SOVRAINDEBITAMENTO: LIBERATI DAI DEBITI CON LA NUOVA PROCEDURA!
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c.f.: MNGGLC63H25G157G
SOVRAINDEBITAMENTO: LIBERATI DAI DEBITI CON LA NUOVA PROCEDURA!
Con la nuova procedura introdotta dalla Legge n.3/2012, il consumatore può esdebitarsi, ovvero
cancellare i suoi debiti senza e dover a pagare per tutta la vita!
Necessiti di un consulto su questo argomento? Rivolgiti all’Avvocato OnLine!
PREMESSE
in primo luogo il debito deve essere di ammontare tale da non permettere al consumatore di risanarlo con il proprio patrimo- nio: ci si deve trovare in una situazione di sovraindebitamento. Si tratta di una definizione ampia che permette di includere nella procedura un numero elevato di casistiche: quando non si riesce a pagare il mutuo, le rate di finanziamento, ecc…
CHI PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA?
– Professionisti / Lavoratori autonomi;
– Imprenditori agricoli;
– Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento;
– Fondazioni e associazioni;
– Consumatori
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O.C.C. - L’ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI
Per accedere alla procedura il debitore deve interpellare l’Organismo Composizione Crisi (O.C.C.) con sede nel circondario del Tribunale del luogo dove il consumatore ha sede o residenza: saranno istituiti presso Comuni, Province, Regioni, Camere di Commercio, Ordini Professionali.
COMPOSIZIONE DELLA CRISI: PROCEDURA
2. Piano del consumatore
3. Liquidazione dei beni
ACCORDO CON I CREDITORI
Questa procedura può essere richiesta per debiti legati all’attività professionale o di impresa si instaura con l’assistenza dell’Organismo Composizione Crisi depositando un piano di ristrutturazione dei debiti c/o il Tribunale.
Si può prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati, mentre per i tributi è prevista solo una dilazione. Il Tribunale accerta i presupposti e successivamente:
– fissa l’udienza dei creditori;
– dispone la pubblicazione della proposta e del decreto;
– decreta che non possono essere iniziate o proseguite le azioni esecutive;
– la proposta del debitore per essere omologata dal Tribunale deve ottenere il consenso dei creditori che costituiscono almeno il 60% del totale dei crediti.
PIANO DEL CONSUMATORE
Si rivolge ai consumatori, le persona fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. A diffe- renza dell’“Accordo con i creditori”, in questo caso non è obbligatorio il consenso dei creditori, ma è sufficiente la positiva delibera del Tribunale sulla realizzazione dello stesso.
Di qui l’obbligo specifico rappresentato dalla stesura a cura dell’O.C.C. di una esauriente relazione che accompagni l piano del consumatore e che riporti:
– indicazione delle cause di indebitamento e scrupolosità del consumatore nell’assumere tali obbligazioni;
– esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere;
– rapporto solvibilità del consumatore ultimi 5 anni;
– indicazione eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;
– probabile convenienza del piano in rapporto alla liquidazione dei beni
Poiché la proposta del piano non sarà portata all’attenzione dei creditori, il Tribunale non dovrà verificarne la fattibilità e valutarne la meritevolezza e l’assenza di colpa nell’assumere obbligazioni eccessive rispetto alle sue possibilità di rimborso. Come per l’Accordo, anche il Piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori e il pagamento dei debiti potrà avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di crediti futuri a patto che siano determinabili (es. redditi da pensione, redditi lavoro dipendente, redditi da locazione ecc…)
LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE
Procedura conseguente alla non realizzazione delle due precedenti. In particolare:
– annullamento dell’accordo per fatto imputabile al creditore;
– cessazione dell’omologazione del Tribunale per compimento da parte del debitore di atti in frode alla legge.
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DOCUMENTI CHE IL DEBITORE DEVE DEPOSITARE
1. Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
2. Elenco tutti beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti ultimi 5 anni;
3. Dichiarazione redditi ultimi 3 anni;
4. Attestazione fattibilità del piano a cura dell’O.C.C.;
5. Elenco spese correnti necessarie per sostentamento del debitore e della famiglia e certificato stato di famiglia
VANTAGGI DELLA PROCEDURA: ANALISI DI ALCUNE PRONUNCE DI TRIBUNALI
Le procedure elencate, anche se spiegate in maniera molto semplice in questo articolo, all’atto pratico davvero complesse da predisporre, per cui prima di rivolgersi all’Organismo Composizione Crisi (O.C.C.) è caldamente consigliabile farsi assistere da un avvocato. Analizzando alcune pronunce di Tribunali, i vantaggi economici che ne possono derivare per il debitore sono davvero notevoli, oltre a quello esistenziale, altrettanto importante, di potersi liberare con un colpo di spugna di tutte le pendenze e poter finalmente ricominciare da zero; una grande opportunità non prevista nel nostro ordinamento legislativo prima della Legge 3/2012 e del decreto attuativo DM 202/2014.
Tribunale di Pistoia decreto del 28/2/14 omologa piano del consumatore
Nel caso di specie il consumatore aveva una esposizione debitoria di € 43.290,00 con i seguenti creditori:
– € 39.950,00 contratto finanziamento;
– € 2.569,00 scoperto di c/c;
– € 764,00 utenze non pagate;
L’attivo era costituito da un reddito da lavoro dipendente di € 1.100,00 fino al 2008, poi veniva licenziato nel 2009 e percepiva indennità di mobilità. Nel 2013 con il compimento del 65° anno percepiva la pensione di invalidità.
A fronte di un debito originario di € 43.290,00 il Tribunale omologa il piano per esdebitazione con una somma di € 12.000,00 inizialmente pagando rate da € 15,00 e con il percepimento della pensione € 200,00 fino all’estinzione, da attribuire proporzio- nalmente a ciascun creditore.
Tribunale di Napoli decreto del 28/10/15 omologa piano del consumatore
Nel caso di specie i debiti del consumatore erano i seguenti:
– € 251.000 per contratto di mutuo con garanzia ipotecaria su casa di mq. 82;
– € 1.990,00 prestito personale;
– € 5.600,00 debito verso un avvocato; Attivo del consumatore:
– appartamento mq. 82, stimato in seguito alla richiesta dell’OSSERVATORIO AGENZIA ENTRATE in € 125.000,00 (quasi le metà del mutuo);
– autovettura € 1.500;
– arredi casa € 1.300;
– saldo c/c € 143,00;
– reddito lavoro dipendente € 1.525,00
A fronte di un debito originario di € 258.000,00 il Tribunale omologa il piano per esdebitazione con una somma di € 138.000,00 con versamento di 213 rate mensili di € 650,00.
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CASO DI RIGETTO
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Tribunale di Reggio Xxxxxx ordinanza del 11/3/2015 rigetta domanda omologazione per atto in frode ai creditori.
La Legge 3/12 prescrive di verificare, prima di presentare il ricorso per l’accesso alla procedura, se il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori. Nel caso di specie il debitore con scrittura privata autenticata aveva in data 31/3/2014 costituito un trust (istituto giuridico previsto nel diritto anglosassone simile al ns. fondo patrimoniale) con lo scopo di preservare l’integrità del patrimonio personale e garantire i suoi eredi da eventuali vicende personali. Il debitore con successivo atto conferiva nel trust la quota di proprietà di due immobili. Com’è noto le finalità perseguite attraverso il trust possono essere oltre che lecite, anche illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio ecc... In conclusione il Giudice rileva che si tratta di un trust diretto a sottrarre alla garanzia generica dei creditori i beni oggetto del conferimento e pertanto, sussistendo un atto in frode compiuto dal debitore in data anteriore alla presentazione del ricorso per sovraindebitamento, l’accordo proposto ai creditori non può essere omologato. A nulla rileva che l’accordo sia più conveniente rispetto ad una esecuzione ordinaria contro il debitore, né che i creditori abbaiano dato consenso alla proposta.
CONCLUSIONI
Con questa breve descrizione ho cercato di far comprendere i vantaggi concreti che questa Legge offre: naturalmente non tutti i debitori avranno i requisiti per accedervi (vedi ultimo caso riportato), per cui lo Studio Legale Avv. Xxxxxxxx Xxxxx- ni è disponibile a fornire consulenza e assistenza per valutare se ci siano le condizioni per proporre la domanda.
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