CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO
CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO
Allegato F – Copia per AF Energia Art. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI.
1.1 La richiesta di attivazione fornitura e tutti gli allegati fanno parte integrante del presente contratto, quali dichiarazioni di scienza e volontà negoziale; il contratto è redatto in conformità con la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito ARERA) 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10 e ss.mm.ii., Allegato A,Codice di Condotta Commerciale per la Vendita di Energia Elettrica e di Gas (di seguito ”CC”) ai clienti finali.’.
1.2 Tutte le delibere dell’ARERA citate sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx anche tramite il collegamento presente sul sito del Fornitore xxx.xxxxxxxxx.xx Tutti i riferimenti normativi si intendono al testo vigente se vi siano state successive integrazioni o modifiche.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E PERFEZIONAMENTO DELLA RICHIESTA.
2.1 Oggetto del contratto è la fornitura al Cliente, che ha esercitato la propria idoneità, di energia elettrica e/o di gas naturale presso il/i punto/i di prelievo e/o di riconsegna (“POD” o “PDR”) specificato/i nella Richiesta di fornitura, nei limiti quantitativi di cui agli allegati e alla stessa Richiesta di fornitura, e secondo la normativa, anche regolamentare, vigente al momento della esecuzione delle obbligazioni da essa nascenti.
2.2 Il Contratto si perfeziona mediante la sottoscrizione, da parte del Cliente, della Richiesta di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, e la successiva accettazione da parte del Fornitore che potrà intervenire, alternativamente: (a) mediante comunicazione scritta, ovvero (b) mediante l’attivazione della/e richiesta/e di fornitura. Laddove nessuna delle due modalità di perfezionamento del Contratto dovesse intervenire nel termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla sottoscrizione della Richiesta, questa è da intendersi rifiutata. La Richiesta si considera irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1329 del codice civile per il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla sua sottoscrizione. L’accettazione potrà legittimamente intervenire anche limitatamente ad una delle due forniture richieste.
2.3 Il Fornitore si riserva di non dare seguito alla richiesta di fornitura nelle seguenti ipotesi: mancato rilascio da parte del Cliente delle garanzie richieste; qualora il Cliente al momento della richiesta di switching abbia la fornitura anche di un solo PDR o POD sospeso per morosità; con riferimento al medesimo Cliente siano stati eseguiti, da parte dell’Impresa di distribuzione, uno o più interventi di interruzione dell’alimentazione del PDR, anche su PDR diverso da quello per cui si chiede l’accesso; pregressa morosità del Cliente nei confronti del Fornitore; iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; sottoposizione del Cliente a procedure concorsuali; mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la/e fornitura/e e i servizi direttamente connessi; inefficacia del contratto di trasporto o del contratto di dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore; mancata accettazione da parte del sistema bancario dell’attivazione SEPA specificato nella Richiesta di fornitura. Nei suddetti casi il Contratto, anche con riferimento ad una sola delle due forniture, potrà essere risolto dal Fornitore a tutti gli effetti di legge previa comunicazione al Cliente.
Art. 3 - DURATA, RECESSO, RIPENSAMENTO.
3.1 Il Contratto, avente decorrenza dal suo perfezionamento, ha la durata prevista nella Richiesta di fornitura e sarà automaticamente rinnovato per un ugual periodo, ad ogni successiva scadenza, salva disdetta almeno 30 (trenta) giorni prima dalla scadenza contrattuale da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi di cui al successivo art. 21 (Elezioni di domicilio).
3.2 I clienti finali domestici e non domestici alimentati in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiore a 200.000 Smc/anno hanno comunque facoltà di recedere dal contratto ai sensi della delibera 144/07 ARERA e ss.mm.ii.. Il termine di preavviso per il recesso, da esercitarsi in qualsiasi momento mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di cui al successivo art. 21 (Elezioni di domicilio), è di un mese per i clienti finali domestici e per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiore a 200.000 Smc/ anno. Nel caso il recesso sia esercitato senza il fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura, il termine di preavviso è in ogni caso di un mese. Per il Fornitore il diritto di recesso è esercitabile in qualsiasi momento con il preavviso di 6 (sei) mesi. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso. Nel caso in cui il cliente finale domestico eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si avvarrà del nuovo esercente per l’inoltro della comunicazione.
3.3 Il recesso esercitato con inosservanza dei termini contrattualmente previsti darà luogo, alternativamente e a scelta del Fornitore, alla prosecuzione del contratto o al pagamento a titolo di penale di un importo pari a 0,04 /mc o 0,015 /Kwh da applicare a tutti i volumi non prelevati fino al raggiungimento del volume annuo presunto e dichiarato nella Richiesta di fornitura. E’ fatta salva la facoltà del Fornitore di agire giudizialmente per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
3.4 Tutti i consumi sino all’effettivo switching o alla sigillazione del contatore saranno fatturati al cliente.
3.5 Nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale (CC), qualora la sottoscrizione sia avvenuta in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o mediante l’utilizzo di forme di comunicazione a distanza, il Cliente domestico potrà esercitare senza alcun onere né motivazione il diritto di ripensamento nel termine unificato di 14 (quattordici) giorni decorrenti, rispettivamente, dalla sottoscrizione della Richiesta di fornitura o dal ricevimento del contratto, se non contestuale. Al riguardo si precisa che, fatta salva la prova contraria, il Contratto si presume ricevuto dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. Il diritto di ripensamento può essere esercitato anche relativamente ad una delle due forniture. La volontà di recedere, entro il suddetto termine, dovrà essere comunicata per iscritto al Fornitore, ai recapiti di cui al successivo art. 21 (Elezioni di domicilio), anche a mezzo telegramma, posta elettronica o fax, purché segua lettera di conferma mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro i due giorni successivi.
3.6 La data di attivazione delle forniture è comunicata dal Fornitore mediante “Lettera di benvenuto” ed indicata con la prima bolletta e, in ogni caso, sarà subordinata alle regole tecniche e amministrative del/dei Distributore/i locale/i. La mancata attivazione entro i termini previsti di uno o di entrambe le forniture non potrà costituire motivo di risoluzione del contratto o di richiesta di risarcimento danni. In ogni caso l’attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas potranno avere inizio solo a condizione del buon esito della procedura di cambio del fornitore presso i Distributori locali competenti. Qualora lo switching non possa avere esecuzione il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente ed il relativo Contratto sarà da intendersi automaticamente risolto.
Art. 4 - REGISTRAZIONE.
4.1 I corrispettivi dovuti da una parte all’altra in forza del presente Contratto sono soggetti ad I.V.A. con conseguente registrazione del contratto solo in caso d’uso.
Art. 5 - ALLACCIAMENTO E ADEGUAMENTI.
5.1 I PDR e/o POD, muniti di misuratore, sono in regola con la normativa vigente ed idonei a consentire la fornitura, considerati anche i requisiti per la stipula dei contratti di trasporto, distribuzione e dispacciamento e i requisiti tecnici vigenti. Nel caso in cui per qualsiasi ragione non lo fossero o non lo fossero più, è onere del Cliente provvedere all’adeguamento entro il termine più breve. Sino all’adeguamento il Fornitore è liberato da ogni responsabilità per sospensione o interruzione della fornitura. Il Cliente si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ogni evento che infici la perfetta attendibilità degli apparecchi di misurazione presso i PDR e/o POD.
Art. 6 - GRUPPI DI MISURA.
6.1 I gruppi di misura (“GDM”) che verranno utilizzati per la misurazione della o delle forniture oggetto del presente contratto saranno quelli attualmente esistenti presso i PDR e/o POD e di proprietà di terzi, quali il Distributore Locale. Il Cliente al quale sia fornito gas in media pressione o in bassa pressione e misurato con un gruppo di misura di classe non inferiore alla G40, può chiedere che il GDM sia corredato di idoneo correttore omologato, con oneri e spese a suo carico.
Art. 7 - ACCESSO E MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI MISURA.
7.1 Il Cliente si obbliga a dare libero accesso ai gruppi di misura sia al Distributore Locale sia al Fornitore, a semplice richiesta ogni qual volta si renda necessario. Il Cliente è in ogni caso costituito custode dei gruppi di misura e si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ed eventualmente al Distributore Locale che ne sia proprietario, eventuali malfunzionamenti, anomalie o rotture dei sigilli, alterazioni o manomissioni. Nel caso in cui le alterazioni o danneggiamenti siano ad opera di terzi, il Cliente si obbliga a sporgere denuncia alle pubbliche autorità e a consegnare copia della denuncia al Fornitore su semplice richiesta. Il Cliente è tenuto a consentire al Fornitore e al Distributore di accedere anche agli impianti a valle allo scopo di effettuarne verifica ove essi creassero interferenze con gli impianti a monte o con la fornitura.
Art. 8 - ERRORI DI MISURA.
8.1 Il Cliente ha diritto a far verificare in ogni momento l’esatta taratura dei gruppi, ma se essi fossero riscontrati privi di difetti di funzionamento, il Cliente sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario i gruppi dovranno essere sostituiti a cura e spese del proprietario e la ricostruzione dei prelievi per il periodo di malfunzionamento verrà effettuata dal Distributore Locale competente (essendo a quest’ultimo demandata la responsabilità della misura da parte dell’ARERA), con effetto retroattivo dal momento in cui l’irregolarità si è prodotta, se determinabile, o in alternativa dal momento in cui è stata per la prima volta riscontrata. Se l’inattendibilità della misura è tale da rendere impossibile la correzione, la fatturazione avverrà sulla base del consumo realizzato in periodi analoghi precedenti, ed in ulteriore mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di irregolare funzionamento ed in ogni caso secondo le disposizioni del Codice di Rete adottato dal Distributore locale ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera n. 108/06 del 6 giugno 2006 e ss.mm.ii..
Art. 9 - UTILIZZO DELLA FORNITURA.
9.1 La fornitura è utilizzata dal Cliente per uso proprio e non potranno essere ceduti a terzi, sotto qualsivoglia forma, l’energia elettrica e/o il gas oggetto della fornitura disciplinata dal contratto.
9.2 Per forniture di energia elettrica sulle reti trifasi, il Cliente deve mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva. L’eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi tra le parti per la relativa regolamentazione. Il Cliente che abbia altre disponibilità di energia elettrica è tenuto - salva diversa specifica pattuizione scritta - a predisporre i circuiti alimentati da tale disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia fornita dal Fornitore in esecuzione del presente contratto, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.
9.3 Per le forniture di gas naturale dovrà essere rispettato l’uso indicato nella Richiesta di fornitura e nei modelli accise, IVA e dati catastali. Anche ai fini fiscali, si definiscono i seguenti usi del gas: a) uso domestico, cottura cibi e produzione acqua calda; b) uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo; c) usi civili diversi (ad es. riscaldamento centralizzato, attività commerciali); d) usi industriali ed equiparati (ad es. industrie, laboratori artigianali, aziende agricole, forni da pane, alberghi, ecc); e) produzione energia elettrica (per autoconsumo o vendita); f) autotrazione. Il Cliente assume ogni responsabilità derivante dall’utilizzazione di propri impianti. Ai fini del calcolo dei consumi presunti di gas naturale verranno invece considerate le Categorie d’uso e le classi di prelievo definite dall’ ARERA con delibera n. 229/2012/R/gas, Allegato A (TISG) e ss.mm.ii.; nella Richiesta di fornitura sono indicati tali dati sulla base delle dichiarazioni effettuate dal Cliente in sede di sottoscrizione della presente richiesta. Qualora i dati derivanti dai consumi storici del Cliente comunicati al Fornitore dal Distributore Locale (“Dati del Distributore”) differissero da quelli dichiarati nella Richiesta di fornitura, i Dati del Distributore avranno prevalenza ai fini contrattuali.
Art. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO.
10.1 Il presente contratto può essere ceduto dal Fornitore a terzi senza limitazioni, mentre da parte del Cliente nel solo caso di cessione di azienda o di ramo di azienda che importi la prosecuzione del rapporto con il cessionario. La cessione non libera il cedente dalle obbligazioni non perfettamente adempiute e non libera il Cliente se il cessionario non abbia prestato idonee garanzie di solvibilità e corretto adempimento. La cessione va in ogni caso comunicata all’altra parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il subentro sarà possibile solo previa sottoscrizione di un nuovo contratto per ogni fornitura.
Art. 11 - MANDATI DI CONNESSIONE, TRASPORTO,DISPACCIAMENTO, RECESSO.
11.1 Il Cliente conferisce mandato esclusivo ed irrevocabile al Fornitore, senza obbligo di rendiconto in deroga all’art. 1713 c.c., nell’interesse di entrambe le Parti e con facoltà di nominare mandatari con i medesimi poteri, a stipulare e gestire per suo conto, e se necessario in suo nome, i contratti di Dispacciamento, Trasmissione, Trasporto e Connessione. Per la parte relativa alla connessione i rapporti tra Cliente e Fornitore devono intendersi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, quelli relativi ad allacciamento, aumento di portata o di potenza, modifiche allacci,
attivazioni, disattivazioni, ecc.. Per la gestione di ogni singola pratica per prestazioni di tipo diverso rispetto a quelle della mera fornitura del servizio, verrà addebitato un importo forfettario di 30,00 che potrà variare nel corso della durata contrattuale previa apposita comunicazione da parte del Fornitore al Cliente per il tramite della bolletta/fattura. Con la firma della Richiesta di fornitura il Cliente recede dal contratto di gas naturale e/o energia elettrica in essere con terzi e conferisce mandato al Fornitore (AF Energia Srl) per effettuare tutte le operazioni necessarie al conseguimento all’attivazione (comunicazione della volontà di recesso, disdetta, richiesta dati mancanti, ecc.).
Art. 12 - MANDATO DI IMPORTAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA.
12.1 Il Cliente, relativamente ai PDR oggetto della fornitura, si obbliga a conferire con separato atto, a semplice richiesta, mandato irrevocabile ed esclusivo senza rappresentanza e senza obbligo di rendiconto in deroga all’art. 1713 c.c., per il tempo di vigenza del contratto al Fornitore o a soggetto da questi delegato affinché partecipi all’assegnazione di energia elettrica di produzione CIP 6, ovvero partecipi in Italia o all’estero ad aste e/o gare per l’approvvigionamento di energia elettrica e/o diritti d’importazione ed in generale ad ogni procedura per l’assegnazione di energia elettrica da parte di organismi istituzionali od operatori di settore. Il Cliente rinuncia per l’intera durata del contratto a concorrere in proprio a tali gare o procedure ed assume l’obbligo di fornire al mandatario tutti gli strumenti per l’adempimento del mandato.
Art.13 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI.
13.1 Per le forniture di gas naturale, come previsto dalla delibera n. 69/09 dell’ARERA, “Disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dei punti di riconsegna di gas naturale a partire dal 1° luglio 2009 (modificazioni all’allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e alle deliberazioni n. 138/04, 229/01 e 126/04)” pubblicata nella G.U. n. 205 del 4 settembre 2009, S.O. n. 164 e ss.mm.ii., la responsabilità della rilevazione dei consumi è posta in carico al Distributore locale è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del gruppo di misura:
a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno; b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno;c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno;d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/ anno: un tentativo mensile.
L’impresa di distribuzione garantisce il rispetto delle frequenze minime di raccolta, assicurando che ciascun tentativo recepisca almeno il prelievo relativo all’80% dei seguenti periodi temporali di riferimento:
a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: un anno; b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: aprile-ottobre e novembre-marzo; c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/ anno e fino a 5.000 Smc/anno: novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-ottobre;d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a
5.000 Smc/anno: un mese.
L’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare:
a) con riferimento ai punti di riconsegna dotati di gruppi di misura non accessibili o con accessibilità parziale, un ulteriore tentativo di lettura, nel caso di almeno due tentativi di lettura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate, al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle nelle quali viene solitamente pianificato il passaggio del personale;
b) con riferimento a nuove attivazioni relative a punti di riconsegna con consumi fino a 5.000 Smc/anno, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
Al fine di determinare gli standard metri cubi transitati e in assenza di correttore elettronico PTZ di conversione, ai sensi della delibera ARERA n. 69/09, verrà applicato il coefficiente C specifico della località in cui è ubicato il punto di misura e comunicato al Fornitore dal Distributore Locale.
Art. 14 - GARANZIE.
14.1 Con la sottoscrizione del contratto il Cliente si impegna a costituire un deposito cauzionale a garanzia dei prelievi effettuati secondo i seguenti importi per singolo PDR :
a) per i punti di riconsegna nella titolarità di Clienti Domestici ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa annua ai sensi della delibera ARG/ gas 88/09 del 06.07.2009 e successive modifiche ed integrazioni: 25,00, per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; 77,00, per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; il valore di una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte, per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno;
b) per tutti gli altri punti di riconsegna: 30,00, per i Clienti con consumo inferiore a 500 Smc/anno; 90,00, per i Clienti con consumo fino a 1.500 Smc/anno; 150,00, per i Clienti con consumo fino a 2.500 Smc/anno; 300,00, per i Clienti con consumo fino a 5.000 Smc/anno; il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno.
Per singolo POD l’ammontare del deposito cauzionale applicato ai sensi dell’Articolo 14 della deliberazione n. 200/99, è determinato in misura pari a: a) 11,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a); b) 15,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; c) non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione, per tutti gli altri punti di prelievo. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche ai punti di prelievo relativi alle connessioni temporanee, di cui al comma 7.3 del TIC per i quali risulta disponibile il dato di misura, ad esclusione delle connessioni temporanee dedicate ai cantieri, indipendentemente dalla potenza disponibile dei punti di prelievo medesimi. Per i punti di prelievo relativi a clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi della deliberazione ARG/elt 117/08, l’ammontare del deposito cauzionale applicato dall’esercente la maggior tutela ai sensi dell’Articolo 14 della deliberazione n. 200/99 è determinato in misura pari a 5,2 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
14.2 Il deposito cauzionale ai sensi delle precedenti lettere a) e b) può essere omesso qualora il Cliente sottoscriva la modalità di pagamento SEPA. È facoltà del Cliente presentare, in alternativa al deposito cauzionale, una fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto. Il Fornitore, in caso di inadempimento da parte del Cliente potrà incamerare il deposito cauzionale o escutere la garanzia sino a concorrenza dei propri crediti. In questo caso, il Cliente è tenuto a ricostituire il deposito cauzionale o contrarre una nuova fideiussione per l’intero ammontare entro il termine di 15 giorni. Il Fornitore potrà richiedere al Cliente uno o più adeguamenti del deposito cauzionale ove nel corso del rapporto di fornitura il prezzo della materia prima subisca un incremento superiore al 10% rispetto a quello in essere al momento della sottoscrizione della Richiesta di fornitura e/o ove i consumi effettivamente realizzati dal Cliente superino di oltre il 20% quelli dichiarati nella stessa Richiesta. Il deposito cauzionale è da ritenersi infruttifero e verrà restituito al Cliente alla cessazione della somministrazione, dopo che il Cliente stesso avrà provveduto al pagamento di tutti gli eventuali sospesi nei confronti del Fornitore, maggiorati degli interessi legali eventualmente maturati. Il Cliente finale precedentemente fornito, quanto all’energia elettrica, dall’esercente la salvaguardia è edotto che, ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A alla del. 4/08 “Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” pubblicata in G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008, S.O. n. 49 ss.mm.ii. il Fornitore è obbligato a formulare al venditore uscente una proposta irrevocabile di acquisto del credito relativo alle due ultime fatture emesse e relative al precedente rapporto di fornitura; quale conseguenza, in caso di accettazione da parte del venditore uscente il Fornitore potrà chiedere l’adeguamento della fideiussione eventualmente richiesta sino all’estinzione del debito pregresso.
Art. 15 - CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE DELLA FORNITURA.
15.1 Il Cliente approva ed accetta, dopo attento esame, l’offerta economica del mercato libero proposta nell’Allegato a) “Condizioni economiche gas” e/o nell’Allegato b) “Condizioni economiche energia elettrica”, obbligandosi a pagare al Fornitore, per le forniture eseguite, i prezzi finali rispettivamente risultanti dai predetti Allegato a), Allegato b). Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A alla delibera 4/08, il Fornitore abbia acquistato il credito del venditore uscente, esporrà la relativa voce per l’importo corrisposto ai sensi dell’art. 8.6 del medesimo allegato A nella prima fattura utile, notificando immediatamente al cliente l’avvenuta cessione del credito. Il Cliente precedentemente fornito dall’esercente la salvaguardia è obbligato ad informarsi presso il Fornitore dell’assenza di cessioni di credito prima di pagare le ultime due fatture del venditore uscente. Ogni onere fiscale di legge compete al Cliente e verrà esposto dal Fornitore in fattura con voce separata. Le eventuali agevolazioni verranno concesse a decorrere dalla data di richiesta convenzionalmente stabilita nella data di protocollo aziendale del Fornitore.
La componente A3 serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. E’ a carico di tutti i clienti elettrici.
Art. 16 – PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE.
16.1 La fatturazione avverrà, separatamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale, con cadenza mensile. Per importi inferiori a 20,00 il pagamento verrà sospeso e addebitato nella bolletta successiva. Il conguaglio sui consumi avverrà, per la fornitura di energia elettrica, sulla prima fattura utile successiva alla ricezione dei dati reali di consumo rilevati dal Distributore Locale; per la fornitura di gas naturale avverrà sulla prima fattura utile successiva alla ricezione della lettura effettiva da parte del Cliente o della lettura del GDM da parte del Distributore Locale o di operatori di aziende esterne all’uopo dallo stesso incaricate. La prima fattura di inizio fornitura potrà essere di solo acconto e l’importo sarà quindi forfettario. Nel caso in cui presso il POD di energia elettrica non sia istallato un misuratore digitale orario, la fatturazione sarà di tipo mono-orario secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato; nel caso invece vi fosse un contatore atto a rilevare i consumi per fasce orarie o venisse installato in corso dell’esecuzione del contratto di fornitura, il Fornitore emetterà le fatture secondo le fasce orarie previste; solo in presenza di contatore atto a rilevare i consumi orari, sarà possibile optare per la fatturazione “Peack – Off Peack” come descritto in Allegato b) “Condizioni economiche energia elettrica”. In difetto di autolettura o di tempestiva comunicazione al Fornitore delle letture secondo quanto previsto al precedente art. 13 (Rilevazione dei consumi), la fatturazione avverrà sulla base del programma di prelievo comunicato ad AF Energia ovvero in base a quanto previsto al precedente art. 13 (Rilevazione dei consumi). Per forniture di gas naturale con GDM non corredato del correttore di cui all’art. 6 (Gruppi di misura), il Fornitore applicherà il coefficiente C specifico della località di appartenenza del punto di riconsegna, così come stabilito dalla delibera ARERA n. 69/09 ss.mm.ii..
Art. 17 - PAGAMENTO.
17.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura e sono ammessi pagamenti rateali solo nei casi previsti dalla delibera n. 229/01 ss.mm.ii. Il pagamento dell’importo dovrà essere effettuato dal Cliente entro e non oltre il termine di scadenza indicato in fattura.
17.2 Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora.
Art. 18 - RITARDATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA.
18.1 In caso di ritardato pagamento delle fatture si applicherà alla somma dovuta l’interesse di mora al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea – BCE aumentato di 3,5 (tre virgola cinque punti) percentuali, per ogni giorno di ritardato pagamento, salvo diversi accordi espressamente sottoscritti nell’Allegato a) “Condizioni economiche gas” e/o nell’Allegato b) “Condizioni economiche energia elettrica”; inoltre, per i contratti che riguardano le Imprese, i Professionisti e la Pubblica Amministrazione, in caso di ritardato pagamento delle fatture si applicherà alla somma dovuta l’interesse di mora al tasso di interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea – BCE, aumentato di 8 (otto) punti percentuali, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm.ii., in attuazione della direttiva 2000/35/CE. Gli interessi di mora maturano automaticamente.
18.2 Nel rispetto della regolazione vigente, in caso di omesso o parziale pagamento della/e fatture relativa/e alla fornitura di gas naturale e/o energia elettrica alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine ultimo indicato nel medesimo sollecito. Tale termine non potrà, a seconda dei casi, essere inferiore: i) a 15 (quindici) giorni solari dall’invio della relativa raccomandata; oppure ii) a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte dell’esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata; oppure iii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tale ultima ipotesi la data di consegna al vettore postale della predetta comunicazione dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa; rimane ferma la facoltà del Fornitore di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi.
18.3 Il Cliente, al fine di interrompere le procedure previste dal TIMG in caso di morosità per la fornitura di gas o dal TMOE con riguardo alla fornitura di energia elettrica, dovrà comunicare l’avvenuto pagamento entro il predetto termine ultimo indicato nel sollecito, inviando al Fornitore copia del relativo bollettino di pagamento a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata al numero/indirizzo indicati nel medesimo sollecito. Decorsi inutilmente 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento, il Fornitore potrà richiedere al
Distributore di sospendere la fornitura senza dilazione né ulteriore avviso, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il diritto del risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. Il Cliente si assunzione l’obbligazione a consentire all’impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del cliente medesimo. Saranno a carico del Cliente i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura, secondo le tariffe stabilite dal Distributore Locale competente, nonché le spese postali del sollecito. Per i Clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, il Fornitore, in luogo dell’immediata sospensione, potrà procedere, decorso il termine di cui al secondo periodo del presente articolo, ad una riduzione della potenza pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione di potenza, ove persista la morosità, il Fornitore potrà procedere alla materiale sospensione della fornitura.
18.4 A seguito del pagamento da parte del Cliente degli insoluti e della relativa comunicazione al Fornitore dell’avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, il Fornitore provvederà a richiedere all’Impresa di Distribuzione la riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dall’art. 40 del RQDG con riguardo alla fornitura di gas e dall’art. 90 del TIQE, All. A alla delibera ARG/elt 198/11 e ss.mm.ii. con riguardo alla fornitura di energia elettrica.
18.5 Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del PdR per sospensione della fornitura, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica ed economica, all’interruzione dell’alimentazione del PdR, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà la risoluzione del contratto.
18.6 Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, il Fornitore avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c. e potrà procedere alla cessazione amministrativa per morosità del relativo PdR e/o procedere a richiedere al Distributore di rimuovere il POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tal caso il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Fornitore le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito dal Fornitore.
18.7 Nei casi di PdR e/o POD non disalimentabili per l’omesso o parziale pagamento della/e fattura/e relativa/e alla fornitura di gas naturale e/o energia elettrica alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dell’invio del medesimo sollecito. Il Cliente al fine di interrompere le procedure previste in caso di morosità, dovrà comunicare l’avvenuto pagamento entro il predetto termine ultimo, inviando al Fornitore copia del relativo bollettino di pagamento a mezzo fax o via posta elettronica certificata al numero/indirizzo indicati nel medesimo sollecito. Decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento della fattura insoluta, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., e potrà procedere alla cessazione amministrativa per morosità del relativo PdR e/o ai sensi dell’art. 19 della delibera ARG/ elt 4/08 con riguardo al POD moroso.
18.8 In caso di PdR moroso non disalimentabile ovvero nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla sospensione della fornitura né all’interruzione dell’alimentazione del PdR moroso disalimentabile, l’impresa di distribuzione provvederà, previa risoluzione da parte del Fornitore del contratto di vendita ai sensi dell’art. 1456 c.c. per inadempimento del Cliente finale, e a seguito della cessazione amministrativa del medesimo PdR, ad attivare il c.d. “servizio di default”, disciplinato dalle disposizioni contenute nel TIMG e nel TIVG e ss.mm.ii.. In caso di POD moroso non disalimentabile, l’impresa di distribuzione provvederà, previa risoluzione da parte del Fornitore del Contratto di vendita ai sensi dell’art. 1456 c.c. per inadempimento del Cliente finale, ad attivare a seconda dei casi il servizio di maggior tutela o il servizio di salvaguardia secondo le previsioni di cui all’art. 19 della delibera ARG/elt 4/08 e ss.mm.ii..
18.9 in caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; iv) copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale;
18.10 Indennizzi a favore dell’utente del servizio di distribuzione ai sensi dell’art. 20.2 b) Allegato A delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i. Rimborsi in per esecuzione oltre il termine ma entro un tempo doppio. Clienti finali con gruppo di misura fino ala classe G6 35, Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G10 fino ala classe G25 70, Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G40 140. Rimborsi in per esecuzione oltre il termine ma entro un tempo triplo: Clienti finali con gruppo di misura fino ala classe G6 70, Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G10 fino ala classe G25 140, Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G40 280. Rimborsi in per esecuzione oltre un tempo triplo: Rimborsi in per esecuzione oltre il termine ma entro un tempo triplo: Clienti finali con gruppo di misura fino ala classe G6 105, Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G10 fino ala classe G25 210, Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G40 420.
Indennizzi a favore dell’utente del trasporto ai sensi dell’articolo 11 Allegato A Delibera 258/2015: Rimborsi in per esecuzione oltre il termine ma entro un tempo doppio Clienti BT domestici 35,00, Clienti BT non domestici 70, Clienti MT 140,00, Clienti AT 140,00. Rimborsi in per esecuzione oltre il termine doppio ma entro un tempo triplo Clienti BT domestici 70,00, Clienti BT non domestici 140, Clienti MT 280,00, Clienti AT 280,00. Rimborsi in per esecuzione oltre un tempo triplo Clienti BT domestici 105,00, Clienti BT non domestici 210, Clienti MT 420,00, Clienti AT 420,00.
18.11 Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al comma 8.2 Allegato A delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i. il Fornitore rende noto che:
a) l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell’utente il servizio di distribuzione (Fornitore) le seguenti informazioni circa il punto di riconsegna oggetto della richiesta di cui all’articolo 8 Allegato A delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i.:
i. l’eventuale chiusura del punto di riconsegna a seguito dell’intervento di Xxxxxxxx del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per
morosità di cui all’Articolo 6 Allegato A delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i.
ii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
iii. le date delle eventuali richieste di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
iv. le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
v. l’accessibilità o meno del punto di riconsegna;
b) qualora l’utente del servizio di distribuzione (Fornitore) che ha presentato la richiesta di accesso per sostituzione eserciti la facoltà di cui al comma 8.2, Allegato A delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i. a seguito delle informazioni di cui alla precedente lettera a) ricevute dall’impresa di distribuzione, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
Art. 19 - FORZA MAGGIORE E INTERRUZIONI TECNICHE.
19.1 Eventuali sospensioni totali o parziali della somministrazione per motivi di carattere tecnico oppure provvedimenti di Pubbliche Autorità, ivi inclusi gli interventi per ispezione, potenziamento o manutenzione della rete o per fatto di terzi non daranno luogo a responsabilità del Fornitore né ad indennizzo o risarcimento di danno alcuno. Del pari sospensioni parziali o totali della fornitura dovute a causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità delle parti.
19.2 Il Cliente dichiara e riconosce che il Fornitore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile nemmeno parzialmente e/o indirettamente di danni causati da interruzioni, sospensioni, o altre anomalie agli impianti installati a valle del POD o del PDR non esercitando lo stesso attività di trasporto o di distribuzione.
19.3 In tutti i casi la mancata erogazione o le interruzioni non potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del contratto.
Art. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA.
20.1 Fatti salvi i casi previsti nelle altre parti delle presenti CGS, il fornitore si riserva di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. qualora occorra una delle seguenti ipotesi: Istanza di fallimento o di procedura concorsuale nei confronti del Cliente, o suo fallimento o apertura di procedura concorsuale nei suoi confronti; Insolvenza dichiarata del Cliente e/o sua iscrizione nel registro dei protesti; Liquidazione, scioglimento o cessazione dell’attività d’impresa del Cliente; Cessione del contratto dal Cliente a terzi, al di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti CGS; mancato pagamento di una o più fatture, persistente ritardo nel loro pagamento ovvero mancato versamento del deposito cauzionale, riduzione o estinzione delle garanzie di cui al precedente art. 14 (Garanzie) o mancata prestazione di garanzia equivalente e loro mancato ripristino entro il termine di 15 giorni, laddove sia stato previsto. Nel caso di istanza di fallimento o di procedura concorsuale nei confronti del Cliente, o suo fallimento o apertura di procedura concorsuale nei suoi confronti, il Fornitore, pur in ottemperanza ai disposti della legislazione fallimentare in tema di risoluzione del contratto, si riserva la facoltà di sospendere prudenzialmente la fornitura per morosità ove ne ricorrano i presupposti. Il Fornitore potrà inoltre far valere quale condizione risolutiva del contratto l’inefficacia del Contratto di Trasporto.
20.2 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo sarà comunque dovuto il risarcimento del danno al Fornitore, ivi compreso il pagamento degli oneri (quali ad esempio il vettoriamento) dovuti dal Fornitore ai terzi per obblighi assunti per ed in conseguenza del contratto.
Art. 21 - ELEZIONI DI DOMICILIO.
21.1 Il Cliente elegge domicilio all’indirizzo riportato nella Richiesta di fornitura, presso i locali ove si trova almeno un punto di consegna. Il Fornitore elegge domicilio in Xxxxxxxxxxx Xxxxx (XX), xxx Xxxx 00/X, telefono 000 0000000, fax 000 0000000, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o PEC xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
21.2 Il numero verde da utilizzare per l’autolettura del gas prevista in base al precedente art. 13 (Rilevazione consumi) è 800 439 995. Qualsiasi richiesta di informazioni e/o reclamo potrà essere inoltrata mediante comunicazione scritta ai seguenti indirizzi: mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx , fax: 000 0000000, posta: all’indirizzo A.F. Energia Srl – Xxx Xxxx 00/X – Xxxxxxxxxxx Xxxxx (XX).
21.3 Qualsiasi variazione dei recapiti sarà comunicata al Cliente in fattura e nel sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
21.4 I reclami verranno comunque gestiti dal Fornitore secondo le prescrizioni in materia dettate dall’ARERA Tutte le comunicazioni tra le parti devono avvenire per iscritto ai domicili eletti.
21.5 E’ possibile inoltre accedere al Servizio di Conciliazione dell’Autorità. Il Servizio Conciliazione clienti energia è stato introdotto dall’Autorità nell’aprile 2013 per mettere a disposizione dei clienti finali una procedura di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, che prevede l’intervento di un conciliatore appositamente formato, che aiuta le parti a trovare un accordo senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE. Nel presente link è pubblicato l’elenco degli organismi di Risoluzione extragiudiziale (ADR) xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxx.xxx
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è volontario, gratuito e si svolge interamente on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR europei in materia di consumo.
Art. 22 - FORO ELETTIVO.
22.1 Per tutte le controversie sul, o derivanti dal, presente Contratto sarà competente il Foro del Cliente nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, ai sensi del Codice del Consumo; in tutti gli altri casi il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Padova.
Art. 23 - CLAUSOLA PENALE - INDENNIZZO AUTOMATICO.
23.1 Il recesso anticipato esercitato dal Cliente ai sensi dell’art. 3 (Durata, tacito rinnovo, recesso e disdetta) senza il rispetto dei termini ivi previsti darà luogo al pagamento dell’onere aggiuntivo di cui al medesimo articolo, salvo il risarcimento del maggior danno e il rimborso delle spese
24.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. Fatto salvo quanto precede, il Fornitore si riserva di modificare unilateralmente per “giustificato motivo” le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche. Ai fini del Contratto si intende per “giustificato motivo” il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall’inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello in cui AF Energia le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Fatta salva prova contraria, il contratto di fornitura si presume ricevuto trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte di A F Energia. Tali variazioni dovranno comunque essere fatte nel rispetto delle norme poste dall’ARERA a tutela dei Clienti. Ai sensi dell’art. 13.3 del C.C. la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Le suddette informazioni non verranno trasmesse all’interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto..
Art. 25 - RISERVATEZZA.
25.1 Le parti si impegnano, nella vigenza del contratto e nei due anni successivi al suo scioglimento per qualunque motivo intervenuto, a tenere riservate e a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo espresso consenso dell’altra parte o salvo il caso in cui la comunicazione a terzi sia necessaria per il perfezionamento del contratto o per l’adempimento degli obblighi da esso derivanti. Il Fornitore potrà comunque riferirsi al Cliente fornito ed all’ambito in cui esso opera a fini pubblicitari e promozionali. Il Cliente potrà comunicare a terzi di essere rifornito di energia elettrica e/o di gas dal Fornitore, ma non potrà diffondere dettagli economici, commerciali e tecnici del rapporto.
Art. 26 - MODIFICHE CONTRATTUALI.
26.1 La forma scritta a pena di nullità è richiesta per ogni modifica al contratto.
Art. 27 - RIFERIMENTI NORMATIVI.
27.1 Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme di diritto italiano. Ai sensi del Codice di Condotta Commerciale sono evidenziati compiutamente nel testo i riferimenti normativi citati nel contratto, reperibili per integrale lettura sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica che sul sito dell’ARERA (xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx).
Art. 28 - Informativa sul trattamento dati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679
Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra società è in possesso di dati a Voi relativi. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 Vi comunichiamo quanto segue:
1) identità e dati di contatto del titolare del trattamento
AF Energia Srl con sede in Xxx Xxxx, 00/X, 00000 Xxxxxxxxxxx Xxxxx XX che agisce in qualità di Titolare del trattamento. Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800439995 o visitare il sito xxx.xxxxxxxxx.xx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei dati personali, le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli interessati da parte di AF Energia Srl.
2) dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
AF Energia Srl ha nominato il “responsabile della protezione dei dati - RPD” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer “ o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxx.xx.
3) finalità del trattamento
A) Finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto: il trattamento di dati personali (ad es. i dati anagrafici e i dati acquisiti per i pagamenti) è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del contratto di vendita-somministrazione ed alla gestione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali successive ed atti ad essa preordinati, nonché per l’adempimento degli obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo tali finalità possono riguardare l’attivazione/disattivazione dei siti di fornitura; la gestione letture/misure dei consumi; elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione delle fatture; la gestione di eventuali richieste di informazioni, reclami, contenziosi; la tutela ed eventuale recupero credito; le disposizioni delle Autorità di Vigilanza del settore.
B) Ulteriori Finalità: comunicazioni promozionali, commerciali e di marketing da parte di AF Energia Srl: previa acquisizione espressa del consenso dell’interessato, i dati personali raccolti per dare esecuzione e durante il rapporto contrattuale potranno essere utilizzati dal Titolare e/o da altre società controllate/controllanti e/o collegate ad AF Energia Srl per svolgere attività promozionali, pubblicitarie e di marketing relativamente a servizi e/o prodotti (ad es. caldaie) collegate al settore energia, all’efficienza energetica e più in generale alle attività proprie svolte da AF Energia Srl, sia mediante sistemi quali ad esempio fax, sms, posta elettronica che tradizionali (es. telefono, posta cartacea), mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate anche per la verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione.
C) Ulteriori Finalità: comunicazioni promozionali, commerciali e di marketing da parte di terzi: previo consenso libero, specifico, informato, inequivocabile dell’interessato, i dati potranno essere comunicati a terzi soggetti identificati. Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati dell’interessato per le medesime finalità di cui alla precedente lettera B), relativamente alla promozione, il marketing e la vendita diretta di propri beni e/o servizi.
D) Ulteriori Finalità: comunicazione di dati a terzi: previo consenso libero, specifico, informato, dell’interessato, i dati potranno essere comunicati a società controllate/controllanti e/o collegate ad AF Energia Srl. Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati dell’interessato per le medesime finalità di cui alla precedente lettera B), relativamente alla promozione, il marketing e la vendita diretta di propri beni e/o servizi.
E) Ulteriori Finalità: legittimo interesse del Titolare. Il trattamento dei dati personali è necessario per perseguire un legittimo interesse di AF Energia Srl, ossia per svolgere attività di prevenzione (SCIPAFI - sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito a consumo - Furto d’Identità) e per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso AF Energia Srl potrà trattare i dati personali solo dopo aver informato l’interessato ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.
4) base giuridica del trattamento
- per le finalità di cui al punto 2 lettere A): la base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi contrattuali. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, un eventuale rifiuto di fornire i medesimi potrebbe determinare l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale e pregiudicare la fornitura dei prodotti/servizi richiesti comportando l’impossibilità di eseguire la vendita-somministrazione;
- per le finalità di cui al punto 2 lettere B), C) e D): la base giuridica del trattamento è il Suo consenso. Il Suo consenso è del tutto facoltativo e l’eventuale rifiuto non arrecherà alcun pregiudizio circa la corretta esecuzione della fornitura.
- per le finalità di cui al punto 2 lettere E): la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare e non è richiesto il consenso.
5) adesione a codici di condotta: AF ENERGIA SRL aderisce al codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (delibera ARG/com 104/10)
6) destinatari/categorie destinatari dei dati personali: i dati personali non saranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, ma potranno essere comunicati a soggetti determinati quali: nostro personale e/o collaboratori, soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di credito, compagnie di assicurazione, società di consulenza, società d’informazioni commerciali e gli spedizionieri, sia nell’ambito del territorio nazionale che all’estero), soggetti (ad esempio: organi amministrativi, giudiziari ecct.) che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme, soggetti nostri consulenti. Alcuni trattamenti di dati potranno essere effettuati sia da personale di società controllate/controllanti/collegate ad AF Energia Srl sia da soggetti terzi, società esterne preposte allo svolgimento d’attività connesse o conseguenti all’esecuzione del contratto, ai quali AF Energia Srl affida talune attività per le finalità elencate al punto 1 lettera A) e, previo consenso dell’interessato, per le ulteriori finalità di cui al punto 1 lettere
B) C) e D).
7) trasferimento all’estero dei dati personali: i Vs dati personali non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8) periodo di conservazione dei dati personali: i dati in oggetto verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per finalità amministrativo-contabili, ivi incluse quelle relative alla gestione del personale, per l’espletamento di obblighi di legge, per finalità di tipo statistico, finalità di tipo commerciale, finalità connesse al settore bancario creditizio assicurativo e di tutela del credito. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici ed è progettato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In linea generale, i dati personali sono conservati per un periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I dati trattati per finalità di marketing saranno conservati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla loro registrazione.
9) diritti dell’interessato: l’interessato può esercitare i propri diritti:
• scrivendo a A.F. Energia Srl - Xxx Xxxx 00/X - 00000 Xxxxxxxxxxx Xxxxx (XX)
• via e-mail all’indirizzo xxx@xxxxxxxxx.xx.
In particolare, ove tecnicamente fattibile, ha il diritto di ottenere a cura dello scrivente l’indicazione:
a) diritto di revoca del consenso
b) diritto di accesso
c) diritto di cancellazione (diritto all’oblio)
d) diritto di limitazione del trattamento
e) diritto alla portabilità dei dati.
10) Reclami: il reclamo è lo strumento che consente all’interessato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE 2016/679) e di richiedere una verifica dell‘Autorità. Può trovare ulteriori informazioni e la modulistica al seguente indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxx/-/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxx/0000000.
Preso atto dell’informativa privacy (art. 28) presto libero, specifico, informato consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 Ulteriori Finalità NON strettamente connesse all’esecuzione del contratto:
o lettera B) li Firma e timbro
o lettera C) li Firma e timbro
o lettera D) li Firma e timbro Per accettazione delle condizioni generali di somministrazione del servizio:
affrontate dal Fornitore per l’esecuzione del contratto. Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA li Firma e timbro ai sensi del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui alla delibera ARERA 18
novembre 2008 – ARG/com 164/08 (TIQV) e ss.mm.ii.. ed a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti per il loro mancato rispetto,
per quanto di competenza. Il Fornitore provvederà entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici. Il Fornitore è altresì tenuto a corrispondere al Cliente, nei casi previsti rispettivamente dall’art. 4.3 del TIMG per la fornitura di gas e dall’art. 3.5 della delibera ARG/elt 4/08, un indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, per un importo pari a: 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante, alternativamente: 1) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; 3) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di sospensione della fornitura per morosità.
Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole agli articoli nn. 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO E PERFEZIONAMENTO DELLA RICHIESTA), 3 (DURATA, RECESSO, RIPENSAMENTO), 5 (ALLACCIAMENTO E ADEGUAMENTI), 6 ( GRUPPI DI MISURA), 8 (ERRORI DI MISURA), 9 (UTILIZZO DELLA FORNITURA), 11 (MANDATI DI CONNESSIONE, TRASPORTO,DISPACCIAMENTO, RECESSO), 12 (MANDATO DI IMPORTAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA), 13 (RILEVAZIONE DEI CONSUMI), 14 (GARANZIE), 17 (PAGAMENTO), 18 (RITARDATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA), 19 (FORZA MAGGIORE E INTERRUZIONI TECNICHE), 20 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA), 23 (CLAUSOLA PENALE - INDENNIZZO AUTOMATICO), 24 (VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E FACOLTA’ DI RECESSO DEL CLIENTE) e per ricevuta e presa visione
dell’informativa trasparente allegata al contratto e dell’informativa privacy (art. 28)
Art. 24 - VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E FACOLTA’ DI RECESSO DEL CLIENTE. li Firma e timbro