Contratto di Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie
Contratto di Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Euro Insurances DAC
Prodotto assicurativo: LeasePlan Polizza Tutela Legale
LPINS/LPIT DIP Agg versione 1.0 01/01/2020 – ultimo aggiornamento
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto
Euro Insurances DAC (in seguito anche definita come la "Compagnia"), sede legale Lease Xxxx Xxxxx - Xxxxxx Xxxxx - Xxxxxxx Xxxx - Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx 00, Xxxxxxx, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri da InterEurope AG European Law Service (Italy Branch), Xxxxx Xxxxx Xxxxx 00X, X-00000 Xxxxxx; Telefono: 00 00000000; email : xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx. Numero di iscrizione nell’Elenco annesso all'Albo delle Imprese di assicurazione: II.00320 - iscrizione del 03/01/2008. Codice ISVAP impresa 10570. Autorità di vigilanza competente: Central Bank of Ireland. |
Il patrimonio netto di Euro Insurances DAC al 31 dicembre 2019 ammonta a 187 milioni di Euro, ed è costituito da capitale sociale per 11.48 milioni di Euro, di cui euro 679 mila interamente versati, e riserve patrimoniali per 175.52 milioni di Euro. • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): Euro 38,043,677. • Il Requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 111,207,195. • Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso: Euro 187,003,051 • L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali (Solvency Ratio), come rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e • Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 168.16%. Si può consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) collegandosi al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx0000xxxxx pdf |
Al contratto si applica la legge Italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
L'impegno della Compagnia è rapportato ai massimali indicati nel DIP base. Non sono previste opzioni con riduzione del premio o opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. | |
Rimborso Spese - Tutela Legale | A integrazione delle informazioni fornite del DIP base, si precisa che la Compagnia rimborsa all'Assicurato esclusivamente le seguenti spese della sezione Tutela Legale: - spese per l'intervento di un solo legale per grado di giudizio; - spese per l'intervento di un legale domiciliatario quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la residenza; - spese relative al contributo unificato; |
- spese di giustizia in sede penale, solo per reati non dolosi; - spese investigative (ricerca e acquisizione di prove a difesa); - spese per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, o dall'Assicurato previo accordo con la Compagnia; - spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia; - oneri di registrazione atti giudiziari; - spese per il tentativo obbligatorio di mediazione, nel limite delle tariffe riconosciute dagli organismi pubblici di mediazione. | |
Rimborso Spese - Perdite Pecuniarie | A integrazione delle informazioni fornite nel DIP base, si precisa che la Compagnia rimborsa all'Assicurato: - le spese sostenute per la partecipazione a un corso presso un'autoscuola o altro ente autorizzato al fine di ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in Polizza, a condizione che l'Assicurato dimostri di essere stato titolare, precedentemente al momento in cui è stata commessa la violazione, di una patente con almeno 10 punti, e quando la violazione al codice della strada sanzionata comporti la decurtazione di almeno quattro punti; - le spese sostenute per la partecipazione a un corso presso un'autoscuola o altro ente autorizzato al fine di sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente quando l'Assicurato, per effetto di un'unica violazione al codice della strada, subisca la perdita integrale dei punti (a condizione che l'Assicurato dimostri di essere stato titolare di una patente con almeno 10 punti precedentemente alla commissione della violazione). |
Rinvio al DIP | Per ulteriori informazioni sull'oggetto dell'assicurazione si rinvia al DIP. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Sanzioni Amministrative Pecuniarie | A integrazione delle informazioni fornite nel DIP base, si precisa che sono escluse le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. |
Azioni senza possibilità di successo | La polizza non opera laddove per una fattispecie assicurata l’Assicurato intenda proporre una azione o una impugnazione che non presenta probabilità di successo. L’Assicurato resta libero di procedere a proprio rischio e costo e in caso di esito favorevole potrà ottenere le prestazioni previste dalla Polizza, alle condizioni della stessa. |
Rinvio al DIP | Per ulteriori informazioni sulle esclusioni si rinvia al DIP. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Legale domiciliatario | Le spese per l'intervento di un legale domiciliatario sono limitate ad un massimo di € 2.000. |
Controversie contrattuali | Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 60 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia. |
Indennità autoscuola | Indennità autoscuola per decurtazione punti erogata fino al limite massimo di €1.000. |
Indennità azzeramento punteggio | Indennità azzeramento punteggio erogata fino al limite massimo di €1.000. |
Registrazione atti giudiziari | Gli oneri per la registrazione di atti giudiziari sono indennizzabili entro il limite massimo di € 300. |
Titolari di patente categoria B rilasciata da meno di tre anni | Nel caso in cui le garanzie per Perdite Pecuniarie riguardino assicurati titolari di Patente categoria B rilasciata meno di tre anni prima della data in cui risulta commessa la violazione al Codice della strada, le indennità previste dalla Polizza sono ridotte del 50%. |
Si ricorda che, salvi i sotto-limiti sopra indicati, il massimale della sezione Tutela Legale è pari a € 15.000 per sinistro, e che il massimale della sezione Perdite Pecuniarie è pari a € 1.000. Si rimanda per maggiori informazioni al DIP base. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve denunciare il sinistro dandone avviso scritto al Gestore Sinistri o alla Compagnia entro cinque giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne sia venuto a conoscenza. Per i sinistri Tutela Legale l'avviso scritto deve essere inviato a: Inter Europe AG, Italian Branch, Xxxxx Xxxxx Xxxxx 00x, X-00000 Xxxxxx Xxxxxx Nel caso in cui l’Assicurato intenda proporre un’azione per una fattispecie assicurata deve previamente fornire alla Compagnia tutti gli elementi per valutare la possibilità di successo ed attendere l’autorizzazione della Compagnia. |
Ai sensi dell’art. 2952 c.c. il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere o inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro novanta giorni dal giorno in cui l'Assicurato ha presentato una denuncia completa di sinistro, salvo comunque che ricorrano tutte le condizioni di operatività della copertura. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio, anticipato dal Contraente secondo quanto previsto nella Scheda di Polizza, concorre a formare il canone mensile di noleggio del veicolo che l'Assicurato è tenuto a corrispondere per l'utilizzo del veicolo, secondo quanto previsto nel contratto di noleggio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Si rinvia alle informazioni contenute nel DIP base. |
Sospensione | Il mancato pagamento del canone di noleggio provoca gli effetti previsti dal contratto di noleggio sul servizio stesso e su tutti i servizi accessori, compreso quello assicurativo. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipula | L’Assicurato potrà recedere in qualsiasi momento mediante richiesta di modifica delle condizioni di noleggio al funzionario commerciale della società di noleggio, che emetterà una nuova quotazione. Il recesso sarà effettivo al momento della firma del modulo d’ordine con cui si chiede l'applicazione delle nuove condizioni di noleggio. Inoltre, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. |
Risoluzione | Non sono previsti casi i cui l'Assicurato ha diritto di risolvere il rapporto di assicurazione. L’Assicurato può risolvere il contratto di noleggio, comprensivo dei servizi di assicurazione, nei casi generali previsti dall'ordinamento (ad esempio, inadempimento della società di noleggio). |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Clienti di LeasePlan Italia S.p.A. che stipulano con la stessa un contratto di noleggio a lungo termine di veicolo. |
Quali costi devo sostenere? |
Non ci sono costi di intermediazione assicurativa. |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente riguardanti le condizioni di polizza dovranno essere formulati per iscritto alla Compagnia ed indirizzati a: Euro Insurances XXX, XxxxxXxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx 00, Xxxxxxx Fax x000 0 000 0000. e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. La gestione dei reclami è affidata alla funzione Legal, Risk and Compliance. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Eventuali reclami riguardanti il profilo di attribuzioni di responsabilità, la quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o la gestione di sinistri, dovranno essere formulati per iscritto alla Compagnia ed indirizzati a: Inter Europe AG, Italian Branch, Xxxxx Xxxxx Xxxxx 00x, X-00000 Xxxxxx - Xxxxxx |
Xxxxxxxxx Xxx (Team Leader) Telephone number: x00 00 00000000 | |
All'IVASS | In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi, e di esito insoddisfacente del reclamo inoltrato alla Compagnia o assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni, è possibile indirizzare i reclami per iscritto, via posta ordinaria, fax o pec, a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela del Consumatore, Divisione Gestione reclami Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax numero: 06/00.000.000 Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx |
Alla competente autorità irlandese | I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono anche essere indirizzati all'Autorità di Vigilanza del Paese di origine della Compagnia (Irlanda), e precisamente, secondo quanto da essa previsto, alla: Financial Services and Pensions Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx 0 X00 xx00 |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, e in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Per la sola sezione Tutela Legale e in caso di controversie in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, tramite designazione di un arbitro (che decide secondo equità) ad opera delle parti di comune accordo, ovvero, in mancanza di accordo, ad opera del Presidente del Tribunale competente. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è obbligatoria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE L'ASSICURATO NON POTRÀ GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.