FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DESTINATI ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE E IMPRENDITORIALE
CONTRATTO PA-PF PARTITA IVA 01/21
Documento di sintesi
FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DESTINATI ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE E IMPRENDITORIALE
Cod. dealer n. contratto CF/P.IVA dealer
Qualora il contratto abbia durata fino a 18 mesi, lo stesso è assoggettato ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (Autorizzazione dell’Intendenza di Finanza di Torino n. 2/5522/91 del 30/09/1991, Estesa dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte di Torino con provvedimento n. 60065/94 del 17/05/1994). Qualora il contratto abbia durata superiore a 18 mesi, lo stesso è assoggettato ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 15 e seguenti del d.P.R. 601/73.
Identità e contatti del Finanziatore/ intermediario del credito
Finanziatore | Santander Consumer Bank S.p.A. |
Indirizzo | Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx, 00/X - 00000 XXXXXX |
Telefono | 000 00 00 000 |
Fax | 000 000 00 000 |
Sito web | |
Intermediario del credito | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Fax | |
Sito web |
Descrizione dell’oggetto del finanziamento: Fornitore convenzionato:
COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA
Principali condizioni economiche
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG): | |
VOCI | COSTI |
Importo finanziato | |
Durata mesi | |
TASSI | |
Tasso di interesse nominale annuo (TAN) | |
Interessi di mora | Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Cliente interessi di mora al tasso del 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute. Se, però, al momento della conclusione del contratto, il tasso di mora fosse superiore a quello determinato ai sensi della legge, il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge (art. 2, Legge 108/1996). Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna |
Modalità di calcolo degli interessi corrispettivi Modalità di calcolo degli interessi moratori | anno commerciale: divisore 360 anno civile : divisore 365 |
SPESE | ||
Spese per la stipula del contratto | Spese di istruttoria | € |
Oneri per l’offerta fuori sede: | nessuno | |
Pre-finanziamento: | gli interessi maturati nel periodo di pre-finanziamento sono calcolati al TAN indicato nel contratto e cumulati all’importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento | |
Spese per la gestione del rapporto | Spese di pagamento rata | |
Commissioni di incasso presso Filiali della Banca | € 8,00 | |
Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto | € 1,00 (€ 3,50 se con invio di bollettini postali) | |
Spese di scritturazione contabile | nessuna | |
Informazioni ottenute tramite operatore di call center (ad esempio informazioni sui pagamenti, coordinate bancarie, c/c postale, assicurazioni, ecc.) | € 2,00 | |
Variazione coordinate bancarie effettuate tramite operatore di call center | € 2,00 | |
Variazione scadenza rata | € 10,00 | |
Spese per invio comunicazioni su richiesta Clienti: - invio modulo SDD per variazione modalità di pagamento - invio bollettini postali per variazione modalità di pagamento - rispedizione bollettini postali - rispedizione ritorni postali - nulla osta per svincolo assicurativo, riduzione massimale, cambio compagnia assicurativa | nessuna € 10,00 nessuna nessuna € 5,00 | |
Rimborso anticipato | L’estinzione anticipata del debito verrà effettuata mediante versamento al Finanziatore del capitale residuo, degli interessi ed oneri maturati fino a quel momento e di un compenso non superiore all’1% (uno per cento) del capitale residuo, il tutto con riferimento alla scadenza della prima rata. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza della prima rata successiva alla richiesta di estinzione. In caso di mancato pagamento, o di pagamento parziale entro tale termine, il Cliente resta comunque obbligato al pagamento del debito residuo. | |
Commissioni di incasso/richiamo effetti cambiari | nessuna |
Spese per la gestione del rapporto | Atto di assenso a liquidazione di sinistri e firma di quietanze assicurative | € 80,00 | |
Spese per riemissione SDD | € 3,00 | ||
Spese per prestazioni di garanzia (comprese le cancellazioni e le iscrizioni di ipoteca) | Sono a carico del Cliente in base alla vigente normativa fiscale e alle tariffe dell’agenzia incaricata dell’esecuzione dell’incarico. Ove richiesta per ottenere il credito, oppure ottenerlo alle condizioni offerte, i relativi costi sono inclusi nel TAEG. | ||
Spese per l’invio delle comunicazioni periodiche alla clientela in formato cartaceo | € 1,00 (all’anno) | ||
Spese per l’invio delle comunicazioni periodiche alla clientela in formato telematico. | Il Finanziatore non addebita al Cliente alcuna spesa qualora le comunicazioni periodiche vengano trasmesse con mezzi di comunicazione telematica. | ||
Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) anni (es. contratto, estratto conto) ex art. 119 T.U.B. | Fino all’importo massimo di € 20,00 | ||
Spese per il recupero dei crediti | Rimborso dei costi e delle spese sostenuti per eventuali interventi di recupero crediti per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo scaduto. Invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine/risoluzione del contratto: Euro 25. Spese per solleciti postali: 1 Euro. Spese legali: secondo le tariffe vigenti. | ||
Determinazione e modifica delle condizioni i l | Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore o una micro-impresa, come definita dall’art. 1, comma 1, lett. T) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (per “Microimpresa” si intende un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro), il Finanziatore potrà, altresì, proporre modifiche unilaterali dei tassi di interesse indicati nel presente Contratto laddove si verifichino modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. In entrambi i casi indicati nei capoversi che precedono, le modifiche, ncluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di iquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente. | ||
Imposta di bollo o imposta sostitutiva sul contratto e sulle comunicazioni periodiche alla clientela | Secondo la normativa fiscale vigente | ||
PIANO DI AMMORTAMENTO | |||
Tipo di ammortamento | Piano di ammortamento alla francese. Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere interessi decrescenti e quote di capitale xxxxxxxxx. Xx Cliente pagherà le somme dovute nel seguente ordine: 1. importo rate scadute o impagate 2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardato pagamento 3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali) 4. interessi di mora maturati a seguito di ritardato pagamento 5. spese xxxxxxxx 0. spese legali 7. altro tipo di spese 8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero | ||
Tipologia di rata | Piano di ammortamento concordato fra le Parti (anche ai fini della normativa SEPA – regolamento UE 260/2012 – riguardante l’adozione di schemi di addebito diretto paneuropei, e in particolare dell’SDD – “SEPA Direct Debit”, sostitutivo delle c.d. “domiciliazioni R.I.D.”). | ||
Periodicità delle rate | |||
Garanzie a copertura del finanziamento | A richiesta del Finanziatore: cambiali, fideiussione, assenso all’iscrizione di ipoteca sul veicolo finanziato, mandato a iscrivere ipoteca, vincolo assicurativo. | ||
SERVIZI ACCESSORI Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro Contratto per un servizio accessorio Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG | NO NO | ||
Al momento della stipula del finanziamento, il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi | NO | ||
TEMPI DI EROGAZIONE | |||
Durata dell’istruttoria | Due giorni | ||
Disponibilità dell’importo | La somma viene erogata entro la data di consegna del veicolo, se si tratta di auto o motoveicoli, entro due giorni se si tratta di altri beni o servizi. |
COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA
Elenco dei dati forniti dal Cliente utilizzati dal Finanziatore.
Cliente/Azienda
Modalità di erogazione:
Tabella finanziaria:
Acconto €
COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA
Residuo da pagare €
Fattura degli interessi: Pagamento:
Condizioni Generali di finanziamento - Prestito finalizzato all’acquisto di beni e servizi destinati all’attività professionale e imprenditoriale.
1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto di finanziamento si conclude con l’accettazione della presente richiesta di finanziamento da parte di Santander Consumer Bank (da ora anche il Finanziatore) che verrà comunicata al Cliente mediante apposita lettera di conferma contratto. Dopo l’accettazione, la presente richiesta diventa contratto a tutti gli effetti. Il Cliente ed il Coobbligato eleggono domicilio all’indirizzo rispettivamente indicato nel presente Contratto. La/e polizza /e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta
liberamente sul mercato.
2. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE E DEL COOBBLIGATO
Il Cliente e il Coobbligato si obbligano solidalmente a rimborsare al Finanziatore l’intero importo erogato, oltre ad ogni altro onere previsto contrattualmente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, interessi, commissioni ed altre spese come indicate nel Documento di Sintesi, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio) alle scadenze e con le modalità indicate nel Contratto medesimo, senza necessità di alcun preavviso al riguardo (il presente Contratto costituisce idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA).Il Coobbligato assume la qualità di cointestatario del presente Contratto ed è pienamente equiparato al Cliente e dunque assoggettato ad ogni obbligazione derivante da tale Contratto. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Finanziatore potrà esperire nei confronti del Coobbligato le procedure di recupero del credito e segnalare lo stesso Coobbligato nei Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.) nonché presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Ogni riferimento al Cliente riportato nel presente Contratto di finanziamento deve intendersi esteso anche al Coobbligato. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese. L’eventuale presenza di un’assicurazione non esonera il Cliente dal pagamento delle rate fino a quando l’assicurazione non avrà pagato il denaro dovuto al Finanziatore. Se il denaro pagato dall’assicurazione non copre l’intero debito, il Cliente dovrà pagare la differenza al Finanziatore. Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9 febbraio 2000, nel caso in cui sia previsto un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo (calcolati al TAN indicato in questo Contratto) saranno cumulati all’importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento. Il TAEG riportato in questo Contratto tiene conto dell’effetto di tale cumulo. Fino al totale soddisfacimento di ogni ragione di credito del Finanziatore, il Cliente è tenuto a comunicare al Finanziatore per iscritto entro 48 (quarantotto) ore dall’evento ogni variazione ancorché temporanea del proprio domicilio o residenza e, in generale, qualsiasi variazione dei dati forniti.
3. RIMBORSO ANTICIPATO DA PARTE DEL CLIENTE
Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In tal caso, l’estinzione anticipata del debito verrà effettuata mediante versamento al Finanziatore del capitale residuo, degli interessi ed oneri maturati fino a quel momento e di un compenso non superiore all’1% (uno per cento) del capitale residuo. L ’indennizzo di estinzione non si applica nei casi previsti dalla legge (– esercizio della facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. – cd portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore, art. 120 quater TUB). In caso di estinzione anticipata, il Finanziatore si impegna a chiudere il rapporto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del conteggio di estinzione anticipata da parte del Cliente, salvo buon fine del pagamento.
4. PAGAMENTI – RIEMISSIONE DELL’SDD - DIRITTO DI RICEVERE LA TABELLA DI AMMORTAMENTO
Il Cliente si obbliga a rimborsare le rate alle scadenze convenute con una delle seguenti modalità: a) versamento sul conto corrente (da ora anche c/c) postale del Finanziatore a mezzo di bollettino postale: resta inteso che in tal caso il Finanziatore può addebitare al Cliente per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri postali sostenuti; b) addebito diretto sul conto corrente bancario del Cliente (SDD). Resta inteso che il Finanziatore può addebitare per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso, nonché le altre eventuali voci di spesa indicate nel Documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del presente Contratto. Il Cliente è consapevole e consente che l’addebito diretto SDD possa subire variazioni, nell’importo e/o nella scadenza per la sua effettuazione, a seguito di eventi successivi alla conclusione del contratto e non riconducibili al Finanziatore, quali: accordi tra Cliente e Finanziatore, ad. es. per differire il rimborso di una o più rate; rate non pagate alla scadenza contrattuale, in presenza de lle quali,il Cliente, sin d’ora, autorizza il Finanziatore a riscuotere sul conto corrente bancario di cui sopra o altro successivamente indicato per il pagamento delle rate, in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso (il presente Contratto costituisce idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA), gli importi relativi (Riemissione dell’SDD), addebitando altresì eventuali interessi di mora maturati, costi e spese sostenuti dal Finanziatore per l’attività di recupero del credito nella misura prevista nell’articolo intitolato “Ritardato pagamento. Interessi di Mora”, eventuali spese dovute a modifiche normative o provvedimenti della Pubblica Autorità che comportino le suddette variazioni, ad es. in caso di mutamento delle imposte imputate sulle rate oppure di sospensione delle rate disposta dalle Autorità competenti a seguito di gravi eventi sismici. Se il Cliente richiede al Finanziatore servizi (ad es. incassi presso una propria Filiale), gli potrà essere addebitato di volta in volta un importo a titolo di rimborso forfettario dei costi amministrativi, in misura pari alle spese riportate nel Documento di sintesi. La scelta della modalità di pagamento avviene al momento della sottoscrizione del Contratto. Nel caso in cui il cliente intenda modificare la modalità di pagamento potrà farne richiesta al Finanziatore mediante l’invio di una comunicazione scritta indirizzata al Finanziatore. Il Finanziatore potrà accettare o rifiutare, dandone in tal caso giustificazione, la richiesta di modifica inviando al Cliente relativa comunicazione. Resta inteso che:
(i) in caso di rifiuto, il Cliente sarà tenuto a continuare ad utilizzare la modalità scelta al momento di sottoscrizione del Contratto; (ii) dalla scadenza successiva al giorno in cui il Finanziatore consentirà la modifica il cliente potrà utilizzare la nuova modalità accollandosi i relativi costi espressamente indicati nel Documento di sintesi. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore del Finanziatore. Eventuali somme versate a favore del venditore Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti del Finanziatore. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, fermi restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di 60 (sessanta) giorni. Qualora tali tempi dovessero protrarsi per un termine superiore ai 60 (sessanta) giorni, il Finanziatore si impegna a riconoscere gli interessi legali sulle somme non dovute da rimborsarsi al Cliente. Gli interessi verranno calcolati trascorsi i 60 (sessanta) giorni e sino a che il Finanziatore abbia disposto bonifico bancario di rimborso al Cliente o inviato al medesimo vaglia postale portante l’importo da rimborsare. Gli interessi legali non sono dovuti in caso di irreperibilità del Cliente, di impossibilità di disporre il pagamento per cause non imputabili al Finanziatore o per inerzia del Cliente. Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.
5. RITARDATO PAGAMENTO. INTERESSI DI MORA
COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA
Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute. Se tuttavia, al momento della conclusione del contratto, il tasso di mora è superiore a quello determinato ai sensi della legge, il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge (articolo 2, Legge 108/1996). In caso di ritardo nel pagamento delle rate o dell'importo di cui al successivo art. 6 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), che provocano un intervento da parte del personale del Finanziatore e/o di incaricati dallo stesso, il Finanziatore può addebitare al Cliente moroso gli interessi di mora, i costi e le spese sostenuti per tali interventi per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo scaduto. Sono, altresì, a carico del Cliente le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel Documento di sintesi. In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria del Cliente nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso al credito.
6. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali coobbligati e risolto ai sensi della legge questo contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli art. 4 (Pagamenti), 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali coobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Cliente e/o degli eventuali coobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui al precedente art. 5 nonché di un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dal precedente art. 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più Finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso.
7. EVENTUALI GARANZIE E VINCOLO ASSICURATIVO
Ove indicato nel Documento di Sintesi, la concessione del Credito finalizzato potrà essere subordinata: a) al rilascio di effetti cambiari a garanzia senza indicazione di scadenza, a firma del Cliente e di eventuali avallanti, all’ordine del Finanziatore, con bollo a carico del Cliente, per l’importo corrispondente al totale da rimborsare indicato nel Contratto. Gli effetti cambiari saranno presentabili all’incasso entro 3 (tre) anni dalla data di creazione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d’ora il Finanziatore, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, ad azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili del Finanziatore. Gli effetti saranno distrutti trascorsi 6 (sei) mesi dall’estinzione del debito, se il Cliente non ne richiede la restituzione; b) alla prestazione di idonea fideiussione; c) alla firma dell’atto di assenso all’iscrizione di ipoteca sul veicolo finanziato a favore del Finanziatore ai sensi della normativa vigente per un importo pari a “N. Rate” moltiplicato per “Importo rata”, riportate sul Contratto. Il Finanziatore consentirà alla cancellazione dell’ipoteca gravante sul veicolo ad avvenuta estinzione di qualsiasi ragione di credito nei confronti del Cliente; le spese di cancellazione dell’ipoteca saranno ad esclusivo carico del Cliente; d) al rilascio al Finanziatore di procura notarile per la costituzione ed iscrizione a favore della stessa, nel momento che la medesima riterrà opportuno, di ipoteca sul veicolo finanziato per l’importo garantito maggiorato di eventuali spese giudiziarie e di interessi di mora;
e) al rilascio di vincolo assicurativo a favore del Finanziatore nell’ambito della firma della polizza assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile, furto e incendio per singoli capitali di importo pari ad almeno al prezzo di acquisto, con esclusione di qualsiasi clausola restrittiva. Il Cliente dovrà informare il Finanziatore entro 48 (quarantotto) ore riguardo ad eventuali alterazioni, sospensioni o interruzioni verificatesi nella copertura assicurativa, provvedendo con la massima tempestività a ripristinarla con la precedente Compagnia o altra. Nel corso del
rapporto non saranno ammesse modificazioni al contratto di assicurazione se non sono state consentite per iscritto dal Finanziatore, salvo quelle derivanti dalla diminuzione del valore del veicolo. In caso di sinistro o furto del veicolo, il Cliente è tenuto a proseguire con puntualità il pagamento delle rate men sili fino all’avvenuto risarcimento da parte della Compagnia di assicurazione, che costituisce causa di estinzione anticipata del finanziamento, con le modalità di calcolo previste dall’art. 3; se l’indennizzo è insufficiente a saldare il debito, il Cliente è tenuto al pagamento della differenza a saldo. Se l’indennizzo è superiore al debito, il Finanziatore verserà al Cliente l’eccedenza. Vincolo assicurativo. Se questo finanziamento comprende una copertura assicurativa sul bene finanziato, la copertura assicurativa sul bene finanziato prevederà un vincolo assicurativo a favore del Finanziatore e il Cliente sarà tenuto ad osservare le prescrizioni contenute nella precedente lettera e). Le spese per le prestazioni delle garanzie, c omprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche, sono a carico del Cliente in base alla vigente normativa fiscale ed alle tariffe dell’agenzia incaricata dell’esecuzione dell’incarico.
8. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI
Se il Cliente non provvede ai pagamenti alle scadenze contrattualmente previste, a parziale deroga della legge (art. 1194 codice civile), il Finanziatore imputerà i pagamenti ricevuti secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, infine alle spese di recupero di cui ai precedenti artt. 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) e 6 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto).
9. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO
Il Cliente espressamente e sin da ora consente che il Finanziatore può cedere parzialmente o totalmente i diritti che gli derivano da questo Contratto, a termini di legge. Ai fini di ogni comunicazione relativa a questo contratto, il domicilio è quello indicato nel contratto, salvo le eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto ai sensi dell’articolo 3 (Obbligazioni del Cliente). Rimane in ogni caso inteso che in caso di cessione del Contratto o del credito, il Finanziatore notificherà tale circostanza al Cliente attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole salvo che il Finanziatore, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cliente.
10. ONERI E SPESE
Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il Finanziamento sarà a carico del Cliente nel limite indicato nel Documento di Sintesi. Salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione, sono a carico del Cliente: a) le spese per il rilascio delle garanzie; b) le spese sostenute dal Finanziatore a seguito del ritardato pagamento e dell’intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 6 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) salvo il caso di errori del Finanziatore. Sono escluse dal calcolo del TAEG: le eventuali penali che il Cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora; le spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al Cliente all’atto dell’acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito. La durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Cliente congiuntamente al Finanziatore, esercita l’opzione per l’applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ove il Contratto abbia durata superiore ai 18 mesi.
11. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA
Le comunicazioni previste dal Contratto saranno indirizzate al solo Cliente e avranno effetto anche nei confronti degli eventuali coobbligati e/o cointestatari. Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, il Finanziatore invia al Cliente una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Il Finanziatore può addebitare al Cliente la somma indicata nel Documento di Sintesi allegato al presente contratto, per l'invio in formato cartaceo delle comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria. Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Il Finanziatore trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di produzione di tale documentazione nel limite massimo indicato nel Documento di Sintesi. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata (a scelta tra: carta, accesso al sito internet del Finanziatore).
12. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI
Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate dal Finanziatore nel Documento di sintesi, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio. Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Nel caso in cui il Cliente non sia un consumatore o una micro-impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (per "Microimpresa" si intende un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro), il Finanziatore potrà altresì proporre modifiche unilaterali dei tassi di interesse indicati nel presente Contratto laddove si verifichino modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. In entrambi i casi indicati nei capoversi che precedono, le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.
13. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è esclusivamente quello di Torino. Tuttavia, nel caso in cui il Finanziatore sia attore, il Finanziatore potrà adire anche il Foro di una propria Filiale oppure quello del domicilio del Cliente. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.
14. RECLAMI
COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA
ll Cliente può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata a.r., al Finanziatore, Santander Consumer Bank S.p.A. Ufficio Reclami - Servizio Clienti, Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx oppure al fax 000 000 00 000 o per posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o per posta elettronica certificata a xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il Finanziatore deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si potrà consultare l’apposita Guida pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere direttamente al Finanziatore oppure alla rete di agenti, intermediari e convenzionati di Santander Consumer Bank S.p.A.. Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla banca d’Italia, con sede in xxx xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento dinanzi all’Arbitrato Bancario Finanziario o dinnanzi ad un altro organismo così come individuato dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Contratto di prestito finalizzato all’acquisto di beni e servizi destinati all’attività professionale e imprenditoriale n.
FIRME DEL CLIENTE E/O DEL COOBBLIGATO
Il/i sottoscritto/ i sottoscritti afferma/affermano che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità, ivi incluso quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio e nel modulo di identificazione del Titolare Effettivo (D. Lgs. 231/2007), e dichiara/ dichiarano di non aver mai subito protesti, decreti ingiuntivi o procedure esecutive, salva la facoltà per Santander Consumer Bank (da ora anche SCB) di effettuare ogni accertamento utile in merito a questo Contratto, anche mediante verifica presso terzi della veridicità dei dati forniti, ivi compreso l’accertamento presso il datore di lavoro della sussistenza del rapporto di dipendenza. Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano che è stata consegnata e ha preso visione di copia: (i) del Documento di sintesi, (ii) della Rilevazione dei tassi effettivi globali, (iii) di questo Contratto, (iv) dell’Informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie nonché (v) dell'informativa sul trattamento dei dati personali. Dichiara/ dichiarano di aver preso visione del Documento di sintesi riportato nel frontespizio del Contratto e delle Condizioni Generali, riportate in allegato a questo modulo, che formano parte integrante del presente Contratto e che accetta integralmente senza riserva alcuna. La Guida pratica all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) e le ulteriori Guide pratiche sono a disposizione presso le filiali della banca, presso gli Agenti ed intermediari finanziari convenzionati o al seguente indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx- trasparenza. Con la firma di questo Contratto, il sottoscritto/ i sottoscritti dichiara/dichiarano di aver preso visione delle comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di trasparenza bancaria e che il Documento di sintesi riportato sul frontespizio è, per comune volere delle parti, parte integrante di questo Contratto. | ||
Il Cliente | Il Coobbligato | |
Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. c. 2 le seguenti clausole delle Condizioni Generali riportate in allegato a questo modulo: 2 (Obbligazioni del Cliente e del Coobbligato), 4 (Pagamenti – Riemissione dell’SDD – Diritto di ricevere la tabella di ammortamento. In particolare, possibile variazione di importo/scadenza addebito SDD per eventi non riconducibili al Finanziatore), 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora), 6 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 8 (Imputazione dei pagamenti), 10 (Oneri e spese), 11 (Comunicazioni periodiche alla clientela), 12 (Determinazione e modifica delle condizioni), 13 (Foro competente e legge applicabile); ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9 febbraio 2000 la seguente clausola delle Condizioni Generali riportate in alleato al presente modulo: art. 3 (Obbligazioni del Cliente e del Coobbligato). | ||
Il Cliente | Il Coobbligato | |
Comunicazioni al Cliente/Coobbligato - Le comunicazioni periodiche di trasparenza saranno messe a disposizione del Cliente/Coobbligato gratuitamente attraverso l’accesso al sito internet del Finanziatore xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se invece il Cliente vuole ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza a mezzo lettera, al costo di € 1,00 (all’anno), deve barrare la seguente casella I_I. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. | ||
Il Cliente | Il Coobbligato | |
Il Cliente dichiara di essere I I non essere I I una Microimpresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (Per "Microimpresa" si intende un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro). | ||
Il Cliente | ||
MANDATO SEPA DIRECT DEBIT(SDD) | ||
Riferimento Univoco Mandato SEPA – verrà indicato successivamente, all’attivazione dell’SDD. Il Cliente (o "Debitore"), come generalizzato (dati anagrafici, codice fiscale) nel corpo del presente Contratto, nel quale è anche indicato il Conto Corrente (codice IBAN) di cui il Cliente è titolare, autorizza: Santander Consumer Bank S.p.A. (o "Creditore"/"Finanziatore"), come generalizzata nel corpo del presente Contratto, codice identificativo del Creditore IT910010000005634190010, a disporre sul Conto Corrente sopra richiamato: addebiti in via continuativa un singolo addebito (Non applicabile al presente Contratto); la propria Banca a eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto del Cliente con la propria Banca è regolato dal contratto fra essi stipulato. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Cognome, nome e codice fiscale del sottoscrittore sono riportati nel corpo del presente Contratto. | ||
Firma del Debitore /Coobbligato | Luogo | Data |
SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL CONVENZIONATO | ||
L’incaricato dell’identificazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/07 e relative disposizioni di attuazione, dichiara sotto la propria personale responsabilità che le firme apposte su questo contratto, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente dal richiedente e dal coobbligato, le cui generalità sono state perfettamente riportate sullo stesso contratto. Si dichiara che questo contratto di finanziamento rientra nell’ambito della convenzione stipulata con Santander Consumer Bank S.p.A. Si dichiara inoltre che il bene/servizio/veicolo fornito è conforme a quanto dichiarato su questo modulo, del quale si dichiara di aver consegnato una copia al Cliente ed al Coobbligato compilata in ogni parte. L’incaricato/Il Convenzionato Luogo Data |
COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA
Il Cliente è un soggetto titolare di partita IVA e agisce per scopi rientranti nell’esercizio della propria professione. Qualora ne ricorrano i presupposti e ne venga data pronta comunicazione a SCB ai sensi dell’art.2 delle Condizioni generali di finanziamento, quest’ultima modificherà la classificazione precedentemente data al Cliente.