Contract
PRONTUARIO DELLE PRINCIPALI COLTURE AGRARIE PRATICATE NEL PARCO E PARAMETRI PER L’INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA
Approvato con Determina del Direttore n. 236 del 21/_09_/2016
In allegato PREZZI d’indennizzo, Produzioni ed Epoche di Denuncia
TABELLA COSTI Sementi e Semine pag. 42
ELENCO PREZZI PRODOTTI SPECIE erbacee INDENNIZZABILI pag. 43 ELENCO PREZZI PRODOTTI SPECIE arboree INDENNIZZABILI pag. 44
a cura di:
Dott. Agr. Xxxxx XXXXXX
INDICE
Premessa pag. 4
Le linee guida per la procedura estimativa di determinazione del danno da fauna selvatica alle colture agrarie pag. 9
Introduzione pag.9
Valutazione del danno pag.9
Accertamento del danno pag.10
La stima della mancata produzione mediante tabelle e mediante prelievi di campo pag.11
Metodologia attuata per i prelievi di biomassa pag.12
La misura delle superfici coltivate nella metodologia attuata per i controlli pag.13
La misura delle aree danneggiate all’interno delle superfici coltivate in mancanza di produzione pag.14
Sintesi pag.14
Prezzi di mercato e commissione prezzi pag.15
Adozione di uno schema di costi di produzione cui riferire le pratiche colturali da indennizzare pag.15 La pratica di accertamento del danno ed il seguente diritto alla liquidazione degli indennizzi pag.16 Denuncia del danno pag.16
L’indennizzo pag.17
I Beneficiari pag.17
I Xxxxxx di proprietà e di possesso del bene soggetto ad indennizzo pag.17
La certificazione dei titoli di possesso ai fini del diritto alla liquidazione dell’indennizzo pag.18
I Controlli pag.18
Liquidazioni pag.21
Misure di prevenzione pag.21
Danni di altre Specie animali pag.22
Modalità d’ indennizzo per danni alle colture : Norme pratiche specifiche pag. 23
Danni di piccola entità pag.23
Franchigia ed autocertificazioni per piccole superfici coltivate pag.23
Franchigia pag.23
Danni di rilevante entità pag.23
Criteri Generali validi per Colture Erbacee Annuali e Poliennali: pag. 23
1)Danno invernale (indiretto) pag. 23
2)Xxxxx xxxxxxxxxxx estivo(diretto) pag. 24
Casi Particolari: criteri generali di indennizzo: pag. 24
1)Specie Leguminose Poliennali Foraggere ed Annuali pregiate pag. 24
Approfondimento : pag. 25
Stima dei valori di produttività di poliennali e foraggere (con tabelle) pag. 25
Pascoli e prati pascoli pag. 26
Leguminose pregiate pag. 26
2)Specie Cerealcole annuali pregiate o in consociazione pag. 27
Mais e Sorgo pag. 27
Erbai autunno-vernini e primaverili-estivi pag. 27
3)Piante Industriali Annuali pag. 27
Patata pag. 27
4) Arboreti da Frutto pag. 28
Castagneti, Uliveti e Vigneti pag. 28
5) Arboreti da Legno pag. 30
Tabella riassuntiva degli indennizzi erogabili per le specie vegetali pag.31 Tabella Epoche di Xxxxxx /Epoche di denuncia (danno emergente) pag.32 Xxxxxxx Xxxxxx di Xxxxxxxx /Epoche di denuncia (lucro cessante) pag.33
PRONTUARIO COLTURE ERBACEE ED ARBOREE:
SCHEDE di RIFERIMENTO- Dati di produzione tabellari* (Q/Ha) pag.34
Colture erbacee Annuali
1. Cerealicole da granella pag. 34 Grano tenero (Triticum vulgare) Grano duro (Triticum durum) Farro (Triticum )
Solina (gen. Triticum) Avena (Avena sativa) Orzo (Hordeum vulgare) Segale (Secale cereale) Triticale (Triticosecale) Mais (Zea mais)
Sorgo (Sorgum Vulgare)
2. Leguminose da granella pag. 35
Fava (Vicia faba) Pisello (Pisum sativum) Cece (Cicer arietinum)
Cicerchia (Lathirus sativus) Fagiolo (Faseolus sp.) Lenticchia (Lens culinaris)
3. Erbai pag. 36
Erbai autunno-primaverili Erbai intercalari primaverili Erbai primaverili-estivi Erbai intercalari estivi Colture erbacee Poliennali
4. Prati di Leguminose pag. 37 Erba medica (Medicago sativa) Lupinella (Onobrychis viciaefolia)
Trifoglio pratense (Trifolium pratense) Prati polifiti
Pascoli e Prati Pascoli
Piante Industriali e Ortive
5. Solanacee pag. 38
Patata primaticcia e Turchesa (Solanum tuberosum) Pomodoro (Lycopersicon Esculentum)
Ortive
6. Piante Industriali da Frutto pag. 39
Lampone Mirtillo More Uva Spina Fragola Ribes Nocciolo
7. Colture arboree da Frutto pag. 40-41
Albicocco (Armenia vulgaris) Ciliegio (Cerasus sp.)
Mandorlo (Amygdalus communis) Melo (Malus communis)
Pero (Pirus communis) Pesco (Persica spp.) Susino (Prunus spp.) Vite (Vitis vinifera) Olivo (Olea europea)
Castagno (Castanea Sativa) Noce (Juglans Regia)
PREMESSA
Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91, l’Ente Parco è tenuto ad indennizzare sul suo territorio i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agrarie ed agli allevamenti zootecnici. Con opportuno Regolamento (art. 15, comma 4) devono essere stabilite le modalità di liquidazione e la corresponsione degli indennizzi attingendo alle risorse economiche di un apposito capitolo di bilancio.
Risulta esplicito nella volontà del legislatore un doppio obiettivo:
• provvedere all’indennizzo dei danni derivanti dalla protezione delle specie animali selvatiche al patrimonio agricolo e zootecnico;
• garantire la continuità delle attività agro-silvo- pastorali nonchè la permanenza di tali presidi all’interno delle aree protette.
Questo provvedimento pone quindi in primo piano l’integrazione tra uomo ed ambiente naturale.
La sostenibilità delle colture e degli agro-ecosistemi nelle aree protette, congiuntamente alla conservazione degli ecosistemi naturali, sono fattori che permettono la coesistenza delle attività antropiche con la naturalità degli ambienti quindi la sopravvivenza delle specie animali selvatiche. Nelle aree montane l’azienda agricola va tutelata e coadiuvata poiché, insito nella sua specifica funzione produttiva, si trova anche il ruolo insostituibile di tutela e salvaguardia del territorio, esplicato anche attraverso il semplice presidio e la manutenzione. La presenza di aziende integrate, favorisce la conservazione del paesaggio, che costituisce l’elemento di richiamo principale per la fruizione turistica del territorio; il paesaggio infatti, determinante per le ricadute positive sulle stesse aziende, è il vero grande motore di sviluppo dei settori economici delle zone svantaggiate.
L’articolo 15, comma 3, della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91 contiene in sé la constatazione del ruolo fondamentale delle popolazioni residenti delle aree montane nei riguardi della tutela degli ambienti naturali e pertanto l’ammissione, implicita nel concetto di ineluttabilità del danno creato dalle specie protette, del conseguente diritto di indennizzo; tale ruolo viene esercitato, sulla prevenzione dei dissesti, attraverso il mantenimento e la prosecuzione di quelle pratiche agro-silvo- pastorali, definite tradizional,i che hanno garantito nel tempo la conservazione di un giusto equilibrio tra uomo e natura.
L’indennizzo si pone quindi a garanzia della possibilità di permanenza di quanti, agricoltori professionali od hobbisti, intendano affrontare questo impegno professionale proseguendo la loro attività agricola e mantenendo una dimensione aziendale economicamente sostenibile.
La liquidazione di un indennizzo per danni è dunque subordinata principalmente, anche se non esclusivamente, allo svolgimento di attività economicamente produttive.
Gli Imprenditori Agricoli professionali e non, pur partendo dalle tradizioni e dagli usi consolidati, hanno il dovere di procedere all’adozione di pratiche agricole efficaci tali da essere produttrici di reddito, ma anche rispettose dell’ambiente e sempre conformi ai dettami del mondo scientifico. Là dove si renda necessario per giungere ad un risultato economico positivo, in caso di un qualsiasi evento calamitoso tipico delle attività agricole, come anche in presenza di fauna selvatica, deve essere accettato dagli imprenditori agricoli l’onere dell’uso di mezzi e misure di protezione preventive ai coltivi: recinzioni di rete elettrosaldata sostenute da pali in legno, recinzioni elettrificate o altri dispositivi di protezione singola e collettiva, vengono proposti e quindi promossi dall’Ente Parco a tal fine, dopo essere stati sperimentati per valutarne la sostenibilità e l’inserimento nel paesaggio.
Il Principio informatore di tali misure deve essere quello di un impegno congiunto tra Ente Parco, Comunità Locali ed Imprenditori Agricoli, avente come obiettivo il miglioramento qualitativo delle attività agro-silvo-pastorali e la migliore gestione del patrimonio pubblico. La realizzazione di questo obiettivo non potrà avvenire che attraverso il ricorso a pratiche di basso impatto ambientale come di Buona Pratica Agricola (giuste modalità di avvicendamento e rotazione colturale), come anche attraverso la reintroduzione di vecchie colture tipiche, abbandonate o l’adeguamento e la razionalizzazione delle modalità di coltivazione più tradizionali.
LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA ESTIMATIVA DI DETERMINAZIONE DEL DANNO DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRARIE
Un evento dannoso, rientra nel normale rischio d’impresa deviando la sequenza operativa ottimale messa in atto dall’imprenditore per la ricerca di un obiettivo economico di reddito nella sua conduzione; annullando il decorso normale dall’anticipazione di costo alla realizzazione di ricavo, tale evento dannoso sottrae compenso alle attività svolte. L’indennizzo, liquidato teoricamente per sostituire in caso di danno, il compenso costituito dalla produzione, non può ristorare totalmente la soddisfazione dell’imprenditore ma surroga comunque la mancata produzione lorda vendibile, peraltro, direttamente trasformato in valuta e senza anticipazione di ulteriori costi per ottenerlo (raccolta e vendita); l’indennizzo, volto a mitigare la perdita economica dell’imprenditore, si concretizza attraverso un procedimento di stima attendibile ed una quantificazione della mancata produzione, seppure media, ma statisticamente valida; l’importo determinato copre tutte le anticipazioni colturali ipoteticamente sostenute fino al momento del danno e non può estendersi al nuovo processo produttivo ancora da mettere in atto. Una volta subito un danno di cui viene stimato l’indennizzo, per l’imprenditore inizia una nuova attività cui necessitano nuove anticipazioni colturali, per l’ottenimento di nuovo prodotto, in un nuovo processo o nella prosecuzione del processo produttivo deviato avente però, in questo caso, carattere poliennale.
Il sopralluogo tecnico è rivolto alla determinazione delle possibili cause di danno visibili alla data di intervento in campo (momento di stima), all’osservazione delle potenzialità produttive inficiate, correlate nel caso specifico ai danni da fauna selvatica, quindi da indennizzare.
La stima dei danni va uniformata al Principio di Ordinarietà delle colture, che devono rispondere a requisiti di economicità ed essere inserite nelle aree secondo la vocazionalità delle stesse; alle coltivazioni effettuate con pratiche inadeguate, al di fuori dell’ordinarietà, vengono applicate le dovute detrazioni nella determinazione dell’indennizzo mentre quelle in evidente stato di trascuratezza o di abbandono non vengono indennizzate.
Valutazione del danno
All’Ente Parco è affidato il compito di aggiornare periodicamente il “Prontuario” con i nuovi prezzi di indennizzo ed i costi di lavorazione delle colture del Parco. Il Prontuario definisce la tipologia delle colture indennizzabili, la produzione media ed il prezzo di mercato adottato per l’indennizzo di ciascuna di esse.
Viene stabilito inoltre il termine di validità dei Prezzi di Mercato e la scadenza periodica di revisione. Gli indennizzi alle colture sono quantificati e valutati da personale dell’Ente o da esso all’uopo incaricato o anche dal Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato attraverso i Comandi Stazione, secondo valori prefissati dal Prezziario.
L’indennizzo compensa il danno statistico medio subito dal coltivatore: pur riferendosi il momento di stima alla data di accertamento, il danno viene ritenuto medio “potenzialmente” continuativo, cioè esercitato dalla Fauna sullo stesso Campo in un periodo di tempo più o meno prolungato; di conseguenza il valore dell’indennizzo, pur partendo dal danno determinato alla data del sopralluogo, viene esteso percentualmente al valore totale, stimato, della produttività di quell’anno di produzione per quella determinata coltura su quel determinato Campo di determinata estensione.
Il Prontuario dispone di tabelle riassuntive contenenti, in primo luogo, i principali dati tecnici ed economici relativi alle colture praticate nel territorio del Parco, utili per una miglior definizione del quadro agronomico delle eventuali specie danneggiate.
Vengono fornite di seguito le linee guida specifiche, inerenti la procedura estimativa assunta come più opportuna per una corretta determinazione del danno ed individuazione di equo indennizzo da corrispondere al danneggiato.
Sono soggette a danni da fauna sia le Colture Erbacee Annuali che Poliennali come pure le Colture Arboree, siano esse da Frutto che molto più raramente da Legno. Il danno avviene spesso in modo ripetuto e continuativo, a volte anche solo alterno, durante tutto o quasi il corso dell’anno colpendo tutti gli stadi fisiologici delle piante; ciò comporta evidenti complicazioni e dissidi in fase di accertamento e soprattutto di quantificazione, dato il coinvolgimento di volta in volta, di superfici colturali e/o
produzioni che vengono colpite in modo diverso, con danni di vario tipo, la cui sommatoria deve essere riassunta in un valore unico, medio, (l’indennizzo).
Il danno e con esso l’indennizzo, devono essere rappresentativi dell’intero percorso di produzione avviato, ma non concluso, a causa dell’intervento della fauna selvatica, è per questo che viene così differenziato:
1. Danno Estivo diretto: nel periodo vegetativo-riproduttivo delle piante, (in particolare dalla tarda primavera all’autunno), con attività prevalente di pascolo ed allettamento delle piantine oltre che, in misura minore, di scavo del terreno (Cinghiali); sul Campo si è in presenza di piantagioni in fase di sviluppo o prossime alla maturazione con conseguente compromissione più o meno grave della produzione e del raccolto.
Costituisce la parte economicamente più rilevante del danno annuale.
2. Danno Invernale indiretto: nel periodo riposo-risveglio vegetativo delle piante (in particolare dall’autunno alla primavera) con attività dannosa prevalentemente di scavo del terreno (Cinghiali), generalmente in assenza di prodotto o nelle primissime fasi di sviluppo della pianta. Questo tipo di danno, viene arrecato pressoché esclusivamente al suolo a parte i casi di erbai dove si può ravvisare anche una certa ridotta attività di pascolo (con conseguente minima riduzione di produzione) e di semine. Il danno invernale, seppur molto vistoso, risulta normalmente di rilevanza economica infinitamente inferiore al danno diretto e può essere ristorato con semplici interventi colturali di minor impegno.
Il danno invernale indiretto va rilevato alle prime manifestazioni soprattutto in caso di condizioni particolari (danni alle semine di Cereali, al Mais, Leguminose da granella e Piante Industriali, Patate) che prospettano in partenza il rischio della compromissione del futuro raccolto. Il rilevamento immediato in campo, previa denuncia del danneggiato ai primissimi eventi , è necessario in questo caso per la valutazione dell’Ordinarietà colturale ed utile ad una previsione dello sviluppo futuro della produzione da calcolare per eventuale indennizzo della risemina o da rimandare al periodo di raccolta.
Accertamento del danno
Per l’accertamento del danno si dovrà procedere mediante sopralluoghi successivi volti al:
⮚ rilevamento della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) mediante SIM, dati AGEA, GPS o altri strumenti di misura; per semplice riferimento, possono essere utilizzate a corredo Mappe e Visure Catastali fornite dal danneggiato.
⮚ rilevamento della superficie di suolo danneggiata (periodo autunno invernale).
⮚ rilevamento della quantità di produzione danneggiata (periodo primaverile estivo), tipologia di danno e rispetto degli standard di coltivazione.
⮚ acquisizione di documentazione fotografica.
La stima della mancata produzione mediante tabelle e mediante prelievi di campo
A seconda del tipo di danno e dell’epoca del suo accadimento, come indicato nelle linee guida, potrà essere diversificato il periodo della effettiva quantificazione del danno, ipotizzando rimedi per ridurre la perdita di produzione da verificarsi infine all’epoca della raccolta.
• In caso di danni parziali, derivanti da scavi eseguiti da cinghiali, nel periodo autunno-invernale su aree delimitate di terreno, si valuta essenzialmente la sottrazione di superficie agricola utile dal totale del campo coltivato, si presuppone cioè una successiva potenziale perdita per mancanza di vegetazione emergente; nel caso le condizioni colturali ed il periodo lo permettano, si ipotizza il suo ripristino mediante interventi diretti, (erpicature, rullature, trasemine) rimandando invece l’eventuale indennizzo alla verifica della stima della produzione estiva mancante al momento del raccolto, non ottenuta per causa di danno (fallanze da scavo, pascolo e/o calpestio) rispetto alla produzione potenzialmente ottenibile su quel campo danneggiato.
• In caso di danni prevalenti o totali nello stesso periodo stagionale si procederà per prima cosa alla valutazione dell’ordinarietà della coltura e di seguito all’indennizzo della sua eventuale risemina, se consentito dalle condizioni pedoclimatiche. Nell’impossibilità di tale rimedio si dovrà attendere il periodo di raccolto per determinare l’indennizzo finale.
Nel calcolo dell’indennizzo per mancata produzione, risulta corretto riferirsi alla media delle rese estrapolate dalla bibliografia esistente ed espresse in Q/Ha o, se conosciute, alle rese effettive ottenibili in una certa zona agricola, per una determinata coltura, praticata su un certo campo su cui si verifica un danno da fauna.
Negli Allegati A, B e C del Prontuario e nelle schede colturali sono contenuti valori di produzione (di riferimento per il calcolo) che seppur mediamente validi, risultano in alcuni casi sottostimati e quindi, da rivedere nel tempo con l’aggiornamento progressivo di questo Prontuario.
Sarà cura del personale tecnico incaricato dell’accertamento dei danni, aggiornare tali valori in corso d’opera di valutazione danni. Per ovviare al laborioso procedimento di stima analitico delle quantità effettivamente prodotte, una volta reperiti un sufficiente numero di dati di produzione, suddivisi per periodi stagionali e per località, oltre che naturalmente per coltura, sarà possibile adottare un procedimento sintetico di stima, come quello delle Tabelle di Produzione, attualmente valido e tecnicamente corretto ma che in seguito risulterà integrato e quindi migliorato dai valori aggiornati reperiti in campo.
Ai fini dell’indennizzo saranno resi espliciti:
1. i costi (€/Ha) per le operazioni colturali preventive, (erpicature, fresature, rullature) previsti per il ripristino delle potenzialità produttive, cioè delle condizioni ottimali di produzione con interventi minimi sul terreno in fase di riposo vegetativo (laddove ciò sia giudicato possibile ed economicamente valido).
2. i costi (€/Ha) delle operazioni colturali successive (semine su sodo, trasemine, rullature) previsti per il ripristino mediante risemina dell’intera coltura danneggiata laddove si giudichi che il valore di previsione produttiva non renda economicamente valida la conduzione a termine del percorso intrapreso anche con minime correzioni, come rientrante nel caso 1.
3. per ciascuna coltura, (Q/Ha) la quantità massima potenziale di produzione, ottenibile e quindi indennizzabile in caso di danno totale, al netto delle mancate spese di raccolta o di riferimento in caso di danno parziale (% di Q/Ha) ,
4. le caratteristiche tecniche ritenute ottimali per le singole colture; durata economica complessiva annuale o poliennale,
5. il relativo prezzo di mercato riferito all’unità di misura (€/Q).
Metodologia attuata per i prelievi di biomassa
Per procedere alla determinazione delle potenzialità produttive specifiche del Campo sulla base della coltura praticata, anno di produzione e tecnica adottata, si dovrà ottemperare alle seguenti operazioni:
• Individuazione in campo della tipologia e della diffusione dei danni da fauna sulla superficie
• Suddivisione dei danni sulla base della diversa tipologia:
danni caratterizzati da mancanza di vegetazione per scavi buche e altro in termini di superficie (ha). danni caratterizzati da mancanza di prodotto per asportazione di piante intere o parti di esse (q.) danni caratterizzati da mancanza di prodotto per pascolamento (q.).
• prelievo di Biomassa in campo in fase di produzione con pesata immediata: dapprima del prodotto tal quale e successivamente del prodotto secco (si può anche calcolare direttamente la resa mediante determinazione percentuale della perdita di acqua).
In bibliografia i fieni vengono indicati all’incirca al 20% di resa rispetto al tal quale ma si possono accettare anche valori superiori per altre tipologie di alimento come gli insilati in rotoballa, il fieno silo.. ecc. che danno pesi variabili dal 30-35 al 50% del peso iniziale del campione di biomassa tal quale prelevato in campo.
• Il peso, calcolato su superficie nota, viene riferito all’ettaro di superficie ed utilizzato per la determinazione di produttività e/o, per differenza al totale ipotizzato, per la determinazione di danno.
• Per poter procedere sempre correttamente all’operazione pratica del prelievo, e poter trasferire il dato ottenuto su valori riconosciuti, necessita un dimensionamento del campione:
viene adottato come unità di riferimento per il calcolo del rapporto del prodotto sulla superficie coltivata, un cerchio in gomma di circonferenza cm 250, tale cioè che la superficie racchiusa al suo interno sia di 0.5 m2; con tale strumento, un falcetto ed un sacco di iuta di peso noto (per effettuare la tara) e con l’ausilio di una bilancina digitale di precisione si procede a taglio e pesata della vegetazione tal quale, raccolta nella superficie campione.
• I punti di campionamento verranno individuati secondo due modalità prevalenti:
Statisticamente: con raccolta di uno o più campioni indipendentemente dalle condizioni di omogeneità e di superficie rilevate mediante ingresso dalla testa del campo e apposizione del cerchio di diametro 0.5 m2 in punti scelti a caso, attraverso un andamento del percorso ad S o che consenta l’attraversamento del campo in diagonale con tratti di 10 m circa ed angolo 90° a dx e sx alternativamente.
A scelta: con determinazione di area di saggio per indicazione delle zone a danno estremo massimo/minimo rispetto alla media del prodotto presente sul Campo.
Esempio.:
E’ stato effettuato sul campo un prelievo di biomassa a campione per determinarne la potenzialità produttiva allo stato attuale.
Dalla testa del campo percorsi 10m si è entrati per altri 10m perpendicolarmente all’interno è si è proceduto a taglio di erba nella misura indicata da un cerchio in gomma della superficie di 0.5 m2 ; effettuata la pesata sul tal quale, con bilancina elettronica, si è rilevato un peso lordo di kg. 1,260 (tara,
g.77 peso del sacco) pari a circa kg 2.520 / m2 ( tal quale ) corrispondente ad una produzione di circa 240 Q /Ha t.q in periodo di particolare intensità piovosa (circa 15 Q/coppa tal quale). Il prodotto tal quale, essiccato naturalmente darà una resa in fieno del peso di circa 50-60 Q./Ha. Circa il 20-25% sul tal quale, equivalente a 3-4 Q / coppa o 12-13 ballette/ coppa (Coppa: misura di superficie equivalente a 625 m2 ).
La misura delle superfici coltivate nella metodologia attuata per i controlli
Gli appezzamenti di terreno coltivati, nelle zone montane, sono spesso suddivisi da confini naturali come fossi, siepi ed altro, mentre in pianura ed in altopiano sono più facilmente visibili i Cippi apposti a delimitare le diverse proprietà.
L’inventario dei beni immobili realizzato, aggiornato ed attualmente informatizzato, il Catasto Terreni, partendo dal criterio della necessità di determinazione della Tariffa di Reddito delle colture e delle “persone economiche” cui imporla, ha definito la Particella Catastale come unità di riferimento fondamentale; alla fine dell’800 si è iniziato il lavoro di determinazione della consistenza e delle caratteristiche dei fondi direttamente in campagna, ma, nella fase di Formazione, durante le indagini topografiche ed estimative, per diversi ordini di motivi, non si è sempre seguita la suddivisione naturale degli appezzamenti. Rispetto alle condizioni iniziali della configurazione catastale dei terreni, in fase di Formazione, le successive divisioni e frazionamenti di proprietà hanno sortito l’effetto di variazioni intervenute nel tempo, che hanno creato ulteriori problematiche di configurazione ed accorpamento dei fondi. Nel territorio del Parco, quanto sopra descritto si riscontra di frequente particolarmente nelle aree coltivate più intensivamente dove le Particelle Catastali che spesso appartengono a più proprietari diversi, ricadono numerose su un appezzamento di terreno unitario; diversamente, in montagna o dove il valore fondiario è molto ridotto, si verifica molto spesso la situazione opposta e cioè che una particella coincida con l’intero “Campo” più o meno omogeneamente coltivato, circoscritto in un bosco o racchiuso da confini naturali visibili come siepi ed alberature .
I riferimenti catastali dati dai numeri di particella , riguardanti gli appezzamenti coltivati, segnalati per indennizzo danni fauna, in numerosissimi casi osservati, al momento dell’esecuzione del sopralluogo di accertamento, non trovano esatta corrispondenza con la localizzazione dei campi poiché, la distribuzione delle colture in campo, arature e semine, seguono le linee di livello ed i confini naturali piuttosto che le ideali linee di confine catastale.
La Superficie Catastale indicata in visura, individua l’estensione della Particella Catastale che viene indicata numericamente in due documenti fondamentali dell’ufficio del territorio:
• la Mappa che la rappresenta graficamente in scala, singolarmente o riunita alle altre in un elemento di maggiore dimensione, il Foglio riferito al Comune Censuario.
• La Visura, da cui, oltre ad alcuni elementi indicativi del possessore, risultano evidenziabili Qualità e Classe di coltura significative rispettivamente della vocazionalità del soprassuolo dell’area in questione (es: seminativo o pascolo) e del suo grado di fertilità ( Reddito Agrario e Dominicale) da cui si può desumere la tendenza colturale Ordinaria.
La Superficie Catastale Totale (S.A.T.) risulta in genere superiore anche di molto (in alcuni casi perfino oltre il 50%) alla Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) poiché finisce per includere tare e superfici improduttive quali boschi, fossi, siepi, strade e canali irrigui.
• L’insieme dei numeri delle Particelle Catastali ricadenti su una superficie naturalmente o giuridicamente delimitata, indicate in denuncia per indennizzo danni fauna, rappresenta la Superficie Catastale (S.A.T.);
• il Campo che può essere inserito in denuncia con riferimento ad una od a più numeri di particella catastale, risulta essere l’unità di superficie omogeneamente coltivata nell’unità di tempo, cui riferire oggettivamente la effettiva produttività di una coltura di cui costituisce la Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.).
Risulta determinante e oltremodo corretto, misurare la superficie del campo e riferire l’indennizzo della mancata produzione, alla S.A.U, superficie di terreno effettivamente investita a coltura, che è quindi il punto di partenza per la quantificazione della potenzialità produttiva del campo stesso.
La determinazione della S.A.U. peraltro già ampiamente sperimentata, viene effettuata con minimo margine di errore, rilevando i punti di contorno del campo mediante strumento portatile GPS; le coordinate dei punti di contorno vengono memorizzate e, attraverso apposito sistema interfaccia, trasferite su Personal Computer; con idoneo programma grafico le linee di contorno dei campi vengono proiettate e sovrapposte su Ortofotocarta. La proiezione del Campo rimane in memoria ed è collegata ad un apposito Data Base su cui vengono memorizzati alcuni dati come: rotazione ed avvicendamento colturale, anno di semina dell’ultima coltura, SAU, eventuali tare, data di sopralluogo e nominativo del possessore/proprietario oltre al dato di produttività rilevato; tali valori gestibili autonomamente dal tecnico possono essere utilizzati sia per il caso particolare di stima che per una casistica più ampia di studio applicabile in media all’intera area Parco.
Attualmente nel corso dei sopralluoghi viene prodotta anche documentazione fotografica riferita graficamente al singolo campo dove sono visibili, sopralluogo per sopralluogo, i danni rilevati.
Il progetto di valutazione, in questo modo offre sufficienti elementi di analisi e quindi di garanzia di oggettività sui dati rilevati; le conseguenti elaborazioni, vengono riportate con apposito software che permette sia la sovrapposizione del dato rilevato in campo con l’ortofotocarta che la lettura dei numeri di foglio e delle particelle catastali corrispondenti all’area di danno.
La misura delle aree danneggiate all’interno delle superfici coltivate in fase invernale in mancanza di produzione.
Nel corso del sopralluogo stagionale, in periodo autunno-invernale l’estensione dei danni al suolo è molto rilevante e facilmente visibile ad occhio nudo; con strumento GPS si può rilevare la superficie effettiva, complessiva di danneggiamento per rapportarla, in percentuale, a quella coltivata (S.A.U.) per il calcolo del requisito dell’eventuale diritto di ripristino della semina con indennizzo anche delle operazioni colturali di preparazione del terreno. La superficie complessiva di danneggiamento così determinata va però ponderata in base alle differenti percentuali di danno che si verificano sul singolo punto così da poter attribuire una quantità percentuale media espressa come rapporto tra terreno rimasto nudo, piantine scalzate, parzialmente o completamente, sul totale della superficie coltivata.
In fase invernale, l’uso del cerchio in gomma utilizzato nel periodo di raccolta per i prelievi di campione, costituendo unità di misura di superficie nota, può essere agevolmente esteso, alla determinazione della percentuale di danno da scavo su una porzione di campo mediante procedimento analogo a quello spiegato per i prelievi. Verrà effettuata dal tecnico, in base alle condizioni di campo, la valutazione della necessità o meno di ricorrere all’utilizzo di un numero maggiore o minore di campionamenti.
Lo scatto di fotogrammi della superficie di terreno interna al cerchio consentirà una più agevole lettura della effettiva percentuale di danno.
Sintesi : dopo il sopralluogo tecnico in campo tutti i dati vengono raccolti in database ed utilizzati per la redazione di un referto con quantificazione dell’indennizzo. Le superfici dei campi vengono rilevate su pc; la biomassa prelevata viene pesata sul secco ed il dato riferito alla superficie; il materiale fotografico digitale viene riferito al campo ed alla data del sopralluogo, utilizzato ed archiviato costituendo testimonianza dello stato dei fatti al momento immediatamente seguente la denuncia.
I prezzi di mercato, franco azienda, applicati dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per l’indennizzo delle colture agrarie, saranno inseriti nel Prezziario entro il mese di Aprile di ogni anno, prelevati dalle medie annuali dell’ annata agraria precedente l’anno durante il quale verrà effettuata la denuncia del danno (Es:. prezzi Novembre 2014 – Novembre 2015 verranno applicati nell’annata agraria 2015/2016). Al termine di ogni Annata Agraria, sulla base dell’analisi dei dati emessi periodicamente dalle Camere di Commercio di riferimento (Mercuriali Camerali) in caso di osservazione di variazioni particolari, intervenute sulle medie annuali, eventualmente ripartite per ambito provinciale, rispetto ai prezzi applicati dall’Ente, tali variazioni potranno essere utilizzate per stabilire il Prezziario di indennizzo delle singole colture da applicare nell’annata successiva .
In caso di condizioni climatiche o di andamento stagionale dei mercati straordinarie, con variazioni eccedenti il 20% del normale prezzo di mercato protratte per almeno un trimestre, verrà effettuato un aggiornamento straordinario dei prezzi stabilito in apposite commissioni ristrette agli addetti ai lavori, che resteranno perciò in vigore sino al termine dell’annata agraria corrente.
Adozione di uno schema di costi di produzione cui riferire le pratiche colturali da indennizzare
** L’indicazione di valore di indennizzo per la semina è solo esemplificativo; il dato effettivo di costo, va Reperito, coltura per coltura, sull’apposita tabella (costo acquisto semente, quantità e distribuzione).
colture | lavorazioni invernali* | €/ha | lavorazioni profonde* | €/ ha | semina* | €/ha** | raccolta* | €/ha* * |
industriali patate (bietola) | 60 | aratura cm 50 erpicatura sarchiatura/concimaz. | 270 70 60 | seme e semina | 1000+80 | estirpazione a cantieri | 25% plv | |
cerealicole grano orzo avena | fresatura/erpicatura rullatura | 60 15 | aratura erpicatura concimazione org. | 190 30 | seme e semina | 102+56 | mietitrebbiatur a | 150 |
mais sorgo granella | aratura erpicatura concimazione org. sarchiatura | 190 50 30 | seme e semina | 10+80 | raccolta | 250 | ||
leguminose foraggere Medica Lupinella | erpicatura rullatura seme e trasemina | 40 15 45+55 | aratura erpicatura concimazione organica | 270 50 | seme e semina | 90+56 | falciacondizion at. ranghinatura andanatura | 100 50 50 |
prati e pascoli | fresatura/erpicatura rullatura trasemina | 60 15 25 | falciacondizion at. ranghinatura | 50 50 |
* Descrizione sintetica delle attività previste.
Dati elaborati da indagine locale e bibliografia nazionale
LA PRATICA DI ACCERTAMENTO DEL DANNO ED IL DIRITTO ALL’ INDENNIZZO
La Denuncia del Danno.
La denuncia deve essere effettuata impiegando uno degli appositi moduli messi a disposizione dal Parco disponibili presso i Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato
La documentazione, che deve essere riferita all’annata agraria in corso, può essere espressa in forma di autocertificazione, ma dovrà essere comunque prodotta anche in copia alla data di liquidazione dell’indennizzo per ottenere l’effettiva liquidazione.
La denuncia deve altresì contenere l’attestazione che il danneggiato non abbia avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente o privato o che da questo non abbia già ricevuto alcun indennizzo o equivalente per danni analoghi.
A seguito della denuncia di danno l’Ente Parco potrà effettuare controlli a campione sui dati autocertificati; possibili incompatibilità rilevate avranno conseguenze, a parte i casi più gravi, sulla determinazione dell’indennizzo e relativa liquidazione.
La documentazione sarà conservata a cura dell’Ente in appositi archivi per Fascicoli Aziendali. Potranno essere eventualmente richieste documentazioni integrative di supporto per la fase istruttoria (planimetrie catastali ecc.).
In caso di danno parziale alla semina o al prodotto maturo, il danneggiato, dandone immediata ed urgente comunicazione, deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione colturale, come la raccolta della produzione della porzione eventualmente rimasta in campo, al fine di consentire l’accertamento di danno nel minor tempo possibile ad opera del personale incaricato.
In caso di danni al terreno (scavi) in periodo autunno-invernale, in mancanza di prodotto, il danneggiato deve procedere alla denuncia entro il periodo indicato in tabelle coltura per coltura, al fine di consentirne l’accertamento nei tempi sufficienti all’attuazione delle misure di ripristino previste dal prontuario.
L’indennizzo
La denuncia di danno è il primo atto di un processo che coinvolge l’Ente Parco con il singolo Cittadino. Progetto che culmina, se nel diritto, con l’erogazione dell’indennizzo, passando attraverso gli accertamenti descritti nei paragrafi precedenti. Tutte le denunce e relativi rapporti e risultanze vengono conservati in un apposito archivio dell’Ente Parco.
I Beneficiari
Hanno diritto all’indennizzo i conduttori di fondi agricoli in produzione, proprietari e affittuari, anche a titolo di comodato verbale.
Per quanto riguarda i danni provocati alle colture dalla fauna selvatica il Disciplinare del Parco si riferisce fondamentalmente all’esistenza o meno del diritto di indennizzo, relativo all’attività di coltivazione del fondo (condotto in proprietà e/o in possesso anche secondo contratti verbali, fatti salvi i diritti di terzi), senza discriminanti sulla Professionalità dell’Impresa e fondato sulla autocertificazione del Denunciante danneggiato anche in riferimento ai requisiti “de minimis” ( Reg. 1408/2013).
I Titoli di proprietà e di possesso del bene soggetto ad indennizzo
L’esercizio della semplice attività di coltivazione avviene liberamente sul campo regolata per iscritto o verbalmente tra le parti secondo usi e rapporti consolidati.
L’attività economica d’Impresa Agricola, è legata al Capitale Fondiario la cui disponibilità per un uso continuativo ed ininterrotto ai fini della produzione risulta generalmente documentabile attraverso certificazione dell’Ufficio del Registro.
Nell’instaurarsi di un rapporto, anche se in forma di vertenza, tra Persona Fisica/Giuridica ed Ente Parco (come quello che intercorre nel caso di stima e conseguente liquidazione di indennizzo per danni) si devono adottare tutte le possibili misure che prevengano l’esercizio di qualsiasi abuso.
L’Ente Parco non può liquidare l’indennizzo spettante all’esercizio di attività agricola se questa non viene praticata nel rispetto delle norme di legge; l’indennizzo spetta al conduttore nel caso esso goda della proprietà del fondo (che risulta quindi registrata) o ne abbia la piena disponibilità certificata mediante regolare contratto registrato, vigente, d’affitto o contratto verbale da sottoporre a verifica.
La certificazione dei titoli di possesso ai fini del diritto alla liquidazione dell’indennizzo
Qualora il Conduttore del fondo che presenti denuncia di danno sia soggetto diverso dal proprietario del Campo coltivato danneggiato su cui è stato effettuato sopralluogo per accertamento danni questi deve comprovare su eventuale richiesta dell’Ente Parco o del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il titolo di conduzione dei terreni in oggetto (affitto, comodato, usufrutto, ecc. sia esso scritto che verbale), fornendo, dopo l’iniziale autocertificazione, copia autentica del titolo regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente.
La documentazione aggiornata verrà conservata in apposito archivio dell’Ente Parco.
In caso di comproprietà, qualora non fosse stata avanzata altra denuncia da ciascun proprietario, è necessaria una delega (autenticata nelle forme di legge) da parte degli altri proprietari a favore del comproprietario richiedente che presenta domanda unica ed è legittimato a riscuotere. Qualora non si disponesse dell’intera superficie della particella, è necessario individuare la quota di propria spettanza con delimitazione sulla planimetria catastale tale da determinarne la superficie in confronto con l’avvenuto sopralluogo.
Nell’ipotesi di Contratto Xxxxxxx il richiedente che abbia subito il danno, è tenuto all’atto della sottoscrizione della denuncia a produrre l’autocertificazione del rapporto contrattuale con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/98; tale autocertificazione deve attestare che il richiedente è il legittimo conduttore dei terreni, il titolo di conduzione, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine contratto e superficie oggetto del contratto.
Come indicato dalla circolare 36/E del 12/02/1999 del Ministero delle Finanze che chiarisce le modifiche apportate all’art. 7 comma 8 della legge 23/12/1998 n.448 ( Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'Ufficio del Registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonchè il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto). Trattasi comunque di contratti che assumono la forma di dichiarazione unilaterale ma validi per la dimostrazione del possesso dei terreni e la acquisizione dei benefici.
Nel caso di titolo particolare (partecipanza, uso civico) in cui i terreni in oggetto siano stati concessi
da un Ente o da altra Autorità, ad una pluralità di soggetti aventi diritto, ciascun soggetto, richiedente l’indennizzo, all’occorrenza deve esibire apposita certificazione dell’Ente o dell’Autorità che ha concesso in conduzione i terreni in questione. Il richiedente può beneficiare esclusivamente dell’indennizzo relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell’Autorità o Ente concedente, che dovrà predisporre uno specifico piano di riparto, dal quale si evinca la superficie di cui l’imprenditore agricolo può disporre con indicazione del relativo periodo di utilizzazione.
I Controlli
Le superfici di cui si è prodotta documentazione catastale oltre che titoli di possesso dichiarati nella denuncia saranno sottoposti a campione all’accertamento della rispondenza con quanto rilevato in sede di sopralluogo, mediante utilizzo di apposito software che permette la sovrapposizione della rappresentazione grafica del campo con la proiezione delle Particelle Catastali suddivise per numeri, Fogli di appartenenza e Comuni censuari.
Analogamente, per il calcolo ed il controllo delle superfici investite saranno acquisite in fase istruttoria le dichiarazioni presentate contestualmente alle domande di adesione ai programmi agro-ambientali, premi per la produzione e richieste di contributi o agevolazioni (AGEA). Tali informazioni sono ritenute valide in quanto facenti parte integrante del fascicolo del produttore obbligatoriamente depositato presso le Organizzazioni Professionali Agricole o custodito in azienda dallo stesso imprenditore.
Liquidazioni
Il procedimento avviato dal Personale dell’Ente o da questo all’uopo incaricato, o anche, dal Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga attraverso i Comandi Stazione Forestali dipendenti è sottoposto alla supervisione della Direzione dell’Ente e si completa con l’atto di liquidazione.
L’Ente Parco, fatta salva la disponibilità sul relativo capitolo di bilancio, liquida l’indennizzo all’avente diritto entro sessanta giorni dalla data della denuncia.
La Liquidazione è l’ultimo passaggio della procedura iniziata con la denuncia ed avviene mediante mandato di pagamento dell’Ente; la liquidazione dell’indennizzo viene predisposta, previa indicazione da parte dell’interessato delle modalità di versamento dell’importo, una volta effettuati tutti i passaggi del percorso qui riassunto:
In caso di carenze di fondi, gli indennizzi non liquidati al 31 dicembre, verranno liquidati ad avvenuta approvazione, da parte del Ministero vigilante, del bilancio di previsione dell’esercizio successivo.
Misure di prevenzione
I sistemi per la prevenzione dei danni al patrimonio agricolo attualmente previsti dal Parco sono: recinzioni elettrificate a basso voltaggio ad alimentazione fotovoltaica o a batteria, recinzioni amovibili in rete metallica elettrosaldata, difensive, parzialmente interrate, sorrette da pali in legno a maglia cm 10x10, di altezza da terra max cm 120 (Cinghiale) cm 200 (Tartufaie e Cervi x Xxxxxxxx) indicate in genere per campi coltivati e principalmente per colture ortive o di particolare pregio (Mais, Lenticchie e Patate), situate nelle zone di maggior incidenza di danno e/o nelle immediate vicinanze dei centri e dei nuclei abitati, , installate ed autorizzate dall’ Ente Parco e CTA secondo quanto stabilito nell’Apposito Disciplinare Recinzioni; shelters di protezione individuale e prodotti repellenti.
Le misure di prevenzione attualmente ammissibili per la protezione del patrimonio agricolo constano di due tipologie diversificate per intervento:
• Installazione di rete elettrificata mobile in luoghi aperti o di particolare pregio ambientale / paesaggistico, da rimuovere a fine coltura per colture particolari come Mais, Patate, Lenticchie ecc.
• Installazione di rete elettrosaldata di altezza massima fuori terra cm 120 (Cinghiale) cm 180 (Tartufaie e Cervi x Xxxxxxxx) posizionabile esclusivamente dietro apposita autorizzazione dell’Ente Parco / CTA solo su campi coltivati situati al margine del bosco circondati e/o con esso confinanti su lunghissima parte o su aree autorizzate con impianti collettivi.
Nel rispetto delle esigenze di tutela degli aspetti paesaggistici del Parco, le aziende agricole che operano sul territorio del Parco GSML sono tenute a mettere in atto misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio dei danni causati dalla fauna selvatica, secondo le modalità previste dall’Ente Parco in apposito Disciplinare che specifica le tipologie e le norme tecniche di attuazione di misure di prevenzione volte a limitare i danni alle colture sul territorio del Parco.
Compatibilmente con le finalità istitutive di conservazione delle zoocenosi, l’Ente Parco attua misure di prevenzione volte al contenimento numerico della fauna che arreca danno al patrimonio agricolo.
Misure di prevenzione ragionevoli.
Si definiscono “misure di prevenzione ragionevoli” quelle che permettono di praticare le colture nel rispetto del principio dell’ordinarietà colturale.
In particolare si considerano coltivazioni al di fuori dell’ordinarietà, che quindi necessitano di misure di prevenzione ragionevoli, quelle praticate:
1) all’esterno delle zone D1 e/o comunque al di fuori della vocazionalità colturale dell’area.
2) secondo modalità non rispondenti alle normali buone pratiche agricole (riportate in prontuario nelle note specifiche per le singole colture erbacee ed arboree), volte all’ottenimento di una giusta produzione (espressa nei minimi dei Q/Ha indicati in tabelle);
3) laddove il ricorso alla denuncia per danni si ripete per 3 anni consecutivi e l’indennizzo sia annualmente superiore al 50% del prodotto ottenibile;
Le colture di cui ai punti 1) 2) 3) vengono considerate al di fuori del concetto di “ordinarietà colturale” e per tale motivo rientrano in Art. 2 c.6 dell’apposito Disciplinare.
In tali casi, la realizzazione delle misure di prevenzione risulta condizione necessaria per l’ottenimento di un prodotto ed il costo della sua realizzazione sarà inferiore al valore complessivo della perdita di produzione.
In mancanza della realizzazione di misure di prevenzione ragionevoli, l’Ente valuterà la produttività pari a zero (Q/Ha).
Danni di altre specie di fauna
La prevalenza dei danni alle colture agrarie nel territorio del Parco è determinata da specie di mammiferi ed in particolare del Cinghiale. Attualmente infatti, il disagio maggiore all’attività di conduzione del fondo è arrecato da tale specie e l’entità dei danni rischia di compromettere numerose attività economiche o di sostegno al reddito familiare in zone rurali. Dati i presupposti stabiliti dalla
L.N. 394/91 artt. 11 e 15, per la valutazione di danni derivanti da altre specie di fauna selvatica ascrivibile alla possibile evoluzione della agro-biocenosi sarà necessaria una apposita proposta di integrazione. L’integrazione sarà fondata sulla valutazione di incidenza economica del rilievo dei danni attribuiti ad una certa Specie sulla base dei dati derivanti dalle relative denunce e da uno studio sull’entità e lo sviluppo numerico potenziale della popolazione.
MODALITA’ D’INDENNIZZO PER DANNI ALLE COLTURE : Norme pratiche specifiche
• DANNI DI PICCOLA ENTITÀ
Franchigia ed autocertificazione per piccole superfici coltivate
Si rileva un enorme dispendio economico e di energie per interventi di accertamento il cui costo complessivo di indagine, la documentazione prodotta ed il costo per i mezzi ed il personale utilizzato supera ampiamente l’indennizzo dovuto per piccoli danni su attività agricole praticate non prevalentemente per la vendita, da Imprenditori Agricoli, Pensionati ed Hobbysti:
sono definiti “piccoli danni” buche sparse o piccole asportazioni di parti di piante o di ridotte quantità di prodotto, di importo calcolato entro l’ importo massimo totale di danno calcolato € 50, in singoli orti e/o appezzamenti unitari.
Franchigia
I danni, autovalutati e descritti dall’interessato all’atto della denuncia, dovranno essere preventivamente sottoposti al giudizio di valutazione di massima degli Agenti incaricati del CFS, una volta quantificati in un semplice conteggio di prezzo (€/Q) per quantità del prodotto danneggiato (Q) e nel caso ricadessero nelle modalità su espresse con definizione di “Piccolo Danno” non verranno soggetti a sopralluogo né liquidati.
In conclusione sul territorio del Parco Gran Sasso e Monti della Laga, non saranno effettuati sopralluoghi né verranno liquidati indennizzi sotto la soglia minima stimata di danno di € 50 di importo complessivo riguardante piccole superfici di limitato valore economico complessivo.
• DANNI DI RILEVANTE ENTITÀ
Attività agricole produttive svolte su grandi e medie superfici aziendali coltivate. Criteri Generali validi per Colture Erbacee Annuali e Poliennali :
1) Danno invernale (indiretto)
a. Nei casi in cui venga arrecato un danno a specifiche Colture Erbacee Annuali (Graminacee e Leguminose) o Poliennali (Prati Monocolturali e Polifiti, Erbai), in periodo invernale (dalla semina Autunnale alla prima quindicina di Marzo), su una superficie di terreno valutata sommativamente superiore al 50% del totale del campo messo a coltura, e sia pertanto economicamente valida e possibile la risemina, nell’immediato successivo periodo primaverile (Marzo-Aprile), verranno indennizzate, a seguito di opportuni sopralluoghi (eseguiti nel periodo Gennaio/Febbraio entro fine Marzo) e su esplicito accordo col proprietario/conduttore, le spese di lavorazione preparatoria del terreno e/o la risemina (acquisto del seme) in sostituzione di quelle di mancato raccolto.
b. Nel caso in cui al terreno del singolo campo venga arrecato un danno stimato sommativamente inferiore al 50% calcolato sulla superficie totale di campo viene liquidato un indennizzo relativo al semplice lavoro di copertura delle zolle e ripristino del cotico erboso con l’aggiunta eventuale e facoltativa di spese per l’acquisto di seme da ri/traseminare. L’effettiva esecuzione dell’operazione colturale indennizzata potrà essere controllata a campione dagli Agenti del Corpo Forestale o da personale dell’Ente o da questo all’uopo incaricato.
c. Nel caso in cui venga arrecato un danno ridotto limitato a <<scavi>> nel terreno del singolo campo coltivato a Coltura Erbacea poliennale come a Leguminosa foraggera o altre essenze, comunque da sfalcio (prati polititi e Pascoli), e che tale danno venga stimato sommativamente non superiore al 30% di superficie totale del Campo, all’occorrenza, laddove ne viene giudicata l’opportunità, viene liquidato un indennizzo relativo al semplice lavoro di copertura delle zolle e ripristino del cotico erboso. Tale misura viene estesa anche a colture arboree specializzate ed in particolare a castagneti soprattutto se in forte pendenza come specificato in seguito.
2) Xxxxx xxxxxxxxxxx estivo (diretto)
a. Nel caso di danni di qualsiasi entità, a campi coltivati con specifiche Colture Erbacee Annuali (Graminacee o Leguminose) e Poliennali (Prati Monocolturali e Polifiti, Erbai) arrecati oltre il termine in cui sia economicamente utile ed agronomicamente possibile la risemina, come nel caso di danni di qualsiasi entità in prossimità del periodo di raccolta, si prevede che questi campi vengano lasciati senza esecuzione di qualsiasi altro intervento agronomico:
l’indennizzo bilancerà il mancato prodotto, sia esso totale (100 % di danno) o parziale, calcolato in percentuale, e comunque sarà riferito ad una intera annualità e determinato in fase di controllo sulla base delle modalità, prezzi e quantità specificate in Tabelle di questo prontuario o mediante prelievo di biomassa.
Il danno e la relativa idonea modalità di indennizzo, sarà valutato, se possibile, in un unico sopralluogo concordato con il danneggiato. Il sopralluogo dovrà effettuarsi entro un periodo di tempo che, compatibilmente con le disponibilità di personale dell’Ente, consenta di arrecare al danneggiato il minor disagio possibile.
Nel corso dell’intervento in campo conseguente la denuncia, in caso di danno invernali 1) potrà essere concluso il procedimento con l’indennizzo, diversamente sarà stabilito di rimandare ad un successivo intervento in epoca di raccolto per rientrare nel caso 2).
Gli importi da indennizzare saranno reperibili su tabelle, facenti parte integrante del Prontuario alla sezione Prezziario. Tali Tabelle “prezzi prodotti indennizzabili”, “costo di produzione” e “costi sementi e semine” sono determinate in base ad indagini di mercato svolte periodicamente e soggette a revisione e periodici controlli; nelle tabelle sono indicate epoche di denuncia, importi per indennizzo lavorazioni e semine, produzioni e prezzi di mercato applicabili al netto o nel caso di raccolti inferiori al 25% (danno
> 75%) al lordo delle spese di mancato raccolto.
Casi particolari: criteri generali di indennizzo:
1. Specie Leguminose Poliennali Foraggere ed Annuali pregiate Durata della coltura prevista dalle NbPA:
Anni 4 (eccezionalmente + 1) Erba Medica.
Anni 2 (eccezionalmente + 1) Lupinella e Xxxxx.
L’ anno aggiuntivo, in cui si intende procedere alla produzione di seme, verrà considerato per l’indennizzo a produttività ridotta (vedi Tabelle).
• La coltivazione di leguminose foraggere (Medica, Lupinella) sensibilmente danneggiate già al primo anno di coltura e spesse volte depauperate negli anni successivi, ai fini dell’indennizzo dovrebbe essere sempre riportata al 100% di efficienza produttiva potenziale attraverso trasemine e risemine.
Appositi interventi ( trasemina, erpicatura, fresatura, rullatura) sono finanziabili mediante sopralluoghi invernali, mediante liquidazione a collaudo e/o con controlli a campione, per consentire di riportare al massimo la potenzialità produttiva del campo sul conseguente raccolto, acquisendo di nuovo il diritto ad (eventuale) indennizzo senza tare di superficie, conseguenti il depauperamento colturale con riduzione della Superficie Agricola Utilizzata.
• Se la coltivazione di leguminosa foraggera (Medica, Lupinella) danneggiata non viene ripristinata per scarsa convenienza o per altre motivazioni personali del danneggiato, nel calcolo della produttività potenziale riferita alla medesima superficie, si potrà partire nella determinazione dalla superficie agricola totale del campo utilizzata inizialmente (primo anno di semina, cui viene riferito il valore 100% di produzione) ed a questa verranno apportate riduzioni % della quantità di produzione ottenibile, proporzionali alle percentuali di superficie danneggiata (indennizzata l’anno precedente), non ripristinata in termini di efficienza potenziale nell’anno in corso o negli anni precedenti, mediante interventi finanziati pre-invernali, lasciate quindi senza alcun intervento agronomico specifico volto al ripristino della normale espansione colturale tipica della specie coltivata.
Approfondimento:
se si ritiene antieconomico l’ intervento annuale di trasemina e/o si prevede che la percentuale di danno sulla superficie del medicaio a fine ciclo sia destinata a salire per i continui ingressi di fauna selvatica, si può scegliere tra le due opzioni seguenti:
a) l’indennizzo sarà commisurato al valore della produzione residua effettivamente presente in campo, stimata solo in caso di danno ulteriore nel periodo immediatamente precedente la raccolta.
b) In alternativa, in luogo della scelta a) al 2° o 3° anno di coltivazione la superficie ormai danneggiata progressivamente nell’ordine minimo del 75% e oltre, può essere indennizzata, eccezionalmente, solo con la risemina mediante indennizzo delle spese di acquisto del seme e lavoro di aratura e sistemazione del terreno (circa 250 €/ha) + € / kg / ha per il seme (senza indennizzo del valore della produzione per quell’anno) considerando con ciò ripreso un nuovo ciclo colturale poliennale.
Quindi al II° o III° anno di medica, se il danno che si è esteso su oltre il 70-75% della superficie di campo non sia stato ripristinato, il Parco potrà risarcire solo la produzione ottenibile sulla superficie restante considerata il (nuovo) 100% (ma pari al 25-30 % della superficie iniziale messa a coltura). Analogamente, anche al IV° anno si dovrà conservare la ciclica periodicità della coltura all’ultimo anno di produzione, pertanto si potrà iniziare una nuova coltura solo mediante nuova semina avvicendando una intercalare o una nuova coltura principale seminate nei periodi idonei alla pratica colturale. Eventuali denunce per danni invernali, effettuate nel frattempo, riguarderanno la coltura presente in campo alla data della denuncia, e l’eventuale richiesta di risemina prolungherà, se accettata il ciclo della coltura poliennale. Colture poliennali non ripristinate con le dovute pratiche colturali, ma che vengano mantenute fino ed oltre alla scadenza del ciclo considerato secondo le norme di buona pratica agricola di 4-5 anni, anche avendo subito danni via via maggiori, vengono progressivamente declassate come potenzialità produttiva fino a ridursi a semplici prati polifiti.
Stima dei valori di produttività di poliennali foraggere
Le foraggere poliennali (Prati monocolturali) possono essere valutate secondo una scala di produttività variabile in base all’anno di coltivazione ed al relativo prelievo (prodotto/raccolto) effettuato direttamente in campo, dal primo al quarto anno con massimali di produttività al secondo e/o terzo anno. Questa scala, alla cui sommità viene posto il dato calcolato della quantità massima indennizzabile, permette di differenziare la produttività ottenibile nel quadriennio ripartendola per singole annate come di seguito specificato (non si effettua il calcolo di produttività del singolo taglio perché ciò comporterebbe la necessità di effettuazione di un numero di sopralluoghi impossibile da sostenere).
Esempio: al primo anno di semina (con semina primaverile) un certo campo avrà una produttività corrispondente al 10% del totale producibile in 4 anni nei complessivi 3-4 tagli annuali (1 solo taglio al primo anno). Ipotizzando, nel caso in questione, una produttività rilevata mediante prelievo di biomassa in campo, attestata intorno ai 35 Q/ha di fieno:
35 Q di fieno ottenuti al primo anno corrisponderanno a 350 Q nel quadriennio così ripartiti:
Tabella Produttività
I° anno | 2007 | Q/ha | 35.0 | (10% del totale del quadriennio ) | ottenibile su un unico taglio | ||||
II° anno | 2008 | Q/ha | 105.0 | (30% “ | “ | “ | “ | ) | ottenibile su 3-4 tagli |
III° anno | 2009 | Q/ha | 122.5 | (35% “ | “ | “ | “ | ) | ottenibile su 3-4 tagli |
IV° anno | 2010 | Q/ha | 87.5 | (25% “ | “ | “ | “ | ) | ottenibile su 2-3 tagli |
Totale Q/ha | 350.0 | Intero ciclo produttivo quadriennale |
esempio di indennizzo Anno 2007:
Produzione 35 Q/ha X | Danno stima 50% | Perdita = 17.5Q/ha | Prezzo 14 €/Q | Valore/ha 245 €/ha | Superficie ha 04.32.02 | Indennizzo = € 1058.44 |
Per la determinazione dell’età della coltura poliennale varrà la dichiarazione del danneggiato ma farà fede anche la fittezza di piantine (valida anche per controllare l’attività di danno sulla semina ed analogamente riferibile ai danni diretti da parte di ungulati) permette di ordinare un prato collocandolo a inizio, metà o fine impianto:
⮚ erba medica, fittezza ottimale di riferimento ad inizio coltura 300-400 piantine /m2 ;*
⮚ valore sotto cui è antieconomico coltivare, limite di espianto a fine ciclo, 80-100 piantine/m2 .*
* dati X.Xxxxxxxxxxx Agronomia Edagricole
Pascoli, Prati pascoli e Prati polifiti
Nel caso di danni ai Pascoli viene indennizzato l’importo equivalente all’esecuzione di una lavorazione leggera (erpicatura e rullatura) per la rizollatura delle aree scavate, con conseguente ripristino della continuità del cotico erboso; la lavorazione deve essere eseguita sull’intera zona danneggiata del campo, quando questo abbia un danno uguale o superiore al 30% della superficie.
Nel caso di Pascoli, Prati pascoli e Prati polifiti non viene indennizzata la perdita diretta di produzione (a meno di casi eccezionali in cui questa sia falciabile e, quindi quantificabile, mediante prelievi di biomassa a campione); sarà possibile completare l’indennizzo con l’aggiunta eventuale di seme da traseminare se valutato necessario caso per caso.
Leguminose pregiate
Nel caso di danni a colture di particolare pregio come le Leguminose da granella: Fagioli, Lenticchie e Cicerchie, se non si fa riferimento alle tabelle di produttività, si può stabilire l’entità del danno mediante sfalcio di superficie di saggio e quantificazione della resa percentuale in granella mediante prelievo e pesata di biomassa a campione (es. Lenticchia di X. Xxxxxxxxx X.: resa in granella circa 20-22% sul peso totale delle piantine intere tagliate a raso, mature pronte per essere essiccate in andana) come specificato in tabella allegata. Il sopralluogo dovrà verificarsi dopo la data di denuncia, secondo le modalità previste nella tabella delle epoche limite di denuncia, comunque in periodo antecedente la raccolta, nel rispetto anche delle esigenze del danneggiato, ma non oltre il termine del mese di Agosto (in tal caso si incorrerebbe nella determinazione di perdita di ordinarietà della coltura). Il prezzo di indennizzo varia in funzione della qualità del prodotto che deve essere rispondente morfologicamente e della delimitata zona geografica di produzione intendendosi per esempio pregiate le Lenticchie di Santo Stefano di Sessanio coltivate nell’areale definito dal Disciplinare dell’Associazione di Produttori.
2. Specie Cerealicole Annuali pregiate o in consociazione
Nel caso di danni di qualsiasi entità, a campi coltivati con specifiche Colture Erbacee Graminacee o Erbai misti annuali, arrecati oltre il termine in cui sia economicamente utile ed agronomicamente possibile la risemina (Ottobre - Aprile) e nel periodo di raccolta, si prevede che questi campi vengano lasciati senza esecuzione di altri interventi agronomici: l’indennizzo determinato mediante sopralluogo in prossimità dell’epoca di raccolta a maturazione, bilancerà il mancato prodotto ottenuto sia esso totale (100 % di danno) o calcolato, in percentuale; l’indennizzo sarà riferito ad una intera annualità di produzione e determinato sulla base delle modalità, prezzi e quantità specificate in Tabelle di questo Prontuario o mediante prelievo di biomassa in fase di controllo.
Mais e Sorgo
Elementi colturali e classi di semina e produttività in relazione all’epoca di raccolta sono riportati in Tabelle di Prontuario. La denuncia del danno alle semine deve avvenire entro cinque giorni dall’evento per determinare l’ordinarietà colturale e nel caso il diritto all’indennizzo; in mancanza di denuncia entro tale termine il danneggiato non avrà diritto all’indennizzo. Denunce per lucro cessante (Raccolto) in periodo estivo su Campi coltivati che presentano anomala mancanza di vegetazione, ascrivibile a danno alla semina non denunciato, non verranno prese in considerazione e tali colture verranno considerate al di fuori dell’Ordinarietà.
Erbai autunno-vernini e primaverili-estivi
Nel caso specifico di erbai autunno vernini su cui viene praticato pascolo invernale/primaverile (Produzione principale) la produzione accessoria di granella non è ammissibile; laddove risultino danni (periodo vegetativo) a carico della superficie a pascolo o da sfalcio, l’indennizzo sarà determinato sul 100 % della superficie danneggiata con produzione unitaria stimata zona per zona; l’indennizzo inerente la perdita del raccolto di granella eventualmente residua (nel periodo riproduttivo) non sarà indennizzato non essendo previsto dalle NbPA .
L’indennizzo inerente la perdita del raccolto sarà sempre commisurato alle produttività riportate in Tabelle di Prontuario.
3. Piante Industriali Annuali
Patata
Nel caso di danni a Colture Ortive con particolare riguardo a quelle di Patata siano esse occasionali, cioè destinate ad autoconsumo (campi coltivati che anche frazionati sommano complessivamente al massimo 2000 m2 di superficie), che intensive e razionali, colture definite industriali poiché al di sopra dei 2000 m2 di superficie, utili per la vendita su mercato, saranno valutate le condizioni tecniche specificate nelle NbPa.
L’indennizzo viene commisurato agli investimenti eseguiti ed ai prodotti ottenibili sul campo sulla base dell’andamento stagionale e del periodo vegeto-riproduttivo di danneggiamento.
Saranno distinti:
• danni procurati durante la fase vegetativa per i quali vengono indennizzati,la risemina se il seme era provvisto di certificazione d’acquisto e le lavorazioni preparatorie effettuate;
• danni procurati durante la fase riproduttiva per i quali sarà indennizzata esclusivamente la perdita di produzione calcolata mediante pesata di campione sull’unità di superficie. Nel caso di danno alla semina od alle primissime fasi di emergenza, la denuncia dovrà necessariamente essere presentata entro il quinto giorno dal verificarsi del primo danneggiamento al fine di poter far verificare nel corso del sopralluogo l’accertamento della correttezza delle pratiche ordinarie di buona coltura.
Nell’eventualità di riscontro obiettivo di abbandono del campo per mancanza di alcune delle suddette condizioni di buona pratica agricola, Ordinarietà colturale si procederà a liquidazione senza indennizzo o con indennizzo minimo, forfettario, pari alla quantità stimata di seme utilizzato, al prezzo corrente della semente, previo controllo di fattura nominativa di acquisto o di autocertificazione di utilizzo di seme proprio.
Le colture di Patata vengono distinte all’interno delle Tabelle in base alla superficie di coltivazione del campo ed in base alla fittezza di piantagione cui viene commisurata la produttività stimata in Q/ha ed alle quali viene applicato un Prezzo di Mercato Franco Azienda.
Le Coltivazioni su piccole superfici fino alla misura massima di 0.2 ha vengono incluse in Tabella sotto la definizione <<Patate di montagna>> per differenziarle da quelle indicate come produzione industriale. Le varietà promosse dall’Ente Parco, limitatamente alle superfici indicate ed agli iscritti nelle rispettive Associazioni, vengono indennizzate a prezzi particolari.
4. Arboreti da Frutto
Nel caso di danni arrecati ad Arboreti da Frutto si prevede l’indennizzo per la percentuale di produzione mancata, calcolata sui massimali tabellari riferiti alla zona ed alle condizioni colturali, con riferimento, come per le altre colture, alle norme di buona pratica agricola.
In caso di piante abbattute o disseccate a causa di strofinamenti di Ungulati, l’Ente Parco può laddove venga valutata la corretteza dell’intervento, procedere di diritto alla sostituzione della pianta danneggiata con altra similare già produttiva, reperibile sul mercato vivaistico entro il valore di € 50/pianta.
Il reimpianto è dovuto esclusivamente in caso di danno che abbia impedito la sopravvivenza della pianta, per piante incluse in frutteti produttivi, entro l’8° anno di età (valutata sull’osservazione dell’arboreto, e mediante riferimento alla data di acquisto degli astoni in vivaio).
L’indennizzo si commisura nella spesa di reimpianto di esemplari da vivaio (acquisto e posa in opera) calcolata secondo i Prezziari Regionali vigenti.
Solo eccezionalmente, valutate tutte le condizioni riguardanti funzione e gestione dell’arboreto, possono essere imputati i mancati redditi eventualmente derivanti da tale sostituzione.
Nel caso di danni a Piante Arboree da Frutto isolate e prive di cure colturali o coltivate solo occasionalmente, non sono dovuti indennizzi alla produzione in quanto questa avviene al di fuori dell’Ordinarietà, spontaneamente ed a prescindere da ogni onere derivante da qualsiasi pratica colturale. Costituisce unica eccezione il caso di piante paesaggisticamente importanti, il cui danneggiamento risulti irrimediabile per la sopravvivenza, per cui sono dovuti indennizzi particolari o secondo le modalità specificate ai punti precedenti.
Nel caso di irregolarità del terreno (scavi, buche ecc.) causati da Ungulati Selvatici su Arboreti da Frutto (in particolare Castagneti razionali), potenzialmente pericolosi per la sicurezza degli operatori agricoli, per ripristinare tali irregolarità si prevede un indennizzo pari a €/m2 0.10, in zone montane o collinari con elevate pendenze, caratterizzate da difficoltà di meccanizzazione dell’intervento, limitatamente alla sommatoria delle piccole e piccolissime superfici di danno parziale (buche cm 20-30 di profondità; cm 30-40 di larghezza) calcolate stimando a vista; diversamente, per Castagneti a pendenza regolare con possibilità di lavorazioni meccanizzate del terreno, all’occorrenza potrà essere indennizzata la semplice lavorazione leggera.
Castagneti
Valutazione della perdita di produzione
Indennizzo massimo della produttività sulla base all’andamento stagionale, delle distanze di piantagione nonché per età, diametro del tronco a 130 cm e statura media, e quindi per numero delle piante/ha secondo il criterio stabilito per le DOP (Es. Amiata):
Sulla base del numero di piante stabilito mediante calcolo della fittezza si otterrà: distanza di piantagione m 13X13= 60 p.te/ ha
distanza di piantagione m 9X9 = 123 p.te/ ha distanza di piantagione m 8X8 = 156 p.te/ha .
In caso di superfici danneggiate da scavi e buche soprattutto dove ciò compromette la sicurezza degli operatori è dovuto un indennizzo come descritto per arboreti da frutto in genere, differenziando però tra castaneti in leggera pendenza dove sarà indennizzato l’equivalente a lavorazioni leggere, meccanizzate del terreno ( 75 €/ha ) e castagneti scoscesi dove le buche possono causare danni anche gravi agli operatori; per buche si dovranno intendere scavi di ampiezza minima 30-40 cm di diametro e profondità di 25-30 cm da coprire a mano con interventi specifici ( buche singole 0.1 €/m2).
SPECIE | DENUNCIA PER DANNO INVERNALE AL TERRENO (SCAVI) | INDENNIZZO LAVORAZIO NI LEGGERE €/ha | INDENNIZZO LAVORAZIONI A MANO * | DENUNCIA PER DANNO AL RACCOLTO | PRODUZIONE Q/ha | |
XXXXXXXXXX | XXX. | 75 | buche singole: 0.1 €/ m2 | SET.-OTT. | 10 | 40 |
MARRONETI coetanei 20-25 cm diametro | OTT. | 75 | buche singole: 0.1 €/ m2 | SET.-OTT. | 0 | 15 |
MARRONETI coetanei 30-50cm diametro | OTT. | 75 | buche singole: 0.1 €/ m2 | SET.-OTT. | 0 | 25 |
MARRONETI coetanei >50cm diametro | OTT. | 75 | buche singole: 0.1 €/ m2 | SET.-OTT. | 0 | 40 |
MARRONI diametro fino a 10 cm | OTT. | 75 | buche singole: 0.1 €/ m2 | SET.-OTT. | 0*** | 5*** |
MARRONI diametro fino a 25 cm | OTT. | 75 | buche singole: 0.1 €/ m2 | SET.-OTT. | 0*** | 20*** |
MARRONI diametro fino a 100 cm | OTT. | 75 | buche singole: 0.1 €/ m2 | SET.-OTT. | 0*** | 30*** |
MARRONI diametro fino a 50 cm | OTT. | 75 | buche singole: 0.1 €/ m2 | SET.-OTT. | 0*** | 50*** |
MARRONI p. secolari >100 cm | OTT. | 75 | buche singole: 0.1 €/ m2 | SET.-OTT. | 0*** | 100*** |
*** produzione kg/p.ta piante marroni singole disetanee.
per quanto riguarda i Marroneti, viene fissato un valore minimo di produzione a raccolto fino a comprendere il caso di produzioni nulle, quintali/ettaro 0.00, ciò a causa della ricorrenza di varie avversità da valutare contestualmente nel periodo più opportuno. Per la determinazione del valore dei prezzi praticati alla voce Marroneti dalle stazioni di riferimento annualmente verrà convocata una riunione tra gli agenti del CFS e l’Ente Parco che, sentiti i rappresentanti delle OPA, effettueranno una valutazione dell’eventuale alterazione dell’andamento stagionale tipico (causate da cascola, mancata allegagione, cinipide, mal inchiostro, virosi) con conseguenti variazioni straordinarie di prezzi e produttività da indicare specificatamente per quell’anno di produzione come unico prezzo d’indennizzo ed unica quantità di produzione cui attribuire poi caso per caso, a sopralluogo, la relativa percentuale di danno.
Uliveti
Non è previsto indennizzo alla perdita di produzione.
In caso di superfici danneggiate da scavi e buche soprattutto dove ciò compromette la sicurezza degli operatori è dovuto un indennizzo come descritto per arboreti da frutto in genere
Vigneti
Valutazione della perdita di produzione mediante prelievo di campione e pesata dei singoli grappoli e riporto all’ettaro di superficie.
In caso di superfici danneggiate da scavi e buche soprattutto dove ciò compromette la sicurezza degli operatori è dovuto un indennizzo come descritto per arboreti da frutto in genere.
Arboreti da Legno
Nel caso di danni a Piante Arboree da Legno non sono dovuti indennizzi per le produzioni, solo accessorie di frutti, in quanto questi non sono previsti nel bilancio di produzione né tantomeno nell’impostazione produttiva dell’impalcatura della pianta.
Nel caso di danni eccezionali, che abbiano impedito la sopravvivenza di una o più piante, arrecati ad Arboreti da Legno entro un periodo di dieci anni dall’impianto, si prevede esclusivamente l’indennizzo delle spese di acquisto e reimpianto di esemplari da vivaio. Il reimpianto è dovuto esclusivamente per piante incluse in Arboreti produttivi, in caso di danno arrecato da Fauna Selvatica ( per es. in caso di piante abbattute o disseccate a causa di strofinamenti di Ungulati), entro il 10° anno di età della Pianta (valutata sull’osservazione dell’intero arboreto, e mediante riferimento alla data di acquisto degli astoni in vivaio). L’indennizzo si commisura nella spesa di reimpianto (acquisto e posa in opera) calcolata secondo i Prezziari Regionali vigenti entro il valore di € 50/pianta.
Tabella esemplificativa, riassuntiva delle tipologie di indennizzo erogabile per colture agrarie:
Tipo di coltura | Stadio vegetativo | Entità del danno | Azione correttiva | Risarcimento |
Erbacea poliennale | precoce | ridotta | Lavorazione leggera | Lavorazione e/o trasemina stessa coltura eventualmente:produzione mancante |
Erbacea poliennale | precoce | superiore al 50% | Risemina* | Semente e lavorazione |
* In Alternativa lasciando la coltura senza alcun intervento: | Mancato prodotto 1 annualità | |||
Erbacea poliennale | avanzato | da valutare | Produzione mancante (al lordo di eventuali tare) | |
Erbacea annuale | precoce | ridotta | Produzione mancante | |
Erbacea annuale | precoce | superiore al 50% | Risemina* | Semente e lavorazione |
* In Alternativa lasciando la coltura senza alcun intervento: | Mancato prodotto 1 annualità | |||
Erbacea annuale | avanzato | da valutare | produzione mancante | |
Arboreto da frutto | produzione entro 8° anno | Qualsiasi morte della pianta | Reimpianto+pianta | 30% della produzione stimata perduta o valore pianta in sostituzione** |
irregolarità terreno | lavorazione leggera | 2.5 €/ m2 - Max 250 € | ||
Arboreto da legno | produzione entro 10° anno | morte della pianta | Reimpianto+pianta | Valore pianta in sostituzione** |
** Riferimento ai Prezziari Regionali
Per tutte le colture non comprese nel presente Prontuario, per mancanza di informazioni o per sostanziale assenza dagli ordinamenti colturali delle aziende del Parco al momento della stesura, in caso di denunce, regolarmente presentate, saranno stimati di volta in volta, gli eventuali indennizzi dovuti, commisurati alle spese colturali anticipate ed alle produzioni perdute o danneggiate dalla fauna selvatica.
PRONTUARIO : Epoche nazionali e locali di Semina delle Colture più diffuse: | |||||||||||||
Epoche di Semina | |||||||||||||
Epoca di Denuncia per (Danno emergente) Scavi al terreno e perdita del seme, in zona Parco. | |||||||||||||
In caso di coincidenza del danno invernale da scavo con l'Epoca più ricorrente di semina, dato lo scopo del presente Prontuario, appare visibile (in giallo) solo l'epoca in cui è ammissibile presentazione di Denuncia. | |||||||||||||
Colture Erbacee | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | |
grano tenero | |||||||||||||
grano duro | |||||||||||||
xxxxx | |||||||||||||
xxxxxx | |||||||||||||
avena | |||||||||||||
orzo | |||||||||||||
segale | |||||||||||||
triticale | |||||||||||||
mais granella | |||||||||||||
sorgo | |||||||||||||
fava | |||||||||||||
pisello | |||||||||||||
cece | |||||||||||||
cicerchia | |||||||||||||
fagiolo | |||||||||||||
lenticchia | |||||||||||||
erbaio Autunnale | |||||||||||||
erbaio primaverile | |||||||||||||
erbaio estivo mais | |||||||||||||
erbaio est. sorgo | |||||||||||||
erba medica | |||||||||||||
trifoglio | |||||||||||||
lupinella | |||||||||||||
p. polifiti | |||||||||||||
p.pascolo | |||||||||||||
patata | |||||||||||||
pomodoro | |||||||||||||
piccoli frutti | |||||||||||||
castagne | |||||||||||||
i sopralluoghi e gli indennizzi per danno invernale, verranno effettuati entro il limite massimo della "possibile" epoca di semina; laddove questa non sarà più tecnicamente valida, si rimanderà il sopralluogo per l'indennizzo al periodo estivo per determi |
PRONTUARIO : Epoche nazionali e locali di Raccolta Colture: | |||||||||||||
Epoche di Raccolta Prodotti(Q/ha): | |||||||||||||
Epoca iniziale di Denuncia (Lucro cessante) in zona Parco: danno alla produzione. | |||||||||||||
In caso di coincidenza del danno al Prodotto con l'Epoca più ricorrente di Raccolto, dato lo scopo del presente Prontuario, appare visibile (in giallo) solo l'epoca in cui è ammissibile iniziare la presentazione di Denuncia. | |||||||||||||
Colture Erbacee | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | |
grano tenero | |||||||||||||
grano duro | |||||||||||||
xxxxx | |||||||||||||
xxxxxx | |||||||||||||
avena | |||||||||||||
orzo | |||||||||||||
segale | |||||||||||||
triticale | |||||||||||||
mais granella | |||||||||||||
sorgo | |||||||||||||
fava | |||||||||||||
pisello | |||||||||||||
cece | |||||||||||||
cicerchia | |||||||||||||
fagiolo | |||||||||||||
lenticchia | |||||||||||||
erbaio Autunnale | |||||||||||||
erbaio primaverile | |||||||||||||
erbaio estivo mais | |||||||||||||
erbaio est. sorgo | |||||||||||||
erba medica | |||||||||||||
trifoglio | |||||||||||||
lupinella | |||||||||||||
p. polifiti | |||||||||||||
p.pascolo | |||||||||||||
patata | |||||||||||||
pomodoro | |||||||||||||
Arboree da frutto | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | |
piccoli frutti | |||||||||||||
nocciole | |||||||||||||
noci | |||||||||||||
castagne | |||||||||||||
vigneti | |||||||||||||
N. B. I sopralluoghi e gli indennizzi per Danno al Prodotto verranno effettuati in assenza di alcun | |||||||||||||
intervento dell'operatore. |
PRONTUARIO COLTURE ERBACEE ED ARBOREE
Dati di produzione tabellari * espressi in Q/Ha
COLTURE ERBACEE Annuali
CEREALICOLE Da granella
Diverse specie Graminacee che si distinguono fondamentalmente per caratteristiche morfologiche riguardanti la pianta e la spiga variabile per numero e consistenza di cariossidi e presenza o assenza di Resta. Fasi biologiche:
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Germinazione (min 2-3°C) in 15-20 gg. in novembre; Accestimento in dicembre-febbraio; Levata (min 10-12°C) in marzo-aprile; Fioritura (min 15°C) in maggio e Maturazione (min 18-20°C) in giugno-luglio.
Semina con 160-180 kg /ha di seme (del peso di circa 40mg), Raccolta mesi di giugno-luglio Semine primaverili, per alcune specie, in febbraio marzo danno rese inferiori alla media.
Grano tenero (Triticum vulgare) | Granella: 25 - 50 q/ha |
Grano duro (Triticum durum) | Granella: 18 - 35 q/ha |
Farro ( gen. Triticum ) | Granella: 15 - 20 q/ha |
Solina ( gen. Triticum ) | Granella: 00 - 00 x/xx |
Xxxxx (Xxxxx sativa) | Granella: 20 - 40 q/ha |
Orzo (Hordeum vulgare) | Granella: 20 - 40 q/ha |
Segale (Secale cereale) | Granella: 15 - 20 q/ha |
Triticale (Triticosecale) | Granella:25 - 50 q/ha |
Grano saraceno (ELIMINATO DA TABELLE INDENNIZZO)
È utilizzato per farine da polenta o dolci; teme il freddo e la siccità, il suo ciclo dura 70-90 giorni Si semina in maggio o giugno-luglio. Raccolta in agosto settembre. Si può usare per erbai.
Grano saraceno (Fagopyrum esculentum) | Granella: 15 - 20 q/ha |
Ne esistono sottospecie diverse per forma e dimensioni.
Si semina in aprile quando la temperatura min. nel terreno è 12°C; dalla semina impiega 15-10- 05 gg. a emergere dal terreno al crescere della temperatura; a 50-70 giorni (semina primaverile) la pianta raggiunge il suo sviluppo ed inizia a fiorire, più veloce il ciclo in semina estiva. La fioritura dura 2-3 giorni, segue fecondazione e maturazione delle cariossidi che a 40-50 giorni dalla fioritura raggiungono la maturazione (settembre) fino a 70 giorni varietà tardive (ottobre). Densità di piantagione (semi del peso di circa 300 mg):
3-8 piante/ m2 coltura principale (asciutta o irrigua; tardiva o precoce)
8-11 piante/ m2 coltura intercalare granella e mais ceroso semina 15-24 kg/ha 30-50 piante/ m2 coltura intercalare granoturchino semina 105-180 kg/ha
Si semina dopo il mais in fine aprile metà maggio quando la temperatura min. nel terreno è 14- 15°C; (semi del peso di circa 15-40 mg). Sensibile al freddo sopporta meglio del mais le deficienze idriche.
Mais (Zea mais) semina autunnale | Granella: 60 - 100 q/ha in colt. Principale |
semina primaverile | Granella: 40 - 50 q/ha in colt. Intercalare |
Sorgo (Sorghum vulgare) | Granella: 60 - 100 q/ha in colt. Principale |
Granella: 40 - 50 q/ha in colt. Intercalare |
LEGUMINOSE Da granella
Piante annuali di interesse agricolo capaci di fornire granella a elevato contenuto proteico. Xxxxxx xxxxxxxxxxx (nei mesi febbraio-aprile) o meno frequentemente autunnale (ottobre- novembre) e raccolta nei mesi estivi ( giugno-agosto-settembre).
Fittezza semina 12-15 piante/m2 per fave grosse da orto seminate in file distanti 50 cm. Fittezza semina 25-35 piante/m2 per favetta seminate in file distanti 50 cm.
Fittezza semina 40-60 piante/m2 per favino seminate in file distanti 25 - 35 cm.
Fava (Vicia faba maior, minor,equina) | Granella secca:15 - 25 q/ha* |
* fave cottoie | Legumi freschi:50 - 70 q/ha |
(fava da orto) : | Legumi freschi in baccelli 200 - 250 q/ha |
Pisello da orto seminato in file distanti > 50 cm : semina a postarelle .
Pisello in pieno campo seminato in file distanti 18 - 25 cm : fittezza 70-80 piante/m2.
Pisello (Pisum sativum) | Granella secca:12 - 18 q/ha |
Legumi freschi:40 - 60 q/ha |
Varietà microsperme a semina in file distanti 20 – 30 cm
Cece (Cicer arietinum) | Granella secca: 15 - 25 q/ha |
Di Navelli (non si applica maggiorazione Bio) | Granella secca: 10 - 15 q/ha |
Semina in file distanti 18 - 25 cm
Cicerchia (Lathyrus sativus) | Granella secca: 10 - 20 q/ha |
Di Castelvecchio (non si applica maggiorazione Bio) | Granella secca: 8 - 18 q/ha |
Non viene riconosciuto indennizzo su danni ai “cumuli”.
Nell’indennizzo non verrà differenziato dal prodotto standard, un prodotto Biologico soggetto a maggiorazione del 20%.
Semina a postarelle per fagiolo da orto varietà rampicanti seminato in file distanti >50 cm. Fittezza 25-30 piante/m2 per fagiolo da granella fresco o secco seminato in file distanti 50 - 60 cm. Fittezza 35-40 piante/m2 per fagiolino fresco in baccelli
Fagiolo (Faseolus sp.) | Granella secca:15 - 25 q/ha |
Legumi freschi: 60 - 120 q/ha | |
fagiolino | Legumi freschi in baccelli 50 - 60 q/ha |
Semina 300-400 semi/m2 a file distanti 20-25 cm
Lenticchia (Lens Culinaris) | Granella: 8 - 18 q/ha |
Xx X. Xxxxxxx xx Xxxxxxxx**: | 11 - 16 q/ha |
**prodotto commerciale caratterizzato da caratteristiche di omogeneità del colore e della dimensione del seme differenziali rispetto ad altre coltivazioni simili: l’Ente Parco recepisce il Disciplinare dell’Associazione dei Produttori indicante areali di produzione, superfici coltivate con semina controllata, quantità di semina e di produzione.
Non viene riconosciuto indennizzo su danni ai “cumuli”.
Data la particolarità della pratica colturale, non verranno indennizzate le risemine, rimandando l’indennizzo a raccolto. La scalarità di produzioni riconosciute e di riduzioni per mancate spese di raccolto sulla base della estensione delle superfici coltivate sono sintetizzate in tabelle.
PRODUZIONE di Lenticchie in Q/Ha
all’aumentare delle superfici di coltivazione, verrà decurtata percentualmente la produttività minima e massima riconosciuta ai fini dell’indennizzo.
ha 00.30.00 unità colturale di riferimento posta uguale a 100.
da ha 00.30.01 ad ha 01.00.00 riduzione 15% della quantità di produzione indennizzabile da ha 01.00.01 ad ha 04.00.00 riduzione 40% della quantità di produzione indennizzabile oltre ha 04.00.00 riduzione 50% della quantità di produzione indennizzabile.
Con riferimento alle superfici incluse nel catasto dell’associazione, i costi di raccolta da scorporare dall’indennizzo in caso di danno al raccolto superiore al 75% saranno relativi al taglio delle piantine con barra falciante ed alla pratica della svecciatura, (la formazione dei “Cumuli” non inclusa nell’indennizzo non verrà esclusa come costo); i costi comunicati, 12 €/Q di prodotto per la falciatura e 10 €/Q per la svecciatura.
Riportati ad ettaro di superficie danno:
250€/ha calcolo a 22 €/Q per i minimi di produzione per piccole superfici entro i 3000 m2; 350€/ha calcolo a 22 €/Q per i massimi di produzione per piccole superfici entro i 3000 m2; Quindi sulla base di quanto suindicato la decurtazione per mancate spese sarà così come di seguito calcolata:
€/ha 250 fino alla superficie di m2 3.000
€/ha 350 oltre m2 3.000.
ERBAI
Colture foraggere a ciclo breve fondate su specie annuali ed al massimo biennali; per pascolamento, foraggio ed insilamento.
Erbai autunno-primaverili
Monofiti (monocolturali) o polifiti (consociati), sono colture (principali) annuali a raccolta primaverile;possono essere considerati intercalari se la raccolta molto precoce permette una semina di altra coltura di rinnovo in primavera.
Rapporti nei miscugli: 1/3 Graminacea- 2/3 Leguminosa oppure 1/3-1/3-1/3*.
*La produttività del miscuglio in q/ha, laddove non indicata espressamente, si considera a partire dalla produzione ottenibile in coltura pura, in proporzione alla percentuale presente nel miscuglio. (avena, orzo, segale, favino = ¼ produttività della singola coltura)
Avena: | 200 -280 q/ha t.q. | (40 – 60 q/ha a fieno) |
Orzo: | 180 - 250 q/ha t.q. | (60 – 80 q/ha a fieno) |
Segale | 180 - 250 q/ha t.q. | (60 – 80 q/ha a fieno) |
Favino: | 170 - 300 q/ha t.q. | (50 – 60 q/ha a fieno) |
Loiessa: 350 - 400 q/ha t.q. | taglio maggengo | (80 – 100 q/ha a fieno) |
+ ributto2° taglio | (100 – 105 q a fieno) | |
Oppure 2°taglio - solo seme | ||
Avena 1/3 - Veccia 2/3* | 200-300 q/ha t.q | (40 – 50 q a fieno) |
*miscuglio raccolto in fioritura di veccia
Erbaio intercalari primaverili (trifoglio, veccia, ecc.)*
Trifoglio: | 200 - 300 q/ha t.q. | (40 – 50 q a fieno) |
Veccia: | 120 - 220 q/ha t.q. | (20 – 40 q a fieno) |
Pisum arvens: | 200 - 300 q/ha t.q. | (30 – 45 q a fieno) |
Favino: | 170-300q/ha t.q. | (50 –60 q a fieno) |
* prodotto affienato al 18-25% di s.s. sul t.q. per il computo sul prezziario
Erbaio primaverile-estivo
A semina in fine inverno-primaverile e raccolta in fine estate primo autunno, sono colture annuali considerate al posto di una coltura da rinnovo; essenzialmente sono rappresentate da: (mais,sorgo)* con le seguenti utilizzazioni:
<Silo-mais> (Mais ceroso) semina aprile (fittezza 10-11 piante/m2); pianta intera raccolta a maturazione cerosa (30-35% s.s. sul t.q.); al massimo semina tardiva dopo pisello o orzo ceroso.
<Mais ceroso intercalare> ibridi tardivi (cl.200-300) se a semina precoce (giugno) / ibridi precoci (400-500) a minor produzione per semina tardiva (luglio)
<Granoturchino> dopo frumento (semina 30-50 piante/m2) raccolta in fioritura per consumo fresco.
<<Sorgo comune>> un taglio che va raccolto alla maturazione lattea o latteo-cerosa, molto acquoso (max 25 -30% di s.s. sul t.q.)
<<Sorgo da foraggio>> estivo (sottile o sudan grass o S.comune x sudan grass )semina aprile- maggio, se irriguo può dare più tagli.
Mais ceroso: | 400 - 800 q/ha t.q. | (140 –280 q/ha insilato) |
Sorgo comune: | 400 - 600 q/ha t.q. | (90 – 130 q/ha insilato) |
Sorgo irriguo da foraggio | 200 - 250 q/ha t.q. per taglio | (25 –35 q/ha fieno) (max 2 tagli) |
Erbaio intercalare - estivo
Mais granoturchino: | 200 - 250 q/ha t.q. | (30 –40 q/ha foraggio) |
Mais intercalare ceroso: | 400 - 800 q/ha t.q. | min 70-80 / max120–140 q/ha (insilato) |
COLTURE ERBACEE Poliennali
PRATI di LEGUMINOSE da foraggio
fittezza iniziale dei Prati 300-400 piante/m2 fittezza minima finale 80-100 piante/m2 durata 4 anni (+ 1 anno eventuale)
Erba medica Es. di xxxx.xxxxx 50 Q/ha Es. xxxx.xxxxx 100.Q/ha
Erba medica 1° anno (10% del totale del quadriennio) | 20 Q/ha | 40 Q/ha |
Erba medica 2° anno (30% “ “ ) | 60 Q/ha | 120 Q/ha |
Erba medica 3° anno (35% “ “ ) | 70 Q/ha | 140 Q/ha |
Erba medica 4° anno (25% “ “ ) | 50 Q/ha | 100 Q/ha |
(Erba medica 5° anno 1 taglio scarso oltre al seme) |
anni seguenti il quarto anno: progressivo depauperamento con passaggio alle classi inferiori di prato pascolo
Erba medica (Medicago sativa) | Fieno 50 - 100 q/ha/anno |
(totale di tutti gli sfalci dell’anno x 4 anni) | |
Resa in seme al quarto anno (rinuncia al taglio) | max 200 / 300 kg/ha. |
Durata dell’impianto 2 anni dalla semina (+ 1 anno eventuale)
Lupinella (Onobrychis viciaefolia) | Fieno: 40 - 90 q/ha |
Trifoglio pratense
Durata dell’impianto 1 anno dalla semina (+ 1 anno eventuale)
Trifoglio pratense (Trifolium pratense) | Fieno: 40-100 q/ha |
Prati Polifiti
Durata poliennale Sono formati da essenze Graminacee e Leguminose in prevalenza; sono falciabili.
(vengono considerati Prati polifiti, i Medicai oltre il 5° anno di età e i Prati di Lupinella oltre il 3° anno di età.)
Produzione annua riportata in fieno normale 30 – 160 Q/Ha
Prato | Prato irriguo | ||||
Classe | Q/Ha min | Q/Ha max | Classe | Q/Ha min | Q/Ha max |
I | 70 | 80 | I | 120 | 160 |
II | 60 | 70 | II | 100 | 120 |
III | 50 | 60 | III | 80 | 100 |
IV | 40 | 50 | IV | 60 | 80 |
V | 30 | 40 | V | 50 | 60 |
Pascoli e Prati Pascoli
Utilizzabili direttamente dal Bestiame mediante Pascolamento sono formati da essenze foraggere diverse sviluppatesi liberamente anche per depauperamento ed abbandono dei coltivi.
Produzione annua pascolata riportata in fieno normale 5 – 30 Q/Ha
pascolo | pascolo arborato | ||||
Classe | Q/Ha min | Q/Ha max | Classe | Q/Ha min | Q/Ha max |
I | 20 | 30 | I | 15 | 20 |
II | 15 | 20 | II | 12 | 15 |
III | 10 | 15 | III | 8 | 12 |
IV | 8 | 10 | IV | 5 | 8 |
V | 6 | 8 | V | 3 | 5 |
PIANTE INDUSTRIALI E ORTIVE
Patata primaticcia
Pianta erbacea annuale (perennante) da propagare per Tubero; (miglioratrice per le pratiche colturali ) è una coltura da rinnovo che dovrebbe ruotare per almeno 3-4 anni prima di tornare sul medesimo terreno; buona sulla rottura dei prati ma facendo attenzione agli attacchi di insetti del terreno. Il terreno prima della piantagione va lavorato profondamente e letamato, deve essere soffice. I tuberi congelano a -1 / -2°C; le foglie congelano a -3 / -4°C Piantamento minimo a 8-10°C nel terreno con tuberi seme certificati del peso di riferimento di 50-80g. Temperatura ottimale di crescita 14-18°C. Fittezza di semina (min-max) 3-6.5 piante/m2 file distanti 60-80cm. Cure colturali 8-10 gg. dopo il piantamento: Erpicatura; cure colturali successive Sarchiature, Rincalzature e trattamenti contro Dorifora all’occorrenza e Peronospora. Ha esigenze elevate per la disponibilità di acqua, teme l’umidità nel terreno.
Patata primaticcia (Solanum tuberosum)
COLTIVAZIONE industriale INTENSIVA | |||
N° tot.piante / ha | P.te / 0.5 m2 | produzione unitaria | produzione totale |
60.000 - 65.000 | 3 e oltre | Da 350-400 g/p.ta a 450-500 g/p.ta): | 220-280 Q/Ha |
20.000 – 30.000 | 1-2 | 70-120 Q/Ha | |
5.000 - 10.000 | < 1 | 15 - 35 Q/Ha | |
COLTIVAZIONE ESTENSIVA | |||
Patata (varietà locali ) coltivata in altopiano senza interventi colturali: non irrigua né sarchiata | |||
N° tot.piante / ha | P.te / 0.5 m2 | produzione unitaria | produzione totale |
15.000-20.000 | 0.8 - 0 | 000-000 g/p.ta | 120-180 Q/Ha |
** dati in tabella X.Xxxxxxxxxxx Agronomia Edagricole :coltivazioni fino a superficie massima di Ha 1
Patata coltivata in altopiano senza interventi colturali: non irrigua né sarchiata | ||
Patata Turchesa* | produzione unitaria | |
20.000 piante / ha | 600-800 g/p.ta | 120-180 Q/Ha |
*( solo per agricoltori custodi associati)
Pomodoro
Pomodoro(Lycopersicon Esculentum ) | Frutti | 2.5 – 3 kg /pianta |
Coltivazione razionale asciutta | 100 - 350 q/ha | |
Coltivazione razionale irrigua | 400 - 600 q/ha |
Ortive
Coltivazioni ad uso familiare in appezzamenti di dimensioni ridotte entro i 1.000 m2 le produttività saranno valutate di volta in volta in dipendenza delle condizioni colturali oggettive
PICCOLI FRUTTI: PIANTE INDUSTRIALI DA FRUTTO
Il tipo di prodotto coltivato, genericamente Frutti di Bosco, presenta maturazione scalare, racchiusa in un periodo di tempo di circa tre mesi (90 giorni) anche se si manifestano rilevanti difficoltà a maturare in climi freddi ed in terreni argillosi umidi e poco permeabili. Per gli impianti fissi, l’entrata in produzione è prevista fino al secondo anno al 50 % del potenziale produttivo ed a completa maturità dal terzo anno in poi fino al 6° anno con produttività per piantina che passa da circa kg 3-5 a massimo kg 7-8; dal 7-8° anno (fine efficienza economica dell’impianto) la produzione si stabilizza in calo anche se alcuni portano ugualmente l’impianto ad età massime di 12-15 anni . Le piantine generalmente necessitano di pali per sostegno e produzione; è necessario effettuare potature verdi per ridurre il numero dei tralci di rinnovo e, prima della maturazione, cimatura delle femminelle. Con la potatura invernale si eliminano i tralci vecchi, mentre 4-5 nuovi tralci si spuntano a 2 m dal suolo pulendoli dalle femminelle fino a 40 cm e raccorciando a 3-4 gemme, e si legano ai fili disposti a ventaglio.
Esecuzione di pratiche colturali corrette ed ottimale organizzazione della raccolta incidono sulla Produzione Lorda Vendibile per oltre il 75% e pertanto tale valore non sarà compreso nell’indennizzo in caso di incidenza di danno superiore al 75% della produttività.
Il prodotto fresco che presenta particolari problematiche di conservazione e commercializzazione va raccolto giornalmente e smerciato rapidamente in prossimità del centro di produzione.
Lamponi* | 50 – 100 q/ha |
More* | 50 – 110 q/ha |
Ribes* | 80 – 150 q/ha |
Mirtilli* | 30 – 50 q/ha |
Uva spina* | 80 – 150 q/ha |
Fragola* | 100 – 130 q/ha |
*a maturità, dati Edagricole.
Nocciolo - Corylus avellana L.*
Il nocciolo comune coltivato in Italia presenta un gran numero di varieta': in genere Portamento a cespuglio, pollonifero, alto 2-4 m (max 7 metri). Il fusto è sottile e slanciato. La corteccia è di colore marrone grigio Le radici sono superficiali; La necessità di ridurre i costi di coltivazione ha fatto introdurre tecniche colturali idonee a favorire la totale meccanizzazione Al posto del tradizionale cespuglio, nei nuovi impianti si preferiscono forme a diverse varianti: vaso libero, monocono, ipsilon e a siepe.
La tendenza attuale è per un aumento della densità di piantagione; tenendo comunque conto della necessità di favorire la meccanizzazione ed evitare la competizione nei riguardi della luminosità, è consigliabile non scendere sotto i 5 m fra le file
La preparazione del terreno prevede un livellamento, la ripuntatura e un’aratura leggera con la quale interrare sostanza organica e dosi elevate di fosforo e potassio La potatura di produzione va eseguita annualmente in modo da eliminare il 10-15% della vegetazione e lasciando una buona dotazione di rami con lunghezza fra 20 e 25 cm
La raccolta, se eseguita a mano, incide per circa un terzo sul costo colturale totale; se meccanizzata si abbassa al 19%
La produzione di nocciole e' molto variabile oscillando da 1-2 x.xx/xx di prodotto secco con guscio, in condizioni vegetative scadenti, a 5-15 x.xx/xx in coltura specializzata e fino a 16-18 x.xx/xx e oltre. La raccolta viene effettuata in agosto-settembre
Nocciole | Da 1-2 fino a 4-5 q/ha |
*dati xxxxxxxxxxx.xxx
COLTURE ARBOREE : DA FRUTTO
Albicocco (Armenia vulgaris) Improduttiva fino a 4 | kg / pianta | forma/portinnesto | n° p.te/ha min max |
Fino a 12 anni di età | 20 - 40 15 - 30 | vaso mirabolano palmetta | 200 250 300 400 |
Fino a 25 anni di età | 60 - 80 40 - 60 | vaso palmetta | 200 250 300 400 |
oltre (max 30 anni) | 20 - 30 | x. x x. | 000 000 |
Xxxxxxxx (Xxxxxxx sp.) Improduttiva fino a 4 | kg / pianta | forma/portinnesto | n° p.te/ha min max |
Fino a 14 anni di età | 15 - 20 | vaso franco | 120 150 |
Fino a 26 anni di età | 35 - 60 | vaso franco | 120 150 |
oltre (max 45 anni) | 20 - 30 | vaso franco | 120 150 |
Mandorlo (Amygdalus communis) Improduttiva fino a 5 | kg / pianta | forma | n° p.te/ha min max |
Fino a 20anni di età | 12 - 15 | vaso | 100 200 |
Fino a 50 anni di età | 35 - 45 | vaso | 100 200 |
oltre (max 80 anni) | 20 - 30 | vaso | 100 200 |
Melo (Malus communis) Improduttiva fino a 5 | kg / pianta | forma/portinnesto | n° p.te/ha min max |
Fino a 10 anni di età | 30 - 50 20 - 40 | vaso franco vario clonale | 150 230 500 1000 |
Fino a 20 anni di età | 50 - 80 40 - 80 | vaso franco vario clonale | 150 230 500 1000 |
oltre (max 60 anni) | 120 - 180 50 - 100 | vaso franco vario clonale | 150 230 500 1000 |
Pero (Pirus communis) Improduttiva fino a 5 | kg / pianta | forma/portinnesto | n° p.te/ha min max |
Fino a 25 anni di età Fino a 11 anni di età | 50 - 70 15 - 20 | vaso franco piramide franco | 150 230 500 1000 |
Fino a 60 anni di età Fino a 50 anni di età | 120 - 150 30 - 50 | vaso franco piramide franco | 150 230 500 1000 |
oltre (max 80 anni) | 70 - 90 25 - 30 | vaso franco piramide franco | 150 230 500 1000 |
Pesco (Persica spp.) Improduttiva fino a 4 | kg / pianta | forma/portinnesto | n° p.te/ha min max |
Fino a 12 anni di età | 50 - 70 40 - 60 | vaso xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | 250 300 400 500 |
Fino a 15 anni di età (età espianto) | 30 - 40 30 - 40 | vaso xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | 250 300 400 500 |
oltre (max 15 anni) | 10 - 15 | x. x x. | 000 000 |
Xxxxxx (Xxxxxx spp.) Improduttiva fino a 4 | kg / pianta | forma/portinnesto | n° p.te/ha min max |
Fino a 10 anni di età | 10 - 15 10 - 15 | vaso mirabolano vaso franco | 150 280 300 400 |
Fino a 20 anni di età (età espianto) | 30 - 50 25 - 35 | vaso mirabolano vaso franco | 150 280 300 400 |
oltre (max 22 anni) | 10 - 15 | vaso f. e m. | 150 400 |
Vite (Vitis vinifera) | (improduttiva fino a 2 anni) | ||
sistema allevamento | anni | kg/pianta | N° piante/ha |
alberello | fino a 10 | 0.5-1.2 | 5000 - 8000 |
30 | 1.5-2.0 | ||
45 | 1.0-1.4 | ||
cordone speronato | fino a 10 | 2.0-2.4 | 2800 - 3500 |
30 | 2.7-3.6 | ||
45 | 2.2-2.6 | ||
guyot | fino a 10 | 1.0-1.4 | 4000 - 8000 |
30 | 1.8-3.0 | ||
45 | 1.2-1.6 | ||
tendone o pergola | fino a 10 | 4.0-8.0 | 1000 - 1600 |
30 | 12.0-18.0 | ||
45 | 6.0-8.0 | ||
Olivo (Olea europea) | |||
età anni | kg/pianta | N° piante/ha | |
1-6 | improduttiva | 150 - 400 | |
7-20 | 3 – 6 | ||
21-30 | 7 – 16 | ||
31-50 | 10 – 22 | ||
51-150 | 15 – 45 | ||
151-200 | 8 – 30 |
Castagno (Castanea sativa) Marroni | |||||
distanza di piantagione | p.te/ ha | età /dimensione | max kg/ p.ta | Q/ha | indennizzo max Q/ha |
m 13X13 | 60 | piccola | 12 | 7 | 2.1 |
m 9 X 9 | 123 | media | 12 | 14 | 4.2 |
m 8 X 8 | 156 | grande | 12 | 18 | 5.4 |
Noce (Juglans regia) | kg/pianta | forma allevamento | N° piante /ha |
specializzata da frutto | 20-25 | vaso impalcato a 80cm | 205 (m 7 x 7) |
misto frutto/legno | 10-15 | vaso impalcato a 300cm | 100 (m 10x10) |
piante eccezionali | 30-50 | fuori norma |
* dati manuale X.Xxxxxxxx
PARCO NAZIONALE DEL GRANSASSO E MONTI DELLA LAGA
PREZZIARIO
TABELLA COSTI Sementi e Semine
Valori d’indennizzo per acquisto di sementi certificate per unità di superficie (a parte valore di costo della semina)
Sementi di | quantità | unità di misura (kg) | prezzo (€/kg) | costo semente (€/ha) | costo semina (€/ha) | totale €/ha |
Xxxxx Xxxxxxxxxxx | ||||||
erbaio (veccia trifoglio) | 120+60 | 180 | 1.90 | 342.00 | 56.00 | 398.00 |
erbaio (veccia pisello favino) | 40+40+80 | 160 | 0.75 | 120.00 | 56.00 | 176.00 |
erbaio (avena veccia pisello) | 80+60+60 | 200 | 0.70 | 140.00 | 56.00 | 196.00 |
erbaio (avena veccia) | 80+60 | 140 | 0.60 | 84.00 | 56.00 | 140.00 |
Xxxxx Xxxxxx | ||||||
erbaio (mais sorgo) | 150+60 | 210 | 0.33 | 69.30 | 56.00 | 125.30 |
Xxxxx Xxxxxxxxx | 0.00 | |||||
erbaio (avena trifoglio) | 80+60 | 140 | 0.80 | 112.00 | 56.00 | 168.00 |
erbaio (orzo/segale veccia/trifoglio favino) | 80+30+80 | 190 | 1.00 | 190.00 | 56.00 | 246.00 |
erbaio (2/3 veccia 1/3avena) | 120+40 | 160 | 0.75 | 120.00 | 56.00 | 176.00 |
erbaio (loiessa trifoglio veccia) | 15+20+50 | 85 | 1.50 | 127.50 | 56.00 | 183.50 |
loglietto x erbaio(loiessa) | 25-30 | 30 | 1.50 | 45.00 | 56.00 | 101.00 |
Graminacee | ||||||
frumento tenero | 160-180 | 170 | 0.60 | 102.00 | 56.00 | 158.00 |
frumento duro | 160-180 | 170 | 0.70 | 119.00 | 56.00 | 175.00 |
solina | 160-180 | 170 | 0.60 | 102.00 | 56.00 | 158.00 |
farro | 180 | 180 | 0.60 | 108.00 | 56.00 | 164.00 |
segale | 180 | 180 | 0.60 | 108.00 | 56.00 | 164.00 |
orzo (anche da erbaio) | 150 | 150 | 0.60 | 90.00 | 56.00 | 146.00 |
avena (anche da erbaio) | 120 | 120 | 0.50 | 60.00 | 56.00 | 116.00 |
mais | 15-24 | 20 | 0.33 | 6.60 | 80.00 | 86.60 |
granoturchino | 105-180 | 150 | 0.33 | 49.50 | 56.00 | 105.50 |
sorgo | 20-40 | 30 | 1.50 | 45.00 | 56.00 | 101.00 |
Leguminose | 0.00 | |||||
erba medica | 15-40 | 30 | 3.00 | 90.00 | 56.00 | 146.00 |
lupinella nuda | 60 | 60 | 3.00 | 180.00 | 56.00 | 236.00 |
lupinella vestita | 120 | 120 | 1.50 | 180.00 | 56.00 | 236.00 |
trifoglio pratense | 20-40 | 30 | 3.50 | 105.00 | 56.00 | 161.00 |
fagiolo | 100 | 100 | 0.80 | 80.00 | 60.00 | 140.00 |
fagiolino | 180-220 | 200 | 0.80 | 160.00 | 80.00 | 240.00 |
fava | 200 | 200 | 0.80 | 160.00 | 60.00 | 220.00 |
pisello | 150 | 150 | 0.80 | 120.00 | 60.00 | 180.00 |
cece | 80-100 | 90 | 2.00 | 180.00 | 60.00 | 240.00 |
Cece di Navelli | 80-100 | 90 | 3.00 | 270.00 | 60.00 | 330.00 |
cicerchia castelvecchio | 80 | 80 | 3.00 | 240.00 | 60.00 | 300.00 |
cicerchia normale | 100-120 | 110 | 2.30 | 253.00 | 60.00 | 313.00 |
lenticchia x.xxxxxxx x. | 60-80 | 140 | 5.00 | 700.00 | 60.00 | 760.00 |
lenticchia normale | 130-160 | 140 | 2.30 | 322.00 | 60.00 | 382.00 |
Piante Industriali | 0.00 | |||||
patata primaticcia seme calibro28-35 | 45-60000 | 1800 | 0.87 | 1566.00 | 80.00 | 1646.00 |
patata autunnale seme calibro35-55 | 60-65000 | 3000 | 1.00 | 3000.00 | 80.00 | 3080.00 |
ALLEGATO PRODOTTI/EPOCHE DENUNCIA/PRODUZIONI/PREZZI RACCOLTO 2019 | |||||||||
SPECIE | DENUNCIA PER DANNO INVERNALE AL TERRENO (SCAVI) | INDENNIZZO LAVORAZIONI LEGGERE €/ha | INDENNIZZO RISEMINA* E/O TRASEMINA* €/ha | DENUNCIA PER DANNO AL RACCOLTO | PRODUZIONE Q/ha | MANCATE SPESE COSTO RACCOLTA €/ha | PREZZO EURO/Q.LE | ||
CEREALI granella | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
GRANO TENERO | DIC.-MAR. | 75 | 158 | MAG-15 LUG | 25 | 50 | 150 | 19 | 21 |
GRANO DURO | DIC.-MAR. | 75 | 175 | MAG-15 LUG | 18 | 35 | 150 | 21 | 23 |
FARRO NO BIOLOGICO | DIC.-MAR. | 75 | 158 | MAG-15LUG | 15 | 20 | 150 | 16 | 17 |
SOLINA | DIC.-MAR. | 75 | 164 | MAG-15 LUG | 18 | 20 | 150 | 32 | 42 |
AVENA | DIC.-MAR. | 75 | 116 | MAG-15 LUG | 20 | 40 | 150 | 18 | 20 |
ORZO | DIC.-MAR. | 75 | 146 | MAG-15 LUG | 20 | 40 | 150 | 17 | 19 |
SEGALE | DIC.-MAR. | 75 | 164 | MAG-15 LUG | 15 | 20 | 150 | 17 | 19 |
TRITICALE | DIC.-MAR. | 75 | 164 | MAG- 15 LUG | 25 | 50 | 150 | 17 | 19 |
MAIS COLT. PRINCIPALE | DIC.-MAR. | -- | 87 | LUG.-SET. | 60 | 100 | 250 | 18 | 19 |
MAIS COLT. INTERCALARE | APR.-MAG. | -- | 87 | LUG.-SET. | 40 | 50 | 250 | 18 | 19 |
SORGO COLT. PRINCIPALE | APR.-MAG. | -- | 101 | LUG.-AGO. | 60 | 100 | 250 | 20 | 21 |
SORGO COLT. INTERCALARE | APR.-MAG. | -- | 101 | LUG.-AGO. | 40 | 50 | 250 | 20 | 21 |
LEGUMINOSE granella | |||||||||
FAVA legumi (da orto) | APR. | 55 | 220 | MAG.-GIU, | 200 | 250 | 100 | 60 | 70 |
FAVINO bianco | MAG | 55 | 220 | MAG.-GIU, | 20 | 25 | 100 | 22 | 24 |
FAVINO nero | MAG | 55 | 220 | MAG.-GIU, | 20 | 25 | 100 | 20 | 22 |
PISELLO granella secca | APR. | 55 | 220 | MAG.-GIU, | 12 | 18 | 100 | 90 | 114 |
PISELLO proteico | APR. | 55 | 180 | MAG.-GIU, | 40 | 60 | 100 | 20 | 21 |
CECE granella secca | APR.-MAG. | 55 | 240 | GIU.-LUG. | 15 | 25 | 100 | 40 | 45 |
CECE di Navelli (no maggiorazione biologico) | APR.-MAG | 55 | 330 | GIU.-LUG | 10 | 15 | 200 | 500 | 600 |
CICERCHIA granella secca | APR.-MAG. | 55 | 313 | GIU.-LUG. | 10 | 20 | 100 | 150 | 200 |
CICERCHIA Castelvecchio (no maggiorazionebio) | APR.-MAG. | 55 | 300 | GIU.-LUG. | 8 | 18 | 200 | 350 | 450 |
FAGIOLO granella secca | APR.-MAG. | 55 | 140 | GIU.-LUG. | 15 | 25 | 100 | 110 | 160 |
LENTICCHIA comune | APR.-MAG. | 55 | 382 | GIU.-LUG. | 8 | 18 | 100 | 80 | 130 |
LENTICCHIA Associazione S.Xxxxxxx xxx < 0.3 ha | APR.-MAG. | - | - | GIU.-LUG. | 11 | 16 | 250 | 700 | 800 |
LENTICCHIA Associazione S.Xxxxxxx xxx < 1 ha | APR.-MAG. | - | - | GIU.-LUG. | 9 | 13 | 350 | 700 | 800 |
LENTICCHIA Associazione S.Xxxxxxx xxx < 4 ha | APR.-MAG. | - | - | GIU.-LUG | 6 | 9 | 350 | 700 | 800 |
LENTICCHIA Associazione S.Stefano max > 4 ha | APR.-MAG. | - | - | GIU.-LUG | 5 | 8 | 350 | 700 | 800 |
LENTICCHIA X.Xxxxxxx solo su areale Associazione | APR.-MAG. | no risemina | GIU.-LUG | non si applica maggiorazione prezzo bio | |||||
XXXXX XXXXXXX-PRIMAVERILI | (resa in fieno) | ||||||||
AVENA/TRIFOGLIO | OTT.-FEB. | 55 | 168 | MAG.-GIU, | 40 | 55 | 100 | 7 | 11 |
ORZO/SEGALE VECCIA/TRIFOGLIO/XXXXXX | XXX.-FEB. | 55 | 246 | MAG.-GIU, | 45 | 60 | 100 | 7 | 11 |
2/3VECCIA-1/3 AVENA | OTT.-FEB. | 55 | 176 | MAG.-GIU, | 26 | 46 | 100 | 7 | 11 |
FAVINO (mercato biologico) | OTT.-FEB. | 55 | 160 | MAG.-GIU, | 50 | 60 | 100 | 7 | 11 |
LOIESSA/TRIFOGLIO/VECCIA | OTT.-FEB. | 55 | 183 | MAG.-GIU, | 80 | 100 | 100 | 7 | 11 |
ERBAI PRIMAVERILI | (resa in fieno) | ||||||||
VECCIA/TRIFOGLIO | OTT.-FEB. | 55 | 398 | MAG.-GIU, | 30 | 45 | 100 | 7 | 11 |
VECCIA/PISELLO/XXXXXX | XXX.-FEB. | 55 | 176 | MAG.-GIU, | 45 | 60 | 100 | 7 | 11 |
AVENA/VECCIA/PISELLO | OTT.-FEB. | 55 | 196 | MAG.-GIU, | 30 | 50 | 100 | 7 | 11 |
AVENA/VECCIA | OTT.-FEB. | 55 | 140 | MAG.-GIU, | 30 | 50 | 100 | 7 | 11 |
XXXXX XXXXXX | (tal quale) | ||||||||
MAIS CEROSO | APR.-MAG. | -- | 125 | AGO. | 400 | 800 | 250 | 3 | 3,3 |
MAIS intercalare CEROSO | APR.-MAG. | -- | 125 | SET | 400 | 800 | 250 | 3 | 3,3 |
MAIS GRANOTURCHINO | APR.-MAG. | -- | 105 | AGO. | 200 | 250 | 250 | 3 | 4 |
SORGO COMUNE | APR.-MAG. | -- | 101 | AGO. | 400 | 600 | 250 | 3 | 4 |
SORGO IRRIGUO | APR.-MAG. | -- | 116 | AGO. | 200 | 400 | 250 | 3 | 4 |
COLTURE A PERDERE | |||||||||
Reg. Danni Fauna Art. 5 c.6 | INDENNIZZO | X | X | a raccolto | - | - | - | 0 | 0 |
Coltivazioni praticate fuori ordinari età per l’alimentazione della fauna: indennizzo pari al valore della preparazione del terreno e della semina. |
ALLEGATO PRODOTTI/EPOCHE DENUNCIA/PRODUZIONI/PREZZI RACCOLTO 2019 | |||||||||
SPECIE | DENUNCIA PER DANNO INVERNALE AL TERRENO (SCAVI) | INDENNIZZO LAVORAZIONI LEGGERE €/ha | INDENNIZZO RISEMINA* E/O TRASEMINA* €/ha | DENUNCIA PER DANNO AL RACCOLTO | PRODUZIONE Q/ha | MANCATE SPESE COSTO RACCOLTA €/ha | PREZZO EURO/Q.LE | ||
PRATI FORAGGERE* | *resa in fieno | ||||||||
ERBA MEDICA 1° ANNO | DIC.-MAR. | 75 | 146 | MAG-LUG | 20 | 40 | 200 | 8 | 10 |
ERBA MEDICA 2° ANNO | DIC.-MAR. | 75 | -- | MAG-LUG | 60 | 120 | 200 | 8 | 10 |
ERBA MEDICA 3° ANNO | DIC.-MAR. | 75 | -- | MAG-LUG | 70 | 140 | 200 | 8 | 10 |
ERBA MEDICA 4° ANNO | DIC.-MAR. | 75 | -- | MAG-LUG | 50 | 100 | 200 | 8 | 10 |
ERBA MEDICA 5° ANNO | DIC.-MAR. | 75 | -- | MAG-LUG | 20 | 40 | 200 | 8 | 10 |
LUPINELLA 1° ANNO | DIC.-MAR. | 75 | 236 | MAG.-GIU, | 40 | 90 | 200 | 6 | 7 |
LUPINELLA 2° ANNO | DIC.-MAR. | 75 | -- | MAG.-GIU, | 30 | 70 | 200 | 6 | 7 |
TRIFOGLIO 1°ANNO | DIC.-MAR. | 75 | 161 | MAG.-GIU, | 40 | 100 | 200 | 6 | 7 |
TRIFOGLIO 2°ANNO | DIC.-MAR. | 75 | -- | MAG.-GIU, | 30 | 70 | 200 | 6 | 7 |
PRATO POLIFITA asciutto | DIC.-MAR. | 75 | 25 | GIUGNO | 40 | 80 | 100 | 7 | 8 |
PRATO POLIFITA irriguo | DIC.-MAR. | 75 | 25 | GIUGNO | 50 | 160 | 100 | 7 | 8 |
XXXXX XXXXXXX | XXX.-XXX. | 00 | 25 | GIUGNO | 5 | 30 | -- | 6 | 7 |
PIANTE INDUSTRIALI | |||||||||
PATATA INDUSTRIALE | MAR.-APR. | 60 | 1.080 | LUG.-SET | 120 | 160 | 25%di plv | 40 | 50 |
PATATA varietà locali max 0.2 ha | MAR.-APR. | 60 | 830 | LUG.-SET | 120 | 180 | 35%di plv | 60 | 80 |
PATATA turchesa associazione max 0.2 ha | MAR.-APR. | 60 | 830 | LUG.-SET | 120 | 180 | 35%di plv | 80 | 100 |
POMODORO ortaggi/pianta | -- | -- | -- | LUG.-AGO. | 0,025 | 0,03 | -- | 20 | 30 |
POMODORO raz. Asciutta | -- | -- | -- | LUG.-AGO. | 100 | 350 | 45%di plv | 9 | 10 |
POMODORO raz. Irrigua | -- | -- | -- | LUG.-AGO. | 400 | 600 | 45%di plv | 9 | 10 |
PICCOLI FRUTTI | produzioni unitarie di piantine di * 1-3 / ** 4-7anni | ||||||||
LAMPONE | MAG. | 60 | -- | GIU.-LUG. | 3* | 9** | 75%di plv | 80 | 100 |
MORE | MAG. | 60 | -- | GIU.-LUG. | 3* | 9** | 75%di plv | 80 | 100 |
RIBES | MAG. | 60 | -- | GIU.-LUG. | 3* | 9** | 75%di plv | 80 | 100 |
MIRTILLO | MAG. | 60 | -- | GIU.-LUG. | 1,5* | 3** | 75%di plv | 80 | 100 |
ZAFFERANO (Spezia) | OTT-NOV | 0,6*** | 0,8*** | 11*** | 13*** | ||||
ZAFFERANO (Bulbi) | LUG-AGO | +30% del prodotto seminato | 800 | 1000 | |||||
ARBOREE DA FRUTTO | |||||||||
CASTAGNE | OTT. | 75 | buche singole** | SET.-OTT. | 10 | 40 | 45%di plv | 80 | 120 |
MARRONETI coetanei 20-25 cm diametro | OTT. | 75 | buche singole** | SET.-OTT. | 0 | 15 | 45%di plv | 350 | 400 |
MARRONETI coetanei 30-50 cm diametro | OTT. | 75 | buche singole** | SET.-OTT. | 0 | 25 | 45%di plv | 350 | 400 |
MARRONETI coetanei >50 cm diametro | OTT. | 75 | buche singole** | SET.-OTT. | 0 | 40 | 45%di plv | 350 | 400 |
MARRONI diametro fino a 10 cm | OTT. | 75 | buche singole** | SET.-OTT. | 0 | 5*** | 45%di plv | 350 | 400 |
MARRONI diametro fino a 25 cm | OTT. | 75 | buche singole** | SET.-OTT. | 0 | 20*** | 45%di plv | 350 | 400 |
MARRONI diametro fino a 50 cm | OTT. | 75 | buche singole** | SET.-OTT. | 0 | 30*** | 45%di plv | 350 | 400 |
MARRONI diametro fino a 100 cm | OTT. | 75 | buche singole** | SET.-OTT. | 0 | 50*** | 45%di plv | 350 | 400 |
MARRONI p. secolari >100 cm | OTT. | 75 | buche singole** | SET.-OTT. | 0 | 100*** | 45%di plv | 350 | 400 |
NOCI | -- | -- | -- | AGO.-SET. | 20 | 25 | -- | 100 | 150 |
NOCCIOLETI | -- | 75 | - | AGO.-SET | 1 | 5 | 35%di plv | 228 | 295 |
UVA comune | LUG. | 75 | -- | AGO.-SET. | 100 | 180 | 35%di plv | 20 | 36 |
UVA Ind.Geo.Tipica | LUG. | 75 | -- | AGO.-SET. | 100 | 180 | 35%di plv | 26 | 46 |
UVA doc e docg bianca | LUG. | 75 | -- | AGO.-SET. | 100 | 120 | 35%di plv | 28 | 74 |
UVA doc e docg nera | LUG. | 75 | -- | AGO.-SET. | 80 | 100 | 35%di plv | 30 | 130 |
*** per la resa di zafferano si intende gr/mq | *** il prezzo dello zafferano si intende €/gr | ||||||||
** buche singole €/mq 0,1 | *** produzione kg/p.ta piante marroni singole disetanee | ||||||||
* SOLO SEMENTI CERTIFICATE CON CARTELLINO | * per sementi non certificate il costo va ridotto del 30% | ||||||||
MANCATE SPESE COSTI DI RACCOLTA DA APPLICARE PER DANNI > 75% DELLA PRODUZIONE |
DENUNCIA DANNI FAUNA ALLE COLTURE
DATI ANAGRAFICI Il danneggiato Cognome e Nome Data di nascita Documento tipo n. Residenza /domicilio ( Fraz. ) CAP via n. C.F. /P.IVA N. TELEFONO | |||||
Ubicazione Terreni | Località Fraz. | COMUNE | |||
FG. | Part. n. | Località | Coltura in Atto sul Campo | Anno di semina | |
FG. | Part. n. | ||||
FG. | Part. n. | ||||
FG. | Part. n. | ||||
FG. | Part. n. | ||||
FG. | Part. n. | ||||
FG. | Part. n. | ||||
FG. | Part. n. | ||||
FG. | Part. n. | ||||
FG. | Part. n. | ||||
FG. | Part. n. | ||||
FG. | Part. n. | ||||
FG. | Part. n. | ||||
FG. | Part. n. | ||||
FG. | Part. n. | ||||
FG. | Part. n. | ||||
Autocertifica Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - sotto la propria responsabilità: • di condurre i terreni (Fg e Part) indicati in denuncia e di godere della loro piena proprietà □ • di condurre i terreni (Fg e Part) indicati in denuncia e di godere del possesso continuativo ed ininterrotto mediante contratto registrato □ o contratto verbale □ • di non essere titolare di azienda in difficoltà, così come definito alla sezione 2.4 (definizioni), punto (35)15 degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 204 del 01/07/2014; • di non essere titolare di azienda destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno; Il sottoscritto impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente a questo Ente qualsiasi variazione della situazione sopra descritta e consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute comporterà, oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite CHIEDE • che per tali danni venga concesso l’indennizzo previsto dall’art. 15, comma 4, della L. 394/1991, e secondo le modalità stabilite nel Disciplinare e Prontuario danni fauna dell’Ente Parco GSML |
DICHIARA INOLTRE a) di liberare il Parco, in caso di pagamento dell’indennizzo, da ogni responsabilità per il danno denunciato con la presente richiesta; b) di consentire agli incaricati del Parco il libero accesso al fondo per gli accertamenti previsti; | ||||
Superficie stimata di | danno | m2 *. | Franchigia danno < 50 | € |
Breve descrizione del danno subito: | ||||
*per danni valutati < 50€ su piccole superfici: caso di applicazione di franchigia. *per danni da accertare a sopralluogo, il danneggiato si impegna a non eseguire alcuna pratica colturale in particolar modo operazioni di raccolta fino alla data concordata. | ||||
Eventuali allegati prodotti alla data della denuncia : | ||||
Eventuale scelta della modalità di liquidazione dell’indennizzo: | ||||
□ IBAN x BONIFICO | □ CASSA | ( utilizzabile solo per importi al di sotto di 1000 €) □ ASSEGNO | ||
□ Autocertificazione: dichiaro di non aver presentato analoga istanza di risarcimento ad altro Ente e di non aver ricevuto alcun indennizzo equivalente per il danno di cui alla presente denuncia. | ||||
Firma del danneggiato: |
La presente dichiarazione non necessità dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono (allegare fotocopia di un documento di identità).
VERBALE DI SOPRALLUOGO PER ACCERTAMENTO DANNI FAUNA ALLE COLTURE AGRARIE
DATI ANAGRAFICI Il danneggiato Cognome e Nome Data di nascita Documento tipo n. Residenza CAP via n. C.F. /P.IVA N. TELEFONO |
Stazione CFS di ............................................. Griglia Km.................................. N. Prot. Data di presentazione della denuncia di danno: |
Dichiarazione del personale accertante: data ed ora del sopralluogo di accertamento del danno ............................................ danno da fauna selvatica □ si □ no |
Breve descrizione del campo su cui è stato effettuato l’accertamento: |
campo 1: fg part. Coordinate punto di ingresso / Località coltura danneggiata accertata in campo anno di semina |
campo 2: fg part. Coordinate punto di ingresso/ Località coltura danneggiata accertata in campo anno di semina |
campo 3: fg part. Coordinate punto di ingresso/ Località coltura danneggiata accertata in campo anno di semina |
campo 4: fg part. Coordinate punto di ingresso/ Località coltura danneggiata accertata in campo anno di semina |
campo 5: fg part. Coordinate punto di ingresso/ Località coltura danneggiata accertata in campo anno di semina |
campo 6: fg part. Coordinate punto di ingresso/ Località coltura danneggiata accertata in campo anno di semina |
campo 7: fg part. Coordinate punto di ingresso/ Località coltura danneggiata accertata in campo anno di semina |
campo 8: fg part. Coordinate punto di ingresso/ Località coltura danneggiata accertata in campo anno di semina |
campo 9: fg part. Coordinate punto di ingresso/ Località coltura danneggiata accertata in campo anno di semina |
campo 10: fg part. Coordinate punto di ingresso/ Località coltura danneggiata accertata in campo anno di semina |
Danno AUTUNNO / INVERNALE* □ |
Danno PRIMAVERILE / ESTIVO □ |
Note dell’accertatore : *Proposta di indennizzo risemina □ trasemina □ €/ha *Proposta di indennizzo lavorazioni superficiali terreno □ €/ha (tipo di lavorazione. ) *Proposta di revisione a sopralluogo per indennizzo in epoca di raccolta □ mese di |
Firma del danneggiato per presa visione |
Firma dell’estensore data................................ |
CRONOPROGRAMMA PROCEDIMENTO INDENNIZZO DANNI FAUNA – CINGHIALE | |
DENUNCIA scritta autocertificata dal danneggiato | Stazione CFS Prot n . data |
FRANCHIGIA (danni inferiori ad € 50) | Fine procedimento. |
CASI INCLUSI in Art 7-8 R.D. 3267/23 | Fine procedimento. |
DOCUMENTAZIONE COLTURE BIOLOGICHE | Entro 10° giorno dalla denuncia |
SOPRALLUOGO ACCERTAMENTO DANNO FAUNA | Entro 15° giorno dalla denuncia |
PERIZIA AGRONOMO ABILITATO di PARTE | Oltre il 15° giorno dalla data di denuncia (eventualità mancanza intervento Ente) |
VERBALE SOPRALLUOGO CONTROFIRMATO | Personale Ente /CFS/ Danneggiato |
ASSENZA DI PRODOTTO : INDENNIZZO rimandato | ALLA DATA DEL PERIODO DI RACCOLTA |
DOCUMENTAZIONE INDENNIZZO a CTA e all’ENTE | Entro il 65° giorno dalla denuncia |
RELAZIONE TECNICA AGRONOMI all’ ENTE | Entro il 5° giorno dal sopralluogo |
COMUNICAZIONI ALL’INTERESSATO | Entro il 10° giorno dal sopralluogo |
Contro PERIZIA AGRONOMO ABILITATO di PARTE | entro il 10° dalla data di sopralluogo |
COMUNICAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO | Entro il 90° giorno |