CONTRATTO
ALLEGATO 3
CONTRATTO
Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del servizio prelievo, trasporto e trattamento dei valori per le sedi e gli sportelli dell’Agente della Riscossione per le province di Napoli, Caserta, Salerno, Benevento, Avellino, Campobasso e Isernia di Equitalia Polis SpA
TRA
Equitalia Polis S.p.A., con sede legale in Napoli, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 20, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, Capitale Sociale Euro 10.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli, P. IVA 07843060638, in persona legale rappresentante pro-tempore,
, (di seguito, per brevità, anche solo “Stazione appaltante”),
E
- , sede legale in , Via
, , capitale sociale Euro , , iscritta al Registro delle Imprese di , C.F , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , alla Via , , in persona del suo legale rappresentante (di seguito, per brevità, anche “Fornitore”),
PREMESSO CHE
− Equitalia Polis S.p.A. è Agente della Riscossione per le province di Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli, Padova,
Rovigo, Salerno e Venezia;
− Equitalia Polis S.p.A. effettua l’attività istituzionale di riscossione, anche attraverso sedi e sportelli distribuiti sul territorio italiano;
− Equitalia Polis S.p.A. - Agente della Riscossione per le province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli e Salerno - necessita, per l’espletamento della propria attività, di un servizio di prelievo e trasporto di plichi e/o contenitori di denaro e/o altri valori e della relativa contazione;
− Equitalia Polis S.p.A. ha bandito una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, per la scelta del fornitore delle prestazioni sopra richiamate;
− il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
n. del ;
− a seguito dello svolgimento della gara, l’impresa/R.T.I. ha presentato la migliore offerta;
− Equitalia Polis S.p.A. ha aggiudicato provvisoriamente il Servizio all’impresa/R.T.I. . A seguito della presentazione della
documentazione richiesta, l’impresa/R.T.I. è risultata
aggiudicataria definitiva del Servizio oggetto del presente contratto;
− il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente documento e dal Capitolato d’appalto definisce, in modo adeguato e completo, l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione delle stesse,
Tutto quanto premesso e considerato tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1
Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il Disciplinare di gara, il Capitolato d’appalto (allegato 4) e l’Offerta Economica.
2. L’esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata dalle clausole del presente atto e allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la “Stazione appaltante” ed il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dal Codice Civile (il “c.c.”) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
Articolo 2 Oggetto
1. La “Stazione appaltante” affida al Fornitore, che accetta, la prestazione del servizio di prelievo, trasporto e trattamento dei valori, come meglio indicato nel Capitolato d’appalto, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni ivi contenute, nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
2. La “Stazione appaltante” si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo d’efficacia del presente contratto, l’aumento o la diminuzione delle
prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo massimo di cui al successivo articolo 11, alle condizioni, anche di natura economica, stabilite nel presente contratto. In particolare, in caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto, in caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del contratto correttamente eseguita.
3. Eventuali cause di forza maggiore che dovessero impedire o ritardare il prelievo dei valori dovranno essere tempestivamente comunicate dal Fornitore. In caso contrario, la “ Stazione appaltante” eseguirà in danno del Fornitore, a mezzo altra Ditta, le operazioni di cui al precedente punto.
Articolo 3
Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione
1. Il presente contratto ha durata di mesi 24 (ventiquattro) e produce effetti a decorrere dal 15 novembre 2011.
2. Tutte le attività pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del presente contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del contratto medesimo.
3. Resta naturalmente inteso che il presente contratto cesserà di avere efficacia qualora, prima della decorrenza del predetto termine, sia raggiunto il corrispettivo massimo di cui al successivo articolo 11.
4. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi della “Stazione appaltante” descritte specificatamente nel capitolato
d’appalto e/o presso sedi e uffici, appartenenti ad altri Enti ed Amministrazioni, da quest’ultima indicate.
5. Il Fornitore assicura l’esecuzione delle attività, senza soluzione di continuità, per tutta la durata contrattuale, nel pieno rispetto e secondo le modalità contenute nel presente contratto, nel Capitolato d’appalto e secondo le prescrizioni di leggi vigenti in materia.
6. Il Fornitore potrà organizzare i servizi autonomamente osservando tutte le disposizioni di legge in materia e tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.
7. Il Fornitore prende atto che i volumi descritti nel Capitolato d’appalto nonché i corrispettivi indicati nell’offerta economica potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento.
8. Nel caso in cui il Fornitore non ottemperi alle richieste del servizio, la “Stazione appaltante”, ove ritenga che il rifiuto integri ipotesi di inadempimento, si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo art. 16.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e del Servizio nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla “Stazione appaltante”.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire alla “Stazione appaltante” di procedere, in
qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e
corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la “Stazione appaltante” da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla “Stazione appaltante”, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
6. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad assegnare al Servizio personale regolarmente assunto, in regola con i contributi previdenziali e con tutti gli obblighi di legge nonché ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle dovessero essere emanate.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore.
8. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
9. A tal fine, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi
esclusivamente di personale proprio dipendente ovvero legato da un rapporto
di collaborazione esclusiva, in ogni caso di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto; il Fornitore garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) su richiesta della “Stazione appaltante”, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del presente contratto;
b) su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. L’eventuale sostituzione di unità di personale non comporterà alcun onere aggiuntivo per la “Stazione appaltante” e dovrà essere assicurata la continuità delle prestazioni contrattuali.
11. Il Fornitore prende atto che la “Stazione appaltante” per le attività di propria competenza potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
12. Il presente contratto non attribuisce al Fornitore un diritto di esclusività per la fruizione dei servizi da parte della “Stazione appaltante”.
13. Il Fornitore si impegna, inoltre, a:
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dalla “Stazione appaltante”;
- comunicare tempestivamente alla “Stazione appaltante”, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili
- assicurare la totale riservatezza in merito a tutte le attività di cui viene a conoscenza per motivi professionali.
14. Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività che, anche non espressamente indicate nel contratto e negli altri documenti di gara, si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del Servizio.
15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti ai precedenti commi, la “Stazione appaltante”, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo art.16
Articolo 5
Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione
1. La “Stazione appaltante”, nell’arco della durata del presente contratto, effettuerà l’attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nello stesso, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d’appalto.
2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della “Stazione appaltante” o da esperti esterni da essa incaricati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a fornire alla “Stazione appaltante”, o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.
3. La “Stazione appaltante” si riserva di verificare presso gli Enti di
competenza la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei
lavoratori.
4. Nel caso di risultanze negative, la “Stazione appaltante” procederà alla contestazione scritta degli addebiti al Fornitore.
Articolo 6 Responsabile del Servizio
1. Il Responsabile del Servizio è individuato nella persona di
, nominato dal Fornitore quale referente responsabile nei confronti di “Stazione appaltante” per l’esecuzione del presente contratto; il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la “Stazione appaltante”, nella persona del proprio Responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del presente contratto.
2. In caso di assenza del Responsabile del Servizio, il Fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente all’uopo incaricato dando immediata comunicazione del nominativo alla “Stazione appaltante”.
Articolo 7
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della “Stazione appaltante” la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento rispetto anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la “Stazione appaltante”, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Fornitore, una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola.
Articolo 8 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, nell’esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo o in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio;
b) che la “Stazione appaltante” abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. Il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della “Stazione appaltante”, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dal Fornitore anche dopo la cessazione del rapporto con la “Stazione appaltante”.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la “Stazione
appaltante” ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto,
fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla “Stazione appaltante”. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (il c.d. “Codice della privacy”) in materia di riservatezza.
Articolo 9 Sicurezza, responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che, durante la permanenza nei locali della “Stazione appaltante”, il personale da essa dipendente sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale della “Stazione appaltante”.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, a persone o cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione – tanto del Fornitore stesso quanto della “Stazione appaltante” e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti o collaboratori.
3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio della “Stazione appaltante” e di terzi, valevole per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. La predetta polizza anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Articolo 10
Assicurazione
1. L’Assicurazione per eventuali rischi in cui il Fornitore può incorrere, così come per eventuali danni che lo stesso può arrecare a persone o cose nell’espletamento dell’incarico, s’intende a suo carico.
2. Il Fornitore ha presentato una polizza responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi che contempla anche i danni di natura patrimoniale che possono essere arrecati in relazione allo svolgimento delle attività professionali.
3. Tale polizza è dedicata esclusivamente ai servizi effettuati e tiene indenne il Fornitore dai danni che lo stesso possa arrecare, nell’ambito dell’espletamento degli stessi, alla “Stazione appaltante”, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché a terzi in genere, nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto inclusi i danni da trattamento dei dati personali.
4. La suddetta copertura assicurativa è espressamente vincolata per tutta la durata del Contratto, incluse eventuali estensioni del servizio, alla “Stazione appaltante”.
5. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx assicurativa di cui al presente articolo, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione per grave inadempimento e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
6. La “Stazione appaltante” si riserva, in ogni caso, la possibilità di richiedere,
qualora lo ritenga opportuno, modifiche e/o integrazioni alla copertura
assicurativa di cui al presente articolo.
Articolo 11 Corrispettivi
1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è indicato nell’Offerta economica ed è pari ad EUR , (Euro
/ ) IVA esclusa per singolo viaggio - per il servizio di trasporto – ed a promille ( / promille) IVA esclusa per il servizio di trattamento e contazione dei valori.
2. Il corrispettivo complessivo massimo dell’appalto è pari ad EUR
, esclusa.
(euro / ) IVA
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturati dal Fornitore.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio ed è, pertanto, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, ivi inclusi i costi per la sicurezza ex art. 26, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che sono stati dichiarati dal
Fornitore in sede di offerta economica e reputati congrui dalla “Stazione
appaltante” rispetto al valore dell’appalto. A tal riguardo si precisa che gli costi per la sicurezza ammontano ad € / (euro / ). Si precisa, altresì, che la Stazione appaltante ha valutato i cosiddetti rischi da interferenza stimando nulli i relativi costi.
7. Il Fornitore potrà introdurre varianti solo se autorizzate per iscritto dalla “Stazione appaltante”.
Articolo 12 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo verrà effettuato in seguito alla completa e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e corrisposto, salvo diverse disposizioni, a seguito di emissione di fattura mensile posticipata.
2. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, essere intestata e spedita ad Equitalia Polis S.p.A. – Amministrazione e Finanza – U.O. Contabilità - Via Xxxxxxx Xxxxxx, 20, 80133 NAPOLI - e dovrà essere corredata di uno schema di consuntivazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.
Ciascuna fattura dovrà riportare in evidenza il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG n. .
3. La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 30 (trenta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico sul conto corrente di cui al successivo paragrafo 4, previa verifica, da parte della “Stazione appaltante”, che le attività siano state eseguite regolarmente e della trasmissione dei documenti richiesti.
4. La liquidazione di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 2010, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso
(Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale , in
, Via , A.B.I. , C.A.B.
, IBAN .
5. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente, di cui al precedente paragrafo, sono:
nome , cognome , nato a , il c.f ;
nome , cognome , nato a , il x.x .
6. Il Fornitore dichiara, altresì, che il medesimo conto corrente è appositamente dedicato alle seguenti commesse pubbliche: .
7. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
8. Ciascuna fattura dovrà riportare in evidenza il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG n. .
9. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima legge.
00.Xx sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da Equitalia Polis, ex art. 1456 c.c., mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte del Fornitore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. In tali ipotesi, Equitalia Polis provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
11.Resta inteso che Equitalia Polis non provvederà al pagamento delle
fatture nelle quali non sia riportato il numero CIG sopra indicato, ovvero sia riportato un numero di CIG errato”.
Articolo 13
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla “Stazione appaltante” per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 14 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore medesimo ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro , (euro / ),
mediante una polizza assicurativa rilasciata dalla Compagnia di assicurazioni , debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni e con i requisiti indicati dalla legge n. 348/82, n.
del / / .
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con la previsione di tutte le ulteriori clausole prescritte nella documentazione della procedura per la scelta del contraente di cui alle premesse, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della “Stazione appaltante” a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., nascenti dal presente atto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, e, pertanto, resta espressamente inteso che la “Stazione appaltante”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione in ipotesi di inadempimento.
4. La garanzia opera nei confronti della “Stazione appaltante” a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti. La garanzia sarà svincolata, su richiesta del Fornitore e previa deduzione di eventuali crediti della “Stazione appaltante” verso il Fornitore medesimo, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La cauzione deve intendersi pienamente operante e non potrà essere svincolata fino alla dichiarazione attestante il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali che sarà rilasciata dalla
“Stazione appaltante” al soggetto obbligato.
5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata ai sensi del presente articolo dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della “Stazione appaltante”.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la “Stazione appaltante” ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
Articolo 15 Penali
1. Qualora il Fornitore non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto e al Capitolato d’appalto, la “Stazione appaltante” potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi, addebitando, a titolo di penale, al Fornitore i costi sostenuti. La “Stazione appaltante” potrà, altresì, rivalersi sulla cauzione di cui all’art. 14, che dovrà essere reintegrata. Per “giusto motivo” o “legittimo impedimento” alla regolare esecuzione del contratto s’intende il verificarsi di eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore, quali scioperi, boicottaggi, serrate, incendi, guerre (dichiarate e non), guerre civili, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embarghi, interruzioni di energia, ritardi nella consegna o indisponibilità di componenti o materie prime.
2. Nel caso di inadempimento parziale o totale della prestazione per difformità rispetto al servizio richiesto e non effettuato, la “Stazione appaltante” si riserva il diritto di non procedere al pagamento del servizio che riterrà difforme.
3. Il Fornitore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la “Stazione appaltante”.
4. L’eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
5. Qualora l’arbitraria sospensione delle attività dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 3 (tre) giorni, la “Stazione appaltante” ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.
6. In tal caso la “Stazione appaltante” procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla “Stazione appaltante” e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
7. Resta inteso che, ferma restando l’applicazione delle penali, la “Stazione appaltante” si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
8. La “Stazione appaltante” per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all’articolo 14, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all’appaltatore per iscritto mediante lettera raccomandata A/R dal Responsabile dell’esecuzione del Contratto di Equitalia Polis S.p.A. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile menzionato nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della “Stazione appaltante” ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopramenzionate.
Articolo 16 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata A/R, dalla “Stazione appaltante” per porre fine all’inadempimento, la medesima “Stazione appaltante” ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno.
2. In ogni caso, si conviene che la “Stazione appaltante” potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art.
38 del D. Lgs. n. 163/2006;
b) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente
escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della “Stazione appaltante”, ai sensi del precedente articolo 15;
c) negli altri casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: art.
4 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), art. 8 (Riservatezza), art. 10 (Assicurazione); art. 12 (Fatturazione e pagamenti), art. 14 (Cauzione), art. 15 (Penali), art. 19 (Divieto di cessione del contratto e del credito- Disciplina del subappalto), art. 19 (Trasparenza), art. 22 (D. Lgs. 231/2001).
3. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore si impegnerà a fornire alla “Stazione appaltante” tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n.162/2006, la “Stazione appaltante” si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Articolo 17 Recesso
1. Salvo i casi di cui all’articolo 18, la “Stazione appaltante” ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15
(quindici) giorni xxxxxx, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata
A/R.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla “Stazione appaltante”.
3. In caso di recesso, alla “Stazione appaltante” non fa carico, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c, alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 18 Recesso per giusta causa
1. La “Stazione appaltante” ha diritto, nei casi di giusta causa ovvero di reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale
entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla “Stazione appaltante”.
4. In caso di recesso della “Stazione appaltante”, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
Articolo 19
Divieto di cessione del contratto e del credito – Disciplina del subappalto
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto nonché di conferire procure all’incasso.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la “Stazione appaltante” avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. Resta salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 51 del D. Lgs. n.
163/2006.
5. Il subappalto è consentito ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06.
6. In caso di subappalto, Equitalia Polis verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i propri subappaltatori, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010.
7. Ai fini della verifica di cui al paragrafo precedente, l’Appaltatore si obbliga ad inviare ad Equitalia Polis copia di tutti i documenti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dall’appaltatore stesso nonché dai propri subappaltatori.
8. Qualora l’Appaltatore abbia notizia dell’inadempimento da parte del subappaltatore ai predetti obblighi di tracciabilità sarà obbligato a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010, dandone contestuale informazione ad Equitalia Polis ed alla Prefettura – UTG ove ha sede la Stazione appaltante.
Articolo 20 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 21 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 22 Privacy
1. Le Parti si impegnano a non divulgare notizie di cui siano venute a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e a tale scopo dichiarano che i dati verranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy ( D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali).
Articolo 23
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – D. Lgs. 231/2001
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di Equitalia Polis S.p.A. ivi compreso il Documento di Valutazione dei Rischi.
2. Il Fornitore s’impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le parti applicabili, e comunque ci si impegna a mantenere una condotta tale da non esporre Equitalia Polis S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Equitalia Polis S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto
immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 24 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto da parte della “Stazione appaltante” non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai suoi diritti, che la stessa si riserva di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Napoli, lì .
Il Fornitore La Stazione Appaltante
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante della , dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto ivi stabilito e convenuto:
Articolo 2 (Oggetto), Articolo 4 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 5 (Attività di controllo e verifica), Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Riservatezza), Articolo 9 (Sicurezza, responsabilità civile), Articolo 10 (Assicurazione), Articolo 11 (Corrispettivi), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Cauzione), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Recesso per giusta causa), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto e del credito – Disciplina del subappalto); Articolo 20 (Trasparenza), Articolo 21 (Foro competente), Articolo 24 (Clausola finale).
Napoli, lì .
Il Fornitore