PREMESSA
PREMESSA
La stesura del presente ”PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO” è stata eseguita a partire dallo studio del progetto esecutivo redatto, dalle previsioni del cantiere relativamente all’organizzazione del lavoro (lay-out), alle tecniche di lavorazione previste per la realizzazione delle opere, alle condizioni ambientali nelle quali si svolgerà l’attività lavorativa, ai tempi di esecuzione e manodopera utilizzata, ai materiali da impiegare nelle varie fasi lavorative nonché agli impianti, ai macchinari e alle attrezzature da utilizzare.
Tale documento redatto ai sensi dell’art. 100, comma 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela e la salute dei lavoratori.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, oltre ad avere funzioni operative e di guida ai responsabili operanti nel cantiere cantiere al fine di salvaguardare l’igiene e la sicurezza fisica del lavoratore, assolve l’importante funzione di coordinamento delle stesse figure e rappresenta anche un valido strumento di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale.
Detto piano è, in sostanza, un documento riepilogativo illustrante i mezzi di igiene e di prevenzione da mettere in opera parallelamente all’organizzazione del cantiere, all’esecuzione dei lavori di costruzione delle varie opere ed alla installazione ed all’impiego di materiali, impianti, macchinari ed attrezzature, tali da assicurare le migliori condizioni di lavoro a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori e in modo da garantire la massima sicurezza e salubrità.
Durante l’esecuzione dei lavori, tale piano verrà e dovrà, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro esistenti, o per esaminare ed eliminare eventuali nuovi rischi che lavorazioni interferenti potrebbero determinare, essere soggetto ad aggiornamento da parte del Coordinatore in materia di sicurezza e salute, che potrà recepire le proposte di integrazione presentate sia dall’impresa esecutrice (art.100 comma 5 D.lgs 81/08)) sia dal medico competente dell'’mpresa.
Ai fini dell’individuazione delle misure di igiene e sicurezza da adottare per situazioni eventualmente non previste dal presente piano, occorre tenere presente che i problemi connessi con la tutela dell’integrità fisica dei lavoratori occupati sono da considerare assolutamente prioritari rispetto alle esigenze economiche e lavorative.
Il piano di coordinamento della sicurezza si articola nelle seguenti parti:
PARTE A: RELAZIONE TECNICA
A.1 UTILIZZATORI DEL PIANO E RELATIVE RESPONSABILITA’ 3
A.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI 5
A.3 DATI GENERALI DEL CANTIERE 6
A.4 IMPRESA ESECUTRICE, IMPRESE SUBBALPATRICI E LAVORATORI 8
AUTONOMI
A.5 DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 10
A.6 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’OPERA 12
A.7 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL 13
CANTIERE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
A.8 PRESCRIZIONI SULLE OPERE PROVVISIONALI IMPIEGATE NEL 40
CANTIERE
A.9 PRESCRIZIONI MINIME APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE DI 53
LAVORO E ALLE MACCHINE
A.10 PIANO EVOLUTIVO DELLE FASI DI LAVORAZIONE 63
A.11 PIANIFICAZIONE DEI LAVRI: DIAGRAMMA DI GANTT E 66
COORDINAMENTO DELLE FASI DI LAVORAZIONI
A.12 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUAE (DPI) 67
A.13 SEGNALETICA DI CANTIERE 73
A.14 PRONTO SOCCORSO 74
A.15 PIANO DI GESTIONE DELL’EMERGENZA 78
A.16 ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA 81
A.17 LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 82
PARTE B: PRESCRIZIONE OPERATIVE
B.1 SCHEDE OPERATIVE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
B.2 SCHEDE OPERATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI
B.3 SCHEDE OPERATIVE DELLE LAVORAZIONI PRESENTI
B.4 SCHEDE OPERATIVE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
B.5 SCHEDE OPERATIVE DEI MACCHINARI IMPIEGATI
B.6 SCHEDE OPERATIVE DEGLI ATTREZZI UTILIZZATI
B.7 SCHEDA DI VERIFICA DELLA SICUREZZA ADOTTATA NEL CANTIERE
A.1 UTILIZZATORI DEL PIANO
Il presente piano dovrà essere utilizzato:
- dai responsabili dell’impresa come guida per applicare le misure adottate ed effettuare la masnsione di controllo;
- dai lavoratori e, in particolar modo, dal loro rappresentante dei lavoratori;
- dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo;
- dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori per l’applicazione dei contenuti del piano;
- dal progettista e direttore dei lavori per operare nell’ambito delle loro competenze;
- dalle altre imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere;
- dalla Autorità competenti preposti alle verifiche ispettive di controllo del cantiere.
A.1.1 LA RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE DEI LAVORI, DEL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE E DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA.
IL RESPONSABILE DEI LAVORI, IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE, GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA, OGNUNO PER LA PARTE CHE GLI COMPETE:
- programmare le misure di sicurezza;
- illustrare ai preposti i contenuti di quanto programmato;
- attuare le norme di sicurezza;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione, mediante affissione negli ambienti di lavoro, di estratti delle norme di prevenzione o, quando non è possibile l' affissione, con altri mezzi;
- disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
- verificare l'efficienza delle macchine
La responsabilità dei soggetti ai quali compete la realizzazione delle condizioni e delle misure di sicurezza è prevista come reato dal C.P. « Omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro » e come tale perseguito.
All'ingresso del cantiere, o nei luoghi in cui i lavoratori si riuniscono, è bene esporre cartelli che richiamino la loro attenzione sui rischi connessi con il lavoro ed in generale ciò che essi devono o non devono fare.
A.1.2 LA RESPONSABILITA' DEI LAVORATORI.
LE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI IMPEGNA ANCHE LA RESPONSABILITA' DEI LAVORATORI. AL FINE DI REALIZZARE NELL'AMBIENTE LAVORATIVO LE PREVISTE CONDIZIONI DI SICUREZZA, SEGUE IL DOVERE DI:
- OSSERVARE, oltre alle norme di sicurezza, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
- USARE con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
- SEGNALARE immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti la deficienza dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- NON RIMUOVERE, li propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.
Nei cantieri capita spesso che il lavoratore, per molteplici motivi (uso temporaneo di materiali per piccoli lavori, ecc.) faccia uso di tavole già collocate a protezione di aperture nei vani ascensore, di buche, senza che poi provveda alla loro ricollocazione. Non è superfluo ricordare che per l'inosservanza delle citate disposizioni, la legge prevede a carico dei lavoratori non solo la contravvenzione, ma anche l' arresto (ex art. 392, lett. a), D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).
A questo punto si ritiene utile ricordare che al capo cantiere ed al preposto (appositamente incaricati) compete la responsabilità di vigilare sui lavoratori e sull'osservanza delle norme di sicurezza.
A.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Le misure di prevenzione e protezione da adottare, gli adempimenti e gli obbligi da ottemperare, i ruoli e le responsabilità (art. 92-94), le sanzioni previste (art. 157-160) risultano conformi all’attuale quadro legislativo, osiia secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/2008.
La politica di sicurezza attuata nel cantiere si articola in un programma genealre secondo i principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in attuazione delle direttive in materia e comprende:
• l’attuazione delle misure tecniche ed organizzative imposte dalle norme di legge ovvero da quelle di buona tecnica o dalla valutazione dei rischi finalizzate a ridurre le situazioni di rischio e la probabilità del verificarsi dell’infortunio;
• la sensibilizzazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l’informazione dei lavoratori operanti (art. 18, comma 1, lett. I, del D.Lgs. n.81/2008);
• la fornitura, dotazione e disposizioni d’uso dei mezzi di protezione personali (art. 76-77 del D.Lgs. n.81/2008).
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI (si evidenzia che nelle schede della sicurezza sono per comodità comunque riportati i precedenti riferimenti normativi che, per la maggior parte, sono confluiti nel D.lgs. n° 81/2008):
• X.Xxx. 81/08 : misure in terma di tutela della salute e della sicurezza sui luohi di lavoro;
• DPR 547/55 : norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
• DPR 303/56 : norme per l’igiene de lavoro;
• DPR 164/56 : norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
• D.Lgs. 277/91 : norme in materia di protezione contro il rumore;
• X.Xxx. 626/94 : norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
• D.Lgs. 242/96 : modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 626/94;
• D.Lgs 494/96 : prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
• D.Lgs. 528/99 : modifiche ed integrazioni al D.Lgs 494/96;
• DPR 459//96 : requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione ed alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza;
• DPR 493//96 : prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
• Diret. 89/656/CE
del 30/11/89 : relativa alla pescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.
• Direttica Macchina CEE 392/89;
A.3. DATI GENERALI DEL CANTIERE
A.3.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera: Ristrutturazione/Riqualificazione
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE VILLA DEL FRANCO - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' URBANA
Indirizzo del CANTIERE:
Località: CONTRADA BACCANICO
Città: AVELLINO
Data presunta inizio lavori:
Durata dei lavori: 240 giorni
Numero medio presunto di lavoratori 5
Importo presunto dei Lavori: Euro 709.216,99
Numero Max giornaliero presunto Lavoratori 5
Entità presunta del lavoro: 1200 uomini/giorno
A.3.2 COMMITTENTE:
Ragione sociale: COMUNE DI AVELLINO
Indirizzo: PIAZZA DEL POPOLO
Città: SEDE MUNICIPALE
Città: AVELLINO
A.3.3 RESPONDABILE DEI LAVORI:
Ragione sociale: ING. XXXXX X.X. CICALESE
Indirizzo: -
Città: SEDE MUNICIPALE
Città: AVELLINO
A.3.4 COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE :
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
Telefono / Fax:
A.3.5 COORDINATORE DELL’ESECUZIONE:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Telefono / Fax:
A.3.6 PROGETTISTA INCARICATO:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
Telefono / Fax:
A.3.7 DIRETTORI DEI LAVORI
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
Telefono / Fax:
A.3.8 ENTE TERRITORIALE DI VIGILANZA:
A.S.L. competente: A.S.L. di Avellino n°
Indirizzo: Contrada Tiratore
Città: 00000 Xxxxxxxxx (XX)
A.4. IMPRESA ESECUTRICE, IMPRESE SUBBALPATRICI, LAVORATORI AUTONOMI
IMPRESA AGGIUDICATARIA: |
Sede legale: Recapito telefonico: Rappresentante legale: Medico (o ASL) Competente: Resp. Serv. Prevenz. E Protez.: Rappresentante dei lavoratori: Direttore tecnico di cantiere: Lavorazioni da eseguire: N. occupati in cantiere: |
IMPRESA SUBAPPALTATRICE: |
Sede legale: Recapito telefonico: Rappresentante legale: Lavorazioni da eseguire: N. occupati in cantiere: |
LAVORATORE AUTONOMO: |
Nominativo: Indirizzo: Recapito telefonico: Lavorazioni da eseguire: |
LAVORATORE AUTONOMO: |
Nominativo: Indirizzo: Recapito telefonico: Lavorazioni da eseguire: |
Per quanto concerne l’affidamento in subappalto di parti di opera, l’Appaltatore può affidare in subappalto l’esecuzione di alcune categorie di lavoro previa autorizzazione dell’Ente Appaltante e del Direttore dei Lavori. L’appaltatore si impegna ad affidare le opere in subappalto ad imprese in possesso dei requisiti di legge. L’appaltatore è obbligato a visionare il Piano di Sicurezza e Xxxxxxxxxxxxx e portare a conoscenza l’impresa subappaltatrice di codesto piano che dovrà essere accettato in ogni sua parte.
Analogamente, ogni lavoratore autonomo impiegato durante i lavori è obbligato a visionare e rispettare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Inoltre, l’appaltatore, il subappaltatore e tutti i lavoratori autonomi devono attenersi alle disposizioni del Coordinatore dell’esecuzione del Piano di Coordinamento e Sicurezza.
ORGANIGRAMMA CANTIERE
(Compiti e responsabilità ai fini della sicurezza)
MANSIONI E COMPITI | Nominativo |
Direttore Tecnico di cantiere: Dirigente sovrintende alla costruzione dell’opera | |
Capo Cantiere: Dirigente/Preposto responsabile del processo costruttivo dell’opera | |
Assistente di cantiere: Preposto assiste il Capo cantiere nel processo costruttivo dell’opera | |
Capo Squadra n.1: Preposto addetto all'organizzazione tecnica procedurale della singola squadra occupata nelle fasi lavorative | |
Capo Squadra n.2: Preposto addetto all'organizzazione tecnica procedurale della singola squadra occupata nelle fasi lavorative | |
Meccanico/Elettricista: Addetto alla Manutenzione delle macchine e impianti | |
Addetto a … | |
Addetto a … | |
Addetto a … |
A.5. DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE
In cantiere saranno tenuti a disposizione degli interessati i seguenti documenti di sicurezza :
⇒ Notifica Preliminare |
⇒ Piano operativo di sicurezza ( fornito dalla ditta esecutrice dei lavori) |
⇒ libro matricola |
⇒ D.U.R.C. Documento unico di regolarità contributiva ( INPS-INAIL- Cassa Edile) |
⇒ Registro infortuni |
⇒ Registro visite mediche |
⇒ Registro vaccinazioni antitetaniche |
⇒ Autorizzazione ministeriali delle opere provvisionali impiegate e/o progetto esecutivo delle opere provvisionali. |
⇒ Libretti apparecchi ed attrezzature soggetti ad omologazione, collaudo o verifica |
⇒ Piano manutenzione macchinari, impianti ed attrezzature |
⇒ Schede sostanze pericolose o nocive esistenti |
⇒ Schede denunce degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche |
⇒ Scheda verifica periodica estintori portatili |
⇒ Documentazione relativa alla prevenzione incendi |
⇒ Eventuale richiesta di certificazione alle imprese |
⇒ Documenti aziendali di valutazione del rischio D.Lgs 81/2008 ( ex L. 626/94 e succ. delle imprese operanti sul cantiere). |
⇒ Dichiarazione di conformità degli impianti (ex L. 46/90) |
⇒ Relazione di valutazione del rumore (ex. D.Lgs. 277/91) delle imprese operanti sul cantiere |
⇒ Copia degli ordini di servizio interni emessi |
⇒ Eventuali deleghe in materia di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese operanti |
⇒ Dichiarazione di stabilità delle betoniere impiegate |
⇒ Dichiarazione di conformità CEE del costruttore di specifiche attrezzature (gru a torre, martelli demolitori … ) impiegate |
Inoltre costituiscono parte integrante del presente piano di sicurezza e coordinamento gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, cui si rimanda per ogni approfondimento.
A.5.1 NUMERI TELEFONICI DELLE UNITA’ PIU’ VICINE RITENUTE INDISPENDABILI | OPERATIVE ESTERNE |
COMUNE DI AVELLINO | 0825 2001 |
ASL COMPETENTE | 0825 291111 |
GUARDIA MEDICA (ASL AVELLINO 2) | 0825 292013 |
ISPETTORATO DEL LAVORO | 0825 31436 |
PRONTO SOCCORSO | 118 |
VIGILI DEL FUOCO | 115 |
ENEL (servizio Pronto Enel) | 800900800 |
TELECOM (servizio clienti) | 187 |
CARABINIERI | 112 |
POLIZIA MUNICIPALE | 0825 200726 |
A.6 DESCRIZIONE SOMMARIA LAVORI
L’intervento si propone il recupero di due aree a verde ed una di parcheggio, ubicati in Contrada Baccanico, un quartiere a destinazione prevalentemente residenziale. L’ambito è caratterizzato dalla presenza di strutture aventi funzioni di rilevanza urbana e territoriale quali il Campo Coni, il Tribunale, la sede della Motorizzazione Civile, la sede degli uffici della Provincia, l’ Autostazione oltre che istituti scolastici di ogni ordine e grado e importanti strutture commerciali, tuttavia si registra una carenza di attrezzature minori classificabili come standard di quartiere. L’edificazione avvenuta negli anni ottanta, infatti, non è stata supportata dalla realizzazione di adeguati standard urbanistici, quali il verde attrezzato e gli spazi per il parcheggio, lasciando inespressa la vocazione ambientale di spazi verdi che si connotano attualmente come spazi residui rispetto all’edificato. Le aree oggetto di riqualificazione sono, difatti, residui derivanti dal frazionamento dell’antica Villa del Franco, la cui fruibilità è limitata dalla mancanza di connessione con gli spazi circostanti.
Lo scopo del progetto è di conferire a tali spazi urbani una maggiore visibilità e fruibilità valorizzandoli con adeguati percorsi, sistemi di illuminazione ed elementi di arredo urbano qualificanti.
All’interno del perimetro chiuso di Villa del Franco, intervento A, il progetto prevede la realizzazione di un piccolo parco dell’infanzia, che offre l’opportunità di combinare attività ludiche e conoscitive potendo fruire, da un lato, di un’area giochi opportunamente attrezzata, dall’altro di un percorso naturalistico, sottolineato anche da un particolare sistema di illuminazione, inteso come percorso esplorativo della natura. La vicinanza della scuola materna ed elementare potrebbe favorire la promozione di iniziative volte all’utilizzo a scopo anche didattico del parco.
La presenza del parcheggio adiacente, anch’esso oggetto di riqualificazione, consente, inoltre, l’utilizzo di queste aree anche a coloro che raggiungono in auto il quartiere. L’obiettivo è, infatti, quello di restituire questi spazi pubblici non solo ai residenti ma a tutti gli utenti che si recano quotidianamente in zona per fruire dei numerosi servizi presenti, offrendo loro la possibilità di beneficiare di spazi attrezzati per il tempo libero e la socializzazione.
Si rimanda per ogni approfondimento agli elaborati descrittivi e grafici allegati al progetto esecutivo.
A.7. PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL CANTIERE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.
A.7.1 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE GENERALE DI CANTIERE
Quando si installa un cantiere, la prima cosa da fare è valutare il cantiere in termini di organizzazione generale. Ciò significa, in relazione al tipo ed allentità, considerare ad esempio: il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista, il numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessità di predisporre logisticamente il sito in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il più possibile confortevole.
· caratteristiche dei lavori e localizzazione impianti
ATTIVITA CONTEMPLATE
· servizi igienico assistenziali
· acqua
· delimitazione dell'area · docce e lavabi
· tabella informativa · gabinetti
· emissioni inquinanti · spogliatoio
· accessi al cantiere · refettorio e locale ricovero
· percorsi interni, rampe e viottoli · dormitori (nel caso in esame non previsti)
· parcheggi · presidi sanitari
· uffici · pulizia
· depositi di materiali
Caratteristiche dei lavori e localizzazione degli impianti
· è sempre necessaria una disamina tecnica preventiva sulla situazione dell'area rispetto a: attraversamenti di linee elettriche aeree o di cavi sotterranei, fognature, acquedotti (prendendo immediati accordi con le società ed aziende esercenti le reti al fine di mettere in atto le misure di sicurezza necessarie prima di dare inizio ai lavori), aspetti idrologici (sorgenti, acque superficiali), gallerie, presenza di eventuali servitù a favore di altri fondi confinanti, notizie sulla climatologia, vale a dire pericolo di frane, smottamenti, rischi di valanghe, comportamento dei venti dominanti.
Delimitazione dell'area
· al fine di identificare nel modo più chiaro l'area dei lavori è necessario recintare il cantiere lungo tutto il suo perimetro. La recinzione impedisce l'accesso agli estranei e segnala in modo inequivocabile la zona dei lavori. Deve essere costituita con delimitazioni robuste e durature corredate da richiami di divieto e pericolo. La necessità della perimetrazione viene richiamata anche dai regolamenti edilizi locali.
· quando sia previsto, il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di zone di lavoro elevate di pertinenza al cantiere, si devono adottare misure per impedire che la caduta accidentale di oggetti e materiali costituisca pericolo. Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili.
Tabella informativa
· l'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da norma di carattere urbanistico. Deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto decoroso. Anche nella legge n. 47/85 si richiama la necessità dell'apposizione del cartello di cantiere, facendo obbligo agli istituti di controllo di segnalare le inottemperanze sia riguardo le caratteristiche dellopera che dei soggetti interessati.
Emissioni inquinanti
· qualunque emissione provenga dal cantiere nei confronti dell'ambiente esterno dovrà essere valutata al fine di limitarne gli effetti negativi. Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessità del rispetto del D.P.C.M. del 1 marzo 1991, relativo appunto ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee quali sono, a pieno diritto, i cantieri edili. Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori diurni e notturni massimi ammissibili, è fatta concessione di richiedere deroga al Sindaco. Questi, sentito l'organo tecnico competente della USL, concede tale deroga, assodato che tutto quanto necessario all'abbattimento delle emissioni sia stato messo in opera (rispetto ex X.Xxx. 277) e, se il caso, condizionando le attività disturbanti in momenti ed orari prestabiliti.
Accessi al cantiere
· le vie di accesso al cantiere richiedono unindagine preliminare che permetta la giusta scelta dei mezzi da usare per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione o di quelli di risulta. Quando sono previsti notevoli movimenti di terra diviene importante anche la scelta delle zone di scarico. Non da trascurare, quando è il caso, il problema delle modalità di trasporto delle maestranze locali dai centri abitati e il trasferimento degli operai allinterno dei grandi ed estesi cantieri.
· la dislocazione degli accessi al cantiere è per forza di cose vincolata alla viabilità esterna ed alla percorribilità interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di recinzione, di personale addetto al controllo ed alla vigilanza. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.
Percorsi interni, rampe e viottoli
· le varie zone in cui si articola un cantiere e in modo particolare le zone di lavoro, impianti, depositi, uffici non devono interferire fra loro ed essere collegate mediante itinerari il più possibile lineari. Se nei cantieri piccoli subentra il problema, sempre nemico della sicurezza, degli spazi ristretti, in quelli più grandi, specie per quelli che si sviluppano in estensione, i
percorsi lunghi richiedono uno studio apposito in cui sono implicati fattori di economicità, praticità e, per lappunto, sicurezza.
· le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano la normale circolazione. Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di scavo, dagli elementi di base di ponteggi e impalcature e, in linea di principio, da tutti i punti pericolosi. Quando necessario bisogna imporre limiti di velocità e creare passaggi separati per i soli pedoni. In questi casi si può ricorrere a sbarramenti, convogliamenti, cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose e acustiche, semafori, indicatori di pericolo. La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dalla circolazione stradale.
· le rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto limpiego ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi.
· la larghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno cm. 70 oltre la sagoma di ingombro dei veicoli; qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato su di un solo lato, lungo l'altro lato devono essere realizzate nicchie o piazzole di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m.
· i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere muniti di parapetto sui lati verso il vuoto; le alzate dei gradini, ove occorra, devono essere trattenute con tavole e paletti robusti.
· accessi e percorsi assumono particolare riguardo nelle demolizioni nel corso delle quali sbarramenti, deviazioni e segnalazioni devono sempre mantenersi efficienti e visibili e, quando il caso, sotto la costante sorveglianza di un addetto.
· il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
Parcheggi
· unattenta organizzazione prevede, ove tecnicamente possibile, anche la soluzione del problema dei parcheggi degli automezzi e dei mezzi di trasporto personali quali biciclette, motociclette, automobili di addetti o visitatori autorizzati.
Uffici
· vanno ubicati in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale accesso del personale e del pubblico. E' buona norma, per questo motivo, tenerli lontani dalle zone operative più intense.
Depositi di materiali
· la individuazione dei depositi è subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei materiali (combustibili, gas compressi, vernici...), ai problemi di stabilità (non predisporre, ad esempio, depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza).
· il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi.
· è opportuno allestire i depositi di materiali - così come le eventuali lavorazioni - che possono costituire pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.
Servizi igienico assistenziali
· l'entità dei servizi varia a seconda dei casi (dimensioni del cantiere, numero degli addetti contemporaneamente impiegati). Inoltre, è in diretta dipendenza al soddisfacimento delle
esigenze igieniche ed alla necessità di realizzare quelle condizioni di benessere e dignità personale indispensabili per ogni lavoratore.
· poiché l'attività edile rientra pienamente fra quelle che il legislatore considera esposte a materie insudicianti o in ambienti polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, i servizi igienico-assistenziali (docce, lavabi, gabinetti, spogliatoi, refettorio, locale di riposo, eventuali dormitori) sono indispensabili. Essi debbono essere ricavati in baracche opportunamente coibentate, illuminate, aerate, riscaldate durante la stagione fredda e comunque previste e costruite per questo uso.
Acqua
· deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi. Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. Lacqua da bere, quindi, deve essere distribuita in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se la distribuzione dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti.
Docce e lavabi
· docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori per potersi lavare appena terminato l'orario di lavoro. Docce, lavabi e spogliatoi devono comunque comunicare facilmente fra loro. I locali devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
· docce e lavabi vanno dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi. Le prime devono essere individuali e riscaldate nella stagione fredda. Per quanto riguarda il numero dei lavabi, un criterio orientativo è di 1 ogni 5 dipendenti occupati per turno.
Gabinetti
· i lavoratori devono disporre in prossimità dei posti di lavoro, dei locali di riposo, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente, calda se necessario, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
· almeno una latrina è sempre d'obbligo. In linea di massima, attenendosi alle indicazioni della ingegneria sanitaria, ne va predisposta una ogni 30 persone occupate per turno.
Spogliatoio
· locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori. Devono essere convenientemente arredati, avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini al luogo di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
· devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una parte destinata agli indumenti da lavoro, laltra per quelli privati.
Refettorio e locale ricovero
· deve essere predisposto un refettorio, composto da uno o più ambienti a seconda delle necessità, arredato con sedili e tavoli. Andrà illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti imbiancate.
· deve essere previsto il mezzo per conservare in adatti posti fissi le vivande dei lavoratori, per riscaldarle e per lavare recipienti e stoviglie.
· è vietato luso di vino, birra ed altre bevande alcoliche salvo lassunzione di modiche quantità di vino e birra in refettorio durante lorario dei pasti.
· il locale refettorio può anche svolgere la funzione di luogo di ricovero e riposo, dove gli addetti possono trovare rifugio durante le intemperie o nei momenti di riposo. Se il locale ricovero è distinto dal refettorio deve essere illuminato, aerato, ammobiliato con tavolo e sedili con schienale e riscaldato nella stagione fredda. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
Dormitori (non previsto)
· ma comunque quando e se necessario, devono essere predisposti dormitori, capaci di ospitare e proteggere efficacemente i lavoratori contro gli agenti atmosferici.
· i dormitori si distinguono in: a) stabili; b) di fortuna; c) temporanei:
a) stabili: devono possedere tutti i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene (come nel caso di impianti fissi di betonaggio, cave e impianti di estrazione, magazzini, ecc.).
b) di fortuna: nel caso di lavori di breve durata (15 giorni di stagione fredda o 30 nelle altre) il dormitorio può anche essere ottenuto con costruzioni di fortuna (baracche di legno o altro) a condizione che siano ben difese dallumidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
c) temporanei: per lavori superiori nel tempo a quanto indicato a proposito dei dormitori di fortuna, gli apprestamenti devono essere realizzati in modo congruo e rispondere alle seguenti condizioni: distacco dal suolo, onde evitare fenomeni di umidità; costruzione eseguita a regola darte; protezione dagli agenti esterni (coibentazione); riscaldamento durante la stagione fredda: aperture munite di una buona chiusura e sufficienti per ottenere una valida ventilazione; lampade per lilluminazione notturna; difesa delle aperture contro la penetrazione di insetti alati nelle zone acquitrinose.
· a ciascun lavoratore spetta un letto o una branda corredati con materasso x xxxxxxx, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti e inoltre un sedile, un attaccapanni ed una mensolina.
· lo spazio pro capite a disposizione non deve essere inferiore a mq. 3,50. Non sono consentiti letti sovrapposti (del tipo a castello).
· in stretta vicinanza del dormitorio, se non addirittura facenti corpo unico con esso, devono installarsi convenienti locali ad uso di cucina e refettorio, gabinetti, docce e tutto quanto necessario a livello di servizio al fine della pulizia e dell'igiene personale.
Presidi sanitari
· se il cantiere è lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso va prevista una camera di medicazione. Essa risulta obbligatoria qualora le attività presentino rischi di scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento e quando l'impresa occupi più di 50 addetti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche.
· negli altri casi è sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso se nel cantiere sono occupati più di 50 addetti; in quelli di modesta entità basta il pacchetto di meditazione. Cassetta e pacchetto di medicazione devono contenere quanto indicato e previsto dalla norma.
Pulizia
· le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e pulizia a cura del datore di lavoro. A loro volta, i lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni, gli impianti e gli arredi destinati ai servizi.
A.7.2 PRESCRIZIONI SULLA REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DEL CANTIERE
FASE LAVORATIVA E DESCRIZIONE LAVORO
Installazione della recinzione di cantiere, con elementi in legno, paletti in ferro e rete netallica o con pannelli in acciaio e paletti di sostegno.
MEZZI, ATTREZZI E MATERIALI
Martello demolitore, compressore, mazza, pala, piccone, pannelli e paletti metallici, rete, travi e tavole, materiale minuto.
POSSIBILI RISCHI
Lesioni e contusioni per l'uso della mazza; punture e lacerazioni alle mani; caduta accidentale dell'operatore, vibrazioni, rumore, sfilamento della mazza, rottura del manico.
MISURE DI SICUREZZA
Usare mezzi personali di protezione (casco, guanti, scarpe, maschere, mezzi vari cintura di sicurezza); verifica della valvola di sicurezza deI compressore; predisposizione di apposito piano mobile e robusto di lavoro, avente dimensioni di m 1,00 x 1,00 e h = m 1,00.
A.7.3 PRESCRIZIONI SULLA VIABILITA’ DI CANTIERE
VIABILITA' NEI CANTIERI E LUOGHI DI TRANSITO
Il cantiere già nella sua prima fase organizzativa, ancora prima quindi delI'inizio deIla sua attività produttiva, va predisposto ed attrezzato in modo che sia agevole poi, durante la sua crescita, adottare le cautele che di volta in volta si ritengono necessarie ai fini della tutela. I mezzi individuali di protezione (eImetti, cinture, guanti, calzature, cappeIli, ecc.) devono essere predisposti in numero sufficiente, per quantità, in previsione del futuro sviluppo del cantiere in modo che si abbia sempre la possibilità di averli a portata di mano ed in qualsiasi momento.
Il materiale per le opere provvisionali (impalcature, ponteggi, passerelle, piattaforme di carico, tettoie di protezione, scale, parapetti, ecc.) deve essere sempre in buono stato di conservazione, proporzionato e idoneo allo scopo.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo, si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli che non si ritengono più idonei.
l macchinari e gli impianti costituenti posti fissi di lavoro o comunque usati per brevissimi periodi, siano predisposti ed installati in punti che non costituiscano poi con la crescita del cantiere, intralcio alla libera circolazione di mezzi e uomini. In particolare, i mezzi meccanici di trasporto (camion, muletti, ecc.) devono circolare lungo tracciati ben designati e muniti di adeguata segnaletica i cui cartelli collocati opportunamente richiamino l'attenzione dei lavoratori. A questo proposito, è bene tener presente che quando mezzi meccanici devono accedere al fondo degli scavi di splateamento o sbancamento, la rampa o le rampe sulle quali devono transitare, oltre a garantire un transito sicuro, devono avere una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi ed una larghezza tale da consentire un franco di almeno 70 cm.
Per rampe molto lunghe e con il franco limitato solo da un lato, devono essere realizzate nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri.
Le nicchie devono essere protette con intavolato per evitare franamenti delle pareti.
Le rampe adibite per l' accesso, i viottoli e le scale con gradini scavati nel terreno o nella roccia, devono essere previsti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto.
Si richiama infine l'attenzione dei responsabili perche provvedano, con il dovuto rigore, affinchè sia vietato (con sbarramenti, cartelli, ecc.) il transito dei lavoratori sotto ponti sospesi e ponti a
sbalzo. In ogni caso la sosta per motivo di lavoro e comunque per brevisssimo tempo nelle adiacenze di detti posti suggerisce la necessità di fare uso del copricapo (elmetto).
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.7.4 PRESCRIZIONI SULLE FOSSE DELLA CALCE
FOSSE DELLA CALCE
Le fosse della calce scavate nel terreno devono essere munite da tutti i lati di robusto parapetto con fascia fermapiede. Le fosse costruite fuoriterra devono essere allestite con muro alto non meno di 1 metro.
Se il cantiere lo consente, é bene che le fosse siano sistemate in zona appartata del cantiere stesso. Diversamente é consigliabile allestirle al pian terra, dentro la costruzione e comunque non in zona di transito. E' rigorosamente vietato allestirle all'aperto addossate alla costruzione.
Durante lo spegnimento della caIce é opportuno fare uso di occhiaIi per evitare possibili ustioni agli occhi.
Quando per l'ampiezza della fossa si deve fare uso di passerelle, queste devono essere munite da entrambi i lati di robusto parapetto con arresto al piede.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.7.5 PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO A TERRA
PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO A TERRA
Le betoniere e le molazze, le macchine in genere, installate nelle adiacenze dei ponteggi o dei posti di sollevamento e caricamento dei materiali e quelle servite direttamente dalle gru a torre, devono essere protette al di sopra da un robusto impalcato posto ad altezza non superiore a m 3 dal suolo, a difesa contro la caduta di materiale.
Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge (scalpellatura, spaccatura di pietre, blocchi e simili) devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione (occhiali, schermi in legno, ecc.) a difesa delle persone direttamente interessate, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.7.6 PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO CONTRO I CONTATTI CON LINEE AEREE ELETTRICHE
CONTATTI ACCIDENTALI INDIRETTI CON LINEE AEREE ELETTRICHE
E rigorosamente vietato eseguire lavori in prossimità di linee elettriche a distanza minore di m 5. Se la costruzione, il ponteggio o il posto di lavoro in genere risulta distante meno di m 5 dalla linea elettrica, é necessario sospendere qualsiasi attività. Si può derogare a tale disposizione qualora chi dirige i lavori provveda perche l'esercente la linea elettrica (Enel, altri enti o privati) effettui una adeguata protezione atta ad evitare contatti o pericolosi avvicinamenti.
Non è escluso che la costruzione o il ponteggio affianchino o siano interessati dal passaggio quasi a contatto di linee elettriche. Ma il pericolo di contatto accidentale indiretto con linee elettriche si verifica spesso quando, per una errata valutazione della distanza dei conduttori della
linea rispetto al piano della soletta da costruire o dei pilastri da erigere, il lavoratore, nel sollevare un tondino, subisce una scarica elettrica folgorante. In questo caso l'estremità superiore del tondino, retto dalle mani del lavoratore, ha avvicinato questi alla linea.
E chiaro quindi che la distanza minima di sicurezza dei 5 metri disposta dalla legge va intesa nel senso che, in qualunque modo, diretto (corpo umano) o indiretto (con attrezzo o altro), ci si debba trovare almeno a tale distanza.
A questo proposito è utile ricordare che i cantieri stradali, molto spesso, specie in aperta campagna, sono interessati dall'attraversamento di elettrodotti ad alta tensione. L'elevata tensione di esercizio verso terra dei predetti elettrodotti comporta il rischio di pericolosissimi avvicinamenti dei lavoratori addetti alla guida di grossi mezzi (autobetoniere, pompe per calcestruzzo, ecc.).
E bene quindi che i mezzi in questione dalle centrali di betonaggio ai posti di lavoro e viceversa, percorrano un apposito tracciato e comunque in relazione alla accidentalità del terreno sia vletato il transito nei punti più pericolosi, delimitandoli con barriere o bandierine.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.7.7 PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO PER PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI
PRESENZA DI GAS NEGLI SCAVI
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazioni di sostanze pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria nell'ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aereazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno da personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all' esterno il lavoratore colpito dai gas.
Possono essere adoperate le maschere respiratorie in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una effìcace e continua aereazione. Quando sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
I lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.7.8 PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO PER SCAVI E FONDAZIONI
SCAVI E FONDAZIONI
Non sempre la natura del terreno consente di eseguire i lavori di sbancamento e splateamento senza ricorrere a particolari accorgimenti.
Quando detti lavori sono eseguiti senza mezzi meccanici (escavatori, pale, ruspe) le pareti devono avere un tracciato ed una inclinazione tali da evitare franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera m 1,50 è vietato l'escavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Inoltre, nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici ad altezza superiore a mt. 1.50 si provvederà ad installare opere provvisionali che assicurino la protezione da possibili frane o smottamenti del terreno. La parte superiore dello scavo sarà delimitata d parapetti normali e tavole fermapiede o da latre difese equivalenti, ove ciò non sia attuabile si provvederà ad apporre opportune segnaletiche spostabili con l’avanzamento dello scavo.
Quando per la particolare natura del terreno o per piogge, infiltrazioni gelo e disgelo o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto alla armatura o al consolidamento deI terreno.
Particolare attenzione merita il lavoro di sbancamento o splateamento eseguito con l'ausilio di martelli perforatori. L'uso di detti utensili obbliga molto spesso, a procedere dall' alto verso il basso man mano che si procede alla rottura della roccia. Gli operai smassatori si trovano ad operare, il più delle volte. in precarie condizioni di equilibrio rischiando la caduta dall'alto per mancanza di idonea protezione. Ricorrere pertanto all'uso della cintura di sicurezza con fune di trattenuta può essere, in questo caso, uno dei più sicuri e facilmente realizzabili sistemi di protezione. Quando nei lavori di escavazione si fa uso di mezzi meccanici, deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Ai lavoratori deve essere fatto divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco.
La zona superiore di pericolo deve essere delimitata mediante bandierine spostabili con il proseguire dello scavo.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.7.9 PRESCRIZIONE PER IL DEPOSITO DEI MATERIALI
DEPOSITO MATERIALI
Lo stoccaggio materiali avviene in modo ben ordinato, raggruppato per tipologia di materiali, in un’area limitata, indicata nella pianta del cantiere e segnalata da cartelli di avvertimento. I prodotti chimici ed infiammabili saranno dislocati in luoghi ben isolati e protetti contro le scariche atmosferiche, in conformità alle normative vigenti .
DEPOSITO DI BOMBOLE
Le bombole saranno custodite in un depostito fornito di rastrelliere separate per ogni tipo di gas, e riparate dai raggi solari. Tale deposito è dislocato in apposito spazio recintato lontano dai baraccamenti del cantiere. Qualora la capacità di dette bombole superi i 75 Kg sarà richiesto il previsto Certificato di Prevenzione Incendio al Comando dei VV.FF.
CISTERNE e DEPOSITO ADDITIVI
Il serbatoio e la struttura metallica di sostegno e/o di copertura saranno collegati elettricamente a terra, a protezione contro le scariche atmosferiche. I conduttori di rame, non inferiori a 25 mmq. di sezione, saranno collegati alle masse metalliche ed ai dispersori dell'impianto di terra mediante bullonatura o saldatura (Art.DPR 547). L'impianto di terra, possibilmente unico nel cantiere, deve garantire una resistenza totale verso terra non superiore a 20 Ohms. Nel cantiere saranno predisposte le schede tecniche dei suddetti additivi, indicanti le loro caratteristiche di infiammabilità ed esplodibilità ed il loro grado di nocività.
DISTRIBUTORE MOBILE DI GASOLIO
Il distributore automatico di gasolio, se installato, sarà posizionato all’interno di un bacino di contenimento impermeabile e verrà protetto contro gli agenti atmosferici con una tettoia in materiale non combustibile, sarà circondato da un’area di mt. 3 completamente sgombra, priva di vegetazione e delimitata con materiale non combustibile. Il serbatoio, la tettoia e la delimitazione saranno collegate a terra. In prossimità dell’impianto saranno installati n.3 estintori in polvere da kg.12 aventi capacità estinguente uguale a 39A - 144B - C. All’accesso della zona saranno apposti cartelli indicanti il divieto di fumare e di introdurre fiamme libere. Il livello di riempimento del serbatoio sarà sempre inferiore al 95% della capacità massima del serbatoio stesso che sarà tuttavia munito di idoneo sfiato. L’installazione del serbatoio sarà comunicata all’UTIF competente per territorio per lettera raccomandata. Se il distributore di gasolio sarà munito di dispositivo automatico di misure necessita dell’autorizzazione del Prefetto, del Sindaco e del Certificato Prevenzione Incendi. Tutte le macchine del cantiere saranno rifornite di gasolio attraverso una cisterna ausiliaria trasportabile.
DEPOSITO RIFIUTI E MACERIE
I depositi di rifiuti devono essere chiaramente indicati con opportuna segnaletica e segregati, la presenza di rifiuti pericolosi comporta l'obbligo di utilizzare tr5asportatori autorizzati. Registrare le operazioni di carico e scarico. Comunicare all'ente preposto la presenza dei rifiuti pericolosi. Non e' necessaria l'autorizzazione se non vengono tenuti i rifiuti per piu' di 3 mesi i non pericolosi e piu' di due mesi i pericolosi Verificare pericoli di incendi.
DEPOSITI DI MATERIALI IN PROSSIMITA' DEGLI SCAVI
E vietato depositare materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. A tale scopo il prolungamento verso l'esterno (oltre i 30 cm) delle tavole di sostegno delle pareti deIlo scavo può essere sufficiente a mantenere i materiali depositati all'esterno.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.7.10 PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO CONTRO CADUTE DALL'ALTO
CADUTE DALL'ALTO
Le cadute dall'alto debbono essere prevenute materialmente mediante, in particolare, solidi parapetti sufficientemente alti dotati almeno di un fermapiede, di un corrimano e di un corrente intermedio o altro mezzo equivalente.
l lavori in elevazione possono essere effettuati, in linea di massima, soltanto con attrezzature appropriate o attraverso dispositivi di protezione collettiva quali parapetti, piattaforme o reti di sicurezza.
Nel caso in cui l'utilizzazione di queste attrezzature sia esclusa per via della natura dei lavori, bisogna prevedere adeguati mezzi d'accesso ed utilizzare cinghie o altri mezzi di sicurezza ad ancoraggio.
CINTURE DI SICUREZZA E RAMPONI
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, sui muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall' alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, i lavoratori devono fare uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.
La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. La fune di trattenuta e tutti gli altri elementi costituenti la cintura devono avere sezioni taIi da resistere aIIe soIIecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore.
La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non ollre m 1,50.
La cintura di sicurezza (senza l'ausilio delle bretelle e della fune di trattenuta) collegata a parti fisse, è sufficiente per la protezione degli operai esposti a rischio di caduta dall' alto o entro vani o che devono prestare la loro opera dentro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo (art. 286, D.P.R. n. 547).
Una costante situazione di pericolo si ha nei cantieri con l'uso dei montacarichi su cavalletto quasi sempre collocati sui ballatoi prospicienti il vuoto. La manovra di entrata e uscita dei carichi (carriole, benne, casse) attraverso il vano del cavalletto, la necessità del manovratore, di sporgersi, per guardare il carico a terra e seguirlo durante la corsa, suggeriscono la necessità che il lavoratore sia assicurato al cavalletto stesso mediante cintura di sicurezza. Tale esigenza, tra l'altro, risponde pienamente al dettato dell'art. 16 del D.P.R. n. 164 che vuole protetto il lavoratore in ogni caso e con qualsiasi mezzo o precauzione.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
DECRETO LEGISLATIVO n° 81/2008
A.7.11 PRESCRIZIONI MINIME SULL’ IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE D'ENERGIA
Gli inpianti devono essere concepiti, realizzati e utilizzati in modo da non costituire un pericolo d'incendio o di esplosione e da proteggere in maniera adeguata le persone contro i rischi di folgorazione per contatti diretti o indiretti.
La progettazione, la realizzazione e la scelta delle attrezzature e dei dispositivi di protezione devono tener conto deI tipo e della potenza dell'energia distribuita, delle condizioni di influenze esterne e della competenza delle persone che hanno accesso a parti dell'impianto.
Gli impianti di distribuzione di energia deI cantiere, segnatamente quelli soggetti ad influenze esterne, devono essere regolarmente verificati e sottoposti a manutenzione.
SIi impianti esistenti prima dell'inizio deI cantiere devono essere identificati, verificati e chiaramente segnalati.
Le eventuali Iinee elettriche aeree devono essere, per quanto possibile, deviate aI di fuori dell'area deI cantiere o messe fuori tensione.
Se ciò non fosse possibile, si devono prevedere barriere o avvertenze affinche i veicoli e gli impianti vengano mantenuti a distanza.
Adeguati avvertimenti e una protezione sospesa devono essere previsti neI caso in cui veicoli deI cantiere si trovino a dover passare sotto le linee.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
DECRETO LEGISLATIVO n° 81/2008
A.7.12 PRESCRIZIONI PER L' IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto elettrico installato nel cantiere sarà realizzato in conformità alle norme CEI/ 64 e in base alla Legge 46/90.
In particolare:
- l'impianto elettrico di cantiere, dovrà essere realizzato del tipo centralizzato connesso alìe singoìe utenze di cantiere.
Il quadro centralizzato deve avere le seguenti caratteristiche strutturali e funzionali:
- deve essere del tipo stagno ad armadio plastico completamente chiuso con chiave o interruttore generale dotato di dispositivo di blocco eìettrico in modo da evitare l'apertura da parte di persone non qualificate che non devono accedere alle parti interne in tensione;
- deve avere un elevato grado di protezione IPXX per la protezione contro la penetrazione di solidi IP4 X e contro la penetrazione di liquidi IP X 4 e deve essere protetto contro gli urti;
- deve essere dotato di interruttore generale onnipolare per linterruzione delle fasi e del neutro (specialmente quanto questlultimo non è efficacemente "a terra");
- deve essere dotato di una serie di prese a spina ciascuna protetta da proprio interruttore interbloccato e di interruttori automatici posti a protezione degli eventuali quadretti di centralizzazione esistenti;
- deve essere dotato di morsetto per il collegamento all'impianto di messa a terra.
La distribuzione dei conduttori ovvero dei cavi elettrici deve eseguire particolari condizioni di installazione in rapporto alle specifiche condizioni ambientali e strutturali del cantiere, in particolare:
- non devono essere di tipo volante per evitare pericoli di tranciamento;
- devono avere sezione e lunghezza, adeguata in rapporto alle correnti da trasmettere alle utenze, in rapporto alle possibili correnti di sovraccarico e di corto circuito, in rapporto ai dispositivi di protezione installati (interruttori automatici) ed in rapporto alle cadute di tensione ammissibili;
- devono essere dotati di isolamenti tra le fasi e verso terra lungo tutto il loro percorso in rapporto alle condizioni ambientali;
- devono essere protetti contro il danneggiamento con opporture coperture metalliche quando transitano in posizioni di passaggio di mezzi pesanti;
- devono essere di tipo autoestinguente la fiamma in caso di incendio.
Inoltre:
1. Le derivazione a spina per l’alimentazione di macchine ed apparecchi di potenza superiore a 1000 watt sono provvisti a monte della presa di relativo interruttore per permettere l’inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto.
2. Sono utilizzate esclusivamente prese e spine per uso industriale montate sui quadri elettrici del cantiere.
3. Tutti gli utensili elettrici portatili, esclusi quelli a doppio isolamento garantito dal Marchio di Qualità IMQ, e le macchine e gli apparecchi mobili con motore incorporato (seghe circolari, betoniere ecc.) hanno l’involucro collegato a terra tramite spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente.
4. Nei luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto od entro grande masse metalliche, tutti gli utensili e le lampade elettriche portatili sono alimentate rispettivamente, a tensione non superiore a 25 volts verso terra.
5. Tutte le protezioni a monte del circuito sono collegate ad un magnetotermico differenziale tarato a 0.03 mA di sensibilità.
IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
La protezione dalle scariche atmosferiche è assicurata tramite impianto eseguito in conformità alle Leggi vigenti, alle Norme CEI, alle Direttive CEE ed alle norme di Prevenzione Incendi. L’impianto è provvisto delle relative denuncie USL (oggi ISPESL), (allegate alla valutazione dei rischi ex D.L.626/94).
Al fine di evitare tensioni pericolose o la possibilità di incendi di natura elettrica si dovrà provvedere affinchè:
⇒ I picchetti siano posizionati nei luoghi meno frequentati con la testa inficcata nel terreno a profondità di almento cm.50 all’interno di pozzetti ispezionabili, segnalati e numerati.
⇒ I conduttori di terra siano posizionati a quota -50 cm dal piano terra.
⇒ Sia ostacolato l’avvicinamento ai conduttori di protezione contro le scariche atmosferiche a meno di 25 cm.
⇒ Il valore della resistenza di terra non sia superiore a 20 Ohms.
⇒ L’impianto sia verificato e mantenuto in efficienza tramite controlli periodici da parte di personale qualificato.
⇒ Le correnti di guasto e dispersione siano dispostate senza danno.
QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE
I quadri elettrici di distribuzione saranno totalmente realizzati con apparecchiature del tipo ASC (grado di protezione IP 55), con prese fornite di interblocco di sicurezza (possibilità di inserimento e di disinserimento della spina soltanto a circuito aperto). La struttura di supporto dei quadri ed i pannelli di supporto degli interruttori/prese, se metallici devono essere collegati elettricamente a terra con conduttori di rame rivestiti di sezione non inferiore a mmq.16 (Norme CEI). Gli sportelli se metallici devono essere cavallottati con conduttori di rame rivestiti di sezione non inferiore a mmq. 5 (Norme CEI). All'arrivo della linea di alimentazione del quadro deve essere installato un interruttore magnetotermico differenziale con sensibilità di intervento adeguata (da 0,003 a 0.5 Amp). Tutte le utenze con potenza di assorbimento superiore a 1000 Watt devono essere munite a monte di interruttore onnipolare (neutro escluso) di corrente.
GRUPPI ELETTROGENI
Il centro stella dei gruppi elettrogeni e la carcassa di detti apparecchi saranno collegati all’impianto di terra presente in cantiere o in alternativa verrà realizzato un idoneo e specifico impianto di terra. A valle di essi sarà installato un quadro elettrico costituito da un interruttore differenziale in modo da assicurare un tempestivo intervento, nel caso che la struttura esterna
degli utilizzatori alimentati vada in tensione e quindi possa risultare pericolosa per i lavoratori addetti. Per i gruppi elettrogeni saranno richieste tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
A.7.13 PRESCRIZIONI PER LE VIE E USCITE DI EMERGENZA PER I LUOGHI DI LAVORO
VIE E USCITE DI EMERGENZA
Le vie e le uscite di emergenza devono restare sgombre e sboccare il più direttamente possibile in una zona di sicurezza.
ln caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.
Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali, nonchè dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.
Le vie e le uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle norme nazionali che traspongono la direttiva 77/576/CEE. La segnaletica deve essere sufficientemente resistente ed essere apposta in luoghi appropriati.
Le vie e le uscite di emergenza, nonche le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo che possano essere utilizzate senza intralci ad ogni momento.
Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
DECRETO LEGISLATIVO n° 81/2008
A.7.14 PRESCRIZIONI PER IL RILEVAMENTO E LOTTA ANTINCENDIO PER I LUOGHI DI LAVORO
RILEVAMENTO E LOTTA ANTINCENDIO
A seconda delle caratteristiche deI cantiere, delle dimensioni e dell'uso dei locali, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze o dei materiali presenti, nonchè deI numero massimo di persone che possono essere presenti, deve essere previsto un numero sufficiente di dispositivi adeguati antincendio e, se necessario, di rilevatori d'incendio e di sistemi di allarme.
Questi dispositivi di lotta antincendio, rilevatori di incendio e sistemi di allarme devono essere regolarmente verificati e mantenuti in efficienza. A intervalli regolari devono svolgersi prove ed esercizi appropriati.
l dispositivi non automatici di lotta contro l'incendio devono essere facilmente accessibili e manovrabili. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che traspongono la direttiva 77/576/CEE.
La segnaletica dev'essere sufficientemente resistente ed essere apposta in luoghi appropriati.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
DECRETO LEGISLATIVO n° 81/2008
A.7.15 PRESCRIZIONI PER L'AREAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
AEREAZIONI
Tenuto conto dei metodi di lavoro e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori, si deve far sì che questi ultimi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.
Qualora venga impiegato un impianto di aerazione, esso deve essere mantenuto in condizione di funzionare e di non esporre i lavoratori a correnti d'aria nocive per la loro salute.
Un sistema di cantralla deve segnalare ogni guasto quando ciò risulti necessario per la salute dei lavoratori.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
DECRETO LEGISLATIVO n° 81/2008
A.7.16 PRESCRIZIONI PER L' ESPOSIZIONE A RISCHI PARTICOLARI SUI LUOGHI DI LAVORO
ESPOSIZIONE A RISCHI PARTICOLARI
I lavoratori non devono essere esposti a livelli sonori nocivi ed a influssi esterni nocivi (ad esempio, gas, vapori, polveri).
Se dei lavoratori devono penetrare in una zona in cui l'atmosfera può contenere sostanze tossiche o nocive o avere un tenore insufficiente di ossigeno o essere infiammabile, tale atmosfera deve essere controllata e devono essere prese le misure adeguate per prevenire ogni pericolo.
Un lavoratore non può in nessun caso essere esposto ad un'atmosfera chiusa a grave rischio.
Egli deve almeno essere sorvegliato di continuo dall'esterno e devono essere attuate tutte le precauzioni opportune per poterlo soccorrere in modo efficace ed immediato.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.17 PRESCRIZIONI PER LA TEMPERATURA SUI LUOGHI DI LAVORO
TEMPERATURA
Durante il lavoro la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale in servizio permanente, dei gabinetti, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve soddisfare alla destinazione specifica di questi locali.
Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono consentire di evitare un eccessivo soleggiamento, tenuto conto del tipo di lavoro e dell'uso del locale.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.18 PRESCRIZIONI PER L'ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE SUI LUOGHI DI LAVORO
ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI POSTI DI LAVORO, DEI LOCALI E DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE SUL CANTIERE
l posti di lavoro, i locali e le vie di circolazione suI cantiere devono per quanto possibile disporre di luce naturale sufficiente ed essere illuminati in maniera adeguata e sufficiente con luce artificiale di notte e quando la luce naturale é insufficiente; se neI caso, vanno utilizzate fonti di luce portatili protette contro gli urti. Il colore utilizzato per l'illuminazione artificiale non può alterare o influenzare la percezione dei segnali o dei cartelli stradali.
Gli impianti di illuminazione dei locali, dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere disposti in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti rischi di infortunio per i lavoratori.
I locali, i posti di lavoro e le vie di circolazione in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale devono disporre di una illuminazione di emergenza di sufficiente intensità.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.19 PRESCRIZIONI PER LE PORTE. PORTONI E PORTA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PORTE, PORTONI E PORTE DI SICUREZZA
Le porte scorrevoli devono essere dotate di un sistema di sicurezza che ne eviti la fuoriuscita dalle guide e la caduta.
Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono essere dotati di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
Le porte situate sul tracciato delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in modo appropriato.
Nelle immediate vicinanze dei portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono essere previste, a meno che il passaggio sia sicuro per i pedoni, porte per la circolazione dei pedoni, le quali devono essere segnalate in modo ben visibile e rimanere sgombre in permanenza.
Le porte e i portoni meccanici devono funzionare senza rischio d'infortunio per i lavoratori. Essi devono disporre di dispositivi di blocco di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e altresi poter essere aperti manualmente, a meno che non si aprano automaticamente in caso di interruzione di energia.
Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.20 PRESCRIZIONI MINIME SULLE VIE DI CIRCOLAZIONE - ZONE DI PERICOLO
Le vie di circolazione, comprese le scale, le scale fisse e le banchine e rampe di carico devono essere calcolate, ubicate, sistemate e rese praticabili in modo che possano essere facilmente utilizzate in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
Le dimensioni delle vie che servono alla circolazione di persone e/o di merci, comprese quelle in cui avvengono operazioni di carico o scarico, devono essere previste per il numero potenziale di utilizzatori e per il tipo di attività.
Quando sulle vie di circolazione vengono utilizzati mezzi di trasporto, si dovrà prevedere una distanza di sicurezza sufficiente o mezzi di protezione adeguati per gli altri utenti deI luogo. Tali vie dovranno essere chiaramente segnalate, regolarmente verificate e si dovrà provvedere alla loro manutenzjone.
Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare a una distanza sufficiente dalle porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
Se il cantiere comporta zone di accesso limitato, queste zone devono essere dotate di dispositivi che evitino che i non addetti ai lavori vi possano accedere.
Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati a penetrare nelle zone di pericolo.
Le zone di pericolo devono essere segnalate in maniera ben visibile.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.21 PRESCRIZIONI PER LE BANCHINE E RAMPE DI CARICO NEI LUOGHI DI LAVORO
BANCHINE E RAMPE DI CARICO
Le banchine e le rampe di carico devono essere adeguate in funzione delle dimensioni dei carichi da trasportare.
Le banchine di carico devono avere aImeno una uscita.
Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale che i lavoratori non possano cadere.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.22 PRESCRIZIONI PER LA LIBERTA' DI MOVIMENTO DI CARICO NEI LUOGHI DI LAVORO
SPAZIO PER LA LIBERTA' DI MOVIMENTO NEL POSTO DI LAVORO
La superflcie deI posto di lavoro deve essere dimensionata in modo tale che i lavoratori dispongano di sufficiente libertà di movimento per le loro attività, tenuto conto di qualsiasi attrezzatura o materiale necessari presenti.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.23 PREVENZIONE DEL RISCHIO DORSO-LOMBALE NELLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nel casi seguenti:
- il carico é troppo pesante o troppo grande;
- é ingombrante o difficile da afferrare;
- é in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- é collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione deI tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
SFORZO FISICO RICHIESTO
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- é eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione deI tronco;
- puo comportare un movimento brusco deI carico;
- é compiuto con il corpo in posizione instabile.
CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- Io spazio libero, in particolare verticale, é insufficiente per Io svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento é ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate daI lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono aI lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione deI carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA'
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato daI lavoratore.
FATTORI INIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati daI lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 90/269/CEE del 29/maggio 1990
Relativo alla prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichiche comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.24 PROTEZIONE DEI LAVORATORI DA ESPOSIZIONI AD AGENTI CANCEROGINI DURANTE IL LAVORO
ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI PROCEDIMENTI
Produzione d'aurammina.
Lavori che espongono agIi idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, neI catrame, nella pece, neI fumo o nelle polveri di carbone.
Lavori che espongono alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento def nichel a temperature elevate.
Procedimenti agIi acidi forti nella fabbrinazione di alcool isopropilico.ù
RACCOMANDAZIONI PRATICHE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAORATORI
Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni devono essere al corrente delle condizionI e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore.
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori va effettuata in conformità dei principi e delle prassi della medicina deI lavoro; essa deve comprendere almeno le seguenti misure:
- tenuta della documentazione relativa a precedenti sanitari e professionali deI lavoratore;
- un'intervista personale;
- ove necessario, il controllo biologico e l'accertamento degti effetti precoci e reversibili.
Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria possono essere decise eventuali ulteriori prove e analisi da effettuare, alla luce delle più recenti conoscenze disponibili in materia di medicina deI lavoro.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIE
DIRETTIVA 90/394/CEE del 28 giugno 1990
Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivati da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (seta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE
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A.7.25 PRESCRIZIONI DI STABILITA' E SOLIDITA' PER I LUOGHI DI LAVORO
STABILITA' E SOLIDITA'
l materiali, le attrezzature e in maniera generale ogni elemento che durante uno spostamento possa pregiudicare la dicurezza e la salute dei lavoratori devono essere stabilizzati in modo adeguato e sicuro.
L'accesso a qualsiasi superficie di materiali che non offrono una resistenza sufficiente è autorizzato soltanto se sono disponibili attrezzature o mezzi adeguati per poter realizzare il lavro in modo sicuro.
l posti di lavoro mobili o fissi situati in elevazione o in profondità devono essere solidi e stabili, tenendo conto:
- del numero di tavoratori che li occupano
- dei carichi massimi che essi possono essere chiamati a sopportare e della loro ripartizione
- delle influenze esterne che essi possono subire.
Qualora il supporto e gli altri componenti di questi posti di lavoro non presentino una stabilità intrinseca, bisognerà assicurare la loro stabilità con mezzi di fissaggio appropriati e sicuri per evitare ogni spostamento intempestivo o involontario dell'intero posto di lavoro o di parti di esso. VERIFICA
La stabilità e la solidità devono essere verificate in maniera appropriata e in particolar modo dopo una eventuale modifica dell'altezza o della profondità del posto di lavoro.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.26 PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO SANITARIO NEI LUOGHI DI LAVORO
SUI CANTIERI SERVIZIO SANITARIO
SPOGLIATOI E ARMADI PER GLI ABITI
Spogliatoi adeguati devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando essi devono indossare indumenti speciali di lavoro e, per motivi di salute o di decenza, non si può chiedere loro di cambiarsi in un aItro luogo.
Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili, avere una capacità sufficiente ed essere dotati di sedie
Gli spogliatoi devono essere di dimensioni sufficienti e disporre di dispositivi ( che consentano a ciascun lavoratore di far asciugare, se necessario, i suoi indumenti di lavoro, nonche i suoi abiti ed effetti personali e chiuderli a chiave.
Qualora le circostanze Io richiedano (ad esempio, sostanze pericolose, umidità, sporcizia), gli indumenti di lavoro devono poter essere riposti separatamente dagli abiti e dagli effetti personali. Spogliatoi separati o un'utilizzazione separata degli spogliatoi devono essere previsti per gli uomini e per le donne.
Quando gli spogliatoi non sono necessari ogni lavoratore deve disporre di uno spazio in cui riporre sotto chiave i suoi abiti ed effetti personali.
DOCCE, LAVANDINI
Docce adeguate ed in numero sufficiente devono essere messe a disposizione dei lavoratori ogni qualvolta il tipo di attività o la salubrità Io richiedano.
Locali separati per docce o un'utilizzazione separata dei locali per docce devono essere previsti per gli uomini e per le donne.
I locali per docce devono essere di dimensioni sufficienti per consentire a ciascun lavoratore di fare la sua toletta senza alcun impedimento e in condizioni igieniche adeguate.
Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda.
Quando le docce non sono necessarie si dovranro prevedere, vicino ai posti di lavoro e agIi spogliatoi, adeguati lavandini con acqua corrente (calda, se necessario) e in numero sufficiente.
Lavandini separati o una utilizzazione separata dei lavandini devono essere previsti per gli uomini e per le donne quando ciò risulti necessario per motivi di decenza.
Se i locali per le docce o per i lavandini e gli spogliatoi sono separati, questi locali devono facilmente comunicare fra di loro.
GABINETTI E LAVANDINI
l lavoratori devono disporre, vicino aI loro posto di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi e di locali per docce o lavandini, di locali speciali attrezzati con un numero sufficiente di gabinetti e di lavandini.
Gabinetti separati o un'utilizzazione separata dei gabinetti devono essere previsti per gli uomini e per le donne.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.27 PRESCRIZIONI PER LOCALI DI RIPOSO E/O DI SOGGIORNO NEI LUOGHI DI LAVORO
LOCALI DI RIPOSO E/O DI SOGGIORNO
Quando la sicurezza o la salute dei lavoratori Io richiedano, in particolare a motivo di attività o di effettivi che superano un determinato numero di persone e della lontananza daI cantiere, i lavoratori devono poter disporre di locali di riposo e/o di saggiorno facilmente accessibili.
l locali di riposo e/o di soggiorno devono essere di dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e di sedie a schienale che tenga conto deI numero di lavoratori.
Qualora detti locali non esistano, altri spazi devono essere messi a disposizione deI personale affinchè possa trattenervisi durante l'interruzione deI lavoro.
l locali di soggiorno fissi, a meno che non siano utilizzati soltanto a titolo eccezionaIe, devono comportare attrezzature sanitarie in numero sufficiente, una sala per i pasti e una sala di riposo.
Essi devono essere dotati di letti, armadi, tavoli e sedie a schienale in base aI numero di lavoratori ed essere adibiti all'uso previsto tenendo eventualmente conto della presenza dei lavoratori di sesso maschile e femminile.
Nei locali di riposo e di soggiorno si devono adottare misure appropriate di protezione dei non fumatori contro la molestia dovuta lconsumo di tabacco.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.28 PRESCRIZIONI SUI PAVIMENTI, PARETI, SOFFITTI ALL'INTERNO DEI LOCALI NEI CANTIERI
ALL'INTERNO DEI LOCALI: PAVIMENTI, PARETI E SOFFITTI
I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate neI locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, ne essere feriti qualora vadano in frantumi.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
DECRETO LEGISLATIVO n° 81/2008
A.7.29 PRESCRIZIONI SUGLI IMPIANTI DI ENERGIA ALL'ESTERNO DEI LOCALI NEI CANTIERI
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ALL’ESTERNO DEI LOCALI
Gli impianti di distribuzione di energia deI cantiere, segnatamente quelli soggetti ad influenze esterne, devono essere regolarmente verificati e sottoposti a manutenzione.
SIi impianti esistenti prima dell'inizio deI cantiere devono essere identificati, verificati e chiaramente segnalati.
Le eventuali Iinee elettriche aeree devono essere, per quanto possibile, deviate aI di fuori dell'area deI cantiere o messe fuori tensione.
Se ciò non fosse possibile, si devono prevedere barriere o avvertenze affinche i veicoli e gli impianti vengano mantenuti a distanza.
Adeguati avvertimenti e una protezione sospesa devono essere previsti neI caso in cui veicoli deI cantiere si trovino a dover passare sotto le linee.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
DECRETO LEGISLATIVO n° 81/2008
A.7.30 PRESCRIZIONI SULLE INFLUENZE ATMOSFERICHE ALL'ESTERNO DEI LOCALI NEI CANTIERI
INFLUENZE ATMOSFERICHE
l lavoratori devono essere protetti contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.31 PRESCRIZIONI SULLE CADUTE DI OGGETTI ALL'ESTERNO DEI LOCALI NEI CANTIERI
CADUTA DI OGGETTI
l lavoratori devono essere protetti contro la caduta di oggetti, con mezzi collettivi ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile.
l materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo tale da evitarne il crollo o il ribaltamento.
Se necessario, si devono prevedere passaggi coperti suI cantiere o rendere impossibile accesso alle zone pericolose.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.32 PRESCRIZIONI SULLE IMPALCATURE E SCALE ALL'ESTERNO DEI LOCALI NEI CANTIERI
IMPALCATURE E SCALE A PIOLI
Tutte le impalcature devono essere adeguatamente progettate, costruite e sottoposte a manutenzione in modo tale da evitarne il crollo o Io spostamento accidentale.
Le piattaforme di lavoro, le passerelle e le scale delle impalcature devono essere costruite, dimensionate, protette e utilizzate in modo tale da evitare la caduta delle persone o la loro esposizione alla caduta di oggetti.
Le impalcature devono essere ispezionate da una persona competente:
a) prima della loro messa in servizio;
b) in seguito, ad intervalli periodici;
c) dopo qualsiasi modifica, periodo di inutilizzazione, esposizione ad intemperie o a scosse sismiche o qualsiasi altra circostanza che abbia potuto comprometterne la resistenza o la stabilità.
Le scale a pioli debbono avere una resistenza sufficiente ed essere correttamente sottoposte a manutenzione.
Esse devono essere utilizzate correttamente, In luoghi appropriati e conformemente aI loro uso. Le impalcature mobili devono essere assicurate contro gli spostamenti involontari.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.33 PRESCRIZIONI SULLE INTELAIATURE ALL'ESTERNO DEI LOCALI NEI CANTIERI
INTELAIATURE METALLICHE O DI CEMENTO, ARMATURE ED ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI
Le intelaiature metalliche o di cemento e i loro elementi, le armature, gli elementi prefabbricati o i sostegni temporanei e i puntellamenti devono essere montati e smontati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
Devono essere previste le precauzioni atte a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dalla fragilità o dall'instabilità temporanea di una struttura.
Le armature, i sostegni temporanei e puntellamenti devono essere concepiti e calcolati, montati e mantenuti in modo da poter sopportare senza rischi le sollecitazioni che possono essere loro imposte.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
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A.7.34 MISURE ANTIRUMORE
Per proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dal rumore (D.L. 277/91) prodotto da alcune macchine edili, è necessario dotare gli stessi di appositi mezzi personali di protezione quali tappi e cuffie antirumore.
L’uso di questi DPI è obbligatorio quando il livello di rumorosità supera gli 80 dB(A).
E’ tuttavia programmata un’indagine strumentale per valutare l’esposizione quotidiana a rumore (Leq.d) dei lavoratori durante le fasi individuate pericolose.
Ove possibile le sorgenti rumorose saranno adeguatamente insonorizzate o munite di adatti silenziatori.
Compatibilmente con le esigenze connesse con le lavorazioni in atto si eviterà l’esecuzione di lavori nelle immediate vicinanze delle sorgenti rumorose.
A.7.35 MISURE ANTIPOLVERI
In presenza di polveri o fumi i lavoratori faranno uso di adatte maschere per le protezioni delle vie respiratorie.
In ogni caso per evitare la formazione di nuvole di polvere al passaggio di automezzi si provvederà ad irrorare con acqua la fonte di emissione.
A.7.36 VISITE MEDICHE
Tutti i lavoratori effettueranno le visite mediche presso lo studio del Medico competente che sarà all’uopo designato, il quale provvederà alla compilazione delle cartelle sanitarie che saranno consegnate unitamente ai certificati di idoneità fisica dei lavoratori all’impresa stessa.
Lo stesso Medico Competente curerà il protocollo si sorveglianza sanitaria.
A.7.37 REGISTRO INFORTUNI
Occorrerà predisporre presso il cantiere il registro degli infortuni preventivamente vidimato dall’ASL competente a disposizione degli organi ispettivi. In esso saranno annotati cronologicamente tutti gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro superiore ai 3 giorni compreso quello dell’evento. Su detto registro, eventualmente, saranno indicate le generalità e la qualifica professionale dell’infortunato, la causa e le circostanze dell’infortunio, la data di abbandono e ripresa del lavoro ed ai sensi del D.L. 626/94 sono indicate anche le azioni intraprese onde evitare che l’evento si ripeta.
A.7.38 SOCCORSI D’URGENZA
Occorre predisporre il tutto affinchè anche gli infortuni di piccola entità, siano immediatamente soccorsi.
A.7.39 PRINCIPALI SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE
Tutti i prodotti utilizzati nelle lavorazioni hanno la scheda di sicurezza con indicati i componenti chimici/fisici e le istruzioni di primo soccorso in caso di incidente e sono conservate nell’ufficio del responsabile di cantiere o del Capocantiere.
Occorre tenere le schede tecniche di sicurezza delle principali sostanze utilizzate durante i lavori. L’eventuale utilizzo di altre sostanze pericolose che si dovessero rendere necessarie durante le lavorazioni sarà tempestivamente messo a conoscenza dei lavoratori attraverso le schede di sicurezza.
A.7.40 PROCEDURE IN CASO DI INFORTUNI
In caso di infortunio sul lavoro il Direttore di Cantiere dovrà dare immediata comunicazione telefonica e scritta al Coordinatore della sicurezza e al Servizio del Personale precisando il luogo
, l'ora e le cause dell'infortunio, nonche' i nominativi degli eventuali testimoni all'evento.
Il Direttore di Cantiere provvederà ad emettere in duplice copia la " richiesta di visita medica" (evidenziando il codice fiscale dell’Azienda) ed accompagnerà l'infortunato all'ambulatorio INAIL od al piu' vicino Pronto Soccorso verificando l'esattezza delle dichiarazioni.
Qualora l'infortunato determini una inabilità temporanea al lavoro superiore a giorni tre il Servizio Personale provvederà a trasmettere entro 48 ore dalla data dell'infortunio la regolare denunzia con evidenziato il codice fiscale dell'Azienda agli organi di cui appresso::
- Al Commissariato di P.S. o, in mancanza, al Sindaco competente per territorio;
- Alla sede INAIL competente ;
La denunzia di che trattasi dovrà essere corredata di copia del Certificato medico che sarà stato rilasciato dai sanitari dell'ambulatorio INAIL o dal Pronto Soccorso.
In caso di infortunio mortale o previsto tale, la denunzia di infortunio sul lavoro dovrà essere subito trasmessa al competente Commissariato di P.S. in alternativa ai Carabinieri o al Sindaco del Comune nella cui circoscrizione si _ verificato l'infortunio.
Il Servizio del Personale dell'Impresa, dietro informazione del Direttore di Cantiere, dà comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente entro 24 ore solari, facendo seguire tempestivamente l'invio della Denunzia di Infortunio.
Analoga comunicazione telefonica e/o telegrafica sarà data dal Direttore del Cantiere alla Direzione Generale.
Si provvederà alla trascrizione dell'infortunio sul Registro degli Infortuni seguendo attentamente la numerazione progressiva.
Al termine dello stato di inabilità temporanea al lavoro, il Servizio del Personale dovrà:
- ricevere la certificazione medica attestante l'avvenutaguarigione;
- rilasciare benestare alla ripresa del lavoro.
Il Responsabile di Cantiere annoterà sul registro degli infortuni la data di rientro del lavoratore infortunato ed il numero dei giorni di assenza complessiva.
A.7.41 PROCEDURE IN CASO D’INCENDIO
Se l'incendio e di piccola entita', i lavoratori incaricati della prevenzione e lotta antincendio provvederanno a spegnerlo accertandosi dell'effettivo spegnimento.
In caso di incendio incontrollabile procederanno ad avvertire i VVF (tel 115), toglieranno tensione, chiuderanno le utenze gas e faranno allontanare i presenti verso il punto comune di raccolta.
All'arrivo dei VVF si metteranno a loro disposizione
A.7.42 PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE
In caso di emergenza, in cui il lavoratore incaricato delle gestione delle emergenze, abbia stabilito la necessita' di evacuare il cantiere, i lavoratori incaricati dell'evacuazione procederanno a fare sfollare tutti i presenti (lavoratori, imprese subappaltatrici, fornitori, visitatori, etc.) verso il punto comune di raccolta, accertandosi che nessuno sia rimasto indietro in un luogo confinato, in tal caso si dovrà provvedere alla sua ricerca ed accompagnamento al p.c.r.
A.7.43 PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
Il lavoratore incaricato in caso di emergenza applicherà le procedure previste dal "Piano di Emergenza" in funzione dell'evento accaduto. A fine emergenza sarà sua cura relazionare per iscritto sulla gestione dell'emergenza stessa.
A.7.44 FASCICOLO
E' buona norma per eventuali lavori successivi di manutenzione delle opere realizzate attennersi alle disposizioni contenute nel fascicolo di manutenzione che sarà predisposto.
A.7.45 FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Il personale destinato all’esecuzione delle opere sarà fisicamente e professionalmente idoneo alla mansione, e dovrà essere addestrato a mezzo di apposite riunioni, all’uso di apparecchiature e degli equipaggiamenti protettivi, e sensibilizzato affinchè vengono presentate ai superiori proposte atte a migliorare e/o rimuovere eventuali condizioni pericolosi.
E' buona norma per eventuali lavori successivi di manutenzione delle opere realizzate attennersi alle disposizioni contenute nel allegato fascicolo.
A.8. PRESCRIZIONI SULLE OPERE PROVVISIONALI IMPIEGATE SUL CANTIERE.
A.8.1 MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGIO CON TUBI INNOCENTI E/O ELEMENTI "H"
FASE LAVORATIVA E DESCRIZIONE LAVORO
Montaggio e smontaggio di ponteggio da manutenzione esterno al fabbricato con tubi innocenti e/o con elementi "H"
MEZZI, ATTREZZI E MATERIALI
Tubi o elementi ad "H" con accessori, palanche in legno e/o pianali in acciaio, chiave a stella, attrezzatura di normale uso.
POSSIBILI RISCHI
Caduta di materiale per sfilamento; caduta di attrezzature; caduta di personale addetto al montaggio; contusioni e ferite alla testa; contusioni ai piedi e alle mani.
MISURE DI SICUREZZA
Tenere le persone lontane dall'area sottostante; usare mezzi personali di protezione (casco, scarpe antinf., guanti, cinture di sicurezza); i ponti di servizio, le passerelle gli impalcati posti ad altezza maggiore di m. 2.00 devono essere muniti di regolare parapetto; provvedere al collegamento della struttura del ponteggio all'impianto di terra.
Tenere in cantiere a disposizione di Ispettori: autorizzazione ministeriale con istruzioni e schemi; disegno firmato dal capo cantiere.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
Legare gli attrezzi di lavoro alle cinture di sicurezza; allestire opere di protezione per le persone (mantovane, stuole); il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti sotto la sorveglianza del preposto e secondo disegno o progetto; la distanza massima tra ponte e sottoponte è m. 2.50; se il ponteggio dista più di cm. 20 dalla facciata chiudere il ponteggio anche all'interno.
A.8.2 PONTEGGI METALLICI FISSI
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO
I costruttori di ponteggi metallici devono chiedere al Ministero del Lavoro l'autorizzazione all'impiego. Copia di detta autorizzazione deve essere tenuta in cantiere a disposizione degli ispettori del lavoro. L'autorizzazione predetta dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica (redatta dal fabbricante) contenente:
- descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
- caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
- indicazione delle prove di carico a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
- calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
- istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
- schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
PROGETTO
I ponteggi metallici di altezza superiore a m 20 e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
- calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell' autorizzazione ministeriale;
- disegno esecutivo.
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell' esecuzione.
Nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi o le opere provvisionali anzidette devono essere tenute a disposizione degli ispettori del lavoro copie dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 30, dei disegni esecutivi e del progetto.
DISEGNO
Chiunque intende impiegare punteggi metallici deve tenere in cantiere copia conforme dell' autorizzazione rilasciata al fabbricante e copia del disegno esecutivo, dalle quali risultino:
- l'indicazione del tipo di ponteggio usato;
- generalità e firma del progettista, salvo i casi di schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
- sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
- indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non esiste l'obbligo del calcolo, sono sufficienti le generalità e la firma del responsabile del cantiere.
Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
NOME DEL FABBRICANTE
Gli elementi dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA
Gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale.
Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza saldatura (tipo mannesman) con superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta a tubo.
L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta da una piastra di base metallica a superflcie piana, di area non minore di 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento atto a centrare il carico su di essa e tale da non produrre momenti flettenti sul montante
I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.
I giunti metallici devono avere caratteristiche di resistenza non minori di quelle delle aste collegate e sempre in relazione agli.sforzi a cui sono sottoposti, essi devono assicurare resistenza allo scorrimento con largo margine di sicurezza.
A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone.
Le parti costituenti il giunto di collegamento devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Sono queste operazioni di particolare importanza dalle quali dipendono le condizioni di stabilità e di sicurezza del ponteggio durante l'uso e durante l' altra fase non meno delicata dello smontaggio.
Dette operazioni quindi devono essere affidate a personale particolarmente esperto, mentre il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato a regola d'arte e conformemente al progetto. In linea di massima devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non superiore a m 1,80 da asse ad asse;
- nel serraggio di più aste concorrenti in un modo, i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro;
- per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare da parapetto. MANUTENZIONE E REVISIONE
Molto spesso l'uso dei ponteggi metallici é intervallato da lunghi periodi di inattivit° legati al fermo dei lavori del cantiere. In ogni caso, il responsabile del cantiere prima della ripresa dell'attivit° del ponteggio o dopo violente perturbazioni atmosferiche deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l' eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
Detti controlli devono essere eseguiti ad intervalli periodici anche durante il normale uso del ponteggio. Per una buona conservazione e difesa degli elementi metallici dagli agenti nocivi esterni si deve provvedere alla loro verniciatura, catramatura o ad una protezione con mezzi di equivalente efficacia.
NORME PARTICOLARI AI PONTEGGI METALLICI
Le tavole costituenti l'impalcato o piano di servizio devono essere fissate in modo da evitare qualsiasi possibilità di scivolamento sui traversi.
E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio,
E fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. Per i ponteggi metallici valgono in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.8.3 PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose.
La presente norma pone in particolare rilievo la pericolosità del lavoro (rischio di caduta dall'alto) a partire dai m 2 o in tutti i casi in cui il posto di lavoro é alto rispetto al vuoto di almeno m 2.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE OPERE PROVVISIONALI
I lavori di smontaggio e montaggio devono essere eseguiti sempre sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
DEPOSITO DI MATERIALI SULLE IMPALCATURE
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere é vietato qualsiasi deposito di materiali, ad eccezione dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che é consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
COLLEGAMENTI DELLE IMPALCATURE
I montanti di ponteggi così come tutte le strutture portanti delle opere provvisionali costruite con elementi accoppiati costituiscono gli elementi essenziali per la sicurezza e la stabilità dell'opera. Il loro accoppiamento deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce (reggetta) fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce). Le fasciature possono essere eseguite anche con funi di fibra tessile.
DISPOSIZIONE DEI MONTANTI
I montanti dei ponteggi devono essere costituiti con elementi accoppioti, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro. Sono ammessi montanti in una sola fila o in un sol pezzo per altezze fino a 8 m o per gli ultimi 7 m di ponteggio.
Il ponteggio, e quindi i montanti, devono essere perfettamente verticali, o leggermente inclinati verso la costruzione.
Onde impedire eventuali cedimenti per probabili spostamenti dei montanti alla base, il piede dei montanti stessi deve essere assicurato solidamente.
L' altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo piano di ponte o il piano di gronda.
La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60.
Il ponteggio deve risultare efficacemente ancorato all costruzione in corrispondenza ad ogni due piani di ponte e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo.
CORRENTI
I correnti sono elementi del ponteggio mediante i quali si realizza la verticalità ed il parallelismo dei montanti, condizione primaria per la stabilità e la sicurezza del ponteggio. Sono elementi di tenuta dei montanti e devono essere collocati in posizione orizzontale ed a distanze verticali consecutive non superiori ai m 2. I correnti devono poggiare su gattelli in legno (sono vietati spezzoni di tavole collocate di costa tra i montanti di una stessa fìla, cosa che capita spesso di vedere nei cantieri) e devono essere assicurati ai montanti stessi mediante fasciatura di piattina di acciaio dolce o chiodi forgiati.
Il collegamento dei correnti ai montanti, può essere ottenuto anche con gattelli in ferro (squadre) e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fìbra tessile. Le estremità dei correnti consecutivi devono essere sovrapposte in corrispondenza dei montanti.
TRAVERSI
Sui correnti devono poggiare i traversi di sostegno dell'intavolato, che devono essere collocati parallelamente tra di loro e perpendicolarmente alla costruzione. Nelle impalcature con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 cm e l'altro deve essere assicurato al corrente.
La distanza tra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m 1,20. INTAVOLATI
La scelta delle tavole per la costituzione dei piani di ponte, delle passerelle, delle andatoie, e degli impalcati in genere, acquista particolare importanza in quanto, se agli altri elementi è affidata la stabilità dell'opera provvisionale, ai piani di servizio è affidata in definitiva la sicurezza dei lavoratori costretti a transitare o a sostare per motivi di lavoro. A questo scopo le tavole devono rispondere ai seguenti requisiti:
- non devono presentare nodi passanti che riducano più del 10 % la sezione resistente;
- devono avere le fibre con andamento parallelo all' asse;
- devono avere spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 cm e larghezza non minore di 20 cm;
- devono poggiare sempre su quattro traversi (per osservare tale disposizione e considerato che in genere i tavoloni hanno una lunghezza di 4 m, i traversi saranno collocati alla distanza di m 1 l'uno dall'altro);
- non devono presentare parti a sbalzo, in caso contrario le loro estremità devono essere sovrapposte in corrispondenza di 40 cm;
- devono essere assicurate contro gli spostamenti e bene accostate all'opera di costruzione e tra loro è consentito un distacco dalla costruzione non superiore a 20 cm soltanto per la esecuzione di lavori di finitura;
- le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
Per evitare infine che tavoloni lunghi m 5 poggiando su traversi collocati a m 1,20 l'uno dall'altro lascino le estremità a sbalzo per 20 cm, sarà opportuno appoggiare le tavole su sei traversi di modo che da una estremità all'altra si abbia una uniforme e sicura condizione di stabilità.
PARAPETTI
Perche un parapetto sia idoneo, deve rispondere ai seguenti requisiti:
- sia costituito da uno o più correnti o da una o più tavole il cui margine superiore sia collocato a non meno di 1 m dall'intavolato, o dal piano di calpestio, o dal piano di lavoro, o dal ballatoio, o dalla soletta, ecc.;
- sia munito di tavola fermapiede alta non meno di 20 cm, collocata di costa e aderente all'intavolato o al piano di calpestio.
Correnti e tavole costituenti il parapetto devono essere collocati dalla parte interna dei montanti. PONTI A SBALZO
I ponti a sbalzo devono comunque rispondere ai seguenti requisiti:
- l' intavolato (piani di servizio, piani di calpestio) deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti;
- il parapetto deve essere pieno (quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti);
- l' intavolata non deve avere larghezza utile maggiore di m 1,20;
- i traversi di sostegno sporgenti a sbalzo devono essere solidamente ancorati alla costruzione, ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni. Non è consentito l'uso di contrappresi per l'ancoraggio dei traversi;
- i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
- dalla parte interna i traversi devono essere collegati tra di loro mediante correnti collocati dal lato interno deI muro o dei pilastri ed all'estremità al fine di evitare ogni possibile spostamento.
MENSOLE METALLICHE
Nei ponti a sbalzo, al posto dei traversi, possono essere usate mensole metalliche, purche la parte interna portante sia fissata alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza.
SOTTOPONTI
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
A tale scopo risulta idoneo come sottoponte (rispetto al piano di lavoro) il piano di calpestio inferiore.
E bene quindi che almeno due piani consecutivi di ponteggio siano sempre completi di intavolato e parapetto. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
IMPALCATURE NELLE COSTRUZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Il ponte a sbalzo da collocare in corrispondenza del piano raggiunto e prima della erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali deve presentare le medesime caratteristiche avanti descritte. La sua larghezza utile però deve essere di almeno m 1,20.
Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 cm per l'affrancamento della sponda estrema del cassero medesimo.
Come sottoponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. ln corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terra, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta dall'alto di materiali.
Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.
ANDATOIE E PASSERELLE
Generalmente il transito dei lavoratori tra punti a diverso livello a mezzo di andatoie o tra punti allo stesso livello a mezzo di passerelle (come nel caso di due ballatoi consecutivi) comporta sempre il pericolo di caduta dall'alto. Le andatoie e le passerelle quindi devono essere sempre munite dai lati prospicienti il vuoto di normali parapetti e tavole fermapiede. E bene tenere presente a questo proposito che la norma stabilisce l'obbligo del parapetto senza porre limiti all'altezza, rispetto al vuoto, delle andatoie e delle passerelle.
Le andatoie poi devono rispondere ai seguenti requisiti:
- non devono avere larghezza inferiore a m 0,60 quando siano destinate al solo transito dei lavoratori, e a m 1,20 se destinate al trasporto di materiali;
- non devono avere pendenza maggiore del 50 %;
- le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli;
- sulle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo ( cm 40).
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.8.4 TRASPORTO DEI MATERIALI CASTELLI PER ELEVATORI, IMPALCATI E PARAPETTI
Castelli
Destinati alle operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono essere costruiti affiancati e collegati ai ponteggi e devono avere i montanti cuntroventati per ogni due piani di punteggio. Il montante sul quale é collocalo ]'argano, deve essere costituito da più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sugli elementi sottostanti della stessa fila.
Impalcati
Gli impalcati sui quali vengono depositati i materiali sollevati e quelli da scaricare a terra, devono essere sufficientemente ampi e devono essere protetti da tutti i lati prospicienti il vuoto, da robusti parapetti e tavole fermapiede.
In corrispondenza della direzione di tiro e per ogni impalcato il parapetto può essere interrotto per il tratto necessario al passaggio della benna o del secchione purche, in corrispondenza di detto varco, sia applicata una notevole fermapiede alta non meno di cm 3O.
Sui sostegni rigidi delimitanti il varco e dal lato interno all'altezza di m 1,20 devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20 in modo da creare un appoggio ed un riparo per il lavoratore.
L'intavolato, per ogni piano, deve essere formato con tavoloni di spessore non inferiore a 5 cm che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto.
Montaggio degli elevatori
Prima del montaggio degli argani sui montanti, questi devono essere rinforzati e controventati in modo da ottenere una resistenza adeguata alle sollecitazioni provocate dalle manovre.
I montanti dei ponteggi metallici devono essere di numero non inferiore a due.
Le bandiere (bracci girevoli) portanti le carrucole di rinvio o direttamente gli argani, devono essere fissate ai montanti mediante staffe appropriate e bulloni muniti di dado e controdado.
Gli argani collocati a terra devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.
Il posto di lavoro dell' addetto alla manovra non a terra, deve essere protetto con parapetti~ in mancanza, il lavoratore deve fare uso di cintura di sicurezza.
Salita e discesa dei carichi
Gli argani a motore azionanti qualsiasi tipo di apparecchio di sollevamento devono essere muniti di dispositivo di fine corsa superiore per l'arresto automatico del carico, durante la salita, e prima che urti sul tamburo di avvolgimento della fune. La discesa deve avvenire in modo che per nessun motivo si verifichi la posizione di folle che consenta la libera discesa del carico.
Anche per gli apparecchi azionati a mano e per altezze superiori a 5 m, è obbligatorio l'uso di dispositivi che impediscano la discesa libera del carico. Le funi e le catene devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.
E assolutamente vietato usare piattaforme semplici o imbracature per il sollevamento di materiali minuti (pietrame, ghiaia, mattoni, ecc.). Gabbie, cassoni, binde, sono gli unici mezzi idonei consentiti.
Sollevamento dei materiali dagli scavi
Quando per il sollevamento dei materiali dagli scavi si fa uso di argani collocati su apposite incastellature, queste devono essere costruite su solide piattaforme protette dai lati verso il vuoto di normali parapetti.
Quando invece gli apparecchi di sollevamento e le altre attrezzature occorrenti per i lavori di scavo sono collocati in prossimità del ciglio del pozzo o della fossa, si devono evitare franamenti o cadute di materiali dentro la cavità.
Trasporti con vagonetti su guide
Nel trasporto dei materiali a mezzo di vagonetti la sicurezza dei mezzi nonche quella delle relative manovre è essenzialmente affidata al binario di corsa.
Il binario deve:
- essere posato su terreno o altro piano resistente, mantenuto in buono stato;
- essere posato in modo da lasciare un franco di almeno 70 cm oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.
La parte di binario che porta alla discarica delle materie scavate o demolite non deve essere in pendenza.
Quando per le condizioni del terreno o per esigenze tecniche non è possibile evitare la posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto deve risultare in contropendenza. Alla estremità del binario in corrispondenza del ciglio della discarica, deve essere collocato un idoneo arresto per la trattenuta del vagonetto.
Le rotaie devono essere efficacemente assicurate alle traversine. Le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di blocco contro possibili accidentali spostamenti durante il transito o la sosta dei vagonetti.
Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono lasciare un franco di 70 cm o avere il piano di posa dei binari costituito da tavole accostate, e devono essere munite di normali parapetti.
Transito e attraversamento dei binari
Lungo il binario e specialmente nei tratti in pendenza devono essere affissi segnali che richiamino il divieto di attraversamento durante il transito dei vagonetti. In caso di necessità ed in punti prestabiliti (sbocchi) si devono applicare parallelamente alle rotaie delle barriere, con la parte centrale mobile, di lunghezza non inferiore a tre volte la lunghezza dell' attraversamento.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.8.5 PONTI SU CAVALLETTI
PONTEGGI MOBILI - PONTI SU CAVALLETTI
La facilità di approntamento dei ponti su cavalletti è la causa prima di incidenti connessi con l'uso degli stessi.
l responsabili si devono preoccupare che nella fase di costruzione il ponte su cavalletti risponda ai requisiti seguenti:
- possono essere usati solamente al suolo o all'interno degli edifici (è tassativamente vietato montarli sugli impalchi dei ponteggi esterni);
- per l'impalcato costituito da tavoloni di sezione di cm 30 x 5 e lunghezza m 4 sono sufficienti due cavalletti consecutivi a distanza non superiore a m 3,60.
Per tavole di sezione trasversale inferiore ai limiti predetti si deve fare uso di tre cavalletti;
- l 'intavolato (piano di calpestio) deve avere larghezza non minore di cm 90 e le tavole che lo formano, oltre ad essere bene accostate tra loro, non devono presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm.
E vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti.
E vietato formare ponti con l'intavolato poggiato su pioli di scale portatili.
Quando i ponti su cavalletti vengono installati all'esterno e ad altezze prospicienti il vuoto superiore a m 2, essi devono rispondere alle caratteristiche dei ponteggi in legname ed in ogni caso dovranno essere muniti verso il vuoto di normale parapetto (parapetto e tavola fermapiede). Attenzione quindi all'installazione dei ponti in questione sui ballatoi ed in genere su parti prospicienti il vuoto (piattaforme a sbalzo, vani scala, ecc.).
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.8.6 ALLESTIMENTO DI PONTEGGI MOBILI (TRABATTELLI).
FASE LAVORATIVA E DESCRIZIONE LAVORO
Allestimento e montaggio di ponteggi mobili su ruote (trabattelli)
MEZZI, ATTREZZI E MATERIALI
Elementi componenti la struttura metallica, ponti in legno o metallo, scala a mano con sistema di aggancio al trabattello, attrezzi di normale uso.
POSSIBILI RISCHI
Cadute di attrezzature; caduta di persone; contusioni e ferite alla testa; ribaltamento del trabattello; possibilità di contatto con parti elettriche.
MISURE DI SICUREZZA
I piani del trabattello dovranno essere provvisti di parapetto, se ad altezza maggiore di m. 2.00 (tranne che per lavori di durata inferiore ai 5 gg); verificare che su ciascuna ruota non scarichino pesi superioria a kg 800 in caso di ruote di ferro e kg 250 su ruote di gomma; per l'accesso all'impalcato è vietato l'arrampicamento; depositare sui piani solo materiale di consumo.
Se per assicurare la stabilità del ponte a torre su ruote stabilizzatori, esso perde il carattere di
_ponte mobile_ agli ablighi prescritti per i ponteggi fissi.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
Le ruote devono essere bloccate da ambo i lati; il ponte va ancorato saldamente ogni due piani; il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato.
A.8.7 PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI
PONTEGGI MOBILI
PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI
Con il D.M. 4 marzo 1982 (G.U. 24 marzo 1982, n. 81) sono state riconosciute le caratteristiche tecniche cui i ponteggi sospesi motorizzati devono rispondere ed é stata riconosciuta l'efficacia dei sistemi di sicurezza per i predetti ponteggi. In particolare il citato decreto dispone che:
- i ponteggi in questione siano sottoposti, da parte dell' Ispettorato del Lavoro, e prima della loro messa in servizio, a collaudo ed a verifiche periodiche (biennali), per accertarne lo stato di efficienza e di manutenzione ai fni della sicurezza;
- l'utente provveda alle verifiche trimestrali (da annotare su apposito libretto) delle funi;
- l'utente affidi la manutenzione dell'impianto a persona responsabile resa edotta delle caratteristiche della macchina e delle modalità di intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- sia tenuta sul luogo di utilizzazione tutta la documentazione relativa alle manovre ordinarie e di emergenza, gli schemi elettrici e le istruzioni di uso e manutenzione;
- sulle piattaforme siano presenti aImeno due persone;
- il posto di manovra dei dispositivi per gli interventi di emergenza deve essere presidiato da persona esperta ed istruita, durante tutto il periodo di uso dell'attrezzatura.
Il manutentore deve:
- rispettare modalità e tempi di intervento della manutenzione indicati dal costruttore ed in sede di collaudo;
- procedere ad una accurata revisione, con controllo di tutti i dispositivi di sicurezza, prima di rimettere in servizio l'impianto dopo un periodo di inattività, riparazioni ed interventi straordinari;
- mettere fuori servizio l'impianto ogni qualvolta riscontri l'insorgere di pericolo.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.8.8 MANUTENZIONE DEI PONTI SOSPESI
PONTEGGI MOBILI
MANUTENZIONE DEI PONTI SOSPESI
L'effìcienza dei ponti sospesi dipende dalla buona conservazione degIi elementi che li costituiscono e principalmente delle funi e degli argani. E' chiaro che una buona manutenzione, cui la legge si riferisce, consiste in una costante lubrificazione delle funi e degli argani. In ogni caso, prima di impiegare i ponti e specialmente dopo lunghi intervalli, è indispensabile revisionare le varie parti. Per quanto riguarda le funi, esse non devono essere usate quando su un tratto lungo quattro volte il passo dell'elica del filo elementare nel trefolo il numero dei fili rotti sia superiore al 10 % dei fili costituenti la fune.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.8.9 STABILITÀ E MANOVRA DEI PONTI
PONTEGGI MOBILI: STABITA' E MANOVRA DEI PONTI
Non si deve dimenticare che i ponti sospesi sono opere provvisionali mobili per cui é estremamente pericoloso lavorare senza un opportuno ancoraggio a parti stabili della costruzione. Tra la parte interna dell'intavolato del ponte e la parete della costruzione non deve correre una distanza superiore a 10 cm.
E opportuno ricordare che i ponti sospesi sono costruiti solamente per consentire ai lavoratori di operare a certe altezze senza ricorrere alla costruzione di opere fisse quali ponteggi, castelli, ecc. E assolutamente quindi vietato usare i ponti sospesi come piattaforme di sollevamento dei materiali ne sugli stessi possono essere installati apparecchi di sollevamento (argani a bandiera, su cavalletti, ecc.).
Il punto di attacco delle funi nei ponti leggeri deve risultare a non meno di m 1,50 dal piano di calpestio.
La stabilità ed il perfetto livellamento dei ponti durante le manovre di discesa e di salita sono affidati essenzialmente alla diligenza degli operatori in quanto provvedono direttamente al funzionamento degli argani. La manovra deve essere simultanea sugli argani dei ponti leggeri, mentre nei ponti pesanti deve essere simultanea sugli argani di una stessa estremità avendo cura che nel senso longitudinale il ponte non subisca una pendenza supenore al 10%.
Si dovrà avere cura altresì che durante la manovra sul tamburo di avvolgimento delle funi non vi siano meno di due spire, che non vi siano sovraccarichi di materiali e ostacoli esterni che impediscano la regolarità delle manovre.
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ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.8.10 ACCESSIBILITA’ AI PONTI MOBILI
PONTEGGI MOBILI
ACCESSO AI PONTI - LAVORATORI AMMESSl
L'accesso e l'uscita dai ponti devono essere assicurati in qualsiasi condizione di impiego e con mezzi idonei. Nel caso di ponti continui costituiti da unità di ponti pesanti, si può fare uso di scale a mano e sempre che si sia provveduto all'ancoraggio del ponte e della scala. Tutti i lavoratori ammessi a lavorare sui ponti devono essere edotti sulle modalità di esecuzione delle manovre.
E assolutamente vietato adibire al lavoro sui ponti sospesi i minori di 18 anni e le donne.
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exD.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.8.11 PONTEGGI MOBILI: ARGANI
PONTEGGI MOBILI - ARGANI
Poichè la regolarità dei movimenti di salita e di discesa dei ponti sospesi dipende anche dalla funzionalità degli argani elettrici che vi sono installati, questi devono essere facilmente manovrabili, a discesa autofrenante e muniti di dispositivi di arresto di guisa che sia possibile, agli operatori, l'arresto del ponte in qualsiasi momento ed a qualsiasi altezza.
Gli utenti dovranno accertarsi che il tamburo di avvolgimento della fune sia di acciaio, abbia le fiange laterali di tenuta di diametro tale da Iasciare, a fune compIetamente avvolta, un franco pari a due diametri deIIa fune.
Il diametro del tamburo non deve essere inferiore a 12 volte il diametro della fune.
Gli argani devono essere rigidamente connessi con i telai di sospensione e le parti eventualmente soggette a sollecitazioni dinamiche devono avere un grado di sicurezza non minore di otto.
Ogni argano deve portare fissata la targhetta metallica fornita dall' ENPl dalla quale risultino i seguenti elementi:
- carico massimo utile;
- numero massimo delle persone ammissibili;
- la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il numero di matricola.
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A.8.12 IMPALCATURA DEI PONTI SOSPESI PARAPETTI
PONTEGGI MOBILI
IMPALCATURA DEI PONTI SOSPESI - PARAPETTI
- ogni ponte deve essere formato da due telai metallici collegati da correnti. Sui correnti devono essere collocati i traversi di sostegno e fissaggio dell'intavolato;
- la lunghezza utile del ponte, delimitata dai due telai, non deve essere superiore ai tre metri;
- i correnti devono avere un franco a sbalzo, oltre i telai, di 50 cm e devono essere muniti di sicuro sistema di trattenuta contro il pericolo di sfilamento dei telai;
- il piano deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a 4 cm bene accostate tra loro ed assicurate contro eventuali spostamenti.
Il legname impiegato nel ponte deve essere a fibre longitudinali diritte e parallele, prive di nodi. Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici di uguale resistenza.
Il collegamento di ponti pesanti per la formazione di ponti continui deve essere effettuato collegando tra loro le unità contigue senza inserire passerelle tra l'una unità e l'altra.
I bulloni usati nel montaggio degli elementi del ponte devono essere assicurati con rondelle elastiche e con controdadi.
Il corrente superiore di collegamento dei telai, costituito da un tubo metallico del diametro di 4 cm può far parte del parapetto, mentre la tavola fermapiede ed il corrente intermedio possono essere in legno.
Tra il parapetto ed il corrente intermedio e tra questo e la tavola fermapiede non devono correre distanze superiori a cm 3O.
Nei ponti pesanti può essere omesso il parapetto dal lato della costruzione purchè sia collocata una fascia di arresto al piede di altezza non minore di 5 cm.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
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A.8.13 PONTI SOSPESI
PONTI MOBILI
PONTI SOSPESI
I ponti sospesi si dividono in leggeri e pesanti.
Sono considerati leggeri i ponti muniti complessivamente di due argani e due funi di sospensione (un argano ed una fune per ciascuna estremità); sono considerati pesanti, i ponti che hanno quattro funi e quattro argani di manovra.
l predetti ponti devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
PONTI LEGGERI
Non devono essere gravati da carichi, compreso il peso dei lavoratori, superiori ai 100 kg per metro lineare di sviluppo. Essi non devono avere larghezza superiore a un metro.
Su detti ponti è consentita la presenza contemporanea di più di due persone. PONTI PESANTI
Devono avere larghezza non superiore a m 1,50. Gli argani devono essere dello stesso tipo e della stessa portata.
I ponti pesanti possono essere collegati e formare ponti continui purche le unità di ponte siano allo stesso livello. Il numero delle persone consentite in ogni ponte sarà stabilito nelle targhette di immatricolazione che saranno fornite dall' ENPI.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.8.14 IMPALCATURE AUTOMATICHE AUTO SOLLEVANTI
IMPALCATURE AUTOMATICHE AUTO SOLLEVANTI
Impiegate generalmente per lavori di rifinitura di edifici, hanno caratteristiche costruttive e di funzionalità assimilabili a quelle dei ponteggi metallici.
Per tali motivi dette impalcature sono soggette alla autorizzazione ministeriale, con tutti gli adempimenti che essa comporta (tenuta in cantiere della relativa documentazione).
Indipendentemente dai predetti atti, di carattere prettamente amministrativo, le impalcature autosollevanti devono rispondere ai seguenti requisiti tecnici:
- l'installazione della base di appoggjo deve risultare perfettamente orizzontale e stabile ai carichi previsti;
- l'ancoraggio dei castelli alla parete dell'edificio deve essere effettuato ogni due elementi sovrapponibili e idoneo ad impedire il rovesciamento o la rotazione della struttura;
- l'azionamento dei motori predisposti per il sollevamento o l'abbassamento del ponte, da effettuarsi esclusivamente dai lavoratori operanti nel ponte stesso, deve avvenire simultaneamente e in modo da evitare che il piano di calpestio acquisti pendenze superiori al 10
%. In tal caso l'intervento dei dispositivi automatici dovrà interrompere il circuito elettrico di alimentazione;
- gli apparecchi dovranno essere provvisti di fine corsa superiore e inferiore (in salita e in discesa);
- prima di procedere al sollevamento o all' abbassamento del ponte, devono essere resi edotti i lavoratori che operano sullo stesso e deve essere accertato che non esistono ostacoli al movimento.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.9. PRESCRIZIONI MININE APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO E ALLE MACCHINE
A.9.1 PREMESSA
Gli impianti, le macchine e le attrezzature, compresi gli utensili con o senza motore, devono essere:
a) di buona concezione e costruiti tenendo conto, nella misura deI possibile, dei principi dell'ergonomia;
b) mantenuti in buono stato di funzionamento;
c) utilizzati esclusivamente per i lavori per i quali sono stati progettati;
d) manovrati da lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione.
Gli impianti e gli apparecchi sotto pressione debbono essere verificati e sottoposti a prove e controlli regolari, secondo la vigente normativa.
A.9.2 DISLOCAZIONE dei MACCHINARI e delle ATTREZZATURE
Prima dell’impegno in lavorazione le attrezzature ed i macchinari saranno accantonati in una eventuale area “ Stoccaggio Materiali ”. Durante le lavorazioni ogni macchinario/attrezzatura verrà dislocata nell’area del rispettivo impegno. La movimentazione ed il posizionamento delle attrezzature e dei macchinari avverrà in conformità al ex DPR 547, ex DPR 689, ex DPR 524, ex DPR 164 e ex DM 2/9/68.
A.9.3 PRESCRIZIONI GENERALI PER ATTEREZZATURE E MACCHINARI
DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN' ATTREZZO
l dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta.
l dispositivi di comando devono essere ubicati af di fuori deffe zone pericofose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, e disposti in modo che ta toro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale. Se necessario, dal posto di comando principale, l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose.
Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi calJsati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
l dispositivi di comando debbono essere sicuri. Eventuali guasti o danni ai dispositivi di comando non devono determinare una situazione di pericolo.
MESSA IN MOTO DI UN' ATTREZZO
La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.
Lo stesso vale:
- per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine,
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavolatole esposto.
La rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico è esclusa da questa disposizione.
DISPOSITIVO DI ARRESTO GENERALE
Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.
ognj postazjone dJ lavoro deve essere dotata di un disposit ivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure : soltanto una parte di essa, In modo che t'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agIi ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto deff'attrezzatura di favoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell' attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.
DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER ATTREZATURA DI LAVORO CHE PRESENTI PERICOLI CAUSATI DA CADUTE O DA PROIEZIONE DI OGGETTI
Un' attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi owero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino afla tonte corrispondente a tali pericoli.
Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.
Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare t seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE O DI SISTEMI PROTETTIVI PER ATTREZZATURE CHE PRESENTANO RISCHI DI CONTATTO MECCANICO
Se gli elementi mobili di un'attrezzatora di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino le manovre pericolose prima di accedere alle zone in questione.
Le protezioni ed i sistemi protettivi:
- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario , l'osservazione dei ciclo di lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonche per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.
DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONI PER LA MANUTENZIONE
Le zone ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di favoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER TEMPERATURE ELEVATE O MOLTO BASSE
Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, se si rivela opportuno, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.
DISPOSITIVI DI ALLARME
I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e comprensibili senza possibilità di errore.
DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA
L'attrezzatura di lavoro non può essere utitizzata per operazioni e secondo condizioni per le quali non é adatta.
DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro é ferma. Se ciò non é possibife, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate aI di fuori delle zone pericolose.
Per ciascuna attrezzatura di tavoro per la quale sia fornito un libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggIornamento dI questo libretto.
DISPOSITIVO DI ISOLAZIONE DEGLI ATTREZZI DA FONTI DI ENERGIA
Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia.
La riapertura dell'alimentazione presuppone l'assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
DISPOSITIVI DI AVVERTIMENTO E SEGNALAZIONI DI SICUREZZA DELL'ATTREZZATURA
L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le segnalazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione deIle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.
Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere adatte a proteggere i lavoratori contro i rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa, di emanazioni di gas, polveri, liquidi, vapori o altre sostanze prodotte, usate o depositate nelt'attrezzatura di tavoro.
Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e di sostanze prodotte, usate o depositate nell' attrezzatura di lavoro.
Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere adatte a proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 89/655/CEE del 30 novembre 1989
Relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE
DECRETO LEGISLATIVO n° 81/2008
A.9.4 PRESCRIZIONI MINIME SPECIFICHE PER ALCUNE APPARECCHIATURE DI CANTIERE
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
La messa in opera ed il rifornimento di materiali effettuati a quota diverse da quella di campagna, richiedono l’utilizzo di apparecchi di sollevamento con caratteristiche diverse per conformazione, per portata e per velocità. I pericoli che si presentano operando con i citati apparecchi sono simili o comuni, per i vari tipi utilizzati, per cui alla base della idoneità del mezzo e del suo utilizzo in sicurezza resta la costante osservanza delle norme di legge specifiche afferenti l’intero complesso:
⇒ organi meccanici, funi, catene, ganci, tamburi, pulegge, motori, dispositivi di comando e di sicurezza nonchè la sistemazione del carico.
⇒ alla guida ed alla manovra di ogni apparecchio di sollevamento e di sollevamento-trasporto deve essere necessariamente assegnato personale in possesso di provate capacità professionali ed esente da imperfezioni fisiche che ne limitano la capacità visiva, uditiva e di pronto intervento.
⇒ e’ fatto obbligo a ciascun manovratore di utilizzare il mezzo assegnatogli limitatamente alle caratteristiche per il quale lo stesso è stato costruito e di attenersi a tutte le prescrizioni fissate dal costruttore nonchè ai valori di targa stampigliati sulla macchina stessa.
⇒ l’installazione degli apparecchi di sollevamento fissi ed il loro campo di azione nonchè le vie di corsa e gli spazi destinati ai mezzi semoventi, dovranno essere individuati dal responsabile di cantiere.
⇒ il capocantiere unitamente al responsabile del Servizio di protezione e prevenzione deve comunicare per iscritto all’operatore le istruzioni da seguire in caso di vento forte ed il programma della precedenza sequenzale con cui si devono muovere più apparecchi di sollevamento aventi campi di azione sovrapposti.
⇒ l’assistente di cantiere deve controllare costantemente sull’uso e la manutenzione di detti apparecchi.
Di seguito si elencano le principali avvertenze per un corretto uso :
♦ Ogni mezzo di sollevamento giunto in cantiere deve essere installato da personale specializzato e consegnato, con ogni avvertenza al manovratore.
♦ Occorre evitare che la gru nella sua traslazione e nei movimenti del braccio e del carico possa trovare ostacoli nelle strutture esistenti ed in altri mezzi di sollevamento.
♦ Necessita impedire che le parti fisse del mezzo nonchè le pareti mobili ed il carico possano avvicinarsi a linee elettriche ad una distanza inferiore a mt. 5 (Tale distanza va riferita alla parte più esterna dell’apparecchio e del carico).
♦ Durante le manovre di sollevamento, discesa e traslazione, occorre assicurare la visione diretta del carico da parte dell’operatore della gru. In caso contrario ogni manovra deve essere effettuata con altro lavoratore, appositamente incaricato, posto in condizioni di seguire visivamente il carico e trasmettere al manovratore le indicazioni sulle operazioni da compiere.
♦ Occorre evitare, per quanto possibile, l’accesso di persone nel raggio di azione della gru.
♦ Per le gru semoventi o autogru particolare attenzione dovrà essere prestata alla scelta del percorso che il mezzo deve se
♦ guire ed alla distribuzione dei carichi sul terreno.
♦ Occorre evitare nella maniera più tassativa l’uso improprio dei mezzi di sollevamento, rispettando scrupolosamente la variabilità del carico massimo ammissibile in relazione alle condizioni di assetto del carro sul terreno e del braccio di sollevamento.
♦ Durante gli spostamenti i carichi devono essere tenuti quanto più possibile vicini al terreno e la zona di transito deve essere sorvegliata da apposito lavoratore.
♦ L’imbracatura dei carichi deve essere sempre realizzata a regola d’arte e con mezzi appropriati di sicura affidabilità.
♦ Al termine della giornata lavorativa, o durante le soste del mezzo non presidiate dall’operatore, lo stezzo mezzo deve essere “parcheggiato” nella zona ad esso destinata ed essere messo nelle condizioni di riposo, disattivando ogni impianto e rimuovendo il dispositivo di messa in moto.
♦ Gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg.200 devono essere sottoposti ad omologazione preventiva da parte dell’ISPESL e a verifica periodica, una volta all’anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.
♦ Le funi dell’apparecchio di sollevamento e quelle utilizzate per l’imbracature dei carichi devono essere sottoposte a verifica con periodicità trimestrale. L’esito della verifica deve essere appositamente annotato sul libretto dell’apparecchio di sollevamento o su apposite schede, con le osservazioni ed il nome del verificatore.
♦ I ganci dell’apparecchio di sollevamento devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell’imbocco od essere conformati in modo da evitare lo sganciamento delle funi e degli altri organi di presa. Oltre a quanto sopra prescritto occorre vigilare che i ganci non rimangano inceppati da incrostazioni e siano mantenuti puliti, lubrificati e funzionanti esigendo che gli operai addetti osservino questa cautela e che prima di dare il via per il sollevamento o la discesa accertino sempre la regolarità della chiusura stessa.
MACCHINE PERFORATRICI
I lavori di perforazioni per l’apertura dei fori per la costruzione dei pali a sostegno delle fondazioni saranno affidati in subappalto a ditta specializzata. Le macchine perforatrici saranno del tipo rotativo e costruite secondo le norme vigenti. L’asta di perforazione sarà costituita da vari elementi giustabili a vite, il suo posizionamento in fase operativa sarà curato dall’assistente di cantiere con particolare attenzione alla resistenza del terreno, alla stabilità della macchina, ed alla perfetta ortogonalità dell’asta di perforazione rispetto al piano di lavoro.
CESOIA PER TAGLIO FERRO TONDINO
Essa sarà collegata elettricamente a terra mediante conduttore di terra incorporato nel cavo di alimentazione e con conduttore esterno in rame, di sezione di 16 mmq. bullonato alla struttura metallica della macchina e facente capo al più vicino dispersore di terra, il quale deve essere collegato all'impianto stesso. Il cavo elettrico di alimentazione, ancorchè integro nel suo rivestimento protettivo esterno, deve essere protetto contro i pericoli di danneggiamento meccanico mediante interramento previo inserimento in apposita tubazione in materiale polimerico cloruro di polivinile (PVC). Sulla incastellatura della macchina all'arrivo della linea elettrica di alimentazione, deve essere installato un interuttore di tipo stagno (IP 55), o meglio una presa con interblocco di sicurezza. Sui coltelli di taglio deve essere installata una griglia di protezione mobile, con dispositivo antisollevamento accidentale in posizione di lavoro. Se la cesoia è sottoposta al raggio di azione dei mezzi di sollevamento deve essere allestita aldisopra della stessa una solida impalcatura posta ad altezza non superiore a mt. 3 .
SAGOMATRICE PER FERRO TONDINO
Essa sarà collegata elettricamente a terra mediante conduttore di terra incorporato nel cavo di alimentazione e con conduttore esterno in rame, di sezione 16 mmq. bullonato alla struttura metallica della macchina e facente capo al più vicino dispersore di terra, il quale deve essere collegato all'impianto stesso. Il cavo elettrico di alimentazione, ancorchè integro nel suo
rivestimento protettivo esterno, deve essere protetto contro i pericoli di danneggiamento per usura meccanica mediante interramento e previo inserimento in apposita tubazione, in resina polimerica (PVC). Sulla incastellatura della macchina, all'arrivo della linea elettrica di alimentazione, deve essere installata una presa con interblocco di sicurezza del tipo a tenuta stagno (IP 55). Se sottoposta al raggio di azione dei mezzi di sollevamento deve essere allestita aldisopra di essa una solida impalcatura, posta ad altezza non superiore a mt. 3,00.
IMPIANTI MOBILI OSSIACETILENICI
Sulle derivazione di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita una valvola idraulica che impedisca il ritorno della fiamma e l’afflusso dell'ossigeno nelle tubazioni del gas combustibile. Tale valvole devono essere applicate direttamente sull'impugnatura del cannello, mediante appositi raccordi, e sui contenitori dell'acetilene o degli altri gas. Le bombole devono essere tenute e trasportate fissandole correttamente agli appositi carrelli. Le strumentazioni di controllo installate sui contenitori dell'acetilene o degli altri gas devono essere mantenute in perfetta efficienza e sostituite in caso di danneggiamento.
E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello nelle seguenti condizioni:
♦ Su recipienti o tubi chiusi
♦ Su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali, sotto l’azione del calore possono dar luogo ad esplosione od altre reazioni pericolose.
Sarà vietato eseguire le operazioni di saldature o taglio all'interno dei locali, di recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.
L'operaio addetto ad operazioni di saldatura o taglio al cannello dovrà far uso di occhiali di sicurezza, guanti idonei e grembiule da saldatore, oltre ad altri mezzi personali di protezione forniti dall'impresa.
SALDATRICI ELETTRICHE
Esse devono essere collegate elettricamente a terra mediante conduttore incorporato nel cavo di alimentazione, con spinotto ed alveolo supplementare nella relativa presa di corrente facente capo all'impianto unico di terra. Sarà vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio nelle seguenti condizioni:
♦ Su recipienti o tubi chiusi.
♦ Su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali,per effetto della azione del calore possono dar luogo ad esplosioni od altre reazioni pericolose.
♦ In locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.
♦ Esse devono essere provviste di interruttore onnipolare (escluso il neutro-gialloverde) sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.
In operazioni di saldatura e simile all'interno di recipienti metallici, devono essere predisposti mezzi isolanti ed usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da possibili contatti accidentali con parti in tensione (Art. 257 DPR 547). Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di uno esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente. I lavoratori addetti alle operazioni di cui sopra devono adottare i necessari mezzi personali di protezione (guanti isolanti, schermi di protezione per il viso, calzature isolanti).
PALE MECCANICHE CARICATRICI ED ESCAVATORI
Le lavorazioni con l’ausilio di pale meccaniche caricatrici ed escavatori saranno eseguiti da ditte specializzate. Dette macchine saranno fornite di cabina sul posto di guida o di apposita tettoia di protezione. Alla manovra di tali macchine saranno poste persone specializzate. Gli organi di comando dovranno recare chiara indicazione delle manovre cui servono e devranno essere muniti di dispositivi di sicurezza (ad uomo presente) in modo da impedirne l'azionamento involontario. Sarà vietato, mediante apposita segnaletica, la sosta di persone o cose durante l'esercizio dei lavori.
Tutti i veicoli e le macchine da sterro e movimentazione deI materiale debbono inoltre essere:
a) ben progettati e costruiti tenendo conto, nella misura del possibile, dei principi dell'ergonomia;
b) mantenuti in buono stato di funzionamento;
c) utilizzati correttamente.
l conducenti e gli operatori dei veicoli e delle macchine da sterro e movimentazione deI materiale debbono avere un'adeguata formazione.
Si devono prendere misure preventive per evitare la caduta di veicoli e di macchine da sterro e movimentazione deI materiale negli scavi o nell'acqua.
Si ribadisce che all'occorrenza, le macchine da sterro nonchè le macchine per movimentazione deI materiale devono essere dotate di strutture concepite per proteggere il conducente daI rischio di venir schiacciato, in caso di ribaltamento della macchina e contro la caduta di oggetti.
SEGA CIRCOLARE DA LEGNO
La macchina sarà munita di cuffia regolabile posta al disopra del disco rotante e di coltello divisore. La parte del disco rotante sporgente al disotto del piano di lavoro, sarà racchiusa in apposito carter metallico, come anche la cinghia e la puleggia per la trasmissione del moto. L'interruttore elettrico della macchina sarà del tipo a tenuta stagna con grado di protezione IP 55. Per la lavorazione del legno, l'operatore farà uso di occhiali di sicurezza atti ad intercettare eventuali schegge.
MOLAZZA
Sarà munita di apposita rete di protezione sul bordo vasca che può essere rimossa solo a macchina ferma. Sarà vietata la formazione di accumuli degli inerti che sopraelevino, in maniera pericolosa, il piano di lavoro dell'operaio. Le operazioni di pulizia della macchina saranno effettuate a macchina ferma ed a corrente disinserita. La struttura metallica della macchina sarà collegata elettricamente a terra a mezzo di conduttore di rame rivestito di 16 mmq., facente capo al più vicino dispersore di terra. Il cavo elettrico di alimentazione, recante il conduttore di terra incorporato, perfettamente integro nel rivestimento esterno, sarà sollevato dal suolo, in modo da evitare possibili tranciamenti. L'interruttore installato sullla macchina, od in prossimità della stessa, deve essere a tenuta stagna con grado di sicurezza IP 55. La molazza se installata entro il raggio di azione dei mezzi di sollevamento deve essere protetta da una solida impalcatura, con copertura superiore, posta ad altezza non superiore a mt. 3,00 da terra (Art. 9 DPR 164) atta a proteggere gli operai.
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Trapani, martelli demolitori, smerigliatrici a mano, vibratori ed altri.
Il cavo di alimentazione degli utensili di cui sopra, ancorchè perfettamente integro nel suo rivestimento protettivo, dovrà essere tenuto sollevato dal suolo onde evitare possibili danneggiamenti. Esso avrà incorporato il conduttore di terra, a meno che l'utensile non sia dotato di doppio isolamento ed abbia impresso sulla targhetta di identificazione un marchio di sicurezza con il numero di omologazione. Gli utensili che fanno uso di lame rotanti (flex, seghe alternative
ecc.) saranno muniti di protezioni alle lame per intercettare eventuali proiezioni di schegge. I lavoratori addetti, saranno, per quanto possibile, muniti di appropriati mezzi di protezione.
COMPRESSORI
I compressori sono provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresta automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di esercizio. Tutti i serbatori dei compressori, dei motocompressori e di tutti gli apparecchi a pressione superiori ad 8.000 litri saranno sottoposti a verifica da parte dell’ASL competente. Detti compressori saranno messi in funzione in luoghi appartati e saranno comunque equipaggiati di silenziatori. Per l’esercizio e la manutenzione dei compressori sarà esposta in prossimità degli stessi un cartello indicante le principali istruzioni fornite dal fabbricante.
MOTOCOMPRESSORE CON MARTELLO DEMOLITORE
Verrà tenuta in cantiere la documentazione rilasciata dall'I.S.P.E.S.L. relativa al collaudo della valvola di sicurezza e si accertarsi se l'apparecchio è soggetto ad esonero dalle verifiche periodiche o denunciare la messa in esercizio all'I.S.P.E.S.L. per le verifiche periodiche di competenza. Periodicamente sarà verificato il funzionamento della valvola di sicurezza attraverso un’ordinaria manutenzione da parte di personale addetto. L'operatore addetto al martello demolitore ed i lavoratori operanti nelle immediate vicinanze devono fare uso di appropriati ed idonei mezzi personali di protezione (cuffie/tappi/auricolari, guanti, occhiali, scarpe) forniti dall'impresa. Le caratteristiche tecniche del motocompressore devono essere conformi a quanto disposto dalle direttive CEE per la diminuzione del rumore e comunque non devono superare i limiti massimi ammissibili (tva) dell'udibilità.
A.9.5 PRESCRIZIONI SULLE SCALE FISSE (NON IN MURATURA)
SCALE FISSE (non in muratura)
Per le scale fisse a pioli di qualsiasi genere: scale fìsse fìssate a pareti verticali di edifici, di recipienti (silos), di incastellature (gru a torre) o costruite con spezzoni tubolari lungo uno o più montanti verticali di ponteggi o di incastellature metalliche in genere e scale aventi una inclinazione superiore a 75°, devono essere munite verso l'esterno di anelli il cui insieme costituisca una gabbia che non consenta la caduta della persona verso il vuoto.
L'obbligo della gabbia di protezione scaturisce per le scale di altezza superiore a m 5 e la stessa deve essere collocata a partire da m 2,50 dal suolo, dal pavimento o dai ripiani.
La parete della gabbia apposta al piano dei pioli non deve distare da quesri più di 60 cm.
I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla quale sono fissati o alla quale la scala è fissata.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
A.9.6 PRESCRIZIONI SULLE SCALE PORTATILI
SCALE PORTATILI
- essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego;
- essere munite di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti e di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori;
- essere trattenute al piede da altra persona quando per la loro altezza o per altre cause esiste pericolo di sbandamento;
- durante l'uso, inoltre, le scale a mano devono essere vincolate onde evitare rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate;
- la lunghezza della scala deve essere tale che i montanti sporgano almeno 1 metro oltre il piano di accesso, o uno solo di essi con il prolungamento effettuato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti.
- il lato aperto verso il vuoto delle scale colleganti due ponti o piani di ponte, deve essere munito di solido parapetto corrimano;
- è tassativamente vietato usare scale in legno che abbiano listelli di legno chiodati ai montanti o altri sistemi al posto dei pioli rotti.
Le predette scale inoltre devono essere munite di tiranti in ferro per la trattenuta dei montanti in corrispondenza dei pioli estremi.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
ex D.P.R. 7 gennaio 1956, n°. 164
ex D.P.R. n°. 547 (art. 18 e 19)
A.9.7 I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E SALUTE RICHIESTE PER LE MACCHIENE SONO LA MARCATURA E LE ISTRUZIONI.
MARCATURA
Tutte le macchine devono recare, in modo leggibile e indelebile:
- il nome del fabbricante e il suo indirizzo;
- il marchio CE e l'anno di costruzione;
- la designazione della serie, del tipo e il numero di serie.
NeI easo in cui le macchine debbano venire impiegate in atmosfera esplosiva, esse devono recare anche l'indicazione "antideflagranza" (Ex).
Le macchine, in funzione delle loro caratteristiche, devono recare tutte le indicazioni indispensabiIi alla sicurezza di esercizio (ad esempio, massa, diametro massimo degli uteosili).
ISTRUZIONI
0gni macchina deve essere accompagnata dalle istruzioni d'uso (complete di schemi) che forniscano le disposizioni per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'installazione, il montaggio e lo smontaggio, la regolazione, la manutenzione e la riparazione; inoltre, le macchine devono essere accompagnate dalle istruzioni per l'addestramento del personale e le eventuali controindicazioni di utilizzazzione nonchè il riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura e per facilitare la manutenzione (riparatori autorizzati, eccetera).
Le istruzioni devono essere redatte dal fabbricante o dal suo rappresentante nella Comunità nella Iingua del Paese di utiIizzazzione e preferibiImente accompagnate dalla versione in altra lingua della Comunità.
La documentazione commerciale di presentazione delle macchine non deve contenere elementi in contrasto con le istruzioni d'uso e deve inoltre fornire le informazioni sulle emissioni di rumore, e per le macchine portatili e a conduzione manuale, le note sulle vibrazioni; inoltre, devono essere indicate le prescrizioni di montaggio voIte a diminuire iI rumore e le vibrazioni prodotti (uso di ammortizzatori).
Se le macchine sono destinate anche a utenti non professionali, nelle istruzioni d'uso bisogna tenere conto deI livello di formazione genemle e deIIa perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi utenti.
I TIPI DI MACCHINA PER LE QUALI OCCORRE APPLICARE I SUDDETTI REQUISITI SONO:
Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno.
Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile. leghe a utensile in posizione fissa neI corso deIIa Iavorazione, a tavole-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.
Seghe a utensile in posizione fissa neI corso della Iavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare, a carico e (o) scarico manuale.
Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a canco e (o) scarico manuale.
Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
Piallatrici su una faccia a carico e (o) scarico manuaIe per la lavorazione deI Iegno.
Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile e a cariscarico manuale per la lavorazione del legno. Tenonatrici a mandrini rnultipIi ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. Beghe a catena portatili da legno.
Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e (o) scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una veIocità superiore a 30 mm/s.
Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
- macchine mobili su rotaia, Iocomotive e benne di fienatura;
- armatura semoveute idraulica;
- con motore a combustione interna destinati a equipaggiare macchine per lavori sotterranei.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 89/392/CEE del 14 giugno 1989
Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine (89/392/CEE)
DIRETTIVA 91/368/CEE del 20 giugno 1991
Che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine (91/368/CEE)
ex DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n°. 459.
A.10 PIANO EVOLUTIVO DELLE FASI DI LAVORAZIONE
In questa paragrafo vengono descritte sinteticamente le diverse fasi lavorative necessarie all’esecuzione dei lavori, con l’indicazione dell’impresa esecutrice e del preposto all’attuazione della sicurezza designato dall’impresa. Tali fasi lavorative potranno tuttavia subire variazioni in corso d’opera in base alle eventuali diverse esigenze riscontrate all’atto esecutivo.
Inoltre per ciscuna fase è riportato il corrispondente piano evolutivo con il riferimento alle schede operative (riportate nella Parte “B” della presente relazione), quest’ultime contenenti tutte le prescrizioni operative da mettere in atto nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Le fasi lavorative individuate sono:
Fasi Lavorative | Impresa Esecutrice | Preposto all’attuazione della Sicurezza |
Installazione e organizzazione cantiere base | DA APPALTARE | Designato DALL’IMPRESA |
Demolizioni, scavi, rimozioni e movimentazioni | DA APPALTARE | Designato DALL’IMPRESA |
Opere a verde | DA APPALTARE | Designato DALL’IMPRESA |
Pavimentazioni | DA APPALTARE | Designato DALL’IMPRESA |
Arredo urbano, attrezzature segnaletica | DA APPALTARE | Designato DALL’IMPRESA |
Recinzioni | DA APPALTARE | Designato DALL’IMPRESA |
Opere in conglomerato cementizio | DA APPALTARE | Designato DALL’IMPRESA |
Impianto pubblica illuminazione | DA APPALTARE | Designato DALL’IMPRESA |
Impianto smaltimento acque meteoriche e impianto fontana | DA APPALTARE | Designato DALL’IMPRESA |
Pulizia e smobilizzo cantiere | DA APPALTARE | Designato DALL’IMPRESA |
Mentre, i piani evolutivi per ciascuna delle fasi lavorative sopra individuate sono riportati nelle tabelle seguenti.
Categoria di Lavoro: Allestimento e organizzazione cantiere base e Pulizia e Smobilizzo cantiere
Descrizione dei lavori | Scheda di riferimento |
Organizzazione dell’area da destinare a cantiere, destinazione delle aree di servizio e di lavoro, realizzazione della recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi | ORGA01 |
Categoria di Lavoro : Demolizioni scavi, rimozioni e movimentazione
Descrizione dei lavori | Scheda di riferimento |
Demolizioni e svellimenti in genere | DEM010 |
Demolizione di eventuali opere in c.a. | DEM020 |
Rimozioni/Svellimenti impianti | DEM030 |
Categoria di Lavoro : Scavi, Movimenti Terra
Descrizione dei lavori | Scheda di riferimento |
Scavo a sezione aperta | MT010 |
Rinterri e Compattazione | MT020 |
Scavo a Mano | MT030 |
Scavo in galleria | MT040 |
Categoria di Lavoro: Opere in c.a. ed in Acciaio
Descrizione dei lavori | Scheda di riferimento |
Getto con benna | CA010 |
Fondazioni | CA020 |
Pilastri in c.a. o acciaio, Pareti | CA030 |
Travi e solai, Solette | CA040 |
Spandimento e Vibrazione | CA050 |
Disarmo | CA060 |
Categoria di Lavoro: Pavimentazioni
Descrizione dei lavori | Scheda di riferimento |
Stesura manto bituminoso | ST010 |
Rimozione manto stradale | ST020 |
Formazione fondo stradale | ST030 |
Trasporto bitune e conglomerti bituminosi | ST040 |
Categoria di Lavoro: Opere Impiantistiche
Descrizione dei lavori | Scheda di riferimento |
Realizzazione Impianto acque meteoriche e reflue | URB010 |
Realizzazione Impianti Elettrici | ELE010 - ELE020 - ELE030 |
Realizzazione Impermeabilizzazioni | IMP010 - IMP020 - IMP030 |
Categoria di Lavoro: Opere Esterne ed Opere a Verde
Descrizione dei lavori | Scheda di riferimento |
Serramenti e Rignhere | OPE010 |
Rivestimenti | OPE020 |
Massetti | OPE030 |
Pavimentazioni | OPE040 |
Tutti gli addetti alle fasi lavorative dovranno attenersi oltre che alle norme generali e particolari riportate nei paragrafi precedenti anche alle prescrizioni operative indicate nella Parte B della presente relazione, quest’ultime previste per le fasi di lavoro, per l’impiego dei macchinari, per l’utilizzo degli attrezzi, per l’uso delle opere provvisionali, e per l’uso dei dispositivi di protezione individuale.
A.11. PIANIFICAZIONE DEI LAVORI: DIAGRAMMA DI GANTT E COORDINAMENTO DELLE FASI DI LAVORAZIONI
In questo paragrafo nel si procederà, in base alla schematizzazione effettuata delle fasi di lavorazioni , a pianificare temporalmente sia le stesse fasi che la presenza delle imprese e lavoratori autonomi all’interno del cantiere.
Tali analisi serve per individuare i rischi indotti dall’attività contemporanea di diverse imprese, l’eventuale necessità di sequenzialità di talune fasi lavorative.
Tale pianificazione viene eseguita con l’uso del cronogramma delle fasi di lavoro o
Diagramma di Gantt a barre riportato nello specifico allegato.
In tale diagramma sono indicate l’inizio e la durata di ciascuna lavorazione, le fasce principali di contemporaneità (o sovrapposizione) delle fasi lavorative, l’imprese e/o i lavoratori autonomi interessati all’esecuzione.
Si sottolinea che è molto importante l’aspetto della “sovrapposizione di fasi” in quanto può rappresentare un fattore negativo per la sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto in quanto operai presenti sul cantiere ed inseriti in un contesto protettivo finalizzato ai “rischi” conseguenti dalla particolare attività svolta, potrebbero trovarsi non protetti rispetto ai rischi tipici di un’altra fase di lavoro che si svolge in contemporanea.
Pertanto, tale aspetto va ponderato con attenzione sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione.
Tutte le azioni di coordinamento da predisporre durante le fasi di lavoro sono state previste e riportate nelle stesse schede operative alle quali tutti gli addetti dovranno attenersi in maniera ancor più attenta e scrupolosa.
Il coordinatore per la esecuzione nel corso della realizzazione dell’opera valuterà di volta in volta la necessarietà o meno, di integrare e/o modificare tali azioni correttive e protettivi, e inoltre, adotterà tempestivamente tutte le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per prevenire eventuali rischi aggiuntivi e conseguenti ad una nuova contemporanietà di fasi di lavorazione.
L’impresa esecutrice, a tal fine, è tenuta prima che si verifichi una sovrapposizione di fasi lavorative ad informare immediatamente il coordinatore dell’esecuzione il quale coadiuvato dagli addetti all’esecuzione della sicurezza vigilerà, per tutta la durata della “sovrapposizione”, in modo più meticoloso al fine di individuare, valutare e prevenire qualsiasi situazione pericolosa aggiuntiva.
A.12. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
I lavoratori disporranno di mezzi di protezione personali necessari ed appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni da effettuare.
Tali mezzi saranno contrassegnati con il nome dell’assegnatario e certificati, come per legge, a marchio CE.
I DPI che dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori, in relazione alle specifiche mansioni, sono i seguenti:
• TUTA DI LAVORO
• CUFFIA ANTIRUMORE
• SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
• CINTURE DI SICUREZZA
• ELMETTI DI PROTEZIONE DEL CAPO
• GUANTI ANTIUSURA ED ANTISCIVOLO
• MASCHERINE ANTIPOLVERE
• GUANTI E GREMBIULI IN CUOIO PER SALDATORI
• SCHERMI DI PROTEZIONE PER SALDATORE
• STIVALI IN GOMMA
• GUANTI DIELETTRICI
• GUANTI RESISTENTI AGLI ACIDI, OLII, GRASSI E SOLVENTI
A.12.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA TESTA
PER LA PROTEZIONE DELLA TESTA VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI:
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industri e varie);
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (xxxxxxxx, cuffie, retine con o senza visiera);
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito ecc.);
I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE:
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in roccia;
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
- Uso di estrattoti di bulloni;
- Brillatura mine;
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario;
A.12.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER I PIEDI E PER LE GAMBE
PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI:
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;
- Scarpe con protezione supplementare della punta deI piede;
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezioni isolanti;
- Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
- Zoccoli;
- Ginocchiere;
- Dispositivi di protezione amovibili deI collo delpiede;
- Ghette;
- Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole;
I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE:
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
- Lavori su impalcature;
- Demolizione di rustici;
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
- Lavori su tetti;
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, pilori, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, calaie e impianti elettrici;
- Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonche montaggio di costruzioni metalliche;
- Lavori di trasformazione e di manutenzione;
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in discarica;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Movimentazione e stoccaggio;
- Costruzioni navali;
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti;
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse;
A.12.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE MANI E LE BRACCIA
PER LA PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI:
- Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni ecc,], contro le aggressioni chimiche per elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
- Manopole;
I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE:
- Saldatura;
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini;
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine;
A.12.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE
PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI:
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa d'aria;
- Apparecchi respiratori con maschera per saIdatura amovibile;
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
- Scafandri per sommozzatori;
I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE:
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, quabra sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno;
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno;
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria;
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita deI refrigerante;
A.12.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER GLI OCCHI E IL VISO
PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI:
- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi);
I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE:
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti;
- Fucinatura a stampo;
- Rimozione e frantumazione di schegge;
- Operazioni di sabbiatura;
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Impiego di pompe a getto liquido;
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse;
- Lavori che comportano esposizione aI calore radiante;
- Impiego di laser;
A.12.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L’UDITO
PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI:
- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione;
I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE:
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;
- Battitura di pali e costipazione deI terreno;
- Lavori neI legname;
A.12.7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA PELLE
PER LA PROTEZIONE DELLA PELLE VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI:
- Creme protettive/pomate;
I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE:
- Manipolazione di emulsioni;
A.12.8 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL TRONCO E PER L’ADDOME
PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI:
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso ecc.);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
- Giubbotti termici;
- Giubbotti di salvataggio;
- Grembiuli di protezione contro i raggi X;
- Cintura di sicurezza deI tronco;
I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE:
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione aI calore;
- Lavorazione di vetri piani;
- Lavori di sabbiatura;
- Indumenti protettivi difficilmente infiammabili;
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti;
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, neI caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo;
- Fucinatura;
- Fonditura;
A.12.9 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L’INTERO CORPO
PER LA PROTEZIONE DELL'INTERO CORPO VANNO ADOPERATI I SEGUENTI DISPOSITIVI:
- Attrezzature cosiddette "anticaduta" (attrezzature compIete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Attrezzature con freno ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari aI funzionamento);
- Dispositivi di sostegno deI corpo (imbracatura di sicurezza);
- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli ecc,);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso ed i raggi infrarossi;
- Indumenti di protezione contro il calore;
- lndumenti di protezione contro il freddo;
- Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- Indumenti antipolvere;
- Indumenti antigas;
- Indumenti ed accessori (bracciali, guanti ecc.) fluorescenti di segnalazione, catarifrangenti:
- Coperture di protezione;
I SUDDETTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VANNO ADOPERATI NELLE SEGUENTI FASI LAVORATIVE:
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo;
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori;
- Lavori su impalcature;
- Montaggio di elementi prefabbricati;
- Lavori su piloni;
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazlone;
- Lavori in pozzi e in fogne;
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 89/656/CEE del 30 novembre 1989
Relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.
DECRETO LEGISLATIVO n° 81/2008
A.13 SEGNALETICA DI CANTIERE MINIMA PREVISTA
SEGNALAZIONI
Le segnalazioni dei posti particolarmente pericolosi (cavi ad alta tensione interrati, scavi, fosse, ecc.) o di servizi importanti (pronto soccorso, magazzino, mezzi antincendio, ecc.) sono idispensabili per la migliore organizzazione del cantiere.
CARTELLONISTICA
In ogni luogo, in relazione alla particolare lavorazione, movimentazione, manipolazione o nei pressi di ogni macchina ed impianto sono esposti i cartelli indicanti le norme di sicurezza vigenti. Detti cartelli sono costruiti in conformità del DL 493/96 e comprendono:
• USO OBBLIGATORIO DEI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
• NORME DI SICUREZZA PER LE SEGHE CIRCOLARI
• NORME DI SICUREZZA PER GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
• NORME DI SICUREZZA PER MACCHINARI
• NORME DI SICUREZZA, DI PERICOLO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
• USO ESTINTORI
• INDICAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
• SEGNALI AVVERTIMENTO
• SEGNALI DI DIVIETI
• SEGNALETICA STRADALE
Segnaletica:
Divieto di accesso alle persone non autorizzate. | Calzature di sicurezza obbligatorie. | ||
Calzature di sicurezza obbligatorie. | Casco di protezione obbligatoria. | ||
Guanti di protezione obbligatoria. | Estintore. | ||
Pronto soccorso. | Pericolo generico. |
A.14. PRONTO SOCCORSO
A.14.1 PRESCRIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE PER I LUOGHI DI LAVORO SUI CANTIERI
Spetta aI datore di lavoro garantire che in ogni momento possa essere attuato un pronto soccorso, con personale che abbia la formazione adeguata.
Devono essere adottate misure per assicurare l'evacuazione per cure mediche dei lavoratori vittime di incidenti o di un malessere improvviso.
Quando le dimensioni deI cantiere o i tipi di attività Io richiedano, vanno previsti uno o più locali destinati aI pronto soccorso.
l locali destinati aI pronto soccorso devono essere dotati di impianti e di attrezzature di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle norme nazionali che traspongono la direttiva 77/576/CEE.
Attrezzature di pronto soccorso devono essere disponibili altresi in tutti i luoghi in cui Io richiedano le condizioni di lavoro.
Esse devono essere oggetto di una segnaletica appropriata e devono essere facilmente accessibili. Una segnaletica chiaramente visibile deve indicare l'indirizzo il numero di telefono deI servizio locale di emergenza.
A.14.2 REQUISITI RICHIESTI AI CANTIERI UBICATI IN CENTRI MUNITI DI PRONTO SOCCORSO OBBLIGO DI TENUTA DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
PRESIDI
- un tubetto di sapone in polvere;
- una bottiglia da gr 250 di alcool denaturato;
- tre fialette da cc 2 di alcool iodato all' 1 %;
- due fialette da cc 2 di ammoniaca;
- un preparato antiustione;
- un rotolo di cerotto adesivo da m 1 x cm 2;
- due bende di garza idrofila da m 5 x cm 5 e una da m 5 x cm 7;
- dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x cm 10;
- tre pacchetti da gr 20 di cotone idrofilo;
- tre spille di sicurezza;
- un paio di forbici;
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. ISTRUZIONI PER L'USO DEI MATERIALI CONTENUTI NEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
- Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione; in caso di mancanza di acqua, pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.
- Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le schegge, ecc.; in mancanza di acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.
- lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con la garza.
- Applicare sulla ferita un poco di alcool iodato; coprire con garza appoggiare sopra la garza uno strato di cotone idrofilo; fasciare con una benda di garza, da fissare alla fine con una spilla o
con un pezzetto di cerotto. Se si tratta di piccola ferita, in luogo della fasciatura, fissare la medicazione mediante striscioline di cerotto.
- Se dalla ferita esce molto sangue, comprimerla con garza e cotone idrofilo, in attesa che l'infortunato riceva le cure del medico. Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto, in attesa del medico, legare l'arto, secondo i casi, a monte o a valle della ferita o, in ambedue le sedi, mediante una fascia di garza, una cinghia, una striscia di tela, ecc.. sino a conseguire l'arresto dell'emorragia.
- Nel caso di ferita agli occhi, lavare la lesione soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo e fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto.
- In caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra un po' di ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona è stata morsa da un rettile, o se versa in stato di malessere, richiedere subito l'intervento del medico.
- In caso di scottature, applicare con delicatezza sulla lesione un po' di preparato anti-ustione, coprire con garza e fasciare non strettamente.
A.14.3. CANTIERI LONTANI DAI POSTI PUBBLICI DI PRONTO SOCCORSO OCCUPANTI FINO A 50 DIPENDENTI - CANTIERI OVUNQUE UBICATI CON OLTRE 50 DIPENDENTI
OBBLIGO DI TENUTA DELLA CASSETTA DI MEDICAZIONE
PRESIDI
- un tubetto di sapone in polvere;
- una bottiglia da gr 500 di alcool denaturato;
- una boccetta da gr 100 di acqua ossigenata ovvero cinque dosi di sostanze per la preparazione estemporanea, con ciascuna dose, di gr 20 d'acqua ossigenata a 12 volumi;
- cinque dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrell-Xxxxx;
- un astuccio contenente gr 15 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere;
- un preparato antiustione;
- due fialette da cc 2 di ammoniaca;
- due fialette di canfora; due di sparteina; due di caffeina; due di morfina; due di adrenalina;
- tre fialette di un preparato emostatico;
- due rotoli di cerotto adesivo da m l x cm 5;
- quattro bende di garza idrofila da m 5 x cm 5, due da m 5 x cm 7 e due da m 5 x cm 12;
- cinque buste da 25 compresse e dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10;
- cinque pacchetti da gr 50 di cotone idrofilo;
- quattro tele di garza idrofila da m 1 x m 1;
- sei spille di sicurezza;
- un paio di forbici rette, due pinze di medicazione, un bisturi retto;
- un laccio emostatico di gomma;
- due siringhe per iniezioni da cc 2 e da cc 10 con 10 aghi di numerazione diversa;
- un ebollitore per sterilizzare i ferri e le siringhe e gli altri presidi chirurgici;
- un fornellino o una lampada ad alcool;
- una bacinella di metallo smaltato o di materia plastica disinfettabile;
- due paia di diversa forma e lunghezza di stecche, per fratture;
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.
ISTRUZIONI PER L'USO DEI MATERIALI CONTENUTI NEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
- Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione; in caso di mancanza di acqua pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.
- Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le schegge, ecc.; in mancanza di acqua, lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.
- Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con xxxxx xxxxxxx.
- Trattare la ferita con acqua ossigenata oppure con liquido di Carrell-Xxxxx, servendosi della garza.
- Asciugare la ferita con garza e applicarvi un poco di iodio ovvero di polvere antibiotico- sulfamidica; coprire con garza, appoggiare sopra la garza uno strato di cotone idrofilo; lasciare con una benda di garza, da fermare alla fine con uno spillo e con un pezzetto di cerotto, ovvero, nel caso di piccola ferita, fissare la medicazione con striscioline di cerotto.
- Se dalla ferita esce molto sangue, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, comprimere la ferita con xxxxx e cotone idrofilo.
Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto, in attesa che l'infortunato riceva le cure del medico, applicare il laccio emostatico, secondo i casi, a monte della ferita e o a valle di essa, o in ambedue le sedi, fino a conseguire l'arresto dell'emorragia.
Quando la sede della ferita non consenta l'uso del laccio emostatico, ed in ogni caso di emorragia grave, praticare una o più iniezioni intramuscolari del preparato emostatico.
- Nel caso di ferita agli occhi, lavare la lesione soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo, fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto.
- In caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra un pò di ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona è stata morsa da un rettile, o se versa in stato di malessere, richiedere subito l'intervento del medico.
- In caso di scottature, se queste sono provocate da calore e si presentano con arrossamento della pelle oppure con qualche flittena (bolla), applicare con delicatezza sulla lesione un pò del preparato antiustione, coprire con garza sterile e fissare la medicazione con una benda ovvero con striscioline di cerotto. Quando le ustioni siano provocate da sostanze chimiche (acidi o alcali), prima di applicare il preparato, lavare prolungatamente con acqua.
Se si tratta, invece, di ustioni estese o profonde, limitarsi a coprire con garza sterile e richiedere le cure del medico, in attesa del quale, se le condizioni generali del soggetto appaiono gravi, si potrà sostenerlo con iniezioni di canfora e di caffeina. Provvedere al trasporto sollecito del paziente in luogo di cura.
In caso di frattura, di lussazione, di distorsione o anche di grave contusione, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, adagiare l'infortunato in modo da fare riposare bene la parte offesa, ed evitare movimenti bruschi.
Qualora sia assolutamente necessario il trasporto dell'infortunato, immobilizzare la parte lesa mediante bendaggio convenientemente imbottito con cotone idrofilo. In caso di frattura o di sospetta frattura di un arto, immobilizzare questo con stecche di forma e grandezza adatte, convenientemente imbottite con cotone idrofilo e mantenute aderenti mediante fasciatura.
Se la sede della fasciatura presenta anche ferite, con o senza sporgenza di frammenti ossei, disinfettare la lesione con liquido di Carrell-Xxxxx o con acqua ossigenata, coprirlo con garza sterile e immobilizzare la parte così come si trova, senza toccare o spostare i frammenti.
Trasportare, quindi, con ogni cautela, il ferito al luogo di cura.
- In caso di malore improvviso, chiedere l'intervento del medico, e, in attesa, liberare il colpito da ogni impedimento (cravatta, colletto, cintura, ecc.) e portarlo con cautela in luogo aereato.
- In caso di asfissia da cause meccaniche o tossiche (soffocamento da corpi estranei, da strangolamento, da seppellimento, da gas, ecc.) o da folgorazione per corrente elettrica, ove non sia possibile ottenere l'intervento immediato del medico o provvedere al trasporto sollecito dell'infortunato in un vicino luogo di cura, portare detto infortunato in luogo aereato, e praticargli immediatamente ed a lungo la respirazione artificiale, insieme anche ad iniezioni di canfora e di caffeina.
- In caso di insolazione, chiedere l'intervento del medico e, in attesa, portare l'infortunato in luogo fresco e ventilato, dopo averlo liberato da ogni impedimento (cravatta, colletto, cintura, ecc.); tenere la testa sollevata se il viso è fortemente arrossato, e allo stesso livello del tronco se il viso è, invece, pallido; raffreddargli il corpo con impacchi freddi sul viso, sulla testa e sul petto; non somministrare bevande alcooliche; praticare la respirazione artifìciale se il respiro è assente o irregolare.
- In caso di assideramento chiedere l'intervento del medico, e in attesa, trasportare il colpito in luogo riparato dal freddo ma non riscaldato; svestirlo, tagliando o scucendo gli abiti onde evitare di piegare le membra eventualmente irrigidite; frizionare le parti assiderate con panni bagnati in acqua fredda, finche non abbiano ripreso aspetto e consistenza normali, porlo al caldo e somministrargli bevande calde ed eccitanti: caffè, tè, ecc.
NOTE
- Il materiale di medicazione deve sempre essere adoperato in modo da toccarlo il meno possibile con le dita. Servirsi delle pinze per prendere ed usare la garza nel lavaggio e nella disinfezione delle ferite. Servirsi delle forbici per tagliare bende, garza, cerotto, ecc. Prima dell'uso, disinfettare i suddetti strumenti mediante l'ebollizione, o almeno, in caso di urgenza, ripassandoli accuratamente con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool. Disinfettare sempre, mediante l'ebollizione, prima dell'uso, la siringa e gli aghi per le iniezioni.
- L'uso delle fialette per iniezioni, contenute nella cassetta, è riservato al medico, ovvero può essere fatto soltanto dietro una indicazione e sotto la sua responsabilità, salvo il caso di assoluta irreperibilità del sanitario.
NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVE
DIRETTIVA 92/57/CEE del 24 giugno 1992
Le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
DECRETO LEGISLATIVO n° 81/2008
ex D.P.R. 19 marzo 1956, n°. 303 e D.P.R. 20 marzo 1956, n°.320
A.15 PIANO DI GESTIONE DELL’EMERGENZA
A.15.1 Obiettivo del piano
Il presente piano tende a perseguire i seguenti obiettivi:
- affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riporatare rapidamente la situazione in condiziòni di normale esercizio:
- pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all'interno che all'esterno
- prevenire o limitare i danni all'ambiente e alle proprietà;
- coordinare i servizi di emergenza, lo staff operativo e la direzione del cantiere.
A.15.2 Classificazione delle emergenze
Le emergenze ipotizzabili sono classificabili nelle seguenti categorie:
• emergenze incendio di origine interna o esterna;
• emergenze esterne di origine antropica (incidente esterno con sprigionamento di sostanze tossiche e/o infiammabili);
• emergenze esterne dovute afenomeni maeorologtci o naturali di particoalre gravità (terremoto ecc.).
A.15.3 Organizzazione dell'emergenza
L'organizzazione di un'emergenza è basata sui seguenti principi:
• è conforme allo schema organizzativo del cantiere onde evitare confusione dei ruoli;
• è definita in maniera precisa e adeguatamente approfondita per le persone direttamente interessate allo scopo di assicurare la massima tempestività in condizioni di pericolo.
A.15.4 Sistema dì comunicazione dell'emergenza
A.16.4.1 Segnali per allarme generate
Il segnale d'allarme generale può essere dato solo dal Datore di Lavoro, dal Coordinatore per l’esecuzione, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dall’Addetto alla Gestione dell'emergenza.
A.16.4.2 Comunicazioni telefoniche
Quando viene dato l'allarme generale, il telefonista designato è incaricato di chiamare i soccorsi esterni.
Enti esterni dì pronto intervento/soccorso
Carabinieri: 112
Comando provinciale VV FF 115
Soccorso pubblico di emergenza 113
Pronto soccorso ambulanze
A.15.5 Attivazione del piano
Sono di seguito indicate le azioni che devono essere eseguite dalle varie figure aziendali in caso di segnalazioni di pericolo per persone o cose all'interno e all'esterno della struttura.
Il centro di coordinamento dell'emegenza è situato presso baracca-spogliatoglio-ufficio che ha il compito di coordinare l'emergenza e di mantenere i contatti con le autorità esterne.
Nel suddetto ufficio si decideranno le azioni più opportune per affrontare l'emergenza e, se il caso, per coordinare l'evacuazione generale. A tal scopo il Coordinatore dell'esecuzione dovrà designare le seguenti figure operative:
• coordinatore dell'emergenza e dei contatti esterni:
• telefonista:
• responsabile della squadra di emergenza e addetto alla gestione dell'emergenza;
• addetto all’antincendio:
• incancato defl'appello dei presenti:
• Addetto al pronto soccorso:
A.15.6 Procedure di evacuazione
Quando viene dato il segnale di allarme generale, tutto il personale, compresi i componenti della squadra di emergenza, raggiungerà l'area di raduno ubicata in prossimità dell'ingresso principale del cantiere. la tale luogo, un incaricato si assicurerà che effettivamente siano confluiti nd punto di raccolta tulle le persone presenti in cantiere; in caso ciò non sia verificato egli stesso dovrà darne comunicazione alle squadre di soccorso. il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha il compito di consegnare alle squadre esteme di soccorso (VV. FF., ecc.) la planimetria dei locali appositamente redatta, ovvero di descrivere la distribuzione interna del cantiere evidenziando i punti di maggiore pericolo. Gli addetti al Servizio di gestione dell’emergenza adotteranno le misure di sicurezza necessarie. Il direttore di cantiere si preoccuperà di far staccare l’alimentazione elettrica al cantiere.
A.15.7 Norme di emergenza per il personale
Sono di seguito indicate le procedure da seguire in caso di emergenza. in caso di incendio:
- uscire ordinatamente dai locali dopo aver spento le apparecchiature elettriche;
- chiudere porte e finestre (se già realizzare) per circoscrivere l'incendio;
- informare gà addetti all'antincendio;
- radunarsi nel punto di raccolta indicato in planimetria;
- se non si ha uno specifico incarico in caso di emergenza, non ritornare sul luogo dell'incendio e non effettuare interventi con mezzi antincendio;
- gli addetti all’antincendio e alta lotta contro il fuoco, coordinati dal resp. Serv. Prev. e Protez. e dall’addetto alta gestione dell'emergenza, provvederano ad effettuare le prime operazioni di contenimento del1e fiamme.
misure preventive
- dove segnalato dalla cartellonistica di sicurezza, e' vietato fumare e fare uso di fiamme libere;
- mantenere sempre libere le vie d'esodo;
- evitare l'accumulo di sostanze infiammabili nei luoghi non individiduati allo scopo.
in caso di terremoto:
- cercare riparo all'interno di una porta o sotto una trave; se si resta al centro della stanza c'è il rischio di essere feriti dalla caduta di vetri, intonaco o oggetti;
- non precipitarsi fuori usando le scale; sono la parte più debole dell'edificio; per strada c'è il rischio di essere colpito da vasi, tegole ed altri materiali che cadono;
- non utilizzare le impalcature;
- alla fine della scossa chiudere tutti gli interutttori generali del gas e della corrente elettrica;
- uscire alla fine della scossa raggiungendo il punto di raccolta evidenziato in planimetria;
- non bloccare le strade: servono per i mezzi di soccorso. Usare l'automobile solo in caso di assoluta necessità.
A.15.8 Dotazione antincendio, equipaggiamento e mezzi di protezione
La dotazione di protezione antincendio è la seguente:
• Un estintore a polvere da kg6 mod. 13A S9BC che l’addetto all’antincendio posizionerà ogni giorno prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa e rimuoverà al termine della giornata riportandolo in ufficio.
• Un estintore a polvere da kg6 mod. 13A S9BC situato in prossimità dell'ufficio.
Il responsabile della distribuzione e della relativa manutenzione e rimpiazzo è l’addetto all'antincendio.
A.16 ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA
Nella seguente tabella e' riportato relenco delle figure che il Coordinatore per l’esecuzione può nominare per l'attuazione di quanto previsto nel piano:
• Datore di lavoro impresa esecutrice; |
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; |
• Rappresentante dei lavoratori; |
• Direttore di terra; |
• Preposto all'attuazione della sicurezza nelle fasi di allestirnento cantiere; |
• Preposto all'attuazione della sicurezza nelle fasi di lavorazioni; |
• Coordiriatore dell'emergenza e dei contatti esterni; |
• Telefonista; |
• Responsabile della squadra di emcrgenza e addetto alla gestione dell'ernergenza; |
• Addetto all’antincendio; |
• Incaricato dell'appello dei presenti; |
• Addetto al pronto soccorso. |
LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Per quanto riguarda la stima dell’incidenza dei costi della sicurezza si rimanda allo specifico allegato dove è determinato l’intero ammontare relativo all’incidenza della sicurezza che complessivamente assomma ad Euro 18.046,98
Detta somma compendia tutti gli apprestamente e le attrezzature necessarie per garantire la sicuezza durante lo svolgimento delle lavorazioni ricomprendendo, in particolare, i costi relativi a:
- Installazione del cantiere;
- Delimitazione ambiti di cantire con recinzioni almento alte mt.2;
- Impianti di cantiere (elettrico, idrico, impianto di terra, baraccamenti, etc.);
- Segnaletica di sicurezza;
- Opere Provissionali;
- Dispositivi di Protezione;
- Dispositivi di Sicurezza;
- Riunioni per aspetti riguardanti l’organizzazione e la gestione della sicurezza;
- Tutto quant’altro necessario per l’esecuzione in sicurezza e nel rispetto del D.Lgs. n° 81/2008.
PREMESSA
Nella sua attuazione il Piano di Coordinamento si articola per schede cui si dovrà fare riferimento in merito alle operazioni di organizzazione del cantiere e alle fasi lavorative.
Durante l’esecuzione dei lavori sia farà sempre riferimento alle prescrizioni riportate, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n° 81/2008.
Si riportano di seguito le schede operative richiamate nelle fasi lavorative dello schema di produzione inidicato nella “Parte A”.
Sono contenute le schede operative relative a:
B.1.) Schede Operative dell’Organizazione del Lavoro. B.2.) Schede Operative delle Opere Provvisionali.
B.3.) Schede Operative delle Lavorazioni Presenti.
B.4.) Schede Operative Dei Dispositivi di Protezione Individuali. B.5.) Schede Operative dei macchinari Impiegati.
B.6.) Schede Operative degli Attrezzi Utilizzati.
B.7.) Schede di verifica della Sicurezza Adottata nel Cantiere.
B.1 SCHEDE OPERATIVE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.
Scheda di Riferimento | Descrizione |
ORG010 | Organizzazione dell’area da destinare a cantiere, desinazione delle aree di servizio e di lavoro, realizzazione di recinzione ed adempimenti legislativi. |
B.2 SCHEDE OPERATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI.
Scheda di Riferimento | Descrizione |
OP010 | Allestimento di ponteggio metallico, a tubi e giunti o ad elementi a telai prefabbricati per opere di costruzione o manutenzione |
OP020 | Ponteggi metallici – Gestione del materiale |
OP030 | Uso e lavorazioni sui ponteggi metallici |
OP040 | Andatoie e Pssarelle |
OP050 | Usco di Scale fisse o a mno |
OP060 | Montaggio ed uso di ponti su ruote o traballetti |
B.3 SCHEDE OPERATIVE DELLE LAVORAZIONI PRESENTI.
Scheda di Riferimento | Descrizione |
DEM010 | Demolizioni e rimoziomi in genere |
DEM020 | Demolizione Strutture in c.a. |
DEM030 | Rimozioni/Svellimenti Impianti |
MT010 | Scavo a sezione aperta |
MT020 | Riempimenti scavi e compattazione |
MT030 | Scano anche a mano |
MT040 | Scavi in galleria |
CA010 | Getto del conglomerato cementizio con ausilio di benna |
CA020 | Getto delle strutture di fondazione previa esecuzione della casseratura e posa in opera delle armature |
CA030 | Esecuzione della casseratura, armatura e getto dei pilastri |
CA040 | Esecuzione del banchinaggio, dell’armatura e del getto di travi e solai |
CA050 | Spandimento e vibrazione dei getti in calcestruzzo |
CA060 | Disarmo delle armature provvisionali di sostegno delle strutture portanti |
ST010 | Stesura manto bituminoso |
ST020 | Rifacimento manto stradale |
ST030 | Formazione fondo stradale e relativa compattazione |
ST040- | Trasporto bitumi e conglomerato bituminoso |
URB010 | Realizzazone impianto acque meteoriche e reflue |
ELE010-ELE020- ELE030 | Realizzazione impianto Elettrico |
IMP010 | Realizzazioni Impermeabilizzazioni – Vespai |
IMP020 | Realizzazioni Impermeabilizzazioni – Pareti |
OPE010 | Ringhiere |
OPE020 | Rivestimenti murari |
OPE030 | Massetti |
OPE040 | Pavimentazioni |
B.4 SCHEDE OPERATIVE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI.
Scheda di Riferimento | Descrizione |
DP010 | Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta |
DP020 | Utilizzo dei dispositivi di protezione dell’orecchio |
DP030 | Utilizzo dei guanti di protezione |
DP040 | Utilizzo delle calzature di sicurezza |
DP050 | Utilizzo dei dispositivi di respirazione per l’apparato respiratorio |
DP060 | Uso degli elmetti di protezione |
B.5 SCHEDE OPERATIVE DEI MACCHINARI IMPIEGATI.
Scheda di Riferimento | Descrizione |
MAC010 | Uso di molazza o impastatrice |
MAC020 | Uso di macchine piegaferri e xxxxxxxxxxx |
MAC30 | Uso della sega circolare |
MAC040 | Operazioni di saldatura elettrice di parti metalliche |
MAC050 | Uso autocarro- Trasporto di materiali da costruzione e di risulta |
MAC060 | Utilizzao dell’autobetoniera e dell’autopompa per il getto del calcestruzzo |
MAC070 | Installazione ed utilizzo degli argani a cavalletto per il sollevamento dei materiali |
MAC080 | utilizzo dell’Autogru |
B.6 SCHEDE OPERATIVE DEGLI ATTREZZI UTILIZZATI.
Scheda di Riferimento | Descrizione |
AC010 | Uso di utensili ed attrezature manuali |
AC020 | Uso di scale semplici portatili |
AC030 | Uso di scale doppie |
AC040 | Uso di attrezzature portatili elettriche |
Settore lavorativo | Organizzazione Cantiere | Scheda | ORG010 |
Descrizione della fase di lavoro
Organizzazione dell'area da destinare a cantiere, destinazione delle aree di servizio e di lavoro, realizzazione di recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi.
Imprese e lav. autonomi interessati
Attrezzature di lavoro
(Tit. III D.Lgs 626/94):
Attrezzi di uso comune
Individuazione, analisi e valutazione
dei possibili rischi
Descrizione del rischio | Probabilità | Magnitudo | Rischio |
Abrasioni e schiacciamenti alle mani durante la posa in opera degli elementi della recinzione. | Altamente probabile | Lieve | Medio |
Rischio d'infortunio per uso delle macchine movimento terra. | Improbabile | Grave | Medio |
Misure legislative di prevenzione e protezione dei rischi:
Il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che devono essere in possesso di idonei requisiti, in ognuno di questi casi:
a) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni;
b) nei cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
c) nei cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni;
d) nei cantieri i cui lavori comportino rischi particolari, se l'entità presunta del cantiere è superiore a 300 uomini/giorni; (rif. D.Lgs. 494/96).
I datori di lavoro devono osservare le misure generali di tutela richiamate dall'art. 3 del D.Lgs 626/94 ed in particolare:
--organizzare le condizioni ambientali ed operative del cantiere in conformità all'allegato IV del decreto D. Lgs. 494/96;
--valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori connessi alle fasi lavorative;
--eliminare o ridurre i rischi tenendo conto delle conoscenze acquisiti e del progresso della
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Dispositivi di protezione individuali (D.Lgs. 475/92)
tecnica;
--registrare i rischi e gli incidenti;· sostituire ciò che è pericolosi con ciò che non lo è;
--limitare il numero di lavoratori esposti al rischio;
--attivare il controllo sanitario dei lavoratori in funzione del rischio specifico;
--allontanare il lavoratore dall'esposizione a rischio per motivi sanitari legati alla sua persona;
--prevedere una formazione adeguata rispetto alle procedure esecutive;
--consultare i lavoratori ed i loro rappresentanti sulle questioni attinenti la sicurezza;
--mantenere il cantiere in condizioni di sufficiente salubrità;
--rispettare i principi di tutela nella concezione dei posti di lavoro;
--assicurare la manutenzione ed il controllo degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
--delimitare l'allestimento delle zone di stoccaggio in particolare quando si tratta di materiale e sostanze pericolose;
--cooperare con i lavoratori autonomi presenti in cantiere;
--rispettare le indicazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; (rif. D.Lgs. 494/96).
Il cantiere va concepito in sicurezza dalla fase di progettazione.
Innanzitutto deve essere recintata tutta l'area complessivamente interessata ai lavori, allo scopo di evitare l'accesso agli estranei ed ai non addetti. Pertanto ogni cantiere deve essere recintato e le vie di accesso devono essere sbarrate con cancelli sui quali siano applicati cartelli ben visibili di divieto di accesso. Le cesate possono essere realizzate con rete, pannelli metallici o plastici, con pannelli di legno: quando sono realizzate con strutture piene queste offrono molta resistenza al vento e quindi occorre un idoneo ancoraggio al terreno. Particolare cura dovrà essere posta nei casi in cui le recinzioni vengono realizzate in strade anguste presentando perciò evidenti problemi connessi con la viabilità veicolare.
La segnaletica deve essere presente con cartelli antinfortunistici di richiamo e sensibilizzazione ad operare con cautela e secondo le norme di sicurezza in conformità al D.Lgs. 493/96.
La viabilità interna deve essere studiata in modo da differenziare i percorsi per uomini e mezzi, allontanare il transito veicolare dalle zone di scavo e dalle zone soggette a sollevamento di materiali. Devono essere previste zone di stoccaggio dei materiali, affinché gli stessi non invadano le zone di passaggio e costituiscano rischio di infortunio.Ove si debbano svolgere lavori a distanza inferiore a 5 metri da linee elettriche aeree, deve essere richiesta autorizzazione all'esercente le linee elettriche e realizzata idonea protezione atta ad evitare accidentali contatti.
Tutte le macchine e i componenti di sicurezza immessi sul mercato o messi in servizio dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 459/59 - Direttiva Macchine - devono essere marcati CE. Le macchine e i componenti di sicurezza che alla data di entrata in vigore del citato decreto fossero già in servizio devono essere corredati di dichiarazione - rilasciata dal venditore, dal noleggiatore o da chi la concede in uso - che attesti che tali macchine e componenti di sicurezza sono conformi alla legislazione previgente al 21 settembre 1996.
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Xxxx lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
Azioni di coord. da predisporre
Effettuare una riunione preliminare per illustrare al direttore tecnico di cantiere e ai vari responsabili delle imprese i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento, soffermandosi sui punti critici dell'esecuzione dei lavori. Nelle fasi di montaggio della gru e in quella di montaggio dei box prefabbricati deve essere rigorosamente vietato l'accesso ai non addetti ai lavori, predisponendo opportune segnalazioni.
Valutazione dei Costi della sicurezza
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
DENUNCIA INAIL
All'apertura di un nuovo lavoro bisogna inoltrare denuncia all'Inail. In essa deve essere citata la posizione assicurativa del datore di lavoro, il titolo del lavoro da eseguire e una sua breve descrizione, il committente e l'importo dei lavori stessi.
DENUNCIA MESSE A TERRA IMPIANTO ELETTRICO
I collegamenti elettrici di terra devono essere eseguiti con conduttori di rame di sezione non inferiore a 16 mmq devono garantire la massima efficienza ed evitare tensioni di contatto superiori a 25 Volt. La realizzazione di tale impianto deve essere comunicata alla USL di zona mediante l'apposito modulo (modello B).
DENUNCIA CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all'aperto, devono risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. I ponteggi metallici devono essere collegati elettricamente a terra almeno ogni 25 m di sviluppo lineare. Tale collegamento deve essere regolarmente denunciato all'ISPESL di zona usando l'apposito modulo ( modello A).
CASSA EDILE
Nei cantieri al di fuori della provincia d'origine che impegnino i lavoratori per un periodo superiore a tre mesi l'azienda deve iscrivere gli operai in trasferta alla locale Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, semprechè l'operaio in tale periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese (rif. art. 22 del C.C.N.L. del 23/5/91). DOCUMENTAZIONE
Devono inoltre essere tenuti in cantiere i seguenti documenti:
--dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata dal'installatore come da modello indicato nel D.M. 20/02/1992 e una relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati per la realizzazione dell'impianto. Non è obbligatorio il progetto per l'impianto elettrico di cantiere;
--eventuale copia di segnalazione di lavori a distanza inferiore a 5 metri dalle linee elettriche aeree trasmessa all'Ente erogatore;
Controlli sanitari:
--autorizzazione ministeriale e libretto dei ponteggi;
--progetto del ponteggio per opere più alte di 20 metri o difformi dagli schemi tipo o, altrimenti, disegno esecutivo del ponteggio negli altri casi;
--programma dei lavori di demolizione per opere estse e complesse se presenti;
--programma dei lavori di montaggio di opere prefabbricate se presenti;
--libretto degli impianti di sollevamento di portata maggiore a 200 kg., completo dei verbali di verifica periodica e verifiche trimestrali delle funi;
--registro degli infortuni;
--dichiarazione di stabilità al ribaltamento degli impianti di betonaggio redatta in conformità alla Circ. Min. n. 103 che deve essere fornita dal costruttore insieme al libretto di xxxxxxxxxx;
--relazione di valutazione del rumore secondo il D.Lgs 277/91. per alcune macchine (gru, martelli demolitori, ..) deve esistere la dichiarazione di conformità CEE del costruttore;
--piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/96, nei casi previsti. Notifica preliminare all'organo di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 494/96, nei casi previsti.
INFORTUNI
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro un giorno escluso quello dell'infortunio, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia deve essere corredata da certificato medico (rif. D.P.R. 1124/65 art. 53 così come modificato dal decreto del 5/12/1996).
Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni (rif. D.P.R. 1124/65 art. 53).
Avvertenze e/o note integrative:
Settore lavorativo | Opere Provvisionali | Scheda | OP010 |
Descrizione della fase di lavoro
Allestimento di ponteggio metallico autosollevante.
Imprese e lav. autonomi interessati
Attrezzature di lavoro
(Tit. III D.Lgs 626/94):
Ponteggio autosollevante, attrezzi di uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione
dei possibili rischi
Descrizione del rischio | Probabilità | Magnitudo | Rischio |
Lesioni a carico dei lavoratori sottostanti per caduta di materiale dall'alto. | Probabile | Modesta | Medio |
Elettrocuzione. | Improbabile | Grave | Medio |
Caduta dell'operatore dall'alto per incorretto montaggio od uso dell'opera provvisionale. | Improbabile | Gravissima | Alto |
Misure legislative di prevenzione e protezione dei rischi:
La circolare ISPESL n. 3/1988 individua i ponteggi metallici a piano di lavoro autosollevante in attrezzature dotate di una o più colonne metalliche di sostegno da ancorare alle pareti delle strutture oggetto dell'intervento: il piano di lavoro, sorretto dalle colonne, può attraverso opportuni meccanismi essere posizionato in corrispondenza di diversi livelli altimetrici.
E' ammessa deroga alla disposizione di cui all'art. 27 del rif. D.P.R. 164/56 (obbligo del sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri) a condizione che il piano di calpestio sia metallico ovvero che la distanza tra i traversi metallici su cui poggiano gli impalcati in legname non sia superiore a cm 60 e che l'appoggio degli impalcati in legno avvenga almeno su tre traversi metallici (rif. D.M. n. 431 del 6.10.88 art. 2).
E' ammessa deroga alla disposizione sulla distanza reciproca dei montanti nei ponteggi metallici (m 1,80) di cui all art. 36 del rif. D.P.R. 164/56 a condizione che risulti da apposito calcolo che la maggiore distanza tra i montanti (colonne) garantisca almeno identiche condizioni di sicurezza (rif. D.M. n. 451 del 6.10.88 art. 3).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Rispettare tutte le indicazioni riportate sul libretto d'uso e di manutenzione fornito dal fabbricante.
In particolare verificare che la base di appoggio sia perfettamente orizzontale.
L'ancoraggio dei castelli alla parete dell'edificio deve essere effettuato ogni due elementi sovrapponibili e tale da impedire sia il rovesciamento della struttura verso l'esterno, sia la rotazione o la traslazione dei castelli nel piano parallelo alla parete.
L'azionamento dei motori predisposti per il sollevamento del ponte o abbassamento deve essere effettuato esclusivamente dai lavoratori operanti sul ponte stesso.
Gli apparecchi dovranno essere provvisti di interruttori di fine corsa in salita e discesa e dispositivi elettrici di controllo dei blocchi meccanici agenti nel caso in cui la piattaforma mobile assuma inclinazione superiore al 10%.
Gli operatori dovranno controllare che il ponte non sia montato a meno di m 5,0 da linee elettriche aeree.
Durante l'uso il tecnico preposto dovrà effettuare il controllo visivo dell'integrità strutturale
del ponteggio autosollevante in tutte le parti che lo costituiscono.
Dispositivi di protezione individuali (D.Lgs. 475/92)
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta.
Xxxx lavorative principalmente collegate e relative schede di sicurezza di riferimento
Azioni di coord. da predisporre
Durante la fase di allestimento del ponteggio devono essere allontanati i non addetti ai lavori di montaggio.
Valutazione dei Costi della sicurezza
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
I ponteggi autosollevanti presentano caratteristiche costruttive e funzionali tali da permetterne l'assimilazione ai ponteggi metallici fissi per cui si rende necessaria l'autorizzazione ministeriale all'uso rilasciata dal Ministero del Lavoro al fabbricante.
Le strutture metalliche delle opere provvisionali devono essere dotate di impianto di messa a terra e di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. La denuncia deve essere presentata all'ISPESL competente entro 30 giorni dalla loro messa in servizio.