CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE.
CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE.
Rettifica
Oggi addì ****** del mese di ***** dell'anno duemilaquattordici.
Tra
l’Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G con sede in Desenzano d/G (BS), (di seguito denominata “Azienda”) Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01972400988, rappresentata dal suo Direttore Generale , a ciò legittimato in forza del d.D.G. n° *** del ************,
e
l’Associazione Industriale Bresciana con sede legale a Brescia in Via Cefalonia n. 60 C.F. e P.I. 80017210172 non accreditata con il S.S.N., rappresentata dal suo Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx e di seguito denominata “Associazione”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda si impegna a garantire agli associati della Associazione ai loro familiari e dipendenti (d’ora in avanti definiti Associati) l’erogazione di prestazioni sanitarie che verranno richieste presso le Strutture dell’Azienda.
Art. 2
Gli Associati per poter beneficiare della convenzione dovranno esibire un modulo rilasciato dall’Associazione (fac simile allegato 1) nel quale risulti l’appartenenza alla stessa nonché l’attestazione di iscrizione in corso di validità.
Analoga attestazione sarà rilasciata dall’Associazione per i famigliari degli Associati che all’atto della richiesta della prestazione risultino conviventi e per i dipendenti degli Associati che all’atto della richiesta della prestazione risultino in forza all’Azienda associata.
Tra i beneficiari della convenzione rientrano i dipendenti dell’Associazione Industriale Bresciana e le società collegate.
Anche per questi verrà rilasciato dall’Associazione il modulo di attestazione di appartenenza.
L’Azienda si riserva la possibilità di verificare direttamente presso gli Uffici dell’Associazione la regolarità della documentazione presentata.
Art. 3
Le prenotazioni potranno essere effettuate:
- presso il CUP Aziendale telefonando al n. 030-9037.225 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi per le visite specialistiche e gli esami strumentali;
- .presso le segreterie dei Servizi di Radiologia (030-9145.286 Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, 000-0000.000 Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, 0365-378. 000 Xxxxxxxx xx Xxxxxxx) per gli esami di radiodiagnostica;
- nessuna prenotazione è richiesta per gli esami di Laboratorio Analisi.
E’ assolutamente necessario, pena il mancato riconoscimento dei benefici che tutti gli aventi diritto citino chiaramente, in fase di pagamento, l’appartenenza all’Associazione e l’intenzione di utilizzare i benefici della presente convenzione.
Inoltre per gli esami di Laboratorio e di Radiodiagnostica è indispensabile la richiesta del medico su ricettario bianco completa di quesito diagnostico.
Art. 4
Quale corrispettivo delle prestazioni di cui alla presente convenzione, tutti gli aventi diritto corrisponderanno all’Azienda le tariffe in vigore al momento della prenotazione, previste dal tariffario (allegato 2) facente parte integrante della presente convenzione con le seguenti percentuali di sconto:
- 10% per le visite specialistiche, indagini strumentali e ricoveri in libera professione con scelta del professionista
- 30% per gli esami di laboratorio eseguiti in libera professione d’èquipe
- 30% per gli esami di radiodiagnostica eseguiti in libera professione d’èquipe
- 30% per gli esami di anatomia patologica eseguiti in libera professione d’èquipe
L’associato effettuerà il pagamento al momento dell’accettazione della prestazione sanitaria. Contestualmente al pagamento, verrà emessa e consegnata la relativa fattura intestata alla persona che fruisce effettivamente della prestazione.
Art. 5
La presente convenzione è da intendersi di tipo indiretto.
Art. 6
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino al 31.12.2014.
Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, previo avviso di giorni 90 (novanta), da comunicare alla controparte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
E’ fatta salva ogni conseguenza derivante da introduzione di norme diverse, nazionali o regionali, che prevedano limitazioni o divieti al rapporto convenzionale in parola.
Art. 7
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere, eventualmente, fra le parti contraenti sulla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, che non possa essere composta amichevolmente fra le parti, sarà
demandata al giudizio di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti; in caso di disaccordo, da considerarsi verificato trascorsi 20 (venti) giorni dalla nomina dell’arbitro della parte convenuta, la nomina del terzo arbitro sarà demandata, per richiesta della parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Brescia cui comporterà, altresì, di nominare l’arbitro che la parte convenuta avesse omesso di nominare al termine dei 20 (venti) giorni dalla notificazione dell’invito di parte attrice.
Letto, confermato e sottoscritto.
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO d/G
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx)
PER L’ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx)
ALLEGATO 1
CONVENZIONE ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA – AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA
Si attesta che il Sig.
residente a in via
può beneficiare delle agevolazioni previste dalla convenzione in essere fra Associazione Industriale Bresciana e Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda in quanto in regola con il tesseramento per l’anno in corso al n° | | | | | | rilasciata il |_|_||_|_||_|_|_|_| e risulta essere:
□ Socio dell’A.I.B. □ Familiare del socio dell’A.I.B.
□ Dipendente del socio dell’A.I.B. □ Dipendente dell’A.I.B. o sue società collegate
Il presente documento è valido solo se rilasciato su carta intestata e con timbro e firma in originale dell’A.I.B..
Brescia,