Contratto di assicurazione
Impianti e apparecchiature
elettroniche
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Informativa privacy,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Impianti e apparecchiature elettroniche
Nota informativa
• A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
6. Premi
7. Rivalse
8. Diritto di recesso
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
10. Legislazione applicabile
11. Regime fiscale
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
13. Reclami
14. Mediazione per la conciliazione delle controversie
• Glossario
Condizioni di assicurazione
• Condizioni generali di assicurazione
- Norme che regolano l’assicurazione in generale
- Norme che regolano l’assicurazione di impianti ed apparecchiature elettroniche
• Condizioni speciali
• Condizioni aggiuntive
• Condizioni particolari
Informativa privacy
NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Impianti e apparecchiature elettroniche
1 di 5
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Impianti e apparecchiature elettroniche
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assicurazio- ne “Impianti e apparecchiature elettroniche” (Rego- lamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo conte- nuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP;
- il Contraente deve prendere visione delle condizio- ni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclu- sioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evi- denziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fasci- colo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.unipolassicurazioni.it.
Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario as- sicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“la Società”), società uni- personale soggetta all’attività di direzione e di coordi- namento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia).
c) Recapito telefonico: 051 5077111 - telefax 051 375349 - sito internet: www.unipolassicurazioni.it - indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolassicurazioni.it .
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicura- zioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bi- lancio approvato relativo all’esercizio 2010.
Patrimonio netto: € 1.225.389.670,00 Capitale sociale: € 150.300.000,00
Totale delle riserve patrimoniali: € 1.160.117.041,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del mar- gine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo. Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera rac- comandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all’art. 2 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione, sono principalmente l’assicurazione dei beni per danni materiali e diretti derivanti da qualunque evento acci- dentale non espressamente escluso.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 11 “Oggetto dell’assicurazione” e 12 “Esclusioni” delle Norme che regolano l’assicurazione di impianti ed apparecchiature elettroniche delle Condizioni generali di assicurazione.
Le garanzie principali possono essere integrate con Condizioni Aggiuntive e Particolari.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla ri- duzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’art. 12 “Esclusioni” delle Norme che regolano l’as- sicurazione di impianti ed apparecchiature elettroniche delle Condizioni di assicurazione.
Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli arti- coli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e minimi per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicu- razione e alla scheda di polizza.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraen- te, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplifi- cazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio
Somma assicurata: € 1.000.000,00 Danno: € 1.500,00
Franchigia: € 250,00
Indennizzo: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00
2° esempio
Somma assicurata: € 1.000.000,00 Danno: € 200,00
Franchigia: € 250,00
Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno: € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: € 10.000,00 - 10% del danno = € 9.000,00
2° esempio
Somma assicurata: € 500.000,00 Danno: € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
Assicurazione parziale: la somma assicurata deve cor- rispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale.
Indennizzo = ammontare del danno x somma assicurata
valore delle cose assicurate
Esempio relativo alla garanzia:
Importo del danno: € 30.000,00 Somma assicurata: € 60.000,00
Valore delle cose assicurate (costo di rimpiazzo a nuovo):
€ 92.000,00
Indennizzo = € 30.000,00 x (€ 60.000,00 : € 92.000,00) =
€ 19.565,00
Il danno non verrà pertanto indennizzato per intero.
Si rimanda all’art. 20 “Assicurazione parziale” delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circo- stanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto po- trebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del ri- schio” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o
aggravano il rischio. Si rinvia agli artt. 4 “Aggravamento del rischio” e 5 “Diminuzione del rischio” delle Condi- zioni generali di assicurazione per gli aspetti di detta- glio.
Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipo- tesi di circostanze rilevanti che determinano la modifi- cazione del rischio.
1° esempio (aggravamento del rischio)
Costituisce aggravamento del rischio il fatto che non sia rispettata anche una sola delle disposizioni di cui alla Condizione Speciale 3) “Danni da furto”, disposizioni che condizionano la operatività della garanzia. Come ad esempio il fatto che i mezzi di chiusura dei locali non corrispondono ai requisiti indicati.
2° esempio (diminuzione del rischio)
Costituisce diminuzione del rischio il fatto che i sistemi di protezione abbiano requisiti di efficacia superiore a quella minima prevista per la operatività della garan- zia. Come ad esempio, la presenza di sistemi antifurto collegati con istituto di vigilanza in grado di intervenire in tempi brevi.
6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’inte- ra annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario as- sicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pa- gamento e nel rispetto della normativa vigente
La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale che comporterà oneri aggiuntivi nella misura del 3 % del premio della singola rata.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’art. 2 “Pagamen- to del premio e decorrenza delle garanzie” delle Condi- zioni generali di assicurazione.
7. Rivalse
Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte della Società.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Socie- tà può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente. Si rinvia all’art. 6 “Recesso in caso di sinistro” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivo- no in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Articolo 2952, comma 2, del C.C.). Avvertenza: alcune specifiche garanzie sono sogget- te a termini di decadenza; si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Cond. Part. 90 “Tumulti, scioperi, som- mosse, atti vandalici o dolosi e di sabotaggio” e alla Cond. Part. 231) “Atti di Terrorismo” delle Condizioni di assicurazione.
10. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota attualmente in vigore: 21,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assi- curato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all’Agente/Intermediario assicurativo al quale è asse- gnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conse- guenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida defi- nizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.
Si rinvia all’art. 14 “Obblighi in caso di sinistro” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazio- ne del danno.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrit- to alla Società, indirizzandoli a Unipol Assicurazioni
S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02 55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) - Fax: 02 51815353 - E-mail: reclami@unipolassicurazioni.it . Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel ter- mine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331.
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si la- menta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiuta- mente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei re-
clami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolassicurazioni.it .
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controver- sie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competen- te dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http:// www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra or- ganismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione pre- scelta ed il Cliente stesso.
14. Mediazione per la conciliazione delle controversie Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legisla- tivo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.
Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti as- sicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Mini- stero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’As- sicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potran- no far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo mediazionecivile@unipolassicurazioni.it ov- vero a mezzo fax al n° 051 7096855.
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbliga- torio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazio- ne della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Impianti e apparecchiature elettroniche
GLOSSARIO
I seguenti vocaboli, usati nella polizza significano:
• Apparecchiatura elettronica (successivamente deno- minata “cosa”): dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l’ottenimento di un determinato risulta- to e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Atti di terrorismo: si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espres- sione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, con- dizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
• Conduttori esterni: l’insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo – sotterranei, aerei o posti all’interno di intercapedini – collegati alle apparec- chiature assicurate e non costituenti la dotazione del- le apparecchiature stesse.
• Consumatore: la persona fisica che agisce con sco- pi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell’ art. 3 del Codice del consumo).
• Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
• Contratto di assistenza tecnica: accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l’Assicurato ed il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’impianto, ri- parazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
• Copie di sicurezza: le copie di dati, procedure, pro- grammi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili conservate in edificio separato e contenenti la versione aggiornata dei dati, procedure originali, programmi al momento dell’effettuazione delle ope- razioni di copiatura.
• Dati: l’insieme di informazioni logicamente struttura- te, elaborabili a mezzo di programmi.
• Franchigia: importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
• Franchigia temporale: numero dei giorni lavorativi che seguono immediatamente il giorno in cui insor- gono i maggiori costi, durante i quali restano a carico dell’Assicurato i predetti maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
• Procedura: la sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.
• Programma d’utente: le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaborato- re, che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da Ditte specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente inca- ricati.
• Programma standard in licenza d’uso: le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore che il Contraente o l’Assicurato utiliz- za in base ad un contratto con il fornitore per il perio- do di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
• Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
• Scoperto: la percentuale dell’importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
• Società: l’impresa assicuratrice.
• Supporti di dati: qualsiasi materiale (magnetico, ot- tico, scheda e banda perforata), usato per memoriz- zare permanentemente informazioni elaborabili au- tomaticamente.
• Virus Informatici: frammenti di software, composti da una serie di istruzioni, atti ad interferire con le operazioni dell’apparecchiatura elettronica al fine di registrare, danneggiare, eliminare dati o diffondersi in altre apparecchiature elettroniche per rovinarle o per rallentarne i sistemi (hardware e/o di processo) e causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.
Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 01/08/2011
Unipol Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Carlo Cimbri)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1 di 12
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Impianti e apparecchiature elettroniche
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Impianti e apparecchiature elettroniche
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del ri- schio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo non- ché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi de- gli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della ga- ranzia
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’as- sicurazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dal- la data di invio della stessa.
se modalità di cui al punto precedente, anche dal Con- traente qualora questi rientri nella definizione di “Con- sumatore”.
con le stes-
In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di ef- ficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
La facoltà di recesso può essere esercitata,
Art. 7 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assi- curazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccoman- data spedita almeno due mesi prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è pro- rogata per un anno e così successivamente.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in- dicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta so- spesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il dirit- to della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è as- segnata la polizza oppure alla Compagnia.
Il pagamento del premio può essere effettuato dal Con- traente tramite:
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
• assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agen- zia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che ab- biano quale beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
• con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.
È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il di- sposto dell’art. 1901 C.C.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono esse- re provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla co- municazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9 - Foro competente
Qualora il Contraente rientri nella definizione di “Con-
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusi- vamente quello del luogo di residenza o sede del conve- nuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
sumatore” foro competente è il luogo di residenza o do- micilio elettivo del medesimo.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, val- gono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELET- TRONICHE
Art. 11 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, collaudate ed installate se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Art. 12 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti po- polari, scioperi, sommosse, occupazione militare,
invasione, atti di terrorismo e sabotaggio;
b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nu- cleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati da atti vandalici o dolosi, eccetto furto e rapina;
d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
f) per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
g) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la ma- nutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
h) di deperimento o logoramento, che siano conse- guenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosfe- rici, nonché da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazione, limitatamente alla sola parte diret- tamente colpita;
i) per i quali deve rispondere, per legge o per contrat- to, il costruttore, fornitore, venditore o locatore del- le cose assicurate;
j) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato;
k) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
l) causati da trasporti, trasferimenti e relative opera- zioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione in- dicata per le cose ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
m) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
n) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
o) ai supporti di suono o di immagine ed a parti acces- sorie e intercabiabili o montabili per una determi- nata lavorazione; ai tubi e valvole elettronici non- ché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
p) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limi- tatamente ad impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia;
La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, sal- vo espresso richiamo in polizza delle relative partite e Condizioni Aggiuntive:
q) causati da virus informatici.
• cose – comunque non destinate al commercio – tem- poraneamente in deposito, giacenza, immagazzi- namento per le esigenze operative del Contraente o dell’Assicurato (Condizione Aggiuntiva 445).
Art. 13 - Conservazione delle cose assicurate
Le cose assicurate devono essere conservate con dili- gente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.
Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a ca- rico della Società ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quan- do ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presu- mibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successi- vi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere tra- smessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicu- rato decade dal diritto all’indennizzo;
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’atti-
e) fornire la dimostrazione del valore delle cose dan- neggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in re- lazione agli obblighi di cui al punto a).
• conduttori esterni alle cose assicurate (Condizione Aggiuntiva 430);
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
• costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, into- naco, pavimentazioni e simili (Condizione Aggiuntiva 465);
• programmi standard in licenza d’uso e di utente (Con- dizione Aggiuntiva 803);
vità; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Con- traente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, oc- culta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o frau- dolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui desi- gnata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si ve- rifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuva- re da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto delibe- rativo.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Peri- to; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Art. 17 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle di- chiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adem- piuto agli obblighi di cui all’art. 14;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secon- do i criteri di valutazione di cui all’art. 19;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno ef- fettuata ai sensi dell’art. 16 b), i risultati delle opera- zioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti).
I risultati delle valutazioni di cui ai alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da
ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, im- pregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 18 - Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separata- mente per ogni singola cosa assicurata secondo le nor- me che seguono:
1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripri- stinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
precedente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condi- zione che:
la
L’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come in 1) diminuito dell’importo come in 2).
2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
Nel caso di danno non suscettibile di riparazione,
a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione;
b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato, distrut- to o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), del punto b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
L’indennizzo massimo sarà l’importo stimato come a 3), diminuito dell’importo stimato come a 4).
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento – relativamente all’utilizzo fatto dall’As- sicurato – e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.
La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione od il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore – relativamen- te all’utilizzo fatto dall’Assicurato – per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione od al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scrit- ta all’Assicurato.
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali
tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per mo- difiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore stra- ordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
curazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 19 - Valore delle cose assicurate
Il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri. Si stima il costo di rim- piazzo a nuovo delle cose, ossia al prezzo di listino, o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più di- sponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recupera- te dall’Assicurato. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determi- nazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
Art. 20 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore di una o più cose prese ciascuna separata- mente, eccedeva al momento del sinistro le somme ri- spettivamente assicurate, la Società risponde del dan-
no in proporzione del rapporto fra il valore assicurato ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.
Art. 21 - Limite massimo dell’indennizzo
Art. 23 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti ne- cessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effet- tuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tut- tavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 24 - Ispezione delle cose assicurate
il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose as- sicurate e
fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 25 - Pagamento dell’indennizzo
sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verifi- cata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 12 d).
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni,
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C. per nessun ti- tolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, di quella assicurata al netto della franchigia o dello scoperto.
Art. 22 - Limitazione dell’assicurazione in caso di esi- stenza di altre assicurazioni
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assi-
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Impianti e apparecchiature elettroniche
CONDIZIONI SPECIALI - Sempre operanti
1) Fenomeni elettrici di origine esterna
sono in-
I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati dennizzabili a condizione che:
a) l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge;
b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell’im- piantistica in dotazione ai fabbricati siano collega- te, tramite collettore equipotenziale, all’impianto di messa a terra;
c) le apparecchiature assicurate siano difese in ma- niera integrata e coordinata con sistemi di protezio- ne contro:
1) le sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEE in vigore o trasformatori separatori;
2) le oscillazioni della tensione di rete, con stabiliz- zatori di tensione;
3) le interruzioni dell’alimentazione elettrica, con gruppi di continuità;
4) i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comuni- cazione con dispositivi ad intervento rapido.
Limitatamente alle apparecchiature da ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal com- puter, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione predetti i dispositivi, realizzati ed installati a regola d’arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori), causati da sovraten- sioni.
pari al 15% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.
è applicato lo scoperto
Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i siste- mi di protezione sopra indicati,
nizzabili a condizione che l’autore del furto si sia intro- dotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda su- peramento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertu- ra verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicu- rate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurez- za o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e ab- bia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega me- tallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm2 e con lato minore non supe- riore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma in- scrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cm2.
Se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti sopra indicati, per singolo sinistro, è applicato lo sco- perto pari al 25% del danno, con il minimo della fran- chigia indicata in polizza.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2.
i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l’applicazione dello scoperto pari al 40% del danno con il minimo della franchigia indicata in polizza.
Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati,
3.2 All’esterno dei locali
La garanzia furto è operante anche per le cose poste
all’esterno dei locali a condizione che la cosa assicu- rata, sia stabilmente ancorata al suolo o al fabbricato, sempreché l’installazione all’esterno dei locali sia con- sentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.
La garanzia è prestata applicando lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.
2) Impianto di condizionamento
to di condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnala- zione ottica od acustica, completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni di valori, e sempreché questa segna- lazione sia in grado di provocare l’intervento immedia- to per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
Qualora il costruttore o fornitore prescriva un impian-
4) Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all’aperto o in zona isolata
del danno, con il minimo della franchigia indicata in po- lizza.
lo scoperto pari al 25%
Per ogni sinistro di furto o causato da atti dolosi, com- presi quelli vandalici, da fulmine o da qualsiasi altro evento atmosferico, è applicato
3) Danni da furto
3.1 All’interno dei locali
I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono inden-
5) Inondazioni, alluvioni, allagamenti, danni da ac- qua in genere
saranno inden-
I danni verificatisi a seguito di inondazioni, alluvioni, al- lagamenti, danni da acqua in genere,
nizzati previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del
danno, con il minimo della franchigia stabilita in polizza. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 50% della relativa somma assicurata.
che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini della presente polizza all’impianto o all’apparecchiatu- ra assicurati.
6) Impianti ed apparecchi fisico-medici per odonto- iatria
A parziale deroga dell’Art. 11 delle Condizioni generali di assicurazione, la Società non risponde dei danni a te- state di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi
7) Franchigia
Il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detra- zione, per ogni sinistro, dell’importo precisato, fermo restando eventuali altri scoperti o franchigie stabilite in polizza.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE - Operanti solo se indicati la somma assicurata ed il relativo premio nella scheda di polizza
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Impianti e apparecchiature elettroniche
220) Terremoto
A parziale deroga dell’art. 12 lettera e) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagio- nati da terremoto, intendendosi per tale un sommovi- mento brusco e repentino della crosta terreste dovuto a cause endogene.
Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende rife- rito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che doves- sero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi del- la prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clau- sola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla ga- ranzia prestata con la presente clausola.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’in-
dennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell’indennizzo dovu- to con il minimo indicato in polizza.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 50% della somma assicurata.
410) Ricorso terzi
cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di po- lizza.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle som- me che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, in- teressi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i danni materiali e diretti cagionati alle
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si consi- dera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
concorrenza del 10% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni:
sino alla
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interru- zioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agrico- le o di servizi, entro il massimale stabilito e
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipenden- ti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi traspor- tate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il le- gale rappresentante, il socio a responsabilità illimi- tata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia
una persona fisica, siano qualificabili come control- lanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359
C.C. nel testo di cui alla Legge 7 Giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Socie- tà delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziarie si applica l’art. 1917 C.C.
411) Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le norme di legge dei danni materiali e diret- ti cagionati da evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato mede- simo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
soltanto il valore dell’area, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, ferma l’applicazione della regola pro- porzionale di cui all’art. 20 delle Condizioni generali di assicurazione, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
escludendo
Il valore dei fabbricati al momento del sinistro è ottenu- to stimando la spesa necessaria per l’integrale costru- zione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati,
L’ammontare del danno, per i fabbricati si determina applicando il deprezzamento di cui al comma prece- dente alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate per riparare quelle soltan- to danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
413) Spese di demolizione e sgombero
fino alla concorrenza della somma indicata
La Società rimborsa le spese necessariamente soste- nute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabile a termini di polizza,
nella specifica partita.
430) Conduttori esterni alle cose assicurate
Condizioni generali di assicurazione.
Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, mu- ratura, intonaco, pavimentazione e simili.
fermo il disposto dell’art. 20 delle
La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma indicata in polizza con apposita partita,
435) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nella polizza, sono assicurati anche du-
na, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che:
entro i territori della Repubblica Italia-
rali, è applicato lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.
rante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano,
• per natura e costruzione, essi possano essere tra- sportati ed utilizzati in luoghi diversi dall’ubicazione indicata in polizza;
• tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
• il loro trasporto sia necessario e in connessione all’espletamento dell’attività svolta dall’Assicurato e indicata nel frontespizio.
465) Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili
nizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita indicata in polizza, fino al limite massimo per sinistro precisato in polizza.
sostenere in caso di danno inden-
A deroga del secondo comma della Condizione Aggiun- tiva 430 sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, pun- tellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l’Assicurato deve
Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scol- lamento delle stesse dagli obiettivi.
Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie cui sono dotati.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che:
• il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completa- mente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
• gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all’espletamento delle attività cui sono destinate;
• gli impianti e le apparecchiature siano riposte in ma- niera che non siano visibili dall’esterno.
25% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.
applicato lo scoperto pari al
Qualora assicurati, per ogni sinistro di furto, rapina, scippo, caduta accidentale o causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici, da fulmine o da qualsiasi al- tro evento atmosferico è
apposita partita, fermo il disposto dell’art. 20 delle Con- dizioni generali di assicurazione.
per la somma indicata in polizza con
445) Cose in deposito, giacenza, immagazzinamento A parziale deroga dell’art. 12 delle Condizioni genera- li di assicurazione, la garanzia viene estesa alle cose temporaneamente in deposito, giacenza, immagaz- zinamento per le esigenze operative del Contraente o dell’Assicurato,
801) Supporti di dati
materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, fermo restando le esclusioni di cui all’art. 12 delle Condizioni generali di assicurazione.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registra- zione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene en- tro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di infor- mazione.
in caso di danno
La Società indennizza i costi necessari ed effettiva- mente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricosti- tuzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati dall’ultima copia di sicurezza effettuata,
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato lo sco- perto indicato in polizza.
In nessun caso la Società indennizza per singolo sup- porto di dati somma superiore a quella indicata in po- lizza.
A parziale deroga dell’art. 14 delle Condizioni generali di Assicurazione, il Contraente o l’Assicurato deve im- mediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o telex o telefax.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto sen- za applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 20 delle Condizioni generali di assicurazione.
fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l’impiego in punti diversi del mezzo stesso.
Non vengono indennizzati i danni:
purché installati in maniera
cato in polizza,
espressamente richiamata e collocati sul mezzo indi-
Gli impianti ed apparecchi compresi nella partita
455) Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli, imbarcazioni ed aerei
sono assicurati anche durante la cir- colazione o la navigazione
• di rottura dei filamenti di valvole o tubi;
• causati da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi;
• conseguenti a sommersione od affondamento dell’im- barcazione;
• conseguenti a danneggiamenti o caduta dell’aereo.
furto, atti dolosi, compresi quelli vandalici, eventi natu-
Per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di
802) Maggiori costi
dennizzabile, in base alle condizioni tutte della presente polizza, fermo restando le esclusioni di cui all’art. 12 delle Condizioni generali di assicurazione, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
in caso di sinistro in-
In caso di sinistro, indennizzabile a termini della pre- sente polizza, che provochi l’interruzione parziale o to- tale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto,
a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) prestazioni di servizi da terzi.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazione dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da prov- vedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da par- te dell’Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell’impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approv- vigionamenti destinati all’esercizio e ciò – se non al- trimenti convenuto – anche se tali circostanze rap- presentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell’apposito elenco;
e) danni ai supporti di dati;
f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, di- strutti o sottratti.
Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenuto, l’assi- curazione è prestata a primo rischio assoluto e ciò sen- za applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 20 delle Condizioni generali di assicurazione.
ma comunque non oltre la durata
Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e con- tinua per il periodo necessario alla riparazione o so- stituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato, distrutto o sottratto,
fino all’importo giornaliero con-
massima prevista in polizza. La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa
venuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società rico- nosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambi- to di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato la fran- chigia indicata in polizza.
A parziale deroga dell’art. 14 delle Condizioni generali di assicurazione, il Contraente o l’Assicurato deve imme- diatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o telex o telefax.
803) Programmi in licenza d’uso
danno materiale e diretto ai supporti dove sono memo- rizzati, indennizzabile in base alle condizioni tutte del- la presente polizza, fermo restando le esclusioni di cui all’art. 12 delle Condizioni generali di assicurazione.
Se la duplicazione od il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l’Assicurato de- cade dal diritto all’indennizzo.
Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino
in caso di
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamen- te sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti o sottratti,
(sconti o prezzi di favore non influiscono nella determi- nazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
proporzione, come disposto dall’art. 20 delle Condizioni generali di assicurazione.
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato lo sco- perto indicato in polizza.
L’Assicurato, all’acquisto dei programmi, deve ottenere dal Fornitore degli stessi l’obbligo della consegna di co- pie dei programmi nel caso di perdita da parte dell’As- sicurato.
A parziale deroga dell’art. 14 delle Condizioni generali di assicurazione, l’Assicurato o il Contraente deve im- mediatamente comunicare alla Società i danni ai pro- grammi mediante telegramma o telex o telefax.
in
Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno
CONDIZIONI PARTICOLARI - Valide se espressamente Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione richiamate nella scheda di polizza Impianti e apparecchiature elettroniche
3) Lavoro straordinario
A parziale deroga dell’art. 18 delle Condizioni generali di assicurazione, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente Condizione Particolare, la So- cietà risponde dei costi supplementari per lavoro stra- ordinario sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un
sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del 15% dell’ammontare del danno e fermo il disposto dell’art. 20 delle Condizioni generali di assicu- razione.
13) Colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 12 lettera
d) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell’As- sicurato e/o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
72) Trasporti aerei
linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l’intero periodo di assicurazione del 2% della somma assicurata, purché tali costi supplemen- tari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fermo il disposto dell’art. 20 delle Condizioni generali di assicu- razione. Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato il 20% dell’importo indennizzabile a tale titolo.
A parziale deroga dell’art. 18 delle Condizioni generali di assicurazione, per le cose per le quali nella polizza è richiamata la presente Condizione Particolare, la ga- ranzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con
adeguati in proporzione alle variazioni dell’“indice di riferimento annuale”;
• in caso di sinistro le somme assicurate verranno ade- guate in conformità al rapporto tra l’“indice data sini- stro” e l’“indice” relativo al mese di scadenza annuale precedente al sinistro;
• la Società rinuncerà al maggior premio che le com- peterebbe in relazione all’adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell’anno; di con- seguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale;
• qualora l’“indice” venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, sarà facoltà delle Parti di ri- nunciare all’aggiornamento della polizza restando la somma assicurata ed il premio quelli dell’ultimo ag- giornamento effettivo.
90) Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolo- si e di sabotaggio
A parziale deroga dell’art. 12 lettere a) e c) delle Con- dizioni generali di assicurazione, la Società indennizza i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate:
a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scio- peri, sommosse e sabotaggio;
b) causati da atti vandalici e dolosi.
Ferme restando le altre esclusioni previste dall’art. 12
sopra menzionato.
La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa pre- stata con la presente Condizione Particolare mediante
75) Parziale deroga alla regola proporzionale
qualora inferiore, il disposto dell’art. 20 rimarrà opera- tivo in proporzione del rapporto tra la somma assicura- ta così maggiorata ed il valore suddetto.
A parziale deroga dell’art. 20 delle Condizioni generali di assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicu- rata maggiorata del 10% non sia inferiore al relativo valore assicurabile risultante al momento del sinistro;
In caso di disdetta da parte della Società, questa prov- vede al rimborso della parte di premio imponibile pa- gata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare.
il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% sull’ammontare del danno con il minimo della franchigia stabilita in polizza;
in nessun caso la Società pagherà, per singolo si- nistro, importo superiore al 70% della relativa som- ma assicurata.
preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di let- tera raccomandata.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di ga- ranzia, che:
a)
b)
78) Adeguamento automatico
Premesso che con:
• “indice” si intende l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato dal- l’I.S.T.A.T.;
• “indice di riferimento annuale”, si intende l’indice re- lativo al mese di Settembre dell’anno precedente la scadenza di ciascuna rata annuale;
• “indice data sinistro” si intende l’indice relativo al mese precedente la data del sinistro;
si conviene quanto segue:
• nel corso della durata contrattuale le somme assi- curate ed i relativi premi verranno automaticamente
231) Atti di terrorismo
A parziale deroga dell’art. 12 lettere a) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da “Atti di terrorismo”.
Sono esclusi i danni:
• da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologi- che e/o nucleari;
• derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Qualora il Contraente non rientri nella definizione di “Consumatore”, la Società e il Contraente hanno la fa- coltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunica-
La garanzia è prestata con le limitazioni dattiloscritte negli allegati di polizza.
re a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 25% della somma assicurata.
Ed. 01/08/2011
INFORMATIVA PRIVACY
1 di 2
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Impianti e apparecchiature elettroniche
Fascicolo Informativo – Contratto di assicurazione Impianti e apparecchiature elettroniche
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, reca- pito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elet- tronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicu- rativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore(2). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il ri- lascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Perché Le chiediamo i dati
La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità stret- tamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(3), nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguar- dano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(5).
Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche infor- matiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla forni- tura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(6).
Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Unipol Assi- curazioni S.p.A. (www.unipolassicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it), entrambe con sede in Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di sogget-
ti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsa- bili, potrà consultare il sito www.unipolassicurazioni.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interes- sati, presso Unipol Assicurazioni S.p.A., al recapito so- pra indicato – e-mail: privacy@unipolassicurazioni.it .
– NOTE –
1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo.
5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
Informativa A Unipol - Ed. 01/07/2011
Mod. 5015 - Ed. 01/08/2011