Lavoro / Il nuovo contratto a tempo determinato
Lavoro / Il nuovo contratto a tempo determinato
Il punto attuale della normativa vigente alla luce della Legge 24/12/2007 n. 247, della Circolare Ministeriale n. 13 del 2/5/2008 e del recente Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112
La Legge 24/12/2007 n. 247 (cosiddetta Legge di attuazione del Welfare), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, con l’art. 1, commi da 39 a 43, ha introdotto importanti e significative modifiche all’impianto normativo del Decreto Legislativo 6/9/2001 n. 368, in materia di contratto a tempo determinato. Successivamente, il medesimo argomento è stato oggetto di ulteriori interventi sia di natura interpretativa, contenuti nella Circolare Ministeriale n. 13 del 2/5/2008, sia di natura sostanziale, contenuti nel recentissimo Decreto Legge 25/6/2008 n. 112.
Si sintetizzano qui di seguito le principali modifiche normative apportate - mediante la tecnica della “novella” - al Decreto Legislativo n. 368/2001, unitamente alle precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la predetta Circolare n. 13/2008.
1) Premessa di carattere generale
Il comma 39 della Legge n. 247/2007 ha inserito un comma 01. all’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, introducendo il principio generale secondo il quale “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”.
Precisazioni della Circolare ministeriale n. 13/2008.
Tale previsione, pur non introducendo una presunzione legale in favore del contratto a tempo indeterminato, esprime l’intento del Legislatore di ribadire che tale tipologia contrattuale costituisce la fattispecie “ordinaria” di costituzione dei rapporti di lavoro.
Modifiche del Decreto legge n. 112/2008.
E’ stato introdotto un nuovo periodo all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001, che oggi, pertanto, risulta il seguente: “E’ consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”.
Al riguardo, si attendono chiarimenti interpretativi da parte degli enti competenti.
In ogni caso, sembra potersi ritenere che tale modifica renda di fatto più flessibile il ricorso alla legittima apposizione di un termine ai contratti di lavoro.
2) Limiti temporali alla successione di contratti a termine.
Il comma 40 della Legge n. 247/2007 è intervenuto sull’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, introducendo il nuovo comma 4-bis, che prevede un limite temporale massimo di 36 mesi alla possibilità di reiterazione dei contratti a termine tra i medesimi soggetti e per lo svolgimento di mansioni equivalenti. In particolare, la nuova norma dispone che “(…) qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (…)”.
Precisazioni della Circolare ministeriale n. 13/2008.
Il limite generale di durata massima di 36 mesi in caso di reiterazione di contratti a termine presuppone l’identità delle parti e l’equivalenza delle mansioni.
Con riguardo a tale ultimo concetto, il Ministero ha richiamato i principi giurisprudenziali in materia, secondo i quali l’equivalenza non deve essere intesa in termini di mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale tra le mansioni precedenti e quelle dedotte nel nuovo contratto, ma è necessario verificare i contenuti concreti delle attività espletate. In particolare, l’equivalenza tra le mansioni deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l’arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto.
Inoltre, con riferimento al computo del limite massimo dei 36 mesi, il Ministero ha precisato che devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivo svolti tra le parti, prescindendo dai periodi di interruzione tra un rapporto e l’altro.
Infine, sulle modalità di conteggio dei periodi di lavoro a tempo determinato non coincidenti con uno o più mesi, il Ministero ha ritenuto di adottare il criterio comune secondo il quale, considerato che la durata media dei mesi durante l’anno è pari a 30 giorni, 30 giorni potranno considerarsi l’equivalente di un mese.
A titolo di esempio: 1° contratto a termine € 1° gennaio – 20 febbraio 2° contratto a termine € 1° maggio- 20 giugno
il totale dei periodi lavorati sarà pari a 3 mesi (gennaio, maggio e 30 giorni equivalenti ad 1 mese) più 10 giorni (quale residuo di giorni lavorati oltre i 30 giorni).
Modifiche del Decreto legge n. 112/2008.
E’ stato introdotto un nuovo periodo all’art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001, in base al quale il tetto massimo dei 36 mesi può essere derogato da “(…) diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Al riguardo, si attendono chiarimenti interpretativi da parte degli enti competenti.
3) Deroghe alla sommatoria dei periodi.
Innanzitutto, è prevista la possibilità di una sola deroga a limite dei 36 mesi, attraverso la stipula di un ulteriore contratto a termine presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e con l’assistenza, per il lavoratore, di una organizzazione sindacale (cosiddetta deroga assistita). La durata del predetto ulteriore contratto sarà stabilita dalle parti sociali mediante avvisi comuni.
Inoltre, il predetto limite massimo dei 36 mesi non opera, per espressa previsione normativa, nei seguenti casi:
a) contratto a termine dei dirigenti, il cui limite massimo è di 5 anni, come previsto dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 368/2001;
b) contratto a tempo determinato dei lavoratori somministrati, a conferma della “specialità” di tale tipologia contrattuale;
c) i contratti di lavoro stagionali definiti dal D.P.R. n. 1525/1963, nonché le ulteriori attività che potranno essere individuate dalle parti sociali in avvisi comuni e nei contratti collettivi nazionali.
Precisazioni della Circolare ministeriale n. 13/2008.
In merito alla possibilità di stipulare un ulteriore contratto presso la DPL, il Ministero ha affermato che l’intervento dell’organo pubblico è finalizzata esclusivamente alla verifica formale del contenuto del contratto a tempo determinato, nonché alla genuinità del consenso manifestato dal lavoratore, senza che tale intervento possa determinare effetti certificativi in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi richiesti dalla legge.
4) Introduzione del diritto di precedenza.
Con l’introduzione ex novo nell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 dei commi 4-quater, 4-quinquies e 4- sexies il Legislatore ha introdotto e disciplinato il diritto di precedenza dei lavoratori a tempo determinato.
In particolare, ha stabilito che il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Invece, il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali
Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi, ovvero tre mesi per i lavoratori stagionali, dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Precisazioni della Circolare ministeriale n. 13/2008.
Il diritto di precedenza introdotto dalla legge n. 247/2007 trova applicazione, per espressa previsione normativa, con riferimento alle “mansioni già espletate”, e non alle “mansioni equivalenti” come invece è previsto per il computo del periodo massimo di 36 mesi.
In merito alla problematica della conciliabilità del diritto di precedenza introdotto nel 2007 con altre eventuali forme di precedenza previste sulla base della disciplina legale e contrattuale previgente, il Ministero si è espresso nel senso di ritenere comunque salvaguardati i diritti già acquisiti dai lavoratori in base alle clausole collettive poste in essere, rimettendo quindi alla contrattazione collettiva l’individuazione dei criteri di integrazione tra vecchi e nuovi diritti di precedenza.
Modifiche del Decreto legge n. 112/2008.
E’ stato introdotto un nuovo periodo nel corpo dell’art. 5, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 368/2001, in base al quale il diritto di precedenza può essere derogato da “(…) diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Al riguardo, si attendono chiarimenti interpretativi da parte degli enti competenti.
5) Regime transitorio
Con riguardo all’operatività della nuova disciplina l’art. 1, comma 43, della Legge n. 247/2007 ha stabilito che, in fase di prima applicazione:
a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alla durata massima dei 36 mesi;
b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del periodo massimo di 36 mesi, decorsi quindici mesi dalla medesima data.
Precisazioni della Circolare ministeriale n. 13/2008.
Come precisato nella relazione illustrativa di accompagnamento alla legge in parlamento e come ribadito dallo stesso Ministero, lo scopo del predetto regime transitorio è quello di introdurre con gradualità l’applicazione della nuova previsione del limite massimo di 36 mesi ai contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore.
Con riferimento alla lettera a), è stato chiarito che i contratti a termine in corso alla data del 1° gennaio 2008, e quindi stipulati prima dell’entrata in vigore della nuova legge, continuano fino alla loro naturale scadenza, anche eventualmente oltre il limite dei 36 mesi, senza che si verifiche alcun effetto di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
Con riferimento alla lettera b), in applicazione del principio di gradualità di cui sopra, il Ministero ritiene che i contratti a termine sottoscritti dopo l’entrata in vigore della nuova legge, ovvero dopo il 1° gennaio 2008, potranno legittimamente continuare fino alla data del 31 marzo 2009 (data corrispondente ai 15 mesi dall’entrata in vigore della nuova legge), anche qualora dovessero superare il limite dei 36 mesi.
Invece, si verificherà la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nel caso in cui il rapporto a termine sottoscritto dopo il 1° gennaio 2008 prosegua oltre la data del 31 marzo 2009 e superi il tetto dei 36 mesi, in quanto a decorrere dal 1° aprile 2009 sarà operativa la sommatoria di tutti i periodi di lavoro a termine effettuati tra le parti.
Nel riservarsi di fornire tempestivamente eventuali ulteriori precisazioni, si informano le Aziende associate che sul Sito dell’Associazione xxx.xxxxx.xx, nell’Area “Normativa” del Servizio Sindacale, sono reperibili il Decreto Legislativo n. 368/2001, nella versione attualmente in vigore, e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 13/2008.
Xxxxxxxxx XXXXX Funzionario Servizio Sindacale