Regolamento per lo svolgimento dei contratti di sponsorizzazione
Regolamento per lo svolgimento dei contratti di sponsorizzazione
ai sensi del Nuovo regolamento di Contabilità D.I. 129/2018, art. 45 c. 2 lett. b)
Premessa
L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni Scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.
La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella legge 27 dicembre 1997 n. 449, la quale, all'art. 43 dispone che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni".
Il D.I. n. 129/2018 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica, all’art.45, c.2 lettera b, in merito ai contratti di sponsorizzazione sancisce che “è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.”
Il Consiglio d’Istituto
Vista la Legge n. 449/1997 art. 43; Visto il d.lgs. n. 267/2000 art. 119; Visto il D.I. n. 129/2018 art. 45;
formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto con delibera n. 16/2019_2022 del 27.01.2020.
Art. 1 – Definizione
Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l’Istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre all’Istituto un contributo economico, beni o servizi in cambio di pubblicità. L’Istituto Comprensivo Mestre 5 “X. Xxxxxxxxxxx” intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata
innovazione dell’organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Istituzione Scolastica (sponsee) offre a un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione (brochure, manifesti) delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell’obbligo di versare un determinato corrispettivo.
Art. 2 - Soggetti Sponsor
Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
• Qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali, ditte individuali e associazioni prfessionali;
• Le associazioni senza fine di lucro;
Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve dichiarare alla scuola:
• le finalità ed intenzioni di tipo educativo – formativo;
• l’esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
• la non sussistenza di natura e scopi che siano in conflitto in alcun modo con l’utenza della scuola;
• la non sussistenza di provvedimenti di natura giudiziaria di qualsiasi tipo, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso.
Ai fini del presente regolamento non possono assumere la veste di sponsor i partiti politici, i movimenti politici e tutte le associazioni o formazioni di qualsivoglia forma giuridica con finalità dirette o indirette a carattere politico, sindacale, ideologico o religioso.
Art. 3 - Oggetto
L’oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:
• attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
• interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di strumenti, libri, volumi, arredi ecc.);
• interventi a favore di attività di animazione e laboratori (fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico scientifiche ecc.);
• iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
• iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili ecc.);
• ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, possa essere oggetto di sponsorizzazione.
Art. 4 - Modalità di Sponsorizzazione
La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
• contributi economici da versare direttamente all’Istituto, che possono essere richiesti a uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati a economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva;
• cessione gratuita di beni e/o servizi; le società, le Associazioni ed i privati, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. L’ Istituto, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate;
• compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall’Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall’Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite.
Art. 5 – Obblighi a carico dell’Istituzione scolastica
L’Istituto, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:
• riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet ecc.);
• pubblicazione nel sito web della Scuola e/o su apposita bacheca apposta
nell’atrio dei plessi nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
• posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
• distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget, ecc.
Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.
Art. 6 – Finalità e individuazione Sponsor
I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali dell’ Istituto e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o
oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e della scuola. Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:
• Beni voluttuari in genere;
• Prodotti a evidente o sospetto rischio per l’essere umano e/o per la natura.
Saranno altresì escluse le aziende sulle quali grava la certezza o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso ecc.).
L’Istituto scolastico, a suo insindacabile giudizio, dovrà riservarsi di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
• ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica pubblica e quella privata;
• ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
• la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
• propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa:
• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco e prodotti alcolici;
• materiale pornografico o a sfondo sessuale;
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
• in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:
• Recependo proposte spontanee da parte di soggetti individuati;
• Contattando direttamente soggetti qualificati e ipoteticamente interessati a finanziare un’attività didattica;
• Pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse.
Il Consiglio d’Istituto e il Dirigente Scolastico valuteranno le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione, prima di stipulare il relativo contratto.
Art. 7 – Vincoli di sponsorizzazione
Il Consiglio d'Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che l’Istituto, nella figura del suo legale rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte. In particolare, non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:
• possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale e etico, dello sponsor;
• messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all’immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
• pubblicità diretta o anche collegata alla produzione e/o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi ecc.;
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
• qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale;
• propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa.
Art. 8 – Stipula e risoluzione del contratto
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
• il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni;
• le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
• la durata del contratto di sponsorizzazione;
• il corrispettivo per la sponsorizzazione;
• le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
L’Istituto si dota di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione. È prevista la facoltà dell’Istituto di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor. È inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine dell’Istituto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione delle prestazione o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite bonifico sulla Banca che sarà indicato sulla ricevuta stessa. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell’affidamento. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato. La durata del contratto è determinata, di volta in volta, per periodi ben definiti e comunque non superiori alla durata annuale, eventualmente rinnovabile.
Art. 9 – Monitoraggio
Il Dirigente Scolastico, acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l’applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 10 – Gestione operativa
La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d’Istituto.
Art. 11 – Responsabilità
Nella stipula del contratto, il Dirigente Xxxxxxxxxx farà in modo che l’Istituto Comprensivo Mestre 5 “X. Xxxxxxxxxxx”, soggetto sponsorizzato, venga sollevato da qualsiasi
responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.
Art. 12 – Sponsorizzazione e privacy
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell’Istituto Comprensivo Mestre 5 “X. Xxxxxxxxxxx” non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento, né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali, ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l’amministrazione dell’Istituto Comprensivo di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dagli artt. 15-17 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro- tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.
Art. 14 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.
Art. 15 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore dall’a.s. 2019/2020 dopo la sua approvazione da parte del Consiglio d’Istituto mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
SI ALLEGANO:
N. 1 MODELLO/TIPO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
N. 2 AUTOCERTIFICAZIONE
ALLEGATO 1
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
, con sede in Via
n. , nella persona del legale rappresentante
, nato a , il cod. fisc. , di seguito denominata “sponsor”;
E
l’Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “X. Xxxxxxxxxxx” rappresentato legalmente da , sito in Via Cima d’Asta, n. 8 – 00000 Xxxxxxx-Xxxxxx
(XX) – C.F. 90164420276 di seguito denominato “soggetto sponsorizzato”; premesso
• che l'Istituzione scolastica di cui sopra ha predisposto, nell’ambito del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F) il progetto “ ” e previsto nel
Programma Annuale un’iniziativa/attività ;
• che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda;
• che all’Istituto sono note le finalità dell’attività svolta dallo Sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dall’Istituto stesso;
• che sono stati fissati dal Consiglio d’Istituto, mediante delibera n. 16/2019_2022 del 27.01.2020, i criteri e i limiti per procedere ad accordi di sponsorizzazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 45 del D.I. 129/2018 e disciplinato dal correlato regolamento;
• (che attraverso l’avviso pubblico prot.n. del l’istituzione scolastica ha comunicato la propria volontà di acquisire manifestazione di interesse finalizzata alla sponsorizzazione del progetto… );
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto della sponsorizzazione
Il presente contratto di sponsorizzazione si riferisce alla realizzazione della seguente attività, inerente al Progetto “…………….……” inserito nel PTOF per il triennio di riferimento e nel P.A. dell’esercizio finanziario…….……………………………………..
Art. 2 - Obblighi dell’Istituzione scolastica
L'Istituzione scolastica si obbliga:
• a realizzare nel periodo [inserire il periodo] la seguente iniziativa/attività/progetto [iniziativa/attività/progetto] come previsto nel P.T:O.F. e/o nel programma annuale;
• ad inserire sulle eventuali brochure di pubblicizzazione del progetto e/o sui volantini ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello Sponsor. Il nome
dello Sponsor e le seguenti diciture secondo modi e misure di cui all'allegata specifica tecnica: e a consentire l’inserimento degli stessi dati e
dicitura sulla fornitura oggetto della sponsorizzazione;
• a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello sponsor, anche mediante pubblicazione di specifica nota informativa sul sito web scolastico;
• a pubblicizzare lo sponsor anche mediante la diffusione, in occasione dell’evento sponsorizzato, delle brochure, dei manifesti e dei volantini che lo sponsor stesso metterà allo scopo a disposizione della scuola.
Art. 3 - Obblighi dello sponsor
Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Istituzione scolastica un
corrispettivo/finanziamento globale di € [ importo ] nel modo seguente: [ modalità ].
(Oppure: Lo Sponsor realizzerà per tali prestazioni l’allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi e attrezzature per le attività didattiche con annessa fornitura di materiale specifico per [ laboratorio di informatica, e/o laboratorio di arte e immagine, e/o laboratorio musicale, e/o laboratorio intercultura, e/o laboratorio diversamente abili, e/o laboratorio di scienze naturali, e/o nuovi laboratori, e/o palestra, e/o biblioteca, e/o per la pulizia e la sanificazione degli ambienti; materiale per la gestione delle attività amministrative (carta fotocopie, toner, fotocopiatrici, fax, ecc.), e/o per la gestione delle attività didattiche (computer, stampanti, cartucce, carta fotocopie, ecc. ]).
(Oppure: Lo Sponsor realizzerà [altre opzioni] )
Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.
Art .4 - Facoltà di recesso
A norma dell’art. 1373 cod. civ. l’Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo che rechi pregiudizio alla corretta e funzionale realizzazione dell’attività o del progetto sponsorizzato, ovvero, danno di immagine all’istituzione scolastica. Lo sponsor ha diritto di recedere dal contratto qualora le
richieste dell’Istituzione Scolastica si discostino da quanto disciplinato dal presente atto.
Art. 5 - Risoluzione del contratto
Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
Lo sponsor potrà verificare il rispetto delle condizioni contrattuali.
La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni, come sopra specificato, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a.r., ovvero, inoltro via posta certificata, con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'istituzione scolastica e a spese dello Sponsor.
Con le stesse modalità lo sponsor potrà esercitare il diritto di recesso nel caso in cui si verifichi la circostanza descritta nel secondo capoverso.
In caso di risoluzione del contratto lo Sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno
cagionato all’Amministrazione scolastica. Il mancato pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell’affidamento.
Art. 6 - Diritto d'uso dell'immagine
Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa.
Art. 7 - Pubblicità
Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione, la quale non potrà avvenire prima della corresponsione dell'oggetto della sponsorizzazione stessa.
Art. 8 - Limiti di responsabilità
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro. Nell’ambito delle sue attività - relativamente al rispetto delle leggi vigenti e degli eventuali requisiti normativi richiesti – lo Sponsor è consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella scuola, all’approvazione del Dirigente Scolastico.
Art. 9 - Clausola di non esclusività
Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime a una singola iniziativa o attività prevista nel PTOF della scuola.
Art. 10 - Esecutività
Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva di valutare le finalità e le garanzie offerte al soggetto sponsorizzatore, richiedendo eventualmente lo statuto della società, e di sottoporre il relativo contratto al Consiglio d’Istituto, che si riserva di rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora: 1. ritenga
possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata; 2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; 3. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale; 4. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 5. pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale disdicevole per la moralità pubblica; 6. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art. 11 - Durata
Il presente contratto avrà efficacia dal …………… al ……………
Art. 12 - Trattamento dei dati
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell’istituzione scolastica esclude la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento, né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali, ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l’amministrazione dell’Istituto Comprensivo di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
Art. 13 - Trattamento fiscale
Le prestazioni oggetto del presente contratto di sponsorizzazione sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale. Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, alla cui applicazione il presente contratto fa rinvio, salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa a favore dell’autonomia scolastica.
Art. 14 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di Venezia. Il contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.
Art. 15 - Disposizioni finali
Spese e oneri fiscali sono a carico dello sponsor, come tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, qualora le stesse si dovessero rendere necessarie. Restano ugualmente a carico dello sponsor tutti gli oneri fiscali, retributivi e contributivi da corrispondere in relazione all’attività di sponsorizzazione svolta, qualora previsto dalla normativa vigente. Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica.
Il presente atto, stipulato nell’interesse delle parti, redatto in carta semplice e sottoscritto in data / / , potrà essere successivamente integrato e/o modificato a causa di sopravvenute esigenze previo accordo tra le parti e sempre nella stessa forma scritta.
Per presa visione e accettazione delle clausole contrattuali.
Luogo e data,
Lo Sponsor Il legale rappresentante
Il presente atto, perfezionato con protocollo, timbro e firma del legale
rappresentante dell’istituzione scolastica sarà comunicato all’indirizzo di posta elettronica dello sponsor di seguito indicato:
ALLEGATO 2
AUTOCERTIFICAZIONE
Allegata al contratto di sponsorizzazione prot.n. del ,
La /Il sottoscritta/o nata/o a il e residente a via
n. cap. CF in qualità di 1 della ditta
con sede legale a
via n.
cap. CF P.I.
n. posizione INPS
n. posizione INAIL
CCNL applicato settore
Dichiara e autocertifica2
L’esistenza di intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
la non sussistenza di natura e scopi che configgano in alcun modo con l’utenza della scuola;
l’inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia:
l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
la non appartenenza a cariche pubbliche di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
Assume a proprio carico
tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;
1 Nel caso di persone giuridiche, le autocertificazioni anzidette devono essere riferite a tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza, attestando il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
2 Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 DPR
445/2000
ogni richiesta di danni provenienti da terzi, (siano essi controparti, azionisti, clienti, dipendenti dello sponsor) o rappresentanze degli stessi, in conseguenza delle attività svolte.
Luogo e data
Firma dichiarante/i
Allegare: copia documento di identità del/i dichiarante/i