COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO (PROVINCIA DI RAVENNA)
XXXXXX XX X.XXXXX XXX XXXXXXXX (XXXXXXXXX XX XXXXXXX)
REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DELLE LEGGI N. 241/1990 E N. 142/1990
IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
AGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, NONCHE’ DISPOSIZIONI PER L’AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 15/1968
TESTO COORDINATO
➢ Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16 Febbraio 1994 (XX.XX.XX Prot. n. 5862 del 20.06.1994 – annullamento parziale)
➢ Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30 Maggio 1994 a seguito di richiesta di chiarimenti del Xx.Xx.Xx. Prot. n. 5862 del 14.03.1994 (XX.XX.XX. Prot. n. 021750 del 20.06.1994 – annullamento parziale)
➢ In vigore dal 05 Luglio 1994
Xxxxxx\Regolamenti\Diritto di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi - autocertificazione.doc
CAPO I°
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza del Comune di S.Agata sul Santerno, nonché la partecipazione al procedimento e il diritto di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi, in attuazione delle disposizioni di cui alle Leggi n. 241/1990 e n. 142/1990 e degli articoli 52 e 53 dello Statuto comunale, nonché le disposizioni per l’autocertificazione ai sensi della Legge n. 15/1968.
CAPO II°
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 2 – Procedimento amministrativo
1. L’attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle Leggi e dallo Statuto ed è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità, secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.
2. Il procedimento amministrativo consiste nella successione di una pluralità di atti e di operazioni poste in essere da uno o più agenti che, nonostante la loro eterogeneità, sono rivolti strutturalmente e funzionalmente al conseguimento degli effetti propri di una determinata fattispecie.
3. Il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
4. Ogni provvedimento amministrativo adottato dal Comune, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa prevista dallo Statuto, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi di atti normativi e di quelli a contenuto generale.
5. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile a norma del presente regolamento, anche l’atto cui esso si richiama.
6. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 3 – Procedimenti amministrativi del Comune
1. I procedimenti amministrativi rilevanti ai sensi della Legge n. 241/1990 ed oggetto del presente Regolamento sono quelli indicati in allegato al presente regolamento, reso pubblico oltre che attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 142/1990 anche attraverso informazioni alla cittadinanza.
Art. 4 – Responsabile del procedimento
1. Salvo che non sia diversamente disposto dal Segretario Comunale o dal Capo Settore e/o Servizio il responsabile del procedimento è il dipendente preposto all’unità organizzativa competente.
2. Il responsabile dell’unità organizzativa può affidare ad altro personale addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.
3. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall’art. 6 della Legge n. 241/1990 e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli concernenti l’applicazione della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni.
4. In particolare:
a) valuta, ai fini dell’istruttoria, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
b) accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. Può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze degli uffici e dei servizi;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione, ai sensi della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti.
5. Il responsabile del procedimento è responsabile di tutto l’iter dello stesso, fatta eccezione per le fasi intermedie o sub procedimenti che si svolgono al di fuori dell’Unità Organizzativa diretta alla quale compete il procedimento stesso.
6. Rientra comunque nei suoi compiti il coordinamento e il controllo affinché le fasi del procedimento svolgentesi in altri uffici siano completate nei termini previsti.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di varie competenze in un procedimento amministrativo, viene indetta di regola una conferenza degli uffici e/o servizi interessati.
L’iniziativa, su proposta del responsabile del procedimento, è assunta dal Capo del Settore e/o Servizio o dal Segretario.
7. Quando il procedimento comprende sub procedimenti che interessano altre strutture organizzative interne all’Ente, la responsabilità per l’eventuale non rispetto dei termini di conclusione dello stesso è attribuita al responsabile della struttura che non ha rispettato il termine previsto per provvedere agli adempimenti del sub procedimento di competenza.
8. Il responsabile del procedimento così come indicato nel presente articolo non risponde di omissioni o ritardi dovuti a mancata decisione da parte degli organi di governo dell’Ente o di organismi consultivi.
Art. 5 – Comunicazione dell’avvio del procedimento
1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’inizio del procedimento stesso è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da Legge e ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge n. 241/1990.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’Ente competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento o chi lo sostituisce;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
e) il termine entro il quale debbono intervenire eventuali memorie scritte o documenti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulta particolarmente gravosa, o vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 indicando nell’atto relativo le esigenze che motivano le particolari forme di comunicazione e ne dà notizia mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.
4. L’omissione della comunicazione di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere fatte valere, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge n. 241/1990 dai soggetti nel cui interesse la comunicazione è prevista, con nota scritta al responsabile dell’unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine massimo di dieci giorni, anche mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica.
5. In casi particolari, al fine di ridurre le spese, il carico di lavoro e per conseguire snellezza nelle procedure, la comunicazione dell’avvio del procedimento può essere data in forma orale o con idonee forme di pubblicità.
Art. 6 – Termini del procedimento amministrativo
1. Nei procedimenti ad iniziativa di parte, i termini decorrono dal momento in cui la domanda perviene al Comune completa di tutta la documentazione richiesta dalla normativa in materia. I termini fissati per ogni sub-procedimento decorrono dal momento in cui la domanda perviene all’unità organizzativa competente.
2. Tutta l’eventuale documentazione integrativa o mancante dovrà comunque essere richiesta dall’unità organizzativa in unica soluzione. In tal caso i termini sono interrotti e ricominciano a decorrere per intero dal momento di ricezione dell’intera documentazione integrativa.
3. Per le istanze consegnate a mano l’addetto preposto, al momento della presentazione delle stesse, rilascia al soggetto interessato una ricevuta, mediante apposizione di timbro d’arrivo sulla copia, anche fotostatica, della domanda stessa. Tale ricevuta equivale alla notizia dell’avvio del procedimento.
4. In allegato è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale.
Art. 7 – Sospensione dei termini
1. I procedimenti indicati nel presente regolamento si intendono conclusi per l’Ente al momento dell’adozione dell’atto, esclusa l’ulteriore ed eventuale fase integrativa dell’efficacia dell’atto medesimo, qualora la stessa sia di competenza degli organi di controllo.
Art. 8 – Partecipazione al procedimento
1. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti destinatari del provvedimento finale, quelli cui può derivare un pregiudizio dallo stesso ed i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
2. I soggetti interessati di cui al comma precedente hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento salvo i limiti e le condizioni previsti dall’art. 22 del presente regolamento;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di valutare, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti devono essere presentati entro dieci giorni dall’inizio del procedimento.
Nei casi in cui la conclusione del procedimento siano previsti termini più ampi, l’Amministrazione può indicare un termine diverso, con la comunicazione di cui all’art. 8 della Legge n. 241/1990.
3. L’atto di intervento dei soggetti di cui al comma precedente, deve essere pertinente all’oggetto del procedimento e deve contenere tutti gli elementi utili per l’individuazione del procedimento al quale è riferito l’intervento, i motivi dell’intervento, le generalità e il domicilio dell’interveniente.
4. Il Comune non è tenuto ad applicare le disposizioni contenute nel Capo III della Legge n. 241/1990 allorché trattasi dell’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
5. Tali disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Art. 9 – Accordi fra gli interessati e l’Amministrazione
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’art. 8 precedente, l’Amministrazione comunale procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo, adottati dall’organo competente, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi dalla legge.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione comunale recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 10 – Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune, nel caso sia attributario della competenza primaria o comunque prevalente sugli interventi da attuare indice una conferenza degli uffici e/o dei servizi.
2. La conferenza è indetta dal Sindaco o dall’Assessore competente per materia su iniziativa del responsabile del procedimento.
3. La conferenza stessa può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri pubbliche amministrazioni. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
4. Si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza degli uffici e/o dei servizi o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Comune il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4. non si applicano alle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica-territoriale e dalla salute dei cittadini.
6. Tali disposizioni non si applicano comunque alle materie previste nel comma 5. qualora le Amministrazioni interessate svolgano anche altre funzioni e compiti non attinenti alle sole materie descritte.
Art. 11 – Accordi tra più Amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 10 del presente regolamento, il Comune può, insieme con le altre pubbliche amministrazioni, concludere accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 9, del presente regolamento, in materia di obbligazioni e contratti, nonché di controlli e di controversie riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 12 – Parere obbligatorio degli organi consultivi
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo esterno all’Ente, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge, di regolamento, o, in mancanza, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Il termine, previa motivata comunicazione al Comune interessato da parte dell’Amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che devono essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l’organo adibito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l’impossibilità, dovuta alla natura dell’affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest’ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell’organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza così come prescritto nell’art. 7.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo può essere comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
Art. 13 – Valutazioni tecniche di organi od enti e pareri obbligatori
1. Ove, per disposizione espressa di legge o di regolamento, sia previsto che, per l’adozione di un provvedimento, debbano essere acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi od enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’Amministrazione comunale nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddetta valutazioni tecniche ad altri organi dell’Amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, ovvero ad istituti universitari.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l’Ente od organo adibito abbia rappresentato esigenze istruttorie all’Amministrazione comunale, si applicano le disposizioni previste dal comma 4 dell’art. 12.
CAPO III°
DISPOSIZINOI PER L’AUTOCERTIFICAZIONE
Art. 14 – Misure organizzative per l’autocertificazione e per l’acquisizione d’ufficio di documenti o per altri accertamenti
1. Il Comune garantisce l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, di cui alla Legge 4 Gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. A tale scopo adotta le conseguenti disposizioni.
2. Le norme di organizzazione adottate dal Comune per l’applicazione delle disposizioni seguenti sono comunicate alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente alle informazioni ed ai documenti e nei termini richiesti dalla Commissione stessa.
3. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso del Comune e di altra pubblica Amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o copie di essi.
4. Sono parimenti accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che il Comune, o altra pubblica Amministrazione, è tenuto a certificare.
Art. 15 – Disposizioni generali sulle dichiarazioni temporaneamente sostitutive
1. Il presente Capo, ai sensi dell’art. 3 della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15, stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall’interessato e autenticata con le modalità di cui all’art. 20 della stessa legge.
2. Il regolamento stabilisce altresì i casi, le modalità ed il termine per la regolarizzazione e la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.
Art. 16 – Dichiarazioni temporaneamente sostitutive
1. Per i fatti, stati e qualità personali, oltre a quelli indicati nell’art. 2 della Legge n. 15/1968 sono da intendersi i seguenti:
a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta: partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica;
b) esito di partecipazione a concorsi; conseguimento di borse di studio;
c) professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazioni di servizio, stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell’apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; praticamente per l’esercizio della professione; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
d) qualità di erede, di legatorio, di proprietario, di locatore, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;
e) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
f) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e dalla partita IVA;
g) iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
h) stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;
i) qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell’invalidità;
l) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell’Amministrazione ricevente;
m) titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso;
n) qualità di vivenza a carico e di esistenza in vita.
2. Le relative dichiarazioni temporaneamente sostitutive sono sottoscritte dall’interessato e autenticate con le modalità di cui all’art. 20 della stessa legge e con l’osservanza delle norme sull’imposta di bollo e sui diritti di segreteria.
3. In questi casi (fatte salve le particolari disposizioni di cui ai commi 3° e 4° del precedente articolo 14) la normale documentazione sarà successivamente prodotta dall’interessato, entro il termine di giorni 30 dalla richiesta dell’Amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
Art. 17 – Regolarizzazione e rettifica di documenti
1. La regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, saranno effettuate da parte dell’autorità che ha rilasciato la medesima, su richiesta dell’interessato di norma entro il termine di 30 giorni.
2. Nel caso di non conformità tra la dichiarazione temporaneamente sostitutiva e la normale documentazione successivamente prodotta, il funzionario tenuto all’emanazione del provvedimento accerterà d’ufficio, ove necessario, la veridicità dei fatti, degli stati e delle qualità personali prima dell’emanazione del provvedimento stesso. L’esito dell’accertamento deve risultare agli atti dell’ufficio.
3. La rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali, sarà effettuata per iscritto con una dichiarazione ad integrazione, resa dall’interessato entro dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l’ufficio invita l’interessato stesso a provvedervi.
4. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi 1. e 3. e di cui all’art. 16, III comma, senza che l’interessato abbia prodotto la documentazione richiesta od abbia provveduto alla regolarizzazione o alla rettifica, il provvedimento a suo favore non può essere emanato e decadono le sue posizioni in eventuali graduatorie.
Art. 18 – Modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni possono essere rese separatamente o congiuntamente tra loro ed anche nel contesto dell’istanza eventualmente da produrre.
2. Le stesse devono essere presentate, di preferenza, già scritte in appositi moduli messi a disposizione dell’Amministrazione, oppure redatte anche a mezzo di sistemi elettronici. La firma del dichiarante, per esteso e leggibile, va apposta sulla dichiarazione tassativamente alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione o di altro pubblico ufficiale di cui all’art. 20 della Legge n. 15/1968 e secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 25 Gennaio 1994 n. 130.
Art. 19 – Funzionario competente a ricevere la documentazione
1. Per “Funzionario competente a ricevere la documentazione” si intende qualunque impiegato che, secondo gli ordini di servizio del proprio ufficio, può ricevere la normale documentazione, ciò anche quando la documentazione debba successivamente essere inoltrata, d’ufficio, ad altra Amministrazione per l’emanazione del provvedimento. Il funzionario dovrà provvedere ad ammonire il dichiarante sulle responsabilità che derivano da eventuali dichiarazioni mendaci.
2. I dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta o pari alla stessa in mancanza di qualifiche superiori.
E’ obbligo di ciascuna unità organizzativa individuare e rendere noti al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti suddetti.
3. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è comunque competente a ricevere la documentazione indipendentemente dalla qualifica ricoperta.
Art. 20 – Riduzione del numero dei testimoni
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà, o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a 2.
2. Qualora non sia diversamente disposto in nome e regolamenti, comunque motivato da effettive necessità di servizio, il Comune e le imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità non possono esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà previsto dall’art. 4 della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.
CAPO IV°
DELLA VISIONE DEGLI ATTI DA PARTE DEI CITTADINI
Art. 21 – Atti visionabili
1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha il diritto di prenderne visione, unitamente ai loro allegati, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo.
Art. 22 – Atti non visionabili
1. Non sono visionabili gli atti riservati per espressa disposizione di legge o per dichiarazione del Sindaco effettuata ai sensi dell’art. 7 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142.
2. All’uopo il Sindaco, qualora ritenga che la diffusione dell’atto di cui è richiesta la visione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, con provvedimento motivato e temporaneo può dichiarare l’atto riservato.
3. Il provvedimento con cui si nega la visione dell’atto perché dichiarato riservato deve essere comunicato per iscritto al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
4. L’atto dichiarato riservato non è visionabile da nessun cittadino fino alla scadenza del termine previsto nella relativa dichiarazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25 del presente regolamento.
5. Sono esclusi dal diritto di accesso agli atti amministrativi rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 8 del D.P.R. 27 Giugno 1992 n. 352.
6. In particolare sono sottratti all’accesso i documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.
7. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
8. Sono inoltre esclusi dalla visione i seguenti atti:
a) gli atti e le certificazioni relative alla salute dei dipendenti ed i loro fascicoli personali;
b) i rapporti trasmessi all’autorità giudiziaria salvo che la loro pubblicazione non sia espressamente stabilita da norme di legge;
c) tutti gli atti dello stato civile, anagrafe, elettorale, leva, ad eccezione dei seguenti:
1) dati anagrafici anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca (art. 34 D.P.R. n. 223/1989);
2) elenchi nominativi di iscritti all’anagrafe per le Pubbliche Amministrazioni che ne facciano motivata richiesta per uso esclusivo di pubblica utilità (art. 34 D.P.R. n. 223/1967);
3) liste elettorali per finalità elettorali (art. 51 D.P.R. n. 223/1989);
4) atti relativi alla visione elettorale semestrale (art. 51 D.P.R. n. 223/1967);
d) i cartellini delle carte di identità, fatta eccezione per le richieste di visione effettuate dalle Forze dell’Ordine per motivi di pubblica sicurezza;
e) tutti i fascicoli personali degli assistiti, a norma delle leggi e regolamenti in materia;
f) gli atti in materia fiscale, quali le dichiarazioni dei redditi, INVIM, ICIAP, ICI;
g) gli atti idonei a rivelare l’identità di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla Legge n. 194/1978 sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza.
9. I documenti dei processi penali sono consultabili solo dopo 70 anni dalla data di conclusione del procedimento.
Art. 23 – Visione degli atti non deliberativi della Giunta
1. I cittadini non possono prendere visione del contenuto delle determinazioni adottate dalla Giunta di carattere interlocutorio e preparatorio che non si concretizzino in un atto deliberativo e non vengano richiamate nell’atto deliberativo stesso in quanto attengono al processo formativo della volontà dell’organo.
Art. 24 – Art. 47 Legge 28 Febbraio 1985 n. 47
1. Ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 27/1985 l’acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione di qualsiasi documento relativo e/o connesso all’immobile stesso.
2. Per la visione si osservano le norme previste dal presente Capo. Tuttavia il richiedente dovrà dichiarare nella domanda di cui all’art. 25 il titolo che legittima la visione ed esibirlo in originale o in copia autentica al momento della visione.
Art. 25 – Visione degli atti da parte degli interessati al procedimento
1. Ai sensi dell’art. 10 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento:
a) i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale del procedimento è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbano intervenire al procedimento stesso;
b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento;
c) i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
Art. 26 – Identificazione dei soggetti che esercitano il diritto di accesso
1. All’atto della presentazione dell’istanza di accesso, i richiedenti dovranno esibire preventivamente un valido documenti di identificazione.
2. Coloro che eserciteranno lo stesso diritto ma in rappresentanza di persone giuridiche e di enti, oltre al documento di identificazione personale, dovranno produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere rappresentativo.
3. Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte i casi di rappresentanza legale), tale titolo consisterà in un atto di delega dell’interessato, la cui sottoscrizione dovrà essere autenticata a norma dell’art. 20 della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15.
4. L’identificazione del richiedente andrà effettuata da parte dell’ufficio competente ad esaminare la richiesta di accesso.
Art. 27 – Accesso informale
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. L’Interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.
Art. 28 – Procedimento di accesso formale
1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.
2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1., il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
3. Per l’esercizio del diritto di visione in via formale degli atti, i cittadini devono rivolgere domanda in carta semplice al Sindaco indicando:
a) le proprie generalità;
b) gli estremi degli atti di cui si richiede la visione;
c) il motivo della richiesta e l’interesse connesso, comprovandolo ove occorra;
d) il proprio potere rappresentativo, ove esistente.
4. La suddetta domanda va consegnata al responsabile dell’archivio e protocollo comunale, il quale, entro 10 giorni, vi farà apporre il visto del Segretario comunale o del Vice Segretario se esistente.
Ricevuta l’autorizzazione il responsabile dell’archivio e protocollo comunicherà al richiedente il giorno e l’ora di visione: detto termine non dovrà essere comunque superiore a giorni 20 dal rilascio del visto.
5. Qualora l’atto richiesto si trovi in un ufficio diverso, il responsabile dell’ufficio procederà come sopra, previa apposizione del visto del responsabile del settore a cui l’ufficio appartiene, o in sua assenza, del Segretario comunale o del Vice Segretario.
Art. 29 – Eccessiva genericità della richiesta
1. Qualora il cittadino presenti una domanda generica di visione di atti relativi ad un affare particolarmente vasto e complesso, il cui riscontro possa compromettere il regolare funzionamento dell’ufficio archivio o dell’ufficio presso il quale si trova la documentazione, il responsabile dell’ufficio invita il richiedente a precisare sufficientemente l’oggetto della richiesta.
2. In caso di inottemperanza all’invito il Sindaco comunicherà per iscritto all’interessato il rigetto della sua domanda.
Art. 30 – Rifiuto di esibizione
1. In ogni caso di rifiuto di esibizione degli atti richiesti il Sindaco dovrà inviare risposta scritta all’interessato entro 30 giorni dalla domanda.
2. Il rifiuto dovrà essere motivato con l’indicazione specifica delle ragioni che lo hanno prodotto.
Art. 31 – Prescrizioni e divieti nel xxxxx xxxxx xxxxxxx
0. La visione degli atti deve effettuarsi in orario d’ufficio nei locali dell’archivio comunale o dell’ufficio presso il quale gli stessi si trovano, sotto la sorveglianza del funzionario o di uno degli impiegati.
2. E’ tassativamente vietato:
a) portare, anche temporaneamente, il provvedimento fuori dei locali dell’ufficio;
b) fare segni particolari, cancellature o comunque manomettere gli atti ed i fascicoli;
c) fare copie manuali o meccaniche degli atti in visione.
Art. 32 – Responsabilità a carico dei cittadini
1. Il cittadino che danneggi, distrugga, perda o sottragga un documento affidatogli per la visione, risponde dei danni eventualmente arrecati al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia penale ai sensi dell’art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose).
Art. 33 – Procedura per la visione degli atti in corso di pubblicazione
1. Per la più precisa visione degli atti in corso di pubblicazione all’Albo comunale, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può rivolgersi, senza formalità alcuna, agli addetti all’Albo Pretorio, i quali provvederanno direttamente alla richiesta.
La visione dovrà avvenire sotto la loro sorveglianza con i divieti di cui alle lettere a), c) e c) dell’art. 31.
In caso di danneggiamento, distruzione, perdita e sottrazione di documenti da parte del visionante si applica il disposto di cui all’art. 32.
CAPO V°
DEL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI DEL COMUNE AI CITTADINI
Art. 34 – Atti di cui i cittadini hanno diritto di ottenere copia
1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di ottenerne copia, unitamente ai loro allegati, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo.
Art. 35 – Atti di cui non è consentito il rilascio di copia
1. Non è consentito il rilascio della copia degli atti riservati per espressa disposizione di legge o per dichiarazione del Sindaco effettuata ai sensi dell’art. 7 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142.
2. All’uopo il Sindaco, qualora ritenga che la diffusione dell’atto di cui è richiesta la copia possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, con provvedimento motivato e temporaneo può dichiarare l’atto riservato.
3. Il provvedimento con cui si nega la copia dell’atto perché dichiarato riservato deve essere comunicato per iscritto al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
4. Non è consentito il rilascio di copia dell’atto dichiarato riservato a nessun cittadino fino alla scadenza del termine previsto nella relativa dichiarazione.
5. Non possono, in particolare, essere rilasciate copie dei documenti esclusi dal diritto di accesso ai sensi del precedente art. 22, commi 5. e 6..
6. Non è inoltre consentito il rilascio di copia:
a) degli atti e delle certificazioni relative alla salute dei dipendenti ed i loro fascicoli personali;
b) dei rapporti trasmessi all’autorità giudiziaria salvo che la loro pubblicazione non sia espressamente stabilita da norme di legge;
c) di tutti gli atti dello stato civile, anagrafe, elettorale, leva, ad eccezione dei seguenti:
1) dati anagrafici anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca;
2) elenchi nominativi di iscritti all’anagrafe per le Pubbliche Amministrazioni che ne facciano motivata richiesta per uso esclusivo di pubblica utilità;
3) liste elettorali per finalità elettorali (art. 51 D.P.R. n. 223/1967);
d) dei cartellini delle carte di identità, fatta eccezione per le richieste di visione effettuate dalle Forze dell’Ordine per motivi di pubblica sicurezza;
e) di tutti i fascicoli personali degli assistiti, a norma delle leggi e regolamenti in materia;
f) degli atti in materia fiscale, quali le dichiarazioni dei redditi, INVIM, ICIAP, ICI;
g) degli atti idonei a rivelare l’identità di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla Legge n. 194/1978 sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza.
7. I documenti dei processi penali sono rilasciabili in copia solo dopo 70 anni dalla data di conclusione del procedimento.
Art. 36 – Copia degli atti non deliberativi della Giunta
1. I cittadini non possono ottenere copia delle determinazioni adottate dalla Giunta di carattere interlocutorio e preparatorio che non si concretizzino in un atto deliberativo e non vengano richiamate nell’atto deliberativo stesso in quanto attengono al processo formativo della volontà dell’organo.
Art. 37 – Atti di indole privata
1. Ai sensi dell’art. 80 del X.X. 0 Ottobre 1911 n. 1163, degli atti che per la loro origine e la loro natura sono di indole privata è consentito il rilascio di copie soltanto a coloro ai quali direttamente l’atto si riferisce ed ai loro aventi causa.
Art. 38 – Procedura per ottenere copia degli atti
1. Per ottenere copia degli atti, qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta invia informale formulata con le modalità di cui al precedente art. 27, il richiedente dovrà rivolgere domanda in carta semplice al Sindaco, salvo quanto previsto dai commi 3. e 4. del successivo art. 39, indicando:
a) le proprie generalità;
b) gli estremi dell’atto di cui si richiede copia;
c) il motivo della richiesta e l’interesse connesso, comprovandolo ove occorra;
d) il proprio potere rappresentativo, ove esistente.
2. La suddetta domanda va consegnata al responsabile dell’archivio e protocollo comunale il quale, entro 10 giorni, vi farà apporre il visto del Segretario comunale o del Vice Segretario se esistente.
3. Ottenuto il visto, il funzionario disporrà per l’esecuzione, rilasciando le copie degli atti richiesti entro 20 giorni dalla concessione del visto di cui al comma precedente.
4. Qualora l’atto richiesto si trovi in un ufficio diverso, il responsabile dell’ufficio procederà come sopra, previa apposizione del visto del responsabile del settore a cui l’ufficio appartiene o, in sua assenza, del Segretario comunale o del Vice Segretario.
5. Al momento della consegna delle copie, è fatto obbligo al cittadino ricevente di apporre in calce alla domanda la data e la firma per ricevuta.
Art. 39 – Forma del rilascio delle copie
1. Il cittadino può richiedere il rilascio di copie informali o conformi all’originale.
2. Per il rilascio delle copie informali il cittadino è tenuto al pagamento dei soli costi.
3. Gli atti rilasciati in copia conforme all’originale dovranno essere muniti della relativa certificazione del funzionario delegato.
4. In tal caso, il cittadino è tenuto, oltre al pagamento delle spese, anche al rispetto della vigente normativa sul bollo.
Art. 40 – Rifiuto di rilascio delle copie
1. In caso di rifiuto di rilascio delle copie richieste, il Sindaco dovrà inviare risposta scritta all’interessato entro 30 giorni dall’inoltro della domanda.
2. Il rifiuto dovrà essere motivato con l’indicazione specifica delle ragioni che lo hanno prodotto.
CAPO VI
DEL RILASCIO DELLE INFORMAZIONI AI CITTADINI
Art. 41 – Diritto di informazione dei cittadini
1. Il Comune favorisce per quanto possibile la pubblicità e la trasparenza della propria attività amministrativa, garantendo la più ampia informazione ai cittadini con i mezzi e le forme più idonee allo scopo.
Art. 42 – Notizie inibite alla informazione
1. I cittadini non possono ottenere informazioni relative agli atti segreti cioè a quegli atti la cui divulgazione è o per la loro natura, o per disposizione di legge o regolamento, o per ordine dell’autorità competente, vietata in maniera assoluta.
2. I cittadini non possono altresì ottenere notizie relative ad atti o affari che, per le particolari situazioni coinvolte, impongono all’Amministrazione comunale di mantenere la riservatezza necessaria, sia a tutela della sfera giuridica dei soggetti interessati, sia per garantire l’ente circa il corretto funzionamento della propria attività ed il buon esito delle iniziative intraprese.
3. All’uopo il Sindaco, qualora ritenga che la diffusione di informazioni in merito al contenuto di uno o più atti possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, con provvedimento motivato o temporaneo può dichiarare l’atto o gli atti riservati.
4. Il provvedimento con cui si negano informazioni sul contenuto dell’atto dichiarato riservato deve essere comunicato per iscritto al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
5. Ad eccezione di quanto previsto dall’art. 44 del presente regolamento, non è consentito a nessun cittadino, fino alla scadenza del termine previsto nella relativa dichiarazione, il rilascio di informazioni in merito al contenuto dell’atto dichiarato riservato.
Art. 43 – Atti relativamente segreti
1. Ai sensi dell’art. 80 del X.X. 0 Ottobre 1911 n. 1163, sono atti relativamente segreti quelli che per la loro origine e la loro natura sono di indole privata.
Hanno diritto di ottenere informazioni riguardanti tali atti soltanto coloro ai quali gli stessi direttamente si riferiscono ed i loro aventi causa.
Art. 44 – Divieto di rilascio di informazioni relative ad atti commerciali aggregati
1. Non sono rilasciabili informazioni concernenti dati aggregati relativi ad imprese ed operatori economici.
2. La Giunta può autorizzare deroghe a quanto sopra soltanto per ricerche ispirate da motivi istituzionali o scientifico-divulgativi.
Art. 45 – Informazioni agli interessati al procedimento
1. Ai sensi dell’art. 10 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 hanno diritto di avere informazioni in merito a tutti gli atti del procedimento:
a) i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale del procedimento è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbano intervenire al procedimento stesso;
b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento;
c) i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
2. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 della Legge suddetta e dall’art. 8 del D.P.R. 27 Giugno 1992 n. 352. I soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) hanno altresì diritto di conoscere l’unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento.
Art. 46 – Informazioni in materia ambientale
1. Ai sensi dell’art. 14 della Legge 8 Luglio 1986 n. 349 i cittadini hanno il diritto di ottenere tutte le informazioni disponibili sullo stato dell’ambiente.
2. Sono comunque salvi i divieti previsti dagli articoli 42 e 43 in materia di atti segreti, relativamente segreti e riservati.
Art. 47 – Istanza per la richiesta di informazioni
1. Per richiedere le informazioni desiderate i cittadini devono redigere apposita istanza in carta semplice rivolta al Sindaco indicando:
a) le proprie generalità;
b) le informazioni richieste e gli atti od affari a cui si riferiscono;
c) il motivo della richiesta.
2. Detta istanza va presentata, anche a mezzo posta, all’Ufficio Segreteria.
CAPO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 48 – Norma transitoria
1. Le norme del presente regolamento relative ai termini finali si applicano solo ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.
Art. 49 – Rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia espressamente alle Leggi, ai Regolamenti ed ai principi generali vigenti in materia.
Art. 50 – Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività dell’atto deliberativo relativo alla sua adozione.
ALLEGATO
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO
I procedimenti sono riportati suddivisi per Servizio e/o Unità Operativa incaricata di svolgere e gestire l’avvio e/o la conclusione del procedimento stesso.
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Segreteria | Dichiarazione giurata | 10 giorni | 3 / 4 Art. 38 | Sindaco |
Legge | ||||
03.01.1978 n. 1 | ||||
Uff. Personale | Patrocinio legale al | 3 mesi | Giunta | |
dipendente | Art. 67 DPR n. | |||
268/1987 | ||||
Mensa gratuita al | 3 mesi | Funzionario | ||
personale per vigilanza | Art. 68 DPR n. | Responsabile | ||
ed assistenza mi-nori | 268/1987 | |||
Mensa dipendenti | 3 mesi | Funzionario | ||
comunali | Art. 12 DPR n. | Responsabile | ||
347/ 1983 e | ||||
Selezioni ex art. 16 | Regolam. | Giunta | ||
Legge n. 56/1987 | ||||
A – personale di ruolo | 6 mesi | |||
B – personale a tempo | 3 mesi | |||
Determinato | DPCM | |||
27.12.1988 | ||||
Selezioni ex Legge n. | Entro 180 giorni | DPCM | Giunta | |
482/1968 | dalla data del | 27.12.1988 | ||
bando viene | ||||
formulata la | ||||
graduatoria | Art. 26 | |||
IV comma | ||||
Permesso per diritto | Entro il 31 Dic. | Art. 3 DPR 395/ | Giunta | |
allo studio | dell’anno pre- | 1983 Art. 24 | ||
cedente o 60 gg. | DPR 333/1990 | |||
se la richiesta | Regolamento per | |||
viene presentata | la concessione | |||
successivamente | dei permessi per | |||
a tale termine | diritto allo studio |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Personale | Autorizzazione ad accet tare incarichi esterni | 60 giorni | Regolamento organico del personale | Giunta |
Richiesta di assunzione ai sensi legge 482/1968 | 60 giorni | Giunta | ||
Proroga periodo di pro- va ed eventuale risolu- zione del rapporto di im piego di personale dipendente | 60 giorni dalla comunica- zione dell’esito negativo del pe- riodo di prova | Art. 25 Commi VI e VII del DPR 247/83 | Giunta | |
Comando: A – comando ad altra Amministrazione B – comando da altra Amministrazione | 3 mesi 3 mesi | Art. 6 DPR 268/1987 Art. 6 DPR 268/1987 | Giunta Giunta | |
Equo indennizzo per perdita integrità fisica dipendente da causa di servizio | 24 mesi | Legge 312 11.07.1980 Art. 6 DPR 268/1987 | Giunta | |
Dispensa dal servizio per infermità | 24 mesi | Art. 18 DRP 347/ 1983 e Art. 56 DPR 268/1987 | Giunta | |
Collocazione in dispo- nibilità | 6 mesi | Art. 73 R.O.P. | Giunta | |
Sospensione cautelare: A – obbligatoria B – facoltativa | 3 mesi 3 mesi | Art. 85 R.O.P. Art. 86 R.O.P. | Giunta | |
Dimissioni volontarie | 60 giorni | Art. 102 R.O.P. | Giunta | |
Decadenza dall’impie- go | 3 mesi | Art. 104 R.O.P. | Giunta | |
Collocamento a riposo: A – d’ufficio B – a domanda | 3 mesi 3 mesi | Art. 103 R.O.P. Art. 106 R.O.P. | Giunta |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Personale | Certificati di servizio | 3 mesi | Funzionario Responsabile | |
Mutamento di mansioni per inabilità fisica | 12 mesi | Art. 65 DPR 268/1987 | Giunta | |
Progetto terapeutico per il recupero e la riabilita- zione di dipendenti | 12 mesi | Art. 25 DPR 333/1990 | Giunta | |
Portatori di handicap | ||||
Orario di lavoro A – ordinario B – flessibile C – turnazioni | 1 mese 1 mese 1 mese | Artt. 11 e 12 DPR 268/1987 | Sindaco | |
Attività sociali, cultura- li e ricreative dei dipen- denti comunali | 12 mesi | Art. 30 DPR 268/1987 | Giunta | |
Libretto sanitario | 6 mesi | Art. 27 DPR 333/1990 | Funzionario Responsabile | |
Promessa solenne | 2 mesi | Art. 33 R.O.P. e Art. 25 DPR n. 347/1983 | Sindaco | |
Giuramento | 2 mesi | Sindaco | ||
Inserimenti borse di studio scuola-lavoro | 3 mesi | Giunta | ||
Inserimenti stage scuola -lavoro | 3 mesi | Giunta | ||
Inserimento obiettori di coscienza | 3 mesi | L. n. 772 del 15.12.1972 Convenzione X.Xxxxx-Ministe- ro Difesa | Funzionario Responsabile | |
Provvedimento disci- plinare: |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Personale | A – Censura B – Riduzione stipendio C – Sospensione dalla qualifica D – Destituzione E – Archiviazione degli atti | 3 mesi 15 mesi 15 mesi 15 mesi 3 mesi | Art. 89 R.O.P. Art. 78 R.O.P. Art. 79 R.O.P. Art. 80 R.O.P. Art. 94 R.O.P. | Sindaco Giunta Giunta Giunta Funzionario Responsabile |
Attribuzione livello eco nomico differenziato | 6 mesi dalla data dello avviso di selezio ne | Artt. 3 e 36 DPR 333/1990 | Giunta | |
Inquadramento per ap- plicazione artt. 33 e 34 DPR 333/1990 | 12 mesi | Artt. 33 e 34 DPR 333/1990 | Giunta | |
Certificati sul trattamen to economico | 30 giorni | Funzionario Responsabile | ||
Compenso per lavoro straordinario | 3 mesi | Art. 16 DRP 268/ 1987 – Artt. 5 e 6 DPR 333/1990 | Funzionario Responsabile | |
Indennità di turno | 3 mesi | Art. 13 DPR 268/ 1987 – Art. 6 DPR 333/1990 | Funzionario Responsabile | |
Indennità di reperibilità | 3 mesi | Art. 34 DPR 268/ 1987 – Art. 49 DPR 333/1990 | Funzionario Responsabile | |
Indennità di rischio | 3 mesi | Art. 34 DPR 268/ 1987 – Art. 6 DPR 333/1990 | Funzionario Responsabile | |
Compenso per lavoro orario notturno, festivo e festivo-notturno | 3 mesi | Art. 11 DPR 268/ 1987 – Art. 6 DPR 333/1990 | Funzionario Responsabile | |
Compenso per arricchi- mento professionale | 3 mesi | Art. 6 DPR 333/1990 | Giunta |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Personale | Compenso per specifi- che responsabilità, one- ri e disagi | 3 mesi | Art. 6 DPR 333/1990 | Giunta |
Attribuzione indennità di funzione ai dirigenti | 3 mesi | Art. 38 DPR 333/1990 | Giunta | |
Stipendi: A – dipendenti di ruolo B – dipendenti a tempo determinato | 1 mese | Art. 107 R.O.P. | Funzionario Responsabile | |
Indennità aggiuntiva di L. 850.000 al personale educativo asilo nido | 1 mese | Art. 45 DPR 333/1990 | Funzionario Responsabile | |
Indennità di vigilanza di L. 1.480.000 | 1 mese | Art. 45 DRP 333/1990 | Funzionario Responsabile | |
Indennità di vigilanza di L. 480.000 | 1 mese | Art. 45 DPR 33/1990 | Funzionario Responsabile | |
Trattenute per scioperi | 1 mese | Art. 31 DPR 333/1990 | Funzionario Responsabile | |
Compenso ai professio- nisti legali | 6 mesi | Art. 69 DPR 268/1987 | Funzionario Responsabile | |
Indennità di maneggio valori | 12 mesi | Art. 28 DPR 347/1983 | Funzionario Responsabile | |
Indennità agli Ammini- stratori ex L. 816/1985 | 1 mese | Legge 816/1985 | Funzionario Responsabile | |
Rimborsi ai datori di la- voro privati ex Legge 816/1985 | 6 mesi | Legge 816/1985 | Giunta | |
Assegno mensile per di- pendenti eletti alla cari- ca di Consigliere Reg. | 1 mese | Legge n. 1078 12.12.1966 | Funzionario Responsabile | |
Assegno per nucleo fa- miliare | 1 mese | Legge n. 153 13.05.1988 | Funzionario Responsabile |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Personale | Indennità di fine rap- porto | 12 mesi | Art. 9 DPR 347/1983 | Funzionario Responsabile |
Indennità Integrativa Speciale | 1 mese | Art. 16 DPR n. 13 del 01.02.86 e Legge n. 37 del 24.02.1986 | Funzionario Responsabile | |
Aspettative per motivi di famiglia | 3 mesi | Art. 88 R.O.P. | Giunta | |
Congedo ordinario | 1 mese | Art. 7 DPR 347/ 1983 e Art. 4 DPR 395/1988 | Funzionario Responsabile | |
Congedo straordinario: A – concorsi ed xxxxx X – per nascita figli, lut ti, di famiglia e gra vi esigenze di fami- glia C – 1. Astensione facol- tativa post-par- tum 2. Per malattie del bambino di età inferiore a 3 anni D – per cure termali E – per richiamo alle armi F – per malattia | 6 mesi 6 mesi 6 mesi 1 mese 1 mese 15 giorni | Art. 17 DPR 347/1983 Art. 17 DPR 347/1983 Legge 1204/1971 e Art. 17 DPR 347/1983 Legge 1024/1971 Legge 638/1983 Art. 86 R.O.P. Art. 17 DPR 347/1983 | Giunta | |
Permesso breve | 15 giorni | Art. 15 DPR 347/1983 | Funzionario Responsabile | |
Astensione obbligatoria per maternità | 60 giorni | Legge 1204/1971 | Giunta | |
Aspettativa per servizio militare | 60 giorni | Art. 67 R.O.P. | Giunta | |
Aspettativa per infermi- tà | 6 mesi | Art. 18 DPR 347/1983 | Giunta |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Personale | Affidamento di funzioni di qualifica superiore | 90 giorni | Art. 72 DPR 268/1987 e Art. 57 DL 29/1993 | Giunta |
Visite fiscali | 30 giorni | Legge 638/1983 | Funzionario Responsabile | |
Incarichi di coordina- mento | 90 giorni | Art. 39 DPR 347/1983 | Giunta | |
Aspettativa per manda- to parlamentare | 60 giorni | Art. 4 Legge 1261/1965 e Art. 88 DPR 361/ 1957 | Giunta | |
Aspettativa per elezione alla carica di Consiglie- re Regionale | 60 giorni | Legge 1078 12.12.1966 | Giunta | |
Aspettativa per elezione alla carica di Sindaco e di Assessore | 60 giorni | Legge 816/1985 | Giunta | |
Aspettativa non retribui ta per elezione alla cari- ca di Consigliere Com. | 60 giorni | Legge 816/1985 | Giunta | |
Permessi per l’intera giornata in cui sono convocati i Consigli comunali e provinciali | 30 giorni | Legge 816/1985 | Funzionario Responsabile | |
Permessi per la parteci- pazione alle riunioni degli organi politici | 30 giorni | Legge 816/1985 | Funzionario Responsabile | |
Permessi di 24 ore lavo- rative al mese (48 ore per Sindaci e Presidenti delle Amministrazioni Provinciali | 30 giorni | Legge 816/1985 | Funzionario Responsabile | |
Mobilità interna: |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Personale | Trasferimento provvi- sorio Trasferimento definiti- vo Mobilità esterna (ex art. 6 comma 20 DPR 268/ 1987) Concorsi: A – pubblici B – interni Compenso incentivante la produttività Corso di formazione aggiornamento Ristrutturazioni interne Permessi sindacali: A – 18 ore settimanali B – Art. 4 DPR 333/ 1990 | 30 giorni dalla data dello ordine di servi- zio | Funzionario Responsabilae | |
180 giorni dalla data del bando | Art. 26 4° comma DPR 347/1987 | Giunta | ||
90 giorni | Giunta | |||
180 giorni dalla data del bando 180 giorni dalla data del bando | Art. 26 6° comma DPR 494/1987 Art. 26 6° comma DPR 494/1987 | Giunta Giunta | ||
9 mesi | Accordo Sinda- xxxx | Xxxxxx | ||
60 giorni dalla data di co- municazione al- l’interessato | Giunta | |||
90 giorni dalla data di ado zione della deli- bera | Consiglio | |||
60 giorni dalla data della richiesta | DPR 333/1990 Artt. 11 – 12 Ac- cordo Sindacale | Giunta | ||
30 giorni della data della richiesta | DPR 333/1990 Art. 42 Accordo Sindacale | Funzionario Responsabile |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Personale | Assemblea sindacale | 15 giorni dalla data della richiesta | Sindaco | |
Sciopero | 30 giorni | Legge 146/1990 Art. 2 – 4° c. e DPR 333/1990 – Art. 4 Accordo Sindacale | Funzionario Responsabile | |
Aspettative per motivi sindacali | 6 mesi | Art. 9 DRP 333/1990 | Giunta | |
Mobilità ex DPCM 325/1988 | 6 mesi | DPCM 325/1988 | Giunta | |
Prevenzioni e componi- mento di confliti sul la- voro | 6 mesi | Art. 32 DPR 333/1990 | Giunta | |
Mobilità dei dirigenti | 6 mesi | Art. 41 DPR 268/1987 | Giunta | |
Mobilità ex art. 6 com- ma I XIX DPR 268/ 1987 | 6 mesi | Art. 6 DPR 268/1987 | Giunta | |
Partecipazione alle Commissioni trattanti | 3 mesi | Art. 26 | Giunta | |
Uff. Ragioneria | Fatture per prestazioni commerciali | la fatturazione avverrà con ca- denza 15 e 30 di ogni mese. La spedizione av- verrà entro 10 giorni dalla emis sione delle fattu- ra | Funzionario Responsabile | |
Compilazione e inoltro denuncia sinistri | entro 10 giorni dalla ricezione della segnalazio ne | Funzionario Responsabile |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Economa- to o altro uffi- cio interessato alla pratica | Trattativa privata per le forniture | 120 giorni | Giunta | |
Uff. Cultura | Concessione sale comu- nali | la richiesta deve essere inviata al- meno 8 giorni prima dell’utiliz zazione. La con- cessione viene data entro 3 gg. dall’arrivo della richiesta | Regolamento | Sindaco |
Uff. Tributi | Tassa smaltimento rifiu ti solidi urbani | 90 giorni | Art. 268 e seg. del TUFL 1175/ 1931 sostituito dall’art. 21 DPR 915 del 10.09. 1982 e dall’art. 8 L. 144 del 24.04. 1989 di conver- sione del DL 66/ 1989 | Funzionario Responsabile |
Detassazione tassa smaltimento per rifiuti speciali | 75 giorni | DPR 915/1982 | Funzionario Responsabile | |
Esenzione dalla tassa rifiuti | 4 mesi | DPR 915/1982 | Funzionario Responsabile | |
Anagrafe canina | entro 73 giorni | LR n. 5 del 25.02.1988 e L. n. 281 del 14.08. 1991 | Sindaco | |
TOSAP (tassa occupazione spa- zi ed aree pubbliche): | Occupazioni permanenti nuove 90 giorni * | D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e al- tre norme vigenti in materia | Funzionario Responsabile |
* il tempo si somma a quello dei procedimenti collegati e gestiti da altri uffici.
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Tributi | Variazioni 5 mesi * | |||
Denuncia spontanea 36 giorni * | ||||
Occupazioni temporanee a ca rattere ricorrente 30 giorni * | ||||
Rinnovo conven zioni 5 mesi * | Funzionario Responsabile | |||
Altre occupazio- ni temporanee: per le occupazio ni temporanee ri lasciate dal Co- mando Xxxxxx si procede alla ri- scossione imme- diata all’atto di presentazione dell’autorizzazio ne da parte del richiedente 30 giorni * | Funzionario Responsabile | |||
Nel caso di man cato pagamento della TOSAP si procede alla ri- scossione coatti- va 4 mesi * | Funzionario Responsabile | |||
Ruoli dei tributi xxx.xx | 4 mesi | D.Lgs. n. 507/ 1993 | Funzionario Responsabile |
* il tempo si somma a quello dei procedimenti collegati e gestiti da altri uffici
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Tributi | Sgravi di tributi xxx.xx | 4 mesi | D.Lgs. n. 507/ | Funzionario |
(xxxxx xxxxxxx – TOSAP) | 1993 | Responsabile | ||
Rimborso di tributi co- | 90 giorni | D.Lgs. n. 507/ | Funzionario | |
munali – Quote inesigi- | 1993 | Responsabile | ||
bili | ||||
ICIAP | entro 6 anni e 6 | Istituita con D.L. | Giunta | |
(imposta comunale per | mesi dalla pre- | 02.03.1989 n. 66 | ||
l’esercizio di imprese, | sentazione delle | convertito con | ||
arti e professioni) | denunce | Modificazioni in | ||
legge n. 144 del | ||||
24.08.1989 e mo- | ||||
dificata con D.L. | ||||
30.9.1989 n. 332 | ||||
convertito in L. | ||||
27.11.1989 n. | ||||
384 | ||||
Uff. Ambiente | Autorizzazioni per lo | Entro 60 gg. | Sindaco | |
scarico di reflui prove- | ||||
nienti da insediamenti | ||||
civili e produttivi | ||||
Autorizzazioni per span | Entro 60 gg. | Sindaco | ||
dimento liquami e fan- | ||||
ghi di risulta dall’im- | ||||
pianto di depurazione | ||||
consortile | ||||
Autorizzazioni allo sca- | Entro 60 gg. | Sindaco | ||
rico indiretto tramite | ||||
trasporto | ||||
Autorizzazioni sanitarie | Entro 30 gg. | Sindaco | ||
per trasporto di sostan- | ||||
ze alimentari | ||||
Autorizzazioni sanitarie | Entro 30 gg. | Sindaco | ||
per la produzione e la | salvo i casi in | |||
vendita di sostanze ali- | cui occorre ac- | |||
mentari | quisire documen | |||
tazione integra- | ||||
tiva |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Ambiente | Autorizzazioni sanitarie per il trasporto animali vivi | Entro 30 gg. salvo i casi in cui occorre ac- quisire documen tazione integra- tiva | Sindaco | |
Serv.Demograf. | Rilascio tesserino esen- zione ticket per reddito | entro 15 gg. | Legge n. 8 del 25.01.1990 | Funzionario Responsabile |
Uff. Serv.Soc. | Rilascio tesserino esen- zione ticket agli indi- genti | Entro 15 gg. | Giunta | |
Abbonamenti semestra- li agevolati per mezzi pubblici di trasporto su strada per invalidi e pen sionati | Entro 15 gg. | L.R. n. 31 del 26.04.1983 | Giunta | |
Contributi per favorire il superamento e la eli- minazione delle barriere architettoniche | Entro 90 gg. dalla comunica- zione delle di- sponibilità attri- buite al Comune dalla Regione | L n. 13 del 09.01.1989 | Giunta | |
Uff. Tecnico | Assegnazione alloggi E.R.P. | La comunicazio ne agli aventi diritto della di- sponibilità viene effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR e al- l’Albo Pretorio della graduato- ria definitiva | L.R. n. 12/1984 L.R. n. 50/1988 | Giunta |
Uff. Serv.Soc. | Assistenza domiciliare in favore dei cittadini anziani | Entro 30 giorni dalla data di ac- certata disponi- bilità dell’eroga- zione del servi- zio | Regolamento comunale | Giunta |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Serv. Soc. | Assistenza economica in favore dei cittadini in particolare condizione di bisogno | Entro 30 giorni dalla data di accertata dispo- bilità di eroga- zione del servi- zio | Regolamento comunale | Giunta |
Formazione graduatoria anziani ed invalidi in servizi di interesse so- ciale | Entro 60 giorni dalla data di emissione del bando | Regolamento comunale | Giunta | |
Rilascio certificazione di frequenza ad asilo ni- do e scuole materne | 15 giorni | Funzionario Responsabile | ||
Rilascio attestazione esistenza di istituti sco- lastici | 15 giorni | Funzionario Responsabile | ||
Uff. Pubblica Istruzione | Ammissione bambini ai servizi educativi comu- nali (asilo nido, scuola materna) | 30 giorni formazione del- la graduatoria | Regolamento per l’ammissione dei bambini ai servi- zi educativi co- munali | Sindaco |
Uff. Sport e Tempo Libero | Concessione palestre scolastiche | 15 giorni | Funzionario Responsabile | |
Concessione palestra comunale | 15 giorni | Funzionario Responsabile | ||
Concessione campi da calcio | 15 giorni | Funzionario Responsabile | ||
Uff. Cultura | Richieste patrocini, col- laborazioni e concessio- ne in uso locali xxx.xx | entro 90 giorni dalla richiesta | Giunta | |
Uff. Ambiente | Autorizzazione per de- positi gas tossici | 6 mesi | Sindaco | |
Rilascio tesserino per l’uso di gas tossici | 8 mesi | Sindaco |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Polizia Amministrativa | Autorizzazione occupa- zione suolo pubblico da parte di operatori ambu- lanti | 6 mesi | Sindaco | |
Autorizzazione per al- tre occupazioni di suolo pubblico | 2 mesi | Sindaco | ||
Concessione per eroga- zione carburanti | 12 mesi | Sindaco | ||
Licenze per apertura di circoli | 3 mesi | Sindaco | ||
Licenze per apertura di sala giochi | 4 mesi | Sindaco | ||
Licenze per esercizi pubblici | 4 mesi | Sindaco | ||
Licenze per esercizio di rimessa con conducente | 6 mesi | Sindaco | ||
Licenze per esercizio di attività barbiere e par- rucchiere | 4 mesi | Sindaco | ||
Licenze per esercizio di ascensore e montacari- chi | 12 mesi | Sindaco | ||
Licenze per la vendita al pubblico di prodotti agricoli da parte di agri- coltori e produttori di- retti | 3 mesi | Sindaco | ||
Licenze per apertura di cinema e teatri | 12 mesi | Sindaco | ||
Licenze per esercizi commerciali al dettaglio | 6 mesi | Sindaco |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Polizia Amministrativa | Autorizzazioni affitta- camere | 2 mesi | Sindaco | |
Autorizzazioni tempo- ranee alla somministra- zione di alimenti e be- vande | 15 giorni | Sindaco | ||
Licenze: - Portieri – Interpreti - Accompagnatori – Guide Turistiche | 2 mesi | Sindaco | ||
Autorizzazioni per in- stallazione di macchina- ri per l’esercizio di atti- vità artigiane | 3 mesi | Sindaco | ||
Autorizzazioni per l’e- sercizio della pesca sportiva in acque private | 2 mesi | Sindaco | ||
Certificati di inizio, mo- difiche, cessazioni, ine- renti attività artigianali | 1 mese | Sindaco | ||
Certificati di buona condotta | 20 giorni | Sindaco | ||
Certificati di inizio, mo- difiche, cessazioni, ine- renti attività commer- ciali | 25 giorni | Sindaco | ||
Tesserini per l’esercizio della caccia controllata e autogestita | 15 giorni | Sindaco | ||
Licenze per l’esercizio della pesca | 15 giorni | Sindaco | ||
Licenze per balli e spet- tacoli di arte varia | 30 giorni | Sindaco |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Polizia Amministrativa | Licenze per festival | 25 giorni | Sindaco | |
Licenze per l’esercizio di spettacoli viaggianti | 15 giorni | Sindaco | ||
Certificazioni in agri- coltura | 3 mesi | Sindaco | ||
Istruttoria per rimborso dell’imposta di xxxxxx- cazione sulle benzine a favore di titolari di licenze per servizio pubblico da piazza | 3 mesi | Sindaco | ||
Vidimazione bolle ac- compagnamento sostan- ze zuccherine e tenuta registro | 15 giorni | Sindaco | ||
Concessione di contri buti ad aziende artigia ne, in forma singola o associata, per la qualifi cazione e lo sviluppo di insediamenti artigiani Legge n. 14/1986 | 15 Novembre | Giunta | ||
Concessione di contribu ti ad aziende artigiane e dei servizi costituite in forma singola o associa ta, per la qualificazione dell’artigianato nei cen tri urbani Legge n. 1/1987 | 15 Novembre | Giunta | ||
Compensi per indagini statistiche (I.S.T.A.T.) | 60 giorni dallo incasso delle somme ISTAT | Giunta | ||
Uff. Tecnico | Occupazioni d’urgenza | Entro 5 anni dal la dichiarazione di pubblica utili- tà, salvo proro- | L. n. 865/1971 e successive modi- fiche integrative | Giunta |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Tecnico | roghe e conten- zioso | |||
Espropri | Idem | Idem | Giunta | |
Gare d’appalto | 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso della gara salvo modi- fiche della volon tà dell'Xxx.xx | Legge 80/1987 Legge 14/1973 Legge 584/1977 | Giunta | |
Uff. Segreteria | Contratti | 60 giorni dalla esecutività della delibera | Sindaco | |
Convenzioni per incari- chi professionali | 60 giorni dalla esecutività della delibera | Sindaco | ||
Uff. Serv.Dem. | Concessioni cimiteriali | entro 60 giorni previa verifica della disponibili tà | DPR n. 285 del 10.09.1990 e Re- golamento di Po- lizia Mortuaria vigente | Sindaco |
Uff. Tecnico | Convenzione per inter- venti convenzionati e P.P. – P.D.R. | 180 giorni (conc.conv.) 240 giorni salvo difficoltà istruttorie | D.L. n. 9 del 23.01.1982 con- vertito con Legge n. 94/1982 | Sindaco |
Deposito frazionamenti | 15 giorni | Funzionario Responsabile | ||
Certificati destinazione urbanistica | 15 giorni | Funzionario Responsabile | ||
Concessione per inter- venti diretti | 120 giorni | Sindaco | ||
Agibilità e/o abitabilità | 90 giorni | Sindaco | ||
Voltura | 30 giorni | Sindaco |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Tecnico | Certificati | 30 giorni | Funzionario Responsabile | |
Attestati per allaccia- menti ITALGAS in fabbricati di proprietà comunale | 15 giorni | Legge 47/1985 | Sindaco | |
Attestati possesso requi siti per trasferimento im mobili nelle aree PEEP in diritto di superficie | 30 giorni | Legge 457/1978 | Funzionario Responsabile | |
Certificato di staticità degli edifici scolastici | 15 giorni | Funzionario Responsabile | ||
Richiesta di finanzia- mento agevolato per re- cupero abitativo del cen tro storico | 90 giorni | Regolamento specifico della iniziativa | Sindaco Presidente della Commissione | |
Autorizzazione all’AMI per eseguire lavori su area demaniale | 30 giorni | Sindaco | ||
Autorizzazione alla ITALGAS per eseguire lavori su area demania- le | 30 giorni | Sindaco | ||
Autorizzazione alla SIP per eseguire lavori su area demaniale | 30 giorni | Sindaco | ||
Concessione tombina- mento fosso su richiesta utente | 30 giorni | Sindaco | ||
Attestazione di distanza chilometrica | 15 giorni | Funzionario Responsabile | ||
Uff. Serv.Dem. | Certificati: - residenza - cittadinanza - residenza e cittadin. | 5 giorni | Sindaco |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Serv.Dem. | - residenza, cittadinanza e stato libero - esistenza in vita - stato di famiglia - stato di famiglia con paternità - stato di famiglia per assegni - stato di famiglia cumulativo - stato di famiglia per conviventi - stato vedovile - stato libero - identità personale - di nascita - stampa carta identità - identità personale più autentica - stato di famiglia comunicaz. interne - individuale comunicaz. interne - cumulativo - risultanza anagrafica matrimonio - risultanza anagrafica di morte - risultanza anagrafica di nascita - certificaz. multipla - nascita per stato civile - morte per stato civile - matrimonio per stato civile - estratto nascita stato civile con paternità - estratto nascita per stato civile - estratto morte per stato civile - estratto matrimonio per stato civile |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Serv.Dem. | - estratto nascita stato civile per pubblicaz. - residenza per emigrati esteri - stato di famiglia per emigrati esteri - iscrizione liste elettorali - godimento diritti politici - residenza e cittadinan- za (elettorale) - stato di famiglia a fronte di decesso - rilascio libretti di lavoro entro 5 giorni - certificato contestuale - residenza per nati all’estero carte di identità certificati comportanti ricerche storiche pratiche di emigrazione pratiche di immigrazio- ne | Entro 5 giorni Entro 8 giorni Entro 20 giorni dalla data di ri- cezione della pratica dal Co- mune di immi- grazione. Per giustificati moti- vi è possibile fis sare un termine ulteriore di 10 giorni entro il quale provvede- re agli adempi- menti richiesti Entro 40 giorni dalla richiesta per accertamenti da effettuarsi a mezzo della Po- | Art. 18, 1 comma DPR 223/1989 (registro anagra- fico) Art. 18, 3 comma DPR citato Art. 19, 2 comma DPR citato | Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Ser.Dem. Uff. Polizia Municipale | Cambi di abitazione, scissioni e riunioni fa- miliari Consegna libretti di pensione Pubblicazioni di matri- monio Permessi di seppelli- mento Autorizzazioni zona a traffico limitato e diver- se per accesso e soste Autorizzazioni invalidi Ordinanze del Sindaco sulla circolazione - Accertamento viola- zioni norme - Ingiunzioni e/o emis- sioni a ruolo Sequestri amministrati- vi | lizia Municipale prima dell’invio della pratica al Comune di emi- grazione che per la cancellazione seguirà la proce- dura e i tempi di cui al caso pre- cedente entro 10 giorni dalla richiesta entro 5 giorni entro 12 giorni dalla richiesta (a condizione che siano comprese nel periodo due domeniche) immediati 40 giorni 60 giorni 40 giorni entro 5 anni Entro 40 giorni | Artt. 94 e 92 Codice Civile Per i tempi a se- conda dei casi, vedasi: Xxxxx 689/1981 e 122/ 1989 L. n. 689/1981 | Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco Funzionario Responsabile Sindaco Funzionario Responsabile |
SERVIZIO E/O UNITA’ OPERATIVA | PROCEDIMENTO | TERMINE | NORMA | ORGANO COMPETENTE ALL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE |
Uff. Polizia Municipale Uff. Polizia Amministrativa Uff. Tecnico Uff. Polizia Amministrativa Uff. Polizia Municipale | Dissequestri e/o confi- sche T.S.O. T.S.A. Vidimazione, dichiara- zione e consegna vino a mezzo documenti di ac- compagnamento prodot ti vitivinicoli Occupazione suolo pub- blico per cantieri edili, traslochi, ecc. Concessione per instal- lazione cartelli azienda- li Concessione per rila- scio passo carraio Autorizzazione per pub- blicità diretta: plance e striscioni Autorizzazione per pub- blicità sonora Nulla-osta per manife- stazioni varie | Entro 6 mesi dal sequestro Immediati Entro 15 giorn 60 giorni 60 giorni 45 giorni 60 giorni entro 5 giorni 45 giorni | L. n. 689/1981 L. n. 180/1978 L. n. 833/1978 DPR n. 627/1978 Reg. CEE 986/1989 Regolamento comunale C.D.S. Regolamento comunale C.D.S. Regolamento comunale Regolamento comunale T.U.L.P.S. | Sindaco Sindaco Funzionario Responsabile Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco Sindaco |
INDICE
CAPO I | ||
Art. 1 – Oggetto del regolamento | Pag. | 2 |
CAPO II – DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | ||
Art. 2 – Procedimento amministrativo | Pag. | 3 |
Art. 3 – Procedimenti amministrativi del Comune | Pag. | 3 |
Art. 4 – Responsabile del procedimento | Pag. | 3 |
Art. 5 – Comunicazione dell’avvio del procedimento | Pag. | 4 |
Art. 6 – Termini del procedimento amministrativo | Pag. | 5 |
Art. 7 – Sospensione dei termini | Pag. | 5 |
Art. 8 – Partecipazione al procedimento | Pag. | 6 |
Art. 9 – Accordi fra gli interessati e l’Amministrazione | Pag. | 6 |
Art. 10 – Conferenza di servizi | Pag. | 7 |
Art. 11 – Accordi tra più Amministrazioni | Pag. | 7 |
Art. 12 – Parere obbligatorio degli organi consultivi | Pag. | 8 |
Art. 13 – Valutazioni tecniche di organi od enti e pareri obbligatori | Pag. | 8 |
CAPO III – DISPOSIZIONI PER L’AUTOCERTIFICAZIONE | ||
Art. 14 – Misure organizzative per l’autocertificazione e per l’acquisizione d’ufficio di documenti o per altri accertamenti | Pag. | 9 |
Art. 15 – Disposizioni generali sulle dichiarazioni temporaneamente sostitutive | Pag. | 9 |
Art. 16 – Dichiarazioni temporaneamente sostitutive | Pag. | 9 |
Art. 17 – Regolarizzazione e rettifica di documenti | Pag. | 10 |
Art. 18 – Modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive | Pag. | 11 |
Art. 19 – Funzionario competente a ricevere la documentazione | Pag. | 11 |
Art. 20 – Riduzione del numero dei testimoni | Pag. | 11 |
CAPO IV – DELLA VISIONE DEGLI ATTI DA PARTE DEI CITTADINI | ||
Art. 21 – Atti visionabili | Pag. | 12 |
Art. 22 – Atti non visionabili | Pag. | 12 |
Art. 23 – Visione degli atti non deliberativi della Giunta | Pag. | 13 |
Art. 24 – Art. 47 Legge 28 Febbraio 1985 n. 47 | Pag. | 13 |
Art. 25 – Visione degli atti da parte degli interessati al procedimento | Pag. | 13 |
Art. 26 – Identificazione dei soggetti che esercitano il diritto di accesso | Pag. | 14 |
Art. 27 – Accesso informale | Pag. | 14 |
Art. 28 – Procedimento di accesso formale | Pag. | 14 |
Art. 29 – Eccessiva genericità della richiesta | Pag. | 15 |
Art. 30 – Rifiuto di esibizione | Pag. | 15 |
Art. 31 – Prescrizioni e divieti nel corso della visione | Pag. | 15 |
Art. 32 – Responsabilità a carico dei cittadini | Pag. | 16 |
Art. 33 – Procedura per la visione degli atti in corso di pubblicazione | Pag. | 16 |
CAPO V – DEL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI DEL COMUNE AI CITTADINI | ||
Art. 34 – Atti di cui i cittadini hanno diritto di ottenere copia | Pag. | 17 |
Art. 35 – Atti di cui non è consentito il rilascio di copia | Pag. | 17 |
Art. 36 – Copia degli atti non deliberativi della Giunta | Pag. | 18 |
Art. 37 – Atti di indole privata | Pag. | 18 |
Art. 38 – Procedura per ottenere copia degli atti | Pag. | 18 |
Art. 39 – Forma del rilascio delle copie | Pag. | 19 |
Art. 40 – Rifiuto di rilascio delle copie | Pag. | 19 |
CAPO VI – DEL RILASCIO DELLE INFORMAZIONI AI CITTADINI | ||
Art. 41 – Diritto di informazione dei cittadini | Pag. | 20 |
Art. 42 – Notizie inibite alla informazione | Pag. | 20 |
Art. 43 – Atti relativamente segreti | Pag. | 20 |
Art. 44 – Divieto di rilascio di informazioni relative ad atti commerciali aggregati | Pag. | 21 |
Art. 45 – Informazioni agli interessati al procedimento | Pag. | 21 |
Art. 46 – Informazioni in materia ambientale | Pag. | 21 |
Art. 47 – Istanza per la richiesta di informazioni | Pag. | 21 |
CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI | ||
Art. 48 – Norma transitoria | Pag. | 22 |
Art. 49 – Rinvio | Pag. | 22 |
Art. 50 – Entrata in vigore del regolamento | Pag. | 22 |
ALLEGATO | Pag. | 23 |