SCHEMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
SCHEMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
articolo 115 del D.P.R. n. 207/2010
NOTA BENE: contiene le modifiche agli articoli 6, 11, 12 di cui all’avviso di rettifica/integrazione del bando inviato alla GUUE in data 12/04/2016.
ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI
ART. 4 - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI E DELLE SPESE
ART. 5 - TERMINI PER L’ENTRATA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO
ART. 6 - DURATA COMPLESSIVA DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO
ART. 7 – DISPONIBILITA’ DELL'AREA, DIRITTO DI GODIMENTO E PROPRIETA’ DELLE OPERE REALIZZATE
ART. 8 – DISPONIBILITA’ DELL’AREA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SPOLETO ART. 9 - FINANZIAMENTO E TITOLARITA’ DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI ART. 10 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E SUA REVISIONE
ART. 11 - IMPEGNI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ART. 12 - IMPEGNI E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE ART. 13 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE
ART. 14 - ESECUZIONE DELLE OPERE
ART. 15 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ART. 16 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA
ART. 17 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ART. 18 - PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA ART. 19 - COLLAUDO
ART. 20 – MODALITA’ DI GESTIONE
ART. 21 - CANONI/CORRISPETTIVI A FAVORE DEL CONCEDENTE ART. 22 – ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE ART. 23 - GARANZIA PROVVISORIA
ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 25 - GARANZIE PER L'ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE
ART. 26 – POLIZZE ASSICURATIVE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE ART. 27 – MODALITA’ DI REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO ART. 28 - SUBAPPALTO
ART. 29 - CONDIZIONI RISOLUTIVE
ART. 30 - ADEMPIMENTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA DELL’OPERA
ART. 31 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO IN FASE DI ESECUZIONE
DELL’OPERA
ART. 32 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ART. 33 – PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
ART. 34 - GESTIONE DEI RIFIUTI - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI ART. 35 - CUSTODIA DEL CANTIERE
ART. 36 - CARTELLO DI CANTIERE
ART. 37 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO E RAPPORTI CON I TERZI ART. 38 - PENALI
ART. 39 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 40 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
ART. 41 - RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCESSIONARIO ART. 42 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 43 - COLLABORAZIONE
ART. 44 – SOCIETA’ DI PROGETTO
ART. 45 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 46 - NORMA DI RINVIO
ART. 47 – GESTIONE IN QUALITA’
ART. 48 - STIPULA E SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE ART. 49 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Imposta di bollo corrisposta in modo virtuale. Xxxxxx autorizzazione n. 11371/04 del 01/09/2004 dell’Agenzia delle Entrate di Spoleto.
VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Xxx X.Xxxxxxx x. 00/00 - 00000 Xxxxxxx (XX) C.F. 02569060540
- SCRITTURA PRIVATA -
Oggetto dell’appalto: “CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEL PERCOLATO PRESSO L’AREA DEL DEPURATORE SITO IN LOC. CAMPOSALESE NEL COMUNE DI SPOLETO”.
CIG 6560354F5E - CUP E37H11003960003
TRA
1) la Società Valle Umbra Servizi S.p.a. con sede legale in Spoleto, Via X. Xxxxxxx n. 38/40 (C.F. e iscrizione Registro Imprese di Perugia 02569060540 – P.IVA 02569060540), in persona del Direttore/Presidente ……, nato a …… il ……, domiciliato presso la sede sociale, a ciò autorizzato con Procura Speciale del … Rep. n. … Racc. … Notaio … in … – registrata a … il … con il n. …/serie …, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «CONCEDENTE»;
E
2) l’Impresa ………………………………………………………… con sede legale in ,
Via/Piazza ……………………………………… n. … (C.F. e iscrizione Registro Imprese di n.
……………………… - P.IVA …………………), in persona del Sig.
……………………………………… nato a ………………………… il …………………, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
che agisce quale impresa capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo
……………………… costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa ……………………………………………………… con sede in ……………………, via
…………………………… (C.F. e iscrizione Registro Imprese di ……………… n. ……… - P.I.
…………………);
2- impresa ……………………………………………………… con sede in ……………………, via
…………………………… (C.F. e iscrizione Registro Imprese di ……………… n. ……… - P.I.
…………………);
3- impresa ……………………………………………………… con sede in ……………………, via
…………………………… (C.F. e iscrizione Registro Imprese di ……………… n. ……… - P.I.
…………………);
4- nonché l’impresa ………………………………………………… con sede in …………………………, via
…………………………… (C.F. e iscrizione Registro Imprese di ……………… n. ……… - P.I.
…………………), cooptata ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 comma 5 del DPR n. 207/2010; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «CONCESSIONARIO»;
il Concedente e il Concessionario, d’ora innanzi denominati le “Parti”, di comune accordo,
PREMESSO CHE
- il Concedente intende realizzare un impianto per il trattamento del percolato d’ora innanzi denominato “impianto”, presso l’area del depuratore di Camposalese nel Comune di Spoleto;
- la Valle Umbra Servizi S.p.a. assume il ruolo di Concedente in virtù della delibera/determina n°…… del
………… adottata dall’ATI 3 Umbria;
- il Concedente ha incaricato uno raggruppamento temporaneo di professionisti per l’elaborazione del progetto preliminare dell’opera posto a base di gara;
- in data si è tenuta la conferenza dei servizi di cui all’art. 58, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ed
il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara;
- con deliberazione del C.d.A. n. …… del ……, il Concedente ha approvato il progetto preliminare ed il Piano Economico Finanziario di massima;
- il Concedente, con deliberazione del C.d.A. n. …… del ……, ha adottato la determina a contrarre ponendo a base di gara il progetto preliminare ed ha stabilito di ricorrere all’istituto della concessione di lavori pubblici, nell’ambito della quale il Concessionario sarà tenuto a redigere il progetto esecutivo, a realizzare l’opera a propri oneri e spese ed a gestire l’impianto per tutta la durata della concessione;
- all’esito della procedura di gara, con determina/delibera n. …… del …… il Concessionario è stato dichiarato aggiudicatario della Concessione;
- con lettera prot. n. …… del …… è stata notificata al Concessionario l’aggiudicazione definitiva e che la stessa è divenuta efficace in data ;
- ai sensi dell’art. 168, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, sono stati acquisiti i pareri necessari all’approvazione, da parte del Concedente, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e con deliberazione del C.d.A. n. …… del ……, il Concedente lo ha approvato;
- (solo se l’appaltatore è un Consorzio Stabile) ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06, in sede di offerta il Concessionario ha dichiarato di concorrere per i seguenti consorziati che eseguiranno i lavori:
1) impresa ……………………………… con sede in ……………………, via (C.F.
e iscrizione Registro Imprese di ……………… n. ……… - P.I );
2) impresa ……………………………… con sede in ……………………, via (C.F.
e iscrizione Registro Imprese di ……………… n. ……… - P.I );
- (solo se l’appaltatore è un Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro oppure un Consorzio tra Imprese Artigiane) ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/06, in sede di offerta il Concessionario ha dichiarato di concorrere per i seguenti consorziati che eseguiranno i lavori:
1) impresa ……………………………… con sede in ……………………, via (C.F.
e iscrizione Registro Imprese di ……………… n. ……… - P.I );
2) impresa ……………………………… con sede in ……………………, via (C.F.
e iscrizione Registro Imprese di ……………… n. ……… - P.I );
- (in caso di raggruppamento temporaneo) con atto Repertorio n. …… del …… del Notaio in
…………, depositato agli atti, è stato stipulato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza attestante la costituzione formale del raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulta che ai fini dell’esecuzione dei lavori, è stata indicata la seguente quota percentuale di ciascun componente al raggruppamento: ……% per l’impresa capogruppo ………; ……% per l’impresa mandante ;
……% per l’impresa mandante ; ai fini della progettazione dell’opera è stata indicata la seguente
quota percentuale di ciascun componente al raggruppamento: ……% per il capogruppo ………; ……% per il mandante ………; ……% per il mandante ;
- (eventuale nel caso l’aggiudicatario sia qualificato SOA) il Concessionario è in possesso dell’attestazione SOA per la cat. OS22 classifica …… e della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 in corso di validità, necessari per l’esecuzione dei lavori;
- il Concessionario ha indicato che il soggetto progettista appartiene direttamente allo staff tecnico di progettazione in organico all’operatore economico che è in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione ed è individuato nei signori ……………; (oppure): il soggetto progettista fa parte del raggruppamento temporaneo aggiudicatario della concessione ed è individuato nei signori
………/Società ………; (oppure): il soggetto progettista è soggetto del tutto esterno al Concessionario e da questo è stato indicato in fase di gara ed è individuato nei signori ………/Società ………; il Concedente rimarrà estraneo a qualsiasi vicenda contrattuale fra il Concessionario e il progettista e, pertanto, il Concessionario sarà ritenuto responsabile nei confronti del Concedente per l’operato del progettista stesso;
- (IN CASO DI AVVALIMENTO) il Concessionario, in sede di gara, ha utilizzato il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 tramite l’impresa ausiliaria ………………… - C.F la quale,
mendiante il contratto di avvalimento stipulato in data …………, ha messo a disposizione del Concessionario il requisito e le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
- (IN CASO DI AVVALIMENTO) è stato verificato il possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione anche nei confronti dell’impresa ausiliaria;
- ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, si prende atto che in relazione al Concessionario (aggiungere se del caso <<e all’ausiliario>>) non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, in base alla “Comunicazione Antimafia” rilasciata da ……….
- (eventuale) ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 163/2006 ed in esecuzione dell’espressa previsione contenuta nella documentazione di gara, l’aggiudicatario in data ……… ha costituito la società di progetto denominata …………, con sede legale in ………, capitale sociale interamente versato pari ad Euro ………, Codice Fiscale e Partita IVA ………, che è pertanto subentrata all’aggiudicatario in tutti i diritti ed obblighi del rapporto di concessione qui disciplinato;
- si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento;
TUTTO CIO' PREMESSO
le Parti, intendendo regolari i rapporti inerenti la Concessione per la costruzione e gestione dell’impianto in oggetto nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto (di seguito denominato semplicemente “Contratto”), convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1.1. Le suesposte premesse e gli elaborati grafici e discorsivi che vengono qui richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, hanno indotto le Parti a manifestare il loro consenso e rappresentano, dunque, utile elemento per interpretare la volontà manifestata con il presente Contratto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. Il Concedente affida al Concessionario che accetta senza riserva alcuna, la concessione di lavori pubblici di cui all’art. 142 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, per la progettazione esecutiva, l’esecuzione delle opere di costruzione dell’impianto compresi i lavori ad esso strutturalmente e direttamente collegati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la strada di accesso e le opere utili alla connessione alla rete elettrica, idrica, fognaria e telefonica ove necessario - e la gestione funzionale ed economica dell’impianto in oggetto, in conformità ai documenti richiamati e/o allegati e nella piena osservanza degli obblighi dedotti nel presente Contratto.
2.2. Tutte le opere di realizzazione dell’impianto dovranno essere eseguite:
- in conformità al Progetto Preliminare elaborato dal Concedente e posto a base di gara e al relativo Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (artt. 17, comma 3, lettera B e 23 del DPR 207/2010) allegato sub F) al presente contratto, che il Concessionario, con la sottoscrizione, dichiara di conoscere perfettamente;
- in conformità al Progetto Definitivo offerto dal Concessionario in sede di gara e allegato sub A) al presente Contratto;
- in conformità al Progetto Esecutivo che il Concessionario deve redigere.
2.3. Il Concessionario gestirà l’impianto a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dello stesso, come certificata da apposito verbale sottoscritto dalle Parti.
2.4. Il Concessionario ha l’obbligo di:
a) redigere il Progetto Esecutivo dell’impianto in oggetto in conformità al D.Lgs. n. 163/2006 ed al DPR n. 207/2010, nonché in conformità al Progetto Preliminare ed al Progetto Definitivo; in particolare, il Progetto Esecutivo dovrà essere adeguato alle eventuali prescrizioni impartite con i pareri espressi dagli Enti di controllo interessati e dal Validatore, o introdotte per ripristinare l’aderenza alle prescrizioni del Capitolato Speciale; il cronoprogramma relativo ai programmi ed ai tempi di esecuzione dei lavori, dovrà essere redatto in coerenza all’offerta temporale presentata; il Concessionario dovrà consegnare il Progetto Esecutivo al Concedente entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine di servizio impartito dal
Responsabile del Procedimento ai sensi del comma 2 dell’art. 168 del D.P.R. 207/2010; il procedimento di validazione di cui all’art. 112, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e di approvazione del suddetto Progetto Esecutivo, dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dello stesso da parte del Concessionario; dalla data di approvazione decorrono i 45 giorni di tempo per emettere il verbale di consegna dei lavori;
b) partecipare ai sensi dell’art. 143 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, senza diritto di voto, alla conferenza dei servizi finalizzata all’esame ed approvazione del progetto di sua competenza;
c) provvedere alla integrale realizzazione dell’impianto in conformità al Progetto Esecutivo approvato, e garantirne il regolare funzionamento per l’intera durata della Concessione;
d) inviare al Direttore dei Lavori, in fase esecutiva e comunque prima dell’inizio dei lavori impiantistici, i documenti utili a dimostrare il possesso da parte dell’esecutore, dell’abilitazione di cui al D.M. Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008 (ex Legge n. 46/1990) per le opere per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. n. 37/2008 per la tipologia degli impianti da realizzare;
e) assicurare il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell’opera e al suo corretto funzionamento per l’intera durata della Concessione;
f) provvedere alla gestione dell’impianto nei limiti e nei termini sotto meglio indicati, con particolare riferimento agli standard di qualità individuati nel Progetto Esecutivo approvato, per tutta la durata della Concessione, secondo le previsioni contemplate nel Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dal Concessionario.
2.5. Tutte le prestazioni dedotte nel presente Contratto dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dal Concedente in sede di gara e secondo le modalità pattuite in esito alla procedura esperita, secondo le migliori regole della tecnica e dell'arte e le più oculate e coerenti modalità gestionali.
2.6. Sono vincolanti tra le Parti la documentazione di gara e l’offerta prodotta dal Concessionario, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2.7. Il Concedente dovrà essere rimborsato dei danni patiti in caso di risoluzione del Contratto per fatto imputabile al Concessionario, per la mancata approvazione tempestiva del Progetto Esecutivo, per i costi, anche amministrativi, sostenuti per l'individuazione del contraente, per il mancato introito della royalty e quant’altro dovesse emergere, fatto salvo il diritto al rimborso di ulteriori maggiori danni che dovessero derivare dal prolungamento dei tempi di realizzazione anche connessi all'individuazione di un nuovo Concessionario.
2.8. La stipulazione del presente Contratto implica, da parte del Concessionario, la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano il Contratto stesso, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono all’impianto, ai vincoli ed alle autorizzazioni cui è sottoposto per Contratto ed ope legis, alla esecuzione dei lavori e alla gestione dell’impianto una volta ultimato.
2.9. L’opera oggetto della presente Concessione viene realizzata su area di proprietà del Comune di Spoleto.
ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI
3.1. Il Concessionario è tenuto ad eseguire tutte le attività, edili e non, e ad intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine della completa realizzazione dell’impianto, ivi compreso l’espletamento di tutte le richieste, istanze e domande che si rendano necessarie a tal fine, ad eccezione di quelle attività che devono essere effettuate dal Concedente in forza di esplicita disposizione contenuta nel presente Contratto. Incombono, tra l’altro, al Concessionario l’esecuzione di tutte le pratiche con le amministrazioni e il gestore di rete, necessarie ai fini della connessione dell’impianto alla rete elettrica idrica, fognaria ed ai servizi di telefonia ove necessari.
3.2. E’ obbligo ed onere del Concessionario presentare a tutti gli Enti preposti, la richiesta di rilascio di qualsiasi autorizzazione, permesso, nulla osta e svolgere tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento delle stesse, necessari per permettere l’approvazione del progetto, la sua cantierabilità, l’entrata in esercizio dell’impianto e la sua gestione per tutta la durata della concessione.
3.3. Il Concedente, nei limiti in cui ciò risulti necessario affinché il Concessionario possa espletare le attività di cui al comma 1 e 2, possa realizzare e gestire l’impianto, è tenuto a prestare la sua collaborazione al Concessionario e a rilasciare eventuali documenti (ad es. volture, trasferimenti di titolarità, etc.), istanze o richieste, necessarie a tal fine.
3.4. Terminata la gestione dell’impianto o in caso di risoluzione del Contratto, il Concessionario dovrà provvedere a dare immediata disdetta delle utenze ad egli intestate affinché il Concedente, o il nuovo Concessionario in caso di risoluzione contrattuale, possa subentrare nella titolarità delle utenze necessarie al funzionamento dell’impianto e comunque non potrà vantare alcun diritto o facoltà sull’impianto o sull'attività ad esso connessa.
3.5. Per gli altri impegni e obblighi delle Parti si rinvia agli articoli 11 e 12, fatti salvi gli altri oneri ed obblighi previsti a vario titolo nel presente contratto.
ART. 4 - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI E DELLE SPESE
4.1. Qualora non diversamente disposto nel presente Contratto, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti gli oneri e le spese che sono in qualunque modo connessi con la realizzazione e gestione dell'impianto e che dovranno essere pagati successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, anche qualora maturati nel periodo antecedente. A titolo meramente esemplificativo, si indicano quali spese da sostenere dal Concessionario i vari corrispettivi dovuti ai gestori per la connessione dell’impianto alla rete elettrica, idrica, fognaria e telefonica ove necessario.
ART. 5 - TERMINI PER L'ENTRATA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO
5.1. L’impianto deve entrare in esercizio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del collaudo dello stesso.
5.2. Per ogni giorno di calendario di ritardo nella entrata in esercizio dell'impianto rispetto ai termini di cui
al precedente comma, il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente una somma a titolo di penale pari all’1‰ (diconsi uno per mille) dell’importo dei lavori, salvo il diritto del Concedente al risarcimento del danno ulteriore.
5.3. La penale di cui al precedente comma 2 non è dovuta per i giorni di ritardo derivanti da sospensioni ordinate dal Responsabile del Procedimento ai sensi del presente Contratto, per cause non imputabili al Concessionario o da cause imputabili al Concedente.
5.4. Nel caso in cui si rendesse necessario adottare delle varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 16 del presente Contratto e a causa di predette varianti, si presumesse ragionevolmente un termine di realizzazione dell'impianto superiore rispetto a quello di cui al precedente comma 1, il Concedente autorizza una proroga della data di ultimazione dei lavori, fissando a tal fine un nuovo termine che tiene conto della natura delle predette modifiche progettuali, senza che ciò comporti per il Concedente il pagamento di alcuna indennità, onere, somma a favore del Concessionario.
ART. 6 - DURATA COMPLESSIVA DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO
6.1. La Concessione ha una durata complessiva di 13 (tredici) anni dalla data di approvazione del collaudo definitivo. di sottoscrizione del presente Contratto. Decorso tale termine, il Concessionario è tenuto a consegnare l’impianto al Concedente in stato di regolare funzionamento.
6.2. La durata fissata al precedente comma è improrogabile fatto salvo il caso di cui all’articolo 16.2.
ART. 7 - DISPONIBILITA’ DELL’AREA, DIRITTO DI GODIMENTO E PROPRIETA’ DELLE OPERE REALIZZATE
7.1. Il Concedente, per effetto del presente Contratto, si impegna a garantire al Concessionario il diritto di godimento a titolo gratuito delle aree interessate dalla realizzazione e gestione dell'impianto.
7.2. Il Concedente dichiara che sulle summenzionate aree non gravano diritti di terzi, servitù o altro diritto, vincolo reale o personale.
7.3. Il Concedente dichiara espressamente che le aree sono idonee per dare completa ed appropriata attuazione alle disposizioni contenute nel presente Contratto.
7.4. Il Concessionario ha il diritto di godimento del bene ed il diritto di costruire e di mantenere e di gestire le opere realizzate per tutta la durata della Concessione nei termini della stessa.
7.5. Terminata la gestione dell’impianto o in caso di risoluzione del Contratto, tutte le opere, fisse e mobili, attrezzature, impianti e macchinari, accessori e pertinenze e quant’altro costruito o installato dal Concessionario o dai suoi aventi causa in forza del presente Contratto, ivi compreso ciò che è stato realizzato in corso della gestione dell’impianto, passeranno de jure nella piena disponibilità del Concedente, senza obbligo di corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta in capo al Concessionario, previo espletamento del collaudo a cura e spese del Concessionario.
7.6. In caso di totale perimento dell’opera per cause imputabili al Concessionario, il presente Contratto si
risolverà di diritto automaticamente senza indennità alcuna in favore del Concessionario, xxxxx restando l’obbligo per il Concedente di rivalersi sulla cauzione definitiva che il Concessionario è tenuto a costituire e, l’escussione della polizza assicurativa di cui all’art. 25.2. del presente Contratto, fatto salvo il maggior danno .
7.7. Qualora il perimento dell’opera avvenga per causa imputabile al Concessionario in data successiva a quella del collaudo finale, al Concedente spetterà una quota del capitale liquidato dalla Compagnia di assicurazione in base alla polizza prevista dal presente atto, che dovrà pertanto contenere idonea e coerente previsione in favore del Concedente, fatto salvo il maggiore danno. L’importo di tale quota dovrà corrispondere alla quota pari all’avvenuto ammortamento.
7.8. Nel caso di totale perimento dell’opera per cause non imputabili al Concessionario, sia essa ultimata o realizzata in parte, non spetterà indennità alcuna a favore del Concessionario. Il Concedente potrà rivalersi sulle garanzie assicurative e fidejussorie presentate dal concessionario, salvo il maggior danno.
7.9. Nei casi sub 7.6. e 7.7., il Concessionario dovrà comunque corrispondere al Concedente per un tempo pari alla durata della concessione, un importo corrispondente all’applicazione dell’aggio percentuale (royalty) offerto in gara, ai ricavi annui attesi dall'impianto come risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dal Concessionario e allegato sub C) al presente Contratto, fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni.
ART. 8 – DISPONIBILITA’ DELL’AREA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SPOLETO
8.1. L’area sarà consegnata al Concessionario nell’attuale stato di fatto di cui il Concessionario è pienamente edotto, al massimo entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’approvazione del Progetto Esecutivo, sulla scorta di un verbale da redigersi in contraddittorio tra le Parti.
8.2. L’area dovrà essere disponibile e libera da impedimenti, ostacoli, oneri e quant'altro possa recare disturbo, ritardo o nocumento all'immediato avvio dei lavori. All’atto della consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 143, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, il Concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.
8.3. Il Concedente comunicherà al Concessionario, mediante lettera raccomandata A/R e/o PEC, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni solari, il luogo e l'ora in cui il Concessionario dovrà presentarsi per la consegna dell'area di cui al comma 1, consegna che dovrà risultare da apposito verbale.
8.4. Il Concessionario dichiara espressamente che le aree sono idonee per dare completa ed appropriata attuazione alle disposizioni contenute nel presente Contratto, secondo quanto previsto nella propria proposta e in conformità alle previsioni contenute nel Progetto Esecutivo e nell'annesso piano economico-finanziario.
8.5. Il Concedente si obbliga a concedere il diritto di attraversamento e posa in opera dell'impianto nelle aree di proprietà pubblica e/o uso pubblico.
ART. 9 - FINANZIAMENTO E TITOLARITA’ DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
9.1. L’ammontare complessivo degli investimenti risulta dal piano economico-finanziario ("PEF") presentato in sede di gara dal Concessionario ed è comunque previsto in euro I.V.A.
esclusa.
9.2. Il medesimo Concessionario realizza l’ammortamento del capitale investito secondo le modalità, la tempistica e la progressione ivi indicate. Non è previsto il pagamento di corrispettivi a favore del Concessionario per l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.
9.3. L’intervento oggetto di Concessione, così come descritto negli allegati al presente Contratto e/o negli altri elaborati in essa richiamati, sarà realizzato dal Concessionario con risorse proprie congruenti con il piano economico-finanziario presentato in sede di gara.
9.4. Le opere da realizzarsi nell’ambito della Concessione dedotta nel presente Contratto sono riconosciute fin dall’inizio di esclusiva proprietà del Comune di Spoleto.
9.5. Dette opere, per tutta la durata della Concessione sono detenute tramite il presente atto dal Concessionario, il quale potrà utilizzarle soltanto per i fini e con le modalità di cui al presente Contratto, pena la risoluzione del Contratto.
9.6. Allo scadere della Concessione, il Concessionario dovrà mettere il Concedente nella disponibilità piena ed esclusiva di tutte le opere, fisse e mobili, attrezzature, impianti e macchinari, accessori e pertinenze e quant'altro costruito o installato dal Concessionario o dai suoi aventi causa in forza del presente Contratto, ivi compreso ciò che è stato realizzato in corso della gestione dell'impianto, nello stato di fatto in cui verranno a trovarsi, e comunque in stato di regolare funzionamento senza obbligo di corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta in favore del Concessionario.
9.7. E’ prevista la risoluzione del presente contratto nel caso in cui il Concessionario non sottoscriva il contratto di finanziamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo, fatta salva la facoltà per il Concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione contrattuale, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione.
ART. 10 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E SUA REVISIONE
10.1. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, risultano dal piano economico-finanziario presentato in sede di gara dal Concessionario ed allegato sub C) al presente Contratto.
10.2. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che il piano economico-finanziario di massima che accompagna il progetto preliminare posto a base di gara, è stato sviluppato dal Concedente al solo scopo di dimostrare la sostenibilità economica della costruzione e gestione dell’impianto, essendo i costi di realizzazione dell’impianto e di gestione dello stesso a carico del Concessionario.
10.3. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, tra i quali la valutazione del bacino d’utenza, dei ricavi e dei costi attesi, degli ammortamenti degli investimenti, sono stati sviluppati autonomamente dal Concessionario nel proprio piano economico-finanziario proposto in sede di gara ed allegato sub C) al presente contratto.
10.4. Il Concessionario riconosce di aver sviluppato il proprio piano economico-finanziario tenendo presente che l’alea dell’investimento resta a proprio carico.
10.5. Il Concessionario dichiara che nello sviluppo del piano economico-finanziario allegato al presente contratto, sono stati autonomamente considerati i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell’equilibrio economico-finanziario posti a base dell’affidamento della concessione, tra i quali:
- i tempi previsti per la redazione del progetto esecutivo e per l’esecuzione dei lavori;
- la durata della concessione;
- l’importo dei ricavi derivanti dall’applicazione delle tariffe per il trattamento del percolato e i costi complessivi nella fase di gestione;
- i costi dovuti all’eventuale esposizione finanziaria nel tempo;
- il piano di ammortamento degli investimenti.
10.6. Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al riequilibrio nel caso in cui si verifichi una lesione dell’equilibrio determinata da un evento favorevole o da un evento destabilizzante.
10.7. In caso di evento destabilizzante ovvero, in caso di evento favorevole, non imputabili al Concessionario, entro 15 giorni dalla richiesta scritta di una delle due Parti, il Concessionario procederà di concerto con il Concedente, a un ricalcolo del piano economico finanziario in due distinti momenti:
- in una data significativamente precedente l'impatto dell'evento che ha dato luogo alla lesione dell’equilibrio, in modo da illustrare lo stato dell’equilibrio economico-finanziario prima dell’evento;
- in una data significativamente successiva l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla lesione dell’equilibrio, in modo da illustrare lo stato dell’equilibrio economico-finanziario dopo l’evento.
Il Concessionario trasmetterà tempestivamente al Concedente copia del piano economico finanziario così ricalcolato e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della lesione dell’equilibrio. E' inteso che, ove tali eventi e circostanze diano luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.
10.8. Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del piano economico finanziario ricalcolato, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie della concessione e all'esame delle disposizioni del presente contratto, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della concessione sino a ripristinare l’equilibrio del piano economico-finanziario a livelli rilevati alla data antecedente il verificarsi della lesione dell’equilibrio, ai sensi dell’art. 143, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.
10.9. In caso di riequilibrio finanziario a favore del Concessionario, il Concedente ha facoltà di accesso a tutte le informazioni e documenti tecnici, contabili e fiscali del Concessionario, relativi alla concessione, a far data dalla stipulazione della stessa, necessari a verificare la sussistenza dei motivi originanti la richiesta, secondo i principi della revisione contabile.
10.10. A seguito del ricalcolo operato ai sensi del precedente comma, il piano economico-finanziario, presentato in sede di offerta, sarà sostituito dalla versione così aggiornata del piano economico- finanziario, posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato al presente contratto.
10.11. E’ fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso nei casi e nelle forme previste dall'art. 143, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 11 - IMPEGNI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
11.1. Il Concessionario si obbliga, ai sensi del presente Contratto e di quanto dichiarato nella propria offerta e negli atti di gara, alle prestazioni di seguito indicate:
a) redazione del Progetto Esecutivo secondo quanto stabilito all’art. 2 del presente Contratto;
b) costruzione delle opere di cui all’art. 2;
c) esecuzione dei lavori in conformità alle normative vigenti;
d) assunzione degli oneri e rischi per il finanziamento delle opere;
e) pagamento dei costi per l’esecuzione dei collaudi nonché la messa a disposizione all’organo di collaudo degli operai e mezzi d’opera necessari per le operazioni di collaudo;
f) adempimento di tutti gli obblighi, prescrizioni, oneri e quant’altro stabilito nei titoli autorizzativi e concessori necessari per la realizzazione e gestione dell’impianto, nonché nei pareri e nulla osta prestati dalle Autorità a vario titolo coinvolte nel rilascio degli stessi;
g) gestione delle pratiche necessarie per l’entrata in esercizio e gestione dell’impianto;
h) garantire il rispetto dei criteri di efficienza dell'impianto al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario di cui al precedente art. 10;
i) gestire le opere oggetto del presente Contratto, in conformità alla normativa vigente ed al piano di gestione fornito dal Concessionario all’atto della presentazione del Progetto Esecutivo, con onere della manutenzione, fermo restando che dovrà essere svolta nella piena osservanza del piano di manutenzione presentato;
j) garantire il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari in materia di costruzione ed esercizio di strutture destinate al trattamento del percolato ed ogni altra normativa di settore applicabile nella fattispecie;
k) rispettare, in ogni fase della Concessione, tutte le leggi, regolamenti, CCNL e norme vigenti di tutela dei lavoratori per quanto attiene al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale e antinfortunistica;
I) gestire l’impianto ed in particolare prestare la conduzione tecnica dello stesso attraverso:
- la gestione ordinaria e straordinaria dell'impianto, con particolare riferimento all'attività
amministrativa e di esercizio;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere, comprese tutte le opere accessorie e funzionali, nonché sulle aree di pertinenza, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto, nell’ottica del regolare funzionamento dell’impianto e di ottimizzare lo smaltimento del percolato;
- eseguire tutti gli eventuali ulteriori adempimenti derivanti dalle prescrizioni impartite nel Progetto Esecutivo;
- riconsegnare delle opere al Concedente ai sensi dell’art. 9.6., al termine del periodo di Concessione, nelle condizioni di fatto esistenti alla fine dei lavori, salvo il naturale deperimento delle parti soggette ad usura;
m) adempiere ogni obbligo diverso ed ulteriore, come risultante dal piano di gestione e dalla complessiva offerta presentata dal Concessionario in sede di gara;
n) corrispondere al Concedente il canone (royalty) e la tariffa per scarichi industriali di cui all’art. 21;
o) mantenere in esercizio l’impianto per garantire la continuità del servizio di trattamento del percolato, ancorché in presenza di guasti, anomalie, manutenzione degli organi o apparati elettromeccanici;
p) garantire al Concedente l’accessibilità a luoghi, locali, ambienti ed impianti previo preavviso di 2 (due) ore;
q) in caso di situazioni di emergenza per fermo impianto, a garantire al Concedente un servizio sostitutivo di smaltimento del percolato proveniente dalla discarica di S.Orsola, presso altri impianti del Concessionario o di terzi disponibili al ritiro del percolato fino al quantitativo di 10.000 ton., alle stesse condizioni del costo di conferimento di cui all’art. 27.3; qualora il Concessionario non provveda al servizio sostitutivo di smaltimento, verrà applicata la penale di cui all’art. 38.8;
r) garantire al Concedente lo smaltimento dell’intera produzione di percolato proveniente dalla discarica di S. Orsola tenendo conto della variabilità dei quantitativi annuali causata dalle diverse condizioni intrinseche (Picchi di produzione del percolato, vita residua della discarica, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della discarica, ecc. ecc.) ed estrinseche (condizioni meteorologiche, variabilità del conferimenti dei rifiuti, ecc. ecc.) della discarica;
s) organizzare ed effettuare a propria cura e spese, il trasporto del percolato dalla discarica di S.Orsola all’impianto di trattamento sito in loc. Camposalese.
11.2. Nel caso di miglioramento dell’impianto attraverso la costruzione di nuove parti o di rifacimento parziale o totale delle strutture a seguito di cause non imputabili al Concessionario, l’esecuzione di detti lavori potrà, su eventuale indicazione del Concedente, essere effettuata dal Concessionario a cura e spese di quest’ultimo.
ART. 12 - IMPEGNI E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
12.1. Il Concedente, qualora ricorrano i necessari presupposti, si obbliga a porre in atto tutte le misure e a rilasciare tutti i provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, nulla-osta, permessi, licenze ecc. di sua
competenza, richiesti dal Concessionario, nel più breve tempo possibile.
12.2. Il Concedente fornirà al Concessionario tutte le informazioni ed indicazioni tecniche di cui disponga per una migliore esecuzione dei lavori di cui al Contratto ed una più efficace ed economica gestione del medesimo.
12.3. A corrispondere al Concessionario i corrispettivi di cui all’art. 27 fino al termine della concessione.
12.4. Il Concedente s’impegna a conferire presso l’impianto oggetto del presente appalto l’intera produzione di percolato proveniente dalla discarica di S. Orsola, intendendo con ciò che il percolato non sarà destinato ad altri depuratori, mentre il trasporto sarà organizzato e cura e spese del Concessionario come previsto all’articolo 11.1, lettera s); sarà oggetto di verifica annuale con il Responsabile del Procedimento la quantificazione dei flussi previsti per l’annualità successiva, pur con l’assenza di qualsivoglia garanzia per il Concessionario nel caso di mancato rispetto delle quantificazioni previste per cause legate alle condizioni intrinseche (Picchi di produzione del percolato, vita residua della discarica, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della discarica, ecc. ecc.) ed estrinseche (condizioni meteorologiche, variabilità del conferimenti dei rifiuti, ecc. ecc.) della discarica non prevedibili dal Concedente.
ART. 13 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE
13.1. Il programma contenente i tempi per l’esecuzione dei lavori, sono individuati nel cronoprogramma di cui all’art. 2 del presente Contratto redatto in coerenza all’offerta temporale presentata.
13.2. I seguenti eventi saranno oggetto di una verbalizzazione scritta, firmata in contraddittorio, fra il Concedente - nella persona del Responsabile del Procedimento - e il Concessionario:
a) consegna delle aree da parte del Concedente;
b) consegna ed inizio lavori;
c) sospensione e ripresa dei lavori;
d) autorizzazione delle varianti di cui all’art. 16 e delle eventuali proroghe del termine per l’ultimazione dei lavori;
e) ultimazione dei lavori;
f) collaudo delle opere;
g) entrata in esercizio dell’impianto;
h) sospensione e ripresa delle attività di gestione;
i) riconsegna delle opere al termine della Concessione.
13.3. Il Concessionario si obbliga al rispetto dei termini indicati in sede di offerta per l’ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto previsto in giorni …… (diconsi …………) naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori.
13.4. Salva la norma di cui all’art. 5.4, in caso di ritardi verranno automaticamente e senza necessità di avviso, applicate le penali di cui all’art. 38 del presente Contratto.
13.5. Se il termine di entrata in esercizio dell’impianto non sarà rispettato per fatti riconducibili a colpa
e/o a responsabilità del Concedente, il Concessionario avrà diritto ad un termine suppletivo per l’esecuzione dei lavori, ferma l’applicazione eventuale delle norme in materia di risoluzione del Contratto, laddove ne sussistano i presupposti.
13.6. In ipotesi di accertata responsabilità del Concedente, non potrà essere comminata alcuna penale in capo al Concessionario.
13.7. Eventuali integrazioni dei lavori richieste dal Concedente potranno comportare la Concessione di un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori stessi, da convenirsi tra le parti, ovvero da determinarsi in base all’entità dei lavori extracontrattuali e proporzionalmente al termine stabilito per l’esecuzione dei lavori originariamente previsti nel Progetto Esecutivo, fermo restando l’equilibrio del piano economico finanziario.
13.8. Dal computo dei giorni utili saranno comunque espunti i giorni inerenti proroghe e/o sospensioni d’attività regolarmente concordate tra le Parti ed i giorni di sospensione dell’attività del Concessionario per necessità del Concedente di verifiche e/o decisioni in merito ad eventuali opere in variante ed infine i giorni derivanti da altri impedimenti derivanti da cause di forza maggiore.
ART. 14 - ESECUZIONE DELLE OPERE
14.1. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant’altro necessario per la realizzazione dell’opera e l’erogazione dei servizi.
14.2. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, secondo le più attuali tecnologie sulla base degli elaborati tecnici di progetto e dovranno venir eseguiti da imprese qualificate ai sensi di legge.
14.3. Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente del corretto adempimento di tutte le prestazioni che formano oggetto del presente Contratto, anche se eseguite da propri ausiliari o da imprese ad esso collegate oppure da terzi.
14.4. Il Concessionario inoltre è vincolato alla stretta osservanza delle vigenti norme di carattere generale ed alle prescrizioni di natura tecnica apposte dagli Enti di controllo con particolare riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in materia igienico-sanitaria.
14.5. Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati a persone o cose relativamente alla realizzazione delle opere oggetto del presente Contratto e alla gestione dell’impianto, sollevando fin d’ora il Concedente da ogni responsabilità.
14.6. Il Concedente resta del tutto estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed i suoi appaltatori, fornitori, subappaltatori ed in genere dei terzi, della cui attività risponde unicamente il Concessionario, senza che si possa mai da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del Concedente medesimo.
14.7. Il Concessionario provvederà con la propria organizzazione di impresa, all’esecuzione diretta delle lavorazioni per le quali è in possesso della relativa qualificazione di cui all’art. 40 del D.Lgs. 163/2006.
14.8. Il Concessionario, ai sensi dell’art. 149 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, è tenuto ad appaltare a terzi i lavori oggetto della concessione che non intende eseguire direttamente con la propria organizzazione di impresa o tramite imprese ad esso collegate, in funzione di quanto da egli dichiarato all’atto della partecipazione alla gara, avendo espressamente dichiarato di appaltare a terzi una percentuale pari al ………% (diconsi …………… percento) del valore globale dei lavori oggetto della concessione; l’appalto dovrà rispettare le vigenti norme sull’affidamento dei contratti pubblici di lavori; le imprese affidatarie dovranno possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e i requisiti speciali di cui all’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 di qualificazione, prescritti per l’esecuzione dei lavori; il Concessionario si impegna a vigilare sul corretto adempimento delle obbligazioni assunte da terzi appaltatori ed eventuali loro subappaltatori/sub-contraenti e, in generale, sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi affidati a terzi.
14.9. Sul corretto svolgimento delle procedure di affidamento di lavori a terzi, è previsto il controllo da parte del Concedente che dovrà essere tempestivamente informato, da parte del Concedente, dell’avvio delle procedure di appalto di lavori a terzi; la mancata o parziale applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 da parte del Concessionario, costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali.
14.10. Nel caso di lavori che il Concessionario non eseguirà direttamente con la propria organizzazione di impresa, gli esecutori dei lavori oggetto della concessione, a qualsiasi titolo intervengano, dovranno possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e i requisiti speciali di cui all’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 di qualificazione, prescritti per l’esecuzione dei lavori.
14.11. I lavori impiantistici di cui al D.M. Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008 (ex Legge n. 46/1990), devono essere eseguiti da imprese in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. n. 37/2008 per le opere per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti del citato D.M. per la tipologia degli impianti da realizzare.
14.12. Dell’avanzamento dei lavori, il Direttore dei Lavori nominato dal Concedente, redigerà gli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) con le modalità prescritte dal D.P.R. 207/2010 e li sottoporrà al Concedente per la supervisione degli stessi, completi del DURC di tutte le imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dei lavori, fino alla redazione del conto finale dei lavori.
14.13. La fase esecutiva dovrà sottostare a tutte le norme previste per il Concessionario dal citato D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 163/2006.
14.14. L’ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale del Direttore dei Lavori e successivamente si dovrà provvedere all’esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo e statico.
ART. 15 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
15.1. I lavori si svolgeranno sotto la Direzione Lavori di un idoneo professionista già individuato dal Concedente. Spetta al Concedente sostenere gli oneri della Direzione Lavori.
15.2. Il Concessionario assume la responsabilità e l’onere della nomina e dell’adempimento delle
funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il Coordinatore della Sicurezza dovrà possedere i requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
15.3. Il Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008, sarà svolto da idoneo professionista già individuato dal Concedente. Spetta al Concedente sostenere gli oneri del Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione.
15.4. Il Concedente eserciterà a propria cura tramite il Responsabile del Procedimento, la funzione di alta vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori. E’ facoltà del Concedente affiancare il Responsabile del Procedimento con uno specifico organo di alta vigilanza che eserciti la funzione di vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori, con onere a carico del Concedente.
15.5. Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile:
a) della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei lavori;
b) dell’osservanza delle buone regole dell’arte;
c) della qualità dei materiali impiegati.
ART. 16 - VARIANTI IN XXXXX X'XXXXX
00.0. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 132 del D.Lgs. n.163/2006, le varianti in corso d’opera, non sostanziali, potranno essere richieste al Concessionario da parte del Concedente. Non sono ammesse varianti sostanziali.
16.2. La valutazione del prezzo di ciascuna variante in corso d’opera sarà effettuata in base al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e ai tariffari forniti dal Concessionario unitamente al Progetto Esecutivo; il riequilibrio del PEF dovrà essere regolato da apposito atto aggiuntivo che operi attraverso la determinazione di nuove condizioni di equilibrio del piano economico-finanziario, anche mediante la proroga del termine di scadenza della Concessione.
16.3. Le varianti in corso d’opera non sostanziali, richieste dal Concessionario, potranno essere autorizzate dal Concedente senza oneri a carico di quest'ultimo, fermo restando l'equilibrio del piano economico finanziario di cui all’art. 10 del Contratto.
16.4. Qualora l'introduzione di una o più varianti determini un prolungamento dei tempi di esecuzione, tutti i termini convenzionali verranno automaticamente adeguati in ragione del prolungamento indotto dalle varianti.
16.5. Tale prolungamento non potrà comunque comportare un incremento dei tempi di esecuzione eccedente il quinto dei tempi convenuti per l'esecuzione dei lavori.
16.6. Quanto precede non troverà applicazione nel caso di varianti determinate da errori od omissioni nella esecuzione dei lavori, dovendo le stesse essere senz'altro eseguite e restando ogni connesso onere ad esclusivo carico del Concessionario.
16.7. Resta inteso tra le Parti che anche nei predetti casi, la mancata entrata in esercizio dell'impianto
entro il termine stabilito resterà a carico esclusivo del Concessionario, che dovrà comunque corrispondere al Concedente, per un tempo pari alla durata della concessione, un importo corrispondente all'applicazione dell’aggio percentuale (royalty) offerto in gara, ai ricavi annui attesi dall'impianto come risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dal Concessionario e allegato sub C) al presente Contratto, fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni.
16.8. Oltre alle varianti sopra descritte, al Concessionario possono essere affidati in via diretta senza l’osservanza delle procedure previste dal D.Lgs n. 163/2006, i lavori complementari non figuranti nella originaria documentazione di progettazione né nel presente contratto, divenuti necessari in seguito a circostanza imprevista, nei casi e modi stabiliti dall'art. 147 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 17 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
17.1. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, ultimo periodo, del DPR 207/2010, al presente contratto è allegato sub G) l’elaborato del Progetto Preliminare contenente le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza, contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza e quantificata in complessivi euro 47.336,81 di cui euro 30.158,22 per oneri ordinari per l’attuazione dei piani di sicurezza ed euro 17.178,59 per costi aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza.
17.2. Il Concessionario è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, redatto in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione nelle modalità di seguito indicate.
17.3. Ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, il presente contratto dovrà essere integrato con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo e comunque prima dell’inizio dei lavori.
17.4. Il Concessionario può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
17.5. Il Concessionario ha diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per il Concessionario.
17.6. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte del Concessionario, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la Sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
17.7. Nei casi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti degli importi in precedenza indicati al comma 1 della medesima disposizione, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
ART. 18 - PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA
18.1. Il Concessionario, prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
18.2. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx, redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D. Lgs. 81/2008 e dell’allegato XV del citato D.Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
18.3. Ai sensi dell’articolo 131 del D.Lgs. 163/2006, il Concessionario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal Concessionario. Il Direttore Tecnico di cantiere individuato dal Concessionario, è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
18.4. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 17 del presente Contratto.
18.5. Ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, il presente contratto dovrà essere integrato con il Piano Operativo di Sicurezza prima dell’inizio dei lavori.
18.6. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del citato decreto n. 81/2008 .
ART. 19 - COLLAUDO
19.1. Le opere realizzate in concessione saranno soggette a collaudo in corso d’opera ai sensi di quanto disposto dall’art. 141, comma 7, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’opera sarà soggetta altresì al collaudo tecnico-amministrativo e statico.
19.2. L’incarico del collaudo sarà affidato dall’ATI 3 Umbria ad uno o più tecnici in possesso di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e alla categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo, fermo restando che le procedure di collaudo saranno espletate nella piena e rigorosa osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia.
19.3. La fine dei lavori dovrà risultare da apposita certificazione di ultimazione dei lavori.
19.4. Il collaudo avverrà ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 215 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e dovrà essere effettuato entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di fine lavori certificata come sopra stabilito.
19.5. Il pagamento degli oneri e dei costi per l’esecuzione dei collaudi, sarà ad esclusivo carico del Concessionario come indicato all’art. 11.1, lettera e).
19.6. Il Concessionario è obbligato a collaborare con il Responsabile del Procedimento e con il Collaudatore in corso d’opera mettendo a disposizione, a propria cura e spese, le risorse umane e strumentali necessarie alla corretta esecuzione delle visite e delle operazioni di collaudo sia in corso d’opera che finali.
19.7. Qualora il Concessionario abbia necessità di utilizzare l’impianto oggetto della presente concessione prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata dello stesso subordinatamente alla sottoscrizione di apposito verbale da parte del Collaudatore, del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento, alle condizioni previste dall’art. 230 del D.P.R. 207/2010.
ART. 20 – MODALITA’ DI GESTIONE
20.1. La gestione dell’impianto sarà svolta direttamente dal Concessionario mediante la propria organizzazione di impresa, oppure, nel caso venga costituita una Società di Progetto di cui all’art. 156 del D.Lgs. 163/2006, mediante l’affidamento diretto i propri soci ai sensi dell’art. 149, comma 3 del D.Lgs. 156/2006, sempreché essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
20.2. Entro 10 (dieci) giorni anteriori alla entrata in esercizio dell’impianto, il Concedente avrà la facoltà di nominare il Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la fase di gestione in conformità a quanto di seguito riportato. In assenza della nomina, le funzioni di vigilanza saranno svolte dal Responsabile del Procedimento.
20.3. La gestione dell’impianto, che avrà inizio con l’entrata in esercizio dell’impianto e si concluderà nel termine della Concessione come infra pattuito, dovrà innanzitutto garantire il trattamento del percolato secondo quanto risultante dall’offerta presentata dal Concessionario.
20.4. La gestione del servizio comprende l’intero processo di trattamento e di tutte le attività ad esso connesse. A tal fine, in forza del presente contratto, il Concessionario si obbliga:
- ad osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nel presente contratto, nonché i vigenti Regolamenti;
- alla conduzione delle strutture e dell’impianto;
- alla custodia e guardiania dell’impianto e delle altre opere accessorie realizzate affinché l’impianto funzioni regolarmente ed ininterrottamente, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate;
- all’attivazione delle pratiche necessarie per l’ottenimento degli eventuali benefici di legge;
- alla riscossione della tariffa di trattamento/smaltimento del percolato.
20.5. Il Concessionario è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto negli atti di gara, con particolare riferimento alle modalità di gestione presentate in sede di offerta, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.
20.6. L’attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessivamente inteso di pubblico interesse, che non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate cause di forza maggiore.
20.7. In caso di arbitrario ed immotivato abbandono o sospensione del servizio, il Concedente potrà sostituirsi al Concessionario, direttamente o a mezzo di propri incaricati, con relativi costi a carico del Concessionario medesimo, in alcune o in tutte le attività di cui sopra, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all’articolo 38 e la facoltà di disporre la decadenza e la risoluzione del rapporto di Concessione ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del presente Contratto .
20.8. Il Concessionario, inoltre, si obbliga ad impiegare il personale dotato delle qualifiche previste per legge.
20.9. In caso di inosservanza da parte del Concessionario di quanto previsto dal presente articolo, il Concedente notificherà per iscritto al Concessionario le contestazioni relative all'inadempimento e le conseguenti prescrizioni per l'adempimento richiesto, assegnando un termine congruo, comunque non inferiore a giorni 5 (cinque) per le eventuali controdeduzioni.
20.10. Soltanto nel caso in cui il Concessionario non abbia provveduto, il Concedente potrà applicare le penali di cui all’articolo 38, fatta comunque salva la possibilità di disporre la decadenza del Concessionario e la risoluzione del rapporto di Concessione ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del presente Contratto.
ART. 21 - CANONI/CORRISPETTIVI A FAVORE DEL CONCEDENTE
21.1. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Concedente i seguenti importi:
a) l’aggio percentuale offerto in sede di gara, espresso in un unico valore percentuale, per il calcolo della canone annuo (royalty) pari al ………% ( percento). La royalty annua dovuta a favore
del Concedente si ottiene moltiplicando il fatturato complessivo annuo per il valore dell’aggio percentuale offerto. Nello specifico, per fatturato complessivo annuo del Concessionario si intende quello derivante dal trattamento di rifiuti liquidi conferiti da terzi. L’aggio percentuale è fisso e indipendente dalla quantità di percolato conferito. La royalty verrà corrisposta annualmente con le seguenti modalità: entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio;
b) la tariffa per gli scarichi industriali in fognatura verso l’impianto di depurazione di Camposalese, determinata nel rispetto del metodo tariffario approvato da ATI3 Umbria ed in vigore al momento del conferimento. L’importo della stessa verrà corrisposto con cadenza semestrale.
ART. 22 - ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE
22.1. Impregiudicati i diritti di collaudo finale, durante la fase di esecuzione dei lavori, il Concedente si riserva di effettuare, per il tramite del Responsabile del Procedimento, operazioni di controllo od ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato e nel presente Contratto.
22.2. Inoltre, il Concedente sarà pienamente legittimato a svolgere attività di verifica e controllo dell’operato anche nella fase di gestione dell’impianto affidata al Concessionario, al fine di verificare la regolarità e conformità della stessa con i contenuti del presente Contratto e con le prescrizioni contenute nel Progetto Esecutivo approvato, secondo le modalità suindicate.
22.3. Il Concessionario dovrà pertanto consentire alle persone designate dal Concedente di accedere all’impianto ed effettuare controlli tecnici ed amministrativi in qualsiasi momento e dovrà esibire tutti gli atti e i documenti che gli verranno richiesti.
22.4. Il Concedente eserciterà il controllo circa il rispetto da parte del Concessionario, degli articoli 149 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, nel caso il Concessionario proceda all’affidamento a terzi dei lavori oggetto della Concessione.
22.5. Il Concedente eserciterà il controllo circa il rispetto da parte del Concessionario, nel caso di affidamento diretto dei lavori alle imprese ad esso collegate oppure di affidamento diretto di lavori e/o servizi ai soci della Società di Progetto di cui all’art. 156 del D.Lgs. 163/2006, di aver affidato le prestazioni a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
ART. 23 - GARANZIA PROVVISORIA
23.1. La garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 prestata dal Concessionario al momento dell’offerta, è automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del presente Contratto.
ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA
24.1. La garanzia fideiussoria prestata dal Concessionario a garanzia dell’adempimento dei lavori per la costruzione dell’impianto, ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, allegata al presente
Contratto sub B), è pari al 10% (dieci percento) dell’importo dei lavori ed è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta percento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
24.2. La garanzia per l’ammontare residuo, pari al 20% (venti percento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
24.3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
24.4. Il Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Concedente, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario a proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
24.5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale secondo le suindicate modalità, qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Concedente.
24.6. Il Concessionario, prima dell’inizio della gestione dell’intero sistema dovrà presentare polizza fidejussoria annua per l’importo pari a € 664.087,25 (Costi annuali di gestione) a favore del Concedente, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in convenzione con riguardo alla fase di gestione, avente decorrenza dall’inizio della gestione e per tutta la durata della concessione e con l’impegno irrevocabile alla proroga di anno in anno fino alla scadenza del tempo della gestione indicato nell’offerta di gara. Tale polizza deve essere prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia la beneficio della preventiva escussione del concessionario e ai benefici di cui all’art. 1957 C.C., nonché l’espresso impegno al pagamento della garanzia, a prima richiesta e con rinuncia a far valere le eccezioni nei confronti del Concedente, entro 15 giorni dalla richiesta di quest’ultimo. Il mancato rinnovo di detta garanzia ad ininterrotta copertura dei rischi per tutta la durata sopra indicata, comporterà l’automatica ed immediata decadenza della convenzione e della concessione, con tutti i conseguenti danni a carico del Concessionario.
24.7. La cauzione di cui al comma precedente è svincolata al termine della concessione.
ART. 25 - GARANZIE PER L’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE
25.1. Il Concessionario risponde comunque in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose causati da lavori in corso e/o in fase di installazione dell'impianto. Il Concedente resta del tutto estraneo ai rapporti fra il Concessionari o ed i terzi.
25.2. Si da atto che ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, il Concessionario ha presentato una dichiarazione di impegno alla costituzione della polizza
“Contractors All Risk” (C.A.R.) e allegata sub B) al presente Xxxxxxxxx, che dovrà essere presentata al Concedente e al Direttore dei Lavori almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La polizza dovrà essere redatta in conformità al modello approvato con D.M. n. 123/2004. La somma assicurata a copertura dei rischi nella fase esecutiva dovrà essere:
- per la Partita 1 (opere) pari all’importo complessivo dei lavori al netto delle partire 2 e 3;
- per la Partita 2 (opere preesistenti) almeno pari a euro 200.000;
- per la Partita 3 (demolizione e sgombero) almeno pari a euro 50.000;
- il massimale sulla responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari a € 1.500.000.
25.3. Si da atto altresì che ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 269 del D.P.R. n. 207/2010, il progettista indicato dal Concessionario ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” contenente l’impegno a rilasciare la Polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori di realizzazione dell’impianto in oggetto che dovrà stipulare il progettista incaricato.
25.4. La polizza di cui al comma precedente, dovrà essere redatta in conformità al modello approvato con D.M. n. 123/2004 e dovrà essere presentata al Concedente all’atto dell’approvazione del Progetto Esecutivo.
ART. 26 – POLIZZE ASSICURATIVE PER L’ATTIVITA’ DI GESTIONE
26.1. Il Concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose causate dall’attività di gestione dell’impianto o da lavori in corso durante la fase di gestione. Il concedente rimane del tutto estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed i terzi.
26.2. Ferma restando la qualifica di terzo del Concedente, prima dell’avvio della gestione dell’impianto il Concessionario è tenuto a stipulare, a proprie spese, una polizza assicurativa:
- per la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) ed operai, che copra i rischi inerenti tutte le attività previste nel periodo di gestione dell’impianto, per una somma assicurata (massimale unico per sinistro) non inferiore ad euro 500.000;
- per la responsabilità civile da inquinamento accidentale per un importo fino a € 1.000.000.
La suddetta garanzia decorre dalla data di avvio della gestione e dovrà essere mantenuta in corso di validità, a cura e spese del Concessionario, sino alla riconsegna delle opere al Concedente, e dovrà prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, nonché in caso di dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.
26.3. Il Concessionario dovrà altresì sottoscrivere a proprie spese, prima dell’avvio della gestione e mantenere in corso di validità per tutta la durata della Concessione, una polizza assicurativa nella forma all-risks per il fabbricato e per l’impianto, con un massimale pari all’importo delle opere così come risultanti dal quadro economico del progetto definitivo presentato in sede di gara.
ART. 27 – MODALITA’ DI REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO
27.1. La presente Concessione non prevede il pagamento di alcun prezzo a favore del Concessionario fatto salvo quanto stabilito ai commi successivi.
27.2. Il Concessionario sfrutterà la gestione dell’impianto per incassare gli introiti derivanti dal trattamento del percolato conferito da terzi, applicando le tariffe di trattamento/smaltimento indicate nel piano economico-finanziario redatto dal Concessionario.
27.3. Per il percolato proveniente dalla discarica di S.Orsola conferito dal Concedente, questo sarà tenuto a corrispondere al Concessionario la tariffa di smaltimento del percolato da discarica CER190703 offerta in sede di gara dal Concessionario, pari a euro ……………/mc ( )
più IVA, determinata dal ribasso percentuale del ………% sul prezzo di €/mc 21,51 al netto di IVA previsto nel P.E.F. di massima; le Parti danno atto che l’unità €/mc è equiparata a €/tonnellata. La suddetta tariffa sarà rivalutata annualmente a partire dall’anno successivo al primo, in ragione del 100% dell’aggiornamento dell’indice ISTAT - FOI - dei prezzi al consumo. Il corrispettivo dovrà essere pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura fine mese (D.F.F.M.). In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali.
Tale tariffa per lo smaltimento sarà garantita dal Concessionario anche nel caso di eventuali conferimenti di percolato proveniente da altre discariche di competenza del Concedente.
27.4. Per i rifiuti liquidi provenienti dalle manutenzioni fognature, fosse settiche/biologiche e depuratori ATI3 conferiti dal Concedente, questo sarà tenuto a corrispondere al Concessionario la tariffa di smaltimento offerta in sede di gara dal Concessionario, pari a euro /tonnellata
(……………………………………) più IVA; il suddetto importo sarà rivalutato annualmente a partire dall'anno successivo al primo, in ragione del 100% dell'aggiornamento dell'indice ISTAT - FOI - dei prezzi al consumo. Il corrispettivo dovrà essere pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura fine mese (D.F.F.M.). In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali.
27.5. Per i rifiuti liquidi provenienti dagli impianti rifiuti e igiene urbana del territorio ATI3 conferiti dal Concedente, questo sarà tenuto a corrispondere al Concessionario la tariffa di smaltimento offerta in sede di gara dal Concessionario, pari a euro ...………/tonnellata (……………………………………) più IVA; il suddetto importo sarà rivalutato annualmente a partire dall'anno successivo al primo, in ragione del 100% dell'aggiornamento dell’indice ISTAT - FOI - dei prezzi al consumo. Il corrispettivo dovrà essere pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura fine mese (D.F.F.M.). In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali.
ART. 28 - SUBAPPALTO
28.1. E’ vietata la cessione del Contratto.
28.2. Il subappalto è regolato dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010 e loro ss.mm.ii.; circa i servizi di progettazione, vige il divieto di subappalto fatta eccezione per le attività indicate all’art. 91, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.
28.3. La gestione degli impianti dovrà essere effettuata esclusivamente dal Concessionario con personale regolarmente retribuito e regolarizzato ai fini previdenziali, fatta salva le facoltà di costituire la Società di Progetto di cui all’art. 156 del D.Lgs. 163/2006 e di affidare la gestione ai propri soci come previsto dall’art. 20.1 del presente contratto.
28.4. Qualora, in seguito a eventuali controlli da parte del Concedente, il Concessionario non risultasse in regola con quanto precedentemente esposto, la presente Concessione si intende automaticamente risolta senza necessità di procedere in xxx xxxxxxxxxxx.
00.0. Non costituisce subappalto l’esecuzione da parte di imprese collegate al Concessionario o da parte dei soci della Società di Progetto, fermo restando che gli affidatari debbano essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari per l’esecuzione delle prestazioni ad essi affidate. E’ invece oggetto di subappalto ed il Concessionario sarà tenuto a presentare l’istanza al Concedente per la relativa autorizzazione in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, l’affidamento a terze imprese di parte dei lavori affidati direttamente dal Concessionario alle proprie imprese collegate o l’affidamento a terze imprese di parte dei lavori e/o di parte del servizio di gestione dell’impianto affidati ai soci della Società di Progetto.
28.6. Qualora il Concessionario intenda subappaltare, dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione al Concedente nel rispetto dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006; i lavori ed i servizi che il Concessionario ha indicato a tale scopo, in sede di offerta, di voler subappaltare sono:
...................................
28.7. E’ fatto obbligo al Concessionario di trasmettere al Concedente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Lo stesso obbligo è previsto in caso di subcontratti di forniture con posa in opera.
28.8. Ai sensi dell’art. 118, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, il Concessionario, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del presente appalto, è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, la comunicazione del nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ai sub-contraenti e una copia conforme all’originale del sub-contratto nel quale devono essere presenti le norme della tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
28.9. I subappaltatori ove ammessi e gli eventuali sub-contraenti, sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
28.10. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, il Concessionario solleva il Concedente da qualsiasi responsabilità sia civile che penale che potesse derivare dall’esecuzione delle opere oggetto della Concessione.
(solo se il Concessionario ha utilizzato l’avvalimento, aggiungere il seguente comma):
28.11. L’impresa ausiliaria …………… può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati ed in tal caso il Concessionario dovrà presentare l’istanza di subappalto conformemente all’art.
118 del D.Lgs. n. 163/2006.
ART. 29 - CONDIZIONI RISOLUTIVE
29.1. Fermo quanto previsto all’articolo 28.4, il presente Contratto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive, poste nell’esclusivo interesse del Concedente:
a) il Concessionario sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti o reati nei riguardi del Concedente, di appaltatori, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 163/2006;
b) comprovata violazione delle disposizioni in materia di qualificazione, requisiti morali, professionali ed antimafia dei soggetti che a qualunque titolo eseguono i lavori ovvero inidoneità, anche legale, di eseguire i lavori;
c) sentenza di condanna passata in giudicato per un reato che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
f) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. 81/2008;
g) ammissione del Concessionario a procedure di liquidazione coatta, di concordato preventivo fatto salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 000-xxx xxx X.X. 16/03/1942 n. 267, nonché di fallimento del Concessionario. Resta inteso che il fallimento del Concessionario non scioglie i contratti di assicurazione contro i danni conclusi dal predetto a garanzia dell'esecuzione e gestione dell'impianto.
29.2. In caso di avveramento di una delle condizioni risolutive testé elencate, la caducazione del Contratto non avrà effetto riguardo ai canoni già versati e alle opere già realizzate, salva in ogni caso l'applicazione dei limiti stabiliti all’articolo 41 e delle conseguenze stabilite dall’art. 41.5.
29.3. Nel caso il Concessionario sia un raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione tra le imprese aderente al contratto di rete, consorzio ordinario o stabile di concorrenti o GEIE, e in caso ricorra una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, o di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, o ancora quelle di divieto di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 159/2011, a carico di un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di caducazione di cui al presente articolo non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni da parte del Prefetto.
ART. 30 - ADEMPIMENTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA DELL’OPERA
30.1. Al termine della durata del periodo di Concessione, il Concessionario dovrà consegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo dell’Impianto. Di ciò sarà redatto verbale in contraddittorio tra le Parti.
30.2. La presa di possesso da parte del Concedente avviene entro il termine perentorio fissato dal Responsabile del Procedimento, in presenza del Concessionario, o in sua assenza, di due testimoni indicati dal Concedente.
30.3. Qualora il Concedente non si trovi nella condizione di prendere in consegna l'impianto alla scadenza del Contratto di concessione, il Concessionario non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione dell'opera per un tempo pari a 90 (novanta) giorni dalla scadenza del presente Contratto.
30.4. Nulla sarà dovuto al Concessionario per l’eventuale valore non ammortizzato degli impianti.
30.5. Una volta terminata la gestione dell'impianto, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto o facoltà sull'impianto realizzato o sull'attività ad esso connessa.
ART. 31 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA
31.1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. n. 207/2010, quelli di cui al presente Contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico del Concessionario gli oneri e gli obblighi che seguono :
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al Progetto Esecutivo e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Contratto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso il Concessionario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Concessionario;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne il Concedente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni del Concessionario a termini di Contratto;
d) l’esecuzione presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dai progetti esecutivi;
f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; il Concessionario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto del Concessionario stesso, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
i) l’esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dai progetti esecutivi o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore dei Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relative alla posa in opera;
j) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
k) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
l) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
m) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo minimo di materiale da utilizzare per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dai progetti esecutivi o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
n) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori, deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico del Concessionario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto del presente articolo;
o) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico del Concessionario, restandone sollevati il Concedente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
p) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli degli appaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compresa la pulizia delle caditoie stradali;
q) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore dei Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
r) provvedere agli adempimenti della Legge n. 1086 del 05/11/1971 (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
s) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto della Concessione, salvo esplicita autorizzazione scritta del Concedente;
t) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 01/03/1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
u) il completo sgombero del cantiere entro 15 (quindici) giorni dal positivo collaudo delle opere;
v) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
31.2. Il Concessionario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Concedente (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
31.3. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dal Concessionari o ai prezzi di Contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dal Concessionario in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in
assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207 del 2010.
ART. 32 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
32.1. Il Concessionario è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, seppur invitato, non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
c) nel caso di lavori appaltati a terzi, compresi i subappalti, a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Contratto e ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati “in economia” nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;
e) ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o informatico;
f) a rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori;
g) prima dell’ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, il Concessionario deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;
h) a produrre alla Direzione dei lavori, un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei Lavori;
i) a comunicare tempestivamente al Concedente l’avvio delle procedure di cui agli articoli 149 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento a terzi dei lavori, qualora non li esegua direttamente con la proprio organizzazione di impresa;
l) a comunicare tempestivamente al Concedente l’affidamento diretto dei lavori alle imprese collegate al Concessionario, come individuate all’art. 149 del D.Lgs. 163/2006, qualora non li esegua direttamente con la proprio organizzazione di impresa;
m) a comunicare tempestivamente al Concedente l’affidamento diretto dei lavori e/o dei servizi di gestione dell’impianto ai soci della Società di Progetto di cui all’art. 156 del D.Lgs. 163/2006 qualora sia stata costituita.
ART. 33 – PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
33.1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà del Concedente.
33.2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000, i materiali
provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti al Concessionario; per detta cessione non è previsto il pagamento di alcun prezzo in quanto il Concedente si intende remunerato con i corrispettivi di cui all’art. 21.
33.3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000 nonché ogni altra normativa vigente al momento del rinvenimento.
ART. 34 - GESTIONE DEI RIFIUTI - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI
34.1. Gli oneri e la responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico del Concessionario.
34.2. Per quanto riguarda il materiale proveniente dagli scavi non classificato come rifiuto, il Concessionario deve attenersi a quanto prescritto dall’art. 41bis della Legge n. 98/2013 e ss.mm.ii. In particolare il Concessionario viene ad individuarsi come produttore e conseguentemente dovrà produrre attestazioni e comunicazioni previste dal medesimo articolo.
34.3. Il Concessionario dovrà avvertire tempestivamente la Direzione dei Lavori qualora nel corso dei lavori le caratteristiche del materiale scavato non corrispondano a quello indicato nella Relazione di compatibilità del materiale proveniente dall’attività di scavo facente parte del progetto.
34.4. Sono infine a carico e cura del Concessionario gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
ART. 35 - CUSTODIA DEL CANTIERE
35.1. E' a carico e a cura del Concessionario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Concedente, e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Concedente.
ART. 36 - CARTELLO DI CANTIERE
36.1. Il Concessionario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
ART. 37 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO E RAPPORTI CON I TERZI
37.1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle clausole contrattuali e della corretta esecuzione degli obblighi tutti nascenti dalla Concessione.
37.2. Il Concessionario si assume la responsabilità civile, penale ed amministrativa dei danni o pregiudizi
di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, nonché a terzi, come diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque il Concessionario si avvalga per l’esecuzione della Concessione, sia durante la fase di costruzione che durante la fase di gestione.
37.3. In ogni caso, il Concedente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e della gestione dell’impianto; il Concessionario terrà il Concedente sollevato ed indenne da ogni onere relativo e connesso ad eventuali pretese di terzi.
37.4. Il Concessionario è tenuto inoltre all’osservanza delle vigenti norme generali, integrative e speciali per la prevenzione degli infortuni e per l’assicurazione del personale, obbligandosi a farle osservare anche dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici, dalle imprese delle quali comunque si avvalga, ed all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro con obbligo di predisposizione dei piani di sicurezza in sede di progettazione ed esecuzione dei lavori.
ART. 38 - PENALI
38.1. Fatte salve le più gravi sanzioni di cui ai successivi articoli del presente Contratto, al Concessionario saranno applicate le penali di seguito indicate.
38.2. Il Concessionario corrisponderà al Concedente una somma a titolo di penale dell'ammontare pari all’1‰ (diconsi uno per mille) dell’importo dei lavori:
a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti all’art. 2.4 nella consegna del progetto esecutivo; la penale verrà corrisposta sino alla data di effettiva consegna del progetto;
b) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo previsto all’art. 13 per il completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto; la penale verrà corrisposta sino alla data di effettiva ultimazione dei lavori di costruzione dell’impianto.
In entrambi i suddetti casi, è fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento del danno ulteriore.
38.3. Sono comunque fatti salvi i ritardi dovuti a comprovate cause di forza maggiore o a fatti non imputabili al Concessionario, purché notificati al Concedente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento.
38.4. In ogni caso, l'importo complessivo delle penali suindicate non potrà superare il 10% dell’importo dell’investimento come risultante dal piano economico-finanziario allegato, fatti salvi i maggiori danni che derivino al Concedente per ritardo da parte del Concessionario.
38.5. Per ritardata esecuzione degli obblighi di manutenzione come anche previsto nel piano di manutenzione allegato al Progetto Esecutivo, il Concessionario corrisponderà al Concedente una somma a titolo di penale dell’ammontare pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento del danno ulteriore.
38.6. In caso di contestazioni da parte del Concedente nella gestione dell’impianto, verrà applicata quotidianamente al Concessionario una penale pari a euro 100,00 (cento/00) sino alla cessazione della situazione contestata, fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento del danno ulteriore.
38.7. In caso di ritardata entrata in esercizio dell'impianto per causa imputabile al Concessionario, quest'ultimo dovrà comunque corrispondere al Concedente la penale di cui all’art. 5.2.
38.8. Qualora il Concessionario non provveda al servizio sostitutivo di smaltimento del percolato proveniente dalla discarica di S.Orsola previsto all’art. 11.1, il Concessionario corrisponderà al Concedente una somma a titolo di penale giornaliera pari a euro 3.000,00 (euro tremila/00) sino alla cessazione della situazione contestata, fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento del danno ulteriore.
38.9. Resta inteso che le penali sopra elencate saranno riscosse dal Concedente mediante versamento, da parte del Concessionario, entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’accertamento dell’infrazione, da trasmettere al Concessionario stesso a mezzo raccomandata A/R o PEC. In caso di mancato versamento ci si rivarrà sulla polizza agli atti.
38.10. Rimane inteso, altresì, che nel caso di contestazione dell’accertamento di infrazione comunicato al Concessionario, troverà applicazione la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 39.
ART. 39 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
39.1. Fermo quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e nelle altre disposizioni del presente Contratto (articoli 9.5., 9.7. e 13.5.), il Concedente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) abbandono dei lavori di costruzione e/o sospensione dello svolgimento della gestione per fatti oggettivamente imputabili al Concessionario;
b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo da parte del Concessionario, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
d) inadempimento del Concessionario alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
e) esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
f) violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e dell’impianto nel suo complesso;
g) violazione di disposizioni in materia di affidamento dei lavori a terzi e di subappalto;
h) mancato pagamento da parte del Concessionario dei canoni/corrispettivi nelle modalità e nei tempi stabiliti, ed agli impegni assunti in sede di gara in relazione all'esecuzione del presente Contratto o agli obblighi prescritti dalla legge, dopo formale diffida del Concedente a rimuovere l'inadempimento, fermo restando che la diffida dovrà prevedere un termine congruo, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro cui il Concessionario dovrà adeguarsi alle prescrizioni imposte;
i) mancata reintegrazione da parte del Concessionario della cauzione di cui all’art. 24 ove tale cauzione
sia stata escussa dal Concedente;
j) cessione, anche parziale, della Concessione a terzi al di fuori dei casi di legge;
k) presentazione della progettazione esecutiva oltre il termine pattuito;
l) ai sensi dell’art. 168, comma 7 del D.P.R. 207/2010, per la mancata approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Concedente perché non ritenuto meritevole di approvazione; in tal caso il Responsabile del Procedimento avvia la procedura di cui all’art. 136 del D.Lgs. 163/2006;
m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera;
n) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 sia nella fase di esecuzione dei lavori che di gestione dell’impianto, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza;
o) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’U.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2008;
p) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’art. 45 del presente Contratto;
q) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone al Concedente la risoluzione del Contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
r) nel caso in cui l’importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) dell’importo dell’investimento come risultante dal piano economico-finanziario allegato.
39.2. In ogni altro caso di grave inadempimento, il Concedente formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, di messa in mora ai sensi dell’art. 1454 c.c., nella quale il Concedente assegnerà al Concessionario un termine perentorio non inferiore a 15 giorni entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione.
39.3. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, il Concedente comunicherà per iscritto al Concessionario, tramite raccomandata A/R o PEC, la propria intenzione di risolvere il presente Contratto e troveranno applicazione le disposizioni di cui all’articolo 41.
ART. 40 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
40.1. Nei casi di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse e nei casi di risoluzione del rapporto di Concessione per inadempimento del Concedente, troverà applicazione l'art. 158 del D.Lgs.
n. 163/2006, in ragione del quale saranno corrisposti al Concessionario:
a) un importo equivalente al valore delle opere realizzate, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
b) un importo equivalente alle penali e agli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci percento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
ART. 41 - RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCESSIONARIO
41.1. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione o prosecuzione d’ufficio dei lavori, la comunicazione della decisione assunta dal Concedente è fatta al Concessionario, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
41.2. Fermo quanto previsto agli articoli 2.7 e 7.6 e 7.7, in caso di risoluzione anticipata del Contratto per atto o fatto imputabile al Concessionario, il Concessionario ha diritto, per i soli lavori eseguiti regolarmente e che non impongano interventi di modifica, ad un indennizzo equivalente al 50% (cinquanta per cento) massimo dei costi sostenuti per l'esecuzione di detti lavori. Il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo equivalente al massimo del 50% (cinquanta per cento) del valore delle predette opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, il 50% (cinquanta per cento) massimo dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario.
41.3. Dall'indennizzo di cui al comma precedente dovranno essere dedotte tutte le eventuali spese, penali, risarcimenti dovuti dal Concessionario.
41.4. Al fine di determinare le opere realizzate di cui al comma 2 del presente articolo, alla data comunicata dal Concedente, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata A/R o PEC, si fa luogo, in contraddittorio fra il Concedente e il Concessionario o suo rappresentante, oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione o prosecuzione delle opere d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi debbano essere mantenuti a disposizione del Concedente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
41.5. Nel caso di risoluzione del Contratto con esecuzione o prosecuzione delle opere d'ufficio, i rapporti economici con il Concessionario sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Concedente, nel seguente modo:
A) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006 o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta della nuova Concessione o di altro affidamento ai sensi
dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’originaria Concessione, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dal Concessionario inadempiente medesimo;
B) ponendo a carico del Concessionario inadempiente:
b.1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l’importo netto di aggiudicazione della nuova concessione per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione originariamente assegnata al Concessionario inadempiente;
b.2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara per l'affidamento della Concessione eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
b.3) l’eventuale maggiore onere per il Concedente per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal presente Contratto;
b.4) fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni, la corresponsione a favore del Concedente per un tempo pari alla durata della concessione, di un importo corrispondente all'applicazione dell’aggio percentuale (royalty) offerto in gara, ai ricavi annui attesi dall'impianto come risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dal Concessionario e allegato sub C) al presente Contratto; b.5) qualora dal cambio del Concessionario derivi per il Concedente una minore royalty, la corresponsione dell’importo corrispondente alla differenza tra l'importo atteso dalla royalty del nuovo concessionario e l'importo atteso dalla royalty offerta dal Concessionario inadempiente, rapportato ai ricavi annui attesi dall'impianto come risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dal Concessionario e allegato sub C) al presente Contratto.
ART. 42 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
42.1. Tutte le controversie derivanti dal Contratto sono risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile e nei limiti di cui all’art. 239 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Ove non sia possibile addivenire alla soluzione della vertenza mediante il ricorso alla menzionata procedura, nei casi previsti dall’art. 240, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le Parti faranno ricorso ai procedimenti volti al raggiungimento di accordo bonario, previsti dal citato art. 240. In caso di mancato accordo mediante gli strumenti sopra indicati, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione o dall’interpretazione del Contratto sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, designando sin d’ora quale Foro competente quello di Spoleto.
ART. 43 - COLLABORAZIONE
43.1. Le parti si obbligano reciprocamente, ciascuna per propria competenza, a mantenere durante tutto il rapporto inerente il presente Contratto un comportamento ispirato ai canoni di lealtà e correttezza.
43.2. In particolare, il Concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al Concedente qualsiasi circostanza o fatto che, rilevato nella progettazione o nella realizzazione dell'impianto e ulteriori opere previste dal presente Contratto ovvero nell'espletamento della gestione, possa impedire o pregiudicare il regolare adempimento dello stesso.
43.3. Il Concessionario proporrà al Concedente tutte le soluzioni tecniche, amministrative e logistiche per il superamento dei problemi che impediscono la regolare esecuzione dell'impianto e ulteriori opere previste dal presente Contratto ed il regolare adempimento della gestione.
43.4. Il Concedente si obbliga a prestare la massima collaborazione presso gli enti tecnici affinché siano rilasciate tempestivamente tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori ed all'esercizio dell'impianto, fermo restando l'obbligo di diligente e scrupolosa attività in capo al Concessionario.
43.5. All’entrata in esercizio dell’impianto, il Concessionario provvederà ad attivare, a proprie spese, un servizio di informazione rivolto all’utenza al fine di rendere disponibili le informazioni di generale utilità per facilitare i rapporti con l'utenza stessa relativamente all’attività di trattamento del percolato. Parimenti, il Concedente provvederà a dare adeguata informazione, nel proprio profilo committente, circa l’attivazione del servizio di trattamento del percolato.
ART. 44 – SOCIETA’ DI PROGETTO
44.1. Ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006, il Concessionario potrà costituire una Società di Progetto, in forma di società per azioni oppure a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale minimo sottoscritto e versato non inferiore ad € 431.657,00. Tale soggetto, ai sensi dell’articolo 156 del D.Lgs 163/2006, subentrerà nei diritti e negli obblighi della concessione senza necessità di approvazione da parte del Concedente. Il subentro non costituisce cessione di contratto.
44.2. I lavori da eseguire ed i servizi da prestare da parte della Società di Progetto, si intendo realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalla Società ai propri soci i quali, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 163/2006, non si considerano come terzi; resta fermo che i soci affidatari debbano essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari per l’esecuzione delle prestazioni ad essi affidate.
44.3. Resta stabilito che nel caso il Concessionario ricorra alla facoltà di cui al comma 1:
- alla costituzione della Società di Progetto potranno partecipare altre società la cui attività d’impresa abbia per oggetto l’esercizio di attività economiche collegate, ausiliarie e strumentali con l’oggetto della concessione, fermo restando che non potranno possedere cumulativamente, almeno sino alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere, una partecipazione superiore al 49% del capitale sociale della Società di Progetto stessa;
- il promotore dell’opera, sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera, dovrà possedere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale sociale della Società di Progetto; successivamente potrà cedere in tutto o in parte la propria partecipazione a terzi, ma a condizione che l’acquirente eserciti attività di impresa inerenti la concessione stessa. Nel caso di terzi, la cessione è soggetta a preventiva accettazione da parte dell’Amministrazione Concedente;
- la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto, sia in sede di costituzione sia successivamente, da parte di banche e di altri investitori, potrà avvenire in qualsiasi momento, purché in misura non superiore al 49% del capitale sociale;
- la Società di Progetto resterà impegnata a compiere le attività oggetto della Concessione, in conformità ai termini e alle condizioni di cui al contratto di concessione; la Società di Progetto sarà unica responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione;
- i rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente, saranno disciplinati in conformità all’art. 156, comma 3, del D.Lgs. 163/2006;
- il Concessionario sarà impegnato a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi del contratto stesso di concessione;
- il Concessionario resterà impegnato a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine concordato con il Concedente;
- la cessione delle quote della Società di Progetto potrà aver luogo in tutti i casi ammessi ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 163/2006;
- la disciplina della cessione delle quote della Società di Progetto dovrà garantire al Concedente il diritto di manifestare il proprio preliminare gradimento rispetto al socio subentrante.
ART. 45 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
45.1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Concessionario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
45.2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’X.X.XX. su richiesta del Concedente e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi
telematici delle banche e della società Poste Italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
45.3. Il Concessionario comunica al Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
45.4. Il Concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010. Il Concessionario, avendo notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Perugia.
45.5. Il Concedente, per il tramite del Responsabile del Procedimento, verifica che nei contratti sottoscritti tra il Concessionario e i subcontraenti/subappaltatori a qualsiasi titolo interessati alla Concessione sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
45.6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto .
45.7. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
ART. 46 - NORMA DI RINVIO
46.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e dal Progetto Preliminare, si rinvia all’offerta tecnica e all’offerta economica presentate dal Concessionario, poi risultato aggiudicatario, rispettivamente allegate sub D) e sub E) al presente Contratto, nonché alla normativa - sia generale che speciale - regolante la materia oggetto della presente Concessione.
46.2. La Concessione è regolata in particolare dalle leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti ed in genere dalla normativa vigente inerente e conseguente all'esecuzione e alla gestione di opere pubbliche e alla realizzazione e/o gestione di impianti che il Concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di conoscere integralmente e si impegna ad osservare.
ART. 47 – GESTIONE IN QUALITA’
47.1. Poiché il Concedente è dotato di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 e 14001, con la presente clausola il Concessionario si impegna ad applicare tale sistema e ad estenderlo al proprio personale relativamente alle attività/forniture/servizi oggetto del presente contratto.
47.2. A tal fine si precisa che il documento riportante la “Politica Aziendale per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza” (rev.08 del 01/10/2011) è allegato sub H) al presente Contratto che ne costituisce parte integrante.
47.3. Il mancato rispetto di qualsiasi requisito di legge, regolamento, contratto, capitolato, può determinare la segnalazione di Non Conformità (N.C.) che verranno trattate secondo il sistema di Gestione del Concedente ed esattamente:
- tali N.C. possono essere rilevate da Auditors interni del Concedente in sede di verifiche ispettive interne sulle modalità di svolgimento dei lavori/servizi, da Valutatori di sistemi di gestione, o comunque dal Responsabile del procedimento o da personale da esso delegato a vigilare sullo svolgimento del lavoro/servizio;
- in tal caso, le N.C. rilevate sono comunicate tempestivamente al Concessionario nonché registrate nell’Albo Fornitori aziendale;
- la registrazione della N.C. nell’Albo fornitori aziendale comporta la cancellazione dall’Albo stesso dopo tre segnalazioni di N.C. legate al mancato rispetto dei requisiti contrattuali (tempi di consegna, qualità dell’attività svolta, carente collaborazione, ecc.);
- l’Appaltatore/fornitore cancellato per tale motivo dall’Albo aziendale non può richiedere nuova iscrizione prima di tre anni dalla data di cancellazione.
47.4. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento del Concessionario rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste.
ART. 48 - STIPULA E SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
48.1. Ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante una scrittura privata con apposizione di firma digitale. Dopo l’apposizione dell’ultima firma digitale, il contratto completo di tutti i documenti ad esso allegati, viene repertoriato e fascicolato presso l’archivio informatico “Archiflow” della stazione appaltante. La data indicata nella fascicolazione, rappresenta la data di stipula della presente scrittura privata dalla quale decorrono gli effetti dell’atto stesso, fatta salva l’esecuzione anticipata del contratto ove ordinata. Previa verifica della validità delle firme digitali, gli estremi del repertorio e della fascicolazione (data e numero di protocollo) vengono comunicati con PEC all’appaltatore.
48.2. L’imposta di bollo, determinata ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii., calcolata sul presente contratto e sui suoi allegati, ammonta a € …… (diconsi euro ………) pari a un totale di n. …… contrassegni da € …… (……………) cadauno e la stessa viene assolta in modo virtuale come da autorizzazione n. 11371/04 del 01/09/2004 dell’Agenzia delle Entrate di Spoleto.
48.3. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico del Concessionario il quale, per lo scopo, ha effettuato il versamento in data per
l’imposta di bollo nella misura indicata al comma 2. Sono altresì a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:
a) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione dell’impianto;
b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (a titolo esemplificativo: occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
48.4. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
48.5. A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto della Concessione.
48.6. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, vengano a determinarsi aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 3, 4 e 5, le maggiori somme sono comunque a carico del Concessionario.
48.7. Il presente atto, trattandosi di scrittura privata non autenticata le cui disposizioni sono soggette ad I.V.A., sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/86.
48.8. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
ART. 49 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
49.1. Ai sensi dell’art. 137, comma 1 del DPR n. 207/2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
A) Progetto Definitivo offerto dal Concessionario, costituito dai seguenti elaborati:
Tavola | Elaborato |
1 | Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (art. 30 DPR 207/2010) |
2 | Elenco prezzi |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
ecc. | |
B) Polizze di garanzia di cui agli artt. 24 e 25 del presente Contratto.
49.2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 3, del DPR n. 207/2010, i documenti elencati al precedente comma 49.1, numeri 1 e 2 sono materialmente allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 49.1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla stazione appaltante presso il Responsabile del Procedimento.
49.3. Ai sensi dell’art. 137, comma 4, del DPR n. 207/2010, sono altresì materialmente allegati al contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
C) Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dal Concessionario;
D) Offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara;
E) Offerta economica presentata dal Concessionario in sede di gara;
F) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (artt. 17, comma 3, lettera B e 23 del DPR 207/2010) del Progetto Preliminare;
G) elaborato cod. 6 del Progetto Preliminare contenente le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.
49.4. Ai sensi dell’art. 137, comma 4, del DPR n. 207/2010, fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al comma 49.2, secondo periodo, i seguenti documenti:
H) Politica Aziendale per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza (rev.08 del 01/10/2011).
Il Concedente Il Concessionario
(contratto firmato digitalmente, unitamente ai documenti ad esso allegati, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82)