ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE
A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
L’Accordo in oggetto, intervenuto tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, vertente sulla tematica del trasferimento delle persone condannate, risponde all’esigenza di promuovere i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i due Stati e, in particolare, di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli stessi.
Tale strumento negoziale bilaterale si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p., che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 730 – 746 c.p.p., che regolano l’esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all’estero; legge 25 luglio 1988,
n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica ed esecuzione della convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e del relativo protocollo addizionale del 18 dicembre 1987.
I rapporti di cooperazione giudiziaria tra l’Italia e il Kazakhstan sono divenuti, negli ultimi anni, sempre più frequenti stante l’estensione delle relazioni commerciali, sentendosi allora la necessità di specifici accordi per regolarli. Con il presente Trattato sarà consentito ai cittadini italiani reclusi in Kazakhstan di scontare la propria condanna in Italia e ai cittadini Kazaki di scontare nel proprio Paese le sentenze di condanna pronunciate nei loro confronti dalle autorità giudiziarie italiane.
Si è inteso in tal modo ovviare al problema della impossibilità di consentire ai cittadini italiani condannati in Kazakhstan di scontare in Italia la sentenza di condanna al fine di sottrarli al regime carcerario del Kazakhstan e di permettergli il reinserimento nello Stato di cittadinanza.
Nel contempo la circostanza che il cittadino del Kazakhstan condannato in Italia possa essere, con il suo consenso, trasferito nel proprio paese di origine per ivi scontare la sentenza di condanna pronunciata dalle autorità giudiziarie italiane tende, se pur parzialmente, ad alleviare la tensione carceraria degli istituti di detenzione italiani.
Sotto il profilo statistico, si rappresenta comunque come attualmente i cittadini italiani detenuti in Kazakhstan siano tre e i cittadini Kazaki detenuti in Italia in esecuzione pena siano quattro.
B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.
Gli obiettivi del presente intervento normativo perseguiti a breve termine sono rappresentati dal: reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza; rimpatrio dei cittadini italiani per l’espiazione della pena in Italia; redistribuzione della popolazione carceraria
secondo criteri omogenei e maggiore facilità nel trattamento carcerario di persone che hanno la cittadinanza dello Stato di esecuzione.
Nel medio e lungo periodo la ratifica dell’Accordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.
C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR.
Gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sono costituiti dal numero dei detenuti del Kazakhstan, che scontano la pena negli istituti penitenziari italiani e viceversa, dal numero dei cittadini Kazaki trasferiti in Kazakhstan e dal numero dei cittadini italiani rimpatriati.
D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento legislativo.
Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, il Ministero della giustizia, la magistratura requirente e giudicante, il Ministero dell’interno, gli istituti penitenziari, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati. Tra i soggetti privati, sono interessati i detenuti italiani in Kazakhstan e i detenuti Kazaki in Italia.
SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO
Nella fase negoziale, le Parti (e segnatamente i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche) si sono incontrate più volte in tavoli ufficiali verificando le esigenze principali dell’iniziativa. Da tali contatti è emersa la necessità di consultare, attraverso i dati posseduti dai corrispondenti Ministeri della giustizia, la situazione carceraria dei due Paesi. Sono state, altresì, consultate le rispettive delegazioni diplomatiche, sempre molto aggiornate circa il numero e i nominativi dei connazionali detenuti, per i quali si esplica ogni possibile forma di assistenza prevista, per quanto concerne il nostro ordinamento, dal DPR n. 200 del 1967 in ordine alla tutela e alla visita. Il presente intervento regolatorio si rivolge ai detenuti già condannati in via definitiva, mentre per l’assistenza giudiziaria in materia penale e per l’estradizione dei detenuti in attesa di giudizio, le Parti hanno concordato di rimettere le questioni ad altri interventi.
Il contenuto dell’Accordo è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.
SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (<<OPZIONE ZERO>>)
L’opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto, innanzitutto, l’intervento normativo di ratifica è indispensabile ai fini dell’efficacia nel nostro sistema giuridico del Trattato concluso fra gli Stati contraenti e, inoltre, avrebbe significato il congelamento della
situazione attuale senza possibilità per i detenuti di espiare la pena presso le carceri dei rispettivi Paesi.
La mancata ratifica, altresì, lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella Sezione 1.
SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGOLATORIO
Opzioni alternative di intervento regolatorio sono state valutate con esito negativo in quanto non si poteva negoziare un accordo diverso da quello stipulato. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, non è applicabile la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, poiché il Kazakhstan non è Stato parte del Consiglio d’Europa né ha aderito alla predetta Convenzione.
SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI
A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
I vantaggi dell’opzione prescelta a breve termine consistono, nel contesto di un rafforzamento della cooperazione giudiziaria tra i due Stati, nella riduzione del numero dei cittadini del Kazakhstan detenuti presso le carceri italiane e viceversa, nonché nel reinserimento sociale delle persone condannate. Tale ultimo risultato riguarderà sia i cittadini Kazaki, che sconteranno la pena nel Paese di cittadinanza, sia i cittadini italiani che potranno ritornare in Italia a espiare la pena con benefici effetti anche sulle condizioni di accettazione dello stato carcerario. I vantaggi a medio e lungo termine consistono nel favorire una maggiore fiducia da parte dei due Stati contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari.
Non risultano svantaggi derivanti dall’opzione scelta.
La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici curati annualmente dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.
Si è adottata tale soluzione dal momento che si è operata una comparazione con accordi già in vigore i quali hanno pienamente dimostrato la loro efficacia.
B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
L’intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.
C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.
L’intervento regolatorio non introduce oneri informativi a carico di cittadini ed imprese, ma prevede obblighi informativi solo a carico dello Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna verso la persona condannata e verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata.
Tali obblighi costituiscono un aggravio minimo sia in quanto il numero dei soggetti annualmente condannati non sarà elevato, sia in quanto gli uffici del Ministero già curano tale attività informativa e di contatto sulla base della legislazione vigente.
Le rispettive amministrazioni giudiziarie sono tenute ad informare, tramite i rispettivi Ministeri di giustizia, delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti di un cittadino dell’altro Stato. I condannati detenuti presso le carceri dell’altro Paese dovranno essere informati dalle competenti autorità carcerarie della possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza, nonché delle decisioni prese in merito alla richiesta di trasferimento.
D) Xxxxxxxxxx e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.
Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L’attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l’organizzazione già in atto del Ministero della giustizia. Per quanto attiene alle altre amministrazioni, le stesse hanno garantito l’idoneità delle loro strutture ad assorbire l’impatto delle nuove norme.
Sotto il profilo economico, l’accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.
SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE
La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell’Italia a livello internazionale.
SEZIONE 7. MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO
A) Xxxxxxxx responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.
Soggetti responsabili dell’attuazione del Trattato sono le rispettive amministrazioni giudiziarie dei due Stati.
Tuttavia anche il Ministero dell’interno è coinvolto in quanto curerà, attraverso l’Interpol, il coordinamento con il Ministero della giustizia per il trasferimento da e verso l’estero della persona condannata.
Il Ministero degli affari esteri è, inoltre, chiamato a dare e ricevere le opportune informative tramite la propria rete diplomatico – consolare.
B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.
L’Accordo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti gli operatori del diritto che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore e conseguentemente di farne debita applicazione. L’entrata in vigore del Trattato, inoltre, consente l’inserimento dello stesso tra gli accordi in vigore sul piano internazionale nella banca dati ITRA del Ministero degli affari esteri, accessibile anche dall’estero, attraverso l’ingresso nel sito istituzionale del Ministero.
Vi è, poi, una informativa capillare, a cura delle cancellerie consolari, direttamente ai detenuti interessati, nel corso di visite carcerarie e/o ai familiari che seguono le vicende del congiunto detenuto, circa la possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio.
Il controllo e il monitoraggio sull’intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della giustizia con il servizio statistico del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e con l’Ufficio per la Cooperazione giudiziaria della Direzione generale della giustizia penale, che operano con le risorse strumentali e umane già esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l’efficienza e bontà dell’intervento.
D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
L’Accordo ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi di adeguamento periodico.
Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l’introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla Controparte la modifica dell’Accordo.
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero della giustizia provvederanno, per i rispettivi profili di competenza, ad elaborare la prescritta VIR, a cadenza biennale, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio della competente amministrazione giudiziaria e quelli emergenti dalle statistiche delle Rappresentanze diplomatico – consolari presenti sul territorio del Kazakhstan.
Il Ministero della giustizia, per la parte di competenza, prenderà in esame prioritariamente i seguenti aspetti:
- verifica del numero di richieste di trasferimento di detenuti Kazaki nel loro paese di origine;
- verifica del numero di richieste di trasferimento di detenuti italiani in Italia.
Dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi mediante la promozione di un eventuale nuovo negoziato tra le Parti.
SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA
Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.