Contract
20 DICEMBRE 1937
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA
DEL LAVORO A COTTIMO NELLE AZIENDE INDUSTRIALI, ARTIGIANE E COOPERATIVE
Art. I. - Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi dalle presenti disposizioni.
Art. 2. - Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga ad economia, maggiorata del percentuale di cottimo, stabilita dai singoli contratti collettivi di lavoro.
Art. 3. - Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovrà poi essere comunicato agli operai, per ogni singolo cottimo, la quantità del lavoro eseguito e il tempo impiegato.
Tali comunicazioni dovranno rimanere in possesso degli operai perché essi possano sempre computare con facilità ed esattezza la propria retribuzione.
Le tariffe così stabilite, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate.
Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potrà procedere alla variazione delle tariffe di cottimo, in proporzione delle variazioni di tempo che le modifiche stesse avranno determinato.
La variazione delle tariffe in tal caso dovrà intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quello stabilito nel seguente articolo.
Art. 4. - Il periodo di assestamento di cui sopra è, per i cottimi di lavorazioni in serie, un mese. Nei casi di nuove lavorazioni speciali, il periodo di assestamento – da concordarsi tra le Organizzazioni sindacali – potrà avere la durata massima di quattro mesi, alla condizione che per il periodo oltre il primo mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore al 90% del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente alla entrata in vigore delle tariffe provvisorie.
Per i cottimi di breve durata dovrà intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi.
Per i cottimi ricorrenti, si intende che il periodo di assestamento è solo quello iniziale della prima introduzione.
Art. 5. - Qualora gli operai interessati nell'ambito di una tariffa di cottimo subiscano, nel complesso dei guadagno medio orario di due quindicine, una diminuzione in confronto del guadagno medio orario realizzato nel quadrimestre precedente, l'Organizzazione dei lavoratori ha facoltà di intervenire presso l'Organizzazione dei datori di lavoro per accertarne le cause.
Se risulterà - in base agli accertamenti che saranno compiuti dalle due Organizzazioni - che la discesa del guadagno sia stata determinata, in tutto o in parte, da cause non imputabili agli operai, le Organizzazioni determineranno la quota di guadagno che dovrà venire reintegrata e la ditta dovrà attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificatasi.
Non daranno luogo ai provvedimenti di cui sopra le variazioni di guadagno che derivassero dall'applicazione di nuove tariffe durante il periodo di assestamento, ai sensi dell'articolo precedente.
Art. 6. - Per guadagno medio orario complessivo si intende il totale delle somme pagate per lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiute nello stesso periodo.
Art. 7. - Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda, l'operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.
Art. 8. - E proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavorante e l'azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Art. 9. - Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all'esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia.
Le decisioni dell'organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell'organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di quindici giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.
Art. 10. - Il presente contratto entrerà in vigore il 15 gennaio 1938-XVI ed avrà la durata di cinque anni. Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato da una delle due parti nei modi e nei termini di legge.