparenza delle scelte e non sono sufficienti a scongiurare rischi di clientelismo. Occorre dunque collegarsi a quanto disposto al comma 3 lettera e) dell'articolo 9 introducendo un'espressa previsione normativa secondo cui il potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali viene esercitato anche nel caso in cui gli organi collegiali dei singoli istituti scolastici ravvisino mancanza di trasparenza nelle scelte del dirigente;
con riferimento all'articolo 14, occorre cancellare la previsione secondo cui i contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. Tale disposizione risulta infatti in aperto contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, che garantisce il diritto al lavoro e che risulterebbe violato da una norma che impedisce di fatto a qualunque lavoratore della scuola (personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario) che abbia lavorato a termine per più di trentasei mesi di continuare a svolgere la propria professione Non è la giusta modalità di applicazione della direttiva 99/70 CE impedire di fatto al personale in questione di continuare a svolgere la propria professione. Di converso occorrerebbe convertire automaticamente in contratti a tempo indeterminato i contratti di
tutto il personale scolastico che abbia lavorato complessivamente per 36 mesi;
appare altresì censurabile la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 23, la quale stabilisce che le previsioni di cui al presente disegno di legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dal disegno di legge in esame, sono inefficaci. Ciò sembra preannunciare una nuova sistematica situazione di precarietà che si abbatterà sulla Pubblica Amministrazione, cosa per altro già segnalata in occasione del dibattito sulla delega lavoro in merito alle nuove forme di contratti perfettamente e sicuramente precari;
esprime parere contrario.
1.3.2.1.24. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 161 (pom.) del 17/06/2015
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2015
161ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba e Xxxxxxx.
La seduta inizia alle ore 15,05.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI
Il presidente XXXXXXX comunica che nel corso delle audizioni sui disegni di legge n. 1148 e connessi (reddito di cittadinanza e salario minimo orario), nonché nel corso della seduta di ieri della Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(1051) XXXXXXX ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.
Il presidente relatore XXXXXXX (AP (NCD-UDC)) ricorda che in tale precedente seduta si è conclusa la discussione generale e ha svolto la propria replica.
Il sottosegretario XXXXX, premesso il plauso del Governo per il lavoro svolto fin qui dalla Commissione, chiede una breve sospensione dell'esame del provvedimento in ragione degli incontri che al contempo sono in corso tra le parti sociali su questi temi. Le problematiche riguardanti la partecipazione dei lavoratori e la contrattazione configurano elementi qualificanti del mondo del lavoro negli anni futuri. Per parte sua, il Governo intende lasciare in materia piena autonomia al dialogo tra le parti sociali, che segue comunque con attenzione. Se questo percorso porterà, come è auspicabile, ad esiti positivi e si presenterà la necessità di una legislazione di sostegno, è peraltro intendimento del Governo prendere a riferimento il lavoro che nella Commissione si è svolto.
Il presidente relatore XXXXXXX (AP (NCD-UDC)) ringrazia il rappresentante del Governo per l'apprezzamento nei confronti del lavoro della Commissione e per l'intendimento di partire da esso ove si palesasse la necessità di un intervento legislativo, alla luce del dialogo tra le parti sociali e dell'andamento del medesimo. Alla luce di ciò, ritiene dunque opportuno rinviare l'esame del provvedimento alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, confidando che nel frattempo le parti sociali possano conseguire un accordo. Conseguentemente propone altresì di rinviare ad una data che sarà fissata successivamente anche il termine per gli emendamenti al provvedimento, già fissato per giovedì 18 giugno, alle ore 12.
La senatrice PARENTE (PD) esprime soddisfazione e piena sintonia per quanto detto dal Presidente relatore in ordine al positivo riconoscimento da parte del Governo del lavoro svolto dalla Commissione, formulando anch'essa l'auspicio che le parti, alle quali viene opportunamente lasciato adeguato spazio, conseguano un accordo. Il Paese vive un momento fondamentale per l'intera complessiva dinamica delle relazioni industriali ed è di grande importanza che su questi temi si sviluppi un rapporto fecondo tra Governo e Parlamento.
Il senatore XXXXXXXXX (Misto-SEL) non comprende se l'auspicio del Governo abbia ad oggetto il conseguimento dell'accordo, ovvero la necessità di una legge in materia di rappresentanza, attesa l'evidente diversità tra i due strumenti e considerata l'esigenza di garantire una reale democrazia nei luoghi di lavoro.
La senatrice CATALFO (M5S) concorda sull'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, sottolineando l'importanza delle tematiche riguardanti la rappresentanza e la rappresentatività sindacale.
Il senatore PUGLIA (M5S) manifesta il timore che il concetto del "sindacato unico" possa comunque inserirsi nei meandri della normativa e ribadisce le considerazioni svolte in tal senso nella precedente seduta.
La senatrice PAGLINI (M5S) domanda un chiarimento procedurale in ordine al differimento del seguito dell'esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.
Il presidente relatore XXXXXXX (AP (NCD-UDC)) precisa che il Governo ha sollecitato le parti sociali a realizzare un accordo sull'evoluzione della contrattazione collettiva ed accompagnerà il dialogo tra le parti. Sia in caso di esito positivo che negativo, vale a dire sia in caso di conclusione dell'accordo che nel caso opposto, il Governo si riserva comunque di valutare l'utilità di un intervento normativo, utilizzando, in tal caso, il testo attualmente all'esame della Commissione.
Il senatore XXXXXXXX (FI-PdL XVII) si rammarica per l'intendimento di rinviare il seguito dell'esame, nel timore che l'attesa si traduca in una mera perdita di tempo. Xxxxxxx pretestuoso chiamare ora in causa l'opportunità di un accordo tra le parti e manifesta la propria personale, ma netta, contrarietà a tale decisione.
La senatrice CATALFO (M5S) interviene nuovamente per sottolineare che l'esame dei disegni di legge in tema di rappresentanza e rappresentatività sindacale è in corso presso la corrispondente Commissione della Camera dei deputati.
Il presidente relatore XXXXXXX (AP (NCD-UDC)) ricorda che più volte molti componenti della Commissione hanno rappresentato l'opportunità di considerare il forte nesso esistente tra pratiche partecipative e pratiche negoziali. Ritiene che la Commissione oggi non possa che prendere atto della richiesta del Governo, che evidentemente valuta opportuno eventualmente inserire anche tali tematiche all'interno della disciplina sulla partecipazione, in relazione all'andamento del dialogo in corso tra le parti sociali.
La Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1769) Xxxxxxx XXXXX ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.
Il presidente XXXXXXX ricorda che nella precedente seduta il relatore Xxxxxx ha illustrato il provvedimento e si è aperta la discussione generale, con l'intervento della senatrice Xxxxx.
Nessuno chiedendo la parola, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, fissando comunque a martedì 30 giugno, alle ore 10 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.
La Commissione concorda.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1148) Xxxxxx XXXXXXX ed altri. - Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(1670) Xxxxxxxx XX XXXXXX ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(1697) Xxxxxx XXXXXXX ed altri. - Istituzione del salario minimo orario
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo.
Il presidente XXXXXXX ricorda che la Commissione ha esaurito il ciclo di audizioni previsto.
Ricorda altresì che è stata presentata sul tema una ulteriore iniziativa legislativa (A.S. n. 1919), che la relatrice illustrerà in una prossima seduta e il cui esame verrà conseguentemente congiunto ai disegni di legge in titolo. Rispondendo ad una sollecitazione della senatrice CATALFO (M5S), fa comunque presente che un termine per la presentazione degli emendamenti potrà essere fissato unicamente una volta definito un testo di riferimento, sia esso un testo base ovvero un testo unificato delle iniziative legislative in esame, eventualmente all'esito del lavoro di un Comitato ristretto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio.)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.
Il presidente XXXXXXX ricorda che nella precedente seduta la relatrice Xxxxxx ha illustrato il testo.
Propone che la discussione generale e la formulazione di un parere abbiano luogo nella prossima seduta utile.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente XXXXXXX avverte che sono stati assegnati, per il parere, gli schemi di decreti legislativi riguardanti la semplificazione delle procedure (Atto del Governo n. 176), i servizi per il lavoro (Atto del Governo n. 177), l'attività ispettiva (Atto del Governo n. 178) e gli ammortizzatori sociali (Atto del Governo n. 179), in attuazione della legge n. 183 del 2014, cosiddetto Jobs Act. In considerazione della corposità e della complessità di essi e della opportunità di disporre di tempi congrui, avverte che l'esame inizierà giovedì 25 giugno, in una seduta che verrà convocata per le ore 8,30 e che sarà dedicata allo svolgimento delle sole relazioni.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,50.
1.3.2.1.25. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 357 (pom.) del 05/12/2017
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017
357ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(2048) Xxxxxxxx DE XXXXXX ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani
(2128) Xxxxx XXXXXXX ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver
familiare
(2266) ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del
caregiver familiare
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 ottobre.
Il presidente XXXXXXX ricorda che nella seduta del 28 settembre la Commissione ha proceduto ad adottare un testo unificato dei disegni di legge in titolo. Segnala inoltre che nel disegno di legge di bilancio, approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, all'articolo 1 è stata inserita una disposizione che prevede l'istituzione di un Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare presso il Ministero del lavoro. Tenuto conto dell'attuale fase della legislatura, ritiene che, al fine di tentare di pervenire ad una approvazione definitiva della disciplina in esame, una volta acquisiti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, sarebbe indispensabile poterne proseguire l'esame in sede deliberante, attivando allo scopo le procedure previste all'articolo 37 del Regolamento del Senato; chiede ai Gruppi di manifestare il proprio orientamento su questo possibile percorso.
Il senatore XXXXXX (PD) si domanda se nel frattempo non sarebbe preferibile l'adozione di un testo che riproduca la copertura finanziaria prevista nel disegno di legge di bilancio.
Il presidente XXXXXXX esclude questa soluzione, osservando che allo stato, essendo ancora in corso l'iter del disegno di legge di bilancio, il Fondo per il caregiver non è ancora operativo.
La senatrice GATTI (Art.1-MDP) approva il percorso proposto dal Presidente, sottolineando da parte sua l'opportunità di esaminare con attenzione la portata delle disposizioni sul tema contenute nel disegno di legge di bilancio.
Il presidente XXXXXXX, pur riconoscendo l'esiguità della cifra di 20 milioni stanziata in bilancio, ritiene che la Commissione possa efficacemente individuarne le modalità di impiego.
La senatrice XXXXXXX (Misto-MovX), pur sottolineando la ristrettezza dei tempi a disposizione, plaude alla proposta del Presidente. Chiede che sia posta in essere fin da subito, sul piano informale e politico, ogni opportuna intesa con i componenti dell'altro ramo del Parlamento, per favorire la conclusione dell'iter del testo.
Il senatore XXXXXXXX (FI-PdL XVII), nell'appoggiare convintamente la soluzione individuata dal Presidente, ricorda che l'emendamento al disegno di legge di bilancio 30.0.2 (testo 4) Xxxxx. riguardante il caregiver presentato in Commissione bilancio dalla senatrice Xxxxxxx è stato sottoscritto da oltre 150 senatori, raccogliendo un consenso trasversale.
Il senatore PUGLIA (M5S), pur lamentando l'insufficienza della cifra stanziata per il sostegno dell'attività di cura nel disegno di legge di bilancio, ribadisce che il proprio Gruppo considera una priorità l'approvazione di un testo in materia di caregiver familiare.
Anche il senatore XXXXXXXXX (Misto-SI-SEL), valutate l'importanza e l'urgenza del tema, concorda col percorso di esame proposto dal Presidente.
Il senatore XXXXXXX (PD) ritiene necessaria l'approvazione di una legge di principi, che richiederà, nella prossima legislatura, successivi interventi di attuazione. Il consenso generale, riscontrato anche in questa seduta, testimonia che il provvedimento è ampiamente atteso e riconosciuto come un vero e proprio intervento di civiltà.
Il senatore DIVINA (LN-Aut) esprime soddisfazione per la soluzione individuata dal Presidente.
La senatrice PARENTE (PD) invita a non tradire le molte aspettative suscitate dalla costituzione del Fondo di sostegno ai caregiver introdotto nel disegno di legge di bilancio approvato dal Senato.
Auspica dunque che nella discussione sul testo non sorgano divisioni in Commissione, concordando
con l'intento di approvare un testo di principi suscettibile di successivi interventi.
Il relatore PAGANO (AP-CpE-NCD) ricorda di aver minacciato le proprie dimissioni da relatore proprio per sollecitare lo stanziamento di risorse. Considera il testo unificato adottato, pur con tutti i suoi limiti, una base importante di discussione, necessaria per conseguire un obiettivo così ampiamente condiviso.
Il sottosegretario BOBBA apprezza la soluzione indicata dal Presidente e le indicazioni emerse nel corso del dibattito.
Il presidente XXXXXXX, nel ribadire che in questa fase la Commissione non sta votando nel merito un testo, ma sta convenendo su un percorso da seguire nei prossimi giorni, con riferimento ad alcune polemiche sorte durante la sessione di bilancio, esprime la propria solidarietà al relatore Xxxxxx, ingiustamente accusato di sostenere un provvedimento privo di adeguati finanziamenti.
Auspica che le Commissioni affari costituzionali e bilancio possano esprimere al più presto i rispettivi pareri.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Larelatrice SPILABOTTE (PD) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, soffermandosi in particolare sull'articolo 4,contenente una revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie e l'istituzione di nuovi ordini professionali. L'articolo 5 conferma le norme già vigenti che prevedono l'istituzione, all'interno del Servizio nazionale, dell'area delle professioni sociosanitarie (operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale), mentre l'articolo 6 modifica la disciplina sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie. Dopo aver illustrato gli articoli 7, che prevede l'istituzione delle professioni dell'osteopata e del chiropratico, e 12, che disciplina il reato di esercizio abusivo di una professione, la relatrice propone di esprimere un parere favorevole, considerata la particolare finalità del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice, posta ai voti, è approvata.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente XXXXXXX svolge un'ampia riflessione sui provvedimenti che la Commissione ha esaminato nel corso della legislatura e su quelli ancora al suo esame. Tra questi, ricorda che il disegno di legge n. 1051, a propria prima firma, sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, è stato sostanzialmente assorbito da una serie di atti, cui sono state collegate specifiche provvidenze economiche. E' stato avviato, ma non concluso, l'esame dei disegni di legge n. 1148 e connessi
(reddito di cittadinanza); l'approvazione della legge n. 33 del 2017 ha tuttavia rappresentato l'occasione per l'adozione di importanti misure di contrasto a gravi fenomeni di esclusione sociale. Coglie altresì l'occasione per soffermarsi sulla problematica della regolamentazione dello sciopero nei trasporti pubblici, oggetto dei disegni di legge nn. 550 e connessi (regolamentazione sciopero trasporti pubblici), in esame presso le Commissioni 1a e 11a riunite. In proposito ricorda che nello scorso settembre aveva trasmesso una bozza di testo prescrittivo al correlatore della 1a Commissione, senatore Xxxxx, e al Governo, senza tuttavia averne risposta, e di aver presentato l'emendamento
4.0.11 al disegno di legge di bilancio, respinto dalla Commissione. Esprime pertanto la propria delusione che la legislatura si chiuda senza un intervento regolatorio su un ambito così delicato.
Il senatore XXXXXXXXX (Misto-SI-SEL) lamenta la mancata approvazione delle norme sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro. Riconosce invece la realizzazione di importanti passi in avanti sul piano politico, in particolare con l'approvazione in Commissione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale.
La seduta termina alle ore 16,20.
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (xxxx://xxx.xxxxxx.xx) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.