Schema Tipo
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Art. 1 - Oggetto della convenzione
1. Il Comune affida a
la gestione dell’impianto
sportivo, di proprietà comunale, denominato sito in Piombino, xxx , x. .
0. L’impianto, completo delle attrezzature ivi esistenti, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti all’affidatario.
3. Alla consegna del bene le parti redigeranno opportuno verbale di consistenza.
ART. 2 - Scopo dell’affidamento
1. Lo scopo dell’affidamento è la gestione dell’impianto per l’esercizio delle finalità sportive e sociali che il Comune e il concessionario perseguono.
2. La gestione dell’impianto non può essere esercitata per scopi diversi da quello per cui l’affidamento è disposto, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
Art. 3 - Durata e revoca dell’affidamento
1. La durata dell’affidamento è stabilita nel periodo decorrente dalla data di stipula, ed avrà termine il 31.12.2018 (in linea con la scadenza degli affidamenti in gestione di tutti gli I.S. comunali), salvo disdetta di una delle parti, mediante preavviso di almeno 3 mesi, a mezzo di lettera raccomandata.
2. Il Comune, decorso tale periodo, nel caso intenda mantenere la gestione convenzionata, potrà rinnovare l’affidamento esclusivamente e limitatamente per l’espletamento delle procedure di selezione per l’individuazione del nuovo gestore.
3. L’affidamento potrà essere revocato in qualsiasi momento e senza indennità di sorta in caso di inadempienza, dimostrata, del gestore.
4. Per gravi ed urgenti motivi di utilità pubblica, il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario; l’impianto sarà riconsegnato nello stato precedente la sospensione.
5. Alla risoluzione naturale od anticipata del rapporto, il bene, complessivamente inteso come immobile e dotazione di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni compatibili con il normale deterioramento conseguente al corretto uso.
6. L’affidamento ha validità esclusiva per gli orari d’uso extrascolastici.
Art. 4 - Canone
1. L’affidamento è subordinata al pagamento di un canone annuo pari al 50 % delle spese sostenute dal Comune per il mantenimento dell’impianto, e comunque di un importo non inferiore a € 2.000,00 (escluso IVA) .
2. Il Comune rivaluterà annualmente il canone, sulla base dei costi sostenuti per il mantenimento dell’impianto nell’anno precedente.
3. Il canone, determinato per il primo anno in € 2.000,00 (escluso IVA) , dovrà essere saldato entro il mese di Dicembre di ogni anno di vigenza della convenzione; nei casi annualità con durata inferiore ai dodici mesi, l’affidatario verserà, con la stessa scadenza, un importo pari ai dodicesimi di anno utilizzati.
Art. 5 - Uso dell’impianto - Programma e modalità
1. L’impianto oggetto della convenzione è destinato alla soddisfazione degli usi di scuole, associazioni ed enti, sportivi e non, di natura pubblica o privata nonché di singoli cittadini, secondo un programma articolato in periodi e orari d’uso stabilito dal Comune, sentito il gestore.
2. Le richieste di spazio attività, sia per periodi che per occasionalità, dovranno pervenire al Comune, a carico del richiedente, o dal gestore qualora ricevente; il Comune provvederà, a :
a. rendere nota di disponibilità o diniego al richiedente;
b. ordinare il servizio al gestore.
3. Il Comune, per la realizzazione di proprie iniziative, si riserva il diritto di mantenere a propria disposizione l’impianto per un massimo di 10 giorni all’anno; in tal caso concorderà con il gestore le modalità di modifica alla programmazione e corrisponderà il dovuto relativo al godimento dell’utilizzo.
4. Il Comune si riserva altresì il diritto di disporre dell’impianto per i propri compiti istituzionali relativi agli usi scolastici.
5. All’interno del programma d’uso, è riconosciuto all’affidatario il diritto di godere dell’assegnazione d’uso, per il conseguimento dei propri fini sportivi, fino il 60 % del ciclo orario settimanale, suddiviso per fasce orarie giornaliere; tale diritto è esercitato mediate richiesta dell’affidatario stesso e successiva programmazione del Comune.
6. Il gestore, nei casi di disponibilità oraria nel programma settimanale disposto dal Comune, può assegnare l’utilizzo dell’impianto, per mezzo di singole prenotazioni, esclusivamente per singoli ed occasionali utilizzi che non riconducano alla tipologia degli eventi.
Art. 6 - Oneri a carico dell’affidatario
1. Sono a carico del gestore i seguenti oneri :
a. la pulizia dell’impianto, degli spogliatoi, delle aree annesse all’impianto, nonché quelle esterne che consentono l’accesso al medesimo;
b. l’apertura e la chiusura dell’impianto secondo gli orari del programma d’uso;
c. la sorveglianza sull’accesso all’impianto degli assegnatari e del pubblico, rispetto agli orari assegnati e agli eventi autorizzati;
d. la garanzia sulla funzionalità dell’impianto attraverso :
1. il controllo sul funzionamento degli impianti tecnologici;
2. il controllo sui consumi ai fini del risparmio energetici ed economico;
3. l’allestimento dei campi da gioco e delle attrezzature sportive, ad esclusione della disponibilità degli attrezzi per cui provvederanno direttamente i singoli assegnatari;
4. l’allestimento, nei casi di manifestazioni, di tutti i servizi di dotazione dell’impianto;
e. gli interventi di manutenzione ordinaria, definita dal Regolamento Edilizio Comunale, limitatamente a quella di tipo minuto, della struttura e delle sue dotazioni, di seguito elencata a titolo di esempio :
1. riparazione di infissi, porte, accessori e serramenti interni (vetri, maniglie, ecc.), cambio lampade, riparazioni apparecchi sanitari, rubinetteria e sostituzione;
2. riparazione e rifacimento di parti di intonaci, tinteggiature, rivestimenti e pavimenti;
3. riparazione delle pavimentazioni dei campi di gioco e delle altre aree di pertinenza dell’impianto;
4. verniciatura dei cancelli, parti delle recinzioni, sostituzioni parziali delle reti di cinta, ecc.;
5. riparazione e sostituzione di parti mobili dei campi di gioco (reti, tiranti, protezioni, tabelloni, ecc.) e degli altri locali dell’impianto;
6. taglio periodico dei manti erbosi, tosatura delle siepi ed xxxxxxx, annaffiatura;
f. gli acquisti relativi a :
1. materiali per la pulizia e la disinfezione degli ambienti;
2. materiali occorrenti la manutenzione a carico;
g. la manutenzione straordinaria derivata dalla omissione della manutenzione a carico;
h. la facoltà di esecuzione di lavori di miglioramento dell’impianto e delle attrezzature previa specifica autorizzazione formale del Comune e controllo dei competenti Uffici Comunali, specificando che la produzione degli interventi diverrà proprietà comunale.
i. le spese relative alla polizza assicurativa di copertura delle responsabilità conseguenti all’assunzione della propria competenza.
Art. 7 - Oneri a carico del Comune
1. Sono a carico del Comune i seguenti oneri :
a. I consumi di :
1. energia elettrica;
2. energia da riscaldamento;
3. acquedotto e fognatura comunale;
4. smaltimento dei rifiuti;
b. la manutenzione ordinaria della struttura, della sua dotazione e degli impianto per :
1. interventi non previsti a carico del gestore;
2. potatura e cura di alberi;
3. conduzione degli impianti di produzione di calore;
4. interventi sui quadri ed impianti elettrici;
5. interventi che richiedono l’uso di mezzi speciali;
c. la manutenzione straordinaria;
d. la messa a norma delle strutture e degli impianti, secondo le vigenti leggi;
e. gli acquisti delle dotazioni strumentali e le attrezzature sportive;
f. le spese di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni a cose e persone derivati dalla competenza a carico e dalla qualità di proprietario.
2. Al fine del contenimento dei consumi entro il limite delle strette necessità, gestore e Comune, concordano, per periodi annuali, l’accensione e lo spegnimento l’accensione degli impianti di riscaldamento ed illuminazione; il Comune si riserva il diritto al controllo dell’applicazione delle decisioni adottate attraverso il sopralluogo del personale tecnico e all’adozioni di sistemi ed apparecchiature per il risparmio energetico e di acqua; il gestore è obbligato a quanto disposto in merito al contenimento dei consumi.
Art. 8 - Quote d’uso
1. L’affidatario, allo scopo di fronteggiare le spese relative alla produzione del servizio, richiede agli assegnatari il pagamento della tariffa d’uso disposta dal Comune, secondo la tipologia degli utilizzi.
2. La tariffa è versata dall’assegnatario al gestore secondo le formule d’utilizzo, nel rispetto del regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi.
3. Il Comune si impegna, a seguito di formale segnalazione del gestore di perduranti ritardi nel pagamento della quota d’uso, a revocare la disponibilità dell’impianto all’assegnatario d’uso inadempiente e ad avviare la procedura per il recupero delle quote dovute e, in caso di esito positivo, a rimborsare l’importo al gestore.
4. L’uso scolastico dell’impianto, per le scuole la cui competenza ricade sul Comune, non è assoggettato al pagamento di quote d’uso; gli utilizzi di scuole ed istituti scolastici la cui competenza è a carico di altri Enti Territoriale saranno soggetti al pagamento della quota d’uso.
5. La scuola affidataria dell’impianto provvederà per proprio conto, e limitatamente agli utilizzi scolastici, all’espletamento dei servizi di custodia e pulizia.
Art.9 - Contributi
1. Il Comune provvederà a sostenere la gestione con contributi economici qualora nell’impianto sportivo affidato :
a. l’uso scolastico, per particolari motivi, non si accompagni ad oneri di gestione diretti dalle scuole;
b. tempi e spazi di uso pubblico debbano rimanere disponibili per il libero e gratuito accesso e fruizione;
c. le attrezzature e le macchine operatrici assegnate all’impianto siano poste a disposizione anche per le necessità di altre strutture sportive comunali;
d. il gestore si faccia carico di lavori di manutenzione non spettanti o provveda a realizzazioni o migliorie autorizzate.
2. Il contributo cui al punto 1 è :
a. determinato dal Comune in funzione dell’impegno economico e della valorizzazione prodotta dall’affidatario;
b. erogato al gestore con cadenza annuale;
c. concesso in modo facoltativo per quanto alle opere di manutenzione non a carico, miglioramento e costruzione, esclusivamente se autorizzate.
Art. 10 - Pubblicità commerciale
1. L’affidatario, nel rispetto del regolamento comunale per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi, è autorizzato ad effettuare, e far effettuare dagli assegnatari d’uso, pubblicità commerciale visiva e sinora.
2. A tal fine, all’inizio di ogni stagione agonistica (agosto) il concessionario è tenuto a presentare al Comune un piano pubblicitario indicante, analiticamente, gli spazi pubblicitari che si intendono utilizzabili.
3. L’istallazione delle strutture, impianti e di tutti gli altri mezzi per l’esposizione dei marchi, sia in forma mobile che fissa, è subordinata :
a. all’autorizzazione tecnica del Comune;
b. al pagamento della tariffa per le pubbliche affissioni.
4. Il gestore e l’eventuale assegnatario interessato, sono tenuti ad espletare in proprio tutte le attività tecniche, economiche ed amministrative per l’ottenimento delle relative autorizzazioni e la realizzazione dell’esposizione, nonché per la rimessa in pristino stato.
5. Alla scadenza della presente convenzione non dovranno gravare sull’impianto accordi di esposizione di marchi che, nel caso ancora attivi, decadono con il diritto acquisito per effetto della convenzione stessa.
Art. 11 – Danni e responsabilità
1. Il Comune assume la responsabilità relativa ai casi di danno a cose e persone derivanti da :
a. omessa manutenzione straordinaria o ordinaria a carico;
b. vizi della struttura;
c. mancato o carente adeguamento alle norme in materia di sicurezza e esercizio degli impianti sportivi.
2. Sono altresì a carico del Comune i danni causati dagli usi scolastici, quelli avvenuti durante gli usi direttamente autorizzati dal Comune e quelli derivanti da atti vandalici provocati da ignoti.
3. L’affidatario assume la responsabilità relativa ai casi di danno a cose e persone derivanti dal :
a. omessa manutenzione a carico;
b. mancato rispetto delle norme relative l’esercizio della corretta conduzione dell’impianto sportivo;
c. danni arrecati al complesso sportivo da parte di atleti, pubblico o chi altro abbia accesso all’impianto durante le attività pubbliche o private che in esso si svolgono.
d. L’affidatario, nei casi di cui alla precedente lett. c, dovrà provvedere, a propria cura e spese :
i. all’esecuzione dei lavori necessari per il ripristino del danno causato;
ii. a rivalersi, per il proprio rimborso, sull’eventuale esecutore materiale del danno.
Art. 12 - Controllo sulla conduzione
1. L’affidatario si impegna a tenere, all’interno dell’impianto sportivo, un registro giornaliero su cui annotare le attività che in esso si svolgono :
a. presenza delle organizzazioni;
b. gruppi e atleti;
c. pubblico;
d. tipologia dell’attività;
e. durata dell’attività;
f. firma dell’assegnatario.
2. Alla scadenza della stagione sportiva, entro il mese di luglio di ogni anno, il gestore presenterà, al Comune, un dettagliato report di gestione circa :
a. la quantità e la qualità dell’avvenuto utilizzo;
b. il conto economico sostenuto, rappresentato per voci si spesa ed entrata.
3. Il Comune, a mezzo dei suoi organi, si riserva il diritto di accedere in qualunque momento, e liberamente, all’impianto in oggetto, allo scopo di verificare lo stato di conservazione, la pulizia, il decoro, la funzionalità.
4. Il Comune potrà altresì chiedere formalmente chiarimenti al concessionario e pretendere che venga adempiuto agli obblighi cui al presente contratto e al Regolamento comunale per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi, nonché al regolamento interno d’uso dell’impianto affidato.
5. Al fine riconsentire quanto sopra, il Comune dovrà possedere copia di tutte le chiavi di accesso agli impianti sportivi ed essere tempestivamente informato sulle eventuali sostituzioni.
Art. 13 - Disposizioni generali e finali
1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia :
a. al Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali;
b. al Regolamento interno d’uso dell’impianto sportivo affidato;
c. alle norme nazionali e regionali di settore;
d. alle norme del codice civile in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.
2. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per quanto possa derivare dalla presente convenzione all’affidatario e a terzi.
3. In caso di controversia è nominato giudice il Sindaco del Comune di Piombino.
4. Il presente atto è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, specificando che le relative spese faranno carico esclusivo alla parte richiedente; tutte le altre spese inerenti il presente atto sono a carico dell’affidatario.