Tra
Allegato n. 7 - Schema di convenzione per la concessione pluriennale del Centro Ittico Valdastico
l’anno , addì del mese di
Tra
- L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di seguito denominata “Agenzia”, con sede legale in Legnaro (PD), viale dell’Università, 14 - Agripolis (C.F. 92281270287; P.I. 05026970284), nella persona del Direttore, Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato a il che interviene nel presente atto in esecuzione della disposizione n. del ;
e
- la società con sede legale in via n. (C.F. e P.I. ) di seguito denominato “Concessionario”, in persona del legale rappresentante , nato a il , autorizzato alla stipula del presente atto come da
;
Premesso
• CHE l’Agenzia è proprietaria in Valdastico (VI), di un Centro Ittico sperimentale presso il quale intende promuovere, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali previste dalla L.R.V. 37/2014 e mediante il coinvolgimento di soggetti qualificati, l’innovazione di prodotto e di processo nel settore dell’acquacoltura di acqua dolce;
• CHE, per consentire la individuazione del soggetto e del programma di attività idonei a realizzare le predette finalità, è stata bandita una gara pubblica in esecuzione della Disposizione del Direttore n.
del ;
• CHE, a seguito dell’esperimento della gara pubblica, è stato individuato con Disposizione del Direttore n. del il predetto Concessionario quale soggetto cui concedere in gestione il Centro Ittico di Valdastico, affinché lo stesso possa utilizzarlo per la realizzazione del progetto di attività presentato in sede di gara;
• CHE si rende quindi necessario formalizzare la predetta concessione del Centro Ittico mediante specifica convenzione che disciplini gli obblighi del Concessionario ed i rapporti tra questo e l’Agenzia;
tutto ciò premesso, tra le parti si stipula e conviene quanto segue
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 – Bene oggetto di concessione
l’Agenzia concede al Concessionario che accetta, la gestione del Centro Ittico di proprietà dell’Agenzia, sito in Valdastico (VI), località Forme Cerati, catastalmente individuato come segue:
NCT Fg. 10 mapp. 25 e 547
NCEU Sez. A, Fg. 10 mapp. { 25 sub 2 cat. D/8
{ 573
25 sub 3 cat. A/2
25 sub 4 cat. C/6
Il Centro Ittico, impostato con finalità di sperimentazione, dimostrazione e divulgazione indirizzate al settore ittico d’acqua dolce, occupa una superficie di 22.559 mq. Gli edifici presenti sono:
- capannone con all’interno n. 17 vasche per avannotti e n. 2 vasche per la spremitura dei riproduttori;
- n. 6 vasche esterne per i riproduttori e n. 3 vasche di decantazione;
- n. 4 vasche cemento armato per novellame da 50 x 2,00 metri lineari;
- pozzetto partitore, pozzi di riserva;
- casa custode ed uffici;
- cabina di trasformazione e manovra energia elettrica;
- piazzali, fognature, recinzioni.
- impianto fotovoltaico con potenza 62 KWp
- box di quarantena
Le aree concesse, con i relativi impianti e attrezzature, sono descritte nel “Verbale di consegna”, che verrà sottoscritto dalle parti, e che è allegato al presente atto (Allegato A), facendone parte integrante.
ART. 3 - Consegna del Centro Ittico
Le aree vengono concesse, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, esclusivamente per lo svolgimento delle attività proposte dal Concessionario nell’offerta tecnico-progettuale presentata in sede di gara e quindi per attività di allevamento in accordo con quanto previsto dal bando di gara. A tal fine si intendono integralmente richiamati nella presente convenzione e vincolanti per quanto dalla stessa non espressamente derogato, tutti i documenti progettuali e le relative integrazioni presentati dal Concessionario in sede di gara, anche se non materialmente trascritti.
All’inizio della concessione, così come alla scadenza della stessa, a cura dell’Agenzia, ed in contraddittorio con il Concessionario, saranno redatti rispettivamente un Verbale di consegna ed un Verbale di riconsegna, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature di proprietà dell’Agenzia, nonché la verifica dell’adempimento delle norme previste nel presente Capitolato.
In sede di consegna, d’intesa con il Concessionario, verrà inoltre predisposto il piano annuale di manutenzione ordinaria obbligatoria contenente la dettagliata descrizione delle tipologie delle manutenzioni obbligatorie a carico del Concessionario, quantificando il loro costo nel caso in cui l’Agenzia dovesse sostituirsi al Concessionario nella loro esecuzione in caso di eventuale inadempienza dello stesso.
ART 4 – Riconsegna del Centro Ittico
Il Concessionario, alla scadenza del periodo di convenzione, riconsegnerà il Centro nelle condizioni in cui è stato ricevuto, libero e sgombro da persone e cose e nella piena disponibilità dell’Agenzia, fatti salvi, ovviamente, le modifiche autorizzate e il normale degrado d’uso.
Nel caso in cui siano state realizzate modifiche non formalmente autorizzate dall’Agenzia, la stessa si riserva il diritto di pretendere, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, anche la eventuale rimessa in pristino delle aree, delle strutture e delle attrezzature che avessero subito modifiche, innovazioni o trasformazioni.
Tutti gli arredi collocati dal Concessionario nelle aree concesse rimangono di proprietà di quest’ultimo, che si impegna a rimuoverli alla scadenza della Concessione.
Nulla è dovuto dall’Agenzia, al termine del rapporto concessorio, per lavori e investimenti strutturali effettuati dal Concessionario o per addizioni e miglioramenti dallo stesso eseguiti nelle aree in concessione, in quanto ritenuti già ammortizzati nell’ambito della durata del rapporto concessorio.
È escluso qualsiasi rimborso per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà dell’Agenzia e per l’eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che il Concessionario, a propria discrezione, potrà lasciare in proprietà dell’Agenzia, se da questa ritenuti idonei.
In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l’importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.
ART. 5 – Durata della concessione
La durata della presente convenzione è di ………. (in lettere) anni con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.
ART. 6 – Canone concessorio
Il Concessionario si impegna a corrispondere all’Agenzia, per gli anni di durata della presente convenzione, un canone annuo concessorio pari ad € ,00 + IVA (in lettere). Il canone dovrà essere versato in un’unica soluzione all’Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il canone resterà in vigore per tre anni e sarà soggetto all’aggiornamento dell’ISTAT alla conclusione del terzo anno di concessione in misura corrispondente al 100% della variazione in aumento accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente. L’aggiornamento avrà quindi cadenza triennale e le rivalutazioni economiche saranno quindi applicate per tale periodo.
ART. 7 – Utile di gestione
Il Concessionario farà proprio l’utile derivante dalla gestione delle aree concesse e assumerà a proprio carico le relative perdite nonché ogni spesa e obbligazione di qualsiasi genere e natura. All’atto della cessazione della convenzione per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa o circostanza, i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti la gestione del Centro Ittico resteranno definitivamente intestati rispettivamente a favore e a carico del Concessionario, con esclusione per l’Agenzia di ogni responsabilità a riguardo.
ART. 8 – Esecuzione dei lavori
Il Concessionario si impegna ad eseguire, con oneri a definitivo proprio carico, i lavori di adattamento eventualmente indicati nell’offerta tecnico-progettuale richiamata sopra all’art. n. 3. A tal fine il Concessionario presenterà all’Agenzia per l’approvazione, entro 120 giorni dalla data di stipula della presente convenzione, un progetto esecutivo, redatto da tecnico abilitato, conforme al progetto di massima presentato in sede di gara. I lavori di adattamento dovranno essere eseguiti da impresa qualificata ex art. 84 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e completati entro i termini riportati nella comunicazione, da parte dell’Agenzia, dell’approvazione del progetto esecutivo.
Sono a carico del Concessionario gli oneri e gli adempimenti necessari per ottenere dalle autorità competenti le autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant’altro occorrente per la esecuzione dei lavori e per lo svolgimento dell’attività di cui sopra all’art. 3.
Resta inteso che committente dei lavori di cui trattasi e di tutti gli altri lavori eventualmente autorizzati è solo il Concessionario. Rimane pertanto a carico esclusivo di questo ultimo l’adempimento, ove previsto, anche di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili e più in generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Eventuali ulteriori lavori di miglioramento strutturale, tecnologico ed impiantistico non inizialmente previsti dal progetto tecnico presentato in sede di gara (di cui all’art. n. 3) dovranno tassativamente essere autorizzati per iscritto dall’Agenzia. In questo caso al fine di garantire un adeguato periodo di ammortamento dei nuovi investimenti potrà essere prevista una eventuale prosecuzione della durata della concessione comunque fino al periodo massimo di 20 anni previsto dal bando. Nessun rimborso è infatti previsto a carico dell’Agenzia al termine della concessione per qualunque investimento effettuato dal concessionario.
La mancata realizzazione degli investimenti previsti comporterà la risoluzione del contratto e l’applicazione di una penale corrispondente all’intero importo della fidejussione.
ART. 9 - Manutenzioni
Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile (c.d. manutenzioni ordinarie) sono a carico del Concessionario.
Sono altresì a carico del Concessionario le spese di carattere straordinario che attengono alla manutenzione e corretta conduzione dell’attività come pure alla gestione e manutenzione di eventuali attrezzature ed impianti autorizzati dall’Agenzia ed installati dal Concessionario.
In queste riparazioni sono comprese le manutenzioni di tutte le attrezzature di dotazione dei fabbricati, la conservazione in stato di buon uso di macchine, impianti e fabbricati, la pulitura delle aree esterne e della viabilità di servizio ed ogni altra riparazione o manutenzione non rientrante tra quelle straordinarie.
L’Agenzia ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche attestanti l’ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.
Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell’Agenzia, un’insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l’addebito verrà contestato per iscritto al Concessionario che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dall’Agenzia, disposizioni da intendersi tassative.
Qualora questi non provveda l’Agenzia si sostituirà al Concessionario, ed il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall’avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dal Concessionario. Qualora ciò non avvenga l’Agenzia potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all’incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.
L’Agenzia potrà eseguire in qualsiasi momento interventi e/o riparazioni di tipo straordinario, che abbiano carattere d’urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al Concessionario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogabili così al disposto dell’art. 1584 del C.C.
Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato tra l’Agenzia e il Concessionario.
In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all’Agenzia in ordine alla gestione degli immobili, la cui manutenzione è a carico del Concessionario. Il Concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo da assicurare l’ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del Concessionario sono a carico dello stesso.
ART. 10 - Migliorie
L’Agenzia ha facoltà, durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento senza che il Concessionario possa opporsi. Gli interventi dovranno essere comunicati al Concessionario a mezzo PEC con almeno 30 giorni di anticipo. Il Concessionario dovrà richiedere all’Agenzia l’autorizzazione per eventuali domande di contributi pubblici da lui effettuate per interventi di miglioramento sui fabbricati o sui terreni ed informare l’Agenzia del loro eventuale ottenimento.
In ogni caso l’ottenimento da parte del Concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non dovranno in alcun modo costituire un vincolo temporale per l’Agenzia ai fini di un eventuale prolungamento della durata della concessione per un periodo superiore alla durata massima prevista dal bando e pari a 20 anni.
Tutte le migliorie non inizialmente previste dal progetto tecnico presentato in sede di gara (di cui all’art. n. 3), eseguite da parte del Concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Agenzia che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo il riconoscimento di un adeguato periodo di ammortamento mediante eventuale incremento della durata della concessione, comunque fino ad un massimo dei 20 anni previsti dal bando.
Al termine della concessione non è dovuto dall’Agenzia alcun indennizzo o compenso al Concessionario a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso della concessione.
Nel caso in cui siano state realizzate modifiche non formalmente autorizzate dall’Agenzia, la stessa si riserva il diritto di pretendere, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, anche la eventuale rimessa in pristino delle aree, delle strutture e delle attrezzature che avessero subito modifiche, innovazioni o trasformazioni.
ART. 11 - Oneri a carico del Concessionario
Non è ammessa alcuna modifica della destinazione d’uso concordata e prevista dal progetto tecnico presentato in sede di gara (art. n. 3).
Il Concessionario o i propri soci dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato.
È fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D.lgs 81/2008 e s.m.i.), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia, così come l’applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto. L’Agenzia si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata della concessione, la presenza o validità della documentazione richiesta.
Qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature la cui riparazione non rientri negli interventi di manutenzione ordinaria o comunque nella normale gestione dei beni connessa all’attività di competenza del Concessionario, andrà segnalata immediatamente all’Agenzia.
Durante il periodo di concessione, il Concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente indicati gli eventuali responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.
Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute ad esempio a piante pericolanti, spandimento d’acqua e quant’altro, il Concessionario deve avvisare immediatamente l’Agenzia ed i competenti organi adottando nel frattempo tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.
Il Concessionario dovrà ottenere il preventivo assenso dell’Agenzia per l’apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari. L’eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto il Centro Ittico in concessione, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Agenzia, riportarne il logo ed esprimere chiaramente che gli immobili sono di proprietà dell’Agenzia stessa.
Il Concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nei confronti dell’Agenzia nel caso avesse a subire morte di materiale ittico imputabile a malattie infettive o altre cause connesse all’utilizzo degli impianti tecnologici.
Il Concessionario ha l’obbligo di garantire il mantenimento dell’indennità contro le principali virosi, di cui il Centro Ittico oggi dispone, come previsto dalla vigente normativa comunitaria ai fini dell’utilizzo per finalità ittiogeniche e di ripopolamento delle specie ittiche allevate.
Nel caso di perdita dell’indennità sanitaria per cause accertate di irresponsabile condotta da parte del Concessionario (accertata negligenza), il contratto in essere si considererebbe risolto e l’Agenzia si rivarrebbe dei costi subiti con l’incasso dell’intero importo della fideiussione senza alcun rimborso per il Concessionario.
Nel caso in cui la perdita derivasse da cause di forza maggiore ovvero senza responsabilità accertata da parte del Concessionario, questi assumerebbe comunque l’obbligo di applicare presso il Centro il programma finalizzato al recupero della stessa indennità sanitaria che verrà concordato con le Autorità sanitarie competenti, come previsto dalla vigente normativa comunitaria per la sanitizzazione e il riavvio delle attività produttive. Per l’intera durata del programma di disinfezione e sino all’ottenimento del nuovo status di Centro indenne dalle malattie virali, al Concessionario permarrà l’obbligo di regolare pagamento del canone annuo mentre l’Agenzia si farà carico interamente dei soli costi previsti per l’acquisto dei lotti di pesci necessari per il riavvio delle attività ed il recupero dell’indennità sanitaria. Nel caso in cui il Concessionario non onorasse gli impegni presi, l’Agenzia si rivarrebbe dei costi subiti con l’incasso, in toto o in parte, dell’importo della fidejussione, senza alcun rimborso per il Concessionario.
Il Concessionario è inoltre tenuto al mantenimento dei nuclei dei riproduttori di Trota Marmorata (distinta su base genetica nei ceppi Piave, Brenta e Adige) ed eventualmente di Trota Fario, necessari per la
conservazione della biodiversità, secondo il protocollo operativo riportato nell’Allegato n. 2 al bando di gara, che si ritiene vincolante, che si intende integralmente richiamato nel presente atto e che viene di seguito riepilogato.
Il Concessionario si impegna a propria cura e spese al mantenimento delle condizioni ottimali di allevamento delle Trote marmorate dell’Agenzia, provvedendo in particolare:
• all’alimentazione dei pesci, con mangime in pellet approvato dai tecnici dell’Agenzia, compresi gli eventuali mangimi medicati che dovessero essere necessari;
• alla raccolta quotidiana degli esemplari morti e il loro stoccaggio nella cella frigorifera del Centro;
• alla pulizia delle vasche (fondo, pareti e griglie) ed in generale alla cura delle condizioni igienico sanitarie;
• ai controlli visivi dei pesci in allevamento finalizzati ad evidenziare patologie o stati di stress degli animali;
• al controllo generale e alla manutenzione dell’impiantistica di servizio alle vasche (pompe, ossigenatori, ecc.) compresi eventuali interventi di emergenza.
Il Concessionario inoltre, con il coinvolgimento operativo del proprio personale, dovrà collaborare con i tecnici dell’Agenzia nel corso di tutte le fasi riguardanti la riproduzione artificiale delle Trote marmorate, tra cui:
• il controllo della maturazione sessuale dei pesci;
• la spremitura dei pesci, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia;
• la gestione delle uova embrionate ottenute, distinte per lotti, mettendo a disposizione i necessari embrionatori presenti nel capannone avannotteria del Centro;
Al termine della concessione, l’Agenzia effettuerà il controllo su base genetica dei riproduttori presenti nell’impianto, al fine di verificare la correttezza delle procedure di allevamento applicate. Nel caso in cui da tale controllo risultassero riproduttori con caratteristiche non corrispondenti a quelle iniziali, indicatori di procedure di allevamento difformi rispetto al Protocollo operativo (Allegato n. 2), l’Agenzia a proprio insindacabile giudizio applicherà una penale che sarà calcolata sulla base del numero di riproduttori che risulteranno non conformi.
Nel caso in cui il Concessionario non realizzasse gli investimenti previsti, L’Agenzia risolverà il contratto di gestione ed applicherà una penale corrispondente all’intero importo della fidejussione.
Il Concessionario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni manutentorie salvo la normale usura; i locali per la produzione e deposito dovranno essere imbiancati a nuovo, puliti e sgomberi di qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del Concessionario.
ART. 12 - Oneri a carico dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario
Saranno a carico dell’Agenzia:
• la selezione periodica delle trote marmorate di origine selvatica compatibili con i tre ceppi Piave, Brenta ed Adige, destinate a rinsanguare i lotti o sostituire gli esemplari morti;
• il prelievo dei campioni di tessuto, la spedizione e le analisi genetiche, che verranno effettuate presso Centri Scientifici specializzati;
• i costi relativi alla marcatura dei riproduttori con microchip;
ART. 13 – Divieto di cessione a terzi
È fatto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte l’uso delle aree e delle strutture di pertinenza del Centro Ittico a soggetti terzi, o sostituire altri a sé nell’esecuzione della presente convenzione. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto dall’Agenzia.
Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del rapporto concessorio, a non apportare modifiche all’oggetto sociale in essere alla data del presente atto senza il consenso scritto dell’Agenzia.
ART. 14 – Risoluzione anticipata del contratto
Se il Concessionario intendesse, per cause di forza maggiore, interrompere anticipatamente la concessione rispetto alla scadenza prevista dal contratto, dovrà darne comunicazione scritta all’Agenzia con un preavviso di almeno 12 mesi.
In caso contrario sarà facoltà dell’Agenzia applicare una penale trattenendo dall’importo costituito a fidejussione una quota pari al costo mensile del canone moltiplicato per le mensilità di mancato preavviso.
In caso di mancato rispetto di anche una sola delle clausole contrattuali o in caso di mancato pagamento, entro i termini stabiliti, del canone annuo, il contratto è risolto di diritto per grave inadempimento del Concessionario, fatta salva l’azione per il recupero delle somme dovute e non corrisposte oltre al risarcimento dei danni.
L’Agenzia può in ogni momento revocare la concessione e risolvere la presente convenzione per sopraggiunti motivi di pubblico interesse tramite comunicazione scritta trasmessa con almeno 12 mesi di preavviso. In tal caso il Concessionario, a completa tacitazione di ogni sua pretesa, avrà diritto solo ed esclusivamente ad un indennizzo pari all’ammortamento concordato ed eventualmente non goduto per gli eventuali investimenti strutturali ed impiantistici effettuati.
ART. 15 – Controlli
Il Concessionario prende atto che l’Agenzia potrà esercitare i controlli che fossero ritenuti necessari ed opportuni, anche mediante accesso alle aree concesse, in ordine alla conduzione di quanto ricevuto, riconoscendo il Concessionario nel contempo all’Agenzia stessa ogni più ampio potere al riguardo.
Il Concessionario riconosce che, qualora l’Agenzia riscontrasse, a proprio insindacabile giudizio, inadempienze o comunque irregolarità da parte di esso Concessionario ad uno qualsiasi degli obblighi assunti con il presente atto, l’Agenzia potrà esperire tutte le azioni che riterrà più opportune, compresa, nei casi più gravi, la risoluzione della presente convenzione.
ART. 16 - Foro competente
A tutti gli effetti della presente convenzione, compresa la notifica degli atti esecutivi, e comunque per ogni controversia che insorgesse in relazione al rapporto in essere con il presente atto è competente il giudice del luogo dove l’Agenzia ha la sede legale o in alternativa la sua direzione.
ART. 17 – Imposta di bollo
Tutti gli oneri, compresi quelli per imposte di bollo e di registro, afferenti il presente atto o ad esso conseguenti sono a carico del Concessionario, che invoca tutte le agevolazioni di legge applicabili in base alle vigenti norme.
ART. 18 – Garanzia fidejussoria ed assicurazione
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) mediante ……. Tale garanzia dovrà avere validità pari alla durata della convenzione di concessione.
Il Concessionario non potrà ottenere lo svincolo del suddetto deposito né potrà imputare la somma depositata in conto canone ed accessori prima che sia stata effettuata la riconsegna del Centro Ittico. Lo svincolo della cauzione predetta avverrà dopo la verifica dell’adempimento di tutti gli obblighi convenzionali.
Il Concessionario dovrà inoltre sottoscrivere idonea polizza assicurativa per le ipotesi di Responsabilità Civile verso terzi o per danni alle cose in uso. L’importo del massimale annuo non potrà essere inferiore ad un milione di euro per sinistro. Trattandosi, tra l’altro, di impianti, di attrezzature e macchinari di proprietà dell’Agenzia, il Concessionario dovrà inserire nelle polizze relative all’incendio e al furto ad esso intestate, il vincolo a favore dell’Agenzia, prevedendo altresì in dette polizze la rinuncia, da parte della Compagnia di assicurazione, alla rivalsa di cui all’art. 1916 c.c.. Il Concessionario si impegna a trasmettere tempestivamente all’Agenzia copia delle polizze stipulate e delle relative variazioni. L’eventuale inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi derivanti dalle polizze assicurative stipulate e, in particolare, il mancato
pagamento, alle scadenze contrattuali, dei premi, potrà costituire, a giudizio dell’Agenzia, motivo di risoluzione del presente contratto. Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere all’Agenzia copia delle quietanze dei pagamenti.
ART. 19 – Tutela dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
ART. 20
Per quanto non diversamente disposto dalla presente convenzione, il rapporto di concessione sarà disciplinato dalle norme di legge statali e regionali in materia di concessioni di beni pubblici.
Legnaro, lì
Per l’Ente proprietario Per il Concessionario
Xxx. Xxxxxxx Xxxxx …………………………………………
Direttore Agenzia per l’Innovazione …………………………………………
nel Settore Primario …………………………………………
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, la Società dichiara di approvare espressamente le clausole contenute negli articoli 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 della presente convenzione.
Per il Concessionario
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