ACCORDO DI CONCESSIONE DELL’USO DI MARCHIO COLLETTIVO TRA
ACCORDO DI CONCESSIONE DELL’USO DI MARCHIO COLLETTIVO TRA
ASCOMBERGAMO CONFCOMMERCIO IMPRESE PERL’ITALIA (qui di seguito per brevità“Ascom”), con sede in Bergamo, Via Borgo Palazzo, 137 (C.F. 80026270167), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx,
- da un lato -
E
(qui di seguito per brevità “Gelatiere”), con sede in , Via (C.F. e P.I.: ),
in persona del legale rappresentante pro tempore sig .
collettivamente, altresì, le “Parti”
- dall’altro lato -
Premesso che
• Ascom ha ideato e realizzato un progetto denominato “La Stracciatella il gelato di Bergamo” (di seguito, per brevità, altresì, individuato come il “Progetto”) finalizzato a promuovere sul territorio della Provincia di Bergamo e nazionale il corretto processo di produzione, nonché la commercializzazione del gusto di gelato stracciatella, nato a Bergamo nel 1961 a opera di Xxxxxx Xxxxxxxxx;
• A tal fine Ascom ha depositato in data 25.09.2017, presso la Camera di Commercio di Bergamo, domanda di registrazione del marchio collettivo “La Stracciatella il gelato di Bergamo” (di seguito, per brevità, anche, il “Marchio”), meglio identificato nell’allegato 1 al presente accordo, di cui costituisce parte integrante;
• Costituiscono, parimenti, parte integrante della domanda di registrazione del Marchio il “Regolamento d’Uso del Marchio” ed il “Disciplinare di Produzione de la Stracciatella il Gelato di Bergamo”, che vengono allegati al presente accordo sub 2 e sub 3 ed il cui integrale rispetto da parte del Gelatiere rappresenta condicio sine qua non per la prosecuzione del l’utilizzo del Marchio e dell’adesione al Progetto;
• Ascom ha, altresì, istituito un comitato scientifico (di seguito, per brevità, altresì, il “Comitato”) al quale ha delegato il vaglio delle candidature dei gelatieri interessati ad aderire al Progetto, l’individuazione di forme e contenuti delle attività di promozione del Progetto, nonché la vigilanza sul rispetto delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente accordo;
• Il Gelatiere è un’azienda che produce e commercializza gelato di propria produzione ed ha interesse ad aderire al Progetto
onde poter, in tal modo, usufruire dei servizi ad esso correlati, nel rispetto delle obbligazioni come meglio infra specificate;
• Presupposto per poter aderire al Progetto sarà l’iscrizione del Gelatiere al “Gruppo Gelatieri Bergamaschi” (qui di seguito, per brevità, altresì, “Gelatieri Bergamaschi”) mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo, qui allegato sub 4, ed il versamento della relativa quota ivi indicata, in funzione della scelta della formula di adesione;
• Le Parti intendono disciplinare la concessione dell’uso del Marchio oggetto del presente accordo, ai seguenti patti e condizioni.
Tutto ciò premesso tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue
1. PREMESSE
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. OGGETTO
2.1. Ascom concede al Gelatiere il diritto di uso del marchio collettivo “La Stracciatella il gelato di Bergamo”, come meglio
identificato nell’allegato 1 al presente accordo.
2.2. In aggiunta a quanto indicato al precedente art. 2.1. Ascom fornirà al Gelatiere i seguenti servizi:
a) il diritto alla pubblicazione del nome e del marchio del Gelatiere - il quale ultimo, a sua volta, autorizza, sin d’ora, espressamente Ascom (e/o i soggetti a cui Ascom ha delegato e/o delegherà l’organizzazione degli eventi ed i servizi di comunicazione) all’utilizzo dei segni distintivi del Gelatiere, anche via internet - nelle attività promozionali del Progetto, con qualsivoglia mezzo e contenuti esse verranno attuate;
b) il diritto alla partecipazione ad eventi e/o fiere organizzati da Ascom e/o soggetti da quest’ultimo incaricati, per la
promozione del Progetto, previo versamento, se previste, delle relative spese;
c) il diritto a ricevere, in contestualità con la sottoscrizione del presente accordo, un kit contenente il materiale
promozionale: • Cartoline
• 1 Segnagusto
• 1 Vetrofania
• 1 Disciplinare
• 1 Locandina
3. CORRISPETTIVO
3.1. Le Parti concordemente pattuiscono che nessun corrispettivo è dovuto per l’adesione del Gelatiere al Progetto, fatto salvo l’obbligo di quest’ultimo di essere iscritto ai Gelatieri Bergamaschi di cui in premessa e di essere in regola con il versamento della relativa quota.
3.2. Restano a carico del Gelatiere le spese di partecipazione agli eventi e/o fiere di cui al precedente punto 2.2. lettera b) - come quantificate da Ascom o soggetti da quest’ultimo delegati - cui il Gelatiere decidesse di aderire.
4. DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
4.1. Il Gelatiere, con l’adesione al Progetto, si obbliga a rispettare il regolamento di uso del Marchio (di seguito, per brevità, altresì, il “Regolamento”), allegato sub 2, come emendato e/o integrato dal presente accordo, nonché il processo di produzione del gusto di gelato stracciatella (di seguito, per brevità, altresì, individuato come il “Disciplinare”), allegato sub 3.
4.2. Ascom si riserva il diritto di verificare il puntuale rispetto del Regolamento e del Disciplinare di cui al precedente art.
4.1. mediante il Comitato e/o altri soggetti muniti di apposita delega, cui il Gelatiere, con la sottoscrizione del presente accordo, concede, fin d’ora, espressamente l’autorizzazione ad accedere ai propri locali e svolgere tutte le verifiche del caso.
5. DURATA
5.1. Il presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione come indicata in calce ed è da intendersi stipulato a tempo indeterminato, con facoltà di recesso per ciascuna delle Parti da comunicarsi a mezzo Pec, all’indirizzo indicato al successivo art. 8, con un preavviso di almeno trenta giorni.
6. RECESSO E PENALE
6.1. Le Parti espressamente riconoscono che il mancato, tempestivo rispetto delle obbligazioni di cui ai precedenti artt. 3.1., 4.1. e 4.2. comporterà il diritto per Ascom di recedere dal presente accordo per giusta causa con effetto
immediato, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata r.r. o Pec, all’indirizzo infra specificato all’art.8.1, nel qual caso il Gelatiere, fermo restando l’obbligo di regolarizzare la propria posizione debitoria, dovrà cessare immediatamente l’utilizzo del Marchio disciplinato al precedente art. 2.1., e non avrà più diritto ad usufruire degli altri servizi previsti al precedente art. 2.2., dovendo, pertanto, restituire il Kit ivi indicato.
6.2. Il mancato rispetto di quanto indicato al precedente 6.1. comporterà il pagamento a carico del Gelatiere di una penale di euro 100,00 (cento), per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno
7. FORO COMPETENTE
7.1. Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione ed esecuzione del presente accordo, nessuna esclusa, saranno devolute alla competenza del Tribunale di Bergamo o del Tribunale delle Imprese territorialmente competente per le controversie ad esso riservate dalla legge.
8. COMUNICAZIONI
8.1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata, e dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:
ASCOM BERGAMO CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 x 00000 – Xxxxxxx xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare successivamente all’altra con i mezzi sopra
descritti.
Si allegano:
1) Marchio collettivo;
2) Regolamento d’Uso del Marchio;
3) Disciplinare di Produzione de la Stracciatella il Gelato di Bergamo
4) Domanda di iscrizione del Gelatiere al Gruppo Gelatieri Bergamaschi di Bergamo.
Bergamo, lì
PER IL GELATIERE
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti dichiarano di aver attentamente esaminato ed approvano il contenuto dei seguenti articoli: 1. (premesse); 4. (diritti e doveri delle Parti); 6 (recesso e penale); 7 (foro competente) e 8 (comunicazioni)
Bergamo, lì
PER IL GELATIERE
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO
La Stracciatella il gelato di Bergamo
1. Finalità e titolarità del Marchio
1. L’associazione Ascom Bergamo Confcommercio Imprese per l’Italia tutela il marchio La Stracciatella il gelato di Bergamo, in quanto patrimonio gastronomico e turistico di Bergamo e Provincia per la promozione di questo gusto nato a Bergamo nel 1961 a opera di Xxxxxx Xxxxxxxxx de La Marianna.
2. A tal fine l’associazione Ascom Bergamo Confcommercio Imprese per l’Italia provvede alla registrazione del marchio collettivo “La Stracciatella il gelato di Bergamo”, d’ora in poi denominato “Marchio”, in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.
3. Il Marchio deve intendersi anche come marchio di qualità e di garanzia.
2. Denominazione e logo
1. Il Marchio è insieme verbale e figurativo ed è composto dalla scritta La Stracciatella il gelato di Bergamo e dall’immagine di un cono gelato al centro di un cerchio bianco. Il cono è rappresentato da linee verticali color biscotto mentre il gelato è rappresentato da triangoli neri irregolari su sfondo bianco come di seguito raffigurato:
3. Concessione e requisiti per l’uso del Marchio
1. L’associazione Ascom Bergamo Confcommercio Imprese per l’Italia concede in uso il Marchio alle attività commerciali con produzione artigianale di gelato aderenti al progetto La Stracciatella il gelato di Bergamo che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente regolamento.
2. L’uso del Marchio è concesso alle attività commerciali con produzione artigianale di gelato che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 5.
3. Al presente Regolamento è allegato, e normativamente ne fa parte, il Disciplinare di produzione de La Stracciatella il gelato di Bergamo che fornisce i fondamentali standard di qualità del prodotto per i quali è concesso l’uso del marchio collettivo di cui trattasi.
4. Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche definite all’atto dell’autorizzazione all’uso dall’ associazione Ascom Bergamo Confcommercio Imprese per l’Italia.
4. Domanda di concessione in uso
1. Le attività commerciali con produzione artigianale di gelato che intendono usare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso tramite apposito modulo di adesione al progetto La Stracciatella il gelato di Bergamo scaricabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx al seguente indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
2. L’associazione Ascom Bergamo Confcommercio Imprese per l’Italia verifica che, ai sensi del Disciplinare allegato al presente regolamento, il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l’azienda del richiedente e decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione.
3. Completata l’istruttoria l’associazione Ascom Bergamo Confcommercio Imprese per l’Italia comunica al richiedente l’esito dell’esame della domanda che può comportare:
a. l’accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell’Elenco dei concessionari e l’assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;
b. il rigetto della domanda di iscrizione;
c. il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l’acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.
4. In caso di accoglimento le attività commerciali con produzione artigianale di gelato aderenti al progetto La Stracciatella il gelato di Bergamo ricevono l’apposita autorizzazione all’uso del Marchio con le linee guida per l’utilizzo e l’apposito kit promozionale.
5. La durata della concessione scade il 31 dicembre dell’anno del rilascio dell’autorizzazione all’uso del Marchio.
5. Controlli
1. L’associazione Ascom Bergamo Confcommercio Imprese per l’Italia effettua indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell’Elenco.
2. Gli incaricati dell’associazione Ascom Bergamo Confcommercio Imprese per l’Italia possono accedere in qualsiasi
momento dell’orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi delle aziende utilizzatrici iscritte nell’Elenco.
3. Gli incaricati riferiscono l’esito dei controlli di cui sopra all’associazione Ascom Bergamo Confcommercio Imprese anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art. 7.
6. Sanzioni
1. L’associazione Ascom Bergamo Confcommercio Imprese per l’Italia può applicare la revoca della concessione d’uso del Marchio e il ritiro del kit promozionale nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e\o all’immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.
7. Controversie
1. L’associazione Ascom Bergamo Confcommercio Imprese per l’Italia nei limiti inderogabili di legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:
a. per causa di nullità del Marchio;
b. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
c. per causa di violazione dei diritti di Xxxxxxx o di eventuali altri diritti di terzi connessi all’uso del marchio stesso.
Per qualsiasi controversia è competente il tribunale di Bergamo.
ALLEGATO 3
PREMESSA
DISCIPLINAREDI PRODUZIONE
La Stracciatella il gelato di Bergamo
Il nome LA STRACCIATELLA IL GELATO DI BERGAMO è riservato esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e può essere utilizzato da attività commerciali con produzione artigianale di gelato, senza vincoliterritoriali.
RIFERIMENTI STORICI E CULTURALI
Allo stato attuale delle ricerche, non si hanno notizie di “stracciatella gelato” che precedono gli anni Sessanta del Novecento, né in Italia né all’estero. La ricetta della Stracciatella è datata 1961, localizzata a Bergamo e firmata Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato in Toscana ad Altopascio nel 1927, emigra negli anni Quaranta con la moglie Xxxxxx a Bergamo. Appassionato di cucina e di pasticceria, dopo aver aperto un piccolo negozio nel borgo vecchio rileva La Marianna, sempre a Bergamo Alta in località Colle Aperto, ed inizia a produrre i gelati nel suo locale.
Una sua specialità è il Fiordilatte (antica denominazione della panna, fiore del latte): da lì nasce il salto di creatività. Nel 1961, l’esperimento da cui nascerà il suo must: durante il processo di mantecazione del Fiordilatte, inserisce una dose (che successivamente sarà ben calibrata) di cioccolato fondente caldo che, grazie allo sbattimento delle pale del mantecatore, “straccia” il cioccolato mentre lo solidifica. L’effetto richiama quello dell’uovo intero sbattuto nel brodo bollente, una minestra in quegli anni molto apprezzata, conosciuta come Stracciatella alla romana. Per questo Xxxxxx Xxxxxxxxx subito battezza Stracciatella il nuovo gusto di gelato che ha creato.
Il nome Stracciatella ha origini gastronomiche romane, relativamente antiche, riportate anche da Xxxxxxxxxx Xxxxxx nella sua opera “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” e si riferisce all’aspetto stracciato che risulta dall’unire ingredienti di diversa temperatura.
Negli anni la denominazione Stracciatella relativa alla minestra romana è uscita dall’uso comune in favore della Stracciatella in quanto gusto di gelato al fiordilatte con scaglie di cioccolato, che si è diffusa non solo in Italia ma in tutto il mondo. Negli stessi anni a Venezia Cipriani inventava piatti come il Carpaccio o cocktail come il Bellini, nomi oggi internazionali, al pari della Stracciatella: non era ancora iniziata l’epoca del copyright, perciò questi nomi e queste ricette si sono diffuse liberamente, con le inevitabili variazioni, spesso lontane dalla qualità e genuinità originaria.
Oggi LA STRACCIATELLA IL GELATO DI BERGAMO recupera e promuove questo gusto creato da Xxxxxx Xxxxxxxxx a Bergamo nel 1961, con l’obiettivo di valorizzare un prodotto e una filiera legata al territorio - quella del gelato artigianale - in grado di garantire una qualità alimentare superiore.
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. INGREDIENTI
La ricetta tradizionale de LA STRACCIATELLA IL GELATO DI BERGAMO prevede l’impiego dei seguenti ingredienti:
• Miscela di latte e panna freschi per la produzione del gelato
• Cioccolato fondente con minimo 58% di cacao
2. METODO DI PRODUZIONE
La ricetta tradizionale de LA STRACCIATELLA IL GELATO DI BERGAMO prevede il rispetto delle seguenti caratteristiche del processo di produzione:
• Metodo discontinuo di produzione, che prevede quindi l’esclusione dell’utilizzo di freezer continuo;
• Pastorizzazione e mantecazione inloco;
• Stracciatura meccanica o manuale del cioccolato fuso
• La miscela composta da latte e panna fresca va pastorizzata e mantecata.
• Al termine della fase di mantecazione, si cola il cioccolato caldo fondente nella mantecata e manualmente o meccanicamente si straccia il cioccolato.
3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo deve rispondere, oltre alle comuni norme di qualità, alle seguenti caratteristiche fisiche ed organolettiche:
• Colore: la miscela deve essere bianca
• Sapore: fiordilatte o panna.
4. ESPOSIZIONE
La data di scadenza del gelato esposto nella vetrina è di 5 giorni.
5. ETICHETTA SEGNAGUSTO
Il gelato La Stracciatella il Gelato di Bergamo deve essere presentato accompagnato esclusivamente dal nome e logo ufficiali del progetto che vengono forniti alle attività aderenti. Inoltre gli ingredienti dovranno essere indicati nel cartello degli ingredienti.
6. CONTROLLI
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto da Ascom Bergamo Confcommercio Imprese per l’Italia.