Roma Capitale
Roma Capitale
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili promozione dello Sport e della qualità della Vita
Direzione Servizi Educativi e Scolastici
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi educativi 0 – 6 anni a gestione diretta e indiretta e servizi di supporto
CONVENZIONE CON STRUTTURA EDUCATIVA PER POSTI OFFERTI AD UTENZA MUNICIPALE, A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO
CIG N. 636442272D
Tra
Roma Capitale – Dipartimento “Servizi Educativi e Scolastici Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, promozione dello Sport e della qualità della Vita,” – C.F. 02438750586 e P. IVA 01057861005 rappresentato dal Direttore della Direzione Servizi Educativi e Scolastici - U.O. “Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi 0-6 anni a Gestione Diretta e Indiretta e Servizi di Supporto”, Dott. Xxxxxxx X’Xxxxxx, nato a Roma il 7 novembre 1952 e domiciliato per lo scopo in Roma, Via Capitan Bavastro n. 94
e
l’organismo:
“La Caracolita S.r.l.” (denominato, per brevità, organismo/soggetto gestore) sede legale: Xxx Xxxxxxx Xxxxx, x. 000 - 00000 Xxxx
C.F. e P. IVA 10479581000
nella persona del legale rappresentante, sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxx, nata a Bologna (BO) il 10/11/1978, domiciliata allo scopo presso la predetta sede legale
per la regolazione dei rapporti, relativi all’oggetto, concernenti:
► il funzionamento della seguente struttura educativa privata accreditata: Xxxxx Xxxx denominata: “LA CARACOLITA”
sita in Xxx Xxxxxxx Xxxxx, x. 000 - 00000 Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx: X (ex XIII)
secondo progetto organizzativo, gestionale ed educativo presentato, per l’orario di funzionamento della struttura 8,00 - 16,30 a beneficio dell’utenza municipale
per:
► n. 50 posti offerti all’utenza municipale, su una capienza complessiva di n. 67 posti (n. 58 posti più il 15% per assenze medie bambini, pari a ulteriori n. 9 posti), come da autorizzazione municipale all’apertura ed al funzionamento in atti, di età compresa tra i 3 mesi e 36 mesi.
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 266 del 5 agosto 2015 è stato stabilita, limitatamente all’anno educativo 2015/2016, la prosecuzione del modello di accreditamento e convenzionamento con Roma Capitale di strutture educative private – Nidi e Spazi Xx.Xx – nel segmento 0-3 anni secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 244/2013;
con la stessa deliberazione n. 266/2015 è stato, altresì, disposto:
− di rinviare ad un successivo pronunciamento della Giunta Capitolina, l’adozione di un nuovo modello gestionale che, in linea con i principi che saranno dettati dalla emananda normativa regionale di settore, consenta di dare piena e pronta attuazione ai preannunciati obiettivi di miglioramento dell’offerta formativa.
− di approvare il coordinamento, le modifiche e integrazioni, ai Disciplinari per l’Accreditamento e per il Convenzionamento delle strutture educative private di cui alla deliberazione della G.C. n. 244/2013 (allegati al presente atto nel testo già coordinato), al fine di rendere più efficiente la gestione tecnica ed organizzativa degli operatori privati del settore.
con determinazione dirigenziale n.1856 del 12 agosto 2015 della U.O. REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA E SERVIZI DI SUPPORTO è stato autorizzata la stipula
della convenzione per la struttura educativa sopraindicata con l’organismo/soggetto gestore, avente i necessari requisiti richiesti (ivi inclusi quelli relativi alla regolarità contributiva per i soggetti privati, come risultante da D.U.R.C. in atti) e, nel contempo, è stato approvato lo specifico schema convenzionale;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto della Convenzione
La Convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale tutto quanto su precede, ha per oggetto la regolazione dei rapporti, tra Roma Capitale ed il citato organismo/soggetto gestore, per il numero di posti offerti all’utenza municipale, presso la struttura educativa accreditata, secondo le fasce d’età ed orario di funzionamento. Il funzionamento della struttura educativa è garantito per il periodo 1° settembre 2015 - 31 luglio 2016 dal lunedì al venerdì.
Art. 2
Obblighi ed impegni reciproci
Con la presente convenzione le parti assumono a proprio carico tutti i rispettivi obblighi ed impegni scaturenti dal “Disciplinare per il convenzionamento di strutture educative private”(ALL.B),approvato con la citata deliberazione di Giunta Capitolina n. 244/2013, come modificato dalla deliberazione della G.C. n.266/2015 e qui richiamato come se fosse integralmente riportato, per valere tra le parti ad ogni effetto di legge.
L’organismo/soggetto gestore assume, altresì, l’impegno ad apportare al servizio educativo tutte le necessarie migliorie, eventualmente già evidenziate e/o che saranno evidenziate nel corso del rapporto convenzionale da Roma Capitale.
L’organismo/soggetto gestore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento del servizio e Roma Capitale è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in parola.
Il servizio offerto, in regime di accreditamento e convenzionamento, dall’organismo/soggetto gestore all’utenza municipale, viene, infatti, reso nell’ambito di un rapporto di diritto privato tra gli stessi soggetti (organismo/soggetto gestore e utenza municipale), sulla base della libera scelta delle famiglie, tanto che la quota contributiva erogata da Roma Capitale si qualifica espressamente quale contributo alla famiglia.
Roma Capitale resta, quindi, estranea sotto ogni aspetto ed ogni forma di azione diretta ed indiretta a tutti i rapporti giuridici intrattenuti dall’organismo/soggetto gestore con i propri dipendenti, soci-lavoratori e/o altri soggetti terzi. L’organismo/soggetto gestore, in ogni caso, è tenuto a modulare i rapporti con questi ultimi in armonia con le norme del citato Disciplinare, richiamato quale parte integrante e sostanziale, e risponde in proprio e direttamente, nei confronti di Roma Capitale, per ogni violazione, inadempienza, disservizio, inefficienza, manchevolezza o quant’altro imputabile ai soggetti terzi.
L’organismo/soggetto gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione. Qualora l’organismo/soggetto gestore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Roma Capitale verifica in occasione di ogni pagamento all’organismo/soggetto gestore e con interventi di controllo ulteriori, ai sensi del comma 9 del citato art. 3, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, promozione dello Sport e della qualità della Vita corrisponde, con cadenza mensile, la propria quota contributiva – dovuta in nome e per conto delle famiglie – spettante al Soggetto Gestore, secondo i termini di cui al citato disciplinare, in rapporto all’entità dei bambini accolti, provenienti dalle liste d’attesa municipali.
Art. 3 Osservanza di norme
Per tutto quanto non espressamente citato nella presente convenzione e negli atti richiamati e/o allegati, l’organismo/soggetto gestore, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni legislative vigenti, come pure ad osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro, di tutela del personale, di sicurezza, di igiene e sanità degli alimenti, di riservatezza dei dati e quant’altro possa comunque interessare il contenuto del rapporto convenzionale.
Art. 4
Durata della convenzione
La presente convenzione produce effetti obbligatori dalla data di sottoscrizione delle parti fino al 31 luglio 2016, fatte salve le verifiche periodiche, da parte di Roma Capitale, del mantenimento dei requisiti necessari e degli standard di qualità richiesti, il cui esito non favorevole produrrà la revoca dell’accreditamento e del convenzionamento secondo termini e modalità previsti dal disciplinare vigente. Qualsiasi modifica della presente convenzione, dovrà risultare da atto scritto, firmato da entrambe le parti.
Art. 5 Registrazione
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso.
Art. 6
Foro competente
Per tutte le controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
Si dà atto che la sottoscrizione tra le parti della presente scrittura privata avviene in modalità elettronica, mediante dispositivo digitale e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata - PEC
Letto, confermato e sottoscritto.
Per Roma Capitale
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, promozione dello Sport e della qualità della Vita
Direzione Servizi Educativi e Scolastici Per l’Organismo/soggetto gestore Il Direttore Il Legale Rappresentante
Xxxxxxx X’Xxxxxx
Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante dell’ Organismo/soggetto gestore dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti.
Dichiara, altresì di conoscere e accettare il Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 di seguito riportato:
Come accettato, l’operatore economico:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.