SETTORE AMMINISTRATIVO
PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
Xxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXX - TEL. 0000 000000 - FAX 0000 00000
PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx
CAPITOLATO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CIG 9647522B00
CUI S00166520916202300009
Sommario
1. Stazione appaltante
2. Oggetto dell’appalto
3. Durata del servizio
4. Valore stimato dell’appalto e corrispettivo del servizio
5. Situazione assicurativa della Provincia
6. Prestazioni del Broker
7. Obblighi del Broker
8. Subappalto
9. Prerogative della Provincia
10. Pagamento dei premi
11. Referente del Broker
12. Modalità di scambio delle comunicazioni
13. Modalità di espletamento della procedura
14. Garanzia definitiva e polizza responsabilità civile
15. Stipula del contratto
16. Pagamenti e tracciabilità dei pagamenti
17. Penali per inadempienza contrattuale
18. Risoluzione e recesso dal contratto
19. Trattamento dei dati personali
20. Procedura di ricorso e definizione delle controversie
1. STAZIONE APPALTANTE
Provincia di Nuoro Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxx (XX), Settore Amministrativo, che si avvale per lo svolgimento della gara della S.U.A. presso il Settore Programmazione e Sviluppo.
Dirigente del Settore Amministrativo:
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, tel. 0000000000, E-mail xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx. Responsabile unico del procedimento:
Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, tel. 0000000000, E-mail xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx. E-mail PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx.
2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di intermediazione assicurativa, di cui all’art.106 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, che consiste nel fornire consulenza, in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione (inclusa la predisposizione dei relativi capitolati di gara), concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.
3. DURATA DEL SERVIZIO
L’incarico durerà 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto che dovrà intervenire entro il 30 giugno 2023, allo scopo di consentire alla Stazione appaltante la predisposizione degli atti di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi in scadenza al 31/12/2023.
Tuttavia, per tener conto che il programma assicurativo in corso sarà gestito dall’attuale Broker dell’Ente, GBSAPRI, fino alla scadenza delle polizze assicurative, cioè fino al 31/12/2023, si precisa che:
- l’attività di consulenza decorrerà dalla data di stipula del contratto;
- l’attività di gestione del complessivo programma assicurativo dell’Ente decorrerà dal 01/01/2024, fino alla scadenza delle polizze assicurative che saranno stipulate a seguito dell’attività di consulenza oggetto del presente incarico, se tale scadenza è successiva al termine di durata dell’incarico su indicata. Resta inteso che nell’ipotesi di proroga ex art. 106, comma 11, del Codice, delle polizze assicurative attualmente in essere e fino alla scadenza delle polizze medesime, la gestione delle stesse e le relative provvigioni saranno di spettanza del Broker che le ha intermediate.
Il Broker aggiudicatario si impegna a collaborare con l’attuale Broker dell’Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni. L’ esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto.
La stazione appaltante potrà altresì, esercitare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, l’opzione di proroga della durata massima di sei mesi, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente.
4. VALORE STIMATO DELL’APPALTO E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker; pertanto, la Provincia non sosterrà alcun onere diretto per compensi, rimborsi o altro. L’entità economica del presente appalto viene calcolata sull’importo dei premi lordi, pagati negli ultimi tre anni e applicando ad essi le percentuali relative alla clausola Broker del 4% per le polizze RCA e del 7% per le altre polizze. Il valore presunto del contratto, pertanto, è stimato in euro 25.000,00 considerato il periodo di tre anni della durata del contratto, a cui si aggiungono le eventuali opzioni, il rinnovo per un ulteriore periodo di tre anni e la proroga prevista ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs.
n. 50/2016 della durata massima di massimo sei mesi, per cui il valore stimato dell’appalto è pari a euro 55.000,00. L’importo del contratto potrebbe variare in relazione al numero e al valore delle polizze assicurative stipulate dalla Provincia. Per il presente appalto, quindi, il corrispettivo del broker sarà costituito dalle commissioni calcolate sui premi assicurativi intermediati, nella misura fissa del 4% per le polizze RCA e del 7% per le altre polizze, commissioni che resteranno invariate per l’intera durata delle polizze stesse, inclusi rinnovi e proroghe. L’importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicati in ogni procedura di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative. Nessuna provvigione potrà altresì essere richiesta nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.
È facoltà dell’Amministrazione modificare la modalità di pagamento del Broker nel corso della durata del servizio di cui al presente capitolato speciale d’appalto, versando direttamente al Broker l’equivalente della provvigione calcolato secondo il disposto del presente articolo. Nell’importo sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale d’appalto nonché i servizi che la normativa vigente in materia, codice deontologico di categoria compreso, pone a carico del Broker.
5. SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA PROVINCIA
La Provincia di Nuoro ha in corso attualmente le seguenti polizze assicurative tutte in scadenza alla data del 31/12/2023 come da prospetto riepilogativo in calce, da cui deriva il calcolo dei valori provvigionali del 4 e del 7 per cento che costituiscono la remunerazione del Broker:
Ramo | Compagnia | Decorrenza e scadenza | Importo premio annuale |
RCTO | Reale Mutua | 30/06/2021 31/12/2023 | € 64.600,00 |
RC patrimoniale | AIG EUROPE | 30/06/2020 - 31/12/2023 | € 10.348,00 |
Incendio e rischi accessori | Reale Mutua | 30/06/2021 - 31/12/2023 | € 26.000,00 |
Infortuni cumulativa | UNIPOL SAI | 31/10/2021 - 31/12/2023 | € 2.644,00 |
RCA | UNIPOL SAI | 31/10/2021 - 31/12/2023 | € 26.850,00 |
TOTALE | € 130.442,00 |
Gli importi dei premi assicurativi sono al netto di eventuali regolazioni di premio. Per tutte le polizze è prevista negli atti di gara la proroga di mesi sei ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016. Resta chiarito che le provvigioni relative alle polizze assicurative in essere saranno di spettanza del Broker che le ha intermediate. Spetteranno al nuovo soggetto aggiudicatario le provvigioni relative alle polizze che verranno successivamente stipulate.
6. PRESTAZIONI DEL BROKER E OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto l’espletamento da parte del Broker delle seguenti attività specialistiche:
1. ANALISI DEL RISCHIO
a) analisi e valutazione dei rischi cui è esposto l’Ente nei vari settori di attività per definire un programma assicurativo personalizzato costruito sulle reali necessità dell’amministrazione;
b) analisi delle polizze assicurative in essere, allo scopo sia di individuare eventuali carenze e sia di proporre eventuali interventi di razionalizzazione;
c) monitoraggio dei costi delle coperture assicurative e relativa valutazione dei costi benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e relazioni semestrali sullo stato delle coperture di rischi;
d) analisi e valutazione della sinistrosità attraverso la presentazione di un report che analizzi la situazione dei sinistri passivi dell'ultimo triennio;
2. ASSISTENZA E SUPPORTO
e) redazione dei capitolati di polizza a base di gara, per tutte le ipotesi di gara sia ad evidenza pubblica che negoziate da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle linee guida ANAC sui servizi assicurativi;
f) assistenza nella predisposizione degli atti, nella procedura di gara e nella valutazione delle offerte pervenute evidenziando, se richiesto, quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;
g) supporto e intermediazione nella gestione tecnica e amministrativa delle polizze e in ogni attività amministrativo-contabile dei contratti (a titolo esemplificativo: controllo sull’emissione delle polizze e delle eventuali appendici, notifica delle scadenze di pagamento dei premi ed eventuali regolazioni con almeno 60 giorni di anticipo, gestione del processo di liquidazione dei sinistri e ogni altra attività connessa, ecc.) comprese le proposte di stipula di negoziazione assistita per i sinistri (art. 3 del DL 132/2014);
h) risposte ai quesiti, in forma telefonica o scritta, senza limitazione di numero, da rendere di norma, entro tre giorni dalla loro formulazione;
i) assistenza e consulenza per problematiche professionali e/o di categoria, studio di convenzioni o contratti relativi a coperture individuali nei vari settori di rischio;
j) individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'ente convenzione o contratti di vario tipo, nonché verifica di corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
k) pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione per lavori servizi e forniture a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
l) identificazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, gli immobili, gli impianti e in generale i beni dell’ente;
m) verificare, su richiesta degli uffici interessati, la validità delle polizze fidejussorie in relazione alle condizioni contrattuali e ai soggetti abilitati a rilasciare dette garanzie;
n) supporto nella definizione dei valori del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente a fini assicurativi;
3. GESTIONE SINISTRI
o) presa in carico di tutte le polizze in essere, nonché la gestione di tutti i sinistri aperti o verificatisi alla data di decorrenza del contratto di brokeraggio, come specificata al punto 3 del presente capitolato; assistenza continuativa nella gestione dei sinistri verificatisi durante la vigenza delle polizze, tramite un servizio di gestione e liquidazione sinistri adeguato a ogni tipologia di rischio, con assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri;
p) redazione di report a cadenza prestabilita e concordata con l’Ente aventi ad oggetto l’andamento dei sinistri (liquidati, riservati, rigettati, ecc.), corredati da una valutazione tecnica contenente proposte migliorative;
q) assistenza tecnica ivi compresa la redazione di eventuali pareri finalizzati alla analisi e alla risoluzione delle problematiche assicurative, da rendere entro i termini richiesti; resta inteso che il Broker continuerà a prestare assistenza all’Ente anche in seguito alla scadenza contrattuale nel caso in cui vi siano problematiche assicurative sorte durante il periodo di validità del contratto. Nell’ambito dell’attività dovrà essere previsto l’invio, su richiesta dell’Ente, di informazioni e valutazioni inerenti all’andamento delle polizze assicurative stipulate e il rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie assicuratrici, nonché informazioni relative all’andamento dei mercati assicurativi, con particolare evidenza delle condizioni di solidità economica e solvibilità delle diverse Compagnie assicuratrici;
r) pronta attivazione, in caso di urgenza, per reperire sul mercato assicurativo interno o internazionale le necessarie coperture connesse a esigenze non rinviabili, anche connesse a sopraggiunte previsioni normative;
s) ogni ulteriore attività di gestione, supporto e assistenza attinente a profili di natura assicurativa che si rendesse necessaria nel corso dell’incarico che, pur non dettagliate nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel presente capitolato o nel contratto rientrano nelle normali consuetudini del ramo;
4. SERVIZI AGGIUNTIVI
t) eventuali servizi aggiuntivi connessi con l’oggetto dell’appalto che vengono proposti e offerti in sede di gara offerti senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.
7. OBBLIGHI DEL BROKER
L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e il Broker dovrà svolgere il servizio nell'interesse della Provincia seguendone le richieste e le indicazioni.
Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.
Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto del Responsabile dell'esecuzione, nominato dall'ente.
Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente, se non preventivamente autorizzato.
Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri accessori e conseguenti all’espletamento dell’affidamento, nonché i rischi connessi all’esecuzione del servizio.
Nell’espletamento dell’affidamento il Broker dovrà eseguire quanto indicato nel presente capitolato e quanto dallo stesso proposto in sede di offerta per la partecipazione alla gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Ente.
Il Broker affidatario si impegna inoltre a formulare la così detta “clausola Broker” da inserire nei capitolati che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti, ossia le compagnie assicurative, di conoscere con esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appalto. In ogni caso il Broker non potrà richiedere alle compagnie un compenso maggiore alla percentuale relativa alla clausola Broker indicata nel paragrafo 4 del presente capitolato e prevista nel contratto.
Sarà onere del Broker gestire la fase transitoria del contratto, in prossimità alla scadenza del contratto, assicurando l'espletamento delle seguenti attività al massimo un mese prima della scadenza:
- studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati in possesso verso il nuovo aggiudicatario una volta individuato;
- preparazione dello scarico definitivo dei dati anche attraverso un sistema informatico;
- consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati relativi alla gestione delle polizze intermediate durante tutto il periodo di espletamento del servizio.
8. SUBAPPALTO
In considerazione della natura delle prestazioni contrattuali il subappalto non è ammesso per le prestazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 indicate nel paragrafo 6 “Prestazioni del Broker” del presente capitolato. Potranno essere oggetto di subappalto, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le restanti attività prestate come servizi aggiuntivi e accessori rispetto alle prestazioni richieste dal presente capitolato e offerti in sede di gara.
È fatto divieto di cedere il contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica dell’aggiudicatario.
9. PREROGATIVE DELLA PROVINCIA
Resta di esclusiva competenza dell'Ente: la valutazione e la decisione in merito alle varie proposte formulate dal Broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.
10. PAGAMENTO DEI PREMI
Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi con una apposita nota contabile in cui saranno contenuti i seguenti dati importo lordo dei premi da pagare, con la percentuale della clausola Broker. Nella stessa nota contabile dovrà comparire il numero e il ramo assicurativo della polizza e la compagnia
assicuratrice. La nota contabile dovrà essere inviata, su carta intestata del Broker, tramite PEC alla Provincia almeno trenta giorni prima della scadenza delle polizze medesime. La Provincia provvede al pagamento del premio assicurativo per il tramite del Broker, pertanto il versamento del premio al Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1091 del Codice civile.
Il Broker a seguito dei versamenti si impegna a rilasciare alla Provincia le polizze, eventuali appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.
Nessun compenso è dovuto dall'Ente al Broker per le prestazioni professionali connesse allo svolgimento del servizio in quanto già riconosciuto a titolo di premio alle Compagnie di assicurazione, senza che ciò comporti alcun costo aggiuntivo per l'Ente. Nessun ulteriore compenso sarà dovuto sia per le eventuali spese di gestione del sistema assicurativo dell'Ente in generale per lo svolgimento delle prestazioni contemplate nel presente capitolato. Nessun compenso ulteriore è dovuto, a nessun titolo, neanche dalle Compagnie assicuratrici a parte la percentuale della clausola Broker.
11. REFERENTE DEL BROKER
Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell’offerta, a designare un proprio incaricato, di idoneo livello di professionalità, esperienza lavorativa, formazione, quale referente unico dell’Ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’Ente.
Il referente del Broker dovrà, quindi, svolgere attività di consulenza e di assistenza agli uffici sia con presenza diretta che mediante modalità telematiche, telefoniche, ecc. Il referente del servizio dovrà avere i requisiti professionali adeguati quali iscrizione nella sezione B del registro degli intermediari assicurativi detenuto presso l'IVASS di cui al D.lgs. 209/2005 art. 109, dovrà inoltre essere sempre reperibile nelle fasce orarie di lavoro e garantire il corretto svolgimento del servizio. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre nominare un sostituto in caso di assenza del responsabile operativo e per fronteggiare situazioni di emergenza che abbia gli stessi requisiti professionali della persona che va a sostituire. Il Broker dovrà presentare il curriculum vitae del referente designato che attesti la professionalità e l'esperienza richiesti per la gestione del servizio.
12. MODALITÀ DI SCAMBIO DELLE COMUNICAZIONI
Il Broker dovrà comunicare attraverso PEC e quindi deve avere a disposizione una casella di posta elettronica certificata e il referente e il responsabile operativo essere dotato di firma digitale. Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione avverrà con gli strumenti di cui al Codice dell'amministrazione digitale e
s.m.i. (D.lgs. n. 82 /2005).
13. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura per l’aggiudicazione del servizio è quella prevista ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement SardegnaCAT.
14. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE
Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 a garanzia del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione definitiva il cui ammontare deve essere corrispondente al 10% del valore del contratto. La garanzia ha durata pari a quella della durata del servizio. Tale cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, rilasciata da primari istituti autorizzati a norma di legge. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del X.X., xxxxxx x’xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni a semplice richiesta della Provincia. Le modalità di costituzione della garanzia definitiva sono previste all'art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016. La Provincia ha facoltà di procedere all’escussione sulla cauzione, nei casi di inadempimento contrattuale previsti dal capitolato speciale di appalto.
Ai sensi di quanto previsto al D.lgs. 209/2005, il Broker dovrà inoltre avere un’assicurazione della responsa- bilità civile con un massimale di almeno euro 2.500.000,00, in corso di validità che dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico, condizione necessaria e non derogabile per addivenire alla stipulazione del contratto o alla consegna anticipata del servizio.
15. STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e al contratto saranno allegati il presente capitolato, l'offerta tecnica e la cauzione definitiva costituita si sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ogni altra documentazione che verrà richiesta alla ditta aggiudicataria a seguito della chiusura delle operazioni di gara e dopo l'aggiudicazione.
Su disposizione del dirigente competente, potrà essere dato avvio all’esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipulazione del medesimo, salvi in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui al relativo articolo del capitolato speciale d’appalto.
16. PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
L’attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker; pertanto, la Provincia non sosterrà alcun onere diretto. L’importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicati in ogni procedura di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative.
La Provincia procede al pagamento del premio dovuto, previa acquisizione della documentazione relativa alla regolarità del DURC sia del Broker che della compagnia di assicurazione.
Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, la Provincia sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.
Qualora l'impresa non adempia, la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati al Broker.
L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera la Provincia da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Il Broker incasserà i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all’art. 117 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, anche senza richiedere l’accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L’art. 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all’accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, l’intermediario deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quando indicato in via generale. Con riferimento alle “rimesse” con le quali il Broker effettua i versamenti dei premi, ricevuti dalla stazione appaltante, a favore dell’impresa assicuratrice interessata potrà essere utilizzato anche un solo bonifico bancario o postale, fermo restando che nello strumento di pagamento devono essere indicati tutti i CIG ai quali si riferiscono i premi oggetto delle rimesse.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
A tal fine il Broker sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
17. PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE
La Provincia ha facoltà di verificare in ogni momento il regolare svolgimento del servizio. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente capitolato, nel disciplinare o nella proposta tecnica presentata in fase di procedura, la Provincia provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel temine di dieci giorni. In caso di persistenza dell’inadempimento, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di euro 50,00 al giorno per ogni giorno consecutivo di ritardo in relazione ai termini indicati dalla Provincia o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La Provincia provvederà ad escutere la cauzione definitiva nella misura prevista dalla penale comminata per l’inadempienza. Sarà onere dell'appaltatore provvedere a reintegrare l'importo della cauzione definitiva nella misura prevista dalla sanzione nel termine massimo di quindici giorni.
18. RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
In caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella offerta tecnica presentata in sede di gara, in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, sarà facoltà dell’amministrazione contraente, risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, previo comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC). La risoluzione avrà effetto decorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Broker.
In tutte le ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al Broker, la Provincia escuterà la garanzia e fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
Il contratto si risolve altresì di diritto nell’ipotesi di:
cancellazione dell’iscrizione del Broker affidatario nel registro unico degli intermediari assicurativi e rias- sicurativi, di cui all’art. 109 D.lgs. 209/2005;
violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
frode dell’affidatario e procedura fallimentare, messa in liquidazione dell’affidatario;
cessione totale o parziale del contratto e subappalto, salvo quanto stabilito nel punto 8 del presente capi- tolato;
inosservanza reiterata delle disposizioni di legge.
La Provincia si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni legislative che contrastano con la possibilità di proseguire in tutto o in parte il servizio (recesso per giusta causa), con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comu- nicarsi all’affidatario con lettera a mezzo PEC.
L’affidatario dovrà, comunque, su richiesta della Provincia, proseguire le singole prestazioni la cui interru- zione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione, provocare danno alla stessa.
In caso di recesso da parte della Provincia l’affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulte- riore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 Codice civile.
Per quanto non indicato nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 in materia di risoluzione e recesso dal contratto.
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'affidatario si impegna a garantire alla Provincia, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avvenga in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di at- tuazione. In particolare, si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trat- tamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.
Al fine di disciplinare oneri e responsabilità reciproche derivanti dall’attività di trattamento di dati personali connessa con l’esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento UE sopra richiamato, verrà stipulato appo- sito accordo tra la Provincia e l’affidatario.
20. PROCEDURA DI RICORSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.lgs. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regio- nale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 216, comma 11, dello stesso decreto, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Nuoro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX 21.02.2023
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