ACCORDO OPERATIVO
ACCORDO OPERATIVO
per il supporto delle strutture della Regione Calabria/Autorità idrica calabrese nella risoluzione delle problematiche connesse alla gestione e regolazione del servizio idrico integrato
TRA
REGIONE CALABRIA, Dipartimento n. 6- Infrastrutture, Lavori Pubblici Mobilità, con sede in Xxxxxxxxx, Xxx X. Xxxxxx x. 00, Codice Fiscale 80002770792, legalmente rappresentata dal Dirigente Generale Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, di seguito detta “le Parti”;
E
SOGESID S.p.A., con sede in Xxxx, xxx Xxxxxxxx x. 00, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società, di seguito detta “le Parti”;
E
L’Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito (AneA), con sede in Roma, xxx XX Xxxxxxxxx 00 xxx, 00000 Xxxx (Partita IVA 08516531004, rappresentata dall’ Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, nella sua esclusiva qualità di Presidente dell’Associazione medesima, di seguito detta “le Parti”;
PREMESSO CHE
• il tema della gestione dei servizi idrici sul territorio e più in generale quello delle risorse idriche rappresenta un comune interesse delle Parti al fine di rispondere alle esigenze del territorio oltre che un ambito sul quale le Parti hanno già operato ed operano supportando la cooperazione tra enti territoriali e centrali;
• Sogesid S.p.A., fra l’altro, ha lo scopo di supportare le Regioni meridionali nell’attuazione delle norme in materia di organizzazione del Servizio idrico, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
• a tal proposito la Sogesid S.p.A. ha sottoscritto Convenzioni Quadro a valenza territoriale, volte a supportare Regioni o Commissari straordinari nella risoluzione di problematiche legate alle procedure di infrazione nel settore idrico nonché problematiche legate alla gestione del sistema idrico integrato;
• in particolare in data 28 giugno 2006 Sogesid S.p.A e Regione Calabria hanno sottoscritto un Accordo di Programma Quadro finalizzato all’attuazione degli interventi sul Ciclo Integrato delle Acque nella Regione Calabria;
• al fine di dare seguito a tale Accordo di Programma Quadro, in data 07 agosto 2006, Sogesid S.p.A e Regione Calabria hanno sottoscritto una Convenzione attuativa tesa ad assicurare la realizzazione delle attività sul ciclo integrato delle acque;
• la Regione Calabria, anche a seguito delle innovazioni introdotte con il D.L 133/2014 convertito con modificazione dalla Legge 166/2014 (Decreto Sblocca Italia) ha avviato, nell’ambito delle proprie competenze, un percorso normativo finalizzato al riordino della disciplina del Servizio Idrico Integrato (SII) già oggetto della legislazione regionale preesistente;
• in particolare, con decreto dirigenziale n. 1419 del 30/12/2015 il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria ha approvato il “Programma di lavoro di avvio della procedura di affidamento della nuova concessione di gestione del Servizio idrico integrato dell’ATO Regione Calabria”;
• allo scopo di acquisire un supporto tecnico specialistico nell’ambito del sopra richiamato “Programma di lavoro di avvio della procedura di affidamento della nuova concessione di gestione del Servizio idrico integrato dell’ATO Regione Calabria”, il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria ha chiesto alla Sogesid S.p.A di utilizzare le risorse residue della convenzione attuativa del 07/08/2006;
• a riscontro di tale richiesta, considerato che tali attività rientrano nell’attuazione degli interventi sul ciclo integrato delle acque di cui all’Accordo di programma Quadro del 28 giugno 2006, la Sogesid S.p.A, con nota prot. U-605 del 04/02/2016, ha trasmesso alla Regione un programma operativo di dettaglio;
• con nota prot. 39524 del 09/02/2016 il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture della Regione Calabria oltre ad aver approvato il richiamato Programma Operativo di dettaglio, ha disposto la proroga delle attività della citata Convenzione tra la Regione Calabria e la Sogesid del 07 agosto 2016 nei termini indicati nel suddetto Programma Operativo;
• la Sogesid S.p.A., per via dell’attività svolta, della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” introdotto dall’art. 3 punto 1 del
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 non partecipando a procedure di evidenza pubblica per ottenere in affidamento la realizzazione di attività;
• AneA, fin dalla sua costituzione, ha lo scopo di indirizzare e supportare l’azione degli Enti e Autorità di Ambito, promuovendo lo sviluppo sociale, culturale e tecnico degli Enti pubblici chiamati a svolgere la funzione di regolazione del Servizio idrico integrato interessati su scala nazionale;
• AneA è ricompresa nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche, inserite nel conto economico consolidato dello Stato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e xx.xx. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), così come pubblicato all’interno della G.U. – Serie Generale n.227 del 30 settembre 2015;
• tra gli obiettivi fondamentali e principi ispiratori dell’AneA rientrano quelli di indirizzare e supportare l’azione degli Enti o Autorità di Ambito secondo criteri di efficacia e di efficienza operativa, promuovendo politiche di sviluppo omogenee e coerenti con le generali esigenze di organizzazione e controllo delle gestioni e di tutela degli utenti – consumatori;
• è interesse delle Parti, in qualità di soggetti che perseguono obiettivi e finalità pubbliche, individuare iniziative comuni sulle quali avviare una collaborazione;
• l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 reca “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
• con Determinazione del 22 dicembre 2010, n. 10 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 ha disposto “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca «attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
• ricorrono le condizioni e le informazioni previste dal punto 6 dell’articolo 5 del D.Lgs n.50/2016;
• che XxxX, in attuazione del presente Xxxx, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE
• in data 14/06/2016 Sogesid S.p.A ed AneA hanno sottoscritto un Accordo Quadro di Collaborazione, finalizzato al “trasferimento di Best Practices ai nuovi soggetti regolatori individuati dalle leggi regionali (enti di governo di ambito) nella produzione della
documentazione e nella gestione di flussi di informazione con l’autorità per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici –AEEGSI”;
• l’articolo 3 del sopra citato Accordo stabilisce che per l’attuazione del sopra citato Accordo dovrà essere definito un Accordo Operativo che dovrà contenere i dettagli delle attività da realizzarsi, le forme di attuazione, i relativi costi e le modalità di rimborso delle spese ed il cronoprogramma delle attività;
• con nota prot. n.U-3222 del 17 giugno 2016 Sogesid S.p.A ha formalizzato l’avvio di una collaborazione specialistica a supporto delle strutture della Regione Calabria/Autorità Xxxxxx Xxxxxxxxx (di seguito anche "AIC") nella risoluzione delle problematiche connesse alla gestione e regolazione del servizio idrico integrato;
• in data 21 giugno 2016 Sogesid S.p.A, in linea con le procedure di cui all’articolo 3 dell’Accordo Quadro sopra richiamato, ha acquisito al prot. E-6689, la bozza di Accordo Operativo da parte di AneA;
TUTTO QUANTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Premessa)
Il presente Accordo Operativo è stipulato ai sensi dell’art. 3 del sopra citato Accordo Quadro di Collaborazione per il trasferimento di best practices ai nuovi soggetti regolatori individuati dalle leggi regionali (enti di governo di ambito) nella produzione della documentazione e nella gestione di flussi di informazione con l’AEEGSI”, stipulato tra Sogesid S.p.A e AneA, che qui si richiama integralmente.
Articolo 2 (Oggetto)
Oggetto del presente Atto è la disciplina dei rapporti tra "le Parti" relativamente allo svolgimento delle attività che Sogesid S.p.A condurrà a supporto delle strutture della Regione Calabria/Autorità Xxxxxx Xxxxxxxxx (di seguito anche "AIC") nella risoluzione delle problematiche connesse alla gestione e regolazione del servizio idrico integrato.
Articolo 3
(Quadro degli obiettivi e delle attività)
1. In considerazione degli obiettivi posti dalla Regione Calabria/AIC e delle relative attività previste, XxxX affiancherà Sogesid S.p.A nel coordinamento del personale e degli esperti messi a
disposizione o selezionati dalla medesima Sogesid S.p.A per lo svolgimento delle suddette attività. L'affiancamento da parte di XxxX consisterà, in particolare, in:
a) partecipazione alla cabina di regia costituita dalla Regione Calabria in tema di governance
del servizio idrico integrato;
b) supporto al coordinamento del personale e dei consulenti selezionati da Sogesid S.p.A per lo svolgimento delle seguenti attività:
• insediamento degli organi dell'AIC e avvio dell'operatività dell'ente;
• definizione del percorso amministrativo e societario per la costituzione del soggetto gestore del servizio idrico integrato in Calabria e dell'affidamento del servizio;
• aggiornamento del Piano di Ambito regionale;
• predisposizione tariffaria ai sensi della delibera AEEGSI 644/2015.
c) revisione ed analisi degli elaborati prodotti nell'ambito delle suddette attività;
d) svolgimento di incontri e riunioni e ed eventuale predisposizione di report destinati all'AEEGSI e al MATTM;
2. Nello svolgimento delle menzionate attività AneA affiancherà Sogesid S.p.A avvalendosi di proprio personale e/o di collaboratori, di seguito meglio specificati.
Articolo 4
(Durata dell’Accordo operativo)
1. Le attività di cui all'art. 3 del presente Accordo saranno svolte a partire dalla data della firma dello stesso e si concluderanno entro il 31/12/2016. Qualora entro tale data le attività previste nel presente accordo non saranno terminate, le Parti, di comune intesa, ne potranno prorogare la durata, definendo le modalità e le condizioni di tale proroga.
Articolo 5
(Risorse finanziarie)
1. Le spese vive di cui all’articolo 5 dell'Accordo Quadro di Collaborazione esistente tra le Parti sono da intendersi le spese corrispondenti ai pagamenti effettuati (costi reali) da AneA sia del personale impiegato nelle attività che delle trasferte.
2. Per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 3, l’importo massimo riconosciuto in favore di XxxX, ammonta ad € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA se dovuta.
3. I costi reali declinati, nel prospetto di seguito riportato, sono relativi al coinvolgimento di figure professionali già contrattualizzate da AneA nonché da personale interno rispetto al quale l’AneA riconosce per lo svolgimento di tali attività, in base al CCNL di riferimento, un’integrazione una tantum al compenso che sarà oggetto del riaddebito sulla base delle giornate/uomo realizzate.
Tabella 1: costi personale XxxX
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx | Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxx | totale | |
Qualifica | coordinatore tecnico scientifico ANEA | dipendente ANEA | dipendente ANEA | |
GIORNATA/UOMO, di cui: | ||||
cabina di regia presso AIC/Regione Calabria | 5 | 2 | 2 | 9 |
coordinamento personale SOGESID | 10 | 7 | 7 | 24 |
analisi e predisposizione report | 5 | 11 | 11 | 27 |
TOTALE | 20 | 20 | 20 | 60 |
costo a giornata/uomo (euro) | 600 | 300 | 300 | |
costo complessivo (euro) | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
Tabella 2: Riepilogo costi
Euro | |
Costi del personale | 24.000,00 |
Costi viaggi e trasferte (importo max) | 6.000,00 |
TOTALE | 30.000,00 |
4. Le spese di viaggi e trasferte saranno rimborsate sulla base dei relativi giustificativi di spesa e pertanto gli importi indicati nella Tabella 2 hanno natura presuntiva e sono da intendersi come importi massimi.
Articolo 5 (Modalità di erogazione)
1. L’erogazione da parte della Sogesid S.p.A avverrà con cadenza bimestrale, previa presentazione, da parte di AneA, delle relative fatture e di una relazione delle attività svolte. Ai fini dell’erogazione di ciascun rateo, AneA presenta alla Sogesid S.p.A la seguente documentazione:
✓ dichiarazione di spesa a firma del legale rappresentante (resa ai sensi dell’articolo 47
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.) relativa alle spese effettivamente sostenute che debbono corrispondere ai pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanziate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e, al contempo, debbono essere strettamente attinenti alle attività;
✓ elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data) corrispondenti alle attività riportate nelle relazioni tecniche sopra menzionate;
✓ dichiarazione attestante l’adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali;
✓ formale richiesta di erogazione del pagamento;
✓ fattura elettronica emessa secondo le modalità di cui al successivo comma 5.
2. Ciascuna fattura deve essere intestata a “Sogesid S.p.A” e presentare tutti gli elementi indicati dalla Sogesid S.p.A.
3. Il pagamento delle fatture emesse è subordinato all’approvazione da parte della Sogesid S.p.A della relazione tecnica e della verifica positiva della documentazione di accompagno di cui ai precedenti punti.
4. Le erogazioni degli importi avverranno con accredito a favore di AneA sul c/c bancario indicato in fattura.
5. Il pagamento, da parte della Sogesid S.p.A, avverrà entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della citata documentazione fiscale da parte di XxxX, nel rispetto di quanto statuito nell’articolo 4, comma 5, lettera a) del D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs.192/2012. La procedura, ivi espressamente pattuita dalle Parti, è da intendersi quale avvalimento del maggior termine dettato dal combinato disposto del comma 2, lettera a), comma
5 nonché comma 6 dell’articolo 4 del D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs.192/2012.
6. Rimane esplicitamente inteso che, Sogesid S.p.A è tenuta, in ogni caso, ad effettuare le verifiche di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. oltre che in ordine alla regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Articolo 6
(Disposizioni al fine di garantire la tracciabilità finanziaria)
1. In ottemperanza alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, AneA si assume l’obbligo di garantire e porre in essere ogni azione necessaria al fine di assicurare quanto previsto, circa la “Tracciabilità dei flussi finanziari”, dall’articolo 3 della richiamata Xxxxx e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. AneA opererà nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo di azione e vigilanza collaborativa sottoscritto con l’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 2 luglio 2015, finalizzato alla verifica della conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e dell’esecuzione degli appalti.
3. AneA vigilerà affinché quanto disposto nel richiamato articolo 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. sia rispettato anche dai propri fornitori di beni e servizi.
4. L’eventuale mancata osservanza delle disposizioni di sopra, comporterà a carico del sopra citato soggetto l’applicazione delle sanzioni contemplate nell’articolo 6 della Legge 136/2010 e s.m.i., nonché l’impossibilità da parte della Sogesid S.p.A di procedere al trasferimento delle risorse ivi previste.
Articolo 7 (Contratto a terzi)
1. AneA., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell’ambito delle attività previste dal presente Atto, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. AneA è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile per l’esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. XxxX si impegna a sollevare la Sogesid S.p.A da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.
Articolo 8 (Controversie)
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all’applicazione del presente Atto, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali Atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente Accordo Operativo, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell’attività amministrativa.
Articolo 9 (Recesso)
1. Le Parti potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Atto qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti di tale natura da modificare la situazione esistente all’atto della stipula del medesimo Atto e, di conseguenza, tali da rendere impossibile o inopportuna la prosecuzione delle stesse attività. Xxxxxxx s’intenda recedere, tale volontà supportata da adeguate motivazioni, deve essere resa nota alla controparte.
2. In tale ipotesi saranno riconosciute ad XxxX le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso.
Articolo 10 (Revoca)
1. Sogesid S.p.A potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Atto nei confronti di XxxX qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti di tale natura da modificare la situazione esistente all’atto della stipula della presente Convenzione e, di conseguenza, tali da rendere impossibile o inopportuna la prosecuzione delle stesse attività. Xxxxxxx s’intenda recedere, tale volontà supportata da adeguate motivazioni, deve essere resa nota ad XxxX.
2. In tale ipotesi saranno riconosciute ad XxxX le spese effettivamente sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso.
Articolo 11 (Domicilio)
Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
⮚ AneA in Roma via XX Settembre 65 bis;
⮚ Sogesid, in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00;
⮚ Regione Calabria, in Catanzaro Cittadella Regionale Località Germaneto.
Articolo 12 (Norme applicabili)
Per quanto non espressamente disposto nel presente Atto troveranno applicazione le norme del Codice Civile.
Articolo 13 (Foro competente)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Operativo, è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di Roma.
Roma, 27 giugno 2016