CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CORPI VEICOLI TERRESTRI
FILO DIRETTO CAR
LEASE & GO PER BANCA IFIS S.P.A.
MODELLO IFIS.2020.001-2020.001 – EDIZIONE 30.01.2020
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Filo diretto Car
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento: Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto e Incendio, Eventi atmosferici, Eventi vandalici, Rottura cristalli, Kasko, Collisione e Assistenza.
Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Non sono assicurabili i veicoli diversi dalle autovetture di prima immatricolazione o immatricolate da più di 36 mesi.
🗴 Non sono assicurabili le autovetture di valore commerciale inferiore
a euro 5.000,00.
🗴 Non sono assicurabili i veicoli adibiti al trasporto infiammabili, materiali radioattivi, merci pericolose
CHE COSA È ASSICURATO?
🗸 Furto e Incendio
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
alimentazione del veicolo;
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Tutte le garanzie non comprendono:
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ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; i danni indiretti e/o non materiali;
i danni causati da aspirazione dell’acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte;
Sono esclusi i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici o
i danni provocati od agevolati da dolo del contraente e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
i danni provocati da atti di terrorismo, scioperi, sommosse, guerra, guerra civile (dichiarata o meno) nonché da ogni altro evento socio- politico;
i danni meccanici senza danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
i danni da bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove
Si intendono non compresi i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
! l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
Qualora il veicolo assicurato risulti adibito – temporaneamente o permanentemente – ad un uso diverso rispetto a quello dichiarato all’Impresa in sede di stipula del contratto, l’Impresa stessa si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta d’indennizzo.
! In ogni caso, l’assicurazione non potrà spiegare i propri effetti nei confronti di:
• società di autonoleggio o società finanziarie eroganti finanziamenti diversi dalla forma del c.d. leasing;
• veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
• macchinari e attrezzature ad uso industriale;
• veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
• veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dall’Impresa, l’esborso massimo complessivo esigibile da quest’ultima non potrà superare l’importo di euro 500.000,00.
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori
esclusioni proprie delle stesse.
dolosi;
rapina del veicolo stesso.
b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla
La somma assicurata è l’importo, indicato sulla Scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente stabilito.
Ricorso terzi da incendio
🗸 Danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall’incendio del veicolo assicurato sino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila/00) per sinistro.
Eventi atmosferici e atti vandalici
🗸 I costi per la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo assicurato stesso e risultanti dalla fattura di acquisto, in conseguenza di: trombe d’aria, uragani, tempeste, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine nonché di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti vandalici e/o dolosi di terzi, sabotaggio.(entro i limiti del valore assicurato).
Rottura cristalli
🗸 Le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione, comprese le spese di messa in opera, dei cristalli dell’abitacolo del veicolo assicurato in caso di rottura determinata da causa accidentale o da fatto involontario di terzi indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.
Kasko
🗸 L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione durante la circolazione del veicolo.
Collisione
🗸 L’Impresa si obbliga a indennizzare l’Assicurato, nei limiti e alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella Scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di: collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.
Garanzie varie
🗸 L’Impresa offre altresì una copertura relativa alle spese di immatricolazione, ai danni all’interno del veicolo, alle spese di custodia e parcheggio e alla garanzia bagaglio.
Assistenza
🗸 L’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni di assistenza: soccorso stradale per guasto, incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, anticipo denaro, invio pezzi di ricambio all’estero, veicolo sostitutivo, spese di albergo, rientro passeggeri o proseguimento del viaggio, invio taxi, trasporto in autoambulanza.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica
di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di
assicurazione (Carta Verde).
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l’Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente e l’Assicurato hanno altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento da parte del Contraente potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Le coperture per i singoli assicurati decorrono nei termini e nelle modalità indicate sul Modulo di Adesione (durata massima
84 mesi), con espressa esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo.
Il contratto stipulato dal Contraente ha validità annuale e – se previsto il tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sia stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all’Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.
In caso di recesso anticipato o di diritto di ripensamento da parte dell’Assicurato, l’Impresa rimborserà all’Assicurato (per
tramite del Contraente) il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte governative.
Il rimborso avrà luogo solo se il ripensamento sarà comunicato tramite lettera raccomandata AR inviata dall’assicurato al
Contraente entro e non oltre 15 giorni dall’effetto della copertura assicurativa.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Filo diretto Car
Versione n. 1 dell’Aprile 2019 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2018
Bilancio approvato il 29/04/2019
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 43.549.367 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 9.435.603.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 126,18% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 280,40% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
In merito alla Garanzia Furto e Incendio e alla Garanzia Collisione non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Filo diretto Car. L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Il premio per applicazioni con durata pluriennale beneficerà di uno sconto pari al 10% rispetto al premio annuale previsto per un’analoga polizza annuale stipulata in forma individuale. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Eventi Atmosferici | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Rottura cristalli | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Garanzie Varie | Comprende: • eventuali danni subiti da terzi a seguito di incendio o scoppio del veicolo assicurato, quando questi non è in circolazione; • i bagagli trasportati in presenza di incendio che comporti la perdita totale del veicolo o l’antieconomicità della sua riparazione; • le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali; • le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina; • un indennizzo per le spese documentate, sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo. |
Atti Vandalici | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Kasko | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. | |
Furto e incendio | Non ci sono indicazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Eventi Atmosferici | Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche. |
Rottura Cristalli | Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli. In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza. |
Garanzie Varie | Sono in ogni caso esclusi i danni: a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo; b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di sinistro, l’assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale. |
Atti vandalici | La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Restano in ogni caso esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati. |
Kasko/Collisione | La garanzia non è operante: • se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; • se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni; • se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; • in conseguenza di attività illecite; • se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo; • se i danni risultano causati da atti vandalici; L’Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia. |
Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), dettagliate nella Scheda di polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti, tra i quali i più significativi: - Furto Incendio: sono in ogni caso esclusi i danni alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato, con particolare riferimento ad oggetti di valore. L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: il contraente e/o l’Assicurato deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde 800.894139 (dall’estero occorre comporre il numero x00 000.0000.000) e successivamente inviare denuncia per iscritto all’Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Xxxxx, dovrà essere fatta immediata denuncia all’Autorità, inoltrando all’Impresa copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità italiana. |
Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effetui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all’impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell’Impresa. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale del premio. Il singolo Assicurato dovrà pagare al Contraente il premio relativo alla singola applicazione al momento dell’inclusione nella copertura assicurativa. L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione, distruzione od esportazione definitiva (salvo il caso di sinistro), l’Applicazione relativa al singolo veicolo assicurato si intende risolta con rimborso di premio netto pagato e non goduto da parte dell’Impresa, salvo il caso in cui il contraente/assicurato chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Il contratto è stipulato tra l’Impresa e il Contraente con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente. Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell’altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. Le applicazioni hanno durata da un minimo di 12 mesi a un massimo di 84 mesi secondo l’opzione prescelta dall’Assicurato, senza tacito rinnovo. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente/assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. |
Sospensione | Non sono previste possibilità di sospendere il contratto. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell’Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell’impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center. |
Risoluzione | Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al contraente/assicurato, per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo. L’assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto. |
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura, a condizione che questi siano immatricolati per la prima volta da non più di 3 anni. I predetti devono avere un valore commerciale al momento dell’inclusione pari a un minimo di euro 5.000,00.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.
Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario per il Ramo 3 (CVT) è pari al 31,73% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 48,42%.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – determinazione del premio – regolazione del premio e conguaglio 4
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 4
Art. 3 – Durata del contratto – tacito rinnovo 5
Art. 4 – Validità territoriale 5
Art. 5 – Oneri fiscali 5
Art. 6 – Rinvio alle norme di legge 5
Art. 7 – Rivalsa 5
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro 5
Art. 9 – Trasferimento della proprietà del veicolo 5
Art. 10 – Cessazione di rischio per demolizione, distruzione od esportazione definitiva 5
Art. 11 – Modifiche del contratto 6
Art. 12 – Vincolo assicurativo a favore del contraente 6
Art. 13 – Premio per applicazioni con durata pluriennale 6
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 7
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI 7
Art. 1- Garanzia incendio e furto (garanzia sempre presente e operativa) 7
1.1 – Oggetto della garanzia 7
1.2 – Ricorso terzi da incendio 7
1.3 – Spese di immatricolazione 7
1.4 – Danni all’interno del veicolo 7
1.5 – Spese custodia e parcheggio 7
1.6 – Garanzia bagaglio 7
Art. 2 – Garanzie accessorie 7
Eventi speciali 7
2.1 Eventi atmosferici (garanzia valida per i pacchetti lease & go classic, classic plus e top) 7
2.2 Rottura cristalli (garanzia valida per i pacchetti lease & go classic, classic plus e top) 8
Art. 3 – Garanzia atti vandalici 8
(Garanzia valida per i pacchetti lease & go classic, classic plus e top) 8
Art. 4 – Xxxxxxxx xxxxx (garanzia valida per il pacchetto lease & go top) 8
4.1 – Oggetto della garanzia 8
4.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia kasko 8
4.3 – Criteri di indennizzo kasko 8
Art. 5 – Garanzia collisione (garanzia valida per il pacchetto lease & go classic plus) 8
5.1 Oggetto della garanzia 8
5.2 Esclusioni e limiti specifici per la garanzia collisione 8
5.3 Criteri di indennizzo collisione 9
NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1 9
Art. 6 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie 9
Art. 7 - Rivalsa 9
Art. 8 - Determinazione dell'ammontare del danno 9
8.1 Rete convenzionata 9
8.2 Fuori rete convenzionata 9
CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL DANNO 10
Art. 9 - Liquidazione dei danni - nomina dei periti 10
Art. 10 - Pagamento dell'indennizzo 10
10.1 Clausola responsabilità civile autoveicoli 10
Art. 11 – Beneficiario dell’indennizzo 11
Art. 12 - Recupero del veicolo 11
CAPITOLO 2 – ASSISTENZA 11
Art. 13 – Garanzia 11
13.1 Garanzie 11
13.2 Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Assistenza 12
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 14
Art. 14 – Denuncia del sinistro 14
APPENDICE NORMATIVA 15
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016 / 679 (GDPR) 18
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
“Alienazione”: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo;
“Accessori”: le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali “accessori” devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile).
Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.
“Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
“Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
“Centrale Operativa”: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;
“Certificato/Scheda di polizza”: documento rilasciato all’Assicurato da parte del Contraente al momento dell’effetto della
copertura assicurativa attestante l’operatività delle garanzie contrattualmente previste;
“Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; in questa polizza Banca Ifis S.p.A. con sede
a Mestre (VE), alla via Terraglio n. 63
“Danno parziale”: ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro;
“Danno totale”: ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro;
“Durata contratto”: il periodo di validità del contratto concordato tra l’Impresa ed il Contraente;
“Durata applicazioni”: il periodo di validità della singola applicazione, corrispondente alla durata della locazione finanziaria
concordata tra il Contraente e l’assicurato;
“Esplosione”: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
“Eurotax”: pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore destinata agli operatori professionali del settore automobilistico. Tale pubblicazione si articola in “Eurotax blu” (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) ed “Eurotax giallo” (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basati su indagini di mercato;
“Furto”: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
“Franchigia”: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro, così come risultante dall’Allegato n. 2;
“Guasto”: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali; “Impresa”: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
“Incendio”: l’autocombustione con sviluppo di fiamma;
“Incidente”: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
“Indennizzo o Indennità”: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
“Infortunio”: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le
quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente;
“Intermediario”: soggetto al quale le parti hanno conferito mandato per le gestione della polizza, che nel caso concreto coincide con il Contraente;
“Legittimo Conducente”: proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato;
“Premio”: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima; “Proprietario del veicolo”: l’intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
“Quattroruote”: pubblicazione mensile dell’Editoriale Domus S.p.A.;
“Rapina”: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
“Residenza”: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico; “Scoperto”: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, così come risultante dall’Allegato n. 2.
“Scoppio”: il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;
“Sinistro”: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
“Valore commerciale”: il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro desunto dalle quotazioni aggiornate di “Quattroruote” o, in assenza, delle riviste specializzate quali Eurotax (media tra Eurotax Blu e Eurotax Giallo).
“Valore a nuovo”: prezzo di listino della casa costruttrice al momento della prima immatricolazione, compresi gli accessori installati sul veicolo e le spese di messa in strada, o il diverso valore risultante da fattura di acquisto (fermo comunque il valore assicurato); “Valore assicurato”: la somma (comprensiva di accessori) dichiarata dal Contraente e riportata sulla scheda di polizza, ovverosia, in ogni caso, il limite massimo d’indennizzo esigibile dall’Impresa. Lo stesso deve corrispondere al valore di fattura
(che non deve tenere conto degli eventuali sconti applicati dal Venditore) al momento della stipulazione del contratto; “Veicolo”: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato nella scheda di polizza.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazioni Filo diretto Car Mod. IFIS.2020.001-2020.001 ed. 2020-01 – Ultimo aggiornamento 30/01/2020
In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
A. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta.
Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dall’assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori. L’accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato secondo il contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso del titolare dell’interesse assicurato.
B. VEICOLI ASSICURABILI
Con il presente contratto si possono assicurare esclusivamente i seguenti veicoli:
1. Autovetture di prima immatricolazione;
2. Autovetture usate che non abbiano più di 36 mesi (3 anni) dalla data di prima immatricolazione.
C. VEICOLI NON ASSICURABILI
Con il presente contratto non si possono assicurare i seguenti veicoli:
1. Veicoli usati di età superiore a 36 mesi dalla data di prima immatricolazione; 2. Veicoli senza targa;
3. Veicoli con targa prova;
4. Veicoli con targa estera;
5. Veicoli adibiti al trasporto infiammabili, materiali radioattivi, merci pericolose fatta eccezione ai veicoli adibiti al
trasporto carburante (benzina e gasolio);
6. Veicoli diversi rispetto a quelli indicati al precedente punto B; 7. Veicoli destinati al noleggio senza conducente.
Tutti i rischi non espressamente contemplati nel presente accordo.
D. DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
La durata della copertura assicurativa è pluriennale ed è compresa da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 84 mesi.
La durata della copertura assicurativa, indicata nell’apposito Modulo di proposta di adesione e richiamata sul certificato, si
intende nella forma di Premio Xxxxx predeterminato per ciascuna annualità. Resta inteso che in caso di veicolo usato la durata massima della copertura assicurativa non potrà eccedere il limite di 120 mesi dalla data di prima immatricolazione. In caso di disdetta del presente contratto/convenzione la copertura assicurativa delle singole applicazioni relative ai veicoli assicurati prima della scadenza della Convenzione stessa, proseguirà fino alla naturale scadenza dei relativi contratti di leasing.
E. ESTINZIONE ANTICIPATA
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento della locazione finanziaria, l’Impresa restituisce al Contraente la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa l’Impresa, su richiesta dell’Assicurato/Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Resta inteso che, in caso di un sinistro che comporti la perdita totale del bene e il pagamento del relativo indennizzo, il premio versato per l’annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall’Impresa.
F. PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura assicurativa di ciascun veicolo resterà attiva fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo al termine del periodo di copertura prescelto e risultante dal certificato.
G. LIMITI ASSUNTIVI
I limiti assuntivi vengono così stabiliti:
- Autovetture: da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 200.000,00 di valore del veicolo al momento dell’inclusione (veicolo nuovo = valore di fattura // veicolo usato = valore commerciale);
- Autovetture di valore pari o superiore a euro 100.000,00: sono assumibili esclusivamente previa installazione di un impianto di localizzazione, regolarmente installato secondo le prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice dell’impianto, funzionante e in grado di rilevare la posizione del veicolo assicurato H24;
- Autovetture di valore pari o superiore a euro 200.000,00 e fino a euro 300.000,00: sono assumibili esclusivamente con preventiva autorizzazione dell’Impresa e con installazione di minimo due impianti, uno di localizzazione e l’altro satellitare, regolarmente installati secondo le prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice degli impianti, funzionanti, in grado di rilevare la posizione del veicolo assicurato H24. Le autovetture rientranti nella presente fattispecie non potranno superare le venti unità per ciascuna annualità assicurativa. Si precisa che per tale tipologia di veicolo gli scoperti contrattualmente previsti per le garanzie Furto, Eventi atmosferici, Atti vandalici, Kasko, Collisione saranno aumentati di 10 punti percentuali;
- Autovetture immatricolate nella provincia di Roma e nelle provincie rientranti nell’Area 1 (vedi allegato n. 1): sono assumibili esclusivamente previa installazione di un impianto di localizzazione, regolarmente installato secondo le prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice dell’impianto, funzionante, e in grado di rilevare la posizione del veicolo assicurato H24.
H. PACCHETTI ASSICURATIVI
x. Xxxxxxxxx Lease & Go Base: Furto e Incendio totale e parziale;
b. Pacchetto Lease & Go Classic: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Atmosferici - Eventi Vandalici- Rottura Cristalli
– Assistenza Stradale.
c. Pacchetto Lease & Go Classic Plus: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Atmosferici - Eventi Vandalici - Rottura Cristalli – Collisione – Assistenza Stradale.
d. Pacchetto Lease & Go Top: Furto e Incendio totale e parziale – Eventi Atmosferici - Eventi Vandalici - Rottura Cristalli – Kasko – Assistenza Stradale.
I. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Resta espressamente inteso che sarà onere del Contraente consegnare all’Assicurato su supporto durevole una copia delle presenti condizioni di assicurazione.
Il contraente ha l’obbligo di consegnare tale documento in occasione della messa in copertura dell’Assicurato.
L. CLAUSOLA LOCALIZZATORE/SATELLITARE
Il Contraente e l’assicurato dichiarano di prendere atto delle condizioni qui di seguito elencate, accettandone integralmente il contenuto:
- è operante uno Scoperto del 35% (trentacinque per cento), limitatamente alle garanzie Furto e Rapina, qualora la centrale operativa documenti che:
🗸 il Sistema di Localizzazione, anche se già installato ed attivato in precedenza, non si trovava a bordo del veicolo assicurato al momento del sinistro;
🗸 l’assicurato non abbia provveduto, per dolo o colpa proprie e/o delle persone delle quali debba rispondere, alla manutenzione o alle procedure di sicurezza necessarie, non ottemperando alle indicazioni ricevute a tal fine dalla casa costruttrice dell’impianto;
🗸 l’assicurato abbia provveduto all’installazione e all’eventuale manutenzione del Sistema di Localizzazione presso un operatore non autorizzato dalla casa costruttrice dell’impianto;
L’Assicurato s’impegna espressamente – in caso di Xxxxx e Xxxxxx – a denunciare nel più breve tempo possibile all’Impresa quanto accaduto, essendo stato edotto in merito al fatto che la mancata tempestiva denuncia pregiudica la possibilità per l’Impresa di procedere alla localizzazione del veicolo tramite il Sistema di Localizzazione . In caso di mancata tempestiva denuncia sarà operante uno Scoperto del 35% (trentacinque percento), limitatamente alle garanzie Furto e Rapina.
Le condizioni di cui sopra sono valide anche in relazione all’operatività del Sistema Satellitare ove previsto dal precedente punto G.
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – REGOLAZIONE DEL PREMIO E CONGUAGLIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza del Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla scheda di polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Locatario. Il Contraente e/o il Proprietario del veicolo sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, la liquidazione del danno non è dovuta o è dovuta in misura ridotta, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
In relazione a questo specifico contratto di assicurazione, resta inteso come il premio per le singole applicazioni viene
determinato secondo il seguente processo di calcolo:
1. premio variabile = valore del veicolo (“Valore di fattura” per i veicoli di prima immatricolazione o “Valore commerciale” per i veicoli usati) moltiplicato per il tasso permillare relativo alla durata prescelta per la singola copertura, così come indicato all’interno dell’Allegato n. 1;
2. premio fisso =
a. costo annuo delle garanzie il cui premio non varia in funzione del degrado del veicolo assicurato; b. il valore di cui al punto a) viene moltiplicato per la durata prescelta (da 12 a 84 mesi).
3. Il premio totale ottenuto dalla somma del punto 1) e del punto 2) verrà diviso per il numero di annualità prescelto. Il premio di ogni singola applicazione è determinato in via anticipata. Il Contraente, dopo aver effettuato il calcolo del premio relativo a ciascuna applicazione, invia all’Impresa un flusso giornaliero contenente tutte le informazioni richieste, a seguito del quale l’Impresa emetterà il certificato di applicazione attestante la copertura del veicolo.
Nel caso di disallineamento tra il premio calcolato dal Contraente e quello risultante dal motore di calcolo dell’Impresa, il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere all’Impresa anche l’eventuale differenza di premio, ove il calcolo del premio sia stato effettuato correttamente dal motore di calcolo dell’Impresa sulla base delle tabelle concordate con il Contraente.
Resta espressamente inteso come il premio calcolato dall’Impresa dovrà essere considerato in ogni caso quello corretto ed esigibile dal Contraente/Assicurato.
ART. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Contraente s’impegna a corrispondere all’Impresa il premio alla firma ove
previsto.
Per aderire al presente contratto deve essere pagata la prima rata annuale di premio prevista per ciascun veicolo assicurato; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano
la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
La garanzia prestata per ciascun Assicurato ha la durata comunicata dal Contraente all’Impresa al momento dell’inclusione in copertura di ciascun veicolo e decorre per gli Autoveicoli inclusi nel corso di validità del contratto, dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione di inclusione e fino alle ore 24.00 del giorno in cui viene comunicata l’esclusione.
Se il contraente/assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un’efficacia retroattiva della copertura che sarà attivata dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di contratti di durata inferiore ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
In caso di danno totale o furto totale il Contraente è tenuto a corrispondere la parte di premio o gli eventuali frazionamenti premio successivi alla risoluzione del contratto per sinistro e relativi al periodo intercorrente tra la data del sinistro stesso e la data di scadenza dell’annualità assicurativa in corso. Tale adempimento deve essere documentato dal Contraente o dall’Assicurato all’atto della richiesta di pagamento del sinistro. In caso di danno totale o furto in assenza del pagamento dell’indennizzo, al Contraente verrà rimborsato la parte di premio annuale non goduto.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO – XXXXXX XXXXXXX
Il presente articolo regola i rapporti tra Impresa e Contraente (Banca Ifis S.p.A.) e non ha pertinenza per quanto riguarda le
singole applicazioni.
Il contratto sottoscritto tra Impresa e Contraente (Banca Ifis S.p.A.) ha durata annuale.
In mancanza di disdetta data da una delle parti, con lettera raccomandata AR e pervenuta all’altra parte almeno 30 giorni
prima della scadenza del contratto, quest’ultimo è prorogato per una durata uguale a quella originaria e così successivamente.
ART. 4 – VALIDITÀ TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
ART. 5 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
ART. 6 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
ART. 7 – RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
ART. 8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato
altrimenti definito il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto. Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al
Contraente la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Dal momento di efficacia del recesso esercitato nei confronti del Contraente questi non potrà includere ulteriori applicazioni, restando inteso che le coperture relative alle applicazioni già in essere al momento del recesso resteranno attive fino alla loro naturale scadenza contrattuale pari alla durata del leasing, escluso ogni tacito rinnovo.
L’Impresa inoltre potrà esercitare il recesso anche nei confronti di singole applicazioni particolarmente sinistrose che avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato e/o del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa. In quest’ultimo caso la restituzione del premio pagato e non goduto della singola applicazione verrà inserita nell’ambito della prima regolazione utile.
ART. 9 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Al verificarsi del trasferimento delle proprietà di un veicolo incluso nella copertura assicurativa, il Contraente provvederà
attraverso l’accesso all’area riservata dedicatagli dall’Impresa all’esclusione del veicolo dalla copertura.
La procedura di cui sopra potrà avere esito positivo solamente a seguito di trasmissione all’Impresa della comunicazione attestante il benestare della società vincolante.
ART. 10 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA
Al verificarsi della cessazione del rischio di un veicolo incluso nella copertura assicurativa per demolizione o distruzione o esportazione definitiva, il Contraente (per tramite dell’Intermediario) provvederà attraverso l’accesso all’area riservata dedicatagli dall’Impresa all’esclusione del veicolo dalla copertura.
Qualora il veicolo assicurato sia gravato da vincolo, la procedura di cui sopra potrà avere positivo solamente a seguito di trasmissione all’Impresa della comunicazione attestante il benestare della società vincolante.
Resta espressamente inteso che le coperture assicurative relative a ciascuna Applicazione non potranno essere in alcun caso sospese in corso di vigenza.
ART. 11 – MODIFICHE DEL CONTRATTO
Le modifiche al contratto devono risultare da atto sottoscritto dall’Impresa e dal Contraente.
ART. 12 – VINCOLO ASSICURATIVO A FAVORE dEL CONTRAENTE
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà di Banca IFIS S.p.A. ”Ente vincolatario” ed immatricolato al PRA a suo nome, è stato concesso in leasing all’Assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul modulo di adesione, l’Impresa si impegna nei confronti dell’Ente vincolatario a comunicare ogni sinistro qualificabile come totale in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.
ART. 13 – PREMIO PER APPLICAZIONI CON DURATA PLURIENNALE
Il premio per applicazioni con durata pluriennale beneficerà di uno sconto minimo del 10% rispetto al premio annuale per
polizze individuali.
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (Corpi Veicoli Terrestri – Assistenza) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI
Art. 1- GARANZIA INCENDIO E FURTO (garanzia sempre presente e operativa)
1.1 – Oggetto della garanzia
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato, compresi gli accessori, a seguito di:
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo e a seguito di caduta di aeromobili e loro parti
b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.
all’Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a € 200,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.
In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, l’Impresa indennizza
1.2 – Ricorso Terzi da Incendio
L’Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
1.3 – Spese di immatricolazione
In caso di incendio, furto od incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l’Impresa corrisponderà un indennizzo pari alle spese documentate sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Lease & GO o quelle relative al passaggio di proprietà di un veicolo usato di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Lease & GO, sostenute al momento dell’acquisto del veicolo stesso, fino ad un massimo di Euro 250,00 per anno.
1.4 – Danni all’interno del veicolo
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo garantito dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell’Amministrazione Ospedaliera o dal Medico intervenuto o dall’autorità di Polizia.
1.5 – Spese Custodia e Parcheggio
L’Impresa rimborsa le spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo garantito disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per sinistro e per anno. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso all’assicurato.
1.6 – Xxxxxxxx Xxxxxxxx
In caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l’Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell’assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio.
Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di sinistro, l’assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale.
ART. 2 – GARANZIE ACCESSORIE (valide in abbinamento a uno dei Pacchetti indicati al punto H delle Premesse)
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.
EVENTI SPECIALI
2.1 Eventi Atmosferici (garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top)
L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori , a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, nonché cose trasportate dal vento.
Si precisa che, unicamente per quanto riguarda i danni derivanti da grandine, l’Impresa acconsentirà alla riparazione del veicolo assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, a condizione che detta riparazione avvenga all’interno del Centro convenzionato con l’Impresa. Si specifica che la tipologia d’intervento prevista dal presente contratto è unicamente quella della Riparazione ottenuta attraverso la tecnica del c.d. tirabolli, ove tecnicamente possibile. In caso contrario la riparazione con altre tecniche dovrà essere espressamente autorizzata dall’impresa.
Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti
aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.
2.2 Rottura Cristalli (garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top)
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e € 2.500,00 per anno assicurativo. Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli nonché i danni provocati da circolazione stradale.
In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione di scoperti e franchigie propri delle garanzie menzionate se presenti in polizza.
ART. 3 – GARANZIA ATTI VANDALICI
(garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top)
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.
L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.
La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.
Per i veicoli di età superiore a tre anni, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno quantificabile come “danno totale” (vedi Glossario), l’indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Restano comunque esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.
ART. 4 – GARANZIA KASKO (garanzia valida per il Pacchetto Lease & Go Top)
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.
4.1 – Oggetto della garanzia
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti
subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada.
4.2 – Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Kasko
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 6, la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti ed allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
• se i danni risultano causati da atti vandalici.
L’Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni
ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
4.3 – Criteri di indennizzo Kasko
In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l’indennizzo sarà corrisposto per l’intero importo del danno
senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.
In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell’Assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo scoperto pattuiti e risultanti dalla scheda di polizza.
Tuttavia in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati,
l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la
R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
ART. 5 – GARANZIA COLLISIONE (garanzia valida per il Pacchetto Lease & Go Classic Plus)
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.
5.1 Oggetto della Garanzia
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti
subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.
5.2 Esclusioni e limiti specifici per la Garanzia Collisione
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 6 la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
• se i danni risultano causati da atti vandalici.
L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a
danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
5.3 Criteri di indennizzo Collisione
• In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l’indennizzo sarà corrisposto per l’intero importo del
danno senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.
• In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell’assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo scoperto pattuiti e risultanti dalla scheda di polizza.
Tuttavia in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati,
l’assicurato deve far pervenire all’Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la
R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).
NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1
ART. 6 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
L'assicurazione non comprende:
• i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
• i danni indiretti e/o non materiali;
• i danni causati da aspirazione dell’acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
• i danni causati o conseguenti all’appropriazione indebita, al furto e alla rapina commessi dai Dipendenti dell’Assicurato;
• i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
• i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
• i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel
regolamento di gara;
• i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali, eventi atmosferici, atti vandalici (salvo quanto previsto agli artt. 2.1 e 3), atti di guerra, terrorismo, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
• l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
Resta inteso che la liquidazione del danno è soggetta all’applicazione di franchigie e/o scoperti con relativi minimi così come
indicato sul certificato di polizza.
In ogni caso, l’assicurazione non potrà spiegare i propri effetti nei confronti di:
• società di autonoleggio o società finanziarie eroganti finanziamenti diversi dalla forma del c.d. leasing;
• veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
• macchinari e attrezzature ad uso industriale;
• veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
• veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dall’Impresa, l’esborso massimo complessivo esigibile da quest’ultima non potrà superare l’importo di euro 500.000,00.
ART. 7 - RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati, del Contraente e del Locatario del veicolo/Assicurato fatto salvo il caso di dolo.
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni di cui al presente contratto, l’Assicurato deve contattare l’Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del sinistro. L’Impresa rimborsa secondo le modalità contrattuali previste.
8.1 Rete Convenzionata
L’assicurato deve contattare l’Impresa la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la
rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell’assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza.
Per i danni avvenuti e riparati all’estero, l’Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad
eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.
8.2 Fuori Rete Convenzionata
L’assicurato deve contattare l’Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del sinistro.
L’Impresa, accertato il diritto all’indennizzo, rimborsa direttamente l’assicurato.
Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall’Impresa ha sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
1 Danno Parziale
1.1 Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, resta inteso che:
• nei primi 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;
• al quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 25%;
• dopo il quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 50%.
L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero.
1.2 Fuori Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato “ Fuori Rete Convenzionata”, resta inteso che:
• nei primi 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;
• al quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 25%;
• dopo il quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 50%.
L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero.
In ogni caso, l’Impresa rimborserà il costo orario della mano d’opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell’Impresa [massimo Euro 40,00 (quaranta/00) + IVA all’ora]. Resta inteso che l’Assicurato sarà sempre tenuto a provvedere alla riparazione del veicolo, in difetto della quale nessun indennizzo verrà corrisposto dall’Impresa.
2. Danno Totale
L'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo i seguenti criteri:
• entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione: 100% del valore assicurato;
• entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione: 75% del valore assicurato;
• entro 36 mesi dalla data di prima immatricolazione: 55% del valore assicurato;
• entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione: 40% del valore assicurato;
• entro 60 mesi dalla data di prima immatricolazione: 30% del valore assicurato;
• entro 72 mesi dalla data di prima immatricolazione: 20% del valore assicurato;
• entro 84 mesi dalla data di prima immatricolazione: 10% del valore assicurato.
il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia. In caso di perdita totale avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.
ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI
Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’Assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l’accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell’Assicurato.
Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d’ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l’Autorità Giudiziaria. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese a delle competenze del terzo.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti, ove non si proceda mediante la nomina dei Periti.
ART. 10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo. Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:
• individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato
Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato);
• verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).
In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria.
10.1 Clausola Responsabilità Civile Autoveicoli
Il contraente/assicurato dichiara che il veicolo identificato in polizza è assicurato con polizza in corso di validità per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto previsto dalle legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. "Codice della Strada") e successive modifiche.
Qualora al momento del sinistro, a seguito di verifiche effettuate dall’Impresa, il veicolo risulti non assicurato per la garanzia Responsabilità Civile Auto, il sinistro non sarà indennizzabile dalla presente polizza ad esclusione dei sinistri che colpiscono le garanzie “Incendio” e “Furto” e cagionino un danno totale.
ART. 11 – BENEFICIARIO DELL’INDENNIZZO
In considerazione del fatto che l’inclusione nelle coperture offerte dal presente contratto assicurativo è in ogni caso subordinata alla stipula di un contratto di leasing tra il Contraente e la propria clientela, resta espressamente inteso tra le Parti come ogni indennizzo derivante dal presente contratto assicurativo dovrà essere erogato esclusivamente in favore della società proprietaria dei veicoli assicurati, così come risultante al P.R.A., in forza del vincolo assicurativo.
ART. 12 - RECUPERO DEL VEICOLO
L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo. Prima di procedere alla liquidazione del danno, l'Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato all'Impresa mediante sottoscrizione di idonea procura. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l’Assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall’ Impresa.
CAPITOLO 2 – ASSISTENZA
ART. 13 – GARANZIA ASSISTENZA
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito
Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L’assistenza è materialmente erogata dalla Centrale Operativa dell’Impresa presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.
Modalità per l’erogazione dell’assistenza
L’assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa componendo il numero verde 800.894139; dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico x00.000.0000000 ed in caso di chiamate dall’estero l’Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’assicurato. La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’assicurato. L’Impresa ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’assicurato, su richiesta dell’Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
Obblighi dell’assicurato
L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
13.1 Garanzie prestate Soccorso Stradale per guasto
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento.
Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).
È data facoltà all’assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.
Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora l’evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Anticipo denaro
Se l’assicurato si trova nella situazione di dover forzatamente sostenere delle spese impreviste e non sia in grado di provvedere al pagamento di tali spese per mancanza/insufficienza di disponibilità finanziaria immediata o perché ha subito il furto o lo smarrimento di ogni forma di pagamento disponibile (contanti, assegno, carta di credito od altro), la Centrale Operativa anticiperà la somma necessaria, rendendola disponibile nel più breve tempo possibile presso la località e il luogo ove si presenta la necessità, entro un massimale di Euro 5.000,00.
I casi che danno diritto alla prestazione sono: pagamento di riparazioni meccaniche/carrozzeria (compresi i cristalli) abbandono e demolizione del veicolo a seguito di guasto o incidente, acquisto di carburante , spese di prima necessità (vitto, alloggio), spese amministrative (rifacimento documenti personali o del veicolo indispensabili per il proseguimento del viaggio ed il relativo rientro).
La prestazione è subordinata a previa garanzia di copertura bancaria in Italia fornita per iscritto all’Impresa da un garante (familiare o datore di lavoro o istituto bancario) dell’assicurato. Tale garanzia prevede il rimborso della somma anticipata entro 10 giorni dall’evento. Oltre tale termine l’Impresa avrà facoltà di applicare gli interessi di legge nonché attivarsi per la tutela dei propri interessi.
Invio pezzi di ricambio all’estero
Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale,
ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l’evento, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l’Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice. La prestazione non è operante nel caso in cui l'assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali. Veicolo Sostitutivo
Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Centrale Operativa mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura in sostituzione di cilindrata1.600 c.c.. secondo i seguenti criteri:
a) fino ad un massimo di 3 giorni in caso guasto;
b) fino ad un massimo di 3 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione NON venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;
c) fino ad un massimo di 14 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;
d) fino ad un massimo di 30 giorni in caso di perdita totale del veicolo.
Restano a carico dell’Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell’assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato.
Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate.
Il noleggio è subordinato in ogni caso alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio.
Qualora il veicolo fosse trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l’autovettura in sostituzione, la Centrale Operativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio e l’Impresa tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di Euro 100,00 per evento.
Spese di albergo
Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell’assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Centrale Operativa organizza e l’Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di Euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’assicurato.
Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’estero di Euro 500,00 per evento.
Invio taxi
Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Centrale Operativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L’Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.
Trasporto in autoambulanza
Qualora l'assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Centrale Operativa organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza.
Le spese di trasporto sono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). Prestazione valida soltanto in Italia e per un evento e per anno assicurativo.
13.2 Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Assistenza
• Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.
• Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
• Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero.
• L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
• L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato.
• Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
• Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
ART. 14 – DENUNCIA DEL SINISTRO
Per tutti i sinistri il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa componendo il numero verde
dall’estero occorre comporre il numero
800.894139
+39. 039.9890.715
e successivamente inviare denuncia per iscritto all'Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Xxxxx, dovrà essere fatta immediata denuncia all'Autorità, inoltrando all’Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.894139
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero +39. 039.9890.715
comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Numero di polizza
• Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno
• Motivo della chiamata
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi. La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Xxxxxx Xxxxxxxx – 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
Per eventuali reclami scrivere a Nobis Compagnia di Assicurazioni Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni Xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxxx – MB - fax 000.0000.000 - xxxxxxx@xxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI FURTO/RAPINA DEL VEICOLO oppure di EVENTI SOCIOPOLITICI o ATTI /VANDALICI
Presentare subito denuncia all’Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto, avendo cura di specificare in denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In caso di danno totale occorre far pervenire tutte le chiavi del veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si tratta di danno parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate.Copia della denuncia deve essere inviata alla Sede dell’Impresa corredata da:
• Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A.;
• Perdita di possesso
• Procura a vendere intestata all’Impresa.
In caso di danni al veicolo avvenuti all’estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana. Qualora il veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall’Autorità Giudiziaria allegando dettagliata descrizione delle parti asportate e/o danneggiate.
IN CASO DI INCENDIO oppure di EVENTI ATMOSFERICI o ROTTURA CRISTALLI
Presentare denuncia scritta all’Impresa descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente.
In caso di incendio totale occorre inviare all’Impresa anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del
veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso.
IN CASO DI KASKO oppure di COLLISIONE
Presentare denuncia all’Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell’incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell’incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all’Impresa.
IN CASO DI INFORTUNIO
È necessario inviare il certificato Medico, notule, parcelle e tutta la documentazione, in originale, raccolta in merito al sinistro
nonché copia della cartella clinica completa nel caso di eventuale ricovero.
NOTA IMPORTANTE
• Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario od alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
• In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l’atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
• Occorre fornire all’Impresa copia delle fatture delle riparazioni nonché copia della documentazione di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
• L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
• È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del
contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’Assicurato invia alla Compagnia gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, codice IBAN).
GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Il contraente e l’assicurato, in presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, potranno richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero
x00.000.0000000.
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto:
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari:
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1892 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Codice Civile – Assicurazione in nome o per conto di terzi:
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio:
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio:
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro:
“L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.”
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 - Criteri di redazione
“Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.”
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR)
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie
particolari di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di
proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete
distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio,
antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’art. 16 (diritto di rettifica), dall’art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti
Notes
Notes
Notes
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 30 gennaio 2020
Set Informativo Filo diretto Car Lease & Go per Banca Ifis S.p.A. - modello IFIS.2020.001-2020.001 – edizione 30.01.2020