Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 19 del 15/05/2017
Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 19 del 15/05/2017
Prot. n. 2296 del 19 Maggio 2017
Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, il Comune di Luino, Verbano S.p.A. e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione relativa ai lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso relativi all'attuazione del piano Stralcio per quanto attiene l’ampliamento e completamento della rete fognaria separata sul territorio del Comune di Luino e il revamping dell'impianto di depurazione "Luino Voldomino" DP 01209201.
L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 15 (quindici) del mese di maggio, alle ore 17.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.
Presenti:
Xxxxxx Xxxxxxx Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Assenti:
Xxxxxx Xxxxxxxx Vice Presidente
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.
Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.
Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:
• All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a
10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
• All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.
Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato
«Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l’allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l’allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L’allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell’allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l’azoto.
Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.
Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata: L’articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.
(...)
8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.
9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e
– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (...)».
5 L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;
– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;
(...)
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) (...)».
6 L’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:
«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (...)
4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.
5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».
Ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».
L’articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un’apposita richiesta».
Richiamata la seguente normativa:
- D.Lgs. 152/2006 e xxx;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
- R.R. n. 03/2006
- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:
• P.V.13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine."
• P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto".
• P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: “procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni.”
• P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034.
• P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate".
Rilevato che nel piano Stralcio sono previsti l'importo di € 5.000.000,00= per la realizzazione di nuove reti e collettori e l'importo di € 4.150.000,00=per la realizzazione degli interventi sui depuratori;
Preso atto dello studio di fattibilità, effettuato dal comune di Luino nel febbraio 2011 per il miglioramento del sistema fognario comunale acquisito con nota n. 1882 del 19/04/2017;
Considerato che è stata fatta richiesta a Regione Lombardia di stipulare un nuovo Accordo di Programma Quadro (AdPQ) per l'intervento "Rilievo, progettazione di fattibilità tecnica ed economica(ai sensi del D.Lgs. 50/2016), definitiva ed esecutiva e modellazione della rete fognaria del comune di Luino ai fini dell'intervento di realizzazione di nuove reti/collettori per l'integrazione del servizio di fognatura", per un totale di euro 811.223,69= ;
Preso atto che il suddetto intervento è finanziato per una cifra pari a euro 567.856,58= riutilizzando le economie derivanti dagli AdPQ conclusi e per una cifra pari a € 243.367,11 impiegando i fondi C.I.P.E. ex lege 388/2000;
Rilevato che la cifra destinata alla progettazione in accordo è pari a euro di € 409.416,14=, a cui si aggiungono € 80.000,00= per la mappatura delle reti, per un totale di € 489.416,14=; la parte di AdPQ rimanente può finanziare il prosieguo del presente accordo, ovvero i lavori, quando vi sarà anche la disponibilità finanziaria per l'Ufficio d'Ambito dei fondi ex C.I.P.E.;
Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;
Visto che con atto ai rogiti del notaio Xxxxxxx Xxxxxx del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012 :
- “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità
DELIBERA
1. di approvare l'accordo, allegato a parte integrante e sostanziale all'Allegato -A-, tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Luino, la Società Verbano
S.p.A. e la Società Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici della progettazione relativa ai lavori di risoluzione di situazioni in pre-contenzioso relativi all'attuazione del piano Stralcio per quanto attiene l’ampliamento e completamento della rete fognaria separata sul territorio del Comune di Luino e il revamping dell'impianto di depurazione "Luino Voldomino" DP 01209201;
2. di destinare all'intervento di cui sopra la somma pari a € 489.416,14=; derivanti dagli accantonamenti Ex Cipe ai sensi della legge 388/2000; la parte rimanente erogata dall'AdPQ può finanziare il prosieguo del presente accordo, ovvero i lavori, quando vi sarà anche la disponibilità finanziaria per l'Ufficio d'Ambito dei fondi ex C.I.P.E.;
3. di invitare, al fine di poter usufruire del finanziamento, Xxxx alla presentazione del cronoprogramma e all'aggiornamento dei monitoraggi relativi agli avanzamenti sia progettuali sia dei lavori da fornire all'Ufficio d'Ambito;
4. di impegnare l'Ufficio d'Ambito all'aggiornamento dei monitoraggi attraverso l'inserimento nel Sistema Sire ed inviarli a Regione Lombardia, al Ministero e alla Ue;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx X.xx Xxxxxx Xxxxxxx
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 25/05/2017
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 25/05/2017 al 09/06/2017 senza alcuna opposizione o richiesta
Varese, _ _
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
X.xx Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/05/2017
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[x] Immediatamente eseguibile
Varese,
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
L’anno 2017, il giorno [●], del mese di [●],
tra
l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, in esecuzione del Decreto 3 del 09/01/2017 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche “Ufficio d’Ambito” o "UdA") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,
il Comune di Luino, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22/06/2015 (di seguito anche “Comune”),
la società Verbano S.p.A., legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Dr. Xxxxx Xxxxxxx, in esecuzione della deliberazione dell'assemblea dei soci del 06/07/2016 (di seguito anche “Società Verbano” o "Verbano"),
la Società Alfa Srl, legalmente rappresentata dal Presidente Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx, in forza della delibera del cda n. ... del (di seguito “Società Alfa” o “Gestore del s.i.i.”).
L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, il Comune di Luino, la società Verbano S.p.A e la società Alfa s.r.l. sono congiuntamente definite le “Parti” e ciascuna singolarmente una “Parte”.
Premesso che:
1. l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese è stato costituito con delibera di Consiglio provinciale P.V. 17 del 29 Marzo 2011;
2. per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, l’art. 141 della legge n. 388/2000 prescrive la predisposizione e l'attuazione, da parte delle Autorità d’Ambito, di un programma di interventi urgenti a stralcio, con gli stessi effetti di quelli previsti dall’art. 11 della legge n. 36/1994 per gli investimenti compresi nel “piano d’ambito”, approvato con delibera del Commissario Straordinario P.V. 20 del 18/04/2014;
3. con deliberazione n. 23/2001, modificata e integrata con la delibera 15 novembre 2001 n.93, il CIPE ha dettato indirizzi per l’utilizzo delle risorse destinate ai Programmi Stralcio, prevedendo che alla loro attuazione siano riservate tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste da leggi di settore, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti e i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione e il completamento di opere e impianti;
4. con atto ai rogiti del notaio Xxxxxxx Xxxxxx del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.; a tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente che anche i soggetti non salvaguardati, tra i quali rientra la Società Verbano, proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa
S.r.l. e comunque sino al 31/12/2017;
5. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, però, ad oggi risulta ancora non completamente operativa;
6. la Società Verbano, in via transitoria e fino al subentro da parte di Alfa, gestisce il servizio di depurazione del comprensorio del luinese mediante una rete di collettazione intercomunale ed un impianto di depurazione ad ossidazione totale sito a cavallo dei comuni di Germignaga e Luino;
7. nell’ambito territoriale ottimale di Varese devono essere eseguiti i lavori previsti nel Piano Stralcio (di seguito definito “Piano stralcio dell’ATO di Varese” o semplicemente “Piano stralcio”), aggiornato con delibera del Commissario Provinciale con i poteri di Consiglio P.V. 34 del 30/07/2014;
8. il Comune di Luino ha presentato in data 28.11.2012 (prot. 5190/2012) e 15.01.2013 (prot. 184/2013) le proprie osservazione al Piano d’Ambito, integralmente accettate da ATO con deliberazione p.v. n.7 del 26.02.2013 ed ora ricomprese nel Piano Stralcio;
9. nel Piano stralcio sono previsti interventi urgenti di ampliamento e completamento della rete fognaria separata su tutto il territorio del Comune di Luino per un importo complessivo stimato in Euro 5.000.000,00, secondo uno studio di fattibilità redatto dallo stesso Comune di Luino, articolato in diversi lotti funzionali e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.16 dell’8 febbraio 2011;
10. nel predetto studio di fattibilità i lotti individuati sono i seguenti:
− 1° lotto: via X. Xx Xxxxx, via De Amicis e via X. Xxxxx;
− 2° lotto: Xxxxxxxx Xxxxx xxxx (xxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx, via del Pozzo, piazza Tolini) e primo tratto di via Carnella;
− 3° lotto: via Lugano (in prossimità rotatoria "Sanary sur Mer"), via Goldoni, xxx Xxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx;
− 4° lotto: frazione Creva bassa (via Creva, via Turati, via Xxxxxxxxx, via Salvo d'Acquisto) e località Bonga e Gaggio;
− 5° lotto: frazione Colmegna e località Biviglione;
− 6° lotto: xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
00. il Comune di Luino ha, medio tempore tra l'approvazione del Piano d'Ambito e l'attuazione del Piano Stralcio, dato corso a ulteriori interventi di integrazione e ampliamento della rete fognaria ricompresi nel "primo lotto" del predetto studio di fattibilità per un importo pari a 250.000,00= euro (fondi propri) per il tratto di fognatura nelle vie Xxxxxxxx xx Xxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxx (Determinazione Servizio Lavori Pubblici n. 142 del 11.08.2011) ad oggi concluso e collaudato;
12. nello stesso piano stralcio sono previsti interventi urgenti di ammodernamento e potenziamento dell'impianto di depurazione intercomunale per un importo pari a Euro 4.150.000,00=;
13. dai suddetti interventi dovrà essere dedotto il ribasso d'asta;
14. il Comune di Luino ha richiesto alla Soc ALFA in pendenza della entrata della stessa a regime quale gestore unico del sistema idrico integrato la formula più idonea per l'attuazione degli interventi previsti nel piano stralcio;
15. fra le opere previste nel Piano stralcio dell’ATO di Varese, sono compresi gli interventi costituiti dall'adeguamento e potenziamento dell'impianto di Luino Voldomino - DP 01209201 atti anche a rendere lo stesso adeguato a ricevere, durante la futura attuazione del Piano d'ambito da parte del Gestore Unico, i reflui degli impianti di Maccagno (DP01209401) e Porto Valtravaglia (DP01211401);
16. la società Alfa si è resa disponibile ad effettuare, in previsione del subentro della gestione del servizio, la progettazione degli interventi, la Direzione dei Lavori e il
Coordinamento per la sicurezza e a fungere da Stazione Unica Appaltante per i lavori;
17. il Comune di Luino, a seguito di apposito accordo, ha versato tutte le quote di competenza relative agli accantonamenti ex C.I.P.E (legge 388/2000). per destinarli sia alla progettazione del depuratore, sia alla progettazione della fognatura, come risulta dall'accordo preso in sede di "tavolo cabina di regia".
Considerato che:
a. si ritiene indispensabile ed urgente dare corso alla progettazione degli interventi inseriti nel Piano Stralcio del Piano d’Ambito, per far fronte alle procedure di infrazione europea, che individua gli interventi di carattere prioritario quali situazioni in monitoraggio rispetto al pre-contenzioso effettuato sia da Regione Lombardia unitamente al Ministero sia da parte della Commissione Europea ;
b. alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l’intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
c. pur nelle more della piena operatività di Alfa, si ritiene di demandare ad Alfa srl, in quanto prossimo subentrante nella gestione del servizio, la progettazione degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa, compresi quindi gli Interventi di cui al presente accordo (di seguito definito “Accordo”);
d. pertanto Xxxx assolverà alla predisposizione dei tre stadi progettuali previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e in fase successiva al ruolo di Stazione Appaltante e Rup inquadrandosi altresì, ai sensi del D.Lgs 50/2016 s.m.i, come ente o soggetto aggiudicatore e attuatore dell'intervento.
e. Alfa Srl dovrà realizzare l’Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i al medesimo applicabili previa approvazione di un crono-programma di realizzazione dell’Intervento da rispettare in modo tassativo;
f. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla progettazione dell’Intervento, viene stipulato il presente Accordo;
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto dell’Accordo
1. Con il presente Accordo l'Ufficio d’Ambito individua quale Xxxxxxxx attuatore (di seguito anche "Ente attuatore") dell’Intervento Alfa Srl in sostituzione della società Verbano (proprietaria dell'impianto di depurazione e dei collettori consortili afferenti allo stesso) e del Comune di Luino (proprietario delle reti di fognatura). Ad Alfa sono pertanto in capo la progettazione complessiva e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione. Si precisa che con una successiva integrazione al presente accordo, non appena saranno reperite le disponibilità finanziarie atte all'esecuzione dei lavori, saranno convenzionate la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori non ricomprese nel presente atto. Contestualmente la Società Alfa è qualificata come Soggetto Aggiudicatore e Stazione Appaltante ai sensi del vigente d. Lgs 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti", assumendosi pertanto il compito di dare attuazione all’Intervento che comprende la realizzazione delle opere qui di seguito specificate, comprendenti di base d'asta, I.V.A., somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti, ecc.:
• ampliamento e completamento della rete fognaria separata su tutto il territorio del Comune di Luino; nel Piano Stralcio l'intervento complessivo è pari a € 5.000.000,00=.
• interventi di adeguamento e potenziamento del depuratore "Luino Voldomino" - DP01209201, da progettare anche con la finalità di rendere lo stesso adeguato a ricevere i reflui, in virtù del futuro collettamento già previsto nel Piano d'Ambito, degli impianti di Maccagno DP01209401 e Porto Valtravaglia DP 01211401; nel Piano Stralcio l'intervento complessivo è pari a € 4.150.000,00=.
3. Si precisa che la proprietà delle opere rimane in capo al Comune per quanto attiene alla fognatura e alla Società Verbano per quanto attiene l'impianto di depurazione. Fino al subentro di Alfa il Comune e la Società Verbano provvederanno alla messa a disposizione delle stesse al Gestore Unico Alfa in fase di "subentro". Trattandosi di opere realizzate con contributo pubblico, all'interno dell'operazione straordinaria di cessione, saranno escluse dalla valutazione del "valore di subentro".
4. Alfa dovrà procedere alla formalizzazione rispettivamente:
• del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., definitivo ed esecutivo per l’intervento;
• del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
• del piano finanziario associato al progetto esecutivo;
• del cronoprogramma relativo alla progettazione;
che dovranno essere regolarmente trasmessi all’UdA.
Art. 2 Accettazione del ruolo di soggetto attuatore della progettazione e di Soggetto attuatore dell'intervento e delle conseguenti funzioni
ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i
1. La Società Alfa si impegna a realizzare la progettazione relativa agli Interventi di cui all'articolo 1 e diventa pertanto responsabile della completa attuazione delle progettazioni in tutte le sue fasi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. L'UdA rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Soggetto attuatore in ordine alla redazione della progettazione e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Soggetto attuatore.
4. Il Soggetto attuatore, rientrando tra i soggetti di cui all'art.1 del nuovo Codice dei Contratti, dovrà affidare gli incarichi di progettazione nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e x.x.x.xx medesimo applicabili.
5. La società Alfa provvederà, nell'ambito del bando di gara relativo alla progettazione, ad inserire tra le proprie funzioni anche le attività, ove necessarie, connesse all'acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù ed espropri, ciò sempre con il supporto del Comune di Luino e della società Verbano; si precisa che gli importi relativi a tali attività rientrano nella percentuale fissata del 12% di cui al successivo art. 6 comma 1.
Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti
1. Alfa curerà la progettazione delle opere oggetto del presente Accordo nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i..
2. il Soggetto attuatore si impegna inoltre:
• a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia: in particolare si impegna al rispetto degli obblighi che derivano dall’UdA dall’assegnazione dei contributi per la realizzazione dell’opera;
3. Il Soggetto attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti, sollevando l'UdA da qualsiasi responsabilità.
4. Il Soggetto attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del crono-programma e delle eventuali sanzioni che dovessero derivarne, comprese quelle comminate dalla Corte di Giustizia europea.
5. Il Rup dovrà essere individuato tra il personale del Soggetto attuatore nel rispetto della normativa vigente all’atto della nomina.
6. La società Verbano s'impegna inoltre a mettere a disposizione tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria, in suo possesso, che riguarda l'impianto di depurazione.
7. Il Comune di Luino mette a disposizione ogni utile informazione, dati tecnici, elaborati, rilievi e la collaborazione del proprio personale specialistico dipendente affinché la Soc. ALFA possa redigere lo studio di fattibilità tecnico economica con le più utili garanzie di coerenza e compiutezza, ed informazioni tecniche e di conoscenza del territorio;
8. la Società Verbano e il Comune di Luino non avranno responsabilità su eventuali ritardi nella redazione della progettazione realizzata da Alfa;
9. Fra la Società Verbano, in quanto proprietaria dell'impianto e titolare dell'apposita autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale, e la Società Alfa Srl, in qualità di soggetto attuatore, dovrà essere siglato un apposito accordo per la regolazione dei rapporti specifici e prodromico all'avvio delle procedure di gara inerenti la progettazione.
Art. 4 Approvazione dei progetti
1. La progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dovrà essere redatta da Alfa e trasmessa all'UdA accompagnata dalla dichiarazione asseverativa della congruità tecnico-amministrativa dei lavori ed alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali nonché nel Piano d'Ambito, in esecuzione del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
2. La Società Verbano collaborerà con Alfa nella fase di redazione dei progetti;
3. Sulla base della documentazione di cui sopra l’UdA procederà alla presa d’atto del progetto nelle sue varie fasi.
4. Ogni intervento deve riportare nel cronoprogramma le seguenti informazioni:
• data approvazione PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA;
• data approvazione PROGETTO DEFINITIVO;
• data approvazione PROGETTO ESECUTIVO;
a ciò si deve aggiungere la mappatura/studio/digitalizzazione delle reti fognarie per i quali è previsto un importo pari a € 80.000,00=.,
Art. 5 Finanziamento dei rilievi delle reti comunali
1. L’importo a base d'asta per spese di rilievo e mappatura delle reti, compresi IVA e oneri previdenziali, sarà finanziato dal’UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:
Ie somme relative alla gara (ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) di mappatura e rilievo delle reti, escluso il ribasso d'asta, saranno erogate dall'Ufficio d'Ambito in un'unica soluzione alla presentazione della documentazione finale, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo. Si precisa che gli importi relativi a tali attività non rientrano nella percentuale fissata del 12% di cui al successivo art. 6 comma 1.
Art. 6 Finanziamento delle progettazioni
1. Il presente accordo finanzia unicamente la mappatura e rilievo delle reti comunali e la progettazione sia delle reti comunali sia dell'impianto di depurazione;
2. Si precisa che l’importo a base d'asta per spese di progettazione unica, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche
espropriative, compresi IVA e oneri previdenziali - compresi eventuali incentivi per lavori e funzioni tecniche previste all'art.113 del nuovo codice - non potrà superare la percentuale del 12% dell’importo sopra indicato per ciascuna opera, salvo adeguata motivazione per la maggiore spesa. L'eventuale importo per la maggior spesa dovrà essere presentato al Cda dell'Ufficio d'Ambito e da esso approvato con atto deliberativo formale.
3. L’erogazione del finanziamento per la progettazione sarà a cura dell’UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:
a) Il 30% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d’atto da parte dell’UdA del progetto di fattibilità tecnico economica redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. comunicato dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;
b) l’ulteriore 30% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d’atto da parte dell’UdA del progetto definitivo redatto dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo;
c) l’ulteriore 40% delle somme relative alla progettazione, entro 30 giorni dalla presa d’atto da parte dell’UdA del progetto esecutivo redatto dal Soggetto attuatore, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo.
4. Il costo della progettazione calcolato da Alfa Srl applicando il D. 56 del 19 aprile 2017 è pari a:
FOGNATURA
Importo Lavori pari a € 4.400.000,00 (valore ottenuto sottraendo all’importo totale disponibile da Piano Stralcio, € 5.000.000, il 12% dello stesso da ricondursi alle spese tecniche)
Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica | Progetto Definitivo | Progetto Esecutivo + CSP | Costi Stazione Appaltante | TOTALE |
€ 50.483,35 | € 95.765,19 | € 64.076,25 | € 10.000,00 | € 220.324,79 |
Si evidenzia che agli importi sopra evidenziati dovrà prevedersi un impegno pari a circa € 80.000,00 per il rilievo e la digitalizzazione delle reti esistenti.
DEPURATORE
Importo Lavori pari a € 3.652.000,00 (valore ottenuto sottraendo all’importo totale disponibile da Piano Stralcio, € 4.150.000, il 12% dello stesso da ricondursi alle spese tecniche)
Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica | Progetto Definitivo + S.I.A. | Progetto Esecutivo + CSP | Costi Stazione Appaltante | TOTALE |
€ 36.403,82 | € 101.493,92 | € 41.193,61 | € 10.000,00 | € 189.091,35 |
per un totale di € 409.416,14=.
Si da evidenza per completezza di calcolo della stima importi per Direzione Lavori e CSE (attività non contemplate dal presente accordo ma comunque rientranti nella quantificazione delle spese tecniche complessive)
Direzione Lavori + CSE | |
Fognatura (€ 4.400.000) | € 186.673,28 |
Depuratore (€ 3.652.000) | € 142.721,76 |
4. Si precisa che sia la progettazione sia la mappatura reti saranno finanziate in parte con un Apq Regionale derivante dalla riprogrammazione delle economie risultanti dagli Apq conclusi e Fondi ex Cipe.
5. Il soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l’UdA sullo stato di avanzamento della progettazione, mediante relazioni periodiche (trimestrali), che evidenzino in particolare
eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla redazione della progettazione, nonché eventuali impedimenti all’attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate, concordando eventuali proroghe conseguenti nel rispetto dei limiti temporali dell'ultimazione delle opere definiti dalla Commissione Europea.
Art. 7 Tempi di attuazione dell’intervento
1. Per la progettazione dell’Intervento il Soggetto Attuatore dovrà rispettare la seguente tempistica delle attività: (si evidenzia che non potranno in alcun modo essere imputabili ad Alfa ritardi conseguenti al prolungarsi dei procedimenti amministrativi e/o approvativi, quali ad esempio la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e/o la Valutazione d’Impatto Ambientale), fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di diritto di rivalsa (L. 234/2012 e sue declinazioni regionali):
Attività | Durata [mesi] | Durata Cumulata [mesi] |
Gara per l’affidamento della progettazione (di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo, Esecutivo, Studio di Impatto Ambientale, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione) | 5 (3 mesi per espletare il bando e aggiudicare, 2 mesi per le verifiche di legge) | 5 |
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica | 2 | 7 |
Verifica ed approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica | 1 | 8 |
Progetto Definitivo e Studio di Impatto Ambientale | 3 | 11 |
Procedura di V.I.A. e Conferenza dei Servizi | 6 (La procedura di V.I.A. impone un tempo minimo di 180 giorni. I 6 mesi qui indicati, per altro comprensivi dei tempi necessari per la | 17 |
Conferenza dei Servizi, devono ritenersi sottostimati. Prudenzialmente, se non realisticamente, andrebbero considerati 9-12 mesi. Allorquando non dovesse risultare necessaria la V.I.A., si opterà per la verifica di assoggettabilità che prevede un tempo minimo di legge pari a 3 mesi) | ||
Verifica ed approvazione del Progetto Definitivo | 1 | 18 |
Progetto Esecutivo | 3 | 21 |
Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo | 1 | 22 |
Appalto dei lavori | 7 (5 mesi per la gara europea, 2 mesi per le verifiche di legge) | 29 |
2. Gli interventi oggetto dell'accordo, in quanto soggetti a monitoraggio da parte di Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente e Commissione Europea, rientrano tra gli interventi che devono essere completati entro e non oltre il 31/12/2018.
Si precisa che ad Alfa non è imputabile il ritardo derivante dalla mancanza della progettazione utile per poter procedere con l'appalto dei lavori; sarà richiesto da parte dell'Ufficio d'ambito una proroga temporale sulla fine lavori sia a regione Lombardia , sia al Ministero, sia alla Commissione Europea non appena avviati i lavori.
3. Il Responsabile Unico del procedimento verificherà periodicamente l’avanzamento dell’attività di progettazione, il rispetto del crono programma e segnalerà con sollecitudine all'UdA, motivando, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga al completamento della progettazione e la relativa proposta delle azioni correttive.
4. Al termine della progettazione, la Società Alfa si impegna a trasmettere all'Uda, alla Società Verbano e al Comune di Luino, su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle infrastrutture del sistema idrico.
Art. 8 Modifiche al Piano Stralcio
1. Qualora, successivamente alla stipula del presente Accordo, l’UdA decidesse di modificare il Piano Stralcio per adeguarlo a nuove disposizioni normative e/o per ragioni di pubblico interesse con la introduzione di modifiche ai progetti, ai piani finanziari o ai crono-programmi temporali, l’UdA provvederà a comunicare al Comune, alla società Verbano e al Soggetto attuatore le suddette modifiche e le parti provvederanno ad apportare le eventuali necessarie variazioni al presente Accordo.
Art. 9 Risoluzione dell'accordo e Penali
1. Alfa imputerà eventuali penali o danni derivanti da ritardi, ai sensi del codice dei contratti X.Xxx. 50/2016 e s.m.i., inserendo tale clausola nei contratti di affidamento di progettazione delle opere.
2. In caso di mancato rispetto dei tempi o dei termini previsti nel presente Accordo, verrà applicata e prevista in contratto da Alfa ai soggetti appaltatori per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,2‰ sull’importo del progetto. Conseguentemente anche alla luce degli atti contabili finali l’UdA tratterrà l’importo della penalità dal finanziamento complessivo.
3. I termini previsti nel presente accordo rivestono natura essenziale per le parti in capo a cui sono posti con ogni conseguenza di legge, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10.
Articolo 10 – Controversie
1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.
2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
• un membro nominato da Alfa srl;
• un membro nominato dalla Società Verbano;
• un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Varese;
• un membro nominato dal Comune;
3. La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
4. I destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell’oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.
5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito di Varese.
6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.
9. Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali.
10. L'Ufficio d'Ambito, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
11. Qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, l'UdA provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse.
12. Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto di Società Verbano e del Comune di Luino al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.
Art. 11 Disposizioni generali e finali
1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Resta in vigore fino alla completa attuazione degli Interventi in esso previsti, fatto salvo il preventivo subentro di Alfa nelle posizioni di Verbano e del Comune di Luino.
3. Per concorde volontà dei sottoscrittori è prorogabile secondo i termini previsti da Sire e dal monitoraggio delle Infrazioni Europee seguito da Regione Lombardia, può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
4. Qualunque controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, adempimento del presente accordo e dei suoi obblighi sarà in prima battuta sottoposta ad un collegio consultivo tecnico composto da un tecnico nominato da ciascuna parte coinvolta e un tecnico nominato collegialmente dalle parti. Laddove non sia possibile costituire tale collegio e lo stesso non riesca a ricomporre bonariamente la questione, sarà competente il Foro del luogo di esecuzione del presente accordo (rif. art. 10 "controversie").
5. L’UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell’adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al crono-programma della progettazione nel termine stabilito, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all’assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
6. Nel caso in cui l’inadempimento del Soggetto attuatore perduri oltre il termine assegnato, l’UdA potrà, con comunicazione da inviare al Soggetto attuatore, risolvere il presente Accordo e nominare quale soggetto attuatore degli Interventi, in sostituzione del Soggetto attuatore, un commissario “ad acta”, cui il Soggetto attuatore dovrà consegnare tutti i documenti relativi all’esecuzione dei lavori in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto attuatore di pagamento delle penalità previste nel presente Accordo ed è fatto salvo il diritto dell’UdA al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inadempimento del Soggetto attuatore medesimo.
Xxxxxx, .......................................
Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito
Sig. Xxxxxx Xxxxxxx
L'Amministratore Unico della Verbano S.p.A.
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Luino Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il Presidente di Alfa Srl
Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx