Contract
Adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e criteri di ripartizione del cofinanziamento delle Università per la stipula dei relativi contratti (art. 11 della legge n. 20 novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1144, legge 27 dicembre 2017,
n. 205)
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
VISTO l’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
VISTE le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee rese in data 26 giugno 2001 nella causa C-219/99, in data 18 luglio 2006 nella causa C-119/04 e in data 15 maggio 2008 nella causa C-276/07;
VISTO l’articolo 1 del decreto legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, ai sensi del quale ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall' articolo 4, comma 5,
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995,
n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli;
VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale la citata disposizione legislativa “si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”;
VISTE le richieste di informazioni pervenute dalla Commissione europea con riferimento al caso pilota “EU-Pilot 2079/2011”, concernente la verifica della conformità dell’articolo 26, comma 3, ultimo periodo, con la sentenza della Corte di Giustizia del 26 giugno 200l, causa C-219/99;
CONSIDERATO che, tra l’altro, l’entrata in vigore dell’articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha in alcuni casi determinato la riduzione degli stipendi attribuiti a queste figure di personale da parte delle Università, comportando per l’effetto nuovo contenzioso dinanzi al Giudice civile;
VISTO l’articolo 11, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167, ai sensi del quale il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dal predetto articolo 1 del decreto-legge
n. 2 del 2004, convertito dalla legge n. 63 del 2004, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
VISTO l’articolo 11, comma 2, della citata legge n. 167 del 2017, come modificato dall’articolo 1, comma 1144, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni, è predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, e sono stabiliti i criteri di ripartizione delle summenzionate risorse a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2018 perfezionano i relativi contratti integrativi;
VISTO l’articolo 3 della legge 3 maggio 2019, n. 37 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018” in cui si prevede che “All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019»”.
VISTO l’articolo 11, comma 3, della legge n. 167 del 2017, il quale provvede alla copertura finanziaria della norma, “quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e a euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, e, quanto a euro 3.570.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero”;
VISTO l’art. 51, comma 5, del Contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto dell’università del 21 maggio 1996, ai sensi del quale il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici può essere incrementato dalla contrattazione collettiva d’Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all’esperienza acquisita;
VISTO l’art. 60, tabella C2, del CCNL del 19.4.2018;
ACQUISITI i pareri del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione, espressi con note rispettivamente n. 10385 del 5 giugno 2019 e n. 1156 del 31
maggio 2019;
CONSIDERATA la necessità di superare il contenzioso in atto e di prevenire l’instaurazione di nuovo contenzioso, provvedendo al cofinanziamento dei contratti integrativi di sede che le Università stipuleranno a tale scopo, previa adozione del citato decreto interministeriale;
DECRETA
Art. 1
1. Per le finalità di cui in premessa, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Lo schema–tipo per la definizione, a livello di singolo ateneo, di contratti integrativi di sede da stipulare per le finalità di cui al comma 1 è allegato al presente decreto, di cui costituisce parte
integrante. Al fine di conseguire il cofinanziamento a valere sulle risorse di cui al medesimo comma, le università perfezionano i contratti integrativi di sede entro il 31/10/2019 .
3. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la somma sarà ripartita tra gli atenei, in proporzione al numero di ex lettori in servizio al 31/12/2018, con riferimento alle Università che entro il 31/10/2019 hanno adottato un contratto integrativo coerente con i contenuti dello schema-tipo allegato al presente decreto;
b) applicazione, quale trattamento economico, di un trattamento corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito e proporzionale all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, con riconoscimento, previa verifica dell’attività svolta, degli scatti biennali almeno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 240/2010, ad esclusione del periodo di blocco degli scatti disposto con il D.l. 78/2010 e s.m.i. e fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma,
Il Ministro dell’istruzione, Il Ministro dell’economia e
dell’università e della ricerca delle finanze
ALLEGATO 1
(Schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera)
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA ACCORDO N.
Oggetto: Contratto collettivo integrativo di Ateneo per gli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
Tra le parti così costituite
Commissione di Parte pubblica, nominata ai sensi ……………………………………..
Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U./R.S.A.) eletta ……………………………...
premesso che
• l’art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto del principio per il quale non è possibile erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”;
• la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione VI, del 26.6.2001 (causa C- 212/99) ha dichiarato la necessità di tenere conto, nel trattamento economico dei C.E.L.- ex lettori, della esperienza acquisita e della anzianità di servizio, in relazione alla specifica esperienza professionale e personale maturata;
• l’art. 1 della Legge 5 marzo 2004 n. 63 (conversione del D.L. 14 gennaio 2004 n. 2) ha previsto che “ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera” di alcune Università italiane “già destinatari dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 28 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, abrogato dall’articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario assolto, tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione” e che “tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l’esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente”;
• la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18.7.2006 (causa C-119/04) ha sostanzialmente confermato che l’art. 1 della legge n.63/2004 può essere un parametro corretto per l’applicazione della predetta sentenza della Xxxxx xx Xxxxxxxxx xxx 00.0.0000;
• l’articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che la citata disposizione legislativa “si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto- legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”;
• l’articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università sia incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dal predetto articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, convertito dalla legge n. 63 del 2004, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e che con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sia predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, nonché siano stabiliti i criteri di ripartizione delle summenzionate risorse a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2018 perfezionano i relativi contratti integrativi;
• l’articolo 3 della legge 3 maggio 2019, n. 37 in cui si prevede che “All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019»”.
• con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stato definito lo schema tipo del contratto integrativo di
sede …………
ritenuto
opportuno addivenire ad un accordo di contrattazione integrativa, al fine di dare piena attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia sopra citate, nonché raggiungere una migliore definizione del trattamento economico in capo a coloro che rivestano o abbiano rivestito la qualifica di lettore di madrelingua, anche al fine di addivenire ad una cessazione del contenzioso in essere, auspicando un rasserenamento dei rapporti di lavoro, una maggior chiarezza operativa e una reciproca disponibilità;
si conviene Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Contratto collettivo integrativo si applica agli ex lettori di madrelingua assunti in forza dell’art. 28 del D.P.R. n.382 dell’11 luglio 1980. Essi sono inquadrati tra il personale tecnico amministrativo ed il loro trattamento giuridico è disciplinato dall’art. 4 della L. 21.6.1995 n. 236, dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.. e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca.
2. Il presente accordo integrativo decorre dalla data di sottoscrizione, con effetti economici dalla data di prima assunzione per coloro che non hanno un precedente accordo integrativo o sentenze che prevedono un diverso trattamento economico e avrà durata fino al
.
Articolo 2 Struttura di afferenza
1. La struttura cui afferiscono gli ex lettori di madrelingua di cui all’articolo 1, assegna, organizza e distribuisce l’impegno orario, presso le sedi di lavoro dell’Ateneo, secondo i criteri più sotto indicati e nei limiti della programmazione degli organi di governo dell’Ateneo di cui al successivo art. 3, comma 1.
Articolo 3 Mansioni e rapporto di lavoro
1. Il fabbisogno delle attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche è programmato dagli Organi di Governo dell’Ateneo.
2. A ciascun ex lettore è attribuito con il contratto individuale di lavoro un monte ore su base annua, tenuto conto del fabbisogno generale dell’ateneo.
3. L’attività di collaborazione linguistica è finalizzata allo sviluppo delle abilità linguistico comunicative a vari livelli, secondo quanto stabilito dal Quadro comune europeo di riferimento (Common European
Framework of Reference) o da strumenti analoghi, e consiste, prevalentemente in attività di esercitazione linguistica sia in modalità frontale sia a distanza (online e/o blended) cui si aggiungono, fino al completamento del monte orario attribuito ad ogni ex lettore, ulteriori attività inerenti:
• preparazione di materiale didattico, somministrazione e correzione di test di ingresso e di profitto relativi alle esercitazioni linguistiche e/o delle prove di accertamento linguistico;
• preparazione, somministrazione e correzione delle prove scritte e/o orali relative alle esercitazioni impartite presso i corsi di studio propedeutiche all’esame di profitto;
• assistenza agli studenti per gli aspetti connessi all’attività svolta nelle esercitazioni linguistiche;
• attività di supporto linguistico alle strutture dell'Ateneo, non rientranti tra le esercitazioni: a titolo di esempio, traduzioni specialistiche, partecipazione alle commissioni di concorso del personale contrattualizzato, collaborazione nella formazione del personale.
• attività collegiali o individuali con il docente o la struttura di riferimento, la presenza in laboratorio per la predisposizione del materiale e per l’assistenza all’autoapprendimento;
4. Nell’ambito delle attività di cui al comma 3, il monte orario complessivo annuo, non inferiore a 250 ore annue, è ripartito secondo quanto indicato nella regolamentazione di Ateneo, fatto salvo che la prevalenza dell’attività deve essere dedicata alle esercitazioni linguistiche.
5. Compete al (struttura da individuare da ciascun ateneo), nell’ambito della programmazione, tenuto conto delle richieste delle strutture didattiche e del numero di studenti iscritti, suddividere, in termini di quantità orarie, il fabbisogno di esercitazioni linguistiche assegnandolo a ciascun ex lettore nel rispetto di quanto previsto dal comma 4.
Articolo 4 Trattamento economico
1. A decorrere dalla data di prima assunzione, ai lettori compete il trattamento economico previsto per i ricercatori confermati a tempo definito (art. 38 D.P.R. n. 382/80), con applicazione delle classi e degli scatti biennali di anzianità previsti dalla vigente normativa maturati, ad esclusione del periodo di blocco degli stessi derivanti dalla normativa nazionale. A decorrere dallo scatto successivo a quello posseduto alla data del 29 gennaio 2011, lo stesso è disposto con cadenza triennale fino al 2020 e, successivamente, riprende con progressione biennale e comunque previa verifica dell’attività svolta di cui al successivo art. 5. Il trattamento economico è proporzionale all’effettivo impegno orario annuo, tenuto conto che l’impegno a tempo pieno è pari a 500 ore e fatto salvo quanto previsto al successivo art.5.
2. Salvo diversa disposizione legislativa il trattamento economico di cui ai precedenti commi è soggetto a contribuzione INPS ed è valido ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Articolo 5 Verifica dell’attività svolta
1. Per ciascun ex lettore il (struttura da individuare da ciascun ateneo) procede, al termine di ogni anno accademico, alla verifica dell’attività svolta, risultante da apposito registro informatico, compilato e consegnato mensilmente, dal quale desumere chiaramente il numero delle ore effettuate e le diverse attività svolte nel periodo. Potranno inoltre essere introdotte ulteriori modalità di verifica della prestazione resa dagli ex lettori, anche mediante questionari da somministrare agli studenti.
2. Il rispetto delle attività svolte rispetto a quelle programmate, anche tenuto conto dell’eventuale verifica della prestazione ai sensi del precedente comma costituisce requisito per il riconoscimento della progressione economica di cui all’articolo 4.
Articolo 6
Esclusività del rapporto con l’Università
1. Al personale di cui all’articolo 1 si applica la disciplina delle incompatibilità prevista in materia di pubblici dipendenti, ed in particolare quella prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss., del D.P.R. n. 3/1957, della legge 662/1996 e del Regolamento interno in materia di incarichi esterni al personale dipendente.
Articolo 7
Attività di studio e di formazione
1. Gli ex lettori hanno il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale.
2. L’Ateneo garantisce l’accesso agli strumenti necessari, quali materiale bibliografico e didattico, reti telematiche, nonché favorisce la partecipazione a convegni e seminari inerenti le disciplina linguistiche, o ad altre forme di studio e aggiornamento.
3. Fermo restando l’impegno orario complessivo degli interessati il (struttura da individuare da ciascun ateneo), compatibilmente con la programmazione e con la disponibilità economica, valuta le richieste avanzate dagli ex lettori per attività di studio e di formazione ai fini della concessione di giustificati periodi di assenza. Al fine di assicurare la qualità del servizio svolto e l’aggiornamento professionale, l’ateneo valuta le richieste avanzate dall’ex lettore per attività di studio e di formazione e può concedere un monte ore annuo fino ad un massimo di 30 ore retribuite considerato a tutti gli effetti come prestazione lavorativa.
Articolo 8 Condizione sospensiva
Salvo e impregiudicato quanto previsto dalle sentenze definitive passate in giudicato, l’efficacia del presente Contratto Collettivo integrativo è subordinata - e pertanto sospesa sino - alla sottoscrizione nelle sedi preposte di cui all’art. 2113, quarto comma, del Codice Civile e all’acquisizione, da parte dell’Ateneo, della rinuncia individuale da parte degli ex lettori interessati dall’applicazione del presente Contratto Collettivo integrativo agli atti e/o a ogni e qualsiasi azione giudiziaria – di merito e/o esecutiva, già pendente e/o da instaurarsi - volta al riconoscimento di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto dal presente accordo, a fronte dell’applicazione delle condizioni ivi previste.
Articolo 9 Norma finale
1. Per quanto non espressamente disposto, agli ex lettori si applicano la disciplina di legge ed il Contratto Collettivo del Comparto per il personale tecnico amministrativo.
luogo, data
Letto, firmato e sottoscritto
La Commissione di Parte Pubblica La Parte sindacale
Verifica di compatibilità economico-finanziaria da parte del Collegio dei revisori dei Conti ……..
Ratifica del C.d.A.
ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA
(da formalizzare in sede protetta ai sensi dell’art. 2113, quarto comma, del Codice Civile)
Il/La sottoscritto/a sig./ra
……………………………………………………………………….……………………………………………..
nato a ……………………………………………………………………………………………..…………… il
………………………………..………. C.F………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………..….
Residente in …………………………………..…… Via cap
……………
assistito da
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
…
dipendente dell’Università
……………………………………………………………………………………………………………….……
in qualità di
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
a decorrere dal
………………………………………………………………………………………………………………………………………… Preso atto che:
- Tra il/la sottoscritto/a e l’Università pendono i seguenti contenziosi:
1) NRG …………………...avanti ;
2) NRG ……………………avanti ;
3) NRG ……………………avanti ………………………………………………………
- In data ………………………… è stato emanato il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n , finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a
prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
- In sede di attuazione del sopra citato Decreto ministeriale, in data è stato stipulato dall’Università
…………………………. il Contratto Collettivo integrativo di Ateneo per gli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
- Tutto ciò premesso
DICHIARA
di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Università …………………., in relazione al proprio rapporto di lavoro alle dipendenze del suddetto Ente, in via ulteriore rispetto a tutto quanto previsto dal Contratto Collettivo integrativo di Ateneo di cui in premessa e, conseguentemente, dichiara di rinunciare agli atti e/o ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria – già pendente e/o da instaurarsi, di merito e/o esecutiva - volta al riconoscimento di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto dal citato Contratto Collettivo integrativo, con riguardo a prestazioni lavorative pregresse e/o attuali, a fronte dell’applicazione delle condizioni previste dal medesimo Contratto collettivo integrativo.
Luogo e data,
………………………………………………………………………………………………………………………..….…… Firma del/la dipendente ……………………………………………………………………………………………………………..