ARF GARP SFP Associazione svizzera Gruppo autori, Associazione svizzera regia e sceneggiatura film registi, produttori dei produttori di film IG SUISSIMAGE Produttori cinematografici Cooperativa svizzera per i diritti svizzeri indipendenti d’autore di...
ARF GARP SFP
Associazione svizzera Gruppo autori, Associazione svizzera
regia e sceneggiatura film registi, produttori dei produttori di film
IG SUISSIMAGE
Produttori cinematografici Cooperativa svizzera per i diritti
svizzeri indipendenti d’autore di opere audiovisive
Questo contratto tipo è raccomandato dalle suddette organizzazioni. Naturalmente è possibile apportarvi modifiche. Se tuttavia si dovessero apportare modifiche che esulano dalle aggiunte previste o dalla scelta delle varianti, non si potrà più riportare sul contratto il nome delle suddette organizzazioni.
Contratto tipo per autori/trici di una bibbia di serie
tra
......................................................................................................................................…….
............................................................................................................................................
membro della società di gestione: …
di seguito denominato/a “l’autore/trice”
e
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................……
di seguito denominata "la produttrice".
Oggetto del contratto
1.1. Oggetto
La produttrice prevede la scrittura e lo sviluppo di una bibbia di serie (qui di seguito: "opera") in vista della produzione di una serie audiovisiva.
La scrittura e lo sviluppo si basano su:
……………………………………………………………………………
1.2. Prestazioni dell’autore/trice
L’autore/trice si impegna a creare l’opera di cui al presente contratto e a cedere alla produttrice il diritto (v. capitolo 4) di utilizzare la stessa per la creazione di una serie.
1.3. Prestazioni della produttrice
In cambio, la produttrice si impegna a versare all’autore/trice la rimunerazione concordata qui di seguito (v. capitolo 5).
1.4. Proporzione dei diritti d’autore della bibbia rispetto alla serie (scegliere una variante)
Variante 1 (l’idea della serie è dell’autore/trice della bibbia)
I/le contraenti partono dal principio che la presente bibbia di serie rappresenta – dal punto di vista dei diritti d’autore – il 10% della parte delle sceneggiature della serie; nei futuri accordi con altri autori/trici, si rimanderà a questa regola.
Variante 2 (l’idea della serie non è dell’autore/trice della bibbia)
I/le contraenti partono dal principio che la presente bibbia di serie rappresenta – dal punto di vista dei diritti d’autore – il …% della parte delle sceneggiature della serie; nei futuri accordi con altri autori/trici, si rimanderà a questa regola.
Opera e consegna dell’opera
2.1. Descrizione dell’opera
L’autore/trice crea la seguente opera:
…………………………………………………………………………………………………………………………
(titolo di lavorazione);
che consiste in una
bibbia di serie e comprende i seguenti documenti:
- ……………………………… (… p.)
- ……………………………… (… p.)
2.2. Condizioni quadro
Durante la creazione dell’opera, l’autore/trice deve osservare le seguenti condizioni quadro:
- contenuto:
- genere:
- budget:
- elementi vincolanti: …………………………………………………… (da indicare ev. in un documento annesso)
- numero di puntate:
- durata di una puntata:
- lingua:
- location per le riprese:
- ..............................:
2.3. Scadenze
L’autore/trice consegna gradualmente l’opera alla produttrice in base alle seguenti scadenze:
- sinossi entro il ……………………………………………………………..………………………………. (data)
- prima stesura della bibbia entro il ……………………………………………………………... (data)
- bibbia stesura 2 entro il ……………………..……………………………………………………………. (data)
- (stesure successive) ………………………….………………………………………………………….. (data)
- versione definitiva entro il…………..………………………………………………………………….. (data)
- ….
2.4. Modifiche
Dopo la consegna di ogni stesura, l’autore/trice si impegna a rielaborare la sua opera in alcuni punti su richiesta della produttrice, purché le modifiche siano ragionevoli e rientrino nelle condizioni del punto 2.2. La produttrice deve comunicare all’autore/trice le modifiche auspicate entro … giorni dalla consegna e concedere una proroga di almeno …… giorni.
Se la produttrice chiede delle modifiche che esulano dalle condizioni concordate, l’autore/trice ha diritto a percepire un ulteriore compenso.
2.5. Rifiuto dell’opera
La produttrice può rifiutare di accettare l’opera solo se essa presenta chiari vizi qualitativi o se le condizioni inizialmente pattuite non sono state rispettate. In tal caso, all’autore/trice verrà concessa una proroga ragionevole per apportare delle migliorie. Gli eventuali vizi dovranno essere notificati, con le motivazioni, al più tardi entro 30 giorni dalla data di consegna dell’opera. Trascorso tale termine, l’opera è considerata accettata.
2.6. Interruzione (scegliere una variante)
Variante 1 (Interruzione involontaria)
La produttrice si impegna a non interrompere il lavoro di scrittura dei testi commissionati. Tuttavia, se l’autore/trice è costretto/a a interrompere la scrittura a causa di malattia o di infortunio, è concordato che la scrittura sarà posticipata nella misura in cui le circostanze lo potranno permettere. Se il rinvio della scrittura non è possibile,
(scegliere un’opzione)
Opzione 1:
La scelta dell’autore/trice per la sostituzione spetta alla produttrice. In tal caso, il compenso previsto per i testi già consegnati è dovuto (punto 5.1). La parte dei ricavi (punto 5.4) può essere ricalcolata in base al contributo del/della o degli autori/trici per la sostituzione. Inoltre, l’opera sviluppata deve essere data in visione all’autore/trice, che decide se il suo nome può continuare a essere utilizzato.
Opzione 2:
L’autore/trice e la produttrice scelgono di comune accordo l’autore/trice per la sostituzione. In tal caso, il compenso previsto per i testi già consegnati è dovuto (punto 5.1). La parte dei ricavi (punto 5.4) può essere ricalcolata in base al contributo del/della o degli/delle autori/trici per la sostituzione. Inoltre, l’opera sviluppata deve essere data in visione all’autore/trice, che decide se il suo nome può continuare a essere utilizzato.
Opzione 3:
L’autore/trice proibisce la ripresa e la modifica dei suoi testi da parte di un altro autore/un’altra autrice. Le parti determinano le conseguenze di questa opzione con un ulteriore accordo separato.
Variante 2 (Interruzione per volontà di una delle o di entrambe le parti)
(scegliere un’opzione; più opzioni possibili)
Opzione 1:
La produttrice può porre fine alla collaborazione in ogni momento. In tal caso, il compenso previsto per i testi già consegnati è dovuto (secondo il punto 5.1). La parte dei ricavi (punto 5.4) può essere ricalcolata in base al contributo del/della o degli autori/trici per la sostituzione. Inoltre, l’opera sviluppata deve essere data in visione all’autore/trice, che decide se il suo nome può continuare a essere utilizzato.
Opzione 2:
Le parti possono concordare in ogni momento di non proseguire la collaborazione. In tal caso, il compenso per i testi già consegnati è dovuto (secondo il punto 5.1). La parte dei ricavi (punto 5.4) può essere ricalcolata in base al contributo del/della o degli autori/trici per la sostituzione. Inoltre, l’opera sviluppata deve essere data in visione all’autore/trice, che decide se il suo nome può continuare a essere utilizzato.
Opzione 3:
L’autore/trice può decidere in ogni momento di non proseguire la collaborazione e può al contempo proibire che la scrittura del testo sia portata avanti da un/a altro/a autore/trice. In merito al compenso concordato al punto 5.1, ne deriva quanto segue: ………………………………..
Co-writing
3.1. A conclusione del contratto
A conclusione del contratto, si stabilisce che:
(scegliere una variante)
Opzione 1:
La bibbia è scritta dall’autore/trice da solo/a.
Opzione 2:
La bibbia è scritta dall’autore/trice in collaborazione con……
3.2. Durante la fase di scrittura
Durante la scrittura dell’opera, l’aggiunta di nuovi/e coautori/trici è:
(scegliere una variante)
Opzione 1:
possibile in qualsiasi momento.
Opzione 2:
esclusa, salvo ulteriore accordo separato.
Se è possibile coinvolgere un/a o più nuovi/e autori/trici (variante 1), questi/e verranno scelti/e:
(scegliere un’opzione)
Opzione 1:
di comune accordo dalla produttrice e dall’autore/trice.
Opzione 2:
dalla produttrice.
Se l’aggiunta di un/a o più nuovi/e autori/trici è possibile, l’esito del lavoro del/della coautore/trice sarà valutato come segue:
(scegliere un’opzione)
Opzione 1:
di comune accordo dalla produttrice e dall’autore/trice.
Opzione 2:
dalla produttrice. Tuttavia, quest’ultima dovrà dare in visione l’opera rielaborata all’autore/trice, che deciderà se il suo nome potrà continuare a essere utilizzato. L’autore/trice notificherà la sua decisione alla produttrice per iscritto.
Opzione 3:
dall’autore/trice.
L’aggiunta di un/a o più nuovi/e coautori/trici
(scegliere un’opzione)
Opzione 1:
non incide sui compensi previsti nel presente contratto.
Opzione 2:
implica che le pretese finanziarie dell’autore/trice di cui al capitolo 5 devono essere adeguate in modo equo.
3.3. Ripartizione dei diritti d’autore per la bibbia
L’autore/trice e il/la coautore/trice (i/le coautori/trici) si accordano sulla ripartizione dei diritti d’autore per la bibbia.
3.4. Head writer e gerarchia
La produttrice e l’autore/trice concordano che
(scegliere una variante)
Variante 1:
l’autore/trice dell’opera assumerà la carica di head writer (cancellare all’occorrenza) dell’insieme della serie/della 1a stagione/delle stagioni successive.
I compiti di head writer e le altre condizioni saranno definite di comune accordo dall’autore/trice della bibbia di serie e dalla produttrice.
Variante
2:
l’autore/trice dell’opera
non sarà l’autore/trice principale e non assumerà la carica di
head writer della serie o delle stagioni della serie.
Variante
3:
spetta alla sola produttrice
decidere in data ulteriore a chi assegnare la carica di head writer.
Diritti sull’opera
4.1. Garanzia
L’autore/trice garantisce alla produttrice l’esclusiva di tutti i diritti sull’opera da creare. Egli/ella libera la produttrice da ogni rivendicazione di terzi concernente i diritti sull’opera e il loro utilizzo di cui al presente contratto.
4.2. Opera preesistente
Se l’opera si basa su un’opera preesistente, è compito della produttrice ottenere dai titolari la cessione dei diritti necessari per la creazione di un’opera derivata. Lo stesso vale nel caso in cui la produttrice coinvolga un/a coautore/trice nella creazione dell’opera.
4.3. Cessione dei diritti
Per quanto concerne i suoi diritti limitatamente alla bibbia (/ ….), l’autore/trice – sotto riserva del proprio diritto morale e dei diritti o dei diritti al compenso già ceduti a una società di gestione collettiva – cede alla produttrice:
(scegliere una variante)
Variante 1:
illimitatamente nel tempo e nello spazio il diritto esclusivo di:
Variante 2:
il diritto, illimitato nel tempo e nello spazio, ed esclusivo per un periodo di … anni dalla firma del presente contratto:
di utilizzare l’opera da creare per produrre una serie;
di sviluppare l’opera da creare e di trarne delle sceneggiature di puntate;
di pubblicare l’opera da creare, tradurla e riprodurla a questo scopo;
di rielaborare la serie;
di tradurre la serie sulla base della versione originale mediante post-sincronizzazione (doppiaggio) o sottotitolaggio;
di riprodurre la serie su videogrammi o altri supporti dati;
di offrire la serie al pubblico, alienarla o mettere altrimenti in circolazione;
di presentare la serie, proiettarla, farla vedere o udire mediante un procedimento qualsiasi, come pure metterla a disposizione direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
di diffondere la serie in televisione o con procedimenti analoghi, di ritrasmetterla, come pure fare vedere o udire l’opera diffusa;
di utilizzare degli elementi che compaiono nella serie (personaggi, fotografie ecc.) a scopo commerciale (merchandising);
di integrare la serie in un prodotto multimediale e metterlo in circolazione;
di utilizzare delle parti della serie per produrre una documentazione audiovisiva sulla produzione e la realizzazione della stessa (“making of”), da sfruttare come materiale bonus destinato a supporti audiovisivi, a servizi di Video on Demand, nonché a scopo pubblicitario e per promuovere la serie.
di produrre, dopo l’uscita della serie, delle stagioni aggiuntive, un remake, dei “sequel/prequel”, uno “spin-off”, o di cedere questo diritto a terzi.
di realizzare e distribuire pubblicazioni legate alla serie (libro sulla serie) utilizzando parti o elementi dell’opera; come pure di produrre, rappresentare, diffondere, mettere a disposizione, riprodurre e sfruttare opere drammatiche e di scena, radiodrammi e audiolibri basati sull’opera.
4.4. Altri diritti
Per il resto, l’autore/trice conserva i propri diritti sull’opera.
4.5. Nessun obbligo di esercitare i diritti
La produttrice non è tenuta a esercitare i diritti acquisiti in forza del presente contratto. Se tuttavia, entro … anni dalla consegna della versione definitiva, essa non ha ancora esercitato il diritto di utilizzare l’opera per la realizzazione di un’opera audiovisiva (serie) nella misura in cui il lavoro di scrittura delle puntate non è ancora iniziato, tutti i diritti ceduti in forza del presente contratto ritornano all’autore/trice, senza che nessuna delle parti sia debitrice di un risarcimento.
La produttrice ha la facoltà di prorogare tale termine fino a un massimo di … anni. Per esercitare tale diritto, deve notificare per iscritto la sua decisione all’autore/trice prima della scadenza del termine stabilito nel paragrafo precedente. In questo caso, la produttrice deve all’autore/trice un compenso supplementare pari al …. % del compenso di base previsto al punto 5.1 (paragrafo 1), per ogni anno di proroga.
4.6. Rinuncia
Se la produttrice rinuncia per iscritto a utilizzare l’opera consegnata, l’autore/trice ha il diritto di utilizzarla ad altri scopi prima della scadenza del termine stabilito al punto 4.5. In tal caso, l’aspetto finanziario dovrà essere negoziato.
4.7. Diritto di paternità
Nei titoli di testa e di coda di ogni puntata della serie, il nome e il cognome dell’autore/trice saranno citati in modo analogo a quelli del/la regista.
In ogni puntata della serie, si menziona che la serie è basata su un’idea dell’autore/trice, anche se egli/essa non ha partecipato alla scrittura della sceneggiatura.
Nel materiale pubblicitario cartaceo o elettronico, l’autore/trice sarà citato/a secondo le regole di cui sopra. Ogni cartella stampa cartacea o elettronica comprende il CV dell’autore/trice.
4.8. Titolo
Il titolo originale definitivo della serie viene scelto
(scegliere una variante)
Variante 1:
unicamente da …………………………………… (scegliere la persona singola cui spetta la scelta del titolo originale: l’autore/trice, il/la regista o la produttrice)
Variante 2:
di
comune accordo tra …………………………………… e
……………………………………
(scegliere
a chi spetta la scelta del titolo originale e con chi:
per es. l’autore/trice, il/la coautore/trice, il/la regista e la
produttrice)
4.9. Clausola risolutoria
Se, nonostante sia stato stabilito un termine per iscritto, i compensi dovuti in conformità del punto 5.1 non sono ancora pagati un anno dopo il termine stabilito, tutti i diritti ceduti in forza del presente contratto ritornano all’autore/trice. Se sussiste disaccordo all’accettazione della versione definitiva, il decorso del termine è sospeso fino all’accettazione definitiva. Il termine è sospeso anche durante lo svolgimento di una mediazione in conformità del punto 7.5 sull’accettazione dell’opera.
4.10. Cessione del contratto (scegliere una variante)
Variante 1: La produttrice ha la facoltà di cedere a terzi o di lasciare esercitare a terzi, in tutto o in parte, i diritti da essa acquisiti con il presente contratto. Ha anche la facoltà di trasferire integralmente a un’altra società i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto. Deve notificare per iscritto la cessione all’autore/trice. La produttrice rimane tenuta solidalmente nei confronti dell’autore/trice per le prestazioni previste nel presente contratto.
Variante 2: La produttrice non è autorizzata a cedere o lasciare esercitare a terzi, in tutto o in parte, i diritti a lei concessi senza il consenso scritto dell’autore/trice.
Rimunerazione
5.1. Onorario
La produttrice si impegna a versare all’autore/trice un onorario di Fr. ............................ per ………………………… (descrizione delle prestazioni secondo il punto 2.1), nella funzione di..................
L’autore/trice dichiara di versare autonomamente i propri contributi sociali come indipendente. Si impegna a fornire alla produttrice, per questa attività, un attestato della cassa di compensazione competente. La produttrice può trattenere sull’onorario un importo pari agli oneri dovuti per legge (contributo del datore di lavoro e del lavoratore) finché l’attestato non sarà stato presentato.
L’onorario è versato come segue:
alla stipula del contratto: Fr. ..............................
alla consegna della sinossi: Fr. ..............................
alla consegna della prima stesura dell’opera: Fr. ..............................
alla consegna della seconda stesura dell’opera: Fr. ..............................
alla consegna della stesura ............................: Fr. ..............................
alla consegna di……………………………………………………..: Fr. ………………………………….
alla consegna della versione definitiva dell’opera: Fr. ………………………………….
All’autore/trice spetta inoltre il rimborso delle seguenti spese:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Il pagamento della suddetta retribuzione compensa tutte le cessioni di diritti elencate al capitolo 4 del presente contratto, con riserva delle disposizioni che seguono.
5.2. Indennità per i diritti d’autore
L’autore/autrice e/o il/la regista ha inoltre il diritto agli importi incassati dalle società di gestione dei diritti d’autore (Suissimage, ProLitteris, SSA ecc.) nella misura in cui tali importi spettano all’autore/autrice, in virtù dei contratti d’adesione e dei regolamenti di ripartizione applicati nei singoli casi.
La produttrice prevederà una clausola di riserva per le vendite televisive in Svizzera/Liechtenstein, Francia, Belgio, Bulgaria, Canada, Estonia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Principato di Monaco, Polonia, Spagna e Argentina per quanto concerne i diritti di diffusione, che saranno retribuiti dalle società di gestione.
Lo stesso vale per la messa a disposizione dell’opera in qualunque luogo e momento (VoD) in quei Paesi in cui normalmente questi diritti vengono compensati tramite le società di gestione dei diritti d’autore.
5.3. Cessione a terzi
Se la produttrice cede questi diritti a terzi (secondo il punto 4.10) (scegliere una variante)
Variante 1: l’autore/trice ha diritto a una partecipazione del ….% sui ricavi netti ottenuti con la vendita dei diritti.
Variante 2: l’autore/trice non avrà diritto ad alcuna partecipazione.
5.4. Partecipazione ai ricavi o forfait (scegliere una variante e cancellare quella che non interessa)
Variante 1: Partecipazione ai proventi dello sfruttamento
Per tutti gli altri prodotti dello sfruttamento, l’autore/trice ha diritto a una quota del ….% sui ricavi netti, purché questi superino complessivamente la parte delle spese di produzione rimasta scoperta. Sono considerati ricavi netti, ai sensi di questa disposizione, gli importi incassati dalla produttrice meno:
i fondi propri e le partecipazioni (investimenti) della produttrice indicati nel piano di finanziamento (inclusi premi Succès Passage Antenne e le seguenti bonifiche:
........................................................................................................);
i rimborsi versati agli/alle eventuali coproduttori/trici e ai seguenti enti finanziatori: ……………………………………………………………….;
le indennità per i diritti d’autore devolute alla produzione e versate tramite una società di gestione;
un’eventuale commissione di vendita del 35% al massimo, pagata a un/a agente, un/a distributore/trice o a venditori/trici mondiali;
i costi effettivi sostenuti dalla produttrice per le assicurazioni e i tributi fiscali;
i costi effettivi sostenuti dalla produttrice per la pubblicità mirata alla vendita.
Non sono conteggiati tra i ricavi netti i proventi relativi ai prodotti dello sfruttamento per i quali le indennità per i diritti d’autore sono versate direttamente all’autore/trice.
Se è la produttrice a occuparsi personalmente della vendita della serie, essa può far valere il diritto a una commissione di vendita del 25%.
Variante 2 Forfait ("Buy Out"): l’autore/trice riceverà un compenso di Fr. ………………… e non parteciperà ai proventi dello sfruttamento.
5.5. Premi
Gli incentivi e i premi conferiti esplicitamente alla scrittura della serie/bibbia spettano all’autore/trice. L’autore/trice si accorda con gli altri autori/le altre autrici per la ripartizione dei premi e riconoscimenti conferiti alla serie.
5.6. Xxxxx (In caso di "Buy Out", cancellare la disposizione)
Al termine di ogni anno civile, la produttrice allestisce un conteggio delle entrate e delle spese relative allo sfruttamento della serie. Lo farà avere spontaneamente all’autore/trice e verserà la quota a lui/lei spettante, al più tardi entro il 30 marzo dell’anno seguente. La produttrice si impegna a tenere regolarmente la contabilità dello sfruttamento della serie e a permettere all’autore/trice – o a un fiduciario designato da quest’ultimo/a – di prendere visione dei libri contabili e dei giustificativi.
Se da una verifica dovesse risultare che il conteggio differisce del 5% o più dalla quota dovuta all’autore/trice, i costi del/della fiduciario/a vanno a carico della produttrice.
Proseguimento dello sviluppo
6.1. Scrittura delle sceneggiature delle puntate (scegliere una variante)
Variante 1: le parti concordano che la scrittura delle sceneggiature delle puntate (della prima stagione, della seconda, delle stagioni successive… (cancellare le diciture che non interessano) della serie sarà affidata:
(scegliere un’opzione)
Opzione 1:
solamente all’autore/trice della bibbia della serie.
Opzione 2:
all’autore/trice dell’opera in collaborazione con un/a coautore/trice o più coautori/trici scelto/a/i/e di comune accordo dalla produttrice e dall’autore/trice.
Opzione 3:
a un altro/a autore/trice o a più autori/trici scelto/a/i/e di comune accordo dalla produttrice e dall’autore/trice.
In tutti i casi, la scrittura sarà oggetto di un nuovo contratto (per la sceneggiatura).
Variante 2: la produttrice potrà proseguire la scrittura delle puntate della prima stagione (e di quelle successive) senza l’autore/trice e con un/a nuovo/a autore/trice che essa sceglierà liberamente. Le sceneggiature dovranno essere date in visione all’autore/trice, che deciderà se il suo nome potrà continuare a essere utilizzato.
6.2. Regia (scegliere una variante)
Variante 1: le parti concordano che la regia delle puntate/della serie sarà affidata a ....................................................................... .
Variante 2: la produttrice sceglie liberamente il/la regista delle puntate/della serie.
Variante 3:.............................................................................................................
6.3. Sequel, prequel, spin-off, remake
Se dopo l’uscita della serie, la produttrice realizza dei sequel, prequel, spin-off, remake (punto 4.3 let. m) senza il coinvolgimento dell’autore/trice, egli/ella ha diritto a una quota del …% dei ricavi netti ottenuti con la nuova opera, a meno che non abbia scritto lui/lei stessa la sceneggiatura. Lo stesso vale se la produttrice vende i diritti a terzi. Il prodotto netto è calcolato sulla base del prezzo di vendita.
6.4. Altri prodotti dello sfruttamento
Se dopo l’uscita della serie, la produttrice realizza delle pubblicazioni legate alla serie (opere letterarie, drammatiche, grafiche, radiofoniche ecc. (punto 4.3 let. n), l’autore/trice ha diritto a una quota del …% dei ricavi netti. Lo stesso vale se la produttrice vende i diritti a terzi. Il prodotto netto è calcolato sulla base del prezzo di vendita.
Ulteriori disposizioni
7.1. Assistenza reciproca
Le
parti si impegnano a rendere reciprocamente disponibili i documenti
necessari all’esercizio dei diritti di cui al presente contratto.
7.2. Modifiche
Qualsiasi modifica al presente contratto richiede la forma scritta per essere valida.
7.3. Nullità parziale
L’eventuale nullità di una disposizione contenuta nel presente contratto non inficia la validità delle restanti disposizioni.
7.4. Diritto supplettivo
Il contratto sottostà al diritto svizzero. Salvo deroga del presente contratto, si applicano le disposizioni dell’art. 363 e segg. del CO sul contratto d’appalto.
7.5. Clausola di mediazione
In caso di controversia in relazione al presente contratto, le parti concordano che, prima di adire il tribunale, tenteranno la via della mediazione ai sensi del Codice di procedura civile federale.
7.6. Foro
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il foro esclusivo di ………………………. (in genere la sede della produttrice).
L’autore/trice: La produttrice:
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Luogo e data:
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Suissimage Gennaio 2023