COMUNE DI PUTIGNANO
Allegato “Schema-CONTRATTO
COMUNE DI PUTIGNANO
Provincia di BARI
REP.N.
CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI IN DEROGA AI SENSI DELL’ART.45 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N.203
TRA
il Comune di Putignano, con sede legale nel Palazzo Comunale di Via Roma n.8, nella persona del dott. arch. Xxxxxx XXXXXXXX nato a Molfetta (BA) il 16/02/1974, in qualità di Dirigente della III Area ‘Tecnica – Ambiente’ del Comune di Putignano, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene nel presente atto e stipula in nome, per conto e nell’interesse del suddetto Comune (Codice fiscale 82002270724), di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;
E
il sig. , nato a il e residente in
alla , C.F.
, nella qualità di legale rappresentante dell’omonima ditta individuale con sede in alla , C.F. e P. IVA
, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “affittuario”.
L’anno duemilasedici, il giorno del mese di in Putignano presso la Sede Municipale le parti convengono e stipulano il seguente contratto di fitto di fondi rustici in deroga, in esecuzione dell’art.23 della legge 11 febbraio 1971, n.11 recante titolo “NUOVA DISCIPLINA DELL'AFFITTO DEI FONDI RUSTICI”, così come
modificato dall’art.45 della Legge n.203 del 1982 recante titolo “NORME SUI
CONTRATTI AGRARI”, giusta deliberazione della G.C. n.77 del 19/05/2016.
Il presente contratto è stipulato e sottoscritto dalle parti in data odierna, alla presenza del
, nato a il , funzionario
di Bari, domiciliato per la carica presso la sede di
, che assiste la parte concedente, il Comune di Putignano, e del , nato a il , funzionario di Bari, domiciliato per la carica presso la sede di , che assiste l’affittuario.
PREMESSO:
che i predetti signori costituiti, nelle rispettive qualità, sono intervenuti nelle trattative per la conclusione del presente contratto fornendo una diretta cooperazione alla formazione dell’accordo, accettato e definito liberamente dagli interessati;
che gli stessi hanno partecipato alla redazione del testo con attivo e diretto controllo delle singole clausole, concordate dopo ampia discussione, esaminate e lette dal funzionario dell’associazione di categoria dell’affittuario;
che gli interessi delle parti sono stati considerati e valutati in una visione più ampia e generale e tenendo conto delle specifiche utilità che ciascuna parte potrà trarre dal presente contratto;
che entrambe le parti hanno ritenuto di loro pieno interesse e di reciproca soddisfazione la stipulazione di un contratto di affitto in deroga alle norme della L.203/1982 sia per quanto attiene alla entità del canone concordemente commisurato, in misura di seguito indicata, alle caratteristiche oggettive del terreno che per quanto attiene alla durata.
Tutto ciò premesso, le parti come innanzi specificate,
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:
1. OGGETTO DELL’AFFITTO - Il Comune di Putignano concede in affitto al Sig.
, come sopra generalizzato, che accetta, i terreni di sua proprietà siti in agro di Putignano alla Contrada “Pizzitelli” dell’estensione complessiva di ha. , riportati in catasto al Foglio n. , ptcc. n.
di natura seminativo; l’accesso al fondo presenta un attraversamento incustodito della linea ferroviaria Putignano-Noci, dotato di sbarre e lucchetto, di cui l’affittuario dovrà richiedere l’autorizzazione all’uso alle Ferrovie del Sud-Est;
2. DESTINAZIONE - Il fondo sarà adibito alle colture esistenti e, comunque, a quelle consentite sia dalle normative in vigore che dalla buona tecnica agraria; l’affittuario dichiara di conoscere l’appezzamento in questione e di trovarlo del tutto rispondente all’uso cui intende destinarlo;
3. RIALZO MURETTI A SECCO - L’affittuario con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a rialzare le scaditoie dei muretti a secco con pietrame avente le stesse caratteristiche dei muretti esistenti e reperito in loco e ad eseguire a propria cura e spese la pulizia degli stessi con particolare riferimento a quelli prospicienti le strade poderali, interpoderali e le pubbliche vie, da effettuarsi periodicamente secondo le necessità del luogo ed in osservanza dei regolamenti e leggi vigenti in materia; saranno a carico dello stesso affittuario ogni sanzione o responsabilità inerente o consequenziale a quanto sopra stabilito;
4. DURATA - Il presente contratto avrà durata di ( ) anni, a partire dalla data del presente contratto per avere termine il 31 agosto 2021, senza necessità di disdetta alcuna, alla quale l’affittuario sin da ora rinuncia. Conseguentemente alla riferita data del 31 agosto 2021 l’affittuario dovrà restituire l’intero complesso aziendale ai proprietari in buono stato di conservazione, rinunciando a qualsiasi eccezione o pretesa di maggiore durata, conservando il diritto a raccogliere i frutti
pendenti alla data di naturale maturazione. L’assistenza ricevuta dal sindacato rende espressamente valida la rinuncia ad eventuali maggiori diritti dell’affittuario e conferma che il contratto in oggetto è stato consapevolmente stipulato ai sensi dell’art.45 della Legge n.203/1982. Alla prevista scadenza detto contratto non sarà in alcun modo prorogato per qualsiasi causa o ragione e l’affittuario presta fin d’ora, ove occorra, la propria rinuncia a richiesta di maggiore durata del contratto, dichiarando che tutte le rinunce e i patti contenuti nella presente convenzione sono frutto di libere e consapevoli decisioni assunte con l’assistenza sindacale;
5. CANONE E AGGIORNAMENTO ISTAT - A titolo di canone contrattualmente convenuto l’affittuario corrisponderà anticipatamente la somma di €. annui, pari a €. (euro ) ad ettaro, da corrispondere entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula ed il 5 settembre degli anni successivi, canone che nel secondo anno sarà aggiornato nella misura del 100% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; l’affittuario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute;
6. SUBAFFITTO - Non è consentito all’affittuario il subaffitto; in caso di inadempienza il contratto sarà risolto di diritto e la relativa azione per espressa convenzione potrà iniziare anche oltre il termine dei quattro mesi previsto dall’art.21 della Legge n.203/1982;
7. MODIFICHE E MIGLIORAMENTI FONDIARI - L’affittuario non potrà modificare la destinazione agraria dei terreni del presente atto con divieto di usi diversi anche simulati, effettuare sistemazioni agrarie che comportino escavazioni, asporto o aggiunta di materiale inerte e, comunque, di terreno di qualsiasi genere, eseguire
miglioramenti o trasformazione del fondo oggetto dell’affitto senza l’autorizzazione scritta dei proprietari, che non potrà essere sostituita da alcun atto e tantomeno da autorizzazioni di organi della Pubblica Amministrazione, anche se rilasciate in conformità dei procedimenti previsti dalla Legge n.203/1982 e da ogni altra disposizione in materia. In ogni caso e per espressa convenzione il proprietario ribadisce che all’affittuario non spetta indennizzo di sorta ove abbia ad eseguire miglioramenti dei terreni oggetto del presente contratto. L’affittuario non potrà richiedere alcun tipo di sovvenzione agraria dalla quale possa scaturire un privilegio a favore di terzi, banche od altri enti che spieghi l’efficacia oltre la durata del presente contratto, privilegio che in ogni caso può essere limitato ai soli frutti;
8. CONDUZIONE DEL FONDO - La conduzione del fondo sarà fatta con la migliore tecnica agraria e la cura del buon padre di famiglia ed in particolare è richiesto all’affittuario:
il rispetto dei limiti consentiti dalle vigenti norme in materia per lo spargimento di
liquami ed eiezioni solide;
di mantenere il fondo affittato in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza;
9. RECESSO - L’Amministrazione Comunale, per esigenze proprie e/o per utilizzo dei terreni a scopi istituzionali, può recedere dal contratto con preavviso di tre mesi, indennizzando l’affittuario per i frutti pendenti dell’annata agraria in corso, se esistenti;
10. RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO - L’accordo raggiunto nel presente atto viene realizzato in un rapporto di equità tra le parti ai sensi dell’art.44 della Costituzione;
11. SPESE CONTRATTUALI - Le spese del presente atto e la sua registrazione sono ripartite in egual misura tra le parti precisando che il corrispettivo è esente da IVA ai sensi dell’art.10 del DPR n.633/72. Si dà atto che l’affittuario ha provveduto al
versamento delle somme di €. pari al 50% delle spese di registrazione, e di
€. per diritti di segreteria spettanti al Comune, versate direttamente presso la tesoreria dell’Ente in data ;
12. VALORE CONTRATTUALE - Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è pari a €. ;
13. COMPETENZA GIUDIZIARIA - Per tutto quant’altro non previsto dal presente contratto, le parti si rimettono alle leggi in vigore.
Il Dirigente III Area ‘Tecnica – Ambiente’:
L’Affittuario:
Le Organizzazioni Prof. Agricole: per il Comune
per l’Affittuario
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del Codice Civile il Locatore e il Conduttore dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto ed espressamente gli artt. 3 (rialzo muretti a secco), 4 (durata), 5 (canone e aggiornamento ISTAT), 6 (subaffitto), 7 (modifiche e miglioramenti fondiari), 9 (recesso).
Il Dirigente III Area ‘Tecnica - Ambiente’:
L’Affittuario:
Le Organizzazioni Prof. Agricole: per il Comune
per l’Affittuario
AUTENTICA DI FIRME
Io sottoscritto Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Segretario Generale del Comune di Putignano, aderendo alla richiesta di rilascio della presente scrittura privata
CERTIFICO
che, previa ammonizione da me Segretario Comunale comminata sulla responsabilità penale cui vanno incontro, ai sensi di legge, i rei di dichiarazioni false e mendaci, hanno
apposto in mia presenza, in calce ed ai margini alla presente scrittura privata, le precedenti firme i signori:
il dott. arch. Xxxxxx XXXXXXXX nato a Molfetta (BA) il 16/02/1974, in qualità di
Dirigente della III Area ‘Tecnica – Ambiente’ del Comune di Putignano, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale in Xxx Xxxx x.0;
il sig. , nato a il e
residente in alla ;
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Umbertide (PG) il 20/09/1982, direttore della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Bari, domiciliato per la carica presso la sede di Via
Lucera n.6 – Bari;
Dott. , nato a
il ,
funzionario di Bari, domiciliato per la
carica presso la sede di _ .
Putignano,
Il Segr.Gen., Uff. rogante del Comune: