CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA’
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Direzione generale della difesa dell’Ambiente Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA’
PROFILO “A” esperto ingegnere idraulico o ambientale di tipo Senior”: PROFILO “B” esperto in geologia di tipo “Senior”:
PROFILO “C” esperto ingegnere idraulico o ambientale di tipo “Junior” PROFILO “D” esperto in geologia di tipo “Junior”
TRA
la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali, con sede in Cagliari via Roma n. 253, di seguito denominato “Regione”, (C.F. 80002870923), rappresentato del dr. xxxx. Xxxxxxxx XXXXX, nato a Fonni il 21/05/1955, in qualità di Direttore del Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Servizio,
E
il/la Sig./ra nato/a a ( ) il e residente a
(Prov. ), xxx/xxxxxx x. xxx. , codice fiscale di seguito denominato/a “collaboratore”,
PREMESSO CHE:
✓ la Linea di Attività 4.1.1 b del PO XXXX 0000-0000 “Attività di tutela, prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee dal rischio dai fenomeni di erosione, dissesto, ingressione marina nonché interventi finalizzati alla gestione integrata delle zone costiere” è in capo al Centro di Responsabilità del Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente;
✓ con D.G.R. n. 34/60 del 20 Luglio 2009 sono stati adottati gli “Indirizzi per la programmazione delle risorse del PO XXXX 0000-0000 Obiettivo Operativo 4.1.1 Attività finalizzate alla prevenzione, difesa e gestione integrata della fascia costiere” e con D.G.R. n. 15/23 del 13 aprile 2010 è stata prevista la “Costituzione del Tavolo tecnico interassessoriale per la pianificazione e programmazione di interventi finalizzati alla prevenzione, difesa e gestione integrata della fascia costiera”;
✓ per l’attuazione della Linea di Attività 4.1.1 b del PO XXXX 0000-0000, sulla base di quanto disposto dalle sopra citate deliberazioni, è necessario redigere un Programma d’Azione Coste, strumento programmatico sulla base del quale individuare le aree costiere a maggiore criticità di dissesto idrogeologico ed erosione, l’inquadramento fisico e fenomenologico insistente su dette aree e le possibili opzioni e tipologie d’intervento;
✓ oggettivamente risulta impossibile far fronte all’esigenza suddetta con le risorse umane interne in quanto le particolari professionalità non sono contemplate nella dotazione organica dell’Amministrazione Regionale;
✓ con il Decreto n. 116/3353 del 12.05.2010 l’Assessore della programmazione, Bilancio, Credito e assetto del Territorio ha assegnato al Servizio della Tutela del suolo e Politiche forestali (CdR 00.05.01.06), ai fini dell’elaborazione del Programma d’Azione Coste, le risorse finanziarie per l’attivazione dell’assistenza
tecnica di supporto al PO XXXX 0000-0000 relativamente all’attività di tutela, prevenzione, difesa e gestione integrata delle fasce costiere Linea di Attività 4.1.1 b,
✓ con Determinazione del Direttore del Servizio Tutela del suolo n. 286/9027 del 20.04.2011 è stato disposto di procedere all’indizione di apposita procedura comparativa pubblica per l’affidamento degli incarichi di collaborazione necessari, tra cui n. 6 Figure professionali “Junior” per attività di rilevamento ambientale, inquadramento geo-fisiografico, analisi dei sistemi naturali, elaborazioni informatiche su base Gis, con esperienze maturate nell’ambito della difesa idrogeologica e tutela geo-ambientale dei sistemi marino- costieri per fornire assistenza per la successiva compilazione e redazione dei bandi pubblici rivolti ai Comuni costieri e n. 2 Figure professionali “Senior” per attività di coordinamento del gruppo di lavoro Junior, con esperienze curriculari avanzate in materia tecnica e scientifica;
✓ l’Avviso di Selezione pubblica approvato con detta Determinazione ha previsto che le suddette Figure professionali sarebbero state selezionate dal Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con apposita procedura di selezione per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di incarichi individuali per prestazioni di alta professionalità inerenti all’assistenza tecnica per l’elaborazione del programma di azione coste della durata di un anno, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di incarichi professionali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. 31/98, del D.Lgs. 165/2001 e della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici tra cui la LR 5/07 e il D.Lgs 163/06;
✓ l’Avviso di selezione pubblica suddivideva per profilo gli incarichi da attribuire stabilendo una differenziazione basata sul diploma di laurea posseduto e sulla anzianità di iscrizione all’Albo professionale. I profili previsti sono i seguenti:
PROFILO “A” esperto ingegnere idraulico o ambientale di tipo Senior” PROFILO “B” esperto in geologia di tipo “Senior”
PROFILO “C” esperto ingegnere idraulico o ambientale di tipo “Junior” PROFILO “D” esperto in geologia di tipo “Junior”
✓ al termine della procedura selettiva svolta dalla Commissione Giudicatrice appositamente nominata, con Determinazione del Direttore del Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali prot. n. 22561 / rep. n. 919 del 05/10/2011 sono stati approvati i verbali della Commissione relativi alla formulazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei suddivisi per profilo;
✓ il dr. ing./dr. xxxx. si è collocato/a al ° posto nella graduatoria degli idonei
relativa al Profilo
complessivo di /100;
con un punteggio
✓ i controlli effettuati ai sensi dell’Art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dal candidato relativamente ai titoli valutabili posseduti e la documentazione richiesta con nota prot. del e prodotta dal candidato nei termini previsti, hanno dimostrato la corrispondenza con le medesime;
✓ con Xxxxxxxxx a contrarre del Direttore del Servizio TSPF prot. n. Rep. n. del è stato approvato il presente schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa per incarico di alta professionalita’;
✓ con il presente atto la Regione e il dr. ing./dr. xxxx. , intendono instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione mediante incarico di elevata professionalità a personale esterno all’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 6-bis della LR 31/98, riconducibile ad una prestazione d’opera ex artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 409 del codice di procedura civile
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1 – Recepimento premessa
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Definizione dell’incarico
1. La Regione affida al collaboratore l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa di alta professionalità di PROFILO
per le attività connesse alla redazione del Programma d’Azione Coste che costituisce lo strumento programmatico sulla base del quale individuare le aree costiere della Sardegna a maggiore criticità di dissesto idrogeologico ed erosione, l’inquadramento fisico e fenomenologico insistente su dette aree e le possibili opzioni e tipologie d’intervento.
2. Le attività oggetto dell’incarico sono sinteticamente descritte di seguito secondo uno schema d’indirizzo non esaustivo, rimodulabile dalla Regione in corso d’opera in dipendenza dell’andamento dei lavori, dei risultati conseguiti, delle necessità che si manifesteranno.
• Fase 1 – Archiviazione e analisi di dati conoscitivi
o Prevede un’attività di raccolta dei dati documentali d’interesse, loro successiva analisi istruttoria e archiviazione su sistemi geodatabase.
o I dati sono genericamente ascrivibili a categorie tipologiche differenti potendo ricomprendere piani, programmi, progetti, studi e analisi, monitoraggi, regolamentazioni, divieti, ordinanze, segnalazioni, altri atti pubblici d’interesse.
o Tale fase, per la quale saranno dall’Amministrazione direttamente interpellati i Comuni, le Province, altri Enti istituzionali e pubblici, gli Istituti di Ricerca, le Università e altri soggetti di interesse, consentirà di realizzare un’opera di riordino e razionalizzazione dei dati esistenti.
• Fase 2 – inquadramento preliminare degli ambiti critici
o A partire dal livello di informazione di cui alla fase 1, si procederà ad una sintesi conoscitiva sulle aree segnalate e a una classificazione preliminare delle criticità sulla base di definiti criteri di priorità.
o Si procederà ad una fase speditiva di:
- inquadramento fisico del contesto analizzato
- analisi descrittiva della fenomenologia riscontrata
- attribuzione di un indice di criticità
o Potranno allo scopo essere predisposte descrizioni geomorfologiche sull’unità fisiografica di riferimento, analisi multitemporali foto-interpretative dell’andamento della linea di riva, ricostruzioni di dati storici di varia tipologia, valutazioni di fattori d’impatto di natura antropica e non, valutazioni sullo stato insediativo e sulle funzioni socio-economiche, etc.
o A supporto delle analisi si potrà procedere con momenti di rilevamento in campo mediante i quali sarà possibile documentare, descrivere e classificare il contesto di riferimento secondo criteri e indicatori funzionali allo scopo.
• Fase 3 – Analisi di approfondimento tecnico ed elaborazione delle schede di fattibilità
o Sulla base delle analisi preliminari svolte nella precedente fase si procederà, a partire dalle aree di definita priorità, agli approfondimenti del caso. I collaboratori, in particolare le figure Senior, saranno chiamati a supportare l’Amministrazione nell’adozione dei criteri e metodi necessari allo scopo.
o Il livello di approfondimento richiesto contempla l’eventualità di sviluppare ulteriori analisi e classificazioni che si rendessero necessarie al fine di elaborare, per le singole aree critiche oggetto di studio, una scheda di fattibilità basata su:
- valutazioni e analisi delle dinamiche in atto
- ipotesi sulle possibili cause o concause dei fenomeni
- ipotesi sulle possibili opzioni d’intervento finalizzati alla mitigazione dei fenomeni e inquadrate secondo macrocategorie di opere;
- indirizzi di gestione regolamentata dei litorali;
- necessità, a seconda della categoria di opera ipotizzata, di rilievi, monitoraggi e analisi di tipo specialistico da delegarsi ai successivi livelli di progettazione;
- importo finanziario indicativo dell’intervento previsto;
o La pertinenza degli indirizzi e delle misure d’intervento individuate sarà generalmente trasversale potendo contemplare sia l’eventualità di esecuzione di “opere” che l’adozione di “buone pratiche e
regolamentazioni”, nella loro differente ma complementare qualità di strumenti funzionali alla efficace difesa e tutela costiera.
• Fase 4 - Elaborazione di report ed editing
o Il materiale prodotto sarà rappresentato nella forma di carte tematiche, sintesi tecniche e cartografiche, schede progettuali, e dovrà, per quanto concerne l’aspetto della informatizzazione digitale, essere funzionalmente inserito nell’architettura dei sistemi informativi adottati.
Art. 3 – Figure professionali
1. L’attività del collaboratore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità della Regione.
2. Le figure professionali “Senior” e “Junior” prestano la loro collaborazione alla redazione del Programma d’Azione Coste in rapporto di stretto coordinamento con il Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali definendo congiuntamente, nell’esercizio delle proprie competenze professionali e del proprio impegno contrattuale, i termini, i metodi e i crono programmi dei lavori.
3. Ai collaboratori Xxxxxxx Senior (Profili “A” e “B”) è richiesta la collaborazione d’indirizzo metodologico e tecnico-progettuale legata allo sviluppo delle Fasi di Lavoro indicate all’articolo 2, il supporto al coordinamento operativo dei collaboratori Xxxxxx e la supervisione e revisione delle produzioni di tipo documentale, compilativo, analitico e cartografico. Nell’esecuzione di dette attività si presuppone l’attenzione su alcuni punti impliciti per l’implementazione dei quali è richiesta elevata esperienza e competenza professionale:
a. Affinamento di dettaglio del quadro logico-metodologico sintetizzato nelle 4 Fasi di Lavoro ai fini del suo continuo aggiornamento e revisione;
b. Supporto all’adozione di uno schema metodologico generale commisurato alla definizione di indicatori sintetici di “Pericolosità”, “Vulnerabilità”, “Rischio”, “Suscettibilità”, “Sensibilità”, “Criticità” o altra possibile definizione. Lo schema metodologico costituisce il criterio guida per la classificazione di criticità delle aree e quindi di priorità degli interventi.
c. Supporto all’adozione di un sistema di classificazione in “unità fisiografiche” o altra unità/sottounità di riferimento costiera funzionale agli studi del Programma;
d. Supporto alla elaborazione di documenti generali di indirizzo tecnico e di possibile successiva adozione regolamentatoria quali disciplinari sui requisiti tecnico-progettuali degli interventi, linee guida di indirizzo gestionale dei litorali, etc.
4. Per i collaboratori Xxxxxxx Xxxxxx (Profili “C” e “D”) è richiesta la partecipazione e l’operatività diretta in tutte le Fasi di Lavoro adottate secondo, tuttavia, inferiori esigenze di professionalità ed esperienza rispetto a quelle richieste alle figure Senior. E’ ì inoltre richiesta particolare costanza nella produzione delle analisi, studi, report ed elaborazioni in genere, connessi alle attività sopra elencate.
Art. 4 - Modalità di svolgimento della collaborazione
1. E’ richiesta continuità nella partecipazione diretta alla conduzione delle operazioni, in termini perentori non delegabili a figure terze.
2. L’attività del collaboratore non sono soggette a vincoli di subordinazione o orario. L’esecuzione del contratto non comporta alcun rapporto di dipendenza con l’Amministrazione regionale.
3. Il collaboratore svolgerà il proprio incarico in autonomia, secondo le modalità di coordinamento stabilite dal Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali, presso la sede del Servizio stesso (attualmente in Cagliari, xxx Xxxx 000 piani 3°, 4° e 5°), usufruendo delle strutture immobili, degli uffici e arredi, dei mezzi hardware e software e del materiale necessario messo a disposizione dal Servizio per le attività esecutive di contratto. A tal proposito il collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell’eventualità, per la Regione di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo Art. 7, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione. In relazione a ciò il collaboratore dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal committente, relative alla sicurezza del luogo di lavoro.
4. La presenza negli uffici del Servizio verrà concordata sulla base delle esigenze legate alle fasi di svolgimento degli interventi tenendo conto delle esigenze organizzative del Servizio.
5. Il Direttore del Servizio committente individua il dr. xxx. Xxxxxx Xxxx quale referente per lo svolgimento ed il coordinamento dell’attività oggetto del presente contratto. Al referente il collaboratore si riferirà per
ogni necessità connessa e collegata al rapporto anche in ordine alle modalità di svolgimento dell’attività ed alla evoluzione del rapporto con riferimento agli obiettivi della collaborazione.
6. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del Servizio committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
7. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione della Regione, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il la Regione.
8. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del referente dell’attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.
Art. 5 - Obblighi di riservatezza
1. Tutti i dati ed informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. E’ altresì vietata la diffusione di apprezzamenti attinenti ai progetti, programmi ed organizzazione di essi e/o della Regione.
2. Le clausole del presente articolo hanno per la Regione carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 6 - Decorrenza e durata dell’incarico
1. Il presente contratto ha decorrenza dal e fino al con possibilità di proroga sulla base delle necessità della Regione.
2. La data di avvio dell’attività lavorativa di cui al comma 1, è subordinata alla verifica della condizione di cui all’art. 15, in dipendenza della quale le parti pattuiscono di concordare gli eventuali aggiornamenti dell’attivazione della prestazione di lavoro, successivi al , in apposito atto aggiuntivo al presente contratto.
3. L’incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.
4. Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo
Art. 7 - Compenso
1. Ai collaboratori Senior (Profili “A” e “B”) competerà un compenso annuo lordo di euro 39.000,00 (euro trentanovemila/00), onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
2. Ai collaboratori Junior (Profili “C” e “D”) competerà un compenso annuo lordo di euro 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00), onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
3. L’erogazione dei compensi avverrà con pagamenti mensili posticipati dietro consegna da parte del collaboratore della relazione sulle attività eseguite nel periodo di riferimento.
4. Il referente del committente dovrà attestare al termine del contratto, nonché periodicamente, ai fini della erogazione dei predetti corrispettivi, il regolare e progressivo andamento del rapporto ed il normale svolgimento dell’attività individuata oggetto del presente contratto con riferimento agli obiettivi perseguiti.
5. Il valore del corrispettivo pattuito e i parametri indicati per la determinazione dello stesso, vengono da entrambe le parti riconosciuti proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del contratto.
6. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.
7. La Regione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese connesse alla prestazione ordinariamente sostenute dal collaboratore per viaggio, vitto ed alloggio, che rimangono a totale carico del collaboratore.
8. Il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le eventuali missioni operative di cui al successivo Art. 8.
Art. 8 - Missioni operative
1. Il collaboratore garantirà l’esecuzione delle missioni operative finalizzate alla realizzazione delle operazioni di sopralluogo tecnico e studio secondo il coordinamento operativo disposto dal Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali.
2. In caso di missione del collaboratore fuori dal territorio del Comune sede del Servizio per motivi direttamente collegati all’incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione dei documenti giustificativi.
Art. 9 - Inquadramento giuridico, tributario e previdenziale
1. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d’opera regolata dall’art. 2222 e seguenti del codice civile e dall’art. 409, numero 3, c.p.c. Tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 50, primo comma, lettera c-bis), DPR. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche.
2. All’atto dell’erogazione del compenso mensile la Regione opererà a carico del collaboratore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni progressivi sul compenso medesimo così come previsto dall’art. 24, DPR.29 settembre 1973 n. 600. Il compenso sarà inoltre soggetto alla contribuzione INPS di cui alla legge 335/1995.
3. Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto, faranno carico al collaboratore ed alla Regione secondo termini e modalità stabilite dalla legge.
Art. 10 – Copertura assicurativa INAIL
1. Agli effetti dell’applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D.Lgs. 38/2000, il collaboratore autorizza la Regione ad operare la ritenuta di sua competenza in occasione dell’erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall’attività oggetto dell’incarico nella misura che lo stesso committente giudica idonea per la specifica categoria.
2. S’impegna inoltre a corrispondere, dietro semplice richiesta, eventuali quote di premio assicurativo a suo carico qualora il loro versamento avvenga anche successivamente al disciolto rapporto di lavoro oggetto del contratto. A tal proposito il collaboratore dichiara di essere / non essere titolare di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in contemporanea con quello oggetto del presente, su incarico di altri committenti e/o su incarico di altro Servizio, o Ente o Agenzia della Regione:
(specificare)..
3. S’impegna a comunicare tempestivamente il variare di tale situazione al fine di consentire l’esatta determinazione del premio INAIL di competenza di ogni singolo committente ed evitare alla Regione il versamento di importi in misura inferiore e/o superiore al dovuto, nonché la corretta determinazione della base imponibile IRPEF ed addizionali.
Art. 11 –
Art. 11 - Copertura assicurativa per danni a terzi (R.C.T)
1. Il collaboratore è tenuto ad attivare a suo carico la copertura assicurativa per danni a terzi (R.C.T), quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danni materiali a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta in attuazione del presente contratto.
Art. 12 - Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione
1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:
− Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, che ha previsto l’istituzione di un apposita gestione separata presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
− D. lgs. 151/2001 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell’assegno per il nucleo familiare.
− Art. 51, comma 1, legge n. 488/1999, che ha previsto l’estensione della tutela contro il rischio di malattia;
− Art. 5 D.Lgs. n. 38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l’obbligo assicurativo contro gli infortuni;
2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, il collaboratore ha diritto al mantenimento del rapporto contrattuale e la prestazione resterà sospesa:
− in caso infortunio, fino a guarigione;
− in caso di malattia;
− in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata ai sensi dell’art. 66 del decreto legislativo 276/2003, compatibilmente con l’attività da svolgere desunta in contratto.
3. Nei casi di gravidanza, malattia e/o infortunio nel periodo di astensione dall’attività oggetto del contratto, viene sospesa l’erogazione del corrispettivo che viene interrotta definitivamente se l’astensione si protrae oltre la data di termine del contratto non determinandosi la proroga automatica, salvo il caso della gravidanza in precedenza disciplinato.
4. Tuttavia sarà facoltà del collaboratore e della Regione addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto a partire dalla data di interruzione della prestazione da parte del collaboratore.
5. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere alla Regione di intervenire con soluzioni alternative.
6. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore alla Regione relativa documentazione sanitaria.
Art. 13 - Estinzione del contratto
1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proroga sulla base delle necessità del Regione.
2. La Regione e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Il contratto è risolto unilateralmente dalla Regione prima del termine quando si verifichino:
- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni consecutivi di calendario, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- commissioni di reati tra quelli previsti dall’art. 15 della legge n .55/1990 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti Artt. 2, 3, 4 e 5;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
4. In fase di esecuzione del contratto, qualora il Dirigente del Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali, sulla base delle relazioni del referente, giudichi la prestazione non conforme a quanto previsto nel contratto stesso, richiede al contraente, con apposita nota di contestazione, di adempiere entro un congruo termine. In caso di inadempienza ulteriore l’Amministrazione può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto.
Art.14 – Invenzioni
1. Ove nel corso dello svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto il collaboratore permetta la realizzazione di una invenzione e/o in generale di un’opera dell’ingegno si applicano le previsioni dell’art. 12-bis della legge 633/1941, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge 18 ottobre 2001 n. 383. In ogni caso il collaboratore sarà riconosciuto autore dell’opera di ingegno.
Art.15 – Clausola di salvaguardia
1. Il presente contratto diventa esecutivo solo a seguito della registrazione da parte della Ragioneria regionale della determinazione di impegno di spesa relativa. In caso di mancata registrazione o anche di adozione da parte del Consiglio o della Giunta Regionale di norme o atti deliberativi che vietano, anche temporaneamente, l’attivazione e l’utilizzo di contratti di collaborazione coordinata
o continuativa, l’attivazione del presente contratto è sospesa fintanto che persista tale impedimento.
Art.16 – Trattamento dati
1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
Art.17 – Registrazione
1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 della parte seconda della “tariffa” allegata al T.U. dell’imposta di registro approvato con DPR. 26 aprile 1986 n. 131.
2. Il contratto è esente dall’imposta di bollo in quanto riconducibile all’art. 25 della tabella allegato b al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
Art.18 – Foro competente
1. Foro competente in caso di controversie sarà quello di Cagliari, rinunziando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.
Letto, approvato e sottoscritto, in Cagliari il
Le parti:
il collaboratore Il Direttore del Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti nelle premesse e negli artt.4,5,7,8,11,12,13,14,15 del presente contratto e di approvarli specificatamente.
Le parti:
il collaboratore Il Direttore del Servizio Tutela del suolo e Politiche forestali
Allegato alla determinazione del Direttore del Servizio tutela del suolo e politiche forestali Prot. n. 29954 / Rep. n. 1268 del 23/12/2011