TRA
ACCORDO TRA L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E L’ ASP DEL FORLIVESE PER L’EROGAZIONE DI CURE PALLIATIVE PRESSO L’HOSPICE TERRITORIALE DI DOVADOLA - ANNO 2018
TRA
L’Azienda USL della Romagna, con sede legale in Xxx Xx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx, di seguito denominata per brevità “AUSL” – codice fiscale 02483810392, P.I 02483810392 - nella persona del Direttore della UO Acquisizione prestazioni sanitarie da erogatori esterni, D.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, a ciò delegato in esecuzione della deliberazione n.447 del 04/10/2017 e nella persona del Direttore del Distretto di Forlì, Dr Xxxxxxx Xxxx, a ciò incaricato con deliberazione nr 260 del 11/07/2018 e in virtù delle deleghe conferite con deliberazione n. 203 del 05/05/2016;
E
l’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese (d’ora in poi denominata “Struttura”) con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx x.00 Xxxxxxxxx (XX), C.F./P.IVA 03882990405, rappresentata legalmente dal Dr Xxxxx Xxxxxx;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1 - REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE CONTRATTUALE
Le prestazioni sanitarie sono rese dall’ASP del Forlivese presso l’Hospice situato in X.xx XX.Xxxxxxxxxx x. 0, Xxxxxxxx, con una dotazione di n. 8 posti letto.
La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto:
- la struttura è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Sindaco di Dovadola in data 02/11/2005 prot. n. 6537 ed è stata accreditata con determinazione del Direttore della Direzione Generale Sanità Politiche Sociali della RER n.3741 del 22/03/2012 con validità quadriennale (in atti prot.n.31390 del 30/05/2012);
-con nota prot. n.1692 del 01.06.2013 l’ASP del Forlivese ha comunicato al Comune di Dovadola l’ingresso dell’IPAB O.P. Zauli da Montepolo nell’ASP del Forlivese al fine dell’aggiornamento della autorizzazione sanitaria al funzionamento;
- con nota prot. 3387 del 18/10/2013 l’ASP ha altresì comunicato alla Regione la variazione del soggetto titolare della struttura accreditata;
- con determinazione del Direttore Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali nr 6416 del 22/05/2015 la Regione Xxxxxx-Romagna ha prorogato l’accreditamento dell’Hospice di Dovadola in applicazione della DGR 1311/2014 al 31/07/2016 e con successiva DGR 1604 del 26/10/2015 l’ha ulteriormente prorogato fino al 31/07/2018;
- con D.G.R. n. 591/2002 è stata individuata la rete regionale delle cure palliative, costituita da strutture pubbliche e private tra le quali viene ricompreso l’Hospice territoriale di Dovadola;
- l’Hospice territoriale di Dovadola è stato inserito nel Piano Programmatico 2005-2009 dell’A.U.S.L. di Forlì e nel Piano Regionale della Rete delle Cure Palliative di Forlì con deliberazione n. 311 del 2.11.2005 con la quale è stato approvato il “Progetto implementazione rete cure palliative (RCP) dell’Azienda USL di Forlì”, che descrive sia la complessiva rete delle cure palliative dell’Azienda, sia le modalità con
cui l’Hospice territoriale di Dovadola si viene ad inserire nella rete, sia l’organizzazione delle attività (modificato con deliberazioni n.79 del 14/03/2006, n.413 del 21/12/2011 e 343 del 26/11/2012).
- si da atto che l’Hospice territoriale di Dovadola in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R.E.R. n. 1943 del 2017 ha presentato domanda di rinnovo dell’accreditamento, così come rappresentato dal Responsabile del Servizio di Assistenza territoriale, Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare, nella nota agli atti prot. n. 0112397/A del 7 maggio 2018.
- Hospice territoriale di Dovadola a mezzo del proprio legale rappresentante dichiara, tramite autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/00, di possedere i requisiti soggettivi di onorabilità richiesti dalla .G.R. n.53/2013 e s.m.i.
Per i servizi complementari al processo assistenziale/diagnostico erogato al paziente (es. servizio di laboratorio,ecc. ) si dovrà tener conto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.1180/2010, alla D.G.R. n.53/2013 e s.m.i. relative al percorso di accreditamento.
La struttura si impegna a comunicare alla AUSL le modificazioni organizzative, ecc. rilevanti ai fini della disciplina dell’accreditamento, della regolare esecuzione del contratto e per la valutazione della congruità dei servizi offerti agli assistiti.
Art. 2 - COMPITI DELLA STRUTTURA
La Struttura si impegna ad erogare l’assistenza residenziale e le altre
prestazioni sanitarie occorrenti ai pazienti prevalentemente oncologici in fase avanzata di malattia, che non possono essere
assistiti a domicilio temporaneamente o stabilmente.
La Struttura si impegna inoltre a garantire un’assistenza continuativa 24 ore su 24, assicurando una copertura assistenziale comprensiva di assistenza alla persona, di attività di riabilitazione, di attività di assistenza sociale, di assistenza spirituale.
Con riferimento alle prestazioni indicate nel contratto, la struttura si impegna ad adibire personale in possesso di tutti i requisiti prescritti per lo svolgimento di analoghe funzioni presso le Aziende sanitarie e si impegna ad adottare misure idonee, anche sotto il profilo disciplinare, alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. Tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere fornito di cartellino di identificazione da apporre sul camice o sulla divisa. Lo stesso personale è tenuto ad osservare l’obbligo del segreto professionale nei confronti degli utenti trattati.
Per il personale impiegato nell’espletamento del servizio oggetto del presente contratto, la struttura si impegna al rispetto degli obblighi retributivi stabiliti dal contratto del settore, nonché di quelli previdenziali ed assicurativi come per legge.
Art. 3 - COMPITI DELL’AUSL
L’Azienda USL della Romagna a sua volta si impegna ad erogare in conformità a quanto stabilito con deliberazione G.R. n. 589/02 le seguenti risorse:
- Fornitura e consegna farmaci e altro materiale sanitario compresi gli ausili per gli incontinenti;
- Fornitura e consegna di: Presidi sanitari, Presidi per incontinenti
(salviette umidificate, pannoloni, traverse monouso, spugne, saponette, prodotti per l’igiene orale, ecc.) Sangue ed emoderivati, Stupefacenti;
- Collegamenti informatici: la AUSL garantisce l’accesso ai propri sistemi informativi mettendo a disposizione il software aziendale log80;
- Prestazioni di diagnostica di laboratorio e di radiologia, con ricorso ai servizi ubicati presso l’Ospedale di Forlì;
- visite, consulenze e prestazioni specialistiche ambulatoriali, compreso l’attività del medico specialista di Cure Palliative per la gestione dei pazienti secondo il protocollo Terapeutico assistenziale, sulla base delle necessità individuate dal Coordinatore della Rete Cure Palliative;
- Trasporto utenti per visite e prestazioni specialistiche ambulatoriali, inserimenti e dimissioni.
La fornitura delle risorse sopra indicate sarà assicurata secondo protocolli operativi definiti tra la Direzione Tecnica Medica del Presidio Ospedaliero – Forlì e la Direzione dell’Hospice. La fornitura di sangue ed emoderivati viene garantita dal Servizio di Immunoematologia e trasfusione (SIT) dell’AUSL della Romagna.
La fornitura dei farmaci, secondo le necessità del singolo paziente, è assicurata nell’ambito del Prontuario Terapeutico in uso presso l’Azienda USL della Romagna. La fornitura dei farmaci stupefacenti avviene nel rispetto delle procedure e modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Si concorda che le prestazioni sanitarie di cui sopra verranno erogate a seguito di richiesta redatta dal personale medico dell’Hospice o dal Medico di Medicina Generale di ciascun paziente, su ricettario del SSN fornito dall’Azienda USL della Romagna. Le stesse richieste possono essere effettuate anche in via informatica, utilizzando il software aziendale LOG80.
Inoltre l’AUSL della Romagna mette a disposizione della Struttura il personale medico specialista in cure palliative con compiti di coordinamento, infermieri professionali secondo gli indici previsti dalla specifica normativa e l’attività dei Medici di Continuità Assistenziale.
L’AUSL della Romagna garantirà alla Struttura il servizio di fornitura diretto di ossigeno ai pazienti ricoverati.
Art. 4 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E BUDGET
L’AUSL corrisponde alla Struttura un compenso per giornata di degenza determinato sulla base della valorizzazione economica prevista dal tariffario regionale relativo alle prestazioni di degenza in Hospice (€197,00, esclusa la parte di € 45,00 relativa a farmaci e altri beni, in quanto forniti direttamente dalla AUSL)
Si precisa che nel conteggio delle giornate di degenza non si considera il giorno di ingresso, in attuazione della normativa regionale. Il budget aziendale previsto per l’anno 2018 non può superare l’equivalente dell’ammontare corrispondente al 100% dell’occupazione dei posti letto convenzionati (n.8) per il periodo di interesse (197X nr. gg 365X n. PL
8) e pertanto è pari a euro 575.240,00.
Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs 502/1992 e s.m.i, comma 2, lett.e-bis), in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni relative all’anno 2018, l’eventuale aumento della tariffa giornaliera dovrà essere oggetto di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario programmato.
Art. 5 - MODALITA’ DI ACCESSO E DI FUNZIONAMENTO
Le modalità di accesso del paziente ed il funzionamento delle attività definite dal presente accordo sono disciplinati nel “Progetto implementazione rete cure palliative (RCP)” dell’ex-Azienda USL Forlì, approvato con deliberazione n. 311 del 2.11.2005 e poi modificato con deliberazioni n.79 del 14/03/2006, n.413 del 21/12/2011 e 343 del 26/11/2012.
Art. 6 –TRATTAMENTO DEI DATI
Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di privacy.
A tal proposito, a seguito dell’entrata in vigore, in data 25/05/2018 del Regolamento Europeo n. 679/2016, sulla protezione dei dati (c.d.GDPR), si conferma, al Fornitore, nella persona del suo legale
rappresentante, il ruolo di “Responsabile del trattamento” dei dati ai
sensi dell’art. 28 del nuovo GDPR. Il Fornitore è tenuto all’osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 e a recepire, in ogni momento, ogni eventuale modifica ed integrazione in materia di privacy in conseguenza di nuove e diverse disposizioni nazionali, regionali e aziendali.
Art. 7 – RESPONSABILITA’ AI FINI DEL D.LGS. 81/2008
L’ASP del Forlivese e l’AUSL provvedono, secondo l’ organizzazione propria di ciascuna struttura, alle competenti valutazioni dei rischi scambiandosi reciproche informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In particolare, si impegnano a cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del contratto e si impegnano a coordinarsi al fini dell’ attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Art. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA
L’AUSL provvede alla copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi per l’attività dei propri dipendenti prestata in esecuzione della presente convenzione, in orario di servizio; l’AUSL è esonerata da qualsiasi altro tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo. La Struttura garantisce di aver sottoscritto un’adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall’esercizio della propria attività o comunque trovarsi in condizione di Autoassicurazione.
L’Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’ esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
Art. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture mensili dovranno essere inviate in formato elettronico XML, entro e non oltre il 10° giorno del mese succe ssivo a quello di riferimento, attraverso il sistema di interscambio (DSI) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA
:02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “
Riferimento Amministrazione “ COMRA. La Struttura si impegna a trasmettere anche su supporto informatico un rendiconto dell’attività svolta.
L’AUSL della Romagna, effettuati i controlli volti a verificare la correttezza dei dati del ritorno informativo regionale (flusso HOSPICE), procederà a liquidare alla Struttura l’importo addebitato per le prestazioni di ricovero, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, corredata della suddetta documentazione.
La retta è corrisposta per le giornate di effettiva presenza degli ospiti. Nulla è dovuto in caso di ricovero o altro motivo di assenza dell’ospite, a titolo di mantenimento del posto.
Per i pazienti non residenti nel territorio dell’AUSL della Romagna, la Struttura fatturerà l’importo della retta giornaliera all’AUSL della Romagna (€197,00, esclusa la parte di € 45,00 relativa a farmaci e altri beni, in quanto forniti direttamente dalla AUSL)
Successivamente l’Azienda USL della Romagna provvederà ad
emettere fatturazione attiva:
1) nei confronti dell’Asp del Forlivese per la quota relativa al rimborso del personale medico specialista in cure palliative con compiti di coordinamento e degli infermieri professionali messi a disposizione da parte della AUSL determinato in base alle ore effettivamente svolte dal suddetto personale;
2) alle Aziende sanitarie di residenza dei pazienti per le prestazioni di ricovero in hospice effettuate a favore di pazienti non residenti nell’ambito territoriale aziendale. Oltre alla tariffa pro-die di euro 197,00, l’AUSL Romagna fatturerà all’Azienda di provenienza dell’assistito €uro 45,00 pro die aggiuntivi (in quanto costi diretti), come da normativa regionale.
Nel caso sorgessero problematiche per pazienti non residenti nel territorio dell’Azienda USL della Romagna, ai fini dell’individuazione dell’AUSL presso la quale il paziente è assistito, causa errata determinazione della residenza o dei dati anagrafici del paziente, l’AUSL della Romagna collaborerà – tramite gli strumenti disponibili - con la Struttura per la corretta identificazione/individuazione. Nell’eventualità l’errore dovuto alla non corretta identificazione da parte dell’Hospice non risulti risolvibile, tutti i costi saranno a carico della Struttura. Allo stesso modo la retta ed i costi diretti resteranno a carico della Struttura nel caso di paziente proveniente da fuori Regione non preventivamente comunicato alla AUSL, per il percorso autorizzatorio.
Art. 10 DURATA
Il presente Contratto, relativo ad accordi di produzione consolidati tra le
parti in corso d’anno aventi carattere di continuità, decorre dall’1.1.2018 al 31.12.2018.
L’AUSL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto con preavviso di sessanta giorni, tramite comunicazione scritta, in caso di sopravvenuti indirizzi di programmazione sanitaria nazionale o regionale in contrasto con la continuazione del presente rapporto. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile.
Art. 11 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE
Il rapporto obbligatorio relativo all’anno 2018 tra questa Ausl e la Struttura si ritiene risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di:
- sospensione dell’esecuzione del servizio;
- violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore;
- violazione dell’obbligo di assicurare parità di trattamento nell’erogazione delle prestazioni tra pazienti residenti, pazienti residenti in Regione e pazienti residenti Fuori Regione;
- violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità;
- perdita e/ revoca del requisito oggettivo dell’accreditamento e/o autorizzazione sanitaria;
- perdita del requisito soggettivo auto dichiarato.
In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. La risoluzione opererà trascorsi 90 giorni. Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione
previste dal Codice Civile.
Art. 12 INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell’art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall’art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del SSN , nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale a prestare la propria attività nei confronti della Struttura.
Pertanto è vietato per la Struttura avere nel proprio organico , in qualità di consulente o prestatore d’opera , personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.
Sono fatti salvi eventuali specifici Accordi intervenuti in merito tra il Committente e il Fornitore per attività svolte nell’ambito di programmi aziendali, con particolare riferimento agli aspetti di continuità assistenziale, alle riduzioni concordate di liste d’attesa, all’utilizzo ottimale ed integrato di risorse e di Strutture a valenza sovra aziendale o ad alta intensità tecnologica ed assistenziale , nel rispetto della normativa vigente.
Qualora i programmi aziendali comportino il coinvolgimento di strutture e personale pubblico e privato in modo stabile e organizzato, l’Azienda Usl dovrà acquisire necessariamente il parere preventivo della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx-Romagna.
Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di
interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.
Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
ART. 12 CODICE DI COMPORTAMENTO E NORMATIVA PREVENZIONE CORRUZIONE
La struttura dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’Azienda USL della Romagna adottato con deliberazione n.209/2018 e sm.i., consegnato in copia (ALL. 1) che la Struttura dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo. L’Azienda si impegna a portare a conoscenza della Struttura ogni variazione del Codice.
La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell’accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda ed applicazione della procedura prevista dall’art. 20 a garanzia del diritto di difesa.
La Struttura dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16-ter della L.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl della Romagna che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni. L’onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro, è in capo alla Struttura.
Art. 13 - VERIFICHE PERIODICHE – RECLAMI DEGLI UTENTI
L’AUSL è tenuta ad effettuare i necessari controlli ed il monitoraggio sull’attività svolta dall’Hospice e potrà quindi effettuare verifiche periodiche o a campione sull’attività erogata.
Fatte salve le ulteriori conseguenze dell’inadempimento, qualora l’AUSL riscontrasse che il servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie di risoluzione senza preavviso del presente accordo.
In caso di rilievo l’AUSL invierà contestazione di addebito relativa. La struttura inoltrerà regolare nota di accredito entro i 20 giorni successivi alla contestazione ovvero potrà controdedurre nel rispetto degli stessi termini. In caso di mancata emanazione della dovuta
nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art.
1460 c.c., la AUSL potrà procedere al pagamento in misura ridotta.
La struttura garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. In caso di reclamo di un utente, la struttura si impegna a fornire adeguata risposta al cittadino entro i termini previsti, inviando contestualmente copia alla Ausl.
ART. 14 FORO COMPETENTE
In caso di controversia tra le Parti, in difetto di bonaria composizione, è competente a decidere in via esclusiva il Foro di Ravenna.
Art. 15 - NORMA DI RINVIO
Per quant’altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nonché alle specifiche norme nazionali e regionali, vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.
Art. 16 - CLAUSOLE FISCALI
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR n. 131/1986. Le spese di bollo di cui al DPR n.642/1972 e s.m.i e di eventuale registrazione sono a carico della struttura.
Art. 17 Referente sanitario per l’esecuzione del contratto
E’ individuato come Referente sanitario per l’esecuzione del contratto per gli aspetti di gestione sanitaria il Dr. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Responsabile U.O.Cure Palliative di Forlì.
Art. 18 - XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 x.x. xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx preso visione e di accettare espressamente gli art. 8, 10 e 14
Allegati : 1) Codice di Comportamento dell’AUSL della Romagna del N. 209/2018 e SMI
Ravenna , ………………..
ASP del Forlivese
Il Legale rappresentante Dr.Xxxxx Xxxxxx
Direttore Distretto Sanitario Forlì
Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Responsabile U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
Per l’Azienda Usl Romagna
Bollo assolto virtualmente in ottemperanza dell’art. 6 comma 2, del DM giugno 2014 per un importo pari a Euro 80,00