CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PER ALLESTIMENTO AUDITORIUM
CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PER ALLESTIMENTO AUDITORIUM
L’anno …………………., il giorno ………………….. del mese di , nella residenza
………………………..
Avanti a me, dott sono personalmente comparsi i signori:
a)- ……………………………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………… il , che dichiara di intervenire nel presente atto
nella qualifica di Presidente del Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria e, quindi, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Conservatorio medesimo, ed in esecuzione della determinazione a contrarre n………del ;
b)- ……………………………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………… il ………………………, residente in ,
via ……………………………………., in qualità di ………………………………………………………….
dell’impresa con
sede in ……………………………………, via …………………………………………………………..
codice fiscale ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ e partita IVA ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese )
- …………………………….., nato a………….il ………….., in qualità di legale rappresentante dell’Impresa …………………capogruppo del raggruppamento costituito dalle seguenti imprese mandanti :
1) impresa ……………con sede legale in……………via…………..C.F ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦
e partita IVA ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦
2) impresa ……………con sede legale in……………via…………..C.F ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦
e partita IVA ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦
3) impresa ……………con sede legale in……………via…………..C.F ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦
e partita IVA ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦
( il mandato collettivo speciale autenticato dal Dott………Notaio …… rep.n………del )
( ovvero in alternativa nel caso di Consorzio ) )
- …………………………….., nato a………….il ………….., in qualità di legale rappresentante del consorzio …………………con sede in ………….., via…………. C.F ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ e partita IVA ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero ,
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo e che, fra loro d'accordo, con il mio consenso, hanno rinunciato all’assistenza dei testimoni, mi chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale:
PREMESSO
- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. . ………… in data , è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di …….. , per l’ importo complessivo di €…………(Euro ), con codice identificativo CIG……….. e CUP…….
- con verbale redatto in data xxxxxxx si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 11 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all’impresa …………. per l’importo di euro oltre
euro …………… per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di euro
…………………………, oltre IVA a termine di legge, indi si è proceduto, nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nella lettera di invito - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;
- i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo e con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
……………..del ………… è stata disposta l’aggiudicazione definitiva con valore di efficacia per
l’esecuzione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PER ALLESTIMENTO AUDITORIUM;
- essendo trascorsi i termini dilatori previsti dall’articolo 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, la ditta aggiudicataria consegnava i documenti in materia di sicurezza previsti all'art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, facenti parte del contratto di appalto;
- il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria e il Responsabile del procedimento in data …….
hanno sottoscritto il verbale previsto dall’art. 106 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, nel quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori stessi.
Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite , convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 Oggetto del contratto
1. Il Conservatorio concede l’appalto relativo ai lavori di RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PER ALLESTIMENTO AUDITORIUM all’appaltatore che, come sopra costituito, accetta senza riserva alcuna l’esecuzione dell’intervento di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente e che si richiamano per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura.
ART. 2 Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta a €. …………….. ( Euro …………..) al netto del ribasso d’asta del……% compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €… (Euro) e al netto dell’I.V.A. , tenuto conto
dell’offerta presentata e salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato interamente “a corpo“.
3. I prezzi del presente appalto s’intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l’art. 1664 del C.C., fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 del Codice.
ART. 3 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore,direzione del cantiere
A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
……………….all’indirizzo……….
ART. 4 Tempo utile e penali .
0.Xx consegna dei lavori deve avvenire con le modalità di cui all’art. 153 del D.P.R. n 207/2010 entro 45 giorni dalla stipulazione del presente contratto e deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l’appaltatore; dalla data di consegna decorre il termine ultimo per la realizzazione dei lavori .
0.Xx tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 330 (trecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale o degli importi delle singole parti dell’eventuale programma temporale fino ad un massimo del 10%.
4. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 3 e con le modalità previste dal DPR n 207/2010, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
5. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
6. Non è previsto alcun premio di accelerazione.
ART. 5 Programma di esecuzione lavori.
I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43- comma 10 D.P.R 207/2010, ferme restando le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto.
ART 6 Sospensioni o riprese dei lavori.
1. E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi,compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.132 del D.lgs n 163/2006
0.Xx sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. Trovano all’uopo applicazione gli artt. 158 e 159 del regolamento approvato con il D.P.R. n 207/2010.
ART. 7 Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore.
1.Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificatamente riportato nel capitolato speciale d’appalto.
2. L’appaltatore è altresì responsabile in solido verso la stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto .
ART. 8 Contabilizzazione dei lavori e liquidazione corrispettivi.
1. L’anticipazione è dovuta ai sensi di legge ex art. 26 ter L.98/2013 di conversione D.L. 69/2013.
2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia riportate nella parte II, Titolo IX del D.P.R. n 207/2010 e secondo le modalità indicate nel C.S.A. 3.Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.
4. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, di importo al netto non inferiore ad € 100.000,00 (Euro centomila), previa verifica della regolarità contributiva ( DURC) .
4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 60 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo provvisorio a seconda dei casi, in applicazione all’art.4, commi 2 e 4 del D.lgs n 231/2002 come modificato dal D.lgs n 192/2012 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n 1293 del 23.1.2013 per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto. In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell’art. 5 del citato decreto.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva (DURC).
6. Il Conservatorio provvederà, ai sensi dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto l’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
7. I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di acquisizione delle relative fatture al Protocollo dell’Ente.
ART. 9 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.
2.Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del D.lgv n 163/2006 le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del regolamento approvato con DPR 207/2010.
Art. 10 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.A tal proposito l’appaltatore con nota del……., ha comunicato quanto segue : - c/c bancario ( o postale) dedicato alle transazioni con il Conservatorio: ………..
- la persona delegata ad operare sul/i conto/i predetto/i è il Sig…………, nato a………., il ,
xxxxxxxxx a , c.f.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, i sotto specificati codici:
CIG……….
CUP……….
4. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi.
5. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
ART.11 Modalità e termini collaudo.
1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme 10 dell’art. 141 del D.lgs n 163/2006, della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni del CSA.
2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
ART.12 Risoluzione e recesso del contratto.
0.Xx caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, comprensivo dei casi di cui all’art.6, comma 8 D.P.R.207/2010, l’Xxx.xx procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui agli artt.000-000-000 del Codice e specificato nel CSA.
2.E’ altresì fatto salvo il diritto di recesso della Xxx.xx ex artt.1671 C.C. e 134 del Codice.
Art. 13 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni.
1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.
ART.14 Controversie.
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 240 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Rovigo. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al CSA..
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi dell’articolo 240 del D.lgv n 163/2006 saranno rimesse alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il foro competente in via esclusiva è quello di Rovigo. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, l’Impresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.
ART.15 Adempimenti in materia antimafia e applicazione del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto e Prefetture.
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
1 L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.
2 L’appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi famigliari, impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura.
3.L’appaltatore s’impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione dei subcontraenti che non dovranno avere partecipato autonomamente alla suddetta gara. L’appaltatore è consapevole che la stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.
4. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all’autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo i relativi contratti sarammo immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzaioni ai subappalti ed ai subcontratti revocate.
5.L’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
6 L’appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994.
7 Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.”
ART.15/bis Risoluzione del contratto in caso di violazione del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto e Prefetture.
1 Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla
Prefettura.
ART.16 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore economico.
1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 118 e 122 c. 7 del D.Lgs.n. 163/2006, nonché delle disposizioni contenute nel CSA.
2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art.116 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
4. Qualora l’istanza di subappalto provenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta il Conservatorio non procederà al rilascio dell’autorizzazione.
5. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
6. Qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare, non è ammesso il subappalto.
ART. 17 Garanzie
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante
………………………….…….. numero …………………… in data …………………. rilasciata dalla società/dall'istituto ……………….………………………………….. agenzia/filiale di per
l'importo di €. ………………….. (Euro …………………) pari al per cento dell'importo del presente
contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia sarà svincolata ai sensi dell’art. 113 del D.lgv n 163/2006 .
4. Ai sensi dell’articolo 129 del D.lgv n 163/2006 e nei termini e modalità di cui all’art. 125 del Regolamento approvato con il D.P.R. n 207/2010 , l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
5. L'appaltatore s’impegna a stipulare a tale scopo, pena la non consegna dei lavori, un'assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione per la somma di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00).
6. L'appaltatore stipula inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5% della somma di cui al precedente comma, con un minimo di
500.000 euro (Euro cinquecentomila/00) ed un massimo di 5.000.000 di euro (euro cinquemilioni)
ART.18 Documenti che fanno parte del contratto.
Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n 207/2010, sono parte integrante del contratto e s’intendono esplicitamente richiamati, ancorchè non materialmente allegati:
- il capitolato generale d’appalto ;
- i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del codice dei contratti pubblici,
- croprogramma,
- le polizze di garanzia,
- gli elaborati grafici progettuali
Si allegano al presente contratto i sottoelencati documenti già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione:
- il capitolato speciale d’appalto,
- l'elenco dei prezzi unitari ,
Art. 19- Spese di contratto,
1. Tutte le spese ed i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, xxx comprese le spese di bollo per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte, tasse, diritti di segreteria fino alla sua completa esecuzione, sono a totale carico dell'appaltatore.
ART.20-Trattamenti dati personali .
La stazione appaltante , ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n 675 e successive modificazioni , l’informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia .
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Tempo utili e penali), art. 7 (Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 8 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 19 (Garanzie), art. 18 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore economico), art. 12 (Risoluzione e recesso).
L'IMPRESA
Firma leggibile e timbro