CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO
Art. 61 D.Lgs. n. 276/2003, riformato dall’art. 1, comma 23, lett. A) della Legge n. 92/2012 e dall’art. 24- bis, comma 7 del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012)
Il giorno 24 febbraio 2015 in Venezia-Mestre (Ve), presso la Sede della Fondazione di Partecipazione "CASA DELL’OSPITALITA’",
T R A
La Fondazione di Partecipazione "CASA DELL’OSPITALITA’", con Sede in XXXXXXX- XXXXXX (XX) Xxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxx X. 0/x, con Codice Fiscale 03782700276, rappresentata dal Signor Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Belluno il 4.4.1945, residente a Venezia, X.Xxxxx, 2310, C.F. BNZGNN45D04A757O, in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione ,
E
La Signora Xxxxx Xxxxxxxx, nata a Venezia Mestre (VE), il giorno 19/02/1967, residente a Xxxxxxx-Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxxxx, 00, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X ,
P R E M E S S O
- che la Fondazione di Partecipazione è stata costituita per volontà del Consiglio Comunale di Venezia con lo scopo di consolidare e sviluppare quanto praticato negli anni 1998-2007 dall’Istituzione Comunale Casa dell’Ospitalità, ritenendo che la Fondazione possa concorrere in modo più adeguato a disegnare il nuovo welfare della città di Venezia con una più articolata politica per i senza dimora.
- Che l’attività della Fondazione Casa dell’Ospitalità è quella di consentire alle persone senza dimora di uscire da situazioni di marginalità, attraverso un percorso personalizzato, liberamente accettato dagli interessati;
- che la Fondazione persegue obiettivi di efficienza ed economicità per rendere rispondente l’azione amministrativa alle esigenze dei disegni progettuali ideati e realizzati a favore degli ospiti;
Tutto ciò premesso:
1) La committente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’ art. 61 D.Lgs. n.
276/2003, riformato dall’art. 1, comma 23, lett. A) della Legge n. 92/2012 e dall’art. 24-bis, comma 7 del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012), conferisce al collaboratore, che accetta, l'incarico di dare esecuzione ad un progetto consistente nella progettazione di un processo di revisione della spesa finalizzato al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività della Fondazione, da realizzarsi mediante l’analisi delle procedure di acquisto e di affidamento a terzi dei servizi e la messa in atto di procedure di controllo della spesa;
2) Nell’esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente.
3) L'incarico s'intende conferito con inizio dal 24 febbraio 2015 e termine il 23 febbraio 2017, esclusa ogni proroga tacita; ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.
4) Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal contratto, anche prima della realizzazione del progetto concordato, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r con 30 giorni di preavviso; il recesso potrà avvenire, senza preavviso, anche per giusta causa. Nulla è dovuto in conseguenza della risoluzione anticipata, salvo il rimborso delle spese sostenute dal collaboratore e il compenso relativo al periodo di preavviso, periodo che potrà essere sostituito da un'indennità corrispondente.
5) Il collaboratore si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore del Committente, senza vincolo di esclusiva ma sempre nel rispetto dei criteri di correttezza, buona fede e degli obblighi discendenti dal disposto dell'art. 64, comma 2, del Dlgs 10 Settembre 2003, n. 276.
6) Per l'opera pattuita al collaboratore sarà corrisposto un compenso di Euro 13.000,00 (tredicimila) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, da corrispondere in pagamenti trimestrali.
7) Il committente prende atto che il collaboratore ha dichiarato di non essere iscritto ad alcun albo professionale e che non ha obblighi d'iscrizione a gestione o casse previdenziali, e che, pertanto, egli provvederà ad inoltrare alla competente Sede I. N. P. S. “Domanda d’iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 Agosto 1995, n. 335". Sarà peraltro suo obbligo comunicare, tempestivamente, alla Committente qualunque variazione di tale stato di fatto.
8) A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura della Committente versare il contributo di cui alla legge n. 335/1995 e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.
9) La Committente provvederà all’iscrizione del collaboratore all'I. N. A .I. L., ai sensi dell'articolo 5 del Dgls 23 Febbraio 2000, n. 38. Resta fin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del collaboratore per un terzo e per due terzi a carico del Committente, con la precisazione che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Committente calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del collaboratore.
10) Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del Committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
11) Il collaboratore conferma di aver/non aver concesso, con separato atto scritto, il suo consenso per il trattamento dei dati personali di cui al Dlgs n. 196/2003.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del
c.c. di cui agli art. 2222 e ss. ed agli artt. da 61 a 69 del Dlgs 10 Settembre 2003, n. 276.
Venezia, 24 febbraio 2015.
LA COMMITTENTE
IL COLLABORATORE