Capo del Dipartimento della Protezione Civile Ord. 01/09/2016, n. 391
Capo del Dipartimento della Protezione Civile Ord. 01/09/2016, n. 391
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 391).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 settembre 2016, n. 206.
Epigrafe Premessa
Art. 1. Efficacia dei contratti
Art. 2. Spese funerarie
Art. 3. Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
Art. 4. Donazioni
Ord. 1 settembre 2016, n. 391 (1).
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 391). (2)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 settembre 2016, n. 206.
(2) Emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 (3), recante
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Visto il Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali per la raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite da calamità naturali del 27 giugno 2014;
Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 citata; Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Dispone:
(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 389».
Art. 1. Efficacia dei contratti
1. I contratti e gli accordi quadro stipulati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, strettamente connessi alle attività di cui al comma 2 del medesimo art. 1, sono dichiarati, nelle more dell' approvazione degli organi di controllo, immediatamente efficaci ed esecutivi. Nel caso di mancata approvazione dei contratti e degli accordi quadro da parte degli organi di controllo, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 388/2016 provvederanno al pagamento del valore delle attività già eseguite nei limiti delle utilità conseguite.
Art. 2. Spese funerarie
1. I Prefetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 388/2016 citata in premessa, provvedono, rispetto agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, a rimborsare gli oneri delle spese sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 24 agosto 2016 per le esequie dei propri congiunti, previa istruttoria da espletare sulla base di documentazione all'uopo presentata dai medesimi, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima ordinanza n. 388/2016.
Art. 3. Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici (4)
1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento. (5)
2. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell'Autorità giudiziaria.
3. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei
beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.
4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212(iscrizione Albo nazionale), 190(registro), 193(FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Xxxx è tenuto a prendere in consegna i Xxxx nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
5. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994.
6. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo.
7. Le Regioni interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza, sono individuate, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti responsabili per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, anche avvalendosi dei comuni.
(4) Vedi, anche, gli artt. 11 e 12, Ordinanza 19 settembre 2016, n. 394 e l'art. 28, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.
(5) Vedi, anche, l'art. 28, comma 7, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.
Art. 4. Donazioni
1. L'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389/2016 citata in premessa, è sostituito dal seguente: «1. Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad aprire, con estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori condizioni offerte del mercato. Le risorse giacenti sul predetto conto corrente sono riversate, al termine della raccolta fondi, al conto infruttifero di tesoreria n. 22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la tesoreria Centrale dello Stato, e sono gestite secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali di cui in premessa.
2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare con singoli donatori protocolli d'intesa volti a finalizzare specifiche risorse donate dagli stessi all'attuazione di singoli progetti, da individuare successivamente in modo congiunto con i Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno realizzati. La stipula del Protocollo d'intesa è condizionato alla circostanza che l'importo donato consenta la realizzazione piena ed esclusiva dell'intervento».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.