CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Federazione lavoratori dell’agroindustria
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i quadri
e gli impiegati agricoli
19 novembre 2012
1° gennaio 2012 31 dicembre 2015
Federazione lavoratori dell’agroindustria
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i Quadri
e gli Impiegati Agricoli
1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2015
Il giorno 19 novembre 2012, in Roma
tra
la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, rappresentata dal
Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxx, assistito dai signori Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, responsabile del settore sindacale, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, direttore generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, direttore dell’area sindacale, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, funzionario dell’area sindacale e Dott. Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, funzionario dell’Area sindacale,
nonché dai componenti la delegazione confederale, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx e Avv.
Xxxxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx con la partecipazione
della Federazione Nazionale Proprietari Conduttori in Economia, rap-
presentata dal Presidente Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx, assistito dal segretario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
della Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, rappre-
sentata dal Presidente Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, assistita dal se- xxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xx Xxxxx;
della Federazione Nazionale dell’Impresa Familiare Coltivatrice, rappre-
sentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, assistito dal segretario dal Rag. Xxxxx Xxxxxx;
della Unaitalia, rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxx Xxxxxx, as- sistito dal responsabile del servizio sindacale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
la Confederazione Nazionale Coldiretti, rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxx, in nome e per conto delle Federazioni Nazionali ade- renti, assistito dai signori Vice presidenti Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, Responsabile del settore sindacale, dai signo-
ri membri della Giunta esecutiva Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxx, dal Segretario Organizzativo Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dal Responsabile delle relazioni sindacali Xxxxxx Xxxxxxx assistito da Xxxxxxxx Xxxxxxx.
la Confederazione Italiana Agricoltori – C.I.A., rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx, assistito dai Signori Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Vice Presidente, Xxxxx Xxxxxxxxx, Vice Presidente, Xxxxxx Xxxxx, Vice Presidente, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Vice Presidente, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Coordinatore della Giunta Nazionale CIA, Xxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile Lavoro e Relazioni Sindacali, componenti la delegazione Xxxxxx Xxxxxxxx (CIA Calabria), Xxxxxx Xxxxxxxxx (CIA Veneto), Xxxxxx Xx Xxxxxx (CIA Frosinone), Xxxxxxx Xx Xxxx (CIA Bari), Xxxxx Xxxxxxxxx (CIA Siena), Xxxxxxx Xxxxx (Ufficio Datori di Lavoro CIA) Xxxx Xxxxxxxxxxx (CIA Reggio Xxxxxx), Xxxxxx Xxxxxxxxx (CIA Sicilia), Xxxxx Xxxxxxxxx (CIA Alessandria).
e
la Federazione Nazionale dei Dipendenti Impiegati dell’Agricoltura
(Federdia), rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Confederdia Xxxxxxx Xxxxxxxx e xxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx, componenti la delegazione;
la Federazione Nazionale dei Quadri dell’Agricoltura (Agri-Quadri),
rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Confederdia Xxxxxx Xx Xxxx e dai Sigg. Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx, componenti la delegazione;
con l’assistenza della Confederazione Italiana Dirigenti Quadri e Impiegati
dell’Agricoltura (Confederdia), rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dal Vice Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx e da Xxxxxx Xxxxxxxx;
la Flai-Cgil, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx, dai Segretari nazionali Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx; Xxxxxx Xxxxxx del Dipartimento agri- coltura e dalla delegazione trattante composta dai Segretari Generali e Coordinatori Regionali;
la Xxx-Xxxx, rappresentata dal Segretario generale Xxxxxxx Xxxxxxxx, e dai Segretari nazionali: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx assistiti da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari regiona- li: Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx De Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx;
la Xxxx-Xxx, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dai Segretari Nazionali: Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, dal Tesoriere Xxxxxx Xxxxxxxx con la delegazione trattan- te composta da Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxx.
Si è stipulato il presente Contratto nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli che sostituisce il CCNL 4 giugno 2008.
TITOLO I PARTE INTRODUTTIVA
Art. 1 – Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rap- porti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comun- que associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse
– comprese le aziende florovivaistiche1 e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
− le aziende ad ordinamento produttivo misto;
− le aziende ortofrutticole;
− le aziende oleicole;
− le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
− le aziende vitivinicole;
− le aziende funghicole;
− le aziende casearie;
− le aziende tabacchicole;
− le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
− le aziende faunistico - venatorie;
− le aziende agrituristiche;
− le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
1) Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
Art. 2 – Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
Contratto Nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse pre- stazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello territoriale di contrattazione.
La dinamica degli effetti economici e dei minimi nazionali di stipen- dio di cui all’art. 28 Tab. n. 1 nell’ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con l’obiettivo di salvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell’economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore agricolo.
Ulteriore punto di riferimento sarà costituito dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate tra le parti per la definizione degli aumenti delle retribuzioni del precedente biennio.
In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l’elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell’even- tuale periodo di carenza contrattuale.
Contratto territoriale
Il contratto territoriale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.
La contrattazione territoriale definisce gli stipendi contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dall’art. 66 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguar- dare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
La dinamica degli effetti economici e degli stipendi contrattuali nell’ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità dei contratti territoriali medesimi e sarà coerente con l’obiettivo di salvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni.
Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dall’an- damento dell’economia territoriale del settore e dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche retributive concordate per la definizione degli aumenti delle retribuzioni del precedente biennio dal CCNL.
La dinamica di cui ai precedenti commi si applicherà, in sede di sti- pula dei contratti territoriali, sullo stipendio contrattuale di cui all’art. 28, comma 5°. L’importo derivante dalla predetta dinamica dovrà essere sommato al minimo di stipendio-base mensile di cui alla lettera a) del predetto 5° comma dell’art. 28.
Le parti, in sede di rinnovo del Contratto territoriale, potranno inoltre pre- vedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizza- zione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività. Tali programmi potranno essere individuati anche distintamente per settore merceologico.
La predetta erogazione ha conseguentemente la caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori. Tale tipo di erogazione deve avere le caratteristiche idonee per l’applicazione dello specifico regime contribu- tivo - previdenziale e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente.
Nel caso in cui non si trovasse un’intesa per la definizione della pre- detta erogazione, le parti potranno individuare, nella determinazione della dinamica retributiva, una specifica quota del trattamento econo- mico finalizzata a realizzare gli obiettivi di cui sopra. Tale quota sarà riassorbita nell’erogazione strettamente correlata ai risultati in caso di successiva definizione di detta erogazione.
In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l’elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell’even- tuale periodo di carenza contrattuale.
Impegno a verbale
Al fine di favorire la diffusione delle erogazioni legate alla produttivi- tà, le parti stipulanti il presente CCNL si impegnano a concordare entro un anno dal rinnovo del presente CCNL linee guida utili a definire modelli di premio di risultato con caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Le linee guida così definite potranno essere adottate e/o riadat- tate dalla contrattazione di secondo livello in funzione delle particolari esigenze territoriali, in modo tale da consentire comunque l’accesso al particolare regime agevolato fiscale e contributivo.
Art. 3 – Decorrenza, durata del contratto nazionale e proce- dure di rinnovo
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressa- mente previste, ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2012 al 31 di- cembre 2015 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato, a mezzo raccomandata A.R., da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 4 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni diret- te.
Il presente contratto conserva la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
Art. 4 – Condizioni di miglior favore
I contratti territoriali non possono derogare dalle norme del presente
contratto. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti in vigore.
Art. 5 – Osservatorio nazionale
L’Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
− le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problemati- che a esso connesse;
− i fabbisogni di formazione professionale;
− le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso con- tratti d’area;
− i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mer- cati e la valutazione dell’incidenza delle variabili economiche che in- cidono sulle diverse produzioni;
− l’analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
− la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica.
L’Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.
L’Osservatorio nazionale è composto da un Consiglio di 14 compo- nenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti.
Nota a Verbale
L’Osservatorio di cui al presente articolo, come stabilito dal Protocollo d’intesa, allegato “A” al presente contratto è unico per gli impiegati e per gli operai agricoli.
Il relativo regolamento è riportato nell’allegato “G”. Analogo criterio si applica per gli Osservatori regionali.
Art. 6 – Sistema di formazione professionale e continua
Le parti convengono un sistema di formazione professionale e con- tinua basato su tre pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in fun- zione di obiettivi legati alla crescita professionale degli addetti, alla stabilizzazione dell’occupazione, all’impiego anche dei tempi di non lavoro per lo svolgimento di attività formative per i lavoratori a tempo determinato:
1) Fondo interprofessionale per la formazione continua, denominato For.Agri;
2) Agriform;
3) Centro di formazione agricola.
1) Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricol- tura, denominato For.Agri, di cui all’art. 118 della legge 23 dicem- bre 2000, n. 388 è alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,3 per cento di cui all’art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.
Il Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulterio- ri iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.
Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il finanziamento di attività che le parti riterranno necessarie alla promozione e allo sviluppo della formazione continua nel set- tore, come studi e ricerche mirati, attività di monitoraggio, pro- getti formativi diretti a particolari figure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa. Una quota delle risorse potrà es- sere destinata a sostenere attività formative che le imprese inten- dono realizzare in proprio, in forma singola o associata, secondo modalità da definire nel Regolamento del Fondo, così come, nella distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri solidari- stici per i lavoratori.
Il Fondo dovrà fare principalmente riferimento ad Agriform per le attività di studio e ricerca e ai Centri di formazione agricola per quanto riguarda il rapporto con le specificità territoriali.
2) Agriform è l’organismo bilaterale che svolge attività di ricerca, ri- levamento e monitoraggio dei fabbisogni formativi e, parallela- mente, sviluppa relazioni e rapporti in ambito internazionale col- legandosi con gli organismi similari a livello europeo, interloquen- do con i livelli istituzionali competenti in materia di istruzione di livello superiore, interagendo con gli organismi bilaterali degli altri settori nella costruzione della “rete” prevista presso l’ISFOL. Nelle attività di rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni, Agriform fa riferimento alle sedi territoriali (osservatori) previsti dal CCNL e ai Centri di formazione agricola.
3) Il Centro di formazione agricola è una struttura a carattere terri- toriale (regionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo un modello “flessibile”) in stretta relazione, da una parte, con le istituzioni competenti in materia di formazione professionale e scolastica e, dall’altra, con il mondo delle imprese all’interno del quale opportunità e offerta formativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche del mercato del lavoro locale.
Nello svolgimento della propria attività il Centro di forma- zione agricola tiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della struttura e dislocazione delle impre- se, nonché delle esigenze di capacità e competenze profes- sionali, per perseguire, anche in xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx dell’occupazione in connessione con l’attività degli Osservatori e del Servizio pubblico per l’impiego ed in relazione alle opportunità nuove derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
Le modalità e i criteri di costituzione dei Centri di formazione agri- cola, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo, sono demandati ai Contratti territoriali o a specifici accordi tra le parti al medesimo livello.
Al fine di favorire lo sviluppo della formazione continua a livello terri- toriale, le parti potranno prevedere, tramite accordi al medesimo livello, le modalità di attuazione di organismi territoriali paritetici.
Art. 7 – Riforma degli strumenti delle attività bilaterali
Impegni delle parti
Le Parti, al fine di garantire una effettiva, organica ed estesa appli- cazione delle intese contrattualmente definite in materia di mercato del lavoro, di attività mutualistiche, assistenziali e di servizio contrattuale in favore dei quadri ed impiegati agricoli nonché per razionalizzare gli stru- menti gestionali esistenti e sviluppare le relazioni bilaterali, convengono di istituire, all’atto della stipula del CCNL, una Commissione bilaterale composta da 7 membri, con il compito di:
− monitorare la situazione esistente con riferimento agli enti e organi- smi bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva del settore agri- colo;
− verificare la coerenza e funzionalità della composizione e dei compiti attribuiti a ciascun ente e di quelli effettivamente svolti, con il com- plessivo sistema degli enti bilaterali delineato dalle intese contrattuali nel tempo raggiunte che con le disposizioni legislative nel frattempo intervenute;
− elaborare una proposta organica di riordino e razionalizzazione degli enti e organismi bilaterali, anche mediante il loro accorpamento, con l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia ad essi deman- date.
La proposta elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alle parti stipulanti il presente contratto entro il 30.06.2013.
Titolo II Costituzione del rapporto
Art. 8 – Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell’an- no e salvo quanto diversamente stabilito dalle parti si intende a tempo indeterminato.
L’assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, la qualifica, l’eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti territoriali.
Il contratto con prefissione di termine deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo nei soli casi di:
− stagionalità o saltuarietà del lavoro;
− sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
− assunzione per un’opera definita;
− negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.
L’assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L’assunzione dell’impiegato deve essere comunicata nelle forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata comples- siva, a esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto
scritto. L’applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Per la disciplina della successione dei contratti a tempo determinato e della durata massima dell’ulteriore successivo contratto a termine di cui all’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001 si rinvia all’Accordo sindacale del 4 giugno 2008 (Allegato “N”) stipulato in attuazione dell’art. 5, com- mi 4-bis e 4-ter, del d.lgs. 368/2001.
Art. 9 – Periodo di prova
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza di que- sto l’impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabili- te dal presente contratto e dai contratti territoriali per la categoria cui l’impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere.
Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria e in mesi 2 per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria.
Per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 1° dicembre 2012 il periodo di prova è fissato in mesi 6 per gli impiegati di 1a e 2a categoria, in mesi 5 per gli impiegati di 3a e 4a categoria e in mesi 3 per gli impiegati di 5a e 6a categoria.
Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il datore di lavoro deve farne denuncia all’ENPAIA e all’INPS.
L’impiegato acquista il diritto all’assistenza e alla previdenza a de- correre dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di prova.
I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal con-
tratto senza l’obbligo di preavviso, in tal caso l’impiegato deve, entro trenta giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli.
Superato il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma e il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’anzianità dell’impiegato.
In caso di recesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso, l’impiegato ha diritto allo stipendio per l’intero mese nel quale è av- venuto il recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 23, 32 e 51 del presente contratto.
Qualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l’impiegato ha diritto, per sé e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio necessario a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato con il datore di lavoro.
Art. 10 – Disciplina del rapporto d’impiego
L’impiegato è tenuto ad espletare le mansioni affidategli dal datore di lavoro, prestando l’attività richiesta dalla normale gestione dell’azien- da sia nel campo tecnico, sia in quello economico-amministrativo ed in quello della sperimentazione e ricerca.
Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell’a- zienda, purché non siano in contrasto con il presente contratto o con i contratti territoriali nonché con gli accordi individuali stipulati col datore di lavoro.
L’impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o a chi per esso:
a) del buon andamento dell’azienda in rapporto all’attività da lui pre- stata nei limiti ed in conformità delle direttive generali del datore di lavoro e, in genere, di ogni atto inerente al proprio ufficio;
b) della regolare esatta tenuta e custodia dei libri amministrativi, del- la cassa e delle documentazioni relative, compresa la registrazione dello straordinario, quando queste mansioni gli vengono affidate. Nei casi in cui l’impiegato abbia il compito di redigere i bilanci e di presentare rendiconti periodici, il datore di lavoro dovrà effettuare, di norma, le sue osservazioni entro sei mesi dalla presentazione del bilancio o dei rendiconti stessi;
c) dell’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze di autorità compe- tenti, contratti di lavoro o capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l’impiegato si trovi nell’impossibilità di provvedere all’osser- vanza delle leggi, ordinanze, ecc. o comunque si trovi nella impossibilità di espletare le mansioni affidategli, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile, il datore di lavoro o chi per esso.
Art. 11 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Tenute presenti le norme del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e successi- ve modifiche e integrazioni, la prestazione di lavoro a tempo parziale de- gli impiegati agricoli può svolgersi nella forma di contemporanea presta- zione lavorativa in diverse aziende o nella forma di prestazione lavorativa ad orario ridotto o per periodi predeterminati presso una unica azienda.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscrit- to e contenere l’indicazione delle mansioni e la distribuzione dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Nel con- tratto devono essere indicati, altresì, lo stipendio convenuto secondo la categoria di inquadramento, nonché la spettanza degli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL, in misura proporzionale alla pre- stazione lavorativa ridotta, rispetto a quella a tempo pieno.
La disciplina del presente contratto si applica nel caso di rapporti a tempo parziale caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra i due contraenti nell’ambito della durata del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero a uno o più settori di essa;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro.
Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, escluso dalla disciplina del presente contratto.
È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustifica- ta da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplemen- tare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento.
Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavo- rative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente.
La contrattazione territoriale può stabilire per talune categorie impie- gatizie con più rapporti di lavoro a tempo parziale presso più aziende, la corresponsione di una specifica indennità oraria che tenga conto del disagio derivante dalle maggiori esigenze organizzative del dipendente e delle particolari caratteristiche produttive delle imprese, secondo le diverse tipologie di azienda indicate all’art. 1, secondo comma. Tale in- dennità oraria è determinata per ciascuna categoria in cifra fissa e viene corrisposta da ogni azienda, per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente prestate.
Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichi- no, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni:
− oggettive esigenze tecnico-produttive;
− esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produt- tiva.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della presta- zione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carat- tere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione tem- porale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni.
Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessi- bili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento.
I contratti territoriali possono prevedere la corresponsione di un’in- dennità forfettaria in luogo delle maggiorazioni previste in caso di lavo- ro supplementare o di variazione dell’orario in attuazione delle clausole elastiche o flessibili.
I contratti territoriali di lavoro possono altresì disciplinare, compati- bilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli di età inferiore ai tre anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.
Art. 12 – Contratti di inserimento2
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizza- re, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’in- serimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tas- so di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2) Il contratto di inserimento di cui agli artt. 54-59 del d.lgs. 10.9.2003, n. 276 è stato abrogato dall’art. 1, comma 14 della legge 28.6.2012, n. 92. Secondo quanto previsto dal successivo comma 15 del citato art. 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
Il contratto di inserimento è disciplinato, oltre che dalle vigenti di- sposizioni di legge (artt. 54-59, d.lgs. 276/2003), dall’Accordo intercon- federale dell’11 febbraio 2004 (allegato “H”), salvo quanto appresso specificato.
Il periodo di prova è fissato in 45 giorni per i contratti di durata fino a 12 mesi ed in 2 mesi per i contratti di durata superiore.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti di cui alle precedenti lettere c) e d), con professionalità compatibili con le mansioni da svolgere in azienda, l’inquadramento del lavoratore non può essere inferiore di più di un livello rispetto a quello da conseguire mediante il progetto di reinserimento.
Art. 13 - Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole – Stipendio di ingresso
Le parti nell’intento di migliorare, da un lato, l’occupazione nel setto- re degli impiegati agricoli mediante l’assunzione di dipendenti e, dall’al- tro, consentire alle aziende di disporre di nuove leve di lavoro nella ca- tegoria impiegatizia con retribuzione adeguata alla qualità iniziale della prestazione professionale, convengono di regolamentare nel presente articolo il particolare rapporto di lavoro per il personale al primo impiego nelle aziende agricole di cui all’art. 1 del presente contratto.
Tale regolamentazione si applica agli impiegati che non rientrano nel- la sfera di applicazione dell’istituto dell’apprendistato.
Detto rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle seguenti norme:
Assunzione – Inquadramento – Periodo di prova
L’assunzione è effettuata con atto scritto che deve contenere:
1) la data di inizio del rapporto di lavoro;
2) l’inquadramento nella categoria di appartenenza di cui all’art. 17 del presente contratto;
3) il periodo di prova di cui all’art. 9;
4) il trattamento economico come appresso stabilito;
5) l’impegno del datore di lavoro che, trascorsi 15 mesi dall’inizio del rapporto, il dipendente sarà inquadrato nella categoria in cui è stato assunto o in una categoria superiore.
Trattamento economico e Normativo
Per il periodo di 15 mesi dall’inizio del rapporto, al personale dipen- dente di cui al precedente comma, sarà rispettivamente corrisposta una retribuzione pari al 70, 80 e 90 per cento del corrispondente stipendio contrattuale mensile, in ragione di ciascun terzo della durata complessi- va del contratto.
Trascorsi 15 mesi dalla data di assunzione, il dipendente avrà di- ritto di percepire il 100 per cento dello stipendio contrattuale men- sile previsto dai contratti territoriali per la rispettiva categoria di assegnazione.
L’anzianità di servizio decorre, ad ogni effetto, dalla data di as- sunzione anche ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Per il trattamento normativo valgono le norme del presente con- tratto.
Art. 14 – Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Le parti – rilevata l’importanza dell’apprendistato professionaliz- zante o di mestiere ai fini della formazione professionale dei giova- ni e del loro inserimento nel mondo del lavoro – definiscono, con l’Accordo del settore agricolo del 30 luglio 2012 per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere (Allegato “L”), gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
Art. 15 – Contratto di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli è disciplinato secondo i termini di cui al Protocollo nazionale d’intesa (allegato “C”).
Art. 16 – Pari opportunità
In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006,
n. 198, le Parti riconoscono l’esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari opportunità uomo - donna, con particolare riguardo all’attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di rimuovere gli ostacoli che non consentono un’effettiva parità di oppor- tunità nel lavoro.
TITOLO III CLASSIFICAZIONE
Art. 17 - Classificazione del personale – Variazioni di mansioni e di qualifica
Gli impiegati agricoli si classificano in sei categorie, rispettivamente le prime tre di concetto e le ultime tre d’ordine. Mentre per i primi, nello svolgimento delle mansioni loro affidate, vi è più o meno presente auto- nomia di concezione e potere d’iniziativa, per i secondi non vi è alcuna autonomia di concezione e apporto di iniziativa.
1a categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamen- te con il datore di lavoro o con il dirigente o con il quadro all’organizza- zione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa e/o commerciale dell’azienda, con autonomia di concezione e potere d’iniziativa.
Profili
Direttori tecnici, amministrativi, commerciali, di produzione e altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni.
Nelle aziende di servizi rientra in tale 1° categoria il direttore del cen- tro elaborazione dati.
Rientrano nella 1° categoria gli “agenti” che, pur assunti con tale qualifica, collaborano direttamente con il titolare dell’impresa o con il dirigente nell’ipotesi di aziende prive di direttori e ai quali siano affidati dal medesimo titolare dell’impresa poteri e incombenze propri di detta 1a categoria e che provvedono, quindi, con autonomia di concezione e potere di iniziativa, all’organizzazione e gestione generale tecnica e/o amministrativa dell’azienda.
Analogamente, nelle aziende vitivinicole rientrano nella 1a categoria quegli “enologi” che collaborano direttamente con il titolare dell’impresa o con il dirigente, nell’ipotesi di aziende prive di direttore e che provvedono, quindi, con autonomia di concezione e relativa responsabilità, a tutte le operazioni concernenti la produzione di vino o di altre bevande alcoliche.
2a categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati che, alle dirette di- pendenze del datore di lavoro o del dirigente o del direttore, senza auto- nomia di concezione, provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale dell’azienda, o di parte di essa, con corrispondente responsabilità tecnica e/o amministra- tiva e/o commerciale.
Profili
Capo reparto, Capo ufficio tecnico, commerciale, vendite, ammini- strativo.
Agente: l’impiegato che dispone, in riferimento al piano di coltiva- zione prestabilito, l’esecuzione dei relativi lavori da parte del personale dipendente; provvede, su autorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui, agli acquisti dei concimi, mangimi, sementi, etc., alle vendite dei pro- dotti, alla compravendita del bestiame; provvede altresì, su autorizzazio- ne del datore di lavoro o di chi per lui, all’assunzione e ai licenziamenti del personale operaio o dei coloni; che è incaricato della tenuta dei primi libri contabili.
Enologo: provvede a tutte le operazioni concernenti la produzione di vini o bevande alcoliche. Dispone e controlla le operazioni di pigia- tura, fermentazione, chiarificazione e correzione delle uve, dei mosti e delle vinacce stabilendo modalità e tempi dell’effettuazione dei travasi. Accerta, anche attraverso analisi di campioni, le caratteristiche relative alla gradazione alcolica, gusto, odore e colore di un dato vino o di una bevanda alcolica.
Progettista: responsabile della elaborazione e realizzazione di proget- ti di parchi e giardini.
Analista CED: l’impiegato che effettua le analisi e gli studi per in- dividuare e proporre soluzioni ai problemi dei vari comparti aziendali attraverso l’uso dell’elaborazione. Programma le risorse necessarie per le varie fasi, raccoglie dati circa le procedure e le prassi esistenti nelle aziende. Valuta le esigenze delle unità interessate e definisce, insieme con i responsabili delle singole funzioni, gli “input” e gli “ou- tput” del sistema informativo, nonché la forma, la periodicità e i sup- porti relativi.
Analista: l’impiegato che effettua le analisi dei terreni dell’azienda e/o quelle di laboratorio, riguardanti i prodotti agricoli e/o il controllo dei prodotti impiegati in azienda.
Ricercatore: l’impiegato che opera su programmi e/o progetti di ricer- ca agronomica dell’azienda, partecipando alla loro realizzazione.
Responsabile commerciale della programmazione, promozione e va- lorizzazione delle attività agrituristiche, in possesso di idoneo titolo di studio e/o di qualificazione professionale.
3a categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite e quindi senza autonomia di concezione e potere di iniziativa, esplicano mansioni nel ramo tecnico, amministra- tivo, commerciale, logistico in relazione alla loro specifica competen- za professionale e che rispondono ai superiori, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati.
Profili
Sottoagenti – contabili – impiegati amministrativi o commerciali – aiuto enologo – corrispondente in lingue estere.
Guida turistica, in possesso di abilitazione ai sensi delle vigenti dispo- sizioni legislative e regolamentari.
Impiegato addetto ai controlli di qualità, alla tracciabilità, rintraccia- bilità e origine dei prodotti.
4a categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati che, sotto la guida del da- tore di lavoro o dei loro superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di ope- razioni contabili, amministrative, commerciali e simili, nonché per il disbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti.
Profili
Addetti ai servizi amministrativi, commerciali o ai reparti – operatori CED – disegnatori tecnici – magazzinieri, anche di aziende vitivinicole, cioè gli impiegati cui è affidato il coordinamento delle attività del ma- gazzino, con la tenuta dei libri di carico e scarico e che rispondono della buona conservazione di merci, prodotti, macchine, utensili e di quant’al- tro occorrente ai bisogni dell’azienda; su disposizioni impartite diretta- mente dal datore di lavoro o da impiegati gerarchicamente superiori, provvedono alla ripartizione, distribuzione e spedizione di quanto loro affidato e alla relativa registrazione contabile/amministrativa.
5a categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati che esplicano mansio- ni non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministra- tiva e/o commerciale.
Profili
Addetti a semplici mansioni di segreteria – addetti alle spedizioni – terminalista CED addetto all’acquisizione dei dati.
6a categoria
Declaratoria
Appartengono a questa categoria gli impiegati che svolgono mansio- ni comuni proprie della loro qualifica.
Profili
Uscieri – fattorini – commessi.
***
L’impiegato deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico a essa corrispon- dente.
Qualora a causa di esigenze aziendali straordinarie di emergenza, l’impiegato sia adibito, in via non solo temporanea, ma eccezionale ed episodica, a mansioni di qualifica inferiore, conserverà i diritti e il tratta- mento economico della categoria cui appartiene.
Qualora l’impiegato sia adibito invece a mansioni di qualifica superio- re, acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge dette mansioni, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
L’impiegato acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo le mansioni proprie di detta qua- lifica per un periodo di due mesi.
La temporanea sostituzione di un dipendente appartenente alla qualifica superiore assente per malattia, infortunio, ferie, permesso e richiamo alle armi, non fa acquisire al sostituto il passaggio alla qualifica superiore, ma gli dà solo diritto, sin dall’inizio della sostituzione e per tutta la durata di essa, al trattamento economico corrispondente a detta qualifica superiore.
Xxxxx restando il potere attribuito alla contrattazione territoriale in
materia di classificazione del personale ai sensi dell’art. 66, lettera a) del presente contratto, eventuali profili professionali non espressamente individuati dal presente articolo o dai contratti territoriali saranno classi- ficati, in base all’attività svolte, nel rispetto delle declaratorie di ciascuna categoria.
TITOLO IV NORME SUI QUADRI
Art. 18 – Disciplina dei quadri
a) Definizione della figura dei quadri
In applicazione dell’art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, sono considerati quadri quei lavoratori che, operando alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di un dirigente, svolgono, con carattere di conti- nuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attua- zione degli obiettivi generali dell’impresa con discrezionalità di iniziativa nella gestione e/o nel coordinamento dell’attività aziendale.
Ciò premesso, appartengono alla categoria dei quadri quei lavorato- ri che, nell’ambito della 1a categoria degli impiegati agricoli, svolgono funzioni di coordinamento generale dell’attività aziendale, con autono- mia nei confronti del datore di lavoro.
Si riconosce, pertanto, la qualifica di quadro a quegli impiegati che assolvono funzioni di rappresentanza del datore di lavoro, con responsa- bilità di coordinamento ed organizzazione delle attività e del personale che svolge funzioni e compiti di rilievo.
A tali figure, come sopra individuate, si applica la disciplina legislativa sull’orario di lavoro prevista per il personale direttivo.
b) Indennità di funzione
Alla categoria dei quadri, come individuata nella precedente lettera a), spetta, con decorrenza dal 1° giugno 2008, una indennità mensile pari a 185 euro, da corrispondersi per 14 mensilità.
c) Variazione e mansioni di qualifica
In base all’art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, nel caso di
svolgimento delle mansioni di quadro da parte di lavoratori di livello inferiore che non sia avvenuta per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione della qualifica di “quadro” diventa definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi.
d) Responsabilità civile verso terzi
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio cari- co, i propri dipendenti dell’area quadri, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali3.
A tal riguardo lo stesso datore di lavoro dovrà stipulare una polizza assicurativa entro un mese dalla stesura del nuovo CCNL, i cui massimali e le correlative quote di premi a carico della azienda saranno formalizza- te in apposito separato accordo tra le parti.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano a formalizzare l’accordo di cui alla lettera d) del presente articolo entro il 31 dicembre 2008.
3) La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi (art. 5, legge 13 maggio 1985, n. 190).
TITOLO V
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Art. 19 – Orario di lavoro
Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l’orario ordinario di lavoro è sta- bilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs. n.66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a do- dici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma prece- dente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale.
La suddivisione dell’orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, oppure in cinque giorni e mezzo, in relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da talune figure impiegatizie.
La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro stra- ordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.
Art. 20 – Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro di cui all’art. 19;
b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nei pe- riodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei periodi in cui è in vigore l’ora legale;
c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 22.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell’azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta e autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta; deve essere registrato in contabilità e pagato all’atto della corresponsione della retribuzione, nello stesso mese nel quale è stato eseguito.
Le percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della re- tribuzione indicati al 1° comma dell’art. 28, sono le seguenti:
a) lavoro straordinario 30%
b) lavoro notturno 50%
c) lavoro festivo 50%
d) lavoro straordinario festivo 60%
e) lavoro festivo notturno 65%
Xxxxx rimanendo quanto disposto dai commi precedenti, conside- rato, tuttavia, che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento del- la prestazione lavorativa, specie in determinati periodi dell’anno, non consente l’osservanza dell’orario di lavoro nei termini e modi previsti dall’art. 19 del presente contratto, è demandata alla contrattazione ter- ritoriale la possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispet- tivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, nel mese di aprile od al termine degli anzidetti periodi dell’anno.
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straor- dinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste,
maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle presta- zioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibil- mente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione terri- toriale (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.
Art. 21 – Riposo settimanale
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecuti- ve, di norma in coincidenza con la domenica.
Se per esigenza dell’azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana. Nel caso di lavoro prestato di domenica, all’impiegato spetta la sola maggiorazione prevista dall’art. 20 per il lavoro festivo.
Ove nella domenica l’impiegato effettuasse ore straordinarie o not- turne, verranno corrisposte le rispettive percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario festivo e per il lavoro festivo notturno.
Art. 22 – Giorni festivi - festività nazionali e infrasettimanali
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:
a) Festività nazionali:
− il 25 aprile – Anniversario della liberazione;
− il 1° maggio – Festa del lavoro;
− il 2 giugno – Anniversario della Fondazione della Repubblica;
− il 4 novembre – Giorno dell’unità nazionale.
b) Festività infrasettimanali:
− il primo dell’anno;
− il 6 gennaio – giorno dell’Epifania;
− il giorno di lunedì dopo Pasqua;
− il 15 agosto – giorno dell’Assunzione della Beata Xxxxxxx Xxxxx;
− il 1° novembre – Ognissanti;
− l’8 dicembre – giorno dell’Immacolata Concezione;
− il 25 dicembre – giorno di Natale;
− il 26 dicembre – Santo Stefano;
− festa del Patrono del luogo.
Tuttavia, anche in dette ricorrenze il personale appartenente alla 1a, 2a, 3a categoria deve assicurare lo svolgimento di quelle attività aziendali strettamente indispensabili.
Per il trattamento economico da praticarsi agli impiegati nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e cioè:
1) agli impiegati che prestano la loro opera nelle festività nazionali in- dicate alla lettera a) è dovuta, oltre alla normale retribuzione glo- bale giornaliera compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domeni- ca, spetterà agli impiegati una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera;
2) agli impiegati che prestano la loro opera nelle festività infrasettima- nali, indicate alla lettera b), anche se dette festività cadono di dome- nica, è dovuta, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavo- ro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
A seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi ed a parziale modifica del punto 7 del Protocollo di intesa del 31.5.1977, sul contenimento del costo del lavoro per impiegati agri-
coli, tenuto presente il d.p.r. 28.12.1985 n. 792, il trattamento per le “ex giornate festive” sarà il seguente:
a) per la festività nazionale del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamen- to previsto dalla citata legge n. 90 del 31/3/1954 per il caso di feste nazionali coincidenti con la domenica come stabilito dal precedente 3°comma, punto 1). Pertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti;
b) per le 4 giornate ex festive (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domi- ni, SS. Xxxxxx e Xxxxx) che diventano lavorative a tutti gli effetti, agli impiegati agricoli che prestano la loro opera in tali giornate, sempre che le esigenze dell’azienda lo consentano, saranno riconosciute al- trettante giornate di riposo compensativo, la cui data di godimento sarà concordata tra le parti, datore di lavoro ed impiegato, preferibil- mente in via continuativa.
In alternativa ed in sostituzione delle giornate di riposo compensati- vo, la prestazione di lavoro effettuata nelle predette festività soppresse, potrà essere compensata, per tutte le quattro giornate o per alcune di esse, con la corresponsione, in aggiunta alla normale retribuzione men- sile contrattualmente dovuta, di una ulteriore giornata di paga, pari ad 1/26 della retribuzione mensile.
Art. 23 – Ferie
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso la stes- sa azienda – compreso il primo – a un periodo di ferie retribuite di giorni 30 lavorativi, fermo rimanendo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 19.
Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, il congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri casi motivati non sono computabili nelle ferie. Il periodo di ferie deve essere concordato tra le parti tenendo conto delle esigenze della azienda e delle indicazioni dell’impiegato.
Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esi- genze dell’azienda lo impongano, il datore di lavoro e l’impiegato pos- sono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a giorni 15. È facoltà dell’impiegato scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento.
Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di diffe- rire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all’im- piegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell’anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L’impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell’art. 28.
Nel caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al pe- riodo di ferie, ma prima del godimento di esse, l’impiegato ha diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute.
Qualora l’impiegato, al momento della cessazione del rapporto, non abbia maturato il diritto al periodo completo di ferie, gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di servizio pre- stati nell’anno.
In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 19 commi 2 e 3, nonché negli altri casi di orario variabile, il computo delle ferie può essere rap- portato a ore.
Art. 24 – Permessi
L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto a un permesso straor- dinario di 18 giorni con retribuzione normale.
L’impiegato ha altresì diritto a permessi retribuiti pari a giorni 3 per motivi familiari o per altri casi. I predetti permessi possono essere goduti anche in modo frazionato.
In occasione della nascita, dell’adozione internazionale o dell’affida- mento pre-adottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo pre- adottivo) è riconosciuto all’impiegato un giorno di permesso retribuito.
Durante tali permessi l’impiegato è considerato a ogni effetto in at- tività di servizio.
Art. 25 – Congedi parentali
In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e i relativi regolamenti attuativi (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.32, comma 1, del citato Testo Unico, il genitore è tenuto a presentare, al- meno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulte- riore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive.
Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
Art. 26 – Permessi per la frequenza a corsi di studio Formazione continua
Gli impiegati che, al fine di migliorare la propria professionalità, in relazione all’attività dell’azienda, intendono frequentare corsi di studio e di aggiornamento professionale, presso organismi accreditati dalle re- gioni, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di
usufruire di permessi retribuiti nella misura massima di 200 ore, da uti- lizzare nell’arco di un triennio o di un solo anno.
In caso di partecipazione a corsi di formazione continua concordati tra le parti sociali ai sensi dell’art. 6 della legge 53/2000 e quelli approva- ti dal Fondo per la formazione continua in agricoltura di cui all’art. 118 della legge 388/2000, l’impiegato potrà usufruire dei relativi congedi, utilizzando in primo luogo il monte ore di cui al comma precedente.
Compatibilmente con le esigenze aziendali e purché sia assicurato comunque il normale andamento dell’attività aziendale, il numero degli impiegati di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare a detti corsi non potrà superare, nello stesso momento, il nu- mero di uno per quelle aziende che hanno sino a 10 impiegati ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 impiegati, con l’arrotondamento delle frazioni all’unità superiore.
Per ottenere i permessi di partecipazione a detti corsi, gli impiegati dovranno fornire al titolare dell’azienda o a chi per lui un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con l’indica- zione delle ore relative.
Nell’ipotesi che il corso sia effettuato fuori orario di lavoro, il datore di lavoro è tenuto al pagamento del corso stesso, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta rilasciata dall’istituto od organismo interessato.
Tale pagamento a carico del datore di lavoro non dovrà superare complessivamente l’ammontare pari a 40 ore dello stipendio mensile dell’impiegato, mentre lo stesso dipendente, durante il medesimo anno, non potrà usufruire di ulteriori permessi per la frequenza ai corsi previsti dal 1° comma del presente articolo.
Art. 27 – Congedi per la formazione
In materia di congedi per la formazione si applicano le vigenti dispo- sizioni di legge (art. 5, legge 53/2000).
Per l’esercizio del relativo diritto il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di du- rata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
Il datore di lavoro valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differi- mento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
Compatibilmente con le esigenze aziendali e purché sia assicurato comunque il normale andamento dell’attività aziendale, il numero degli impiegati di ogni singola azienda che può beneficiare dei congedi non potrà superare, nello stesso momento, il numero di 1 per quelle aziende che hanno sino a 10 impiegati ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 impiegati, con l’arrotondamento delle frazioni all’unità supe- riore.
TITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 28 – Retribuzione
La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta:
− Minimo di stipendio-base mensile (art. 66)
− Indennità di contingenza (art. 30)
− Elemento distinto della retribuzione (EDR)
− Minimo di stipendio integrativo
− Aumenti periodici di anzianità (art. 31)
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169.
L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al primo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria.
Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente articolo.
Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 17 del presente contratto è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (EDR)
d) Minimo di stipendio integrativo
Aumenti degli stipendi contrattuali
Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicem- bre 2011, previsti per ciascuna categoria di impiegati, rinnovati in appli- cazione del CCNL 4 giugno 2008, sono incrementati a decorrere dal 1° dicembre 2012 del 2,6 per cento e a decorrere dal 1° settembre 2013 del 2,9 per cento.
Minimi nazionali di stipendio mensile
I minimi nazionali di stipendio mensile conglobato4 per le diverse categorie di impiegati, comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono riportati nella tabella n.° 1.
I contratti territoriali non possono definire, per ciascuna categoria di impiegati, stipendi contrattuali inferiori ai suddetti minimi, salvo quanto è previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del presente CCNL.
I minimi di cui alla tabella 1 trovano applicazione nei contratti terri- toriali stipulati in applicazione del CCNL 4 giugno 2008, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1° gennaio 2015; per gli altri contratti territoriali dal 1° dicembre 2012 (vedi norma transitoria).
In sede di rinnovo quadriennale, il Contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all’articolo 2 e di una valutazione sull’andamento dell’infla- zione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi nazionali di stipen- dio mensile di cui al primo comma del presente titolo (vedi Tab. 1) non- ché gli incrementi da applicarsi a tutti gli stipendi contrattuali definiti dai contratti territoriali per ciascuna categoria di impiegati. Per i contratti territoriali non rinnovati è fatta salva “l’indennità di vacanza contrattua- le” in vigore al livello territoriale interessato.
4) “A decorrere dal 1° gennaio 2009, nella determinazione dello stipendio contrattuale mensile, le parti procederanno a conglobare il minimo di stipendio base mensile, l’indennità di contingenza e l’EDR” (Cfr. Verbale di Accordo 4.6.2008).
Norma transitoria
Nei contratti territoriali non rinnovati secondo le disposizioni del CCNL 4 giugno 2008, fermo restando i minimi di stipendio integrativo in vigore, i minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie di impiegati, si applicano a decorrere dal 1° dicem- bre 2012.
Tabella 1
Categorie | Minimi nazionali di stipendio mensile conglobato a decorrere dal 1/12/2012 |
1° | 1.410,96 |
2° | 1.289,37 |
3° | 1.186,05 |
4° | 1.117,49 |
5° | 1.069,53 |
6° | 1.018,20 |
Art. 29 – Cointeressenza
Al fine del maggiore incremento della produzione, di un più ele- vato rendimento dell’azienda e di una concreta collaborazione tra datori di lavoro ed impiegati appartenenti alle categorie direttive o addetti alle colture ed agli allevamenti, potrà essere convenuto, in tutto o in parte, il sistema di retribuzione a cointeressenza. I criteri della cointeressenza devono essere stabiliti d’accordo tra datore di lavoro ed impiegati e dovranno risultare dal contratto individuale o da altro documento scritto. In ogni caso, però, lo stipendio totale an- nuo spettante all’impiegato non può essere inferiore a quello previsto dal Contratto nazionale e dai contratti territoriali per la categoria alla quale l’impiegato appartiene.
Art. 30 – Ex scala mobile
In materia di indennità di contingenza, valgono le norme di cui alla legge 26 febbraio 1986 n. 38 e alla legge 13 luglio 1990 n. 191 e suc- cessive modifiche ed integrazioni (Accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992).
Per gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale presso un’u- nica azienda o presso più aziende, il valore unitario giornaliero od uni- tario orario dell’indennità di contingenza, sarà determinato dividendo, rispettivamente, per 26 e per 169 il valore della indennità di contingenza mensile spettante alla corrispondente categoria di impiegati a tempo pieno.
In ogni caso a tali impiegati non potrà essere corrisposto, a titolo di indennità di contingenza, un importo superiore a quello spettante alla corrispondente categoria a tempo pieno.
Art. 31 – Aumenti periodici per anzianità di servizio
L’impiegato, per l’anzianità di servizio prestato presso la stessa azien- da, ha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra fissa.
A partire dal 1° gennaio 1986 l’importo degli aumenti periodici per anzianità è fissato per ogni categoria di impiegati e valevole per tutto il territorio nazionale, nelle seguenti misure:
− 1a Categoria | € 33,05 |
− 2a Categoria | € 29,44 |
− 3a Categoria | € 26,86 |
− 4a Categoria | € 24,79 |
− 5a Categoria | € 23,76 |
− 6a Categoria | € 22,21 |
La misura di tali aumenti periodici si applicherà, sempre con decor- renza dal 1° gennaio 1986, per gli aumenti periodici che matureranno successivamente a tale data.
L’importo degli aumenti periodici per anzianità determinati dai con- tratti integrativi regionali o provinciali secondo le norme del CCNL del 26 gennaio 1982, restano validi per gli aumenti periodici maturati alla data del 31 dicembre 1985.
Gli aumenti periodici per anzianità sono stabiliti nel numero massimo di dodici e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
L’impiegato, nel caso di passaggio ad una categoria superiore, con- serverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione.
Tale rivalutazione per gli aumenti periodici maturati sino alla data del 31 dicembre 1985, sarà effettuata sulla base dell’importo già previsto dai contratti integrativi.
Per gli aumenti periodici maturati successivamente a tale data e limi- tatamente ad essi, la rivalutazione sarà effettuata sulla base del nuovo importo fissato dal presente Contratto.
In tale ipotesi l’impiegato avrà altresì diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino a raggiungere il numero massimo maturabile sopra stabilito.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di cate- goria, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico per anzianità.
Art. 32 – Tredicesima e quattordicesima mensilità
Gli impiegati agricoli hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a
mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di dicembre e agosto5.
La 13a mensilità deve essere corrisposta all’impiegato entro il 15 di- cembre, mentre la 14a mensilità entro il 10 agosto; dette mensilità ag- giuntive sono frazionabili in dodicesimi nell’ipotesi di inizio o di cessazio- ne del rapporto nel corso dell’anno.
In quest’ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette men- silità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.
La corresponsione dei dodicesimi di tale mensilità compete anche nel caso di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
Art. 33 – Indennità di cassa
Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere con responsa- bilità del movimento di cassa e relativo rischio è riconosciuta, per tale rischio contabile - amministrativo, a decorrere dal 1° giugno 2008, una indennità mensile nella misura di € 45,00.
Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansio- ne in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansioni purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occa- sionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro.
L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non è frazionabile.
Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.
L’impiegato portavalori di somme di denaro in contanti, deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di tale trasporto.
5) Per gli impiegati che risiedono in azienda, sull’importo della 13a e 14a mensilità non debbono essere effettuate le trattenute relative all’alloggio ed annessi.
Art. 34 – Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mez- zo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso che dovrà essere determinato dai contratti territoriali, tenuto conto del tipo di mezzo e delle tariffe dell’Automobile Club Italiano (ACI) per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo.
Tale compenso dovrà essere aggiornato in presenza di variazioni delle anzidette tariffe ACI.
I contratti territoriali dovranno, altresì, individuare i particolari tipi di aziende e le particolari figure impiegatizie alle quali, tenuto conto dell’importanza particolare delle mansioni espletate, è dovuto un rim- borso spese, nel caso di uso di un proprio mezzo di trasporto per rag- giungere l’azienda.
L’anzidetto rimborso sarà pari ad un quinto del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore alla distanza tra il centro amministrativo del Comune (sede della casa comu- nale) o del nucleo abitato della frazione comunale sul cui territorio si trova l’azienda ed il centro aziendale od il luogo abituale di lavoro.
Qualora il tragitto tra il Comune di residenza dell’impiegato ed il cen- tro aziendale od il luogo di abituale lavoro sia assicurato da un servizio di trasporto pubblico, tale rimborso sarà commisurato al costo del relativo abbonamento mensile.
L’importo di detti rimborsi deve essere calcolato per un solo percorso di andata e ritorno per ogni giornata di effettivo lavoro.
Tra datore di lavoro e singoli impiegati è possibile concordare un rim- borso forfettario delle spese per il mezzo di trasporto.
Il rimborso per il mezzo di trasporto non è dovuto nel caso che il datore di lavoro metta a disposizione degli impiegati aventi diritto un proprio mezzo di trasporto.
Analogamente, non è dovuto alcun rimborso spese per il titolo anzi- detto nel caso di impiegati che avendo convenuto di abitare nell’alloggio aziendale abbiano volontariamente lasciato tale alloggio.
Nell’ipotesi in cui l’abitazione fornita dall’azienda non rispondesse alle esigenze igienico-sanitarie, è demandato ai contratti territoriali sta- bilire una particolare indennità a favore dell’impiegato che per dette ragioni fosse costretto ad alloggiare fuori azienda. In tal caso tale inden- nità si considera comprensiva anche di quella per il mezzo di trasporto per raggiungere l’azienda.
Art. 35 – Trasferte
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dall’impiega- to per ragioni inerenti al servizio previa documentazione ove possibile, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
Sul solo importo delle spese di vitto ed alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 25 per cento, a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili.
Sono ammesse le forfetizzazioni (vedi art. 66, lett. “i”).
TITOLO VII
PREVIDENZA, ASSISTENZA E TUTELA DELLA SALUTE
Art. 36 – Malattia ed infortunio
Nei casi di infortunio o di malattia l’impiegato ha diritto alla conser- vazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi.
Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di ma- lattia professionale riconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae di altri 12 mesi.
Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di pro- cedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso l’impiegato ha diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente contratto.
Tenuto conto della produzione e della conseguente necessità del con- tinuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’impiegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non sarà conservato il posto.
In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infor- tunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente.
L’impiegato avrà, però, diritto al trattamento economico, nonché all’alloggio per i periodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 48 e 51.
L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro tre giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giu- stificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata.
In ogni caso, l’impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico.
Malattia
L’impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento economico:
Anni di anzianità presso l'azienda | Corresponsione stipendio mensile fino a mesi | Corresponsione mezzo stipendio mensile fino a mesi |
a) inferiore a 5 anni | 3 | 3 |
b) da 5 a 10 anni | 5 | 5 |
c) oltre i 10 anni | 6 | 6 |
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella prece- dente, i periodi di sospensione per malattia si sommano quando si ve- rificano nell’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.
Infortunio
L’impiegato in stato di infortunio avrà diritto al seguente trattamento economico:
Anni di anzianità presso l'azienda | Corresponsione stipendio mensile fino a mesi | Corresponsione mezzo stipendio mensile fino a mesi |
a) inferiore a 5 anni | 3 | 3 |
b) da 5 a 10 anni | 5 | 5 |
c) oltre i 10 anni | 6 | 6 |
Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella prece- dente, i periodi di sospensione per infortunio si sommano quando si verificano nell’arco di tempo di 12 mesi, mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per infortunio verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.
A seguito di quanto stabilito dal nuovo regolamento ENPAIA del- le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni, a decorrere dal 1° gennaio 1985 il trattamento economico spettante all’impiegato in stato di infortunio previsto dal precedente punto B), è sostituito dal seguente:
1) dal 1° al 3° giorno di assenza, l’onere della indennità giornaliera è interamente a carico del datore di lavoro;
2) dal 4° al 90° giorno di assenza, l’indennità giornaliera è per l’80% a carico del Fondo ENPAIA e per il restante 20% a carico del datore di lavoro;
3) dal 91° giorno di assenza sino alla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto, l’indennità giornaliera è interamente a cari- co del Fondo ENPAIA.
In base all’art. 8 del nuovo Regolamento Infortuni ENPAIA, la mi- sura dell’indennità giornaliera si determina in ragione di un ventise- iesimo della retribuzione del mese in cui si è verificato l’evento, con l’esclusione degli eventuali emolumenti corrisposti a titolo di straor- dinario e l’aggiunta dei ratei delle mensilità aggiuntive, nonché di ogni aumento automatico derivante dall’applicazione della contrat- tazione collettiva.
Nelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3), il trattamento economico spettan- te all’impiegato, per la parte dovuta al Fondo ENPAIA, è anticipata dal datore di lavoro.
L’impiegato, però, non appena ottenuta l’indennità del Fondo ENPAIA, è obbligato a restituire tempestivamente al datore di lavoro l’importo da questi anticipato.
Art. 37 – Previdenza e assistenza – Tutela della maternità –
Assegni familiari
a) ENPAIA
I datori di lavoro di cui all’art. 1 del presente Contratto sono tenuti ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipendenti alla Fondazione Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) che ha sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx 00, per le seguenti forme di assicurazione e di previdenza:
1) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali;
2) trattamento di previdenza (rischio morte e quota a risparmio);
3) fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto.
La denuncia di assunzione, anche nel caso di assunzione con periodo di prova e di tirocinio, deve essere inviata all’ENPAIA entro 15 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro e deve contenere le generalità com- plete dell’impiegato, la descrizione dettagliata delle mansioni affidate, la qualifica attribuita, nonché la retribuzione lorda di cui all’art. 28 del presente contratto.
Le variazioni che intervengono nella qualifica e nella retribuzione de- vono essere denunciate dal datore di lavoro entro un mese dal loro ve- rificarsi.
I datori di lavoro sono tenuti a versare all’ENPAIA i contributi stabiliti dalla legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico degli impiegati.
La parte di contributo a carico degli impiegati è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione degli stessi impiegati.
I contributi sono calcolati dall’Ente in base alla retribuzione lorda an- zidetta e, comunque, in base ad una retribuzione non inferiore a quella minima contrattuale e devono essere versati all’Ente nei modi e nei ter- mini di cui alla legge sopra menzionata.
b) INPS
I datori di lavoro – in base alla legislazione vigente – debbono altre- sì procedere all’iscrizione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – sede provinciale – degli impiegati dipendenti per le forme di assicurazione e di previdenza sociale stabilite dalla normativa vigente.
I datori di lavoro debbono, previa domanda da inoltrare all’INPS, su apposito modulo, provvedere:
− a versare i contributi base e percentuali per l’assicurazione invalidità e vecchiaia e superstiti e per altre forme assicurative e previdenziali, commisurati alla retribuzione globale effettivamente corrisposta e, comunque, nel rispetto dei minimali di retribuzione imponibile stabi- liti per legge.
Il versamento di tali contributi deve essere effettuato nei termini e nei modi di legge.
Per la Cassa integrazione valgono le norme della legge n. 223 del 1991.
c) Tutela della maternità
A decorrere dal 1° dicembre 2012 il datore di lavoro è tenuto ad inte- grare l’indennità riconosciuta dall’INPS nel periodo di astensione obbli- gatoria fino al raggiungimento del 100 per cento della retribuzione alla quale la lavoratrice/il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale prestazione.
Art. 38 – Previdenza ed assistenza per i rapporti a tempo parziale
Gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale debbono essere iscritti all’ENPAIA e all’INPS a cura dei datori di lavoro dai quali dipen- dono.
La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti, è quella prevista dal 4° comma dell’art. 1 del decreto legge 9/10/1989 n. 338, convertito con modifiche nella legge 7/12/1989, n. 389.
Per gli assegni familiari valgono le disposizioni di cui all’art. 9, c. 2, del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.
Il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali deve essere effettuato nei modi e termini di legge.
Art. 39 – Fondo Sanitario Impiegati Agricoli
Le parti firmatarie del presente contratto hanno istituito un Fondo per la erogazione delle prestazioni integrative sanitarie denominato Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (FIA Sanitario).
Sono iscritti al Fondo, salvo rinuncia scritta, tutti i quadri e gli impie- gati ai quali si applica il presente contratto.
La rinuncia deve essere inviata al Fondo e al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di assunzione.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo del datore di lavoro per l’iscrizione al Fondo, è di euro 420,00 complessivi annui.
Dalla medesima data il dipendente contribuisce al Fondo con una quota di euro 100,00 annui, anche per le spese di gestione e di sviluppo del Fondo medesimo.
Fino al 31 dicembre 2008 restano ferme le quote di contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore fissate rispettivamente in euro 361,52 annui e in euro 51,65 annui.
Il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dell’intera contribu- zione dovuta annualmente al Fondo, in due rate di pari importo, di cui
la prima entro il 10 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno, trattenendo semestralmente sulla retribuzione del dipendente la quota contributiva anticipata per il medesimo.
Le modalità dell’iscrizione e quelle relative alla erogazione delle pre- stazioni ed alla loro natura sono disciplinate dal regolamento redatto a cura del Fondo.
Impegno a verbale
Le parti entro il termine di decorrenza delle nuove quote di contribuzione (1° gennaio 2009) si impegnano ad effettuare un’analisi approfondita dell’an- damento del Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (FIA Sanitario) con particolare riferimento al numero degli iscritti, alle quote di contribuzione, alle prestazio- ni e alla gestione, per assumere le conseguenti iniziative finalizzate a realizza- re uno strutturale equilibrio finanziario ed economico del Fondo stesso.
Art. 40 – Fondo di previdenza complementare
Il Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e affini è Agrifondo.
Possono iscriversi ad Agrifondo tutti i quadri e gli impiegati cui si applica il presente CCNL.
La contribuzione ad Agrifondo è fissata nella misura del 1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e del 1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del lavoratore (Allegato “D”, Accordo del 25 gennaio 2010).
Art. 41 – Tutela della salute
Agli impiegati si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e gli accordi collettivi stipulati dalle parti (Allegato “E”, Verbale di Accordo 18 dicembre 1996).
Art. 42 – Lavoratori tossicodipendenti
Ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, l’impie- gato agricolo a tempo indeterminato a cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende seguire programmi di terapia e riabilitazione presso servizi sanitari preposti e altre strutture riabi- litative iscritte negli appositi albi, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario alla riabilitazione e comun- que per un periodo non superiore a tre anni.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di assenza dal lavoro è tenuto a presentare al datore di lavoro la documenta- zione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma ai sensi dell’art. 122 del citato Testo Unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodi- cità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto qualora l’impiegato interrompa volontariamente il programma di terapia e riabilitazione nonché non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della terapia o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.
Gli impiegati agricoli a tempo indeterminato che abbiano familia- ri conviventi in stato di tossicodipendenza, possono usufruire, pre- via richiesta scritta e compatibilmente con le esigenze aziendali, di un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi anche non conse- cutivi per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare, qualora il servizio per la tossicodipendenza ne attesti la necessità.
Durante i suddetti periodi di assenza o di aspettativa non decor- rerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
TITOLO VIII
SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LICENZIAMENTO
Art. 43 – Richiamo alle armi
In caso di richiamo alle armi il datore di lavoro conserverà il posto all’impiegato e gli corrisponderà per il periodo di tre mesi un’indennità mensile pari allo stipendio in danaro. Limitatamente a tale periodo di tempo, il datore di lavoro è tenuto a mantenere alla famiglia dell’im- piegato, l’alloggio, la corresponsione dei generi in natura, nonché le concessioni godute all’atto del richiamo, in quanto facenti parte dello stipendio, oppure a corrispondere un compenso equivalente nel caso che detto trattamento non sia possibile per le esigenze della sostituzio- ne. L’impiegato richiamato per esigenze militari di carattere eccezionale gode del particolare trattamento giuridico ed economico contemplato dalle leggi speciali.
I periodi di richiamo di cui sopra saranno computati agli effetti dell’anzianità di servizio.
Art. 44 – Cessione e trapasso di azienda
La cessione o il trapasso dell’azienda non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’impiegato conserva, nei confronti del nuovo titolare, tutti i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto.
L’impiegato che non accetti il passaggio alle dipendenze del nuovo titolare ha diritto al trattamento previsto per il caso di dimissioni.
Art. 45 – Trasferimenti
Nel caso di trasferimento dell’impiegato, in via definitiva, da un’a- zienda all’altra dello stesso datore di lavoro, l’impiegato ha diritto al rim- borso, previa documentazione, delle spese sostenute per il trasferimento della sua famiglia e del mobilio, maggiorato del 15 per cento.
Il trasferimento deve essere comunicato all’impiegato a mezzo di let- tera raccomandata A.R. con l’indicazione dei motivi che lo hanno deter- minato.
Tale comunicazione deve essere effettuata all’impiegato con un preav- viso di quattro mesi, rispetto alla data dell’effettivo trasferimento, qualora la località dell’azienda o dell’unità produttiva in cui l’impiegato sarà trasfe- rito si trovi ad una distanza di almeno 500 Km. da quella di provenienza. Il preavviso sarà, invece, di due mesi, se la distanza è inferiore ai 500 Km.
L’impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto al riconosci- mento dell’indennità sostitutiva del periodo di preavviso e del tratta- mento di fine rapporto.
Art. 46 – Aspettativa
Nelle aziende con oltre 3 impiegati può essere concessa all’impiegato, non in periodo di prova, che ne faccia motivata richiesta e sempre che ciò non porti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo di aspettativa da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.
Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, né decorre l’anziani- tà agli effetti degli artt. 31, 48 e 51 del presente contratto.
Nello stesso momento, nell’ambito della stessa azienda, può benefi- ciare dell’aspettativa un solo impiegato.
Il datore di lavoro darà comunicazione scritta all’impiegato sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiesta.
Nell’arco di un quinquennio non può essere richiesto dallo stesso impiegato un periodo di aspettativa che complessivamente superi i sei mesi.
Per quanto riguarda l’aspettativa di impiegati chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, si applicano le disposizioni dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 47 – Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza da parte dell’impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) censura scritta;
c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di 4 ore di re- tribuzione;
d) sospensione dal servizio e dall’assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni.
Nei casi di cui alle lettere b), c), e d) il datore di lavoro non può adot- tare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell’impiegato senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
L’addebito deve essere contestato dal datore di lavoro entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto che vi ha dato causa.
L’impiegato potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazio- ne sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Tali provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi dieci giorni dalla contestazione dell’addebito.
Avverso tali provvedimenti l’impiegato potrà, entro 20 giorni dalla
comunicazione degli stessi, ricorrere alla propria organizzazione sinda- cale per il tentativo di amichevole componimento.
È fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni azione per il risar- cimento dei danni arrecati dall’impiegato.
Art. 48 – Preavviso di risoluzione del rapporto
La risoluzione del rapporto di impiego per il personale assunto a tem- po indeterminato, tanto nel caso di licenziamento quanto nel caso di dimissioni e salvo le ipotesi di giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, dall’una all’altra parte, nei seguenti termini.
In caso di licenziamento
Per gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria
a) 2 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
b) 4 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
c) 6 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
d) 9 mesi per anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni;
e) 12 mesi per anzianità di servizio oltre 15 anni.
Per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria
a) 1 mese per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
b) 3 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
c) 5 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
d) 7 mesi per anzianità di servizio dai 10 ai 15 anni;
e) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
Per il personale assunto a decorrere dal 1° dicembre 2012 Per gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria
a) 2 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
b) 4 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
c) 6 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
d) 9 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni Per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria
a) 1 mese per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
b) 3 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
c) 5 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
d) 7 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni.
In caso di dimissioni
a) 2 mesi per l’impiegato di 1a, 2a e 3a categoria;
b) 1 mese per l’impiegato di 4a, 5a e 6a categoria.
I termini di preavviso decorrono, in ogni caso, dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
In caso di mancato preavviso è dovuta, dall’una all’altra parte, una in- dennità sostitutiva pari all’importo della retribuzione globale corrispon- dente al periodo di omesso preavviso.
Ai sensi dell’art. 2118 c.c., la stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del dipendente.
Durante il periodo del preavviso, anche se sostituito dalla relativa in- dennità, permangono tutte le disposizioni economiche e normative pre- viste dalle leggi e dai contratti collettivi in vigore.
La indennità sostitutiva del preavviso va considerata ai fini del tratta- mento di fine rapporto.
Nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga per accordo delle parti che ne convengano la immediata cessazione, viene meno l’obbligo del reciproco preavviso e della relativa indennità sostitu- tiva.
Ove l’impiegato rinunci in tutto od in parte ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all’indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato.
Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, l’im- piegato dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando in tal caso al dipendente la corrispondente indennità sostitutiva.
Nel caso di licenziamento e di corresponsione dell’indennità sosti- tutiva del preavviso, è facoltà dell’impiegato di continuare ad usufruire dell’alloggio in azienda per un periodo massimo di due mesi dalla data di notifica della intimazione del licenziamento.
Durante il periodo di preavviso nel caso di licenziamento, il datore di lavoro, tenute presenti le esigenze di servizio, concederà all’impiegato adeguati permessi per la ricerca di altra occupazione. Tali permessi do- vranno essere concessi nei giorni richiesti dall’impiegato.
Art. 49 – Disciplina dei licenziamenti individuali
Nel rapporto individuale di lavoro degli impiegati agricoli a tempo inde- terminato, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale, il licenziamento de- gli impiegati agricoli può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo, in base all’art. 2119 del c.c. ed alle leggi n. 604/1966, n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 108/90, secondo la disciplina che segue:
Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rappor- to senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio:
1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
2) il danneggiamento di beni o colture dell’azienda dovuto a dolo o colpa grave;
3) il furto in azienda;
4) l’esecuzione senza permesso nell’azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l’impiego di materiale dell’azienda.
Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impiegato ov- vero da ragioni inerenti l’attività produttiva, la organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.
Costituiscono giustificato motivo, ad esempio:
1) la insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
2) le ripetute assenze non giustificate;
3) la trasformazione dell’azienda con modifica degli indirizzi colturali o tecnici che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro con le mansioni sino ad allora svolte dall’impiegato;
4) la cessazione dell’attività aziendale o la cessazione dell’attività agri- cola per fine contratto di gestione d’impresa;
5) la consistente riduzione dell’attività aziendale, salvo il caso di utilizza- zione dell’impiegato in altre mansioni dallo stesso accettate.
Nel licenziamento per giustificato motivo l’impiegato ha diritto al preavviso di cui all’art. 47 o, in mancanza, all’indennità sostitutiva dello stesso.
Il licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustifi- cato motivo, deve essere motivato e comunicato al dipendente a mezzo lettera raccomandata.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, comma 2 della cit. leg- ge n. 108/1990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli impiegati aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che questi impiegati non ab-
biano esercitato l’opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1982 n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26.2.1982 n. 54.
Nel caso di liquidazione di società, di cooperative, ecc. di regola l’im- piegato viene trattenuto in servizio sino al termine della liquidazione stessa.
Il licenziamento deve essere, contestualmente, comunicato all’ENPAIA.
Art. 50 – Dimissioni
L’impiegato può recedere dal rapporto di lavoro, dandone preavviso al datore di lavoro, a mezzo di lettera raccomandata, nei termini stabiliti dall’art. 48.
Costituiscono giusta causa di dimissioni, senza preavviso da parte dell’impiegato:
− riduzione arbitraria dello stipendio, mancata corresponsione dello sti- pendio contrattuale o ritardato pagamento per oltre tre mesi;
− modifica della pattuizione del contratto individuale non concordata con l’impiegato.
Nel caso di dimissioni per giusta causa l’impiegato ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del periodo di preavviso.
Le dimissioni devono essere, contestualmente, comunicate all’ENPAIA.
Art. 51 – Trattamento di fine rapporto
All’impiegato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il trattamento di fine rapporto, previsto dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.
L’anzidetta disciplina si applica a partire dal 1° giugno 1982, data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui norme in materia di trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità degli artt. 31, 32 e 33 del CCNL per gli impiegati agricoli del 26 gennaio 1982.
Alla corresponsione del trattamento di fine rapporto provvede l’ENPAIA con le modalità ed i limiti stabiliti dal “Regolamento del fondo per il trattamento di fine rapporto”.
Art. 52 – Indennità in caso di morte
In caso di morte dell’impiegato, le indennità ed il trattamento dovuto per la risoluzione del rapporto di lavoro, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 2118 del c.c., devono essere corrisposti, a nor- ma dell’art. 2122 c.c., al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell’impie- gato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
Art. 53 – Anzianità convenzionale
Agli impiegati i quali si trovino nelle condizioni qui appresso precisa- te, sempre che non abbiano goduto presso altre aziende delle conces- sioni che col presente articolo vengono disposte, l’anzianità di servizio agli effetti della maturazione degli aumenti periodici di anzianità6 e del preavviso verrà maggiorata convenzionalmente nella misura che per cia- scun caso qui appresso si precisa:
1) decorati al valore dell’Ordine militare, feriti di guerra, promossi per meriti di guerra: sei mesi;
2) mutilati di guerra: un anno;
6) Gli effetti dell’eventuale ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° gennaio 1976.
3) ex combattenti con anzianità di servizio presso l’azienda inferiore a tre anni se hanno prestato servizio in zona di operazioni: sei mesi;
4) ex combattenti con anzianità di servizio nell’azienda, superiore a tre anni e non inferiore ai sei mesi: 2/3 del servizio prestato in zona di operazione;
5) ex combattenti con anzianità di servizio nell’azienda superiore a sei anni: tutto il servizio prestato in zona di operazione.
Qualora la cessazione del rapporto avvenga prima del compimen- to dei tre o dei sei anni di servizio e l’impiegato non abbia beneficiato dell’intera anzianità convenzionale, spettantegli in relazione al servizio militare prestato in zona di operazione, il restante periodo di anzianità convenzionale spettante e non conteggiato con gli stessi criteri di cui sopra, dovrà essere riconosciuto dal successivo datore di lavoro.
Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.
Per ottenere le maggiorazioni di anzianità di cui sopra, l’impiega- to dovrà presentare il proprio stato di servizio militare rilasciato dalle Autorità militari ed i brevetti di decorazione, ferite, mutilazioni.
Il diritto alle anzianità convenzionali può essere fatto valere una volta sola, pertanto il datore di lavoro, sul certificato da rilasciarsi all’impiegato secondo il disposto dell’art. 55, dovrà annotare se l’impiegato che ne abbia diritto ha beneficiato delle maggiorazioni di anzianità ed in che misura.
Nel caso che, avendone diritto, l’impiegato non abbia beneficiato delle maggiorazioni di anzianità di cui al presente articolo, dovrà essere indicato il motivo sul certificato di cui al precedente comma.
Art. 54 – Modalità relative alla cessazione del rapporto
Al momento della cessazione del rapporto, l’impiegato deve effet- tuare la riconsegna di quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro, in relazione alle mansioni espletate; tra l’altro i libri di carico e scarico, la consistenza di cassa e di magazzino, con i relativi documenti, ecc..
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all’impiegato la ricevuta dell’av- venuta riconsegna.
La cessazione del rapporto di impiego deve essere comunicata all’ENPAIA, a cura del datore di lavoro il quale è tenuto ad inviare all’uopo, esplicita denuncia controfirmata di norma dall’impiegato.
La denuncia di cui al precedente comma deve essere trasmessa all’ENPAIA non oltre il termine di 15 giorni dal verificarsi della cessazione del rapporto di impiego e deve contenere la data di inizio e di cessazione del rapporto di impiego, quella di inizio e di scadenza del periodo di preavviso trascorso in servizio, ovvero l’ammontare della indennità sostitutiva e l’indirizzo dell’impiegato.
In caso di cessazione per cause di morte del dipendente, la denuncia può essere effettuata anche dagli aventi diritto.
In caso di morte dell’impiegato, i familiari possono usufruire dell’al- loggio per un periodo massimo di 2 mesi.
Tale termine può essere prorogato di altri 4 mesi nel caso di comprovata necessità da parte degli stessi familiari e sempre che non vi sia l’esigenza, da parte dell’azienda, di disporre dell’alloggio per l’impiegato subentrante.
Art. 55 – Certificato di servizio
All’impiegato che lascia il servizio, qualunque sia il motivo determi- nante le dimissioni o il licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a rila- sciare un certificato dal quale risulti il tempo in cui l’impiegato ha presta- to servizio nell’azienda e le mansioni da esso disimpegnate.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare il predetto certificato in ogni caso, anche, cioè, se tra l’impiegato e il datore di lavoro fosse sorta con- testazione circa i diritti ed i doveri rispettivi ed anche se la contestazione verta sulla liquidazione delle indennità spettanti in dipendenza della ri- soluzione del rapporto.
TITOLO IX DIRITTI SINDACALI
Art. 56 – Delegato di azienda
Nelle aziende che occupano più di cinque impiegati sarà eletto dagli stessi un delegato aziendale per ciascuna delle Organizzazioni sindacali degli impiegati firmatarie del presente contratto.
L’elezione del delegato dovrà avvenire mediante una riunione degli impiegati dell’azienda, promossa ad iniziativa degli impiegati stessi.
Il delegato eletto dovrà comunicare la sua elezione alla direzione aziendale ed alle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e degli impiegati firmatarie del presente contratto e dei contratti territoriali; la comunicazione potrà essere effettuata anche dall’Organizzazione sinda- cale cui l’impiegato eletto appartiene.
Il delegato inizierà a svolgere le proprie funzioni immediatamente dopo che il datore di lavoro avrà ricevuto la comunicazione della sua elezione.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso il datore di lavoro per l’esatta applica- zione dei contratti collettivi di lavoro, nonché per l’osservanza delle norme di legge sull’igiene e sicurezza del lavoro;
b) esaminare e trattare con il datore di lavoro i turni di ferie degli impie- gati e la distribuzione dell’orario di lavoro;
c) prestare ai colleghi impiegati la propria assistenza nei casi in cui ven- ga richiesta.
Art. 57 – Rappresentanze sindacali unitarie
Le rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo
d’Intesa per la costituzione delle RSU, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (Allegato “F”).
Art. 58 – Permessi sindacali
Gli impiegati, membri di organismi direttivi nazionali, regionali e pro- vinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, per l’espletamento delle attività inerenti le loro funzioni, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti nel massimo di dieci ore mensili; tali per- messi possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un semestre.
Gli impiegati eletti delegati aziendali, sempre per l’espletamento del- le loro funzioni, hanno diritto di fruire di permessi retribuiti nel limite massimo di una giornata per ogni mese; tali permessi possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un semestre. I dirigenti sindacali di cui sopra hanno altresì diritto a permessi non retribuiti in misura non superiore a otto giorni all’anno per motivi di cui al precedente comma.
Gli impiegati che intendono esercitare il diritto di cui ai commi prece- denti devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro tre giorni prima.
L’Organizzazione sindacale cui appartengono i dirigenti sindacali membri di Organismi direttivi nazionali, regionali e provinciali deve co- municare i nominativi di detti dirigenti a mezzo lettere ai datori di lavoro ed alla Organizzazione sindacale degli stessi datori di lavoro.
I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene la comunicazione al datore di lavoro.
I permessi spettanti ai sensi del presente articolo non subiranno varia- zioni nella loro entità in caso di successione nella carica.
Impegno a verbale (relativo agli artt. 56, 57 e 58)
Le Organizzazioni Sindacali degli impiegati agricoli, firmatarie del
presente contratto assumono l’impegno di evitare, nelle aziende in cui siano presenti per tutte le anzidette Organizzazioni sindacali, oltre ai propri delegati aziendali, membri di organismi direttivi, nazionali, re- gionali e provinciali, che il cumulo dei permessi previsti per tali figure comporti pregiudizio al normale disimpegno delle attività aziendali.
In tale ipotesi le Organizzazioni territoriali delle parti firmatarie del presente contratto, su richiesta delle Organizzazioni datoriali interessa- te, concorderanno idonee soluzioni per superare tali problemi.
Art. 59 – Tutela del delegato aziendale
Il delegato aziendale non può essere licenziato o trasferito dall’azien- da in cui è stato eletto, né colpito da misure disciplinari e da sanzioni di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro per motivi attinenti l’attività sindacale svolta.
Il delegato non può essere licenziato o trasferito, né possono essere resi esecutivi i provvedimenti di carattere disciplinare ed economico se non dopo l’esame dell’Organizzazione sindacale cui appartiene il delega- to stesso con quella di cui fa parte il datore di lavoro.
Tale esame, da farsi su richiesta dell’interessato o della sua Organizzazione sindacale, dovrà avvenire entro e non oltre i quindici giorni dal momento in cui il delegato ha ricevuto la notifica del provve- dimento.
In mancanza di accordo si applicano le norme di legge vigenti in materia. La tutela del delegato ha inizio dal momento dell’avvenuta elezione.
Art. 60 – Diritti sindacali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale in materia di “diritti sindacali”, si fa riferimento alla
legge 20.5.1970, n. 300 che reca “Norme sulla tutela della libertà e di- gnità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.
Art. 61 – Sistemi e procedure d’informazione
Ferme rimanendo le rispettive distinte competenze degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali, le parti contrattuali, nella comune vo- lontà di promuovere lo sviluppo economico-sociale del settore agricolo e la competitività delle aziende sul mercato comunitario, avvalendosi del fondamentale contributo dei tecnici agricoli impiegati, convengono quanto segue.
Annualmente le Organizzazioni imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali, su richiesta di queste ultime, in un appo- sito incontro a livello nazionale le informazioni globali previsionali concernenti le prospettive produttive, gli eventuali programmi di investimenti privati e pubblici, i processi di conversioni colturali le- gati alle innovazioni tecnologiche e le conseguenti prospettive oc- cupazionali.
Analogamente, a livello regionale, tra le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti potranno essere tenuti appositi incontri annuali su- gli stessi temi indicati nel precedente comma, al fine di un loro appro- fondimento legato all’ambito territoriale.
Anche queste ultime riunioni saranno tenute previa richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali delle parti stipulanti.
Art. 62 – Controversie individuali
Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.
Art. 63 – Controversie collettive
Le controversie di carattere collettivo attinenti l’applicazione o l’inter- pretazione del presente contratto, dovranno essere deferite, su richiesta di una delle parti o di entrambe, alle Organizzazioni sindacali contraenti le quali si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componi- mento della vertenza.
Art. 64 – Contributo contrattuale
I datori di lavoro e gli impiegati agricoli, a titolo di assistenza con- trattuale, sono tenuti a versare, a favore delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, un contributo annuo.
La misura di tale contributo è stabilita da appositi Accordi tra le stesse parti.
La quota a carico dell’impiegato dipendente sarà trattenuta dal dato- re di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.
Art. 65 – Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui pre- stano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappre- sentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sinda- cale aziendale.
Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito Protocollo (Allegato “F”).
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 66 – Disposizioni generali - Contratti territoriali
Il presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione territoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.
I contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:
a) individuazione di figure impiegatizie diverse da quelle previste dall’art. 17 e loro inserimento nella classificazione del personale se- condo le declaratorie ivi stabilite;
b) lo “stipendio contrattuale mensile” per ciascuna categoria di impie- gati a tempo pieno presso una sola azienda (ved. art. 28);
c) gli importi mensili, in cifra fissa, che il datore di lavoro dovrà trattene- re all’impiegato per la eventuale fornitura allo stesso dell’abitazione, luce, gas, telefono, legna ed altri generi in natura7, nonché l’ammon- tare della ritenuta per vitto, da effettuare agli impiegati conviventi in azienda;
d) la fissazione di una indennità, comprensiva del mezzo di trasporto, per gli impiegati che alloggiano fuori azienda nel caso che l’abitazio- ne offerta non risponda alle esigenze igienico-sanitarie;
e) la determinazione del compenso, spettante all’impiegato nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli (ved. art. 34);
f) la individuazione dei particolari tipi di azienda e delle particolari figu- re impiegatizie alle quali si deve riconoscere il rimborso spese nel caso di uso di un mezzo di trasporto proprio per raggiungere l’azienda;
g) la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale nei diversi giorni, nonché le modalità e i criteri della variabilità dell’orario di lavoro (art. 19, commi 3 e 4);
7) I generi in natura prelevati dai dipendenti e forniti dall’azienda, sono valutati ai prezzi delle mercuriali della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, per vendita all’ingrosso, franco azienda, al momento del prelevamento.
h) la determinazione di una particolare indennità in sostituzione delle maggiorazioni previste per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché termini, quote e modalità di attuazione della banca delle ore (art. 20, commi 5 e 6);
i) la eventuale forfetizzazione delle trasferte di cui all’art. 35 stabilen- done l’importo, i tempi e le modalità;
l) la determinazione dell’indennità oraria per i rapporti di lavoro a tem- po parziale relativamente a talune categorie impiegatizie (art. 11, comma 7);
m) la corresponsione di una indennità forfetaria in caso di lavoro supple- mentare o di variazione dell’orario in attuazione delle clausole elasti- che o flessibili (art. 11, comma 14);
n) la trasformazione da tempo pieno a part-time per lavoratrici madri o lavoratori padri (art. 11, comma 15).
Le norme del presente contratto nazionale sono direttamente ope- ranti nei confronti dei singoli impiegati con le rispettive decorrenze pre- viste dal contratto stesso.
I contratti territoriali scadono al termine del primo biennio di vigenza del CCNL ed hanno validità per quattro anni.
Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono pro- rogati per un anno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno 4 mesi prima.
Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi.
Anche al rinnovo dei contratti territoriali si applicano le disposizioni relative al raffreddamento del conflitto ed all’indennità di vacanza con- trattuale di cui agli artt. 2 e 3.
Nel mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, le Organizzazioni firmatarie del presente contratto interverranno diretta- mente per la stipula dei contratti territoriali.
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano l’opportunità di favorire una graduale estensio- ne del livello di contrattazione territoriale regionale previo accertamento delle cause che, sino ad oggi, ne hanno impedito la realizzazione e nel rispetto delle competenze proprie di ciascun livello contrattuale.
Art. 67 – Esclusività di stampa - Archivio contratti
Il presente CCNL conforme all’originale è stato edito dalle parti stipu- lanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazio- ne. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizza- zione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963/88, le parti contraenti si impegnano a inviare al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), archivio con- tratti, xxx Xxxxx Xxxxx 0, Xxxx, copia del presente CCNL. Inoltre, ai sen- si dell’art. 3, comma 2, del decreto legge 14 giugno 1996, n. 318, con- vertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il presente CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 giorni al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costi- tuzione delle parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattui- ta con altre parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesio- ne, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle parti medesime.
Le parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente com- ma ha validità anche per tutti i contratti territoriali e/o accordi applicativi del presente CCNL.
ALLEGATI
Allegato “A”
Protocollo d’intesa
Le parti tenuto conto anche dei riferimenti legislativi relativi ad alcuni Istituti, concordano di procedere alla definizione delle seguenti materie comuni al contratto operai ed impiegati attraverso la sottoscrizione di appositi accordi:
a) entro il 31.12.96:
− rappresentante dei lavoratori per la sicurezza d.lgs. 626;
− osservatorio nazionale sullo stato del settore agricolo;
− organismo bilaterale sulla formazione professionale;
− rappresentanza sindacale unitaria RSU.
b) entro i tempi successivamente possibili:
− previdenza complementare per impiegati ed operai.
Le parti ritengono interesse comune approfondire le esigenze di armonizzazione di alcune normative dei due contratti anche al fine di verificare le condizioni e le possibilità per una coerente evoluzione dei contratti medesimi.
A tale scopo le parti decidono di istituire un apposito gruppo di lavo- ro che riferirà alle stesse entro la scadenza del presente CCNL.
Allegato “B”
Statuto Agriform
Organismo bilaterale per la formazione continua
Art. 1 - Costituzione
È costituita tra:
le Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli COLDIRETTI,
CONFAGRICOLTURA e CIA da una parte
e
le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti FLAI- CGIL, FISBA-CISL, UILA-UIL e CONFEDERDIA dall’altra,
una Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del co- dice civile denominata “AGRIFORM”.
Art. 2 - Scopi e finalità
L’Associazione, costituita in applicazione dell’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, stipu- lato il 19 luglio 1995, e del Protocollo d’Intesa allegato A al CCNL Quadri ed Impiegati agricoli del 13.11.1996, non ha fini di lucro e si propone di promuovere e sostenere iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità degli addetti in agricoltura, tenuto conto di quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio 1993 e dall’Accordo per il lavoro del 24/9/1996.
In particolare “Agriform” ha i seguenti compiti:
a) analizzare, promuovere ed organizzare la domanda di formazione dei lavoratori, progettando le tipologie dei corsi e definendo le modalità di fruizione degli stessi da parte dei lavoratori;
b) individuare e proporre modelli di base di formazione teorica per i
giovani assunti con contratto di formazione lavoro e per i giovani apprendisti;
c) progettare e promuovere iniziative volte all’intensificazione e al mi- glioramento dell’orientamento professionale, anche attraverso inizia- tive pilota;
d) promuovere il raccordo e la collaborazione con le strutture della pub- blica istruzione e formazione (dell’Unione europea e Nazionale) al fine di stimolare una maggiore integrazione tra il mondo del lavoro e dell’istruzione, anche mediante esperienze e stages teorico-pratici;
e) promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli enti competen- ti, degli strumenti funzionali all’adeguamento dell’offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro nonché il miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’offerta formativa;
f) promuovere in particolare quelle attività formative che si collegano con l’ingresso nella vita attiva o con la riconversione a nuove attività o modalità di lavoro.
Conseguentemente per il raggiungimento dei suoi scopi l’AGRIFORM potrà:
1. organizzare incontri e convegni di studio, in materia di formazione, nazionali ed internazionali, nonché partecipare ad iniziative analoghe promosse da altri;
2. monitorare l’azione formativa svolta dai soggetti preposti al fine di costituire un proprio centro di documentazione e di fornire ogni in- formazione utile alle Parti costituenti ad ogni livello;
3. stimolare le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti costituenti ad utilizzare strumenti idonei allo sviluppo della formazione a livello territoriale;
4. stipulare accordi e convenzioni con Associazioni ed Organismi bila- terali, italiani ed esteri, nonché con altri soggetti pubblici e privati operanti nell’ambito della formazione;
5. realizzare pubblicazioni utili ad informare sulle sue attività ed a dif- fondere contenuti e metodi formativi innovativi;
6. attuare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle finalità so- ciali ed a realizzare gli altri compiti che le Parti, a livello nazionale, dovessero decidere di attribuire all’AGRIFORM.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’AGRIFORM potrà utilizzare le strutture operative dei soci fondatori e/o dotarsi di proprie autonome strutture operative.
Art. 3 - Sede
L’AGRIFORM ha sede legale ed operativa in Roma.
Essa potrà istituire proprie sedi secondarie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che estero.
Art. 4 - Durata
L’AGRIFORM ha durata illimitata.
Art. 5 - Soci
Sono soci fondatori di AGRIFORM:
− le Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli: COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA e CIA;
− le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli: FLAI-CGIL, FISBA- CISL, UILA-UIL e CONFEDERDIA.
Art. 6 - Contributi
L’AGRIFORM per il perseguimento dei propri scopi, dispone:
1) della contribuzione dei soci fondatori;
2) di contributi pubblici e privati;
3) di proventi derivanti da iniziative sociali.
Art. 7 - Organi
Sono Organi dell’AGRIFORM:
1) l’Assemblea;
2) il Comitato di Gestione;
3) il Presidente ed il Vice Presidente;
4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
5) la Consulta.
Art. 8 - Assemblea
L’Assemblea è costituita dai soci fondatori in persona dei rispettivi legali rappresentanti o di loro delegati.
Ciascun socio dispone di un voto.
L’Assemblea ha tutti i poteri per la gestione straordinaria dell’Asso- ciazione.
Essa in particolare delibera, in via ordinaria:
1) sull’approvazione del rendiconto annuale e del preventivo di spesa;
2) sulla nomina delle cariche sociali;
3) sull’approvazione del Regolamento attuativo dello Statuto sociale;
4) sugli eventuali emolumenti da corrispondere ai componenti degli or- gani sociali;
5) sulla contribuzione sociale;
6) sull’approvazione annuale del piano di attività generale;
7) sulla richiesta di enti a far parte della Consulta ai sensi dell’art. 12;
ed in xxx xxxxxxxxxxxxx:
0) xxxxx scioglimento dell’Associazione e sulle modifiche statutarie.
Le competenze di cui ai punti da 1 a 8 non possono essere delegate al Comitato di Gestione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante invito, contenente ordine del giorno, data, ora e sede della riunione, inviato a ciascun com- ponente almeno otto giorni prima.
Deve essere convocata con le stesse modalità su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con l’ordine del giorno dagli stessi proposto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 dei componenti, le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti.
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tutti i componenti e le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti.
L’Assemblea nomina per ogni riunione un Segretario che redige spe- cifico verbale.
Le deliberazioni risultano dal verbale assembleare sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione medesima.
Art. 9 - Presidente e Vice Presidente
L’Assemblea elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, scelti tra le Organizzazioni degli imprenditori e quelle dei Sindacati dei lavoratori alternativamente ed a rotazione all’interno di ciascuna di esse.
Xxxx xxxxxx in carica 3 anni.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca le riunioni dell’Assemblea, del Comitato di Gestione e su delibera di quest’ultimo la Consulta.
Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, esercita tutte le funzioni demandate a quest’ultimo.
Art. 10 - Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è costituito, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente dell’Associazione, da cinque componenti, nominati dall’As- semblea su designazione delle Organizzazioni che non hanno espresso il Presidente ed il Vice Presidente secondo il seguente criterio:
− due componenti espressione delle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli;
− tre componenti espressione dei Sindacati dei lavoratori agricoli.
I componenti del Comitato durano in carica tre anni.
Il Comitato nomina al suo interno e per ogni seduta un Segretario che redige specifico verbale.
Il Comitato di Gestione ha i poteri di ordinaria amministrazione dell’Associazione.
Esso in particolare decide la convocazione della Consulta; predispone il rendiconto annuale, il preventivo di spesa, il piano di attività generale ed il regolamento, trasmettendo i relativi atti all’Assemblea per l’approvazione.
Assume inoltre tutte le iniziative necessarie per l’esecuzione del piano di attività.
Il Comitato di Gestione ha competenza anche nelle materie espressa- mente delegate dall’Assemblea.
Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente, inviata tramite posta, fax, telegramma o altro mezzo equivalente, almeno tre giorni prima ed è validamente costituito con la presenza dei 3/4 dei suoi compo- nenti. Le sue deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti.
Le deliberazioni risultano dal verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione medesima.
Art. 11 - Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effet- tivi e due supplenti, designati dai soci fondatori secondo quanto previsto dai successivi commi.
Le Organizzazioni che hanno espresso il Presidente dell’Assemblea designano 2 revisori effettivi e 1 supplente.
Le altre designano 1 revisore effettivo e 1 supplente.
L’Assemblea nomina all’interno del Collegio il Presidente designato dalle Organizzazioni che non hanno provveduto alle designazioni del Presidente dell’Assemblea.
I componenti del Collegio durano in carica tre anni. Essi partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato di Gestione.
Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo legale di tutte le attività dell’Associazione.
Esso può essere integrato con ulteriori revisori fino ad un massimo di due effettivi e di un supplente con delibera dell’Assemblea, qualora quest’ultima ritenga opportuna la partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti di soggetti pubblici o privati erogatori di contributi.
Art. 12 - Organi Consultivi
È Organo consultivo dell’AGRIFORM la Consulta.
La Consulta è composta dai rappresentanti dei soci fondatori, in ra- gione di due per ciascun socio, e dai rappresentanti degli Enti pubblici e
privati, istituzioni scolastiche pubbliche e private, Enti locali, associazioni operanti nel campo dell’istruzione e della formazione che ne facciano ri- chiesta e la cui ammissione sia stata deliberata dall’Assemblea, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in ragione di uno per ogni soggetto.
La Consulta, presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice pre- sidente, esprime pareri e proposte sui programmi di attività dell’Asso- ciazione e sugli altri argomenti sottoposti all’esame della stessa da parte del Comitato di Gestione.
Art. 13 - Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio di AGRIFORM è costituito dalla quota versata in fase di costituzione dai soci fondatori, dai beni mobili e immobili che per acqui- sto, lascito, donazione o comunque per altre cause vengono in proprietà di AGRIFORM, da ogni somma di denaro, titolo o valori elargiti a titolo di liberalità da terzi pubblici o privati.
Art. 14 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 15 - Avanzi di gestione
Alla fine di ciascun esercizio, gli avanzi di gestione, detratte le even- tuali destinazioni al Fondo di dotazione, saranno impiegati nell’esercizio successivo e destinati alle finalità dell’Associazione.
Sull’utilizzo del Fondo di dotazione delibera l’Assemblea.
Art. 16 - Regolamento
Il Comitato di Gestione predispone il Regolamento attuativo del pre- sente Statuto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 17 - Scioglimento
Lo scioglimento di AGRIFORM è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria.
In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi causa, il patrimo- nio residuo sarà devoluto con delibera dell’Assemblea ad enti che svol- gono attività ed iniziative assimilabili a quelle degli scopi di AGRIFORM.
Art. 18 - Competenze
Per ogni controversia legata al presente Statuto è competente il Foro di Roma.
Art. 19 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi in vigore.
Allegato “C”
Protocollo nazionale d’intesa per il contratto di somministrazione di lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo de- terminato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del pre- sente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organiz- zativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice.
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, com- merciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fron- te con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati fina- lizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626/94;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’au- mento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi stra- ordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento nella sezione circoscrizionale competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non pre- visti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel pre- sente articolo.
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno prece- dente e l’unità equivalente1.
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utiliz- zati mediamente in ciascun trimestre dell’anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio Regionale entro i 10 giorni successivi.
1) L’unità equivalente è pari a 270 giornate.
Allegato “D”
Accordo 25 gennaio 2010 contribuzione AGRIFONDO
In data 25 gennaio 2010, in Roma
Tra
Confagricoltura, Coldiretti, CIA
e
FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, Confederdia
Premesso che:
− ai sensi dell’art. 39, comma 1, del CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli del 4 giugno 2008, il Fondo di previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e affini è AGRIFONDO;
− ai sensi dell’art. 39, comma 3, del citato CCNL, la contribuzione ad AGRIFONDO è fissata nella misura dell’1,2 per cento della retribuzio- ne imponibile a carico del datore di lavoro e dell’1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del lavoratore;
− il citato art. 39 al comma 4 prevede testualmente che “Per i quadri e gli impiegati già iscritti al Fondo Pensione Impiegati Agricoli (FIA pen- sionistico) la contribuzione resta fissata nella misura paritetica di euro 216,91 annui a carico del datore di lavoro e di euro 216,91 annui a carico dell’impiegato”;
Considerato che
− in data 1° settembre 2009 si è perfezionata l’operazione di fusio- ne per incorporazione del Fondo pensione FIA nel Fondo pensione AGRIFONDO;
− a seguito della fusione sono sorti dubbi in merito alla corretta inter- pretazione della norma contrattuale (art. 39, comma 4) che fissa la misura della contribuzione per i quadri e gli impiegati già iscritti al Fondo Pensione Impiegati Agricoli (FIA Pensionistico) che transitano ad AGRIFONDO;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti in epigrafe indicate
Precisano
che l’art. 39, comma 4, del CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli del 4 giugno 2008 deve essere interpretato nel senso che la contribuzio- ne in misura fissa ivi indicata resta ferma fino al 31 dicembre 2009 e che, a far data dal 1° gennaio 2010, per gli impiegati iscritti ad AGRIFONDO a seguito di fusione la contribuzione è quella fissata al comma 3 del medesimo art. 39 (1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e 1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del lavoratore).
CONFAGRICOLTURA COLDIRETTI
C.I.A. FLAI-CGIL FAI-CISL UILA-UIL
CONFEDERDIA