SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
LAZIO INNOVA S.p.A.
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Allegato n. 1 al Disciplinare di gara
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta alla stipulazione di un accordo quadro con più operatori economici avente ad oggetto la prestazione di servizi tipografici comprendenti stampa personalizzata, stoccaggio e consegna dei materiali – CIG 6934977C0D – CUP F83G16000960002
TRA
la Lazio Innova S.p.A. (in seguito indicata come “Lazio Innova” o “La Committente”), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Xxxxx Xxxxxxx n. 26/a – 00184, e partita IVA n. 05950941004, nella persona del suo , dott. ;
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE (in seguito indicata come il “Prestatore”), con sede legale in , codice fiscale n. in persona del suo rappresentante legale ;
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE (in seguito indicata come la “Società A (1)”), con sede legale in , codice fiscale n. in persona del suo rappresentante legale ;
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE (in seguito indicata come la “Società B (2)”), con sede legale in , codice fiscale n. in persona del suo rappresentante legale ;
PREMESSO CHE
- con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. del 2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. del
2016, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture “Servizio Contratti Pubblici” il
(1) inserire la denominazione della società che, posizionatasi in graduatoria al posto immediatamente successivo al Prestatore abbia manifestato la disponibilità a dare esecuzione ai Servizi, nei casi previsti dal Capitolato e dal presente Accordo Quadro, alle medesime condizioni economiche offerte dal Prestatore.
(2) inserire la denominazione della società posizionatasi in graduatoria al posto immediatamente successivo alla Società A e abbia parimenti manifestato la disponibilità a dare esecuzione ai Servizi, nei casi previsti dal Capitolato e dal presente Accordo Quadro, alle medesime condizioni economiche offerte dal Prestatore
2016 e sul sito informatico di Lazio Innova dal 2016, Lazio Innova S.p.A. ha indetto, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, il Codice), una procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro avente ad oggetto la prestazione di servizi tipografici comprendenti stampa personalizzata, stoccaggio e consegna dei materiali (i “Servizi”);
- la gara è stata aggiudicata al Prestatore che ha ottenuto un punteggio di …./100, formulando l’offerta economica che si allega al presente accordo quadro, sub lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;
- la Società A si è classificata al posto in graduatoria ottenendo il punteggio complessivo di ..../100 e un punteggio di merito tecnico superiore a ..../100 e, con comunicazione prot. n.
, presa visione dell’offerta economica del Prestatore e nell’eventualità che lo stesso non sia in grado di effettuare i servizi richiesti, si è resa disponibile a dare esecuzione ai Servizi applicando le medesime condizioni economiche offerte dal Prestatore
- la Società B si è classificata al posto in graduatoria ottenendo il punteggio complessivo di ..../100 e un punteggio di merito tecnico superiore a ..../100 e, con comunicazione prot. n.
, presa visione dell’offerta economica del Prestatore e nell’eventualità che lo stesso non sia in grado di effettuare i servizi richiesti, si è resa disponibile a dare esecuzione ai Servizi applicando le medesime condizioni economiche offerte dal Prestatore
- le modalità di esecuzione e la tipologia dei servizi sono riportate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che si allega sub lettera “B”, e nella offerta tecnica, che si allega sub lettera “C”; entrambi formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.
Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue
1. (Definizioni)
1.1. Ai sensi del presente Accordo Quadro, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Accordo quadro” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono Lazio Innova e il Prestatore quando indicate congiuntamente; al ricorrere delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del presente Accordo Quadro, con tale termine si intendono Lazio Innova e, alternativamente, le società A e B qualora siano affidatarie di servizi;
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente accordo quadro:
o Allegato A: offerta economica del Prestatore;
o Allegato B: capitolato speciale descrittivo e prestazionale (il “Capitolato Tecnico”);
o Allegato C: offerta tecnica del Prestatore;
o Allegato D: elenco prodotti (l’ “Elenco Prodotti”);
2. (Valore delle premesse e degli allegati)
2.1. Le premesse, gli Allegati e ogni altro atto e documento della procedura di gara, da intendersi richiamati nel presente Accordo Quadro ancorché non materialmente allegati, nonché gli Allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
3. (Xxxxxxx e finalità dell’accordo quadro)
3.1. Forma oggetto del presente Accordo Quadro la prestazione di servizi tipografici di cui all’art. 4 del Capitolato Tecnico attraverso l’utilizzo della grafica fornita da Lazio Innova.
3.2. I suddetti servizi dovranno essere svolti secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti.
4. (Norme regolatrici dell’appalto)
4.1. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
dal presente Accordo Quadro,
dalle prescrizioni di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
dal d.lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici),
dalle norme contenute nel X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per quanto applicabili ai sensi dell’art. 95 del DPCM 3.11.2010,
dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione),
dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali),
dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici,
dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.
5. (Condizioni di esecuzione)
5.1. Fermo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, cui si rinvia, nell’esecuzione delle attività di volta in volta commissionate da Lazio Innova il Prestatore si obbliga a:
a) rispettare le prescrizioni tecniche e modalità di svolgimento del servizio previste nel capitolato tecnico e negli ordinativi formulati dalla Committente;
b) accertarsi sempre preventivamente della fattibilità di quanto richiesto con l’ordinativo (in caso di errata valutazione o disattenzione imputabile al Prestatore, le eventuali soluzioni da apportare al progetto in fase di produzione o la richiesta di ulteriori servizi saranno a cura e spese dello stesso);
c) assicurare la qualità di esecuzione delle prestazioni e la tempestività dell’invio dei materiali;
d) non avvalersi di subappaltatori, comunque denominati, senza la preventiva autorizzazione di Lazio Innova e comunque nel rispetto di quanto successivamente previsto;
e) archiviare i contratti eventualmente sottoscritti in esecuzione del presente Accordo Quadro per il periodo minimo previsto dagli obblighi di legge;
5.2. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non obbliga Lazio Innova ad acquistare dal Prestatore materiali/prodotti per l’intero valore dell’Accordo Quadro né all’acquisto di un numero minimo di materiali/prodotti ma comporta per il Prestatore l’obbligo di accettare gli incarichi che gli saranno affidati fino alla concorrenza del valore dell’Accordo Quadro.
5.3. Il Prestatore prende atto che non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste, nel caso in cui alla scadenza dell’Accordo Quadro ai sensi del successivo art. 8 non sia stato consumato il budget complessivo previsto al successivo art. 9, quale sia l'ammontare delle prestazioni sino a quel momento richieste.
5.4. Qualora Lazio Xxxxxx non attivi l’Accordo Quadro, alcuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti della stessa.
6. (Contratti esecutivi dell’Accordo Quadro e consegna dei materiali)
6.1. I contratti esecutivi dell’Accordo Quadro avranno la forma di ordinativo di fornitura e si intenderanno conclusi all’atto del loro ricevimento da parte del Prestatore.
6.2. L’ordinativo di fornitura sarà inviato al Prestatore a mezzo PEC. Salva diversa indicazione scritta di Lazio Innova, gli ordinativi inviati oltre le ore 18.00 ovvero il sabato, la domenica o altro giorno festivo si considerano effettuati il primo giorno feriale successivo a quello di ricezione.
6.3. Il Prestatore è tenuto a rispettare i tempi massimi di consegna dei materiali indicati nell’offerta salvo ricorrano ragioni di urgenza in presenza delle quali Lazio Innova potrà richiedere per iscritto, all’atto di presentazione dell’ordinativo di fornitura, di procedere con la lavorazione in
tempi inferiori. Per le lavorazioni di urgenza Lazio Xxxxxx riconoscerà al Prestatore la integrazione del corrispettivo nella misura del % del valore dell’ordine.
6.4. Il Prestatore si impegna ad essere immediatamente in grado a ricevere gli ordinativi di fornitura e di fornire i Servizi nel termine indicato negli ordinativi medesimi.
6.5. È in ogni caso fatta salva la facoltà delle Parti di concordare tempistiche diverse rispetto a quelle indicate in sede di offerta, in ragione alla complessità e del numero di materiali da produrre.
6.6. Ove il Prestatore non rispetti i termini di consegna si applicheranno le penali previste all’art. 14 del presente Accordo Quadro.
6.7. Per ogni ordinativo è prevista un’unica spedizione alla sede di Lazio Innova o in altra località dalla stessa indicata nel territorio regionale.
6.8. Non esiste un numero massimo di ordinativi di fornitura presentabili nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli contratti esecutivi che non dovrà superare il budget complessivo definito all’articolo 9.
7. (Obblighi e facoltà della Società A e della Società B)
7.1. Qualora, a causa del sovrapporsi di ordini complessi o eterogenei per i quali sia richiesto di lavorare con particolare urgenza o al ricorrere di altre specifiche circostanze esposte dal Prestatore e che Lazio Innova si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio, Lazio Innova potrà richiedere alla Società A e/o alla Società B di dare esecuzione a uno o più dei Servizi oggetto dell’Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche offerte dal Prestatore ed esposte nell’offerta economica da questo presentata.
7.2. In particolare, al ricorrere delle circostanze di cui al paragrafo che precede, Lazio Innova potrà inviare alla Società A e alla Società B, via PEC, apposita richiesta di manifestazione di interesse all’affidamento del Servizio indicando i materiali da produrre, le quantità, il termine massimo di consegna dei materiali nonché il termine entro cui la società deve comunicare il proprio interesse
e dare esecuzione al Servizio nei termini indicati.
7.3. Se entrambe le società manifestano, sempre via PEC, il proprio interesse alla esecuzione del Servizio, Lazio Innova procede all’affidamento secondo il seguente ordine di preferenze:
sarà preferita, in primo luogo, la società che si impegni ad effettuare la consegna dei materiali
nel minor termine;
nel caso in cui non vi siano differenze nei termini di consegna, sarà preferita la società che ha ottenuto il miglior punteggio di merito tecnico in esito alla gara.
7.4. Fino alla comunicazione di affidamento dell’incarico, che Lazio Innova invierà via PEC, la richiesta di manifestazione di interesse non fa sorgere alcuna aspettativa di esecuzione del Servizio in capo ad alcuna delle due società.
7.5. Lazio Innova si riserva la facoltà di porre in essere un confronto competitivo tra il Prestatore e le Società A e B per l’eventuale affidamento di servizi analoghi a quello del presente Accordo Quadro aventi ad oggetto materiali stampati non previsti nell’ elenco prodotti. A tal fine Lazio Innova invierà, via PEC, una richiesta di preventivo contenente la descrizione puntuale dei materiali, il budget, i termini di esecuzione nonché il termine di invio dell’offerta tramite PEC, non inferiore a due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di preventivo, ed, eventualmente, i criteri di valutazione dell’offerta stessa, se diversi dal prezzo più basso.
7.6. L’invio della richiesta di preventivo non obbliga Lazio Innova all’affidamento del Servizio e in assenza della comunicazione di accettazione dell’offerta e di affidamento del servizio nessuna delle parti consultate può vantare alcuna aspettativa di esecuzione del Servizio.
7.7. In caso di affidamento di uno o più Servizi, la Società A e la Società B, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si obbligano a svolgere le attività nel rispetto della lex specialis di gara e delle clausole di seguito indicate: art. 2 (valore delle premesse e degli allegati); art. 4 (norme regolatrici dell’appalto); art. 5 (condizioni di esecuzione); art. 6 (contratti esecutivi dell’Accordo Quadro e consegna dei materiali); art. 8 (durata dell’Accordo Quadro); art. 10 (fatturazione e
pagamenti); art. 11 (tracciabilità dei flussi finanziari); art. 13 (adeguamento del corrispettivo); art. 14 (inadempienze); art. 15 (responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); art. 16 (codice Etico Lazio Innova); art. 17 (dichiarazioni di garanzia); art. 18 (efficacia dell’accordo quadro); art. 19 (riservatezza); art. 20 (subappalto e divieto di cessione del accordo quadro); art.
21 (domicilio legale); art. 22 (recesso); art. 23 (risoluzione); art. 24 (oneri fiscali e spese contrattuali); art. 25 (clausola risolutiva); art. 26 (trattamento dei dati – consenso al trattamento); art. 27 (varie); art. 28 (foro competente).
8. (Durata dell’Accordo Quadro)
8.1. L’Accordo Quadro produrrà i propri effetti sin dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro. Per durata dell’accordo quadro si considera il periodo in cui Lazio Innova può presentare ordinativi di fornitura al Prestatore e/o alle Società A e B.
8.2. Ove alla data di scadenza fossero in corso l’esecuzione o il completamento di Servizi richiesti con contratti esecutivi emessi dalla Committente, l’Accordo Quadro si intenderà prorogato per il tempo previsto dal contratto esecutivo per l’ultimazione, senza che detta proroga dia titolo al Prestatore e/o alle Società a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
8.3. Alla scadenza dell’Accordo Quadro e a condizione che vi siano ancora ricorse disponibili, la Committente si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale e previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio per un periodo non superiore a 6 mesi
8.4. Entro il periodo di tre anni dalla stipulazione dell’Accordo Quadro, Lazio Innova potrà esercitare unilateralmente la facoltà di utilizzare la procedura prevista all’art. 63 comma 5 del Codice per la ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati con il presente Accordo Quadro riservandosi di
integrare l’elenco prodotti dei materiali da stampare alla luce dell’esigenze emerse in esecuzione dell’Accordo Quadro e dei prodotti eventualmente richiesti ai sensi del precedente art. 7.5. alle condizioni economiche che saranno oggetto di specifica trattativa.
8.5. Qualora allo scadere del termine dell’Accordo Quadro, Lazio Innova non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il nuovo appalto per il periodo successivo, la stessa potrà esercitare un’opzione di proroga, e il Prestatore e/o le Società saranno tenute a garantire la continuità dei servizi fino all’individuazione del nuovo contraente, per un periodo non superiore a sei mesi, agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice.
9. (Valore dell’Accordo Quadro e corrispettivo)
9.1. Il budget complessivo che potrà essere complessivamente destinato ai servizi di cui all’oggetto dell’Accordo Quadro, nell’intero periodo di efficacia dello stesso, è pari a Euro 700.000,00 (Euro settecentomila/00) oltre IVA.
9.2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/08, gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono stati valutati pari a € 0,00 (euro zero/00). E’ comunque onere del Prestatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al massimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
9.3. A titolo di corrispettivo per l’attività svolta Lazio Innova riconoscerà al Prestatore i costi unitari indicati nell’offerta economica che saranno moltiplicati per il numero di prodotti effettivamente richiesti. Nel limite di spesa complessivo di cui al comma 1 del presente articolo Lazio Innova potrà acquistare tutti o alcuni dei prodotti indicati nell’elenco prodotti senza limitazioni di carattere quantitativo o legate alla tipologia di prodotto.
10. (Fatturazione e pagamenti)
10.1. Il corrispettivo dovuto al Prestatore verrà fatturato dallo stesso contestualmente alla consegna dei materiali. Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:
quantità e tipologia di materiale fornito;
prezzo unitario e prezzo complessivo da liquidare.
Le fatture dovranno riguardare esclusivamente il materiale effettivamente consegnato.
10.2. Le fatture dovranno essere intestate a Lazio Innova S.p.A. – C.F e P.IVA 05950941004 – e dovranno essere trasmesse all’indirizzo email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
10.3. Ciascuna fattura, contenente il riferimento al presente accordo quadro ed il CIG n. 6934977C0D, dovrà essere intestata in originale e trasmessa a mezzo raccomandata a.r. o a mano a Lazio Innova.
10.4. In caso di R.T.I., le fatture dovranno essere emesse pro quota dalla Mandataria e dalle Mandanti del Prestatore, specificando le prestazioni distinte per ciascuno dei componenti il Raggruppamento Temporaneo, saranno vistate e trasmesse a Lazio Innova e saranno liquidate alla Mandataria stessa la quale provvederà a liquidare i corrispettivi corrispondenti alle prestazioni erogate dalle Mandanti.
10.5. Le fatture saranno liquidate da Lazio Innova nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
10.6. L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente Accordo Quadro sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Prestatore, su richiesta documentata di Lazio Innova, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l’emissione e l’invio delle fatture.
11. (Tracciabilità dei flussi finanziari)
11.1. Con riferimento al presente Accordo Quadro, il Prestatore nonché la Società A e la Società B assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i.
11.2. Il Prestatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto:
a) nat a il
, C.F. ;
b) nat a il
, C.F. ;
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto:
a) nat a il
, C.F. ;
b) nat a il
, C.F. ;
11.3. la Società A dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto:
a) nat a il
, C.F. ;
b) nat a il
, C.F. ;
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto:
a) nat a il
, C.F. ;
b) nat a il
, C.F. .
11.4. La Società B dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto:
c) nat a il
, C.F. ;
d) nat a il
, C.F. ;
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto:
c) nat a il
, C.F. ;
d) nat a il
, C.F. .
11.5. Qualsiasi variazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
11.6. E’ onere del Prestatore e/o delle Società A e B inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. Lazio Innova verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i..
11.7. Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma.
11.8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
12. (Garanzia definitiva)
12.1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Accordo Quadro il Prestatore ha costituito apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 103 del Codice dei contratti, mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria/cauzione n.
emessa da in data
pari ad euro (10% dell’importo
complessivo contrattuale presunto, più il % secondo le disposizioni dell’art. 133, comma 1, del
Codice, ridotto del 50% per possesso della certificazione di qualità).
12.2. Lo svincolo del 80% dell’importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell’art. 103, comma 5, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che il Prestatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.
13. (Adeguamento del corrispettivo)
13.1. Non è previsto adeguamento del corrispettivo.
14. (Inadempienze)
14.1. In caso di consegna dei materiali oltre i termini sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al maggior importo fra il 5% dell’ammontare della fornitura in consegna e 100 Euro.
14.2. Sono in ogni caso salvi tanto il maggior danno che le conseguenze ordinarie dell’inadempimento, inclusa la risoluzione del contratto, in caso di ritardo protratto per oltre 15 giorni o comunque tale da rendere inutili o inutilizzabili i materiali in consegna.
15. (Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)
15.1. Il Prestatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto a Lazio Innova che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro.
15.2. Il Prestatore ha stipulato apposita assicurazione n.
del
con la
per un massimale minimo annuo di Euro per i rischi di
responsabilità civile verso terzi che possano conseguire allo svolgimento del presente appalto ed assume, altresì, l’onere di manlevare Lazio Innova da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Lazio Innova per infortuni o danni arrecati a terzi o al personale in servizio, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro.
15.3. Il Prestatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
15.4. Il Prestatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell’appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro accordo quadro collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
15.5. Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
15.6. I suddetti obblighi vincolano il Prestatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
15.7. Lazio Xxxxxx nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (ventipercento) dell’importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’ispettorato predetto avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola, ne’ questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
15.8. Il Prestatore dovrà trasmettere al Direttore dell’esecuzione, nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno di durata del presente accordo quadro, copia conforme allo originale della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, effettuato per il proprio personale, dichiarando che tale versamento riguarda anche il personale applicato nell’appalto oggetto del presente atto. La documentazione e la relativa dichiarazione verranno allegate dal Direttore dell’esecuzione alla certificazione di regolare prestato servizio relativo ai mesi indicati. Qualora la suddetta documentazione non venga prodotta dal Prestatore nei tempi previsti, Lazio Innova, dopo sollecito formale, potrà chiedere la risoluzione del presente accordo
quadro.
15.9. Il Prestatore si impegna a intrattenere con Lazio Innova e suoi dipendenti, e con altri prestatori o fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
16. (Codice Etico Lazio Innova)
16.1. Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza del Codice Etico adottato da Lazio Innova e di cui ha preso visione sul profilo internet aziendale.
17. (Dichiarazioni di garanzia)
17.1. Il Prestatore si impegna:
• a tenere sollevata ed indenne Lazio Innova da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e/o copyright, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori del Prestatore impiegati in subappalto nell’ambito del presente accordo quadro;
• ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali.
17.2. Il Prestatore dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i servizi e di quelle che comunque vi possono influire.
18. (Efficacia dell’accordo quadro)
18.1. Il presente accordo quadro è vincolante per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione. In ogni caso, l’Accordo Quadro è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli effettuati da Lazio Innova.
19. (Riservatezza)
19.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Accordo quadro, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Accordo quadro e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la prestazione dei servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. Il Prestatore si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/2003 e s.m.i..
19.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
19.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza del presente accordo quadro.
20. (Subappalto e divieto di cessione del accordo quadro)
20.1. Durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro il Prestatore potrà richiedere di subappaltare una parte dei servizi oggetto del accordo quadro nei limiti di quanto indicato in sede di gara e, comunque, per un importo non superiore al 30% del valore complessivo dell’appalto.
20.2. Nei confronti dell’affidatario del subappalto non dovranno sussistere divieti a contrarre prescritti nell’art. 80 del Codice.
20.3. Il Prestatore dovrà provvedere al deposito del accordo quadro di subappalto presso la Lazio
Innova almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.
20.4. Lazio Innova provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; in alternativa, è fatto obbligo al Prestatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Prestatore al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, il Prestatore comunica a Lazio Innova la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
20.5. Il Prestatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
20.6. Il Prestatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono a Lazio Innova copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
20.7. Il Prestatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del accordo quadro la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
20.8. Lazio Xxxxxx provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di Lazio Innova sono ridotti della metà.
20.9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20.10. E’ fatto obbligo al Prestatore di comunicare a Lazio Innova, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo dell’Accordo Quadro, l’oggetto dell’attività affidata.
20.11. Il Prestatore rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di Lazio Xxxxxx per qualsiasi attività subappaltata.
20.12. In base a quanto disposto dal citato art. 105 del Codice, il Prestatore non può cedere in nessun caso l’Accordo Quadro a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
20.13. In caso di cessione dell’Accordo Quadro, l’accordo quadro sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà di Lazio Innova di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
21. (Domicilio legale)
21.1. A tutti gli effetti del presente accordo quadro, ed ai fini della competenza giudiziaria il Prestatore elegge domicilio legale in .
21.2. A tutti gli effetti del presente accordo quadro, ed ai fini della competenza giudiziaria la Società A elegge domicilio legale in .
21.3. A tutti gli effetti del presente accordo quadro, ed ai fini della competenza giudiziaria la Società
B elegge domicilio legale in .
22. (Recesso)
22.1. E’ facoltà di Lazio Innova, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dall’accordo quadro in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata con a.r.
22.2. Il Prestatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
22.3. L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.
23. (Risoluzione)
23.1. Nel caso di mancata o inesatta esecuzione da parte del Prestatore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente accordo quadro, al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché all’offerta tecnica del Prestatore, ove non derogata dai citati atti, Lazio Innova potrà, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., risolvere il presente accordo quadro previa diffida ad adempiere da trasmettersi al Prestatore anche via fax o con raccomandata con a.r..
23.2. Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il Prestatore non avrà posto rimedio all’inadempimento totale o parziale, il presente accordo quadro si intenderà risolto, previo incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno in favore di Lazio Innova.
23.3. In ogni caso, il presente accordo quadro si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal accordo quadro medesimo, anche per i seguenti motivi:
applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti
dal accordo quadro collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili;
grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Prestatore.
24. (Oneri fiscali e spese contrattuali)
24.1. Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
24.2. A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.
25. (Clausola risolutiva)
25.1. Il Prestatore dà atto che Lazio Xxxxxx ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.
25.2. Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Lazio Innova ha facoltà di recedere dal presente accordo quadro qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del accordo quadro medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.
26. (Trattamento dei dati – consenso al trattamento)
26.1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo.
26.2. In particolare Lazio Xxxxxx garantirà al Prestatore di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta il Prestatore garantirà a Lazio Innova, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i servizi vengano prestati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
26.3. Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/2003 è Lazio Innova. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali il Prestatore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da Lazio Innova.
26.4. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente accordo quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del accordo quadro.
26.5. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo Quadro.
26.6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
26.7. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
26.8. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
27. (Varie)
27.1. Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Accordo Quadro venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni dell’Accordo Quadro rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
27.2. Accordo quadro non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente accordo quadro e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
27.3. Comunicazioni. Fermo restante quanto previsto al precedente art. 7, qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all’esecuzione del presente accordo quadro, salvo diversa previsione contenuta nel presente accordo, potrà alternativamente essere effettuata mediante PEC all’indirizzo
Per Lazio Innova: Per il Prestatore: Per la Società A: Per la Società B:
ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi: Per Lazio Innova: xxx Xxxxx Xxxxxxx 00/X - 00000 Xxxx.
Per il Prestatore: Via /Piazza Per la Società A: Via /Piazza Per la Società B: Xxx /Xxxxxx
00.0. Comunicazione a mezzo e-mail. Le comunicazioni di natura strettamente operativa a mezzo e- mail dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica :
Se alla Lazio Innova:
Se al Prestatore:
Se alla Società A:
Se alla Società B:
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28. (Foro Competente)
28.1. Ogni eventuale controversia derivante dal presente Accordo Quadro, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Letto, firmato e sottoscritto Roma,
Per Lazio Innova Per il Prestatore
_
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente accordo quadro, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti articoli: art. 2 (valore delle premesse e degli allegati); art. 4 (norme regolatrici dell’appalto); art. 5 (condizioni di esecuzione); art. 6 (contratti esecutivi dell’Accordo Quadro e consegna dei materiali); art. 7 (Obblighi e facoltà della Società A e della Società B); art. 8 (Durata dell’Accordo Quadro); art. 10 (fatturazione e pagamenti); art. 11 (tracciabilità dei flussi finanziari); art. 12 (garanzia definitiva); art. 13 (adeguamento del corrispettivo); art. 14 (inadempienze); art. 15 (responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); art. 16 (codice Etico Lazio Innova); art. 17 (dichiarazioni di garanzia); art. 18 (efficacia dell’accordo quadro); art. 19 (riservatezza); art. 20 (subappalto e divieto di cessione del accordo quadro); art. 21 (domicilio legale); art. 22 (recesso); art. 23 (risoluzione); art. 24 (oneri fiscali e spese contrattuali); art. 25 (clausola risolutiva); art. 26 (trattamento dei dati – consenso al trattamento); art. 27 (varie); art. 28 (foro competente).
Roma, Per il Prestatore
Lazio Innova
Le società A e B dichiarano di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo Quadro, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati ed in particolare di quanto previsto dall’art. 6
(obblighi e facoltà della Società A e della società B).
Nel limiti di quanto previsto dall’art. 7, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., le società A e B dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti articoli: art. 2 (Valore delle premesse e degli allegati); art. 4 (Norme regolatrici dell’appalto); art. 5 (Condizioni di esecuzione); art. 6 (Contratti esecutivi dell’Accordo Quadro e consegna dei materiali); art. 7 (Obblighi e facoltà della Società A e della Società B); art. 8 (Durata dell’Accordo Quadro); art. 10 (Fatturazione e pagamenti); art. 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 13 (Adeguamento del corrispettivo); art. 14 (Inadempienze); art. 15 (Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); art. 16 (Codice Etico Lazio Innova); art. 17 (Dichiarazioni di garanzia); art. 18 (Efficacia dell’accordo quadro); art. 19 (Riservatezza); art. 20 (Subappalto e divieto di cessione del accordo quadro); art. 21 (Domicilio legale); art. 22 (Recesso); art. 23 (Risoluzione); art. 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali); art. 25 (Clausola risolutiva); art. 26 (Trattamento dei dati – consenso al trattamento); art. 27 (Varie); art. 28 (Foro competente).
Lazio Innova
La Società A
La Società B