CAPO I
REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
CAPO I
CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio dei Comune di Monza e l'applicazione della relativa tassa.
I termini "spazio", "area", "suolo pubblico" stanno ad indicare le aree, il suolo ed i luoghi di uso pubblico appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge, nonchè gli spazi ad essi sovrastanti e sottostanti.
Per le occupazioni praticate nelle aree cimiteriali si osservano le disposizioni contenute nello speciale regolamento comunale.
Art. 2
CONCETTO E DURATA DELL'OCCUPAZIONE
Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca un uso particolare dei bene pubblico o asservito come sopra, che escluda, anche parzialmente, il medesimo dall'uso pubblico, sia pure in modo potenziale e futuro, tanto in superficie, che al di sopra e al di sotto di essa.
Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
• sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito dei rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
• sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.
Art. 3
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE
Non può essere effettuata alcuna occupazione del suolo pubblico e dello spazio ad esso sovrastante o sottostante senza autorizzazione o concessione rilasciata dalla competente autorità comunale su richiesta dell'interessato.
Le occupazioni sono soggette al pagamento della relativa tassa, fatta eccezione per quelle che, ai sensi del successivo art. 35, ne sono esenti, ma pur sempre subordinate all'atto di autorizzazione o di concessione.
Art. 4
DOMANDA DI OCCUPAZIONE
Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda in carta legale al Comune, anche nei casi in cui l'occupazione è esente dal tributo per legge o ai sensi del presente regolamento.
Ai fini dei termine per la conclusione del procedimento, la data del ricevimento è quella risultante dal timbro datario apposto dal settore competente all'atto della consegna o, nel caso di invio per posta, all'atto dell'arrivo.
La domanda deve contenere:
1 ) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale dei richiedente;
2) l'ubicazione esatta del tratto di area o di spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura; lo spazio che si intende occupare deve essere limitato a quello strettamente indispensabile;
3) l'oggetto e la durata dell'occupazione nonché la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
4) lo scopo dell'occupazione (per es. esercizio di un'industria, commercio, arte o mestiere, ragioni edilizie o agricole, impianto di giuochi o spettacoli viaggianti, ecc ... ): lo scopo non può contrastare con le ragioni dell'estetica e del decoro cittadino, nè riferirsi all'esercizio di attività non consentite dalle leggi e dai regolamenti sia nazionali che locali;
5) la dichiarazione di conoscere e di sottostare, senza alcuna riserva, a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonchè alle disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia;
6) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
La domanda deve essere corredata da idonea documentazione tecnica, che deve sempre comprendere, anche in caso di piccole occupazioni temporanee, il disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
Il richiedente è tenuto, in ogni caso, a fornire tutti i dati ed a produrre tutti i documenti che si dovessero ritenere necessari per l'esame dell'istanza.
Per la documentazione da presentare a corredo della domanda, si fa rinvio al Regolamento sul Procedimento Amministrativo previsto dalla Legge 7/8/1990, n. 241 o, in mancanza, alle norme sul procedimento amministrativo contenute nella stessa legge.
Art. 5
RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Su richiesta dell'Amministrazione il richiedente dovrà versare al Comune la somma necessaria per l'istruzione della domanda e per le spese dell'atto di concessione o di autorizzazione.
L'eventuale eccedenza sul deposito effettuato sarà restituita al depositante, che è obbligato a rimborsare al Comune ogni eventuale maggiore spesa occorsa per la stessa istruttoria e per l'atto di concessione nel caso che lo stesso deposito risultasse insufficiente.
Art. 6
PROCEDIMENTO E DECISIONE SULL'ISTANZA
Per l'istruttoria e per la definizione le domande sono assegnate al competente ufficio comunale.
All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento nonchè l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento.
Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo; in caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7/8/1990 n. 241.
In caso di diniego sono comunicati al richiedente, negli stessi termini, i motivi dei diniego stesso.
Saranno, in ogni caso, respinte le domande irregolarmente o insufficientemente documentate o per le quali non sia stato versato il deposito richiesto, previa diffida a regolarizzare od integrare la documentazione, ovvero a versare la somma richiesta, entro un termine prescritto.
Art. 7
RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE E SUO CONTENUTO
L'autorità competente, conclusa favorevolmente l'istruttoria, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o lo spazio pubblico.
In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
a) a termine, per la durata massima di anni 29;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di revocarla, modificarla o sospenderla, in qualsiasi momento.
Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale, di cui al successivo art. 8, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata
- il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
Art. 8
ATTI DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE
Gli atti di concessione o le autorizzazioni di occupazione saranno rilasciati a norma delle disposizioni contenute nella legge 8/6/1990 n. 142, nello Statuto del Comune di Monza, nella legge 7/8/1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, nonchè di ogni altra disposizione vigente in materia.
A comprovare il diritto all'occupazione sarà rilasciato all'interessato apposito atto autorizzativo oppure regolare atto di concessione sottoscritto anche dal concessionario, con il quale egli s'impegna all'osservanza di tutte le condizioni che gli saranno imposte dall'Amministrazione Comunale.
Il beneficiario dell'occupazione è tenuto ad esibire la copia dell'atto ad ogni richiesta degli agenti municipali e della forza pubblica.
Per le occupazioni temporanee tiene luogo dei predetti documenti la ricevuta della tassa pagata.
L'atto di concessione o di autorizzazione e la ricevuta della tassa pagata devono recare sempre la data di scadenza della loro validità.
Art. 9 OCCUPAZIONI ABUSIVE
Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposito atto comunale e dal pagamento della relativa tassa nonchè tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento sono considerate abusive, non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi e sono punibili con sanzioni sia amministrative che fiscali.
Per le alterazioni ed invasioni di suolo di strade comunali, come per qualsiasi altra occupazione abusiva, si rimanda alle speciali disposizioni di legge vigenti in materia.
Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione delle opere e dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonchè di quelle di custodia.
Art. 10
TITOLARITA' E TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE
Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione; è, parimenti vietata, qualsiasi sub concessione.
E' tuttavia ammesso:
a) il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentavate, da dichiararsi dal concessionario anticipatamente all'ufficio competente o agli incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nell'atto di concessione o di autorizzazione o nella ricevuta della tassa pagata.
b) il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad un altro beneficiario per il trapasso di un bene o di un'attività, escluso ogni scopo di speculazione e con il consenso dell'Amministrazione Comunale, sempre che per la stessa occupazione non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento darà luogo a nuovo atto, con il pagamento integrale di una nuova tassa, esclusi ogni restituzione o conguaglio della tassa già pagata.
Art. 11
PREFERENZE NELLE CONCESSIONI - DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO
Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione sarà fatta seguendo l'ordine risultante dal numero di protocollo attribuito cronologicamente secondo l'ordine di presentazione delle domande. Tra più richieste inviate per posta pervenute all'ufficio nella stessa data sarà effettuato il sorteggio.
E' vietato qualsiasi monopolio o accaparramento del suolo pubblico disponibile, anche con il pagamento della tassa dovuta, che possa ledere l'interesse degli altri cittadini o aspiranti alle concessioni.
Qualsiasi accordo tra concessionari per monopolizzare o accaparrare il suolo porterà senz'altro alla decadenza delle concessioni fatte in loro favore.
Art. 12 DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto comunale e per le eventuali spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso, l'Amministrazione può subordinare la concessione o l'autorizzazione dell'occupazione alla prestazione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune sino al termine dell'occupazione.
Art. 13 OCCUPAZIONI OCCASIONALI
L’autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all’art. 35 a seguito di preventiva comunicazione al competente ufficio della Polizia Municipale effettuata in tempo utile per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.
La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione.
Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta di firme.
Art. 14 OCCUPAZIONI D'URGENZA
Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 45 del presente Regolamento.
Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti dei Regolamento di esecuzione e di attuazione dei Nuovo Codice della Strada.
Art. 15
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'occupante è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere generale:
a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nell'atto di concessione o di autorizzazione;
b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenze, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte dall'Amministrazione;
d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione e riparare a proprie spese gli eventuali danni arrecati al suolo ed ai beni pubblici o di terzi dall'occupazione e dalle opere e depositi permessi, ivi inclusi quelli provocati alle opere stradali dai lavori di riparazione e manutenzione di impianti sotterranei;
e) versare all'epoca stabilita la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè l'eventuale canone di concessione;
f) risarcire il Comune di ogni eventuale maggior spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali.
g) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con ]'Amministrazione Comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando molestie e spese al Comune, che in ogni caso faranno carico al concessionario stesso; qualora fosse riconosciuta impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione s'intenderà come non avvenuta;
h) osservare le norme contenute nel capo Il del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, nel presente regolamento e nei regolamenti comunali di polizia locale, di igiene e di edilizia nonchè ogni altra disposizione di legge e di regolamento e le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati ai terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della occupazione stessa;
i) mantenere in condizione di ordine e di pulizia il suolo occupato, facendo uso di appositi contenitori di rifiuti.
Art. 16 OCCUPAZIONE DI STRADE
OSSERVANZA DEL CODICE DELLA STRADA
Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/6/1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dei relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modifiche):
E' fatto, comunque, obbligo all'occupante di non provocare ingorghi alla circolazione, di non creare situazioni di pericolo o di intralcio al transito dei veicoli e dei pedoni e di astenersi dall'impedire l'accesso ai prospicienti edifici pubblici e privati.
Le occupazioni di breve durata dei veicoli adibiti al trasporto di merci deve limitarsi al tempo strettamente indispensabile per le operazioni di carico e scarico, decorso il quale il suolo occupato dovrà essere immediatamente sgomberato e restituito al libero transito.
Art.17 ESPOSIZIONE DI MERCE
L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di area o spazio pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
Art.18
CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
- COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE-
Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28/3/1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n 248 del 4/6/1993.
Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei
luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri
Art. 19 MESTIERI GIROVAGHI
Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, su cui e consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici (pittori, ecc.) quando la sosta stessa si prolunghi per più di un ora sullo stesso luogo
Art. 20
OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO
Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.
Art. 21
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE
Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione dei suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione e di allestimento di durata non superiore ad un’ora previste dall'art. 35 lett. b) del presente Regolamento.
Art. 22
OCCUPAZIONE CON TENDE, TENDONI, VASI, TRESPOLI E SIMILI
Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi ecc., nonché vasi, trespoli e simili per tenere fiori e piante ornamentali dev'essere richiesta l'autorizzazione comunale, che sarà rilasciata previo parere favorevole dell'ufficio per l'arredo urbano e degli altri uffici competenti in relazione al carattere della richiesta.
Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture ed arnesi che non siano mantenuti in buono stato.
Art. 23
AFFISSIONI SUGLI STECCATI, SULLE IMPALCATURE, ECC.
Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altre simili strutture il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
Art. 24
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIVIETI - USO DI OPERE ESISTENTI
Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore e dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione:
a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dagli organi competenti;
c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;
d) evitare l'uso di mezzi che possano cagionare grave disturbo, pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi e predisporre tutto quanto necessario ad evitare sinistri e danni ai passanti, la cui responsabilità verrà a ricadere interamente sul concessionario;
e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati.
All'occupante è fatto divieto di eseguire lavori, scavi e demolizioni non previsti dall'atto di concessione; gli è, altresì, proibito di arrecare all'area occupata qualsiasi danno infiggendovi pali, punte e simili o smuovendo il selciato o il pavimento, salvo i casi in cui, per evidente necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo restando l'obbligo di ripristinare il tutto a lavoro ultimato, secondo norme di igiene e di decoro cittadino.
Le stesse disposizioni valgono per l'eventuale demolizione di opere murarie o stradali, per le quali potrà essere chiesto, inoltre, dal Comune un congruo risarcimento.
L'uso da parte dell'occupante di opere e beni comunali già esistenti è subordinato al pagamento di un corrispettivo determinato insindacabilmente dall'Amministrazione, a titolo di fitto, risarcimento di danni e simili; esso comporta, altresì, l'obbligo della loro continua manutenzione e della loro restituzione nel termine fissato, in ottime condizioni o con il risarcimento di eventuali danni arrecati.
Art. 25 RINNOVO
scritto.
I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza con apposito atto
Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini
stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al
rinnovo.
Art. 26 TRASFERIMENTO DELL'OCCUPAZIONE
Il beneficiario che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero deve chiedere una nuova concessione all'Amministrazione, assoggettandosi al pagamento di una nuova tassa.
Qualora il trasferimento sia ordinato dall'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse, si provvederà al conguaglio con la tassa già pagata per l'anno in corso.
Art. 27
DECADENZA DELLA CONCESSIONE 0 DELL'AUTORIZZAZIONE
Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
• le reiterate violazioni, da parte dei concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione;
• la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli; l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti:
• la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, e nei 10 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
• il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
• la mancata stipula dell'atto di concessione o il mancato versamento delle somme richieste per le spese d'istruttoria o per cauzione entro 60 giorni dall'invito a provvedervi;
• l'esclusione del bene occupato dal demanio o dal patrimonio indisponibile del Comune, talchè non sia più consentito un atto di concessione o di autorizzazione alla occupazione da parte del Comune fermo restando che sono soggetti al tributo i tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.
Sono applicabili, per i provvedimenti di decadenza, le disposizioni previste dal successivo art. 28 per la revoca.
Art. 28
REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse, allorchè si renda necessario ripristinare la primitiva destinazione dell'area o dello spazio occupato o adibire lo stesso ad altra funzione per inderogabili esigenze pubbliche; e fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti degli edifici prospicienti l'area pubblica.
La concessione dei sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica; il provvedimento è insindacabile da parte dei cessato beneficiario.
Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato all'occupante un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, nonché di riordino e di pulizia, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale.
Su richiesta dell'interessato la revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo per l'anno in corso in proporzione del periodo non fruito, esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità.
CAPO Il
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 29 DISPOSIZIONI GENERALI
Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo Il del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comune.
Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Sono soggette all'imposizione da parte dei comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.
Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.
Il tributo è riscosso indipendentemente dai diritti e dall'imposta che possono essere dovuti al Comune per l'affissione e la pubblicità, disciplinati dal Capo I dello stesso Decreto Legislativo n. 507/93.
Art. 30 GRADUATORIA DELLA TASSA
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE
La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
A tale scopo le aree pubbliche o private soggette, ai sensi dell'art. 29, alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, sono classificate in quattro categorie in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.
L'elenco di classificazione è deliberato nei modi di legge, sentita la Commissione Edilizia, ed è allegato al presente regolamento di cui forma parte integrante.
Art. 31
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA
La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
La superficie tassabile delle occupazioni sovrastanti e sottostanti è data dall'area della ideale proiezione verticale sul suolo dei corpo sospeso oppure interrato.
Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
Le occupazioni temporanee dei suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Legislativo 507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
Art. 32
MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI
La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli incaricati dall'Amministrazione Comunale addetti all'accertamento ed alla riscossione della tassa.
La superficie di ogni occupazione è calcolata considerando i vuoti per pieni, in modo da assoggettare alla tassa la porzione di area o di spazio effettivamente sottratto all'uso pubblico.
Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione sovrastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
I vasi delle piante o le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
Art. 33 TARIFFE
Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 30 e sono allegate al presente regolamento.
Per le occupazioni permanenti la tassa e dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
Per le occupazioni temporanee la tassa è applicata in base a tariffe giornaliere per metro quadrato commisurate alle ore di occupazione permesse.
Qualora l'occupazione temporanea sia effettuata in un'area destinata dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione alla sua effettiva occupazione, sulla base delle fasce orarie previste nell'apposito regolamento, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione.
Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.
Si applicano la maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e quelle contemplate dal successivo articolo del presente regolamento.
Un esemplare del tariffario deve essere esposto nell'ufficio competente, in modo da poter essere facilmente consultato da chiunque vi abbia interesse.
Art. 34 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI
Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dal Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
a) per le occupazioni permanenti degli spazi sovrastanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D. Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 46 per cento;
b) per le occupazioni permanenti degli spazi sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 54 per cento;
c) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrai, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta all' 11 per cento;
d) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta all' 11 per cento;
e) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 46 per cento;
f) per le occupazioni temporanee degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 33 per cento;
g) per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 10 per cento, escluse le occupazioni effettuate per l'allestimento di attrazioni, giochi, spettacoli, ecc.;
h) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa e aumentata del 10 per cento; .
i) per le occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50 per cento.
Art. 35 ESENZIONE DELLA TASSA
Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15.11.1993
n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale e simili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperto purchè non siano effettuate per conto di terzi ed abbiano una durata non superiore ad 1 ora;
c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
d) le altre occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di Polizia Urbana e quella determinata dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
Art. 36
NON APPLICAZIONE DELLA TASSA
La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow window e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato nonchè alle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno dei centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 con deliberazione della Giunta Municipale progr. n. 1 dell’ 8/1/1993, rettificata con deliberazione della Giunta Municipale progr. n. 2894 del 7/7/1993.
Art. 37 SOGGETTI PASSIVI
La tassa è dovuta dai titolari delle concessioni o delle autorizzazioni di occupazione o, in mancanza di tale atto, da chi effettua di fatto l'occupazione, salvo a carico di quest'ultimo le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento per le occupazioni abusive.
I diversi utilizzatori di uno stesso passo carraio sono tenuti in solido al pagamento della tassa.
Art. 38
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
Per le occupazioni dei sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto dei Ministro delle Finanze.
(L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore). Superato dall’introduzione dell’Euro.
Qualora nel corso dell'anno si verifichi la cessazione anticipata dell'occupazione o una variazione che determini un minore ammontare del tributo, il contribuente deve farne denuncia entro il 31 dicembre dello stesso anno, ai fini dell'applicazione della tassa per la successiva annualità.
In caso di mancata denuncia nel termine anzidetto, il tributo non è dovuto per l'annualità successiva dal contribuente cessato se egli dimostri di non aver continuato l'occupazione o che la tassa è stata assolta dall'occupante subentrato, mentre se trattasi di variazione comportante la riduzione dei tributo, il contribuente dovrà provare che essa è avvenuta nel corso dell'anno precedente.
Art. 39
RISCOSSIONE MEDIANTE CONVENZIONE
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta dei 50 per cento.
Detta riduzione si cumula con tutte le altre eventualmente applicabili.
Per convenzione si intende il documento - quietanza, sottoscritto dal contribuente e dall'autorità comunale competente, a fronte dei pagamento anticipato della tassa per l'intero periodo di occupazione.
Il pagamento anticipato, che può essere effettuato in un' unica soluzione o a rate, non consente la restituzione della tassa nel caso in cui l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista per fatto imputabile al contribuente.
Art. 40
RISCOSSIONE MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, la riscossione della tassa può avvenire mediante versamento diretto.
A tal fine, gli incaricati dal Comune rilasceranno bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso, ovvero rilasceranno appositi "tickets" conformemente numerati e vidimati.
La numerazione dei bollettari, delle bollette e dei tickets sarà rispettivamente unica e progressiva per ciascun esercizio finanziario e di essi sarà tenuta apposita contabilità presso la Ragioneria dei Comune.
Le bollette o i "tickets" rilasciati dagli agenti serviranno oltre che di quietanza della tassa pagata, anche come dimostrazione dei diritto di occupazione e gli interessati sono tenuti a conservarli ed a esibirli ad ogni richiesta degli agenti e funzionari del Comune o della forza pubblica.
Art. 41 RENDICONTI MENSILI
Entro i primi dieci giorni di ciascun mese gli incaricati del Comune presenteranno alla Ragioneria Comunale il rendiconto delle somme riscosse nel mese precedente, allegando ad esso i bollettari esauriti o in corso ovvero la striscia contabile dei biglietti meccanizzati.
Il rendiconto dovrà essere redatto in duplice copia su appositi moduli prescritti dal Comune, di cui una, dopo i dovuti controlli contabili, sarà restituita ai detti incaricati.
Al rendiconto dovrà essere allegata la ricevuta di versamento effettuato al tesoriere direttamente o tramite il conto corrente postale.
Art. 42
BOLLETTARI E REGISTRI ULTIMATI
Tutti i registri e bollettari ultimati dovranno essere depositati nell'archivio comunale entro trenta giorni dalla loro ultimazione e resteranno a disposizione degli incaricati per eventuali consultazioni. Alla fine di ciascun anno e della gestione il numero dei bollettari e registri depositati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati secondo il registro di carico e scarico tenuto presso la Ragioneria Comunale.
Art. 43
CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA OCCUPAZIONE
Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione o di autorizzazione ovvero nella ricevuta della tassa pagata, non avrà diritto a restituzione, neppure parziale, del tributo o a rifusione o a compenso di sorta.
Art. 44
ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA
Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D.Lgs. 507/ 1993 e successive modificazioni.
Art. 45 SANZIONI
Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 dei D. Lgs. 507/1993.
Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della legge 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992
n. 285 (e successive modificazioni).
Art. 46 CONTENZIOSO
Contro gli atti di accertamento è ammesso il ricorso in prima istanza:
a) al Direttore Regionale delle Entrate per la Lombardia (ex Intendenza di Finanza) sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
b) alla suddetta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo 31.12.1992 n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenute nell'art. 30 della legge 30/12/ 1991 n. 413”.
Parimenti contro le risultanze dei ruoli in materia di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, sino alla suddetta data si potrà ricorrere nei modi e nei termini di cui all'art. 63 del DPR 28/1/1988 n. 43 e successivamente alla stessa Commissione Tributaria Provinciale.
Art. 47 NORME FINALI
Per l'applicazione della tassa resta valida la previgente classificazione delle strade ed altre aree pubbliche stabilita dal Commissario Straordinario, sentita la Commissione Edilizia, con deliberazione 29/10/1992 n. 588.
Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè alle altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.
Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 252/23882 del 19.7.1976 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.
Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità tutte previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'art. 56, comma 3, del D. Lgs. 507/93.
Art. 48 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Sino al 1999 in aggiunta al pagamento della tassa, le occupazioni permanenti del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico sono soggette, a titolo di riconoscimento del diritto dominicale del Comune, ad un canone ricognitorio il cui ammontare è stabilito dall’Amministrazione in misura percentuale sulla tariffa ordinaria del relativo tributo, con un minimo di euro 2,58 sia per le concessioni che per le autorizzazioni
oppure è fissato di volta in volta nello stesso atto di concessione, indipendentemente dalla misura della tassa.
Il canone ricognitorio di cui al comma precedente non sarà applicato a partire dall’ 1 gennaio 2000.
Art. 49 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 08.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
Le tariffe approvate congiuntamente al presente regolamento e le norme che danno attuazione al Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.