REGOLAMENTO ARBITRALE
REGOLAMENTO ARBITRALE
Regolamento adottato il 25 luglio 1952
e modificato l’8 ottobre 1954, il 24 novembre 1959
e da ultimo dal Consiglio direttivo AIS il 16 maggio 1997.
Indice
CAPO I - Scopi e ambito di applicazione
CAPO II - Presentazione domanda d’arbitrato
CAPO III - Deposito arbitrale
CAPO IV - Nomina degli arbitri
CAPO V - Ricusazione degli arbitri
CAPO VI - Modalità procedurali
CAPO VII - Ritiro della domanda d’arbitrato
CAPO VIII - Lodo arbitrale
CAPO IX - Revisione della decisione
CAPO X - Esecuzione delle decisioni arbitrali
XXXX XX - Xxxxxxxx
XXXX XXX - Disposizioni finali
Dal 1° gennaio 2010 l’Associazione Italiana Sementi ha modificato il proprio acronimo da “AIS” in “ASSOSE- MENTI”.
SCOPI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Il presente regolamento disciplina il procedimento arbitrale istituito presso l’Associazione Italiana Sementi - di seguito denominata AIS - per la soluzione di controversie relative alle attività sementiere.
Art. 2 - L’AIS assolve essa stessa il ruolo di Camera arbitrale, anche in relazione agli obblighi derivanti dalla adesione alla FIS, Federazione internazionale sementi, e dal relativo regolamento di procedura arbitrale.
Art. 3 - Il presente regolamento si applica:
• fra le aziende associate AIS, le quali in mancanza di espresso patto diverso sono tenute a sottoporre a giudizio della Camera arbitrale AIS le loro controversie riguardanti l’attività sementiera;
• fra contraenti in parte o in tutto non associati AIS qualora nel contratto risulti inserita una clausola, ovvero sotto- scrivano un atto di compromesso che richiami la Camera arbitrale AIS o il presente regolamento di procedura arbitrale.
Art. 4 - L’Arbitrato disciplinato dal presente regolamento ha natura irrituale, libera o negoziale.
Capo II
PRESENTAZIONE DOMANDA D’ARBITRATO
Art. 5 - La domanda d’arbitrato, così come ogni altra corrispondenza concernente l’arbitrato, deve essere depositata o inviata a mezzo lettera raccomandata alla Camera arbitrale AIS.
Art. 6 - La domanda di arbitrato deve contenere:
• le generalità e l’indirizzo della parte attrice e della parte convenuta;
• una breve esposizione della controversia;
• l’oggetto della domanda arbitrale.
Art. 7 - Devono essere allegati alla domanda d’arbitrato:
• copia del contratto che ha originato la controversia;
• ogni altra documentazione su cui la parte attrice basa la propria domanda e che reputa utile per il giudizio arbitrale.
Art. 8 - Pena la decadenza e salvo casi particolari lasciati al giudizio degli arbitri, le domande debbono essere presen- tate alla Camera arbitrale entro 30 giorni:
• dal momento in cui si verifica il fatto o dalla prima possibilità di individuare il difetto oggetto della disputa, o
• dal momento in cui un tentativo di trattativa amichevole non ha avuto riscontro o un negoziato amichevole è stato interrotto.
Art. 9 - In caso di controversie circa l’autenticità o la purezza varietale, la parte acquirente deve comunque fare al fornitore le proprie contestazioni entro il termine massimo di un anno dal ricevimento delle sementi.
Capo III
DEPOSITO ARBITRALE
Art. 10 - Per assicurare il pagamento delle spese dell’arbitrato, al momento del deposito della domanda deve essere effettuato un deposito di 1.000.000 di lire1 presso la Camera arbitrale AIS.
Art. 11 - Gli arbitri o la Camera arbitrale possono esigere una integrazione di detto deposito, che dovrà essere versata entro il termine fissato nella richiesta. In caso di non rispetto di tale termine, la domanda è considerata come ritirata.
1 2.500,00 Euro. Se la domanda è presentata da un’azienda non associata all’AIS il deposito sarà di 3.500,00 Euro (Consiglio ASSOSEMENTI del 28/02/2011)
NOMINA DEGLI ARBITRI
Art. 12 - Dal momento che la richiesta di arbitrato è stata regolarmente formalizzata (ricevimento della domanda con i relativi allegati e versamento del deposito), la Camera arbitrale invierà:
• alla parte convenuta, copia della domanda con i documenti allegati;
• ad entrambe le parti, invito a volere nominare entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento, il proprio arbi- tro.
Art. 13 - Il terzo arbitro sarà nominato dai due arbitri di parte, entro il termine di 5 giorni lavorativi successivi al rice- vimento di apposita richiesta da parte della Camera arbitrale.
Art. 14 - In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, così come in caso di disaccordo sulla scelta del terzo arbitro, la Camera arbitrale concederà una ulteriore dilazione di 5 giorni lavorativi, dopodiché procederà prontamente d’ufficio alle designazioni.
Art. 15 - Gli arbitri nominati dalle parti debbono essere scelti tra i rappresentanti (titolari, soci, amministratori, dipen- denti e procuratori) di aziende associate AIS, in regola con la posizione contributiva e appartenenti possibilmente al medesimo settore operativo. Non possono essere nominati arbitri persone che personalmente o come azienda hanno rapporti permanenti di interesse, parentela o dipendenza con le parti in arbitrato.
Art. 16 - Gli arbitri designati d’ufficio ed i terzi arbitri debbono essere scelti fra quelli inclusi nell’elenco speciale defi- nito dal Consiglio direttivo AIS. Può svolgere un ruolo equivalente l’elenco degli arbitri stabilito in funzione delle Re- gole di procedura arbitrale della FIS.
Capo V
RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
Art. 17 - Un arbitro può essere ricusato dalle parti, ma solo per gravi motivi. La ricusazione deve essere notificata per iscritto dalla parte che ravvisa l’impedimento entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo il ricevimento della notifica di nomina dell’arbitro o degli arbitri non graditi, motivandone le ragioni. La decisione è presa inappella- bilmente dal Presidente della Camera arbitrale.
Art. 18 - Se la domanda di ricusazione viene accolta la parte interessata è tenuta a nominare un nuovo arbitro entro il quinto giorno lavorativo successivo il ricevimento della relativa comunicazione da parte della Camera arbitrale.
Art. 19 - Gli arbitri debbono accettare espressamente l’incarico. Non possono dimettersi dall’incarico se non per fon- dati e giustificati motivi. Allo stesso modo una parte non può ritirare il mandato al proprio arbitro, se non per giustifi- cate circostanze che debbono essere notificate tempestivamente. L’accertamento della fondatezza dei motivi delle dimissioni o della revoca del mandato spetta comunque al Presidente della Camera arbitrale, il quale fisserà nel caso un termine per una nuova designazione.
Capo VI
MODALITÀ PROCEDURALI
Art. 20 - La Camera arbitrale comunica alle parti, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, luogo, data e ora delle riunioni arbitrali. Salvo cause di forza maggiore la prima udienza deve essere indetta entro i trenta giorni lavora- tivi successivi il completamento del Collegio arbitrale.
Art. 21 - La Camera arbitrale è tenuta ad informare anche le parti circa le riunioni indette affinché possano rendersi disponibili per essere eventualmente sentite dagli arbitri.
Art. 22 - Qualora sia necessario, gli arbitri possono tenere più riunioni. Gli arbitri hanno inoltre facoltà di chiedere alle parti chiarimenti e memorie per iscritto, di sentire o citare esperti, testimoni e mediatori, di disporre visite, ispezioni e perizie o l’acquisizione di documenti e prove di cui sono venuti a conoscenza durante il dibattimento e che giudicano utili ai fini della sentenza.
Art. 23 - La Camera arbitrale informa o invia al Collegio arbitrale e ad ogni parte copia di tutta la documentazione che acquisisce in relazione al procedimento arbitrale.
RITIRO DELLA DOMANDA D’ARBITRATO
Art. 24 - Una domanda d’arbitrato può essere ritirata solo con comunicazione per iscritto alla Camera arbitrale. Le condizioni per il ritiro sono le seguenti:
• se il collegio arbitrale non si è ancora riunito, la parte attrice dovrà un indennizzo di lire 500mila alla Camera arbi- trale, maggiorato delle eventuali spese dalla stessa già sostenute;
• se il collegio arbitrale si è già riunito, è necessario l’accordo della controparte e saranno dovute integralmente le spese d’arbitrato.
Art. 25 - Qualora nel corso dell’arbitrato intervenga una transazione, questa dovrà risultare per iscritto e dovrà essere sottoscritta anche dagli arbitri.
Capo VIII
LODO ARBITRALE
Art. 26 - Gli arbitri giudicano secondo equità quali fiduciari delle parti e amichevoli compositori, con facoltà anche di proporre e di raggiungere una amichevole transazione, applicando le regole specifiche eventualmente adottate dall’AIS e tutte le altre condizioni previste dalle parti in contratto.
Art. 27 - Gli arbitri emettono il lodo arbitrale entro i tre mesi successivi al giorno della prima seduta del Collegio arbi- trale. Per giustificati motivi e sentito il Presidente della Camera arbitrale possono tuttavia prolungare detto termine di ulteriori periodi di due mesi.
Art. 28 - Il lodo può essere emesso a maggioranza di voti e deve contenere:
• l’indicazione delle parti;
• i nomi dei componenti il Collegio arbitrale;
• la descrizione dell’argomento della divergenza;
• una sintetica esposizione dei fatti, la decisione e i relativi motivi;
• l’ammontare delle spese arbitrali e chi debba sostenerle;
• luogo e data in cui il lodo è stato emesso e sottoscritto.
Art. 29 - In caso di disaccordo di giudizio l’arbitro dissenziente ha diritto di chiedere che le proprie opinioni vengano riportate nel lodo. Gli arbitri hanno comunque tutti l’obbligo di sottoscrivere il lodo arbitrale.
Art. 30 - Il lodo deve essere redatto in tre originali. Una copia viene conservata negli archivi dell’AIS, gli altri due esem- plari vengono inviati alle parti, una volta che siano state interamente corrisposte le spese ed i diritti dovuti alla Camera arbitrale. Copia del lodo arbitrale deve venire consegnata anche agli arbitri.
Art. 31 - Gli arbitri non sono tenuti a dare dettagli sullo svolgimento dell’arbitrato, sui dibattiti e sul lodo emesso ed hanno l’obbligo del più rigoroso riserbo, anche nei confronti dei propri mandanti, così come il Presidente della Camera arbitrale e la Segreteria AIS.
Capo IX
REVISIONE DELLA DECISIONE
Art. 32 - Ognuna delle parti può chiedere la revisione della decisione arbitrale inviando apposita comunicazione scritta alla Camera arbitrale entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del lodo o dalla conoscenza della causa che ha condi- zionato la pronuncia dello stesso.
Art. 33 - Il lodo può essere impugnato:
• se è effetto del dolo di una delle parti, o di uno o più arbitri, a danno dell’altra o se è fondato su un errore sostan- ziale;
• se è basato su prove o documenti riconosciuti falsi, dopo la pronuncia del lodo;
• se uno o più arbitri hanno accettato il mandato con la consapevolezza di trovarsi in difetto, a norma del presente regolamento.
avere esperite debite indagini con facoltà anche di chiamare le parti e gli arbitri che hanno reso il lodo, decide inap- pellabilmente entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell’impugnativa, sull’accoglimento della stessa, motivandone la decisione alle parti.
Art. 35 - In caso di accettazione del ricorso il Presidente della Camera arbitrale procederà a nominare direttamente un nuovo collegio arbitrale, scegliendo gli arbitri nella lista di cui al precedente art. 16. I nuovi arbitri non possono avere partecipato al primo giudizio.
Art. 36 - La richiesta di ricorso sospende provvisoriamente l’esecutorietà del lodo arbitrale, ma deve comunque essere accompagnata dalla rimessa di un deposito pari al doppio di quanto indicato all’art. 10.
Art. 37 - Per il nuovo procedimento hanno valore tutte le norme di cui al presente regolamento. La nuova decisione non è impugnabile agli effetti dell’AIS.
Capo X
ESECUZIONE DELLE DECISIONI ARBITRALI
Art. 38 - Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del lodo e sempreché gli arbitri non abbiano fissato termini più lunghi, le parti hanno l’obbligo di dare esecuzione pratica a tutto quanto in esso prescritto.
Capo XI
SANZIONI
Art. 39 - Il Presidente della Camera arbitrale, decorso il termine di cui al precedente articolo e su segnalazione della parte diligente, prenderà le seguenti iniziative:
• diffida alla parte inadempiente, di eseguire immediatamente il lodo e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del sollecito;
• segnalazione al Consiglio direttivo AIS della inadempienza, per l’adozione nei confronti delle aziende associate del provvedimento di espulsione previsto dallo Statuto.
Art. 40 - Del mancato rispetto dei lodi arbitrali e dei provvedimenti di espulsione, deve essere data comunicazione da parte della Camera arbitrale alle parti, nonché a tutte le aziende associate ed alle associazioni o organizzazioni affini o collegate.
Art. 41 - Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, restano salvi ed impregiudicati i diritti della controparte di salvaguardare, nella forma che più riterrà opportuna, i propri interessi ed il rispetto delle decisioni arbitrali.
Capo XII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42 - Eventuali azioni giudiziarie contro le decisioni arbitrali emesse ai sensi del presente regolamento non auto- rizzano le parti a sospenderne l’esecuzione, così come non sospendono l’applicazione delle sanzioni di cui al capo precedente, salvo diverso provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
Art. 43 - Tutta la corrispondenza concernente la procedura arbitrale deve essere inviata alle parti per lettera racco- mandata e se necessario con ricevuta di ritorno. Possono essere accettate le comunicazioni per telecorrispondenza a condizione che le parti siano d’accordo e che le stesse ne confermino immediatamente la ricezione.
Art. 44 - Le spese d’arbitrato dovute alla Camera arbitrale AIS sono costituite:
• dagli oneri (corrispondenza, telecomunicazioni, analisi e perizie ecc..) affrontati per la procedura arbitrale;
• dagli onorari eventualmente fissati per gli arbitri e dalle spese da loro sostenute;
• dai diritti della Camera arbitrale.
Art. 45 - L’AIS ed i suoi organi, la Camera arbitrale ed il suo presidente, la segreteria, come pure gli arbitri, nell’eserci- zio delle loro funzioni non contraggono alcuna responsabilità.